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Decisione

12.2009.8

Diritto del lavoro

24 giugno 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati in ritardo. Nell’ipotesi

che con il suo asserto la datrice di lavoro voglia invocare l’art. 337d CO, va precisato quanto segue. La

legge non fa dipendere la sospensione del termine di disdetta dal momento in

cui l’attestazione medica è

prodotta al datore di lavoro, bensì dalla sussistenza dell’inabilità lavorativa. L’art. 336c cpv. 2 CO stabilisce che la

disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel cpv. 1 (tra cui quello in

cui il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia non imputabile a

sua colpa: lett. b) è nulla. La

garanzia di cui all’art. 336c CO non entra in linea di conto nel caso di un

licenziamento straordinario (II CCA, sentenza inc. 12.2007.116 del 29 febbraio

2008, consid. 2; 12.1996.132 del 21 febbraio 1996, consid. 4). Tuttavia,

come illustrato dal Pretore e confermato da questa Camera (consid. 2), nella

fattispecie non si è in presenza di un abbandono

ingiustificato del posto di lavoro tale da giustificare un licenziamento

immediato.

4. L’appellante reputa altresì che il

certificato medico della psichiatra e psicoterapeuta dott. med. __________ __________

__________ __________ (doc. D, ultima pagina), accluso alla lettera 28 ottobre

2005 (doc. F), attestante un’inabilità

lavorativa retroattiva dal 28 settembre 2005, sia stato inficiato dalla

circostanza che il dipendente abbia lavorato il 29 settembre 2005, il 30

settembre 2005, il 5 ottobre 2005 e il 12 ottobre 2005 (appello, pag. 5). Sulla

retroattività menzionata dalla datrice di lavoro, va precisato che l’inabilità dal 28 settembre 2005 non è stata

certificata dalla psichiatra in questione, bensì il 10 ottobre 2005 dal dott.

med. __________ __________, specialista FMH in medicina interna e cardiologia

(doc. D, 1° foglio). Ella ha invero certificato il 24 ottobre 2005 un’inabilità totale dal 14 ottobre 2005 (doc.

D, 2° foglio) e, con certificati successivi, fino all’8 giugno 2006 (doc. D, 4°-7° foglio). Il Pretore ha spiegato che l’inabilità era riconducibile a motivi

psicologici e che quindi la circostanza, per il lavoratore, di essersi

presentato sul posto di lavoro in quattro occasioni durante tale periodo non

poteva mettere in discussione il certificato medico (sentenza impugnata, pag. 5

in mezzo). Con tale motivazione l’appellante non si confronta, sicché al riguardo il gravame è

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

5. L’appellante critica inoltre il Pretore per

non aver tenuto conto dei prelevamenti di fr. 8'950.-

che il lavoratore avrebbe effettuato sul conto della datrice di lavoro (pag.

6). Nella propria risposta la convenuta ha menzionato tale prelevamento (pag. 2

in mezzo), affermando che il 20 settembre 2005 il lavoratore si era versato la

somma in questione a titolo di stipendi arretrati a quel momento, ma ha anche

ammesso di dovergli ancora fr. 950.- quale saldo dello stipendio di agosto 2005

(pag. 4). In replica l’attore ha al riguardo spiegato che il bonifico

concerneva stipendi arretrati ma che erano ancora dovuti, tra le altre cose,

fr. 950.- quale saldo dello stipendio di agosto 2005 (pag. 4). In duplica la

convenuta non ha contestato tale circostanza. Su questo punto l’appello non può

quindi essere accolto.

6. La

convenuta invoca altresì l’avvenuto

prelevamento del lavoratore di ulteriori fr. 8'000.-

(pag. 6). A norma dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,

vige il divieto di addurre in appello nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni. Tale circostanza non è stata addotta dinanzi al Pretore e non può

quindi essere considerata nel presente giudizio.

7. Sostiene

l’appellante che al lavoratore

era noto che i certificati medici dovevano essere trasmessi entro tre giorni

dall’inizio dell’assenza all’assicurazione per perdita di guadagno. Di conseguenza, essendo gli

stessi stati trasmessi in ritardo, egli sarebbe responsabile del mancato

pagamento da parte dell’assicurazione

(pag. 5 in mezzo). Il Pretore ha spiegato che tale obbligo di informazione

competeva alla datrice di lavoro (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Con

tale motivazione l’appellante

non si confronta, sicché al riguardo l’appello è inammissibile.

8. La

datrice di lavoro critica il primo giudice per non aver preso in considerazione

quanto affermato dal lavoratore nello scritto 21 novembre 2005 (doc. M), ovvero

che egli chiedeva l’"annullamento

della postergazione richiesta di rimborso del credito". Essa ritiene che

il credito del lavoratore sia inesigibile poiché gli altri creditori della

convenuta non sono ancora stati rimborsati (pag. 6 seg.). Occorre precisare

anzitutto che l’intitolato della missiva testé menzionata differisce da quello

riportato dalla convenuta, poiché esso ha il tenore seguente:

"Annullamento della postergazione e richiesta di rimborso del

credito". Negli allegati preliminari la convenuta ha riconosciuto tale

pretesa di rimborso (risposta, pag. 4 in basso; duplica, pag. pag. 3 in fondo),

mentre nelle conclusioni ha opposto a tale pagamento un asserito mancato

versamento del prezzo di pari importo relativo alle azioni detenute dal

lavoratore (pag. 3 in mezzo e 5 in alto). I documenti su cui la datrice di

lavoro fonda tale suo credito sono stati oggetto di un’istanza di assunzione

suppletoria di prove che il Pretore ha respinto l’11 febbraio 2008. Ne deriva

che la circostanza invocata in appello non è stata sollevata validamente in

prima sede e che pertanto la relativa censura di appello è inammissibile (art.

321 cpv. 1 lett. b CPC).

9. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

deve pertanto essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso determinante per un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 36'513.25.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 30 dicembre 2008 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1450.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1500.

-

sono

posti a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere a AO

1.

fr. 1'200.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di in

materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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