12.2009.78
Sfratto per mancato pagamento, mancata comparsa alla discussione per assenza, appello manifestamente infondato
15 maggio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.78
Data decisione, Autorità:
15.05.2009, IICCA
Titolo:
Sfratto per mancato pagamento, mancata comparsa alla discussione per assenza, appello manifestamente infondato
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 124 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.78
Lugano
15 maggio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.279 (sfratto)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 3 marzo
2009 da
AO 1
rappr. daRA 1
contro
AP 1
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali
(oltre a lavanderia con lavatrice, 2 posteggi in autorimessa, terrazza-giardino
e giardino parte privata) sito al pianterreno dello stabile di Via A__________
a __________;
domanda
che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con
decreto 31 marzo 2009;
appellante
la parte convenuta, che con atto del 20 aprile 2009 chiede di essere ascoltata
dalla Corte;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
considerato
in
fatto e in diritto
che
con contratto 11 luglio 2008 AO 1, rappresentato da RA 1, ha dato in locazione
a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali (oltre a lavanderia con lavatrice, 2
posteggi in autorimessa, terrazza-giardino e giardino parte privata) sito al
pianterreno dello stabile di Via A__________ a __________;
che
il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta
il 30 giugno 2010, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione
di fr. 3'840.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 360.-;
che
con scritto 24 novembre 2008 il locatore, rilevata l’esistenza di uno scoperto
di fr. 4'200.- (per il mese di novembre 2008), ha assegnato alla conduttrice un
termine di 30 giorni per provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il
contratto sarebbe stato rescisso (doc. D);
che,
non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, l’8 gennaio 2009 il
locatore ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il
28 febbraio 2009 (doc. E);
che
la conduttrice non ha ritirato il plico raccomandato, copia del quale le è
stato inviato per posta semplice il 19 gennaio 2009;
che
con istanza del 3 marzo 2009 il locatore ha chiesto lo sfratto della conduttrice
dall’ente locato da essa non riconsegnato nel termine del 28 febbraio 2009;
che
con raccomandata del 5 marzo 2009 il Pretore ha citato la convenuta a comparire
all’udienza di discussione, indetta per il 31 marzo successivo;
che
la raccomandata non è stata ritirata ed è stata ritornata alla Pretura il 16
marzo 2009 (fascicolo “corrispondenza e citazioni”;
che
all’udienza di discussione è comparso unicamente il rappresentante dell’istante,
il quale ha confermato la domanda di sfratto;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto
di locazione e della relativa disdetta, ha decretato lo sfratto immediato della
convenuta dall'appartamento da essa occupato, mettendo a suo carico la tassa di
giustizia e le spese di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;
che
con ricorso 20 aprile 2009 la convenuta chiede di essere convocata davanti alla
Camera per esporre le proprie ragioni;
che
giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola,
mediante invio postale raccomandato, ritenuto che nel caso in cui il
destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella
bucalettere, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene
ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato ritiro l’ultimo dei 7 giorni
di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44), senza che
l'autorità sia tenuta a ripetere l'intimazione per lettera semplice;
che
nella fattispecie la convenuta ha spiegato il mancato ritiro della raccomandata
con la sua probabile assenza dalla Svizzera per lavoro “come capita abbastanza
spesso”;
che
l’assenza all’estero senza adottare tutte le misure atte a salvaguardare i
propri diritti, e il conseguente mancato ritiro dell’invio raccomandato non
giustifica il mancato rispetto di un termine o la mancata presenza ad
un’udienza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 120), né costituisce un valido motivo per
ottenere un'eventuale restituzione in intero ai sensi degli art. 137 segg. CPC
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 segg. ad art. 137);
che
nella fattispecie la convenuta medesima ha invitato il locatore il 27 febbraio
2009 ad avviare la procedura di sfratto (doc. C), sicché doveva attendersi
l’invio di atti giudiziari;
che
di conseguenza la convenuta è stata citata regolarmente all’udienza di
discussione e, non essendovi comparsa, è rimasta preclusa nella lite (art. 135
cpv. 1 CPC) e non può più proporre argomenti contro lo sfratto in questa sede
(art. 321 CPC), una convocazione davanti alla Camera non essendo del resto
prevista dal Codice di procedura civile in appello;
che
in tali circostanze non è possibile rimettere in discussione il giudizio con
cui il giudice di prime cure ha deciso lo sfratto;
che
il ricorso, del tutto infondato oltre che sprovvisto di motivazione, deve così
essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo
alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148
CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla
quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
che,
ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.
58'800.- (canone di locazione + spese fr. 4’200.- x 14 mesi) ritenuto che il
contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere
disdetto al più presto per il 30 giugno 2010;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia
1. L’appello 20 aprile 2009 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
150.
-
sono
poste a carico dell’appellante AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 199 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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