12.2009.83
Lavoro - CCNL del settore alberghiero - tredicesima
22 luglio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.83
Data decisione, Autorità:
22.07.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro - CCNL del settore alberghiero - tredicesima
SALARIO
art. 322 CO
Incarto n.
12.2009.83
Lugano
22 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1244
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 9 ottobre
2008 da
AO 1
rappr. da RA 2,
contro
AP 1
rappr. RA 1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima
che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di fr. 1'780.– oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 2 aprile 2009, con cui ha
parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante
fr. 5'590.– lordi e fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda
riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto
riconvenzionale fr. 60.– d'indennità;
appellante
la convenuta con atto di appello 17 aprile 2009, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all'importo
di fr. 5'190.– lordi e di ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare
all'istante, con protesta di ripetibili di seconda sede;
mentre
l'istante non ha formulato osservazioni all'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato assunto a partire dal 1° novembre 2007 da S__________ (in
seguito S__________), in qualità di manutentore generale, per un “salario lordo
mensile x 13” di fr. 4'800.– (doc. A). A S__________ è poi subentrata AP 1. AO
1 ha poi disdetto il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2008, con effetto il 31
marzo 2008 (doc. B). Dopo l'accettazione della disdetta da parte di AP 1 (doc.
D), AO 1 ha chiesto a AP 1 una liquidazione salariale di complessivi fr.
8'182.63 lordi (doc. G). L'incontro con il rappresentante legale di AP 1 è
rimasto infruttuoso.
Considerandi
2.
Con istanza 9
ottobre 2008, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 8'382.65 oltre interessi. Alla
medesima si è opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza
e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento
di fr. 1'780.– oltre interessi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi
memoriali conclusivi.
3.
Con sentenza
2.
aprile 2009, il Pretore ha accertato che il CCNL del settore alberghiero
faceva parte integrante del contratto di lavoro stipulato dall'istante con S__________
(doc. A). Il primo giudice ha anche ritenuto più convincente la tesi
dell'istante secondo cui il contratto in questione sarebbe stato ceduto a AP 1,
con conseguente trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti
e obblighi, restando pertanto immutati gli elementi oggettivi del contratto,
con semplice sostituzione del datore di lavoro nella pattuizione contrattuale.
Il primo giudice ha accolto le pretese dell'istante limitatamente allo
stipendio del mese di marzo 2008 (fr. 4'800.–) e alla “relativa tredicesima”
(fr. 400.–, indicati dall'istante nel conteggio prodotto all'udienza di
discussione del 1° dicembre 2008), come pure agli assegni famigliari (fr.
390.
–, riconosciuti dovuti dalla convenuta: cfr. conclusioni pag. 13), quindi
per complessivi fr. 5'590.– lordi. Il Pretore ha pure condannato la convenuta a
rifondere all'istante fr. 200.– d'indennità e respinto la domanda
riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale a versare al convenuto
riconvenzionale fr. 60.– d'indennità.
4.
Con appello
17.
aprile 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere l'istanza limitatamente all'importo di fr. 5'190.– lordi e di
ridurre a fr. 150.– l'indennità da versare all'istante, con protesta di
ripetibili di seconda sede. In sostanza l'appellante limita la propria
contestazione al riconoscimento da parte del primo giudice della tredicesima
mensilità, rilevando che essa non sarebbe dovuta a norma del CCNL applicabile
alla fattispecie in esame. Le pretese dell'istante e le ripetibili di prima
sede andrebbero dunque ridotte di conseguenza.
L'appellato non ha
formulato osservazioni.
5.
Il Primo
giudice ha accertato che le pretese dell'istante vanno valutate con riferimento
al contratto di lavoro sottoscritto il 28 agosto 2007 tra S__________, nella
veste di datore di lavoro, e AO 1, in qualità di lavoratore (doc. A), essendo AP
1.
in seguito subentrata a S__________ nelle pattuizioni contrattuali. Sempre
secondo il Pretore, il contratto in questione faceva parte integrante del CCNL
del settore alberghiero. L'applicazione delle norme del CCNL non è più oggetto
di contestazione. Anche AP 1 fa in effetti riferimento alla predetta
convenzione collettiva, con esplicito rinvio a quanto disposto dall'art. 12
cpv. 1 e 2 CCNL. Detta norma prevede che il diritto alla tredicesima mensilità
sussiste a partire dalla fine del 6° mese di lavoro e che dal 7° mese di lavoro
il collaboratore ha diritto, per un anno completo, al pagamento pro-rata della
tredicesima. Dal testo contrattuale, quindi, emerge chiaramente che la
tredicesima mensilità è dovuta unicamente a far tempo dal 7° mese di lavoro,
venendo in tal caso calcolata nella misura del 50% del salario mensile lordo a
partire dal 7° mese di lavoro, del 75% del salario mensile lordo a partire dal
2° anno di lavoro e del 100% del salario mensile lordo a partire dal 3° anno di
lavoro.
Non occorrono
molte parole per ritenere che nel caso in esame l'istante non ha maturato il
diritto alla tredicesima mensilità, avendo egli stesso disdetto il rapporto
contrattuale comunque prima della fine del sesto mese di lavoro. L'appello su
questo punto si rivela dunque fondato. Si cercherà del resto invano nella
motivazione del giudice di prime cure una valida giustificazione per la quale
la tredicesima debba essere attribuita al lavoratore nonostante quanto disposto
dalla predetta norma. D'altronde neppure la rivendicazione dell'istante appare
chiara. Il conteggio per il calcolo della tredicesima, che il Pretore sembra
dare per acquisito, cifrando la pretesa in fr. 400.–, fa infatti riferimento al
mese di maggio, quindi ad un periodo in cui il rapporto di lavoro era cessato.
A nulla giova neppure il fatto, per altro neanche rilevato dall'appellato, che
al punto 7 del contratto, in corrispondenza del “salario lordo mensile” si
stato aggiunta a mano la scritta “x 13”. Il punto 9 del contratto, indicando
che “la tredicesima mensilità si basa sull'art. 12 CCNL”, non lascia infatti
spazio a dubbi o ad interpretazioni differenti da quella testè ritenuta.
6.
L'appello va
dunque accolto, con riduzione di fr. 400.– dell'importo riconosciuto dal primo
giudice all'appellato e con necessità di riformare anche il giudizio
sull'indennità per ripetibili di prima sede. Non si prelevano tasse né spese
trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro chiaramente inferiore a
fr. 30'000.–. Vista la soccombenza in questa sede, vengono accordate ripetibili
d'appello calcolate tenendo conto dell'esiguo valore ancora oggetto di
contestazione (fr. 400.–).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 17 aprile 2009 di AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, è riformata come segue:
1. L'istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza AO 1, Lugano, è condannata a versare a AO 1, Porlezza, l'importo di
fr. 5'190.– lordi (dal quale vanno dunque dedotti gli oneri sociali e
previdenziali).
§
Non si prelevano tasse e spese mentre la convenuta verserà all'istante fr. 190.–
d'indennità.
2. (invariato)
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 50.– per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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