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Decisione

12.2009.83

Lavoro - CCNL del settore alberghiero - tredicesima

22 luglio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.83

Data decisione, Autorità:

22.07.2009, IICCA

Titolo:

Lavoro - CCNL del settore alberghiero - tredicesima

SALARIO

art. 322 CO

Incarto n.

12.2009.83

Lugano

22 luglio

2009/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1244

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 9 ottobre

2008 da

AO 1

rappr. da RA 2,

contro

AP 1

rappr. RA 1

in materia

di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima

che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'780.– oltre interessi;

sulle

quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 2 aprile 2009, con cui ha

parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante

fr. 5'590.– lordi e fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda

riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto

riconvenzionale fr. 60.– d'indennità;

appellante

la convenuta con atto di appello 17 aprile 2009, con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all'importo

di fr. 5'190.– lordi e di ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare

all'istante, con protesta di ripetibili di seconda sede;

mentre

l'istante non ha formulato osservazioni all'appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è stato assunto a partire dal 1° novembre 2007 da S__________ (in

seguito S__________), in qualità di manutentore generale, per un “salario lordo

mensile x 13” di fr. 4'800.– (doc. A). A S__________ è poi subentrata AP 1. AO

1 ha poi disdetto il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2008, con effetto il 31

marzo 2008 (doc. B). Dopo l'accettazione della disdetta da parte di AP 1 (doc.

D), AO 1 ha chiesto a AP 1 una liquidazione salariale di complessivi fr.

8'182.63 lordi (doc. G). L'incontro con il rappresentante legale di AP 1 è

rimasto infruttuoso.

Considerandi

2.

Con istanza 9

ottobre 2008, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per

chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi. Alla

medesima si è opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza

e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento

di fr. 1'780.– oltre interessi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi

memoriali conclusivi.

3.

Con sentenza

2.

aprile 2009, il Pretore ha accertato che il CCNL del settore alberghiero

faceva parte integrante del contratto di lavoro stipulato dall'istante con S__________

(doc. A). Il primo giudice ha anche ritenuto più convincente la tesi

dell'istante secondo cui il contratto in questione sarebbe stato ceduto a AP 1,

con conseguente trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti

e obblighi, restando pertanto immutati gli elementi oggettivi del contratto,

con semplice sostituzione del datore di lavoro nella pattuizione contrattuale.

Il primo giudice ha accolto le pretese dell'istante limitatamente allo

stipendio del mese di marzo 2008 (fr. 4'800.–) e alla “relativa tredicesima”

(fr. 400.–, indicati dall'istante nel conteggio prodotto all'udienza di

discussione del 1° dicembre 2008), come pure agli assegni famigliari (fr.

390.

–, riconosciuti dovuti dalla convenuta: cfr. conclusioni pag. 13), quindi

per complessivi fr. 5'590.– lordi. Il Pretore ha pure condannato la convenuta a

rifondere all'istante fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda

riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto

riconvenzionale fr. 60.– d'indennità.

4.

Con appello

17.

aprile 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere l'istanza limitatamente all'importo di fr. 5'190.– lordi e di

ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare all'istante, con protesta di

ripetibili di seconda sede. In sostanza l'appellante limita la propria

contestazione al riconoscimento da parte del primo giudice della tredicesima

mensilità, rilevando che essa non sarebbe dovuta a norma del CCNL applicabile

alla fattispecie in esame. Le pretese dell'istante e le ripetibili di prima

sede andrebbero dunque ridotte di conseguenza.

L'appellato non ha

formulato osservazioni.

5.

Il Primo

giudice ha accertato che le pretese dell'istante vanno valutate con riferimento

al contratto di lavoro sottoscritto il 28 agosto 2007 tra S__________, nella

veste di datore di lavoro, e AO 1, in qualità di lavoratore (doc. A), essendo AP

1.

in seguito subentrata a S__________ nelle pattuizioni contrattuali. Sempre

secondo il Pretore, il contratto in questione faceva parte integrante del CCNL

del settore alberghiero. L'applicazione delle norme del CCNL non è più oggetto

di contestazione. Anche AP 1 fa in effetti riferimento alla predetta

convenzione collettiva, con esplicito rinvio a quanto disposto dall'art. 12

cpv. 1 e 2 CCNL. Detta norma prevede che il diritto alla tredicesima mensilità

sussiste a partire dalla fine del 6° mese di lavoro e che dal 7° mese di lavoro

il collaboratore ha diritto, per un anno completo, al pagamento pro-rata della

tredicesima. Dal testo contrattuale, quindi, emerge chiaramente che la

tredicesima mensilità è dovuta unicamente a far tempo dal 7° mese di lavoro,

venendo in tal caso calcolata nella misura del 50% del salario mensile lordo a

partire dal 7° mese di lavoro, del 75% del salario mensile lordo a partire dal

2° anno di lavoro e del 100% del salario mensile lordo a partire dal 3° anno di

lavoro.

Non occorrono

molte parole per ritenere che nel caso in esame l'istante non ha maturato il

diritto alla tredicesima mensilità, avendo egli stesso disdetto il rapporto

contrattuale comunque prima della fine del sesto mese di lavoro. L'appello su

questo punto si rivela dunque fondato. Si cercherà del resto invano nella

motivazione del giudice di prime cure una valida giustificazione per la quale

la tredicesima debba essere attribuita al lavoratore nonostante quanto disposto

dalla predetta norma. D'altronde neppure la rivendicazione dell'istante appare

chiara. Il conteggio per il calcolo della tredicesima, che il Pretore sembra

dare per acquisito, cifrando la pretesa in fr. 400.–, fa infatti riferimento al

mese di maggio, quindi ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era cessato.

A nulla giova neppure il fatto, per altro neanche rilevato dall'appellato, che

al punto 7 del contratto, in corrispondenza del “salario lordo mensile” si

stato aggiunta a mano la scritta “x 13”. Il punto 9 del contratto, indicando

che “la tredicesima mensilità si basa sull'art. 12 CCNL”, non lascia infatti

spazio a dubbi o ad interpretazioni differenti da quella testè ritenuta.

6.

L'appello va

dunque accolto, con riduzione di fr. 400.– dell'importo riconosciuto dal primo

giudice all'appellato e con necessità di riformare anche il giudizio

sull'indennità per ripetibili di prima sede. Non si prelevano tasse né spese

trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro chiaramente inferiore a

fr. 30'000.–. Vista la soccombenza in questa sede, vengono accordate ripetibili

d'appello calcolate tenendo conto dell'esiguo valore ancora oggetto di

contestazione (fr. 400.–).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 17 aprile 2009 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 2 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, è riformata come segue:

1. L'istanza è parzialmente accolta e di

conseguenza AO 1, Lugano, è condannata a versare a AO 1, Porlezza, l'importo di

fr. 5'190.– lordi (dal quale vanno dunque dedotti gli oneri sociali e

previdenziali).

§

Non si prelevano tasse e spese mentre la convenuta verserà all'istante fr. 190.–

d'indennità.

2. (invariato)

II. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 50.– per

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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