12.2009.89
Provvedimenti cautelari - competenza internazionale - presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare
16 marzo 2010Italiano23 min
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Numero d'incarto:
12.2009.89
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, IICCA
Titolo:
Provvedimenti cautelari - competenza internazionale - presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 24 CL
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.89
Lugano
16 marzo 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.1356
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23
ottobre 2008 da
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA
1
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 2
volta ad
ottenere la condanna dei convenuti a consegnare alla comunione ereditaria
formata dalle 4 parti in lite i certificati azionari di Y__________ SA, Lugano,
ed a versarle fr. ... oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2008;
ed ora
sulla domanda cautelare degli attori, presentata contestualmente alla
petizione, avversata dai convenuti, e che il Pretore con decreto 14 aprile 2009 ha parzialmente accolto, facendo ordine da una parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi
Fatti
i certificati azionari in suo possesso, di depositare immediatamente i
certificati azionari in Pretura e di non convocare rispettivamente tenere
assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; e dall’altra ad A__________,
in qualità di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il
socio di maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea
dei soci di quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di
revocare immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare
Y__________ SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del
patrimonio immobiliare di I__________ __________ Srl e di seguire, per quanto
riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, unicamente istruzioni rilasciate
congiuntamente da tutte le parti in causa;
appellanti
i convenuti con atto di appello 27 aprile 2009, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda cautelare,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 22 maggio 2009 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. G__________
__________, cittadino __________ con ultimo domicilio in __________, è deceduto
a __________ il 25 settembre 2008. Egli ha lasciato quattro figli, tutti cittadini
__________ e domiciliati in quello Stato, AO 1, nato da una prima unione, nonché
AP 2, AP 1 e AO 2, nati dal secondo matrimonio.
2. Con
petizione 23 ottobre 2008, fondata sull’atto illecito (art. 2043 e 2058 CCIt), AO
1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la
condanna di AP 1 e AP 2 a consegnare alla comunione ereditaria formata dalle 4 parti
in causa i certificati azionari di Y__________ SA ed a versarle fr. ... oltre
interessi. Essi hanno dapprima evidenziato come il padre fosse da sempre stato
titolare delle azioni della società luganese Y__________ SA, la quale deteneva
la quasi totalità del capitale azionario della società __________ I__________ __________
Srl, a sua volta proprietaria di alcuni immobili a __________, __________ e __________.
A loro dire, il padre aveva in seguito aperto a suo nome un conto presso la
banca luganese __________ SA, depositandovi circa € 160'000.-, e nello stesso
istituto bancario aveva affittato una cassetta di sicurezza, dove aveva riposto
i certificati azionari di Y__________ SA. Sennonché, sempre a loro dire,
qualche giorno prima del suo decesso il fratello AP 1, al beneficio di una
procura individuale sul conto e sulla cassetta di sicurezza, aveva provveduto, in
combutta con l’altro fratello AP 2, a prelevare circa fr. 40'000.- (€ 30'000.-)
e i certificati azionari, che non erano poi stati messi a disposizione di tutti
e 4 gli eredi. Tali prelevamenti erano poi stati comunicati dallo stesso AP 1 il
30 settembre 2008 nel corso di un incontro con i fratelli consanguinei AO 2 e AP
2.
3. Contestualmente
alla petizione, gli attori hanno chiesto al Pretore l’adozione di alcune misure
supercautelari e cautelari riguardanti le società Y__________ SA e I__________ __________
Srl, cui i convenuti si sono opposti, ed in particolare di fare ordine da una
parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati azionari in suo
possesso, di depositare i certificati ereditari (recte: azionari) presso
un notaio designato dal giudice e di non convocare rispettivamente tenere
assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; dall’altra ad A__________
__________ __________, in qualità di amministratrice di Y__________ SA,
rappresentante a sua volta il socio di maggioranza di I__________ __________
Srl, di annullare l’assemblea dei soci di quest’ultima indetta per il 27
ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare immediatamente la procura a favore di
L__________ __________, di amministrare Y__________ SA in un modo conservativo
ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare di I__________ __________
Srl, di convocare e partecipare ad un’assemblea straordinaria dei soci di quest’ultima
e nominare quale amministratore unico S__________ __________, di impartire a
costui, qualora fosse stato nominato amministratore unico di I__________ __________
Srl, o a chiunque fosse stato eletto amministratore unico la seguente
istruzione: “amministrazione della I__________ __________ Srl in modo
conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare della I__________
__________ Srl”, nonché di seguire, per quanto riguardava l’amministrazione
di Y__________ SA, unicamente istruzioni rilasciate congiuntamente da tutte le
parti in causa; e infine a S__________ __________ di amministrare I__________ __________
Srl in modo conservativo ossia volto alla conservazione del suo patrimonio
immobiliare e finalizzato alla manutenzione ordinaria dello stesso.
4. Con
il decreto 14 aprile 2009 qui impugnato il Pretore, confermando il giudizio
supercautelare 27 ottobre 2008, ha parzialmente accolto la domanda cautelare,
facendo ordine da una parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati
azionari in suo possesso, di depositare immediatamente i certificati azionari
in Pretura e di non convocare rispettivamente tenere assemblee straordinarie o
ordinarie di Y__________ SA; e dall’altra ad A__________ __________, in qualità
di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il socio di
maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea dei soci di
quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare
immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare Y__________
SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio
immobiliare di I__________ __________ Srl e di seguire unicamente, per quanto
riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, istruzioni rilasciate
congiuntamente da tutte le parti in causa. Il giudice di prime cure ha fondato
la sua competenza territoriale sull’art. 89 LDIP, norma che prevede la
competenza del giudice svizzero dove si trovano i beni del defunto da tutelare
con misure provvisionali, anche se, come nel caso di specie, quel giudice non era
competente nel merito, essendo il de cuius deceduto all’estero: gli
attori avevano in effetti reso verosimile la loro qualità di erede, la natura
di beni della successione dei certificati azionari di Y__________ SA e che i
beni da tutelare tramite le misure richieste si trovassero in Svizzera. A suo
giudizio, i requisiti per l’adozione di gran parte delle misure cautelari
richieste erano poi in concreto realizzati: la probabilità di esito favorevole
della causa di merito, che era in realtà la futura azione in petizione di
eredità e non la petizione nel frattempo inoltrata, era in effetti incontestabile,
e lo stesso discorso poteva essere fatto per i requisiti dell’urgenza e del
rischio di pregiudizio, visto e considerato che AP 1, oltre ad aver presentato
ad A__________ __________ i certificati azionari, aveva firmato con lei un
nuovo contratto di mandato che lo rendeva praticamente plenipotenziario di Y__________
SA e in questa veste aveva subito operato per mettere quale amministratore
unico di I__________ __________ Srl una persona di sua scelta. Quanto alle altre
argomentazioni difensive dei convenuti, le stesse non erano infine state
ritenute convincenti, si pensi alla tesi secondo cui AP 1 fosse proprietario
dei titoli azionari da oltre un ventennio e all’eccezione processuale del
mancato litisconsorzio necessario, che doveva invece essere disattesa già per
il fatto che ci si trovava in una procedura cautelare e comunque siccome tutti
i componenti della comunione ereditaria erano intervenuti in lite.
5. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente, sia in ordine che nel merito,
la domanda cautelare. Essi censurano innanzitutto il fatto che il Pretore,
confrontato con un’azione di merito basata sull’atto illecito e nell’ambito
della quale non erano comparsi tutti i litisconsorti necessari, potesse fondare
la sua competenza sull’art. 89 LDIP, gli attori non avendo oltretutto reso
verosimile né la loro qualità di erede, né la natura di beni della successione
dei certificati azionari di Y__________ SA e neppure che i beni da tutelare con
le misure richieste si trovassero in Svizzera. E in ogni caso contestano
l’esistenza dei requisiti dell’urgenza, del grave danno e della probabilità di
esito favorevole della causa di merito, con riferimento a quest’ultima non
essendo in particolare stato reso verosimile che AP 1 avesse asportato dalla
cassetta di sicurezza i certificati azionari litigiosi, tant’é che il primo giudice
aveva già sin d’ora rilevato che le prove agli atti non contribuivano certo a
dimostrare la commissione di un atto illecito in Svizzera.
6. Delle
osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Preliminarmente,
si osserva che gli attori e con loro il giudice di prime cure non potevano e
non possono in questa sede prevalersi dei documenti versati agli atti il 12
febbraio 2009 quali doc. F-AA. Quei documenti, prodotti nell’ambito dello
scambio degli allegati della causa di merito, cui per altro è stato attribuito
un numero diverso (OA.2008.687), non fanno in effetti parte del fascicolo della
domanda cautelare (DI.2008.1356). A quel momento l’istruttoria della procedura
cautelare era del resto già terminata (cfr. ordinanza di chiusura
dell’istruttoria del 2 febbraio 2009) e le parti non hanno in seguito chiesto e
ottenuto di poter produrre quelle nuove prove documentali, che neppure il
giudice era autorizzato ad assumere d’ufficio (art. 88 CPC e contrario).
8. Contrariamente
all’assunto del Pretore, nella fattispecie la sua competenza ad emanare i provvedimenti
cautelari richiesti non può fondarsi sull’art. 89 LDIP, quella norma
presupponendo che i provvedimenti fossero adottati nell’ambito o in previsione
di una lite di diritto successorio. Nel caso concreto, come si è detto (consid.
2 e 3), gli attori non hanno però mai preteso nei loro allegati che i provvedimenti
cautelari da loro richiesti dovessero essere presi in previsione di una futura
causa successoria, ma ne hanno invece chiesto l’adozione nell’ambito della petizione
promossa contestualmente, fondata sull’atto illecito, e volta alla rifusione in
denaro delle somme illecitamente sottratte dal conto del de cuius presso
__________ SA (art. 2043 CCIt), rispettivamente alla restituzione in natura dei
certificati azionari illecitamente asportati dalla sua cassetta di sicurezza
presso quella medesima banca (art. 2058 CCIt).
In
realtà, stante il domicilio di tutte le parti in uno Stato firmatario della CL,
convenzione cui anche la Svizzera ha aderito, la competenza ad adottare
provvedimenti cautelari in una causa del genere è di principio disciplinata
dall’art. 24 CL, norma secondo cui i provvedimenti provvisori o cautelari
previsti dalla legge di uno Stato contraente possono essere richiesti
all’autorità giudiziaria di detto Stato anche se in forza della CL la
competenza a conoscere nel merito era riconosciuta al giudice di un altro Stato
contraente. Nel caso di specie ciò significa in primo luogo che la questione a
sapere se il giudice svizzero sia competente a statuire sulle domande cautelari
già per il fatto di essere competente a decidere il merito della lite, il che
presupporrebbe la verosimiglianza che l’evento dannoso sia avvenuto in Svizzera
(art. 5 n. 3 CL) - invero concretamente data (cfr. infra consid. 9.1.3)
-, potrebbe persino rimanere indecisa. In effetti, l’art. 24 CL riconosce comunque
al giudice dello Stato firmatario richiesto la competenza ad adottare
provvedimenti cautelari anche nel caso in cui egli sia competente a decidere quei
provvedimenti già solo in base al suo diritto nazionale (Kofmel Ehrenzeller,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 2 ad art. 24 CL; Sprecher,
Praktische Aspekte bei vorsorglichen Massnahmen im internationalen
Zivilprozessrecht, in: Spühler, Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht IV, p. 11), ciò
che, per il diritto svizzero, implica di fatto un rinvio non solo ad eventuali
norme di competenza della CL, ma anche all’art. 10 LDIP (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 22 ad
art. 24 CL; Sprecher, op. cit., ibidem),
che in sostanza condiziona la competenza del giudice ad adottare provvedimenti
cautelari (sempre che la LDIP non preveda norme di competenza specifiche per le
misure provvisionali, cfr. Sprecher,
op. cit., ibidem; Berti, Basler
Kommentar, 2ª ed., n. 10 segg. ad art. 10 LDIP) alternativamente all’esistenza
di una sua competenza a statuire nel merito oppure all’esistenza di un minimo
reale collegamento degli stessi provvedimenti con la Svizzera (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 20 e
22 ad art. 24 CL; Sprecher, op.
cit., p. 12; Berti, op. cit., n.
14 ad art. 10 LDIP; cfr. pure DTF 129 III 626 consid. 5.3.1). Ora, nel caso di
specie, essendo incontestabile che i provvedimenti richiesti dagli attori hanno
sicuramente un minimo reale collegamento con la Svizzera e meglio con la città
di Lugano, la competenza del giudice svizzero (art. 24 CL e 10 LDIP) ed in particolare
del Pretore del Distretto di Lugano (art. 33 LForo; cfr. Sprecher, op. cit., p. 15 seg.) non può
seriamente essere messa in discussione. Si aggiunga per altro che è stato reso
verosimile che al momento dei fatti l’oggetto dei provvedimenti cautelari, ovvero
i certificati azionari di Y__________ SA, si trovavano o quanto meno avrebbero
dovuto trovarsi in Svizzera, e meglio proprio a Lugano (cfr. infra
consid. 9.1.3).
9. Per
l'art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di
parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle
vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Secondo la legge e la
giurisprudenza, due sono i requisiti essenziali, la cui ricorrenza dev'essere
esaminata d'ufficio, che devono essere adempiuti affinché si possano ordinare
provvedimenti cautelari: l'urgenza e il notevole pregiudizio. L'estremo
dell'urgenza è dato soltanto quando esista un'impellente necessità di togliere
gravi inconvenienti, la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di
merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o
difficilmente ricostruibile a causa ultimata. Il requisito del notevole
pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare
all'interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile. È comunque
pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda
provvisionale, il giudice deve altresì esaminare i motivi di merito della
controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l'apparente fondatezza.
Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l'azione di
merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto
infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma
l'aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno
il cosiddetto "fumus boni iuris", ossia la parvenza del
buon fondamento dell'azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo
accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera
apparenza, prescindendo forzatamente - poiché un provvedimento cautelare non
può né deve rappresentare un'anticipazione del giudizio di merito - da un
giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l'assunzione di
tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente. L'ammissione
della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l'azione abbia
fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa
verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo
severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 376; II CCA 9 luglio 2004 inc. n. 12.2004.97,
16 giugno 2008 inc. n. 12.2007.153).
9.1 Gran
parte delle censure d’appello dei convenuti riguardano il requisito della
probabilità di esito favorevole della causa di merito, che a loro dire non
sarebbe dato. A questo proposito rilevano che gli attori non avrebbero reso
sufficientemente verosimile né la loro qualità di erede e dunque la conseguente
comparsa di tutti i litisconsorti necessari, né che i certificati azionari di Y__________
SA fossero appartenuti al padre, né infine e soprattutto che AP 1 avesse
effettivamente asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati azionari
litigiosi.
9.1.1 La
censura dei convenuti circa la mancata qualità di eredi degli attori non può essere
accolta. Versando agli atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
dell’atto di notorietà (doc. B) questi ultimi hanno in effetti reso verosimile
che i 4 fratelli comparsi in causa erano gli eredi del defunto G__________ __________.
Quanto
all’eccezione di litisconsorzio necessario (recte: carenza di litisconsorzio
necessario) ribadita in questa sede dai convenuti (appello p. 7), la stessa non
è stata motivata in fatto e in diritto ed è con ciò irricevibile (art. 309 cpv.
2 lett. f CPC), tanto più che i convenuti in tal modo non hanno spiegato per
quale motivo il diverso assunto del Pretore sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Nella misura in cui essi sembrerebbero
invero contestare, come già negli allegati preliminari, il fatto che la
petizione sia stata inoltrata solo da 2 dei 4 eredi, la stessa dev’essere in
ogni caso disattesa, il diritto italiano, applicabile alla particolare questione,
consentendo in effetti ad ogni erede di disporre della propria quota (cfr. Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Italien n. 223), tanto più che in caso
di litigio tra i membri della comunione ereditaria anche il diritto svizzero
prevede un’eccezione all’obbligo degli eredi di agire congiuntamente, a
condizione beninteso che tutti siano comparsi nel procedimento quali attori o
convenuti (Schaufeberger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 29 ad art. 602 CC).
9.1.2 I
convenuti ritengono poi che la controparte non avrebbe reso sufficientemente
verosimile che il padre fosse stato il proprietario dei certificati azionari di
Y__________ SA. In realtà le prove sinora esperite parrebbero già sufficienti
per dimostrare l’esatto contrario. L’amministratrice di Y__________ SA ha
innanzitutto riferito che nell’aprile 1975 la società era stata fondata
fiduciariamente proprio per conto di G__________ __________ e che il relativo contratto
fiduciario con lui era stato concluso verbalmente (teste A__________ __________
p. 5). Essa ha quindi aggiunto di ritenere che G__________ __________ fosse
l’unico azionista della società (teste A__________ __________ p. 5 seg.) e a
questo proposito si è basata sul contratto fiduciario del 21 gennaio 2004, da
lui per l’appunto sottoscritto con lei (cfr. doc. II° rich.). Anche il gestore
amministrativo di I__________ __________ Srl ha in sostanza confermato la medesima
circostanza, dichiarando che 15 anni orsono G__________ __________ era venuto
nel suo studio per chiedergli di gestire la sua società chiamata I__________ __________
Srl (teste L__________ __________ p. 12), di cui per altro G__________ __________
era pacificamente, almeno negli ultimi anni, amministratore unico. Il direttore
di __________ SA ha a sua volta riferito che in occasione dell’apertura della
relazione bancaria intestata a Y__________ SA, avvenuta sempre il 21 gennaio
2004 (cfr. doc. III° rich.), l’amministratrice unica della società aveva
dichiarato che G__________ __________ era il beneficiario economico della
stessa (teste __________ p. 14): tale dichiarazione è del resto contenuta nella
documentazione bancaria versata gli atti (cfr. doc. III° rich.). Alla luce di
quanto precede, l’assunto di AP 1 di essere il proprietario dei certificati
azionari, ed oltretutto da oltre un ventennio, nella sua veste di attuale
possessore dei titoli (art. 930 cpv. 1 CC), appare, questo sì, inverosimile,
anche perché l’unica prova effettivamente recata a sostegno di questa
circostanza, ovvero la deposizione resa dalla sua ex fidanzata, appare poco
attendibile, visto che essa, a prescindere dalla sua indubbia e problematica vicinanza
con lui, si è limitata a riferire quanto le sarebbe stato riferito informalmente
da G__________ __________ nel lontano 1993 rispettivamente ad affermare di aver
visto un anno dopo in camera di AP 1 dei certificati azionari di quella
società, senza per altro saper indicare se si trattasse allora dei titoli
originali o di semplici fotocopie (teste __________ p. 9).
9.1.3 I
convenuti ritengono che in ogni caso gli attori non avrebbero reso verosimile
che AP 1 avesse commesso gli atti illeciti rimproveratigli con la petizione ed
in particolare che avesse asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati
azionari litigiosi, rispettivamente prelevato l’importo di € 9'900.- senza
l’accordo del padre. Il rilievo è ancora una volta infondato.
Il
precedente legale di AO 2, confermando il tenore di una sua missiva (doc. C),
ha innanzitutto dichiarato che in occasione di un incontro avuto il 30
settembre 2008 con l’amministratrice unica di Y__________ SA quest’ultima ebbe
tra l’altro a mostrare a lui e alla sua cliente tutta una serie di documenti
relativi alla società e al rapporto fiduciario con G__________ __________, tra
cui la copia di un verbale di deposito in una cassetta di sicurezza presso la
banca __________ SA di 3 certificati azionari di Y__________ SA (teste avv. __________
p. 2 e 4). Ora, nonostante sia vero che l’amministratrice unica di Y__________
SA, confermando a sua volta una sua precedente lettera (doc. 1), abbia negato
di aver mostrato la copia di quel verbale di deposito (teste A__________ __________
p. 7), che per prassi nemmeno viene allestito (teste __________ p. 16), sta di
fatto che a questo stadio della lite - ritenuto oltretutto che al requisito
della possibilità di esito favorevole della causa, come detto, non possono
essere poste esigenze troppo severe - non si può escludere che quel documento,
la cui esistenza, sia pure non provata, è stata comunque resa verosimile,
esistesse e che dunque i certificati azionari si trovassero a suo tempo nella
cassetta di sicurezza intestata a G__________ __________. Atteso poi che AP 1
era pacificamente al beneficio di una procura sulla cassetta di sicurezza (cfr.
doc. III° rich.), che egli risulta essersi presentato in banca pochi giorni
prima della morte del padre (testi __________ p. 15 e avv. __________ p. 2 seg.,
doc. C) e che l’amministratrice di Y__________ SA ha riferito che quest’ultimo
le aveva in seguito presentato i certificati azionari in originale (teste A__________
__________ p. 5 segg.), é verosimile che egli li avesse prelevati proprio da
quella cassetta.
Ma, a
sostegno della verosimiglianza dell’illecito prelevamento dei certificati azionari
dalla cassetta di sicurezza da parte di AP 1, va pure menzionato il particolare
comportamento processuale tenuto dai convenuti. In occasione dell’udienza di
discussione costoro, ed in particolare proprio AP 1, aveva in effetti negato di
aver prelevato dalle relazioni bancarie del padre eventuali somme di denaro o i
certificati azionari, asseritamente suoi da oltre un ventennio. In realtà queste
sue affermazioni, come del resto altre (egli aveva in effetti contestato
praticamente tutto ...), sono state in gran parte sconfessate già dall’istruttoria
di causa, che da una parte ha escluso che i certificati azionari fossero suoi, oltretutto
da almeno un ventennio, e dall’altra ha confermato che egli aveva prelevato
almeno € 12'900.- dai conti del padre poco prima della sua morte (cfr. doc.
III° rich.), l’assunto secondo cui il prelevamento fosse stato autorizzato da
quest’ultimo, addotto per la prima volta solo in sede conclusionale, essendo
irricevibile (art. 78 CPC). Dovendosi con ciò ammettere, sempre beninteso
nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza, che egli, contrariamente
alle sue affermazioni, ha commesso un atto illecito con riferimento al denaro
prelevato, è tutt’altro che inverosimile, specie alla luce delle circostanze
indiziarie indicate in precedenza, che un analogo atto illecito sia stato
commesso anche con riferimento ai certificati azionari, tanto più che egli non
ha preteso che il prelievo fosse stato autorizzato dal padre. Assai emblematico
in tal senso è del resto il fatto che egli non sia stato in grado di spiegare e
tanto meno di rendere verosimili le circostanze che lo hanno portato a detenere
i certificati azionari litigiosi.
9.2 Le
censure che i convenuti muovono al giudizio del Pretore circa l’assenza dei
requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio devono infine essere
dichiarate irricevibili, atteso che essi non spiegano per quali motivi le
ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua diversa conclusione,
ovvero il fatto che AP 1, oltre ad aver presentato ad A__________ __________ i
certificati azionari, avesse firmato con lei un nuovo contratto di mandato che
lo rendeva praticamente plenipotenziario di Y__________ SA e in questa veste
avesse subito operato per mettere quale amministratore unico di I__________ __________
Srl una persona di sua scelta, sarebbero errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). L’unico argomento da essi evidenziato in questa
sede, e meglio il fatto che gli attori avrebbero in ogni caso la possibilità di
avviare le opportune azioni giudiziarie in relazione alle liberalità compiute
dal de cuius eccedenti le quote riservatarie (appello p. 15), oltre a non
scalfire in alcun modo la bontà dell’assunto pretorile, è comunque privo di
rilevanza, misconoscendo il carattere illecito dei prelevamenti a loro
rimproverati.
10. Ne
discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese
e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di almeno fr. 90'000.- (cfr. petizione p. 1; già il solo valore degli
immobili a __________, __________ e __________, risulta in effetti essere di
almeno € 960'000.-, cfr. petizione p. 4), seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 aprile 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’000.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere alle controparti, sempre in solido, complessivi fr. 4’000.- per
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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