12.2009.79
Lavoro. licenzimaento immediato giustificato per insulti a superiore
14 ottobre 2009Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.79
Data decisione, Autorità:
14.10.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro. licenzimaento immediato giustificato per insulti a superiore
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2009.79
Lugano
14 ottobre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa (procedura per azioni
derivanti dal contratto di lavoro) - inc. n. DI.2008.1260 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 9 ottobre 2008 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. dall' RA
1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi, domanda avversata
dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 27 marzo 2009 ha respinto;
appellante
l'istante che con appello 8 aprile 2009 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 27'959.05 oltre interessi, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 20 aprile 2009 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 4 giugno 2007 AO 1 ha assunto dal medesimo giorno
fino al 31 agosto 2007 AP 1 in qualità di operaio semi qualificato addetto alle
macchine di produzione presso lo stabilimento produttivo nell'area __________
di __________, con uno stipendio di fr. 3'400.- lordi
mensili, oltre la tredicesima, e un orario di lavoro di 43.5 ore settimanali
(doc. A = doc. 1). Il 5 settembre 2007 le parti hanno pattuito un ulteriore
contratto di lavoro di durata indeterminata, questa volta in qualità di
responsabile nell'ambito della produzione di pellet, stabilendo l'inizio
dell'attività retroattivamente per il 3 settembre 2007, prevedendo un orario di
lavoro secondo le esigenze della direzione e uno stipendio di fr. 4'850.- lordi
mensili, oltre tredicesima (doc. A1 = doc. 2).
B. Il 26
ottobre 2007 la datrice di lavoro ha notificato al lavoratore la mancata
esecuzione del compito assegnatogli per iscritto il giorno precedente (elenco
pezzi di ricambio per manutenzione programmata fino al 15 febbraio 2008). Essa
lo ha quindi invitato a presentare tale elenco entro le ore 18.00 del medesimo
giorno, in difetto di che sarebbe stata costretta ad adottare provvedimenti al
riguardo (doc. 6). Il 14 luglio 2008 la datrice di lavoro ha ammonito il
lavoratore mediante uno scritto consegnato brevi manu per aver fatto
uscire merce dal magazzino senza rispettare la procedura prevista, ovvero
fornendo il 18 giugno 2008 a un privato dieci bancali di pellet senza
autorizzazione, bollettini di consegna, fattura e pagamento. La datrice di
lavoro ha quindi chiesto spiegazioni al lavoratore e si è riservata di
procedere con sanzioni disciplinari (doc. C = doc. 7). Il lavoratore ha
sottoscritto la missiva per ricevuta precisando per iscritto che il suo
contenuto non corrispondeva al vero. Il medesimo giorno al lavoratore è stato
notificato un ulteriore richiamo, questa volta per inosservanza della gerarchia
interna. La datrice di lavoro ha evocato un episodio occorso il 10 luglio 2008,
quando a suo dire il lavoratore ha domandato un incontro con __________ per
chiedere un anticipo salariare, sebbene l'8 luglio precedente tutto il
personale era stato informato che tali richieste sarebbero state accettate solo
per motivi accertati di malattia. Inoltre, "in riferimento a chiarimenti
per questo incontro, con il sig. __________" il lavoratore avrebbe
dichiarato che la scelta della squadra di manutenzione come organizzata da __________
e da __________ non aveva senso di esistere e che non era stato coinvolto nelle
scelte manageriali. Inoltre, il lavoratore avrebbe espresso "l'opinone che
AO 1 fa contratti illegali con "vizio di forma" minacciando il
diritto d'impugnazione" e avrebbe esternato critiche nei confronti dello
staff manageriale " per il contributo pari a zero nella preparazione del
nuovo impianto". Anche con lo scritto in questione la datrice di lavoro ha
chiesto spiegazioni al lavoratore e si è riservata ulteriori sanzioni disciplinari
(doc. C1 = doc. 8). Lo stesso giorno il lavoratore ha sottoscritto per ricevuta
anche tale missiva specificando che non corrispondeva "al vero parte di
quanto sopra scritto".
C. Con
scritto 23 luglio 2008 la datrice di lavoro ha rescisso con effetto immediato
il contratto di lavoro, rinviando ai precedenti richiami e a quanto occorso lo
stesso giorno. Essa ha addotto che il lavoratore si era presentato nell'ufficio
di __________, responsabile degli affari amministrativi, per contestare il
pagamento da parte sua della bolletta telefonica aziendale e alla domanda di
giustificare le telefonate effettuate per conto dell'azienda, egli avrebbe
risposto che non era stata effettuata alcuna comunicazione scritta in tal
senso. Il lavoratore avrebbe quindi insultato il suo interlocutore e l'avrebbe
minacciato con, tra l'altro, le seguenti frasi ripetute: "Stai attento che
vai a finire male!", "Fuori dal cancello sei un merdone come tutti
gli altri", "Non mi inzigare, altrimenti vai a finire male",
condite con i commenti: "Adesso facciamo i bambini dell'asilo",
"Smettila di fare il caghetto". Il tutto di fronte a due altri
dipendenti della società, __________ e __________ (doc. E = doc. 11). Il 25
luglio il __________ cui il lavoratore si era rivolto, ha contestato il
licenziamento in tronco, precisando che il lavoratore era disponibile alla
continuazione dell'impiego fino alla disdetta ordinaria del contratto di lavoro
e che se la datrice di lavoro fosse rimasta sulla propria posizione sarebbe
stato chiesto il pagamento dello stipendio per i mesi attinenti al periodo
ordinario di disdetta e un'indennità per licenziamento abusivo giusta l'art.
336a CO (doc. F).
D. Con
istanza 9 ottobre 2008 il lavoratore ha adito la Pretura del Distretto di
Lugano, chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi. Egli ha rivendicato
il versamento di fr. 10'709.88 lordi per stipendi
relativi ai mesi di agosto e settembre 2008, fr. 9'740.- a titolo di indennità,
fr. 7'344.17 per remunerazione di ore straordinarie, fr. 2'182.23 quale saldo
delle vacanze, fr. 3'652.50 quale tredicesima e fr. 165.- quale rimborso spese
per l'utilizzo della propria vettura a fini professionali. Per economia di
giudizio il lavoratore ha infine ridotto la sua pretesa di complessivi fr.
33'793.78 a fr. 29'999.95. All'udienza di discussione 3 novembre 2008 AO 1 si è opposta
alle domande dell'istante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato
alla discussione finale, producendo memoriali scritti, coi quali si sono
confermate nelle rispettive domande. Nelle proprie motivazioni l'istante non ha
tuttavia più chiesto il pagamento della quota-parte di tredicesima e di vacanze
non godute. Con sentenza 27 marzo 2009 il Pretore ha respinto l'istanza.
E. L'istante
ha impugnato il giudizio testé menzionato con appello 8 aprile 2009, chiedendone
la riforma nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 27'959.05 oltre interessi. Il lavoratore ha
invero decurtato dalla sua pretesa di fr. 33'393.78 (recte: 33'793.78)
la quota parte di vacanze e di tredicesima, già corrisposte. Con osservazioni
20 aprile 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. L'appellante chiede l'assunzione, in questa sede, del suo interrogatorio
formale, così come quello dell'__________ e che venga risentita la teste __________
(pag. 10 in basso). Egli fonda la sua richiesta sugli art. 88 e 322 CPC e adduce
di voler dimostrare che la datrice di lavoro gli aveva in un primo tempo
proposto un licenziamento ordinario e di fronte al rifiuto del lavoratore gli
avrebbe notificato il licenziamento in tronco. A suo dire ciò comproverebbe
l'assenza di motivi gravi di licenziamento immediato (pag. 5 punto 3.3 e 3.4).
Dinanzi al primo giudice l'istante non ha chiesto l'assunzione della
testimonianza di __________. Essa è stata invece chiesta dalla datrice di
lavoro, unitamente all'interrogatorio formale dell'istante, entrambe "salvo
rinuncia". Con scritto 19 dicembre 2008 il rappresentante del lavoratore (RA
2) ha aderito alla rinuncia da parte della convenuta di assunzione di ulteriori
prove rispetto a quelle già assunte (testimonianze di __________, __________ e __________).
Di conseguenza, con ordinanza 22 dicembre 2008 il primo giudice ha dichiarato
decaduta la richiesta di assunzione di tali prove e ha chiuso l'istruttoria.
Per quanto, invece, consta la testimonianza di __________, come si è detto essa
è stata assunta il 5 dicembre 2008. Il divieto di proporre nuovi fatti, prove
ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) vale anche nelle procedure per
azioni derivanti dal contratto di lavoro (da ultimo: II CCA, sentenza inc.
12.2008.47 del 19 febbraio 2008). Inoltre, pur vigendo nel processo di lavoro
la massima inquisitoria sociale, le parti non sono dispensate da una
collaborazione attiva e da una diligente conduzione del processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 2 e 4 ad art 417). Nella fattispecie, il fatto che l'appellante intenderebbe
dimostrare con l'assunzione delle prove summenzionate non è stato evocato
dinanzi al Pretore. Inoltre, egli nemmeno sostiene di essere venuto a
conoscenza di tale circostanza dopo l'assunzione della teste __________
rispettivamente la sua rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. La sua
domanda è quindi irricevibile. Lo stesso dicasi della produzione in appello di un
conteggio timbrature per il periodo dal luglio 2007 al luglio 2008. Agli atti
vi è già un tale conteggio e il lavoratore non afferma che quello da lui
prodotto in appello sia di contenuto diverso. Inoltre, come verrà precisato
(consid. 3), tale documento è ininfluente ai fini del giudizio.
2. L'istante
critica il Pretore per aver ritenuto giustificato il licenziamento in tronco.
2.1 Il primo
giudice ha spiegato che l'istruttoria ha confermato che il lavoratore ha
proferito nei confronti di un suo superiore, __________, le parole imputategli
nella lettera di licenziamento dalla datrice di lavoro. Egli ha poi qualificato
le stesse come insulti e minacce pesanti, atte a ledere gravemente il rapporto
di fiducia nei confronti del dipendente che era un quadro intermedio della
ditta, responsabile della catena produttiva. Tanto più che egli avrebbe
formulato tali improperi in presenza di un'altra lavoratrice. Il Pretore ha
inoltre precisato che dall'istruttoria non era emerso che, come invece allegato
dall'istante, egli avrebbe pronunciato tali parole in un momento di particolare
stress, affaticamento e concitazione (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo).
2.2 L'appellante,
come testé detto, afferma che la datrice di lavoro gli avrebbe proposto un
licenziamento ordinario prima di notificargli, a causa del suo rifiuto, il
licenziamento immediato (pag. 5, punto 3.3 e 3.4). La censura non è rilevante
ai fini del giudizio poiché sprovvista di prove a suo sostegno.
2.3 Il
lavoratore contesta anzitutto che __________ sia stato un suo superiore. Egli
era, a suo dire, un quadro intermedio a pari grado con la sua funzione
(appello, pag. 4 in mezzo). A suffragio della propria tesi l'istante afferma
che __________ si occupava parzialmente della contabilità e non lo aveva
assunto né aveva deciso il suo licenziamento. Le circostanze evocate
dall'appellante non comportano tuttavia automaticamente che __________ non
fosse superiore gerarchicamente rispetto all'istante. Inoltre, l'istante non ha
contestato l'affermazione della convenuta che nella propria risposta ha
precisato che __________ era il superiore del lavoratore (pag. 2 in fondo).
Egli, rappresentato dal RA 2, ha invero rinunciato a replicare (verbale 3 novembre
2008, pag. 1 in basso). Il Pretore ha evidenziato tale aspetto spiegando che
del resto l'istante non aveva obiettato alcunché al riguardo (sentenza
impugnata, pag. 3 in fondo). Si aggiunga, seppur a titolo abbondanziale, che nelle
proprie conclusioni il lavoratore ha più volte definito l'ufficio ove è occorso
l'episodio di cui alla lettera di licenziamento in tronco come "della
direzione" (pag. 5 in basso e 6 in alto). Al riguardo la censura
dell'appellante non può quindi essere seguita.
2.4 Il lavoratore
afferma, inoltre, di essere stato ingiustamente accusato in tale occasione da __________
di usare il telefono professionale a fini privati (appello, pag. 4 in basso). Tuttavia,
a parte il fatto che non vi è alcuna evidenza agli atti sul fatto che le
telefonate eseguite dal lavoratore erano inerenti alla sua attività lavorativa,
anche se così fosse rimarrebbero le espressioni proferite in tale occasione,
che il lavoratore non ha contestato, seppur imputando tali esternazioni a
stress (conclusioni, pag. 5 in basso, 6 in alto e 9 in mezzo). L'appellante
afferma che prima della discussione in questione __________ lo avrebbe
ingiuriato e denigrato di sottrarre risorse alla datrice di lavoro e con tono
aggressivo gli avrebbe chiesto a chi erano indirizzate le telefonate
controverse. __________ lo avrebbe poi additato sul petto ripetutamente fino al
rientro nella fabbrica, ripetutamente intimidito e messo in soggezione (appello,
pag. 4 in alto, in basso e 5 in alto). Tali allegazioni concernono tuttavia dei
fatti non evocati dinanzi al primo giudice e, quindi, sono irricevibili (sopra,
consid. 1). L'appellante ribadisce, inoltre, di aver esternato quanto riportato
nella lettera di licenziamento poiché concitato (appello, pag. 4 in fondo).
Tuttavia, come spiegato dal Pretore dall'istruttoria non è emerso alcunché al
riguardo (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo).
2.5 Secondo
l'appellante la datrice di lavoro non gli avrebbe comunicato tempestivamente il
licenziamento in tronco, a comprova che i motivi ivi addotti non erano da lei
medesima reputati gravi (appello, pag. 5 in basso e 6 in alto). Per
costante giurisprudenza e dottrina unanime, la parte che vuole disdire il
contratto per cause gravi dispone solo di un breve periodo di riflessione per
notificare il licenziamento immediato. Un'attesa troppo lunga permette infatti
di ritenere che la continuazione della relazione contrattuale è possibile fino
alla scadenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86 consid. 2a e
rif. citati, 127 III 310 consid. 4b pag. 315; JAR 2006 pag. 521). La durata del
periodo di riflessione dipende dal caso concreto, ma i principi dell’uguaglianza
davanti alla legge e della sicurezza del diritto devono essere rispettati. La
giurisprudenza deve porre un termine generale, presunto appropriato, e
accordare un termine supplementare a colui che intende rescindere il contratto
solo quando le circostanze particolari del caso esigono un’eccezione. Di
principio il datore di lavoro dispone di 2-3 giorni di riflessione prima di
notificare un licenziamento immediato, esclusi i giorni festivi e i fine
settimana (DTF 93 II 18). Secondo l'appellante, qualora egli fosse stato un
pericolo per i colleghi a causa delle esternazioni rivolte a __________, la
datrice di lavoro avrebbe dovuto sospenderlo immediatamente dall'attività. Al
contrario, egli afferma di aver lavorato nel pomeriggio del 23 luglio 2008 e
fino alle 12.45 del giorno successivo (appello, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Tale
circostanza emerge dal prospetto delle timbrature prodotto dalla controparte. L'episodio che ha motivato la disdetta immediata è occorso il 23
luglio 2008. La lettera di licenziamento ha la medesima data (doc. E). Non è
dato di sapere quando essa sia stata inviata al lavoratore. Ciò che è certo è
che il 25 luglio 2008 il RA 2 ha contestato il licenziamento in rappresentanza
del lavoratore e, quindi, in tale data l'istante doveva averla forzatamente
ricevuta (doc. F). Con la missiva in questione, inoltre, la datrice di lavoro
ha esonerato il lavoratore dall'impiego a partire dal giorno successivo, il 24
luglio 2008. La reazione della datrice di lavoro è quindi stata tempestiva. La
circostanza che, prima di ricevere tale comunicazione, il lavoratore abbia
lavorato, non comporta l'assenza di motivi gravi alla base del licenziamento.
Invero, la datrice di lavoro ha motivato la disdetta affermando che la
discussione occorsa, "con questi toni" e di fronte ad altri
dipendenti, ha leso l'immagine della convenuta medesima e di __________. Essa
non ha affermato che il lavoratore era un pericolo per l'integrità degli altri
collaboratori. Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto.
2.6 L'appellante
si sofferma sulla portata delle esternazioni imputategli nella lettera di
licenziamento, nell'ipotesi che esse corrispondano alla realtà (appello, pag. 6
in mezzo). Tale fatto, nuovo, è irricevibile (sopra, consid. 1). Invero, come
già detto (sopra, consid. 2.4), il lavoratore dinanzi al primo giudice non ha
contestato di aver proferito le affermazioni in questione. Egli ritiene, in
ogni caso, che le affermazioni "fuori dal cancello sei un merdone come
tutti gli altri", "smettila di fare il caghetto" e "adesso
facciamo i bambini dell'asilo" siano "semplicemente delle espressioni
colorite che si usano in gergo e che in nessun modo posso essere interpretate
come una minaccia personale". Egli soggiunge che la frase "stai
attento che vai a finire male" non è "affatto una minaccia che ad es.
comporta una misura penale. Essa significa semplicemente che dal punto di vista
professionale, il tono supponente e prepotente del contabile (rammentiamo che
il ricorrente aveva 58 anni al contrario del signor __________ che ha l'età dei
suoi figli) avrebbe potuto avere delle conseguenze dal lato
professionale". Quanto all'espressione "non mi inzigare, altrimenti
vai a finire male", essa non sarebbe una minaccia perché "non
esplicita un'azione lesiva del corpo e non sfocia in misure penali (misure che
darebbero adito ad una disdetta immediata). Non per forza vuol dire una
minaccia alla salute della persona contro cui è diretta ma anche in questo caso
potrebbe significare delle conseguenze dal lato professionale" (appello,
pag. 6 in mezzo). A parte che, come detto (sopra, consid. 2.4), non vi è
evidenza agli atti che __________ avesse avuto un tono supponente e prepotente
nei confronti del lavoratore, va ribadito che la datrice di lavoro non ha
motivato il licenziamento in tronco con le minacce rivolte dall’istante al
superiore, ma bensì con la lesione della sua immagine di fronte ad altri
dipendenti. Va comunque precisato che non è necessario che un'espressione abbia
rilevanza penale per giustificare un licenziamento immediato. Esso dev'essere
invero valutato dal profilo civile, con parametri che non necessariamente si
identificano con quelli previsti dalla normativa penale. Quanto alla differenza
di età tra l'istante e __________, essa non giustifica in alcun modo le
esternazioni del lavoratore. Quest'ultimo soggiunge che i rapporti con __________
non sono mai stati ottimi, "proprio perché dal lato amministrativo il
signor AP 1 non ha mai avuto le risposte ai quesiti che poneva (cfr. la
faccenda del secondo pilastro si è risolta soltanto dopo la fine del rapporto
di lavoro)". Non si intravede, tuttavia, la portata di tale censura ai
fini del giudizio. Secondo il lavoratore, la teste __________ avrebbe in ogni
caso unicamente affermato che i toni erano "un po' rialzati e che
quest'alterco è avvenuto in reazione all'aggressione sui costi della bolletta
telefonica". A parte il fatto che la teste non ha dichiarato che il
lavoratore aveva reagito a una presunta aggressione inerente ai costi
telefonici, va detto che sebbene essa abbia affermato che "i toni di voce
durante questa discussione erano un po' rialzati" (verbale 5 dicembre
2008, pag. 2), ha parimenti confermato di aver sentito le frasi menzionate
nella lettera di licenziamento (loc. cit., pag. 1). Anche al riguardo l'appello
è pertanto respinto.
2.7 L'istante
sottolinea che __________ non ha depositato, come da lui stesso testimoniato,
alcuna querela per quanto accaduto il 23 luglio 2008. Egli reputa, quindi, che __________
non si sia sentito minacciato soggettivamente e che l'accaduto dev'essere
relativizzato e derubricato a un alterco che può avvenire sul posto di lavoro
(appello, pag. 6 in fondo). Già si è detto (sopra, consid. 2.5) che la datrice
di lavoro non ha motivato il licenziamento in tronco con le minacce, ma con la
lesione della sua immagine. La censura non ha quindi alcuna portata ai fini del
giudizio.
2.8 Secondo
l'appellante la giurisprudenza cui il Pretore ha fatto riferimento non suffraga
il giudizio di prime cure (appello, pag. 7 in alto). Il primo giudice ha
rinviato a due sentenze del Tribunale federale, spiegando che vie di fatto e
insulti nei confronti di superiori giustificano di principio il licenziamento
in tronco, a eccezione, ad esempio, di quanto il dipendente si trova,
giustificatamene, in uno stato di comprensibile agitazione. In particolare, la
disdetta immediata è data qualora il lavoratore ha descritto il datore di lavoro,
alla presenza di tutto il personale di una piccola azienda attiva nel ramo
edile, quale "geldgieriges, profitgeiles, Arschloch". Secondo
l'istante, tale giurisprudenza non si attaglierebbe alla fattispecie dato che
la discussione è avvenuta tra due dipendenti di medesimo rango, alla presenza
di solo due lavoratori (a fronte dei venti dipendenti della società convenuta)
e dettata dal suo comprensibile stato d'agitazione, vistosi a suo dire
ingiustamente aggredire da un dipendente più giovane per una bolletta
telefonica di poche decine di franchi. Sulla questione della gerarchia e dello
stato emozionale del lavoratore, si rinvia a quanto già detto (sopra, consid. 3.2
e 3.3). Nella sentenza inc.4C.435/2004 del 2 febbraio 2005 il Tribunale
federale ha affermato che determinante era la circostanza che il lavoratore
aveva insultato la datrice di lavoro di fronte a tutto il personale di un’azienda
di piccole dimensioni. Esso ha poi spiegato che sapere in quale misura il
lavoratore, con i suoi insulti, aveva minato l'autorità della datrice di lavoro
era una questione di apprezzamento delle prove, che non poteva esaminare con
ricorso per riforma (consid. 4.4). Il Tribunale federale, quindi, pur
menzionando che la circostanza che fosse presente tutto il personale è decisiva
ai fini del giudizio, ha spiegato che occorre verificare se gli insulti abbiano
minato l'autorità della datrice di lavoro. Di conseguenza, la circostanza che
alla discussione siano presenti solo due persone non significa ancora che non
ci possano essere gli estremi di un licenziamento in tronco. Nella sentenza
inc.4C.400/2005 del 24 marzo 2006 il Tribunale federale ha spiegato che
insulti e vie di fatto nei confronti di un superiore giustificano di regola una
disdetta immediata. Esistono tuttavia eccezioni a tale principio, ad esempio
qualora il lavoratore abbia agito in un comprensibile stato di agitazione
dovuto a una situazione del tutto insolita (consid. 2.1). Tuttavia, già si è
ribadito sopra che il lavoratore non ha dimostrato tale circostanza. Anche al
riguardo l'appello è quindi respinto.
2.9 L'appellante
rinvia a una sentenza del Tribunale federale inc.4C.331/2005 del 16 dicembre
2005, ove era stato ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco di un
lavoratore che aveva preso per i capelli un collega, in considerazione del
fatto che il posto di lavoro era un cantiere ove è frequente un atteggiamento
rude. L'istante ritiene che tale giurisprudenza sia pertinente al caso precipuo
dato che l'attività svolta (trattamento di bancali o palette e pellet)
"non è certo di concetto ma piuttosto pesante ed è molto sporca"
(appello, pag. 7 in mezzo). Tuttavia, la sentenza menzionata dall'appellante
non si attaglia alla presente fattispecie. Nella fattispecie trattata dal
Tribunale federale il licenziamento era stato motivato dall'esigenza, per il
datore di lavoro, di tutelare la personalità del lavoratore coinvolto
nell'accaduto. Di conseguenza, esso ha spiegato che dal carteggio processuale
non era emerso che la vicenda avesse prodotto un grave impatto sulla
personalità del collega. È a questo riguardo che il Tribunale federale ha
precisato che una tale lesione era tanto più improbabile in un contesto
particolare quale è un cantiere, dove ci si può aspettare una certa rudezza.
Inoltre, esso ha precisato che il lavoratore era al servizio della datrice di
lavoro da circa trent'anni. Nella presente fattispecie, invece, l'istante era alle
dipendenze della convenuta da poco più di un anno. L'episodio, inoltre, al
contrario di quello della sentenza menzionata, non è occorso tra colleghi ma
con un superiore e non si è verificato direttamente sul cantiere, ma negli
uffici della direzione. La censura dell'appellante non può quindi essere
seguita.
3. L'appellante
contesta anche il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, della
rimunerazione da lui pretesa per asserite ore straordinarie. Il Pretore ha
spiegato che l'ammontare delle ore in questione non era stato comprovato.
Inoltre, l'istante non ha neppure allegato che la convenuta fosse a conoscenza
delle pretese ore straordinarie (sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in
alto). Il lavoratore sostiene che l'ammontare delle ore da lui svolte risulta
dalle schede di timbratura (appello, pag. 7 segg.). Se non che, egli non si
confronta con la motivazione pretorile secondo la quale l'istante avrebbe
dovuto dimostrare che la datrice di lavoro era a conoscenza dell'esecuzione di
eventuali ore supplementari, cosa che invece non ha nemmeno allegato. Come
recentemente spiegato dal Tribunale federale (cfr. sentenza inc.4A_86/2008 del
23 settembre 2008, consid. 4.1), incombe al lavoratore l’onere di provare di aver svolto delle ore
di lavoro straordinario su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo
interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di
quello pattuito. Egli non è tuttavia tenuto a dimostrare la necessità del
lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro era al
corrente delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna obiezione,
ciò che equivale a un’approvazione
tacita, per atti concludenti. Nella fattispecie, l'istante non ha dimostrato né
di aver svolto delle ore straordinarie su ordine della datrice di lavoro, né
che le stesse fossero necessarie o che la datrice di lavoro ne era al corrente
e non ha mosso alcuna obiezione. Al riguardo, l'appellante si limita ad
affermare che la convenuta, sostenendo che il salario fisso era comprensivo
anche di qualsiasi retribuzione per ore straordinarie, ha implicitamente
ammesso l'esecuzione delle medesime (appello, pag. 8 in basso). La censura non
è determinante, già per il fatto che anche qualora tale affermazione sia
interpretata nel senso testé riportato, non starebbe ancora a significare che
la datrice di lavoro fosse al corrente di tale esecuzione o che comunque
l'abbia ratificata. Ci si potrebbe domandare se sulla scorta delle timbrature
la datrice di lavoro sia stata al corrente, o comunque doveva esserlo, delle
ore straordinarie rivendicate dal lavoratore. Tuttavia, nel regolamento
aziendale (doc. 4), che l'istante non ha affermato di non conoscere o di cui ha
negato l’applicazione, è indicato, proprio per quanto concerne la timbratura,
che "tutte le deroghe all'orario devono essere approvate dalla Direzione.
Non verranno riconosciute ore straordinarie non autorizzate". Ne consegue
che la timbratura non era sufficiente, a sé stante, a supplire il consenso
della datrice di lavoro sull'esecuzione di ore straordinarie. Anche al riguardo
l'appello è quindi respinto.
4. Il
lavoratore ribadisce la propria richiesta di rimborso delle spese di cui alla
nota 18 giugno 2008. Il Pretore ha respinto tale domanda poiché sprovvista di
qualsivoglia giustificativo a suo sostegno (sentenza impugnata, pag. 5 in
alto). L'appellante ritiene che siccome trattasi dell'indennizzo per l'uso
della propria auto in funzione dei km non si comprende quale giustificativo
possa essere prodotto. Inoltre, la nota spese sarebbe stata allestita come nei
mesi precedenti e secondo la prassi della datrice di lavoro su un formulario da
lei stessa predisposto (appello, pag. 9 in basso). All'udienza di discussione
la convenuta ha contestato la richiesta dell'istante spiegando che erano sempre
state rimborsate le spese giustificate, come dimostrato dal doc. 13 (risposta,
pag. 4 in fondo). Va detto che dal carteggio processuale emerge unicamente un
documento allestito dal medesimo lavoratore (doc. H). Sebbene egli abbia
compilato un formulario predisposto dalla datrice di lavoro, le informazioni
ivi contenute sono state da lui riportate e manca qualsivoglia visto per
accettazione da parte della datrice di lavoro. Esso rappresenta quindi una mera
allegazione di parte, sprovvista di portata probatoria. Qualora il lavoratore avesse voluto suffragare la propria tesi,
avrebbe dovuto avvalersi dei mezzi istruttori atti ad accertare la sua tesi,
quali ad esempio le testimonianze o l'interrogatorio formale di parte
convenuta. Ciò che invece non ha fatto. Già si è spiegato che la massima inquisitoria sociale non dispensa le parti da una diligente
conduzione del processo (sopra, consid. 1). Ne consegue
che la censura non può essere seguita.
5. L'appellante
contesta, infine, l'ammontare delle ripetibili in favore della controparte.
Egli ritiene che si debba tener conto del fatto che la sua rinuncia, con le
conclusioni, alla domanda di pagamento della quota parte per vacanze non godute
e di tredicesima, sia da ricondurre al pagamento di tali importi in corso di
causa. Inoltre, egli ritiene che esse siano comunque sproporzionate in ragione
del fatto che nelle richieste di giudizio vi era anche l'indennità per
licenziamento ingiustificato che variava da un mese a sei mesi senza aumentare
la complessità dell'istruttoria e che quest'ultima è durata poco (appello, pag.
9 in mezzo). L'appellante non
ha tuttavia indicato quale somma dovrebbe essere attribuita alla controparte in
riforma del giudizio pretorile. Al riguardo la domanda, non cifrata, deve
essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 10
ad art. 309 CPC).
7. Ne
consegue che nella misura in cui è ricevibile l'appello dev'essere respinto.
Non si prelevano tassa né spese, trattandosi di una vertenza fondata sul
diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Nonostante
in questa sede l'appellante sia soccombente, non si giustifica di attribuire
ripetibili alla datrice di lavoro, che con le sue osservazioni, oltremodo
succinte, non si è praticamente confrontata con il gravame. Il valore litigioso
per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 27'959.05.
Per i quali motivi,
richimato l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 8 aprile 2009 di AP 1 è
respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia né spese. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
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