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Decisione

12.2009.82

Lavoro, società semplice e lavoro parziario - elementi distintivi

13 novembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 26 maggio 2008, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano

per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 20'276.35 oltre interessi

e il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

Secondo l'istante, ella sarebbe stata assunta dalla convenuta dalla metà di

settembre 2007, perché si occupasse della gestione della L__________. Il

contratto di lavoro sarebbe, a suo dire, stato disdetto dalla convenuta il 27

marzo 2008 con effetto al 30 aprile 2008. Il salario mensile pattuito sarebbe

ammontato a fr. 3'520.– lordi. Essendosi la convenuta limitata a corrisponderle

acconti per complessivi fr. 2'877.65 (fr. 1'078.35 + fr. 1'370.30 + fr. 429.–),

ha chiesto il versamento del saldo, a suo dire, scoperto. All'udienza del 14

luglio 2008, AP 1 ha chiesto la reiezione dell'istanza. Essa contesta la

legittimazione passiva, la venuta in essere di un contratto di lavoro, nonché

le pattuizioni riguardo alla corresponsione di un salario mensile. I rapporti

venuti in essere tra il suo compagno __________ O__________ e AO 1, sarebbero,

a suo dire, stati improntati alla costituzione di una società semplice – nella

quale la convenuta avrebbe fatto una comparsa solo formale – destinata alla

riapertura e alla conduzione della L__________. Secondo la convenuta, nella

società semplice O__________ avrebbe contribuito con la messa a disposizione

dei locali e del capitale per l'acquisto dei macchinari e AO 1 con le sue

conoscenze professionali e la sua attività. Quanto alle somme percepite

dall'istante, non si sarebbe trattato di acconti stipendio, ma di utili che,

qualora nel seguito si fosse raggiunta una cifra sufficiente per permettere

all'istante di sostentarsi, sarebbero stati divisi a metà tra AO 1 e O__________.

Non vi sarebbe neppure stata la notifica di una disdetta, in quanto, sempre a

suo dire, vi sarebbe stato in realtà uno scioglimento della società a seguito

del cattivo andamento degli affari.

Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,

confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

C. Con

sentenza 4 maggio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando

la convenuta a pagare a AO 1 l'importo di fr. 19'323.45 oltre interessi al 5%

dal 30 aprile 2008, rigettando per tale importo l'opposizione al PE n. __________

dell'UE di Lugano e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 500.–

a titolo di parziali ripetibili.

Secondo

il primo giudice, O__________ avrebbe agito in veste di rappresentante della convenuta,

fungendo da trait d'union tra l'istante e AP 1. AO 1 godeva, secondo il

Pretore, sicuramente di una autonomia piuttosto ampia, dettata invero dal fatto

che sia la convenuta, sia O__________, erano completamente a digiuno di

conoscenze in questo campo. Benché l'assenza di vincoli organizzativi

nell'espletamento dell'attività lavorativa deponesse a favore dell'esistenza di

un vincolo societario, nel caso concreto, secondo il primo giudice –

considerando l'atteggiamento della convenuta e del suo rappresentante O__________,

che, preso atto (la prima addirittura sottoscrivendoli) dei conteggi contenenti

entrambi a chiare lettere la voce “acc. su stipendio”, non hanno manifestato

alcun tipo di obiezione nei confronti dell'istante – ben si poteva concludere

per la venuta in essere, quanto meno per atti concludenti, di un impegno volto

alla corresponsione di un salario mensile. Il Pretore ha poi ritenuto l'assenza

di elementi istruttori dai quali poter desumere un consenso delle parti su una

determinata somma e, in assenza di un contratto collettivo nello specifico

campo delle lavanderie, così come di qualsiasi accertamento circa il salario in

uso presso altre lavanderie, ha ritenuto equo far capo alle norme del contratto

normale di lavoro del personale domestico vigenti nel 2007, che prevedevano

(cfr. CNL per il personale domestico, art. 22) sostanzialmente dei minimi

salariali vicini a fr. 3'000.– netti mensili. Il Pretore ha per finire ritenuto

che la richiesta di riconsegna delle chiavi avvenuta al termine di una

discussione tenutasi presso la L__________ nel mese di marzo 2008, e la

conseguente riconsegna da parte dell'istante, ha configurato un licenziamento

che ha esplicato i suoi effetti per il 30 aprile 2008 (art. 335c CO). Tenendo

conto del periodo contrattuale 15 settembre 2007 – 30 aprile 2008, di uno

stipendio netto di fr. 3'000.– mensili e degli importi già percepiti in

complessivi fr. 3'176.55 (fr. 1'078.35 + fr. 1'370.30 + fr. 298.90 + fr.

429.–), il Pretore ha pertanto fissato lo scoperto della pretesa salariale in

fr. 19'323.45.

D. Con

appello 14 maggio 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di respingere l'istanza, protestando ripetibili di prima e seconda sede. Con

osservazioni 28 maggio 2009, __________ propone la reiezione del gravame, con

protesta di ripetibili di seconda sede.

e considerato

in diritto: 1. L'appellante si aggrava in primo luogo per il fatto che il Pretore

avrebbe sorvolato sulla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. Essa

ribadisce che l'istante non sarebbe “riuscita a provare la propria relazione

contrattuale con la signora AP 1” e avrebbe confermato in sede di

interrogatorio formale “che ogni relazione relativa all'attività di lavanderia

avveniva con il signor O__________” (appello, pag. 5 verso il basso). A

sostegno della propria tesi essa adduce, in particolare, che la considerazione

del primo giudice secondo la quale ella si è presa a carico l'onere finanziario

per l'acquisto dei macchinari e delle opere di artigiano, non poggerebbe “su

alcun aspetto probatorio” e che “anzi, l'istruttoria di causa” avrebbe

confermato “chiaramente che l'onere finanziario era de facto

esclusivamente a carico di __________ O__________” (appello, pag. 4 verso il

basso). Le affermazioni dell'appellante travisano palesemente le risultanze

degli atti.

Il primo

giudice ha ritenuto, a ragione, che __________ O__________ ha agito quale

rappresentante di AP 1. Basta qui rilevare, a conferma dell'esattezza

dell'accertamento del Pretore, che la stessa convenuta ha prodotto in causa

documenti sottoscritti in sua vece da O__________ (doc. 5, verbale consegna appartamento

del 31 agosto 2007) e che O__________, nella sua deposizione testimoniale, ha

attestato che teneva i contatti con AO 1, rendendo poi “conto alla convenuta

degli accordi intervenuti” con la medesima (act. IV, pag. 2 verso il basso). Comunque,

anche qualora si volesse ritenere che O__________ era coinvolto nella

titolarità della L__________, ciò ancora non esclude il coinvolgimento di AP 1.

La convenuta dimentica infatti di aver ammesso, in sede di interrogatorio

formale, che la ripresa dell'attività della L__________, a metà settembre 2007,

è stata possibile grazie al suo finanziamento, quantificato dal teste __________

O__________ in circa fr. 26'000.–/27'000.– (act. IV, pag. 2 nel mezzo e act.

VI, pag. 9 verso il basso). Il cospicuo finanziamento da essa prestato, la sottoscrizione

da parte sua – nella veste di conduttrice – dei contratti di locazione dei

locali nei quali operava la L__________ (doc. 5; act. IV, pag. 5; act. VI, pag.

9 verso l'alto), l'intestazione delle fatture relative ai lavori eseguiti

presso la L__________ a “__________ P__________ di AP 1” (act. Vi, pag. 9 verso

il basso; doc. 3) e la sottoscrizione – sempre da parte sua – dei “rendiconti

mensili” degli incassi della L__________ (doc. C e D; act. VI, pag. 9 in alto),

sono elementi probatori più che sufficienti a confermare il coinvolgimento

dell'appellante quale proprietaria e titolare della L__________. La

legittimazione passiva della convenuta è dunque data e l'appello, su questo

punto, cade nel vuoto.

2. L'appellante

contesta pure il fatto che il Pretore abbia ritenuto dati i presupposti per

l'esistenza di un contratto di lavoro. Il primo giudice avrebbe, a suo dire,

sorvolato sui quattro elementi essenziali per definire l'esistenza di un

contratto di lavoro – la prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza,

l'elemento temporale e lo stipendio – e si sarebbe basato in modo

“inammissibile” su una “mera prova/indizio (acc. su stipendio” per propendere

“per la costruzione di un contratto di lavoro tra le parti” (appello, pag. 6).

Ribadisce che saremmo in presenza di una società semplice e che, quindi,

all'istante non sarebbe dovuto alcun salario.

2.1 Il contratto

di lavoro, ai sensi dell'art. 319 CO, è quello con il quale il lavoratore si obbliga

verso un datore di lavoro a fornire, in una condizione di subordinazione, dei

servizi contro il pagamento di un salario, per un tempo determinato o

indeterminato. Dalla predetta definizione di contratto di lavoro, la dottrina e

la giurisprudenza hanno dedotto quattro elementi costitutivi essenziali – per

altro evocati anche dall'appellante – e meglio, una prestazione personale di

lavoro; la messa a disposizione, da parte del lavoratore, del suo tempo per una

durata determinata o indeterminata; un rapporto di subordinazione tra datore di

lavoro e lavoratore; un salario (Tobler,

Favre, Munoz, Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.1 ad art. 319

CO). A norma dell'art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è invece un

contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o

mezzi comuni uno scopo comune. La distinzione tra i due contratti non è sempre

facile; alcuni elementi costitutivi del contratto di lavoro si ritrovano in

effetti anche nel contratto di società. L'apporto del socio può infatti

consistere anche nella sola prestazione di lavoro (art. 530 cpv. 1 CO). Il

lavoratore mette poi il suo tempo a disposizione del datore di lavoro, mentre i

soci si riuniscono per conseguire uno scopo comune; per il lavoratore la

prestazione personale di lavoro, durante un certo periodo, costituisce

l'oggetto di uno scambio, le due parti avendo interessi opposti (contratto sinallagmatico),

mentre l'attività dei soci costituisce un contributo fornito nell'interesse

comune. Sebbene la nozione di tempo, nell'ambito del contratto di lavoro,

prevalga su quella della realizzazione dell'obiettivo comune, a volte risulta

difficile distinguere i fatti per definire chiaramente l'importanza di questi

due fattori (Aubert, Le contrat de

travail partiaire, in SJZ 1983 pag. 171). Per quanto attiene alle modalità di

remunerazione, certo, il lavoratore è di regola retribuito periodicamente indipendentemente

dagli introiti della ditta, ciò che non è di principio il caso per il socio. La

remunerazione del lavoratore può tuttavia essere, in tutto o in parte, in

funzione del risultato dell'attività; siamo in tal caso in presenza di un

contratto di lavoro parziario (“Partiarischer Arbeitsvertrag”, “contrat

de travail partiaire”), nel quale il lavoratore ha un diritto di controllo

sui libri contabili e sui conti della società (Brunner,

Bühler, Waeber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea

2005, n. 9 ad art. 319 CO; Aubert,

op. cit., loc. cit; JAR 1998 pag. 115). Il criterio di distinzione determinante

è comunque costituito dalla subordinazione. Mentre il lavoratore è tenuto ad

osservare le istruzioni del datore di lavoro, i soci sono di principio al

medesimo livello e prendono assieme le decisioni riguardanti la società; subordinazione

e condivisione delle decisioni si escludono reciprocamente (Aubert, op. cit., loc. cit; JAR 1998

pag. 115).

2.2 Per

quanto qui concerne, la deposizione testimoniale di __________ O__________

assume particolare rilievo. In essa si trova infatti conferma – come rettamente

evidenziato dall'istante nelle osservazioni all'appello (pag. 14 nel mezzo) – che

la costituzione di una società era semmai prevista solo in una seconda fase (“in

futuro”) e che “i soci sarebbero stati l'istante e la convenuta” (act. IV, pag.

2 in basso). Questa fase però non si è concretizzata, in ragione del mancato

rendimento della L__________ e dell'obbligo fatto a AO 1 di restituire le

chiavi (act. IV, pag. 3). Dalla medesima deposizione traspare che, nella fase

che precedeva l'auspicata futura costituzione della società, gli accordi

prevedevano che “tutti i guadagni sarebbero andati all'istante”, questo perché

si sapeva “che all'inizio l'attività non avrebbe reso un granché” (act. IV, pag.

2 in basso). Una simile affermazione trova conferma nelle dichiarazioni

dell'istante, là dove, in sede di interrogatorio formale, ha attestato il

diniego di __________ O__________ al pagamento di un salario mensile di fr.

3'000.–, ma l'accordo del medesimo alla deduzione dello “stipendio dall'incasso

mensile” (act. VI, pag. 2 verso il mezzo); deduzione che AO 1 ha poi messo in

atto, trattenendo per sé l'intero utile mensile della L__________ e facendo

sottoscrivere alla convenuta i “resoconti mensili” attestanti che gli importi

così dedotti erano costitutivi di stipendio (doc. C e D).

Già sulla

base di quanto precede si può ritenere che, nella fase iniziale dei loro

rapporti, le parti non avevano inteso costituire una società semplice, ma

stipulare un contratto di lavoro parziario, nel quale era previsto che

l'istante avrebbe percepito quale “stipendio” l'intero utile mensile della L__________.

Certo, come rettamente rilevato dal Pretore, nello svolgimento delle attività AO

1 godeva di ampia autonomia, dettata dal fatto che sia AP 1, sia O__________,

erano digiuni di conoscenze nel settore delle lavanderie; l'istante non era

dunque sottoposta a particolari vincoli organizzativi nello svolgimento delle

attività. La subordinazione dell'istante alla convenuta – e quindi l'esistenza

di un contratto di lavoro – si appalesa tuttavia in modo inequivocabile

nell'imposizione fatta dalla seconda, per il tramite di __________ O__________,

alla prima, di restituire le chiavi della L__________. Fossimo stati in presenza

di una società semplice – come preteso dalla convenuta – lo scioglimento della

società sarebbe intervenuto per il consenso reciproco (art. 545 cpv. 1 n. 4

CO), con precisa definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, e non

per imposizione unilaterale di una parte sull'altra. A ragione il primo giudice

ha evidenziato che l'imposizione della restituzione delle chiavi ha configurato

il licenziamento e quindi lo scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro da

parte della convenuta. Tale atto, come detto, ha posto fine anche al progetto

di costituzione della “futura” società tra le parti. Nella misura in cui

postula il riconoscimento di un rapporto di società semplice e nega l'esistenza

di un contratto di lavoro, l'appello cade dunque nel vuoto.

3. Il Pretore,

nel determinare l'ammontare del salario mensile dovuto all'istante, è partito

dalla considerazione secondo cui non vi sarebbero elementi istruttori dai quali

poter desumere un consenso delle parti su una determinata somma di salario.

Egli ha quindi rilevato che, in assenza di un contratto collettivo nello

specifico campo delle lavanderie, così come di qualsiasi altro accertamento

circa il salario in uso presso altre lavanderie, appare equo far capo alle

norme del contratto normale di lavoro del personale domestico vigenti nel 2007

(CNL). Ha quindi ritenuto equo un salario mensile di fr. 3'000.– netti. A

torto.

Come

detto (sopra, consid. 2.2), invero ci troviamo in presenza di un contratto di

lavoro parziario e meglio di un contratto individuale di lavoro, a cui

risultano applicabili gli art. 322a e 322b CO e che, in quanto tale, può

soggiacere alle convenzioni collettive e ai limiti salariali da esse fissati (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, op.

cit., n. 2 ad art. 322a CO; Aubert,

op. cit., pag. 171 e 174). Il primo giudice ha tuttavia rettamente evidenziato

che nello specifico campo delle lavanderie non esiste un contratto collettivo.

Il CNL per il personale domestico – al quale il Pretore, partendo dall'errato

presupposto dell'assenza di un accordo tra le parti sull'ammontare dello

stipendio, fa in ogni caso riferimento nel suo giudizio in equità – è

applicabile solo ai rapporti di lavoro esistenti tra economie domestiche

private e lavoratori occupati in modo preponderante nel servizio in casa (art.

Considerandi

2.

n. 1 CNL); ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in

esame.

Per

stabilire quale salario sia dovuto all'istante ci si deve pertanto attenere

agli accordi intervenuti tra le parti. Come detto (sopra, consid. 2.2), le

parti hanno pattuito che all'istante – in attesa della costituzione della

futura società – doveva essere corrisposto, in guisa di stipendio, l'intero

utile mensile dell'attività della L__________. Nessuna prova vi è agli atti –

l'onere della prova incombendo all'istante (art. 8 CC) – che le parti avessero

concordato uno stipendio fisso più elevato rispetto agli utili mensili della L__________

finiti nelle tasche dell'istante nelle circostanze anzidette. La dicitura “acc.

su stipendio” e “acc. stipendio”, riportata dai doc. C e D, non permette, da

sola, di ritenere l'esistenza di un tale accordo. Gli importi percepiti

dall'istante per il periodo lavorativo 15 settembre 2007-27 marzo 2008,

quantificati dal Pretore in fr. 3'176.55, costituiscono l'intero utile dell'attività

della L__________ per quel periodo (act. IV, pag. 2 in basso e pag. 3 verso

l'alto; act. VI, pag. 2 e pag. 5 in alto). Si può dunque ritenere che per il

periodo in questione AO 1 ha percepito l'intero salario pattuito dalle parti e

che null'altro le è dovuto.

Essendo

il licenziamento intervenuto il 27 marzo 2008 (act. I pag. 3 nel mezzo) – con

immediata cessazione dell'attività lavorativa di AO 1 – a ragione il primo giudice

ha ritenuto che esso, a norma dell'art. 335c CO, ha esplicato i suoi effetti

per il 30 aprile 2008. Dagli atti emerge che dopo la partenza dell'istante la L__________

è rimasta aperta ed ha continuato la propria attività (act. III, pag. 5 in

basso). Non è dato di sapere quale sia stato l'utile della L__________ nel

periodo 29 marzo 2008-30 aprile 2008. Per economia di giudizio si rinuncia a

rinviare l'incarto al primo giudice per ulteriori accertamenti su questo punto

(cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 3 settembre 2009, inc.

4A_522/2008 consid. 3.3). L'assenza della contabilità della L__________, che

parrebbe non essere stata stilata, per la “breve e scarsa attività svolta”

(cfr. lettera 12 agosto 2008 del patrocinatore della convenuta alla Pretura),

rende per altro difficili detti accertamenti. Appare comunque equo, in

applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (Carruzzo,

Le contrat individuel de travail, Ginevra 2009, ad art. 322a CO, pag. 126),

calcolare l'utile del periodo in questione in fr. 500.–, corrispondente

all'utile medio mensile percepito nel periodo di attività dell'istante (fr.

3'176.55 : 6.5 mesi). Lo scoperto della pretesa salariale dell'istante va

dunque fissato in fr. 500.– lordi, dai quali andranno dedotti gli oneri da

riversare alle assicurazioni sociali. Nella misura in cui contesta l'onere

imposto dal Pretore alla convenuta di versare all'istante fr. 19'323.45 per

pretese salariali, l'appello merita parziale accoglimento. La decisione del

primo giudice dovrà pertanto essere riformata nel senso di accogliere l'istanza

limitatamente all'importo di fr. 500.–, con conseguente rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano per tale importo.

Ritenuta la soccombenza preponderante, l'istante dovrà versare alla convenuta

parziali ripetibili per la prima e la seconda sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 14 maggio 2009 di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 4 maggio 2009 della Pretura del distretto di Lugano,

sezione 1, è riformata come segue:

1. L'istanza di AO 1 è parzialmente accolta.

AP

1 è condannata a pagare all'istante l'importo lordo di fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2008.

L'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva

limitatamente all'importo di fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 30 aprile

2008.

2. Non

si prelevano tasse né spese. L'istante verserà alla convenuta fr. 500.– a

titolo di parziali ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse né spese di appello. L'appellata verserà all'appellante fr.

300.– per parziali ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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