12.2009.87
Succursale - erronea designazione della parte - rettificazione - tasso di cambio - fatto notorio - debito in valuta estera
22 febbraio 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.87
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, IICCA
Titolo:
Succursale - erronea designazione della parte - rettificazione - tasso di cambio - fatto notorio - debito in valuta estera
CAPACITÀ PROCESSUALE
MONETA SVIZZERA
SUCCURSALI
art. 84 CO
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 165 CPC-TI
art. 184 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.87
12.2009.90
Lugano
22 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.412
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21
giugno 2007 da
AO 1
rappr. da PA 2
contro
rappr. da PA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 133'945.-
oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2007 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 marzo 2009 ha parzialmente accolto, condannando AP 1, al pagamento di € 36'284.86 oltre interessi al 3.58% dal 31 maggio al 30
giugno 2007, al 4.07% dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, al 4.20% dal 1° gennaio
al 31 (recte: 30) giugno 2008 ed al 4.10% dal 1° luglio 2008 e
concedendole la facoltà di liberarsi della pretesa in oggetto versando fr.
59'786.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2007, somma quest’ultima per la
quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante
AP 1 (rappr. dall’__________, __________), con atto di
appello 27 aprile 2009 (inc. n. 12.2009.87), con cui, previo accoglimento
dell’appello da lei inoltrato il 7 marzo 2008 (inc. n. 12.2009.90) contro il
decreto pretorile 18 febbraio 2008 che negava lo stralcio della lite, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 5 giugno 2009 postula la reiezione di entrambi i gravami
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
l’ordinanza 30 dicembre 2010 con cui il vice presidente della Camera ha
invitato le parti ad esprimersi entro 30 giorni sull’eventuale applicazione
dell’art. 84 CO alla fattispecie e lette le relative osservazioni dell’appellante
(datate 7 gennaio 2011) e dell’appellata (datate 3 febbraio 2010, recte:
2011);
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con
petizione 21 giugno 2007 AO 1 ha chiesto la condanna di B__________ ____________________
Succursale __________, ditta per la quale aveva effettuato un’attività di
spedizione e di importazione dall’__________ alla __________ e viceversa, al
pagamento di fr. 133'945.- (pari a € 82'605.55, comprensivi di € 20.48 per
notifiche e di € 300.- per competenze varie) più interessi al 5% dal 1° aprile
2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. H). In estrema sintesi, essa ha preteso il rimborso
dalla controparte della sanzione amministrativa (€ 37'444.-, doc. B), delle
sovra-tasse (€ 36'284.86, doc. C) e degli interessi moratori (€ 8'556.21, doc.
D) esposti da parte delle autorità doganali __________ e pagati dalla sua
corrispondente in __________ - da lei poi indennizzata - per il fatto che
alcuni prodotti di bellezza importati contenevano in realtà dell’alcool, una
componente sottoposta a una sovra-imposta di confine.
2. La
convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha tra l’altro eccepito la propria
carente legittimazione passiva, evidenziando in particolare che la causa non
avrebbe potuto essere promossa nei suoi confronti, semplice succursale priva
della capacità di essere parte, ma nei confronti della casa madre __________.
Ha quindi contestato il buon fondamento della pretesa attorea per vari motivi, segnatamente
siccome la controparte non aveva provato il tasso di conversione euro/franco da
lei applicato.
3. Nelle
more della causa, con decreto 18 febbraio 2008, il Pretore da una parte ha
respinto l’istanza 24 gennaio 2008, avversata dall’attrice il 5 febbraio 2008, con
cui il legale della convenuta aveva chiesto lo stralcio della petizione ritenuta
priva d’oggetto e/o d’interesse giuridico in considerazione del fatto che la ragione
sociale della sua mandante (B__________ __________ Succursale __________) era
stata nel frattempo cancellata dal registro di commercio; dall’altra ha
rettificato d’ufficio la denominazione della parte convenuta in AP 1. Egli ha
in sostanza rilevato che il fatto che la succursale non avesse capacità
giuridica propria escludeva che la sua cancellazione potesse determinare la
perdita della stessa. Ha quindi aggiunto che, malgrado la denominazione della
parte convenuta figurante nella petizione, la giurisprudenza imponeva di
considerare d’ufficio quale convenuta la casa madre e di ridurre la succursale
al ruolo di rappresentante.
Ritenendo
ingiustificata l’avvenuta rettifica della denominazione della parte convenuta, AP
1 il 7 marzo 2008 ha appellato la decisione pretorile, chiedendo che la stessa
fosse riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza di stralcio. Il 10
marzo 2008 il Pretore ha negato l’effetto sospensivo all’impugnativa, che non è
dunque stata trattata.
4. Terminata
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il
Pretore, con sentenza 18 marzo 2009, ha concluso che l’attrice poteva in
definitiva pretendere unicamente il rimborso delle sovra-tasse esposte dalle
autorità doganali __________, fermo restando che la relativa pretesa (di €
36'284.86), dovuta di principio in valuta estera, poteva essere pagata dalla convenuta
anche in valuta svizzera, al tasso di cambio risultante da internet (di fr.
1.6477 per 1.- €). Di qui il parziale accoglimento della petizione, nel senso
che la convenuta AP 1 è stata condannata al pagamento di € 36'284.86 oltre
interessi al 3.58% dal 31 maggio al 30 giugno 2007, al 4.07% dal 1° luglio al
31 dicembre 2007, al 4.20% dal 1° gennaio al 30 giugno 2008 e al 4.10% dal 1°
luglio 2008, con la facoltà di liberarsi della pretesa versando fr. 59'786.-
oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2007, somma quest’ultima per la quale è
stata rigettata in via definitiva l’opposizione al PE. Gli oneri processuali di
complessivi fr. 2'000.- sono stati caricati alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
Con
appello 27 aprile 2009 la convenuta, dopo aver dichiarato di voler mantenere
l’appello 7 marzo 2008, ha chiesto di riformare la sentenza nel senso di
respingere la petizione, ribadendo il ben fondato dell’eccezione di carenza di
legittimazione passiva e ritenendo non comprovato il tasso di conversione
euro/franco e con ciò la pretesa attorea. Con osservazioni 5 giugno 2009 l’attrice
si è opposta ad entrambi i gravami.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che le decisioni pretorili sono state
pronunciate ed impugnate prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1
CPC).
in
merito all’appello 7 marzo 2008 (inc. n. 12.2009.90)
6. Avendo
l’appellante dichiarato, nell’ambito dell’appello 27 aprile 2009 sul merito, il
quale ha per legge effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC/TI), di voler
mantenere il gravame 7 marzo 2008, cui invece l’effetto sospensivo -
facoltativo (art. 96 cpv. 3 CPC/TI) - era stato negato, quest’ultimo appello,
confermato in occasione della prima appellazione sospensiva successiva, può
essere esaminato in questa sede (art. 96 cpv. 4 e 309 cpv. 3 CPC/TI).
7. Con
l’appello 7 marzo 2008 AP 1 ha formalmente chiesto di riformare il decreto
pretorile 18 febbraio 2008 nel senso di accogliere l’istanza di stralcio della
petizione, ritenuta priva d’oggetto e/o d’interesse giuridico ex art. 351 cpv.
1 CPC/TI in considerazione del fatto che la convenuta originaria (B__________ __________
Succursale __________) era stata nel frattempo cancellata dal registro di
commercio. Dal punto di vista materiale, tale richiesta è però in realtà volta
ad annullare la decisione con cui il giudice di prime cure, rettificando
d’ufficio la denominazione della convenuta originaria, l’aveva designata quale
nuova convenuta in vece di quella originaria, ritenendo con ciò irrilevante
l’avvenuta cancellazione di quest’ultima dal registro di commercio.
8. Il giudizio
con cui il Pretore ha rettificato la denominazione della convenuta originaria
(semplice succursale), designando quale nuova convenuta la sua casa madre, può
essere confermato.
Nel
diritto svizzero - pacificamente applicabile alla fattispecie ed in particolare
anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1
LDIP) - la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva
di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n.
11 ad art. 160 LDIP; DTF 130 III 58 consid. 6.2; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005
consid. 5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57). La dottrina e la
giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che la petizione inoltrata a nome
rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta in
ordine, ma che la denominazione della succursale può essere rettificata, sia
d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa
circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che
può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio
né nel giudice né nella controparte (TF 18 settembre 1998 4C.88/1998 consid. 1 b/bb; Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 5 a § 108 ZPO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art. 38;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m.
58 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9 gennaio 1998 inc. n.
12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24 settembre 1998 inc. n.
12.98.75, 22 novembre 2004 inc. n. 12.2004.140) e se l’atto, oltre a non aver
causato un pregiudizio alla controparte (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid.
5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57, 22 marzo 2010 inc. n.
12.2007.15), può pervenire al suo vero destinatario (TF 28 novembre 2003 4C.270/2003 consid. 1.1). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra proprio in questa
categoria di errore, che lo stesso era riconoscibile tant’è che era stato
evidenziato anche dalla convenuta originale (risposta p. 4, duplica p. 4), che non
è stato preteso né risulta che l’inoltro della causa nei confronti della
succursale possa aver causato un pregiudizio alla casa madre, e che la decisione
può essere fatta pervenire a quest’ultima, per altro qui appellante, è a ragione
che il Pretore ha ritenuto di poter procedere alla rettifica d’ufficio. Poco
importa invece se l’attrice, erroneamente, continuasse a ritenere corretto
l’aver convenuto in giudizio la succursale invece della casa madre (replica p.
4 seg., conclusioni p. 1 e 4).
9. Ammessa
con ciò la correttezza della rettifica della denominazione della convenuta, con
la casa madre che ha così sostituito (sin dall’inizio) la succursale, è a
ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che il fatto che quest’ultima
fosse stata cancellata dal registro di commercio non poteva giustificare lo
stralcio della petizione giusta l’art. 351 cpv. 1 CPC/TI. Già si è detto in
effetti che la succursale, poi cancellata dal pubblico registro, non era in
realtà parte del procedimento, la vera parte convenuta essendo di fatto la sua
casa madre, tuttora esistente.
Ne
discende che l’appello 7 marzo 2008 deve essere respinto, con accollo
all’appellante degli oneri processuali e delle ripetibili, ritenuto che nella
commisurazione di queste ultime si è tenuto conto della relativa stringatezza
delle osservazioni della parte vincente (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 24 ad art. 150; cfr. pure II CCA 21 novembre 1994 inc. n. 80/94, 31
maggio 1995 inc. n. 12.95.83, 4 luglio 1997 inc. n. 12.97.48, 13 ottobre 2005
inc. n. 12.2004.148, 13 novembre 2006 inc. n. 12.2005.185, 6 ottobre 2010 inc.
n. 12.2009.121).
in
merito all’appello 27 aprile 2009 (inc. n. 12.2009.87)
10. Con
l’appello 27 aprile 2009 la convenuta ha chiesto di riformare la sentenza 18
marzo 2009 nel senso di respingere integralmente la petizione, ribadendo in
sostanza il ben fondato dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva per
il fatto che era stata convenuta in lite la succursale e non la casa madre, e
ritenendo non comprovato il tasso di conversione euro/franco e con ciò la
pretesa attorea. Mentre la prima censura è di fatto già stata evasa nell’ambito
dell’appello 7 marzo 2008, la seconda, con cui la convenuta rimprovera in
pratica al Pretore di aver ritenuto che il tasso di conversione euro/franco,
non dimostrato dall’attrice, potesse essere accertato d’ufficio, deve pure
essere disattesa. Il Tribunale federale ha innanzitutto recentemente stabilito
che al giorno d’oggi, in particolare a seguito della diffusione e
dell’accessibilità di internet, il tasso di conversione dell’euro può ormai
essere considerato un fatto notorio che non dev’essere né allegato né provato
dal creditore (DTF 135 III 88 consid. 4.1; cfr. pure II CCA 8 maggio 2009 inc.
n. 12.2008.52 con cui è stata abbandonata la precedente giurisprudenza
cantonale, di senso contrario [Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 184;
II CCA 1° ottobre 2003 inc. n. 12.2002.119; CEF 6 dicembre 2007 inc. n.
14.2007.44]). E comunque nel caso di specie l’ispezione d’ufficio in internet ad
opera del giudice nemmeno era avvenuta senza l’accordo, almeno implicito, delle
parti: in occasione dell’udienza preliminare del 15 gennaio 2008 la convenuta non
si era in effetti opposta all’allestimento di una perizia sul tasso di
conversione euro/franco proposta dall’attrice, che il giudice di prime cure aveva
poi ritenuto di sostituire con quella prova. Ciò non significa però ancora che il
gravame debba essere respinto.
Per
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento
della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è
espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento,
questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a
meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato
stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà
alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv.
2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con decisione
14 gennaio 2008, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il
creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a
formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.2;
TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid.
4.1; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193) e che il tribunale aveva
unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta
(DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl.
in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1; II CCA 27
febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio
2011 inc. n. 12.2008.193), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri
violerebbe il diritto federale (DTF 134 III 151 consid. 2.5; TF 27 marzo 2009
4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 16 dicembre 2010
4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo
2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193).
In
considerazione del fatto che nella presente fattispecie nessuna delle parti
aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre 2010 il vice presidente
di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema
dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento di
somme esposte in euro e l’attrice chiedeva il pagamento di franchi svizzeri, ha
assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione
sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. La convenuta, nelle
osservazioni 7 gennaio 2011, non ha di per sé contestato l’applicazione
dell’art. 84 CO. L’attrice, dal canto suo, nelle osservazioni 3 febbraio 2011, ha sostenuto da una parte di aver già preso posizione in merito all’applicazione della norma in
sede di conclusioni, laddove aveva concluso per un pagamento alternativamente
in euro o franchi svizzeri e dall’altra che il contratto prevedeva la remunerazione
del mandatario in franchi svizzeri.
12. Ora, nel
caso di specie è pacifico che l’attrice ha chiesto in causa il pagamento di fr.
133'945.- più interessi ed accessori, auspicando in sostanza il rimborso di
pubblici tributi (pari a € 82'605.55) esposti alla sua corrispondente __________
dalle autorità doganali __________. Nonostante il contratto tra le parti (doc.
I) preveda la remunerazione del mandatario in franchi svizzeri, quella
concretamente azionata costituisce una pretesa di risarcimento del danno
contrattuale, la quale in applicazione dell’art. 84 CO, analogamente a quella
di risarcimento del danno extracontrattuale (TF 16 dicembre 2010 4A_206/2010
consid. 3.2.2), deve di regola essere soluta nella moneta dello Stato in cui la
relativa perdita patrimoniale si è verificata (Schraner, Berner Kommentar, n. 181 ad art. 84 CO), ovvero,
trattandosi di una pretesa sorta in __________, in euro. La pretesa doveva
pertanto essere formulata in euro e non poteva essere azionata in franchi
svizzeri, come invece fatto con la petizione e la replica. Il fatto che in sede
conclusionale l’attrice abbia modificato le sue richieste, chiedendo
alternativamente il pagamento in euro o franchi svizzeri, non modifica la
situazione. Da una parte quella domanda era in effetti irricevibile essendo
stata formulata per la prima volta solo in quella sede (art. 78 CPC/TI) e
dunque non poteva essere accolta. Dall’altra la stessa nemmeno era conforme al
diritto federale, che - come detto - permetteva unicamente al debitore di liberarsi
alternativamente con un pagamento in valuta estera o svizzera, il creditore non
potendo pretendere il pagamento alternativo in una di quelle valute. In tali
circostanze il giudice, tenuto per legge a pronunciare sulla domanda
sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC/TI), non poteva dunque
modificare la formulazione delle domande di causa per renderle conformi al
diritto (II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193), come invece da lui fatto.
13. L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a
concludere che la petizione con la quale l’attrice chiedeva il pagamento in
franchi svizzeri o - in maniera tardiva solo con le conclusioni -
alternativamente in franchi svizzeri o euro di danni contrattuali sorti in euro
deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO. All’attrice rimane la
possibilità di riproporre la sua petizione, formulando questa volta un petitum
conforme alle esigenze di legge (TF 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2;
II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193).
14. Ne
discende che l’appello 27 aprile 2009 deve essere accolto. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono di principio la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede si è
tenuto conto di un valore litigioso di € 36'284.86. Per quanto riguarda le
ripetibili di prima sede, si osserva però che l’appellante non ha indicato
quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del giudizio del Pretore, che
le aveva compensate, di modo che la sua richiesta dev’essere dichiarata
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 10 seg. ad art. 309; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 34 ad art. 309; II CCA 7 gennaio 1998 inc. n. 12.97.248, 8
febbraio 1999 inc. n. 12.98.207, 21 novembre 2006 inc. n. 12.2005.205, 28
luglio 2009 inc. n. 12.2008.39).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 7 marzo 2008 di AP 1 (inc. n. 12.2009.90) è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I.
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
III. L’appello 27 aprile 2009 di AP 1 (inc. n. 12.2009.87) è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 marzo 2009 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione è respinta.
2.
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'000.-, da anticipare dalla
parte attrice, restano a suo carico. Compensate le ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III. consistenti
in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’650.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’700.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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