12.2009.82
Lavoro, società semplice e lavoro parziario - elementi distintivi
13 novembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.82
Data decisione, Autorità:
13.11.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro, società semplice e lavoro parziario - elementi distintivi
SALARIO
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 319 CO
art. 530 CO
Incarto n.
12.2009.82
Lugano
13 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.668
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 26 maggio
2008 da
AO 1 (I)
RA 2
contro
AP 1
RA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 20'276.35 oltre interessi a titolo di pretese
salariali e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza 4 maggio
2009, condannando la convenuta a pagare all'istante l'importo di fr. 19'323.45
oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2008, rigettando per tale importo
l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano e condannando la convenuta
a rifondere all'istante fr. 500.– a titolo di parziali ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 14 maggio 2009,
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza,
protestando ripetibili di prima e seconda sede;
mentre l’istante con osservazioni 28 maggio 2009 propone la reiezione
del gravame, con protesta di ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO
1 è stata titolare della L__________ __________ (in seguito L__________) sita
in via __________ a __________ fino al mese di aprile 2007 quando la L__________
ha cessato la propria attività a seguito di difficoltà economiche (act. VII,
pag. 8 nel mezzo).
A metà settembre 2007, AO 1 – dopo un breve periodo di lavoro presso
C__________ __________ – ha ripreso l'attività presso la L__________ (act. III,
pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Dagli atti risulta che la ripresa
dell'attività è stata possibile grazie al finanziamento di AP 1 ammontante a
circa fr. 26'000.–/27'000.– (act. IV, pag. 2 nel mezzo e act. VI, pag. 9 verso
il basso). Con l'inizio della nuova attività è stato stipulato un nuovo
contratto di locazione con il proprietario dell'immobile; quale conduttrice è
stata indicata AP 1 (doc. 5; act. IV, pag. 5; act. VI, pag. 9 verso l'alto).
Dagli atti risulta pure che, a partire dal 15 settembre 2007, AO 1 ha percepito
per la propria attività complessivamente fr. 3'176.55 (doc. C, doc. D, doc. 9,
doc. E: fr. 1'078.35 + fr. 1'370.30 + fr. 298.90 + fr. 429.–). In un paio di
occasioni la distinta degli incassi mensili, riportante l'importo percepito da AO
1, con la dicitura “acc. su stipendio” (doc. C) e “acc. stipendio” (doc. D),
risulta sottoscritta da AP 1 (act. VI, pag. 8 in basso e pag. 9 in alto). Nel
mese di marzo 2008, AO 1 ha dovuto riconsegnare le chiavi della L__________,
essendole addebitato il mancato rendimento dell'attività (act. IV, pag. 3).
Fatti
B. Con
istanza 26 maggio 2008, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano
per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 20'276.35 oltre interessi
e il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
Secondo l'istante, ella sarebbe stata assunta dalla convenuta dalla metà di
settembre 2007, perché si occupasse della gestione della L__________. Il
contratto di lavoro sarebbe, a suo dire, stato disdetto dalla convenuta il 27
marzo 2008 con effetto al 30 aprile 2008. Il salario mensile pattuito sarebbe
ammontato a fr. 3'520.– lordi. Essendosi la convenuta limitata a corrisponderle
acconti per complessivi fr. 2'877.65 (fr. 1'078.35 + fr. 1'370.30 + fr. 429.–),
ha chiesto il versamento del saldo, a suo dire, scoperto. All'udienza del 14
luglio 2008, AP 1 ha chiesto la reiezione dell'istanza. Essa contesta la
legittimazione passiva, la venuta in essere di un contratto di lavoro, nonché
le pattuizioni riguardo alla corresponsione di un salario mensile. I rapporti
venuti in essere tra il suo compagno __________ O__________ e AO 1, sarebbero,
a suo dire, stati improntati alla costituzione di una società semplice – nella
quale la convenuta avrebbe fatto una comparsa solo formale – destinata alla
riapertura e alla conduzione della L__________. Secondo la convenuta, nella
società semplice O__________ avrebbe contribuito con la messa a disposizione
dei locali e del capitale per l'acquisto dei macchinari e AO 1 con le sue
conoscenze professionali e la sua attività. Quanto alle somme percepite
dall'istante, non si sarebbe trattato di acconti stipendio, ma di utili che,
qualora nel seguito si fosse raggiunta una cifra sufficiente per permettere
all'istante di sostentarsi, sarebbero stati divisi a metà tra AO 1 e O__________.
Non vi sarebbe neppure stata la notifica di una disdetta, in quanto, sempre a
suo dire, vi sarebbe stato in realtà uno scioglimento della società a seguito
del cattivo andamento degli affari.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
C. Con
sentenza 4 maggio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando
la convenuta a pagare a AO 1 l'importo di fr. 19'323.45 oltre interessi al 5%
dal 30 aprile 2008, rigettando per tale importo l'opposizione al PE n. __________
dell'UE di Lugano e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 500.–
a titolo di parziali ripetibili.
Secondo
il primo giudice, O__________ avrebbe agito in veste di rappresentante della convenuta,
fungendo da trait d'union tra l'istante e AP 1. AO 1 godeva, secondo il
Pretore, sicuramente di una autonomia piuttosto ampia, dettata invero dal fatto
che sia la convenuta, sia O__________, erano completamente a digiuno di
conoscenze in questo campo. Benché l'assenza di vincoli organizzativi
nell'espletamento dell'attività lavorativa deponesse a favore dell'esistenza di
un vincolo societario, nel caso concreto, secondo il primo giudice –
considerando l'atteggiamento della convenuta e del suo rappresentante O__________,
che, preso atto (la prima addirittura sottoscrivendoli) dei conteggi contenenti
entrambi a chiare lettere la voce “acc. su stipendio”, non hanno manifestato
alcun tipo di obiezione nei confronti dell'istante – ben si poteva concludere
per la venuta in essere, quanto meno per atti concludenti, di un impegno volto
alla corresponsione di un salario mensile. Il Pretore ha poi ritenuto l'assenza
di elementi istruttori dai quali poter desumere un consenso delle parti su una
determinata somma e, in assenza di un contratto collettivo nello specifico
campo delle lavanderie, così come di qualsiasi accertamento circa il salario in
uso presso altre lavanderie, ha ritenuto equo far capo alle norme del contratto
normale di lavoro del personale domestico vigenti nel 2007, che prevedevano
(cfr. CNL per il personale domestico, art. 22) sostanzialmente dei minimi
salariali vicini a fr. 3'000.– netti mensili. Il Pretore ha per finire ritenuto
che la richiesta di riconsegna delle chiavi avvenuta al termine di una
discussione tenutasi presso la L__________ nel mese di marzo 2008, e la
conseguente riconsegna da parte dell'istante, ha configurato un licenziamento
che ha esplicato i suoi effetti per il 30 aprile 2008 (art. 335c CO). Tenendo
conto del periodo contrattuale 15 settembre 2007 – 30 aprile 2008, di uno
stipendio netto di fr. 3'000.– mensili e degli importi già percepiti in
complessivi fr. 3'176.55 (fr. 1'078.35 + fr. 1'370.30 + fr. 298.90 + fr.
429.–), il Pretore ha pertanto fissato lo scoperto della pretesa salariale in
fr. 19'323.45.
D. Con
appello 14 maggio 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere l'istanza, protestando ripetibili di prima e seconda sede. Con
osservazioni 28 maggio 2009, __________ propone la reiezione del gravame, con
protesta di ripetibili di seconda sede.
e considerato
in diritto: 1. L'appellante si aggrava in primo luogo per il fatto che il Pretore
avrebbe sorvolato sulla sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. Essa
ribadisce che l'istante non sarebbe “riuscita a provare la propria relazione
contrattuale con la signora AP 1” e avrebbe confermato in sede di
interrogatorio formale “che ogni relazione relativa all'attività di lavanderia
avveniva con il signor O__________” (appello, pag. 5 verso il basso). A
sostegno della propria tesi essa adduce, in particolare, che la considerazione
del primo giudice secondo la quale ella si è presa a carico l'onere finanziario
per l'acquisto dei macchinari e delle opere di artigiano, non poggerebbe “su
alcun aspetto probatorio” e che “anzi, l'istruttoria di causa” avrebbe
confermato “chiaramente che l'onere finanziario era de facto
esclusivamente a carico di __________ O__________” (appello, pag. 4 verso il
basso). Le affermazioni dell'appellante travisano palesemente le risultanze
degli atti.
Il primo
giudice ha ritenuto, a ragione, che __________ O__________ ha agito quale
rappresentante di AP 1. Basta qui rilevare, a conferma dell'esattezza
dell'accertamento del Pretore, che la stessa convenuta ha prodotto in causa
documenti sottoscritti in sua vece da O__________ (doc. 5, verbale consegna appartamento
del 31 agosto 2007) e che O__________, nella sua deposizione testimoniale, ha
attestato che teneva i contatti con AO 1, rendendo poi “conto alla convenuta
degli accordi intervenuti” con la medesima (act. IV, pag. 2 verso il basso). Comunque,
anche qualora si volesse ritenere che O__________ era coinvolto nella
titolarità della L__________, ciò ancora non esclude il coinvolgimento di AP 1.
La convenuta dimentica infatti di aver ammesso, in sede di interrogatorio
formale, che la ripresa dell'attività della L__________, a metà settembre 2007,
è stata possibile grazie al suo finanziamento, quantificato dal teste __________
O__________ in circa fr. 26'000.–/27'000.– (act. IV, pag. 2 nel mezzo e act.
VI, pag. 9 verso il basso). Il cospicuo finanziamento da essa prestato, la sottoscrizione
da parte sua – nella veste di conduttrice – dei contratti di locazione dei
locali nei quali operava la L__________ (doc. 5; act. IV, pag. 5; act. VI, pag.
9 verso l'alto), l'intestazione delle fatture relative ai lavori eseguiti
presso la L__________ a “__________ P__________ di AP 1” (act. Vi, pag. 9 verso
il basso; doc. 3) e la sottoscrizione – sempre da parte sua – dei “rendiconti
mensili” degli incassi della L__________ (doc. C e D; act. VI, pag. 9 in alto),
sono elementi probatori più che sufficienti a confermare il coinvolgimento
dell'appellante quale proprietaria e titolare della L__________. La
legittimazione passiva della convenuta è dunque data e l'appello, su questo
punto, cade nel vuoto.
2. L'appellante
contesta pure il fatto che il Pretore abbia ritenuto dati i presupposti per
l'esistenza di un contratto di lavoro. Il primo giudice avrebbe, a suo dire,
sorvolato sui quattro elementi essenziali per definire l'esistenza di un
contratto di lavoro – la prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza,
l'elemento temporale e lo stipendio – e si sarebbe basato in modo
“inammissibile” su una “mera prova/indizio (acc. su stipendio” per propendere
“per la costruzione di un contratto di lavoro tra le parti” (appello, pag. 6).
Ribadisce che saremmo in presenza di una società semplice e che, quindi,
all'istante non sarebbe dovuto alcun salario.
2.1 Il contratto
di lavoro, ai sensi dell'art. 319 CO, è quello con il quale il lavoratore si obbliga
verso un datore di lavoro a fornire, in una condizione di subordinazione, dei
servizi contro il pagamento di un salario, per un tempo determinato o
indeterminato. Dalla predetta definizione di contratto di lavoro, la dottrina e
la giurisprudenza hanno dedotto quattro elementi costitutivi essenziali – per
altro evocati anche dall'appellante – e meglio, una prestazione personale di
lavoro; la messa a disposizione, da parte del lavoratore, del suo tempo per una
durata determinata o indeterminata; un rapporto di subordinazione tra datore di
lavoro e lavoratore; un salario (Tobler,
Favre, Munoz, Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.1 ad art. 319
CO). A norma dell'art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è invece un
contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o
mezzi comuni uno scopo comune. La distinzione tra i due contratti non è sempre
facile; alcuni elementi costitutivi del contratto di lavoro si ritrovano in
effetti anche nel contratto di società. L'apporto del socio può infatti
consistere anche nella sola prestazione di lavoro (art. 530 cpv. 1 CO). Il
lavoratore mette poi il suo tempo a disposizione del datore di lavoro, mentre i
soci si riuniscono per conseguire uno scopo comune; per il lavoratore la
prestazione personale di lavoro, durante un certo periodo, costituisce
l'oggetto di uno scambio, le due parti avendo interessi opposti (contratto sinallagmatico),
mentre l'attività dei soci costituisce un contributo fornito nell'interesse
comune. Sebbene la nozione di tempo, nell'ambito del contratto di lavoro,
prevalga su quella della realizzazione dell'obiettivo comune, a volte risulta
difficile distinguere i fatti per definire chiaramente l'importanza di questi
due fattori (Aubert, Le contrat de
travail partiaire, in SJZ 1983 pag. 171). Per quanto attiene alle modalità di
remunerazione, certo, il lavoratore è di regola retribuito periodicamente indipendentemente
dagli introiti della ditta, ciò che non è di principio il caso per il socio. La
remunerazione del lavoratore può tuttavia essere, in tutto o in parte, in
funzione del risultato dell'attività; siamo in tal caso in presenza di un
contratto di lavoro parziario (“Partiarischer Arbeitsvertrag”, “contrat
de travail partiaire”), nel quale il lavoratore ha un diritto di controllo
sui libri contabili e sui conti della società (Brunner,
Bühler, Waeber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, n. 9 ad art. 319 CO; Aubert,
op. cit., loc. cit; JAR 1998 pag. 115). Il criterio di distinzione determinante
è comunque costituito dalla subordinazione. Mentre il lavoratore è tenuto ad
osservare le istruzioni del datore di lavoro, i soci sono di principio al
medesimo livello e prendono assieme le decisioni riguardanti la società; subordinazione
e condivisione delle decisioni si escludono reciprocamente (Aubert, op. cit., loc. cit; JAR 1998
pag. 115).
2.2 Per
quanto qui concerne, la deposizione testimoniale di __________ O__________
assume particolare rilievo. In essa si trova infatti conferma – come rettamente
evidenziato dall'istante nelle osservazioni all'appello (pag. 14 nel mezzo) – che
la costituzione di una società era semmai prevista solo in una seconda fase (“in
futuro”) e che “i soci sarebbero stati l'istante e la convenuta” (act. IV, pag.
2 in basso). Questa fase però non si è concretizzata, in ragione del mancato
rendimento della L__________ e dell'obbligo fatto a AO 1 di restituire le
chiavi (act. IV, pag. 3). Dalla medesima deposizione traspare che, nella fase
che precedeva l'auspicata futura costituzione della società, gli accordi
prevedevano che “tutti i guadagni sarebbero andati all'istante”, questo perché
si sapeva “che all'inizio l'attività non avrebbe reso un granché” (act. IV, pag.
2 in basso). Una simile affermazione trova conferma nelle dichiarazioni
dell'istante, là dove, in sede di interrogatorio formale, ha attestato il
diniego di __________ O__________ al pagamento di un salario mensile di fr.
3'000.–, ma l'accordo del medesimo alla deduzione dello “stipendio dall'incasso
mensile” (act. VI, pag. 2 verso il mezzo); deduzione che AO 1 ha poi messo in
atto, trattenendo per sé l'intero utile mensile della L__________ e facendo
sottoscrivere alla convenuta i “resoconti mensili” attestanti che gli importi
così dedotti erano costitutivi di stipendio (doc. C e D).
Già sulla
base di quanto precede si può ritenere che, nella fase iniziale dei loro
rapporti, le parti non avevano inteso costituire una società semplice, ma
stipulare un contratto di lavoro parziario, nel quale era previsto che
l'istante avrebbe percepito quale “stipendio” l'intero utile mensile della L__________.
Certo, come rettamente rilevato dal Pretore, nello svolgimento delle attività AO
1 godeva di ampia autonomia, dettata dal fatto che sia AP 1, sia O__________,
erano digiuni di conoscenze nel settore delle lavanderie; l'istante non era
dunque sottoposta a particolari vincoli organizzativi nello svolgimento delle
attività. La subordinazione dell'istante alla convenuta – e quindi l'esistenza
di un contratto di lavoro – si appalesa tuttavia in modo inequivocabile
nell'imposizione fatta dalla seconda, per il tramite di __________ O__________,
alla prima, di restituire le chiavi della L__________. Fossimo stati in presenza
di una società semplice – come preteso dalla convenuta – lo scioglimento della
società sarebbe intervenuto per il consenso reciproco (art. 545 cpv. 1 n. 4
CO), con precisa definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, e non
per imposizione unilaterale di una parte sull'altra. A ragione il primo giudice
ha evidenziato che l'imposizione della restituzione delle chiavi ha configurato
il licenziamento e quindi lo scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro da
parte della convenuta. Tale atto, come detto, ha posto fine anche al progetto
di costituzione della “futura” società tra le parti. Nella misura in cui
postula il riconoscimento di un rapporto di società semplice e nega l'esistenza
di un contratto di lavoro, l'appello cade dunque nel vuoto.
3. Il Pretore,
nel determinare l'ammontare del salario mensile dovuto all'istante, è partito
dalla considerazione secondo cui non vi sarebbero elementi istruttori dai quali
poter desumere un consenso delle parti su una determinata somma di salario.
Egli ha quindi rilevato che, in assenza di un contratto collettivo nello
specifico campo delle lavanderie, così come di qualsiasi altro accertamento
circa il salario in uso presso altre lavanderie, appare equo far capo alle
norme del contratto normale di lavoro del personale domestico vigenti nel 2007
(CNL). Ha quindi ritenuto equo un salario mensile di fr. 3'000.– netti. A
torto.
Come
detto (sopra, consid. 2.2), invero ci troviamo in presenza di un contratto di
lavoro parziario e meglio di un contratto individuale di lavoro, a cui
risultano applicabili gli art. 322a e 322b CO e che, in quanto tale, può
soggiacere alle convenzioni collettive e ai limiti salariali da esse fissati (Brunner, Bühler, Waeber, Bruchez, op.
cit., n. 2 ad art. 322a CO; Aubert,
op. cit., pag. 171 e 174). Il primo giudice ha tuttavia rettamente evidenziato
che nello specifico campo delle lavanderie non esiste un contratto collettivo.
Il CNL per il personale domestico – al quale il Pretore, partendo dall'errato
presupposto dell'assenza di un accordo tra le parti sull'ammontare dello
stipendio, fa in ogni caso riferimento nel suo giudizio in equità – è
applicabile solo ai rapporti di lavoro esistenti tra economie domestiche
private e lavoratori occupati in modo preponderante nel servizio in casa (art.
Considerandi
2.
n. 1 CNL); ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in
esame.
Per
stabilire quale salario sia dovuto all'istante ci si deve pertanto attenere
agli accordi intervenuti tra le parti. Come detto (sopra, consid. 2.2), le
parti hanno pattuito che all'istante – in attesa della costituzione della
futura società – doveva essere corrisposto, in guisa di stipendio, l'intero
utile mensile dell'attività della L__________. Nessuna prova vi è agli atti –
l'onere della prova incombendo all'istante (art. 8 CC) – che le parti avessero
concordato uno stipendio fisso più elevato rispetto agli utili mensili della L__________
finiti nelle tasche dell'istante nelle circostanze anzidette. La dicitura “acc.
su stipendio” e “acc. stipendio”, riportata dai doc. C e D, non permette, da
sola, di ritenere l'esistenza di un tale accordo. Gli importi percepiti
dall'istante per il periodo lavorativo 15 settembre 2007-27 marzo 2008,
quantificati dal Pretore in fr. 3'176.55, costituiscono l'intero utile dell'attività
della L__________ per quel periodo (act. IV, pag. 2 in basso e pag. 3 verso
l'alto; act. VI, pag. 2 e pag. 5 in alto). Si può dunque ritenere che per il
periodo in questione AO 1 ha percepito l'intero salario pattuito dalle parti e
che null'altro le è dovuto.
Essendo
il licenziamento intervenuto il 27 marzo 2008 (act. I pag. 3 nel mezzo) – con
immediata cessazione dell'attività lavorativa di AO 1 – a ragione il primo giudice
ha ritenuto che esso, a norma dell'art. 335c CO, ha esplicato i suoi effetti
per il 30 aprile 2008. Dagli atti emerge che dopo la partenza dell'istante la L__________
è rimasta aperta ed ha continuato la propria attività (act. III, pag. 5 in
basso). Non è dato di sapere quale sia stato l'utile della L__________ nel
periodo 29 marzo 2008-30 aprile 2008. Per economia di giudizio si rinuncia a
rinviare l'incarto al primo giudice per ulteriori accertamenti su questo punto
(cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 3 settembre 2009, inc.
4A_522/2008 consid. 3.3). L'assenza della contabilità della L__________, che
parrebbe non essere stata stilata, per la “breve e scarsa attività svolta”
(cfr. lettera 12 agosto 2008 del patrocinatore della convenuta alla Pretura),
rende per altro difficili detti accertamenti. Appare comunque equo, in
applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, Ginevra 2009, ad art. 322a CO, pag. 126),
calcolare l'utile del periodo in questione in fr. 500.–, corrispondente
all'utile medio mensile percepito nel periodo di attività dell'istante (fr.
3'176.55 : 6.5 mesi). Lo scoperto della pretesa salariale dell'istante va
dunque fissato in fr. 500.– lordi, dai quali andranno dedotti gli oneri da
riversare alle assicurazioni sociali. Nella misura in cui contesta l'onere
imposto dal Pretore alla convenuta di versare all'istante fr. 19'323.45 per
pretese salariali, l'appello merita parziale accoglimento. La decisione del
primo giudice dovrà pertanto essere riformata nel senso di accogliere l'istanza
limitatamente all'importo di fr. 500.–, con conseguente rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano per tale importo.
Ritenuta la soccombenza preponderante, l'istante dovrà versare alla convenuta
parziali ripetibili per la prima e la seconda sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 14 maggio 2009 di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 maggio 2009 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1, è riformata come segue:
1. L'istanza di AO 1 è parzialmente accolta.
AP
1 è condannata a pagare all'istante l'importo lordo di fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2008.
L'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva
limitatamente all'importo di fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 30 aprile
2008.
2. Non
si prelevano tasse né spese. L'istante verserà alla convenuta fr. 500.– a
titolo di parziali ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. L'appellata verserà all'appellante fr.
300.– per parziali ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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