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Decisione

12.2009.89

Provvedimenti cautelari - competenza internazionale - presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare

16 marzo 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati azionari in suo possesso, di depositare immediatamente i

certificati azionari in Pretura e di non convocare rispettivamente tenere

assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; e dall’altra ad A__________,

in qualità di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il

socio di maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea

dei soci di quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di

revocare immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare

Y__________ SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del

patrimonio immobiliare di I__________ __________ Srl e di seguire, per quanto

riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, unicamente istruzioni rilasciate

congiuntamente da tutte le parti in causa;

appellanti

i convenuti con atto di appello 27 aprile 2009, con cui chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda cautelare,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli

attori con osservazioni 22 maggio 2009 postulano la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. G__________

__________, cittadino __________ con ultimo domicilio in __________, è deceduto

a __________ il 25 settembre 2008. Egli ha lasciato quattro figli, tutti cittadini

__________ e domiciliati in quello Stato, AO 1, nato da una prima unione, nonché

AP 2, AP 1 e AO 2, nati dal secondo matrimonio.

2. Con

petizione 23 ottobre 2008, fondata sull’atto illecito (art. 2043 e 2058 CCIt), AO

1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la

condanna di AP 1 e AP 2 a consegnare alla comunione ereditaria formata dalle 4 parti

in causa i certificati azionari di Y__________ SA ed a versarle fr. ... oltre

interessi. Essi hanno dapprima evidenziato come il padre fosse da sempre stato

titolare delle azioni della società luganese Y__________ SA, la quale deteneva

la quasi totalità del capitale azionario della società __________ I__________ __________

Srl, a sua volta proprietaria di alcuni immobili a __________, __________ e __________.

A loro dire, il padre aveva in seguito aperto a suo nome un conto presso la

banca luganese __________ SA, depositandovi circa € 160'000.-, e nello stesso

istituto bancario aveva affittato una cassetta di sicurezza, dove aveva riposto

i certificati azionari di Y__________ SA. Sennonché, sempre a loro dire,

qualche giorno prima del suo decesso il fratello AP 1, al beneficio di una

procura individuale sul conto e sulla cassetta di sicurezza, aveva provveduto, in

combutta con l’altro fratello AP 2, a prelevare circa fr. 40'000.- (€ 30'000.-)

e i certificati azionari, che non erano poi stati messi a disposizione di tutti

e 4 gli eredi. Tali prelevamenti erano poi stati comunicati dallo stesso AP 1 il

30 settembre 2008 nel corso di un incontro con i fratelli consanguinei AO 2 e AP

2.

3. Contestualmente

alla petizione, gli attori hanno chiesto al Pretore l’adozione di alcune misure

supercautelari e cautelari riguardanti le società Y__________ SA e I__________ __________

Srl, cui i convenuti si sono opposti, ed in particolare di fare ordine da una

parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati azionari in suo

possesso, di depositare i certificati ereditari (recte: azionari) presso

un notaio designato dal giudice e di non convocare rispettivamente tenere

assemblee straordinarie o ordinarie di Y__________ SA; dall’altra ad A__________

__________ __________, in qualità di amministratrice di Y__________ SA,

rappresentante a sua volta il socio di maggioranza di I__________ __________

Srl, di annullare l’assemblea dei soci di quest’ultima indetta per il 27

ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare immediatamente la procura a favore di

L__________ __________, di amministrare Y__________ SA in un modo conservativo

ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare di I__________ __________

Srl, di convocare e partecipare ad un’assemblea straordinaria dei soci di quest’ultima

e nominare quale amministratore unico S__________ __________, di impartire a

costui, qualora fosse stato nominato amministratore unico di I__________ __________

Srl, o a chiunque fosse stato eletto amministratore unico la seguente

istruzione: “amministrazione della I__________ __________ Srl in modo

conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio immobiliare della I__________

__________ Srl”, nonché di seguire, per quanto riguardava l’amministrazione

di Y__________ SA, unicamente istruzioni rilasciate congiuntamente da tutte le

parti in causa; e infine a S__________ __________ di amministrare I__________ __________

Srl in modo conservativo ossia volto alla conservazione del suo patrimonio

immobiliare e finalizzato alla manutenzione ordinaria dello stesso.

4. Con

il decreto 14 aprile 2009 qui impugnato il Pretore, confermando il giudizio

supercautelare 27 ottobre 2008, ha parzialmente accolto la domanda cautelare,

facendo ordine da una parte a AP 1 di non alienare o trasferire a terzi i certificati

azionari in suo possesso, di depositare immediatamente i certificati azionari

in Pretura e di non convocare rispettivamente tenere assemblee straordinarie o

ordinarie di Y__________ SA; e dall’altra ad A__________ __________, in qualità

di amministratrice di Y__________ SA, rappresentante a sua volta il socio di

maggioranza di I__________ __________ Srl, di annullare l’assemblea dei soci di

quest’ultima indetta per il 27 ottobre 2008 alle ore 12.00, di revocare

immediatamente la procura a favore di L__________ __________, di amministrare Y__________

SA in un modo conservativo ossia volto alla conservazione del patrimonio

immobiliare di I__________ __________ Srl e di seguire unicamente, per quanto

riguardava l’amministrazione di Y__________ SA, istruzioni rilasciate

congiuntamente da tutte le parti in causa. Il giudice di prime cure ha fondato

la sua competenza territoriale sull’art. 89 LDIP, norma che prevede la

competenza del giudice svizzero dove si trovano i beni del defunto da tutelare

con misure provvisionali, anche se, come nel caso di specie, quel giudice non era

competente nel merito, essendo il de cuius deceduto all’estero: gli

attori avevano in effetti reso verosimile la loro qualità di erede, la natura

di beni della successione dei certificati azionari di Y__________ SA e che i

beni da tutelare tramite le misure richieste si trovassero in Svizzera. A suo

giudizio, i requisiti per l’adozione di gran parte delle misure cautelari

richieste erano poi in concreto realizzati: la probabilità di esito favorevole

della causa di merito, che era in realtà la futura azione in petizione di

eredità e non la petizione nel frattempo inoltrata, era in effetti incontestabile,

e lo stesso discorso poteva essere fatto per i requisiti dell’urgenza e del

rischio di pregiudizio, visto e considerato che AP 1, oltre ad aver presentato

ad A__________ __________ i certificati azionari, aveva firmato con lei un

nuovo contratto di mandato che lo rendeva praticamente plenipotenziario di Y__________

SA e in questa veste aveva subito operato per mettere quale amministratore

unico di I__________ __________ Srl una persona di sua scelta. Quanto alle altre

argomentazioni difensive dei convenuti, le stesse non erano infine state

ritenute convincenti, si pensi alla tesi secondo cui AP 1 fosse proprietario

dei titoli azionari da oltre un ventennio e all’eccezione processuale del

mancato litisconsorzio necessario, che doveva invece essere disattesa già per

il fatto che ci si trovava in una procedura cautelare e comunque siccome tutti

i componenti della comunione ereditaria erano intervenuti in lite.

5. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente, sia in ordine che nel merito,

la domanda cautelare. Essi censurano innanzitutto il fatto che il Pretore,

confrontato con un’azione di merito basata sull’atto illecito e nell’ambito

della quale non erano comparsi tutti i litisconsorti necessari, potesse fondare

la sua competenza sull’art. 89 LDIP, gli attori non avendo oltretutto reso

verosimile né la loro qualità di erede, né la natura di beni della successione

dei certificati azionari di Y__________ SA e neppure che i beni da tutelare con

le misure richieste si trovassero in Svizzera. E in ogni caso contestano

l’esistenza dei requisiti dell’urgenza, del grave danno e della probabilità di

esito favorevole della causa di merito, con riferimento a quest’ultima non

essendo in particolare stato reso verosimile che AP 1 avesse asportato dalla

cassetta di sicurezza i certificati azionari litigiosi, tant’é che il primo giudice

aveva già sin d’ora rilevato che le prove agli atti non contribuivano certo a

dimostrare la commissione di un atto illecito in Svizzera.

6. Delle

osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. Preliminarmente,

si osserva che gli attori e con loro il giudice di prime cure non potevano e

non possono in questa sede prevalersi dei documenti versati agli atti il 12

febbraio 2009 quali doc. F-AA. Quei documenti, prodotti nell’ambito dello

scambio degli allegati della causa di merito, cui per altro è stato attribuito

un numero diverso (OA.2008.687), non fanno in effetti parte del fascicolo della

domanda cautelare (DI.2008.1356). A quel momento l’istruttoria della procedura

cautelare era del resto già terminata (cfr. ordinanza di chiusura

dell’istruttoria del 2 febbraio 2009) e le parti non hanno in seguito chiesto e

ottenuto di poter produrre quelle nuove prove documentali, che neppure il

giudice era autorizzato ad assumere d’ufficio (art. 88 CPC e contrario).

8. Contrariamente

all’assunto del Pretore, nella fattispecie la sua competenza ad emanare i provvedimenti

cautelari richiesti non può fondarsi sull’art. 89 LDIP, quella norma

presupponendo che i provvedimenti fossero adottati nell’ambito o in previsione

di una lite di diritto successorio. Nel caso concreto, come si è detto (consid.

2 e 3), gli attori non hanno però mai preteso nei loro allegati che i provvedimenti

cautelari da loro richiesti dovessero essere presi in previsione di una futura

causa successoria, ma ne hanno invece chiesto l’adozione nell’ambito della petizione

promossa contestualmente, fondata sull’atto illecito, e volta alla rifusione in

denaro delle somme illecitamente sottratte dal conto del de cuius presso

__________ SA (art. 2043 CCIt), rispettivamente alla restituzione in natura dei

certificati azionari illecitamente asportati dalla sua cassetta di sicurezza

presso quella medesima banca (art. 2058 CCIt).

In

realtà, stante il domicilio di tutte le parti in uno Stato firmatario della CL,

convenzione cui anche la Svizzera ha aderito, la competenza ad adottare

provvedimenti cautelari in una causa del genere è di principio disciplinata

dall’art. 24 CL, norma secondo cui i provvedimenti provvisori o cautelari

previsti dalla legge di uno Stato contraente possono essere richiesti

all’autorità giudiziaria di detto Stato anche se in forza della CL la

competenza a conoscere nel merito era riconosciuta al giudice di un altro Stato

contraente. Nel caso di specie ciò significa in primo luogo che la questione a

sapere se il giudice svizzero sia competente a statuire sulle domande cautelari

già per il fatto di essere competente a decidere il merito della lite, il che

presupporrebbe la verosimiglianza che l’evento dannoso sia avvenuto in Svizzera

(art. 5 n. 3 CL) - invero concretamente data (cfr. infra consid. 9.1.3)

-, potrebbe persino rimanere indecisa. In effetti, l’art. 24 CL riconosce comunque

al giudice dello Stato firmatario richiesto la competenza ad adottare

provvedimenti cautelari anche nel caso in cui egli sia competente a decidere quei

provvedimenti già solo in base al suo diritto nazionale (Kofmel Ehrenzeller,

Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 2 ad art. 24 CL; Sprecher,

Praktische Aspekte bei vorsorglichen Massnahmen im internationalen

Zivilprozessrecht, in: Spühler, Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht IV, p. 11), ciò

che, per il diritto svizzero, implica di fatto un rinvio non solo ad eventuali

norme di competenza della CL, ma anche all’art. 10 LDIP (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 22 ad

art. 24 CL; Sprecher, op. cit., ibidem),

che in sostanza condiziona la competenza del giudice ad adottare provvedimenti

cautelari (sempre che la LDIP non preveda norme di competenza specifiche per le

misure provvisionali, cfr. Sprecher,

op. cit., ibidem; Berti, Basler

Kommentar, 2ª ed., n. 10 segg. ad art. 10 LDIP) alternativamente all’esistenza

di una sua competenza a statuire nel merito oppure all’esistenza di un minimo

reale collegamento degli stessi provvedimenti con la Svizzera (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 20 e

22 ad art. 24 CL; Sprecher, op.

cit., p. 12; Berti, op. cit., n.

14 ad art. 10 LDIP; cfr. pure DTF 129 III 626 consid. 5.3.1). Ora, nel caso di

specie, essendo incontestabile che i provvedimenti richiesti dagli attori hanno

sicuramente un minimo reale collegamento con la Svizzera e meglio con la città

di Lugano, la competenza del giudice svizzero (art. 24 CL e 10 LDIP) ed in particolare

del Pretore del Distretto di Lugano (art. 33 LForo; cfr. Sprecher, op. cit., p. 15 seg.) non può

seriamente essere messa in discussione. Si aggiunga per altro che è stato reso

verosimile che al momento dei fatti l’oggetto dei provvedimenti cautelari, ovvero

i certificati azionari di Y__________ SA, si trovavano o quanto meno avrebbero

dovuto trovarsi in Svizzera, e meglio proprio a Lugano (cfr. infra

consid. 9.1.3).

9. Per

l'art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di

parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle

vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. Secondo la legge e la

giurisprudenza, due sono i requisiti essenziali, la cui ricorrenza dev'essere

esaminata d'ufficio, che devono essere adempiuti affinché si possano ordinare

provvedimenti cautelari: l'urgenza e il notevole pregiudizio. L'estremo

dell'urgenza è dato soltanto quando esista un'impellente necessità di togliere

gravi inconvenienti, la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di

merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o

difficilmente ricostruibile a causa ultimata. Il requisito del notevole

pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare

all'interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile. È comunque

pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda

provvisionale, il giudice deve altresì esaminare i motivi di merito della

controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l'apparente fondatezza.

Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l'azione di

merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto

infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma

l'aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno

il cosiddetto "fumus boni iuris", ossia la parvenza del

buon fondamento dell'azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo

accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera

apparenza, prescindendo forzatamente - poiché un provvedimento cautelare non

può né deve rappresentare un'anticipazione del giudizio di merito - da un

giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l'assunzione di

tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente. L'ammissione

della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l'azione abbia

fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa

verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo

severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 376; II CCA 9 luglio 2004 inc. n. 12.2004.97,

16 giugno 2008 inc. n. 12.2007.153).

9.1 Gran

parte delle censure d’appello dei convenuti riguardano il requisito della

probabilità di esito favorevole della causa di merito, che a loro dire non

sarebbe dato. A questo proposito rilevano che gli attori non avrebbero reso

sufficientemente verosimile né la loro qualità di erede e dunque la conseguente

comparsa di tutti i litisconsorti necessari, né che i certificati azionari di Y__________

SA fossero appartenuti al padre, né infine e soprattutto che AP 1 avesse

effettivamente asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati azionari

litigiosi.

9.1.1 La

censura dei convenuti circa la mancata qualità di eredi degli attori non può essere

accolta. Versando agli atti la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o

dell’atto di notorietà (doc. B) questi ultimi hanno in effetti reso verosimile

che i 4 fratelli comparsi in causa erano gli eredi del defunto G__________ __________.

Quanto

all’eccezione di litisconsorzio necessario (recte: carenza di litisconsorzio

necessario) ribadita in questa sede dai convenuti (appello p. 7), la stessa non

è stata motivata in fatto e in diritto ed è con ciò irricevibile (art. 309 cpv.

2 lett. f CPC), tanto più che i convenuti in tal modo non hanno spiegato per

quale motivo il diverso assunto del Pretore sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Nella misura in cui essi sembrerebbero

invero contestare, come già negli allegati preliminari, il fatto che la

petizione sia stata inoltrata solo da 2 dei 4 eredi, la stessa dev’essere in

ogni caso disattesa, il diritto italiano, applicabile alla particolare questione,

consentendo in effetti ad ogni erede di disporre della propria quota (cfr. Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Italien n. 223), tanto più che in caso

di litigio tra i membri della comunione ereditaria anche il diritto svizzero

prevede un’eccezione all’obbligo degli eredi di agire congiuntamente, a

condizione beninteso che tutti siano comparsi nel procedimento quali attori o

convenuti (Schaufeberger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 29 ad art. 602 CC).

9.1.2 I

convenuti ritengono poi che la controparte non avrebbe reso sufficientemente

verosimile che il padre fosse stato il proprietario dei certificati azionari di

Y__________ SA. In realtà le prove sinora esperite parrebbero già sufficienti

per dimostrare l’esatto contrario. L’amministratrice di Y__________ SA ha

innanzitutto riferito che nell’aprile 1975 la società era stata fondata

fiduciariamente proprio per conto di G__________ __________ e che il relativo contratto

fiduciario con lui era stato concluso verbalmente (teste A__________ __________

p. 5). Essa ha quindi aggiunto di ritenere che G__________ __________ fosse

l’unico azionista della società (teste A__________ __________ p. 5 seg.) e a

questo proposito si è basata sul contratto fiduciario del 21 gennaio 2004, da

lui per l’appunto sottoscritto con lei (cfr. doc. II° rich.). Anche il gestore

amministrativo di I__________ __________ Srl ha in sostanza confermato la medesima

circostanza, dichiarando che 15 anni orsono G__________ __________ era venuto

nel suo studio per chiedergli di gestire la sua società chiamata I__________ __________

Srl (teste L__________ __________ p. 12), di cui per altro G__________ __________

era pacificamente, almeno negli ultimi anni, amministratore unico. Il direttore

di __________ SA ha a sua volta riferito che in occasione dell’apertura della

relazione bancaria intestata a Y__________ SA, avvenuta sempre il 21 gennaio

2004 (cfr. doc. III° rich.), l’amministratrice unica della società aveva

dichiarato che G__________ __________ era il beneficiario economico della

stessa (teste __________ p. 14): tale dichiarazione è del resto contenuta nella

documentazione bancaria versata gli atti (cfr. doc. III° rich.). Alla luce di

quanto precede, l’assunto di AP 1 di essere il proprietario dei certificati

azionari, ed oltretutto da oltre un ventennio, nella sua veste di attuale

possessore dei titoli (art. 930 cpv. 1 CC), appare, questo sì, inverosimile,

anche perché l’unica prova effettivamente recata a sostegno di questa

circostanza, ovvero la deposizione resa dalla sua ex fidanzata, appare poco

attendibile, visto che essa, a prescindere dalla sua indubbia e problematica vicinanza

con lui, si è limitata a riferire quanto le sarebbe stato riferito informalmente

da G__________ __________ nel lontano 1993 rispettivamente ad affermare di aver

visto un anno dopo in camera di AP 1 dei certificati azionari di quella

società, senza per altro saper indicare se si trattasse allora dei titoli

originali o di semplici fotocopie (teste __________ p. 9).

9.1.3 I

convenuti ritengono che in ogni caso gli attori non avrebbero reso verosimile

che AP 1 avesse commesso gli atti illeciti rimproveratigli con la petizione ed

in particolare che avesse asportato dalla cassetta di sicurezza i certificati

azionari litigiosi, rispettivamente prelevato l’importo di € 9'900.- senza

l’accordo del padre. Il rilievo è ancora una volta infondato.

Il

precedente legale di AO 2, confermando il tenore di una sua missiva (doc. C),

ha innanzitutto dichiarato che in occasione di un incontro avuto il 30

settembre 2008 con l’amministratrice unica di Y__________ SA quest’ultima ebbe

tra l’altro a mostrare a lui e alla sua cliente tutta una serie di documenti

relativi alla società e al rapporto fiduciario con G__________ __________, tra

cui la copia di un verbale di deposito in una cassetta di sicurezza presso la

banca __________ SA di 3 certificati azionari di Y__________ SA (teste avv. __________

p. 2 e 4). Ora, nonostante sia vero che l’amministratrice unica di Y__________

SA, confermando a sua volta una sua precedente lettera (doc. 1), abbia negato

di aver mostrato la copia di quel verbale di deposito (teste A__________ __________

p. 7), che per prassi nemmeno viene allestito (teste __________ p. 16), sta di

fatto che a questo stadio della lite - ritenuto oltretutto che al requisito

della possibilità di esito favorevole della causa, come detto, non possono

essere poste esigenze troppo severe - non si può escludere che quel documento,

la cui esistenza, sia pure non provata, è stata comunque resa verosimile,

esistesse e che dunque i certificati azionari si trovassero a suo tempo nella

cassetta di sicurezza intestata a G__________ __________. Atteso poi che AP 1

era pacificamente al beneficio di una procura sulla cassetta di sicurezza (cfr.

doc. III° rich.), che egli risulta essersi presentato in banca pochi giorni

prima della morte del padre (testi __________ p. 15 e avv. __________ p. 2 seg.,

doc. C) e che l’amministratrice di Y__________ SA ha riferito che quest’ultimo

le aveva in seguito presentato i certificati azionari in originale (teste A__________

__________ p. 5 segg.), é verosimile che egli li avesse prelevati proprio da

quella cassetta.

Ma, a

sostegno della verosimiglianza dell’illecito prelevamento dei certificati azionari

dalla cassetta di sicurezza da parte di AP 1, va pure menzionato il particolare

comportamento processuale tenuto dai convenuti. In occasione dell’udienza di

discussione costoro, ed in particolare proprio AP 1, aveva in effetti negato di

aver prelevato dalle relazioni bancarie del padre eventuali somme di denaro o i

certificati azionari, asseritamente suoi da oltre un ventennio. In realtà queste

sue affermazioni, come del resto altre (egli aveva in effetti contestato

praticamente tutto ...), sono state in gran parte sconfessate già dall’istruttoria

di causa, che da una parte ha escluso che i certificati azionari fossero suoi, oltretutto

da almeno un ventennio, e dall’altra ha confermato che egli aveva prelevato

almeno € 12'900.- dai conti del padre poco prima della sua morte (cfr. doc.

III° rich.), l’assunto secondo cui il prelevamento fosse stato autorizzato da

quest’ultimo, addotto per la prima volta solo in sede conclusionale, essendo

irricevibile (art. 78 CPC). Dovendosi con ciò ammettere, sempre beninteso

nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza, che egli, contrariamente

alle sue affermazioni, ha commesso un atto illecito con riferimento al denaro

prelevato, è tutt’altro che inverosimile, specie alla luce delle circostanze

indiziarie indicate in precedenza, che un analogo atto illecito sia stato

commesso anche con riferimento ai certificati azionari, tanto più che egli non

ha preteso che il prelievo fosse stato autorizzato dal padre. Assai emblematico

in tal senso è del resto il fatto che egli non sia stato in grado di spiegare e

tanto meno di rendere verosimili le circostanze che lo hanno portato a detenere

i certificati azionari litigiosi.

9.2 Le

censure che i convenuti muovono al giudizio del Pretore circa l’assenza dei

requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio devono infine essere

dichiarate irricevibili, atteso che essi non spiegano per quali motivi le

ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua diversa conclusione,

ovvero il fatto che AP 1, oltre ad aver presentato ad A__________ __________ i

certificati azionari, avesse firmato con lei un nuovo contratto di mandato che

lo rendeva praticamente plenipotenziario di Y__________ SA e in questa veste

avesse subito operato per mettere quale amministratore unico di I__________ __________

Srl una persona di sua scelta, sarebbero errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). L’unico argomento da essi evidenziato in questa

sede, e meglio il fatto che gli attori avrebbero in ogni caso la possibilità di

avviare le opportune azioni giudiziarie in relazione alle liberalità compiute

dal de cuius eccedenti le quote riservatarie (appello p. 15), oltre a non

scalfire in alcun modo la bontà dell’assunto pretorile, è comunque privo di

rilevanza, misconoscendo il carattere illecito dei prelevamenti a loro

rimproverati.

10. Ne

discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di almeno fr. 90'000.- (cfr. petizione p. 1; già il solo valore degli

immobili a __________, __________ e __________, risulta in effetti essere di

almeno € 960'000.-, cfr. petizione p. 4), seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 27 aprile 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

2’000.-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di

rifondere alle controparti, sempre in solido, complessivi fr. 4’000.- per

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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