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Decisione

12.2009.77

Appello irricevibile per carenza di motivazione

30 aprile 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.77

Data decisione, Autorità:

30.04.2009, IICCA

Titolo:

Appello irricevibile per carenza di motivazione

APPELLO

art. 309 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

Incarto n.

12.2009.77

Lugano

30 aprile

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.21 (azione

in disconoscimento del debito) della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna promossa con petizione 22 febbraio 2006 da

AP 1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

con la

quale l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 53'484.10 di

cui al PE n. __________ dell’UE di Locarno fattole notificare dalla convenuta e

la conferma della sua opposizione, domande alle quali si è opposta la convenuta

e che il Pretore ha respinto il 12 marzo 2009;

appellante

l’attrice che con atto di appello del 31 marzo 2009 dichiara di “inoltrare

ricorso”;

letti ed

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che nel maggio

2003 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per

l’incasso di fr. 53'484.10 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002, a titolo

di mercede per appalto;

che l’opposizione

interposta dall’escussa è stata respinta con sentenza 16 febbraio 2006 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;

che con petizione 22

febbraio 2006 AP 1 ha convenuto davanti alla medesima Pretura AO 1 per ottenere

il disconoscimento del debito di fr. 53'484.10 vantato dalla convenuta nei suoi

confronti e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Locarno e la conferma

dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo;

che con la

risposta del 23 marzo 2006 la convenuta si è opposta alla petizione;

che con sentenza

del 12 marzo 2009 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 2'300.- e le spese, tra le quali quelle peritali di fr.

7'306.92, a carico dell’attrice, condannata inoltre a rifondere alla convenuta

un’indennità ripetibile di fr. 4’000.-;

che con appello 31

marzo 2009 l’attrice è insorta contro la predetta sentenza;

che l'appello non

è stato notificato alla controparte;

che nella

fattispecie l’attrice è insorta contro la sentenza del Pretore con un atto in

cui ha indicato la propria volontà di ricorrere, e ha contestato le spese

peritali di fr. 645.60 affermando di non aver richiesto la prova;

che il Pretore ha

respinto la petizione per il motivo che l’attrice non aveva provato l’esistenza

di difetti dell’opera fornita dalla convenuta, rilevando a titolo abbondanziale

che essa nemmeno aveva fornito prove sull’ammontare del minor valore o del

danno derivante dall’asserito difetto dei vetri;

che nel suo

appello l’attrice non ha speso una parola sui motivi addotti dal primo giudice

per respingere la petizione e caricarle gli oneri processuali, comprensivi

delle spese peritali, limitandosi a indicare “la presente per inoltrare ricorso

sulla pronuncia del 12 marzo 2009”;

che quindi

l’attrice non si è confrontata con le argomentazioni del Pretore e non spiega

per quali motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, così che l’atto di

appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge (art. 309

cpv. 2 CPC), è da dichiarare irricevibile;

che l'appello può di

conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC,

senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC

pronuncia: 1. L'appello 31 marzo 2009 di AP 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

350.

-

sono a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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