12.2009.77
Appello irricevibile per carenza di motivazione
30 aprile 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.77
Data decisione, Autorità:
30.04.2009, IICCA
Titolo:
Appello irricevibile per carenza di motivazione
APPELLO
art. 309 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2009.77
Lugano
30 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.21 (azione
in disconoscimento del debito) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con petizione 22 febbraio 2006 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con la
quale l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 53'484.10 di
cui al PE n. __________ dell’UE di Locarno fattole notificare dalla convenuta e
la conferma della sua opposizione, domande alle quali si è opposta la convenuta
e che il Pretore ha respinto il 12 marzo 2009;
appellante
l’attrice che con atto di appello del 31 marzo 2009 dichiara di “inoltrare
ricorso”;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che nel maggio
2003 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per
l’incasso di fr. 53'484.10 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002, a titolo
di mercede per appalto;
che l’opposizione
interposta dall’escussa è stata respinta con sentenza 16 febbraio 2006 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;
che con petizione 22
febbraio 2006 AP 1 ha convenuto davanti alla medesima Pretura AO 1 per ottenere
il disconoscimento del debito di fr. 53'484.10 vantato dalla convenuta nei suoi
confronti e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Locarno e la conferma
dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo;
che con la
risposta del 23 marzo 2006 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con sentenza
del 12 marzo 2009 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 2'300.- e le spese, tra le quali quelle peritali di fr.
7'306.92, a carico dell’attrice, condannata inoltre a rifondere alla convenuta
un’indennità ripetibile di fr. 4’000.-;
che con appello 31
marzo 2009 l’attrice è insorta contro la predetta sentenza;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che nella
fattispecie l’attrice è insorta contro la sentenza del Pretore con un atto in
cui ha indicato la propria volontà di ricorrere, e ha contestato le spese
peritali di fr. 645.60 affermando di non aver richiesto la prova;
che il Pretore ha
respinto la petizione per il motivo che l’attrice non aveva provato l’esistenza
di difetti dell’opera fornita dalla convenuta, rilevando a titolo abbondanziale
che essa nemmeno aveva fornito prove sull’ammontare del minor valore o del
danno derivante dall’asserito difetto dei vetri;
che nel suo
appello l’attrice non ha speso una parola sui motivi addotti dal primo giudice
per respingere la petizione e caricarle gli oneri processuali, comprensivi
delle spese peritali, limitandosi a indicare “la presente per inoltrare ricorso
sulla pronuncia del 12 marzo 2009”;
che quindi
l’attrice non si è confrontata con le argomentazioni del Pretore e non spiega
per quali motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, così che l’atto di
appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge (art. 309
cpv. 2 CPC), è da dichiarare irricevibile;
che l'appello può di
conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC,
senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 31 marzo 2009 di AP 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
350.
-
sono a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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