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Decisione

12.2009.78

Sfratto per mancato pagamento, mancata comparsa alla discussione per assenza, appello manifestamente infondato

15 maggio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.78

Data decisione, Autorità:

15.05.2009, IICCA

Titolo:

Sfratto per mancato pagamento, mancata comparsa alla discussione per assenza, appello manifestamente infondato

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 124 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.78

Lugano

15 maggio

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.279 (sfratto)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 3 marzo

2009 da

AO 1

rappr. daRA 1

contro

AP 1

con cui

l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali

(oltre a lavanderia con lavatrice, 2 posteggi in autorimessa, terrazza-giardino

e giardino parte privata) sito al pianterreno dello stabile di Via A__________

a __________;

domanda

che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con

decreto 31 marzo 2009;

appellante

la parte convenuta, che con atto del 20 aprile 2009 chiede di essere ascoltata

dalla Corte;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in

fatto e in diritto

che

con contratto 11 luglio 2008 AO 1, rappresentato da RA 1, ha dato in locazione

a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali (oltre a lavanderia con lavatrice, 2

posteggi in autorimessa, terrazza-giardino e giardino parte privata) sito al

pianterreno dello stabile di Via A__________ a __________;

che

il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta

il 30 giugno 2010, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione

di fr. 3'840.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 360.-;

che

con scritto 24 novembre 2008 il locatore, rilevata l’esistenza di uno scoperto

di fr. 4'200.- (per il mese di novembre 2008), ha assegnato alla conduttrice un

termine di 30 giorni per provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il

contratto sarebbe stato rescisso (doc. D);

che,

non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, l’8 gennaio 2009 il

locatore ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il

28 febbraio 2009 (doc. E);

che

la conduttrice non ha ritirato il plico raccomandato, copia del quale le è

stato inviato per posta semplice il 19 gennaio 2009;

che

con istanza del 3 marzo 2009 il locatore ha chiesto lo sfratto della conduttrice

dall’ente locato da essa non riconsegnato nel termine del 28 febbraio 2009;

che

con raccomandata del 5 marzo 2009 il Pretore ha citato la convenuta a comparire

all’udienza di discussione, indetta per il 31 marzo successivo;

che

la raccomandata non è stata ritirata ed è stata ritornata alla Pretura il 16

marzo 2009 (fascicolo “corrispondenza e citazioni”;

che

all’udienza di discussione è comparso unicamente il rappresentante dell’istante,

il quale ha confermato la domanda di sfratto;

che

con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto

di locazione e della relativa disdetta, ha decretato lo sfratto immediato della

convenuta dall'appartamento da essa occupato, mettendo a suo carico la tassa di

giustizia e le spese di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;

che

con ricorso 20 aprile 2009 la convenuta chiede di essere convocata davanti alla

Camera per esporre le proprie ragioni;

che

giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola,

mediante invio postale raccomandato, ritenuto che nel caso in cui il

destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella

bucalettere, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene

ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato ritiro l’ultimo dei 7 giorni

di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44), senza che

l'autorità sia tenuta a ripetere l'intimazione per lettera semplice;

che

nella fattispecie la convenuta ha spiegato il mancato ritiro della raccomandata

con la sua probabile assenza dalla Svizzera per lavoro “come capita abbastanza

spesso”;

che

l’assenza all’estero senza adottare tutte le misure atte a salvaguardare i

propri diritti, e il conseguente mancato ritiro dell’invio raccomandato non

giustifica il mancato rispetto di un termine o la mancata presenza ad

un’udienza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 120), né costituisce un valido motivo per

ottenere un'eventuale restituzione in intero ai sensi degli art. 137 segg. CPC

(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 segg. ad art. 137);

che

nella fattispecie la convenuta medesima ha invitato il locatore il 27 febbraio

2009 ad avviare la procedura di sfratto (doc. C), sicché doveva attendersi

l’invio di atti giudiziari;

che

di conseguenza la convenuta è stata citata regolarmente all’udienza di

discussione e, non essendovi comparsa, è rimasta preclusa nella lite (art. 135

cpv. 1 CPC) e non può più proporre argomenti contro lo sfratto in questa sede

(art. 321 CPC), una convocazione davanti alla Camera non essendo del resto

prevista dal Codice di procedura civile in appello;

che

in tali circostanze non è possibile rimettere in discussione il giudizio con

cui il giudice di prime cure ha deciso lo sfratto;

che

il ricorso, del tutto infondato oltre che sprovvisto di motivazione, deve così

essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo

alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148

CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla

quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che,

ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.

58'800.- (canone di locazione + spese fr. 4’200.- x 14 mesi) ritenuto che il

contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere

disdetto al più presto per il 30 giugno 2010;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1. L’appello 20 aprile 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

150.

-

sono

poste a carico dell’appellante AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 199 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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