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Decisione

12.2009.86

Appalto, minor valore per difetti dell'opera, portata di perizia giudiziaria, diritti del committente in caso di difetti dell'opera, diritto di scelta del committente nei mezzi di difesa

7 marzo 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso degli anni 2003 e 2004 l'impresa di pittura AO 1 ha eseguito numerose opere, su vari immobili di proprietà di AP 1 situati a __________, in

relazione alle quali ha emesso sette fatture per totali fr. 294'519.-, rimaste

impagate nella misura di fr. 84'519.- a seguito dell'apparire di pretesi

importanti difetti nell'esecuzione del rifacimento delle facciate di un antico edificio

presente sul fondo part. __________, denominato Casa __________.

B. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di

fr. 84'519.-, oltre interessi, corrispondente al saldo delle fatture relative

alle opere eseguite, tenuto conto degli acconti ricevuti. Con riferimento alle

contestazioni sorte, l'attrice ha ammesso la presenza di un "paio di

screpolature" sulle facciate, attribuendole comunque a problemi

strutturali dell'edificio, posto a ridosso del lago e soggetto alle relative

sollecitazioni fisiche a dipendenza della fluttuazione del livello dell'acqua.

Si tratterebbe dunque di screpolature riapparse malgrado l'ineccepibile qualità

dell'opera eseguita, qualificabili comunque di irrisoria entità.

C. Il

convenuto si è opposto alla petizione. Ribadite le circostanze particolari che

hanno portato il committente a chiedere alla ditta di pittura attrice di

proporre un sistema di risanamento delle facciate e quindi di formulare una

relativa offerta, egli ha ripercorso le fasi cruciali dall'esecuzione del

lavoro, all'apparizione e relativa notifica di presunti difetti, fino alla corrispondenza

intercorsa e ai tentativi di valutare la cause e definire le possibili

soluzioni con l'ausilio di terze persone per concordare i termini di una

riparazione. Il committente ha quindi rilevato come le bolle, le crepe e le smagliature

presenti sulle facciate oggetto dell'intervento siano da considerare difetti

conseguenti a cattiva esecuzione dell'opera e segnatamente al procedimento

errato e irrispettoso delle chiare direttive indicate dal produttore dei

materiali impiegati. Tutte le facciate dell'edificio presenterebbero problemi

rilevanti, sebbene gli stessi si siano manifestati prima e con maggior

intensità sul fronte a lago, a dipendenza dell'esposizione agli agenti

atmosferici. Sottolineata la tempestività della notifica dei difetti e

contestata la pretesa risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 368 CO, il

convenuto ha pertanto respinto ogni pretesa dell’attrice. In via

riconvenzionale, alla luce del minor valore dell'opera, egli ha inoltre chiesto

la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 100'000.-, oltre interessi, cifra

arrotondata per difetto tenuto conto del costo per il rifacimento delle

facciate difettose stimato in fr. 203'922.-, e già dedotta, a seguito di

compensazione, la pretesa di fr. 84'519.- pari al saldo scoperto delle fatture

presentate dalla controparte. In via subordinata ha richiesto la condanna

dell'attrice ad effettuare la riparazione dei difetti, con la comminatoria

dell'art. 292 CP e la facoltà di trattenere il saldo rivendicato dalla

controparte quale garanzia per la corretta eliminazione dei difetti. Nei

successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle precedenti

allegazioni, contestando quelle della rispettiva controparte. L'attrice ha in

particolare contestato la tempestività della notifica dei difetti e ha ritenuto

perenta la pretesa di rifusione del minor valore ai sensi dell'art. 368 cpv. 2

CO avendo il committente in precedenza chiaramente optato per la risoluzione

del contratto ai sensi del cpv. 1 della norma.

D. Con ordinanza

17 settembre 2008 la Pretora ha respinto l'istanza di completazione e

delucidazione della perizia inoltrata dalla parte convenuta, considerando

inammissibili i quesiti posti così come la richiesta di riformulazione delle

risposte peritali. A mente della Pretora gli stessi sarebbero infatti irricevibili

configurando gli estremi della posa di nuove questioni, rispettivamente equivalendo

ad una mera critica e alla rimessa in discussione delle risposte peritali,

ammissibili semmai in sede di dibattimento finale e relative conclusioni

scritte.

Con le rispettive conclusioni le parti hanno ribadito le richieste espresse nei

precedenti allegati. Il convenuto ha inoltre ampiamente censurato la mancata

completazione e delucidazione della perizia, considerata lacunosa, sommaria, a

tratti incomprensibile o con conclusioni fondate su ipotesi e di carattere

interlocutorio, quindi incompatibili con la natura di un simile referto. A suo

dire, improponibili sarebbero pertanto gli interventi di riparazione proposti

dal perito e inverosimili i relativi costi quantificati in modo incongruente.

E. Con sentenza 23 marzo 2009 la

Pretora ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare

all'attrice fr. 43'925.75 più interessi al 5% dal 15 dicembre 2005. La tassa di

giustizia di fr. 3'200.- e le spese sono state poste in parti uguali a carico

delle parti, compensate le ripetibili. È stata per contro respinta l'azione

riconvenzionale, con la relativa tassa di giustizia di fr. 2'500.- posta a carico

del convenuto, condannato alla rifusione di fr. 8'000.- alla controparte a

titolo di ripetibili.

F. Con l'appello principale del 27 aprile 2009 il convenuto chiede di

riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la

petizione e accogliere la domanda riconvenzionale e di caricare con ciò alla

controparte tutti gli oneri processuali e le ripetibili.

A mente dell'appellante la sentenza pretorile sarebbe lacunosa in merito

all'estensione e all'entità dei difetti accertati. Parimenti contestata è la

quantificazione del minor valore riconosciuto: la Pretora si sarebbe in effetti

limitata a riprendere, senza alcuna motivazione, le valutazioni espresse nella

perizia giudiziaria, incompleta, e che il convenuto già aveva contestato

formulando, senza successo, una richiesta di delucidazione e completazione. Le

censure di appello si focalizzano pertanto su tale rifiuto e sul relativo

apprezzamento arbitrario delle prove da parte della giudice di prime cure che

giustificherebbero di annullare la sentenza, peraltro insufficientemente

motivata in merito all'adesione alle conclusioni del perito, e di accogliere la

richiesta di delucidazione e completazione, eventualmente ad opera della

scrivente Camera.

G. Con osservazioni 3 giugno 2009 la parte attrice postula invece la reiezione

dell'appello, chiedendo con appello adesivo la modificazione della sentenza nel

senso di accogliere integralmente la petizione, con tasse, spese e ripetibili

poste a carico del convenuto.

Delle osservazioni 25 giugno 2009 all'appello adesivo, con le quali il

convenuto propone la reiezione del gravame avversato si dirà, per quanto

necessario, nei successivi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La

decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la

procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

I. Sull'appello principale

2.

La Pretora ha ritenuto, basandosi in

particolare sulla perizia giudiziaria, che l'opera presentasse dei difetti

imputabili all'attrice, che avrebbe eseguito un intervento in contraddizione

con la caratteristica del sistema di risanamento prescelto. Accertata la

responsabilità della ditta esecutrice nella difettosità dell'opera, il minor

valore derivante è stato quantificato in fr. 40'593.25, pari al costo per

ripristinare l'opera, sulla base di una delle due varianti di riparazione proposte

dal perito, ovvero quella più onerosa, ma che meglio garantisce una tenuta

qualitativa e nel tempo.

Con le censure d'appello il convenuto rimprovera anzitutto alla giudice di

prime cure di aver fondato tale giudizio sulle conclusioni di una perizia giudiziaria

incompleta, a tratti contraddittoria e inconcludente dal profilo tecnico e

pertanto inattendibile. Il rifiuto di un complemento e una delucidazione della

perizia costituisce a suo dire un apprezzamento arbitrario delle prove.

3.

L’art. 253 CPC stabilisce che il

giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia

secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC.

In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il

perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le

rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia

specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti,

prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle

conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata

nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali,

onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo

concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione

dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o

considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze

o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte

in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della

perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica

soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di

scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti

della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con

principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253).

4.

In questa sede, come detto, il

convenuto ritiene anzitutto che la perizia giudiziaria sia lacunosa in merito

all'estensione e all'entità dei difetti, ribadendo le censure già esposte con

le conclusioni. L'appellante censura in particolare il fatto che l'accertata

cattiva esecuzione sia stata considerata solo con riferimento alle due facciate

sulle quali i fenomeni (screpolature, bolle, fessurazioni e stacco di intonaco)

si sono manifestati in modo più evidente, omettendo, in modo insostenibile, di

considerate anche il difetto progressivo che tende ad aggravarsi presente anche

su tutte le altre facciate dell'edificio.

Come si vedrà, si tratta di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del

referto peritale. La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo di accertare la

rilevanza dei pretesi difetti. Rispondendo al quesito n. 2, chiedente di

descrivere "lo stato attuale di tutte le facciate" e di

indicare "in particolare l'ubicazione e le caratteristiche dei difetti

che esse presentano", il perito ha chiaramente risposto descrivendo i

gravi difetti constatati alla facciata ovest fronte lago. Ha pure rilevato la

presenza di due bolle alla facciata sud e accertato un fenomeno di stacco

dell'intonaco al parapetto del ballatoio rivolto verso la corte interna

dell'edificio. Per "tutte le altre facciate" il perito ha

espressamente indicato che "non si denotano difetti di rilievo".

A fronte di una chiara risposta al quesito il convenuto, con l'istanza di

completazione e delucidazione dapprima e con le conclusioni e le censure

d'appello in seguito, non ha opposto altro che sue soggettive obiezioni in

merito ad un preteso riverbero che avrebbe abbagliato il perito durante il

sopralluogo, impedendogli di cogliere la rilevanza dei difetti e all'insufficienza

di un semplice esame visivo, ritenendo invece necessari prelievi, analisi sui

materiali o non meglio precisati "ulteriori esami più approfonditi".

Le contestazioni non vanno oltre la critica soggettiva del convenuto che

ritiene di contrapporre la propria opinione a quella del perito. Gli argomenti

sollevati dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza di determinate

affermazioni del perito giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati

elementi di fatto emersi.

Neppure il più volte invocato referto dell'ing. __________ (doc. 7) è atto a supportare

le tesi dell'appellante. Infatti il documento in questione è un preventivo per

il rifacimento totale dell'intonaco, con particolare attenzione alla tecnica e

ai materiali ritenuti idonei, e non vuole essere, come espressamente indicato

già a titolo di premessa ("Obiettivi e limiti"), un referto

sull'intervento in precedenza eseguito e oggetto della vertenza.

A torto l'appellante pretende inoltre di poter dedurre la presenza di ulteriori

difetti dell'opera dalle risposte date dal perito ai successivi quesiti, volti

a stabilire la correttezza dell'intervento eseguito dalla ditta attrice e a

quantificare i costi per la riparazione dei difetti accertati. Contrariamente a

quanto censura l'appellante, il giudizio pretorile si esprime sull'insieme dell'opera

eseguita: accertata la sostanziale correttezza tecnica del procedimento di

risanamento applicato, la Pretora fa propria la conclusione del perito che, pur

ravvisando un'incongruenza nell'uso di uno specifico materiale, la considera unicamente

quale concausa rilevante nell'apparizione dei difetti accertati, ma non conferma

la tesi del convenuto che da tale circostanza vorrebbe dedurre una difettosità

complessiva dell'opera, per invocare l'esigenza di un rifacimento totale delle

facciate, anche laddove i difetti sarebbero a suo dire solamente latenti o

difficilmente percettibili.

Viste le circostanze non può pertanto essere rimproverato alla Pretora di aver

aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito in merito alla rilevanza dei

difetti e di aver conseguentemente respinto le richieste di delucidazione e

completazione.

Per gli stessi motivi nemmeno si giustifica di ammettere la richiesta di

completazione e delucidazione della perizia formulata in questa sede.

5.

A detta del convenuto, per nulla condivisibile

sarebbe inoltre la quantificazione dei costi per l’eliminazione dei difetti

avvenuta riprendendo in modo acritico le conclusioni peritali, indifendibili e

inconcludenti, senza i necessari approfondimenti e omettendo di confrontarsi

con le obiezioni formulate. A fronte di un difetto d'esecuzione accertato su

tutte le facciate, la proposta di risanamento parziale e limitata ad alcune

parti non sarebbe in grado di assicurare né una stabilizzazione dei fenomeni, né

che il processo di deterioramento non continui. Solo un rifacimento totale

dell'opera darebbe le necessarie garanzie.

L'adesione alle risultanze indifendibili e inconcludenti della perizia avrebbe

inoltre condotto la giudice a una quantificazione errata dei costi di

riparazione e del conseguente minor valore, la stima dei costi essendo molto

inferiore ai prezzi di mercato, come emerge dalle stesse risultanze

istruttorie. A fronte di tali elementi, con il rifiuto di un approfondimento al

proposito, la Pretora è incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove che

giustifica un annullamento della sentenza e un nuovo giudizio.

5.1

Su questo aspetto le censure

d'appello ripropongono, in modo pressoché inalterato, le argomentazioni esposte

nell'allegato conclusivo. Già per questo motivo ci si deve anzitutto chiedere

se al riguardo il gravame sia ammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La

questione può comunque rimanere indecisa.

5.2

La censura al giudizio pretorile va infatti comunque respinta:

questa si limita in sostanza all'invocazione di gravi lacune nella perizia e

ripropone le lamentele relative dell'indebito rifiuto di delucidazioni e

completazioni. A mente dell'appellante, l'agire della Pretora, che avrebbe

eluso l'esame delle critiche sollevate, costituirebbe un'errata valutazione

delle prove e una violazione del diritto di essere sentito per carente

motivazione.

La censura del convenuto si fonda anzitutto sul presupposto che l'opera sia

difettosa nella sua totalità e che di conseguenza si renda necessario un rifacimento

di tutte le superfici delle facciate. Per i motivi menzionati al considerando

precedente, tale difettosità non è però stata accertata dal perito e la Pretora

ne ha correttamente tenuto conto, identificando di conseguenza il minor valore

derivante al committente dai difetti dell'opera nei costi di riparazione delle

facciate limitatamente ad alcuni difetti puntuali visibili, specificamente

indicati nel referto peritale.

Tra le due varianti proposte dal perito la giudice di prime cure ha optato per

quella più onerosa, considerata in grado di offrire le migliori garanzie di

tenuta qualitativa e nel tempo.

Va dapprima rilevato come la perizia, contrariamente a quanto asserisce

l'appellante, non si è limitata ad una conclusione interlocutoria. La

descrizione della modalità di intervento alla facciata ovest non può essere

intesa come espressione di un dubbio sull'entità dell'intervento di

riparazione, ma appare chiaramente quale indicazione del metodo per eseguire accuratamente

il risanamento, secondo una procedura che il perito stesso è stato in grado di

quantificare in termine di tempo di esecuzione, materiale di consumo e

interventi, come dimostra la precisa esposizione del costo delle due varianti.

Il convenuto pretende invero che l'intervento di riparazione proposto dal perito

e confermato dalla sentenza pretorile sarebbe sostanzialmente diverso da quello

pattuito, di qualità nettamente inferiore e non in grado di raggiungere il

risultato pregiato che avrebbe dovuto garantire il lavoro dell'attrice. A

supporto di questa tesi egli si limita ad invocare il preventivo d'intervento

proposto da un tecnico di sua fiducia (referto dell'ing. ______, doc. 7). Un

simile documento, allestito in circostanze e per finalità di cui si è detto (supra,

consid 2.2) non è comunque atto a inficiare le conclusioni peritali, alle quali

l'appellante contrappone solamente sue deduzioni e allegazioni, senza supporto

di uno specifico referto tecnico che possa in qualche modo avere valore

probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 93 ad art. 90; Leuenberger, Der

Beweis im Zivilprozess, pag. 97).

Non meritano accoglimento neppure le tesi dell'appellante relative alla

metodologia di analisi applicata dal perito e ai pretesi ostacoli al corretto

accertamento dei difetti conseguenti alle particolari condizioni metereologiche

e di luminosità, tali da impedire di "cogliere completamente la

rilevanza dei difetti", rispettivamente di "comprenderne

l'entità e il possibile degrado in futuro". Anche in questo caso il

convenuto non ha fornito altro che una sua personale valutazione, inadeguata a

scalfire la presunzione che la persona incaricata di redigere il referto

tecnico, anche nel scegliere tempi e modalità del suo intervento abbia svolto

il proprio compito in modo corretto e tecnicamente ineccepibile, conformemente

alle regole dell'arte, supportato da un'esperienza professionale

pluridecennale.

Pure su questo aspetto, contrariamente a quanto pretende l'appellante, il

perito giudiziario ha risposto ai quesiti e ha motivato il suo referto

spiegando, sia pure a tratti in modo succinto, le ragioni a sostegno delle sue

conclusioni.

Anche con riferimento alla quantificazione dei costi di riparazione la Pretora

non aveva quindi motivi particolari per fare astrazione dalle conclusioni

peritali. Non vi è pertanto dubbio alcuno sui motivi che l'hanno indotta ad

accogliere parzialmente la petizione, che il convenuto ha del resto dimostrato

nel suo appello di aver compreso. Tanto basta per respingere la censura di

carenza di motivazione (DTF 132 I 198 consid. 3; Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 2 ad art. 285).

6.

In definitiva, la sentenza della

Pretora regge alle critiche mosse dal convenuto, per cui l'appello principale,

infondato, deve essere respinto.

II.

Sull'appello adesivo

7.

La giudice di prime cure ha respinto

le tesi dell'attrice relative alla pretesa improponibilità dell'eccezione quanti

minoris ex art. 368 cpv. 2 CO. La Pretora ha riconosciuto che la

dichiarazione contenuta nella lettera 7 aprile 2005 con la quale il convenuto

invitava l'attrice a restituire gli acconti versati (doc. N), se presa a sé

stante, potrebbe essere letta quale espressione della volontà del committente

di dipartirsi dal contratto, ma ha d'altro canto ritenuto che la stessa non potesse

essere estrapolata dal contesto in cui è stata formulata e da quello che l'ha

seguita. Viste le circostanze, se anche si volesse ammettere la volontà

risolutiva del committente, l'agire successivo delle parti imporrebbe quindi di

ritenerla revocata senza opposizione della controparte, secondo quanto accertato

in prima sede.

L'attrice censura tale conclusione, a suo dire contraddittoria. Rievocati

dottrina e giurisprudenza in merito alla natura di diritto formatore di una

simile espressione di volontà e alla sua irrevocabilità, essa rimprovera alla giudice

di prime cure di aver a torto riconosciuto un inammissibile jus variandi,

in contraddizione con i disposti dell'art. 368 CO.

8.

I diritti del committente in caso di

difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi,

permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa

dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure

nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al

minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese

esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il

risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nella prima eventualità, vale a

dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla

rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione

redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2a

ed., n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche

obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle

prestazioni già effettuate (Gauch,

op. cit., n. 416 e 417).

Per consolidata giurisprudenza il committente è di principio legato alla scelta

di uno dei mezzi di difesa previsti dall’art. 368 CO tosto che ne ha dato

comunicazione all’appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo

unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o

nell’altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva

alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti;

Rep. 1999, pag. 215, 1993, pag. 197, 1985, pag. 133; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta

del committente viene ripristinato solo qualora l'appaltatore sia in mora con

l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino

oggettivamente impossibili, e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera

rimane difettosa (Gauch, op. cit.,

n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in

conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare

l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348).

9.

Nel caso concreto, tenuto conto delle

circostanze, non può essere rimproverato alla giudice di prime cure di aver interpretato

il tenore di una specifica dichiarazione nel contesto dell'ampio scambio di

corrispondenza intercorso al fine di trovare una soluzione concordata per

rimediare ai difetti dell'opera.

Come rilevato nel giudizio pretorile, la dichiarazione 7 aprile 2005 (doc. N) si

inserisce nell'ambito di una trattativa volta a definire congiuntamente origine

e modalità di eliminazione dei difetti apparsi, durata perlomeno dal giugno

2004.

al novembre 2005, tramite un intenso scambio epistolare, discussioni e

sopralluoghi, con il coinvolgimento di terze persone qualificate. Gli sforzi

profusi in questa ricerca di una soluzione concordata non sono stati interrotti

dopo lo scritto in questione, anzi sono proseguiti, secondo la cronologia degli

eventi esposta nella decisione impugnata, con una rinnovata volontà di riparare

e hanno condotto ad una rinegoziazione tra le parti in merito alla definizione

dell'intervento riparatore, senza alcuna obiezione o riserva da parte della

ditta esecutrice che ha ritenuto di sollevare l'obiezione dell'eccezione quanti

minoris solo nella successiva fase processuale.

Abbondanzialmente si rileva come, se anche l'opzione fosse stata validamente e

irrevocabilmente formulata, essa sarebbe comunque infondata e non avrebbe

quindi potuto impedire al convenuto di far valere i difetti. Infatti, l'entità

del difetto accertata dall'istruttoria non permette di ritenerlo di gravità tale

da rendere l'opera inservibile. L’infondatezza della ricusa dell’opera non comporta

di per sé il buon fondamento della pretesa attorea volta al pagamento della

mercede. Proprio in tal caso, in base alla giurisprudenza, si constata in

effetti il verificarsi di uno di quei casi in cui il principio dell'affidamento

deve sopperire all'eccessivo rigore schematico delle norme sul contratto

d'appalto: stabilito che il difetto non è tale da rendere l'opera inaccettabile

o inutilizzabile, occorre dunque determinare il minor valore dell'opera e con

esso l'ammontare della riduzione della mercede pattuita (II CCA 22 ottobre 1996

inc. n. 12.96.156, 17 febbraio 1998 inc. n. 12.97.250, 16 dicembre 1999 inc. n.

12.1999

, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129; ICCTF 7 luglio 2006 4C.147/2006).

La conclusione a cui è giunta la Pretora regge pertanto alla critica

dell'insorgente.

10.

La giudice di prime cure ha inoltre respinto l'eccezione

dell'attrice relativa alla tardività della notifica dei difetti ex art. 367

cpv. 1 CO, considerato come i lavori siano giunti a compimento tra la fine di

maggio e i primi giorni di giugno 2004, periodo a cui ha ritenuto potesse essere

fatto coincidere il momento della consegna dell'opera. Siccome a quel momento i

difetti, vista la loro natura, non potevano essersi già manifestati, la "ristretta

forchetta temporale", quantificata in pochi giorni, ha permesso di escludere

una notifica tardiva, tenuto conto dei riscontri documentali incontestati

(lettera del committente all'attrice 12 luglio 2004 e fax 1° luglio 2004

relativi alla questione dei difetti, doc. 9).

L'appellante adesiva rileva anzitutto che tale ragionamento non può

assolutamente essere condiviso, contestando che tali fatti siano provati, alla

luce dell'onere della prova incombente al committente ai sensi dell'art. 8 CC.

La censura è inammissibile poiché l'appellante adesiva si limita ad esporre la

sua interpretazione del corretto significato del documento in questione, ma

senza confrontarsi con gli argomenti invocati dalla Pretora per giungere ad una

conclusione diversa. A supporto della sua tesi essa neppure ritiene di esporre

concretamente la sua versione dei fatti, omettendo in particolare di indicare

quale sarebbe la data di apparizione dei difetti, rispettivamente il momento in

cui è intervenuta la notifica che pretende tardiva.

Lo stesso dicasi per la pretesa genericità della notifica, solo menzionata

senza neppure indicare quali sarebbero gli elementi rilevanti che la

controparte avrebbe omesso di specificare nella notifica dei difetti.

La censura andrebbe in ogni caso respinta siccome, dal riscontro documentale

menzionato dalla giudice di prime cure (doc. 9), comprendente anche la

comunicazione fax 1° luglio 2004 della ditta attrice al committente ("la

presente a comunicarle che la settimana 28 sarà presente un tecnico della R__________

nonché il Signor D__________ della F__________.Ti per esaminare e risolvere la

tematica relativa alla posa del nastro per il restauro delle fessure."),

emerge con chiarezza come a quel momento fosse già in corso tra le parti una

discussione relativa ai problemi alle facciate, coinvolgendo anche terze

persone.

Anche su questo punto da decisione pretorile merita pertanto conferma.

11.

Dovendosi con ciò confermare la conclusione della Pretora relativa alla

quantificazione del minor valore dell'opera, per il resto non contestata,

rimane da esaminare la censura con cui l'appellante adesiva contesta che la

data dell'inoltro della petizione sia stata considerata quale momento

determinante per la decorrenza degli interessi di mora. La censura, peraltro

espressa in maniera assai vaga invocando genericamente una non meglio precisata

dottrina, va respinta. Neppure l'appellante pretende esserci stata interpellazione

dopo l'invio delle varie fatture. Per costante giurisprudenza, la semplice

indicazione sulla fattura del termine di 30 giorni per il pagamento non

costituisce valida interpellazione ai sensi dell'art. 102 CO (II CCA del 10

dicembre 1996 inc. n. 12.96.189).

III. Conclusioni

Ne discende la reiezione dell'appello e dell'appello adesivo e la conferma

della sentenza di prime cure.

Gli oneri processuali, calcolati per l'appello principale su un valore

litigioso di fr. 143'925.75 e per l'appello adesivo di 40'593.25, seguono la

rispettiva integrale soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 27 aprile 2009 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'950.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

3'000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere

all'attrice fr. 4'000.- a titolo di ripetibili di appello.

III. L’appello adesivo 3 giugno 2009 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'450.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'500.-

da

anticiparsi dall’appellante adesiva, restano a suo carico, con l'obbligo di

rifondere al convenuto fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di appello.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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