12.2009.93
Cause congiunte per l'istruttoria - giudizio unico - appello su spese e ripetibili
30 luglio 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2009.93
Data decisione, Autorità:
30.07.2009, IICCA
Titolo:
Cause congiunte per l'istruttoria - giudizio unico - appello su spese e ripetibili
APPELLO
CONGIUNZIONE O RIUNIONE DI AZIONI
SPESE E RIPETIBILI
art. 72 CPC-TI
art. 148 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.93
Lugano
30 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini (in sostituzione della
presidente, astenuta)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. LA.99.51, già
inc. n. 48/94 loc (in materia di locazione) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4 promossa con petizione (recte: istanza) 1° dicembre
1994 e complemento di petizione (recte: istanza) 6 febbraio 1995 da
AO 1
AO 2
RA 2
contro
AP 1
AP 2
AP 3
RA 1
chiedente
la condanna dei locatori al pagamento della somma di fr. 67'693.50 oltre
interessi al 5% dall'8 settembre 1994, nonché dell'importo di fr. 110'000.–
oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995;
nonché nella
causa inc. n. LA.95.1 della medesima Pretura, promossa con petizione (recte:
istanza) introdotta il 29 dicembre 1994/17 febbraio 1995 da
AP 1,
AP 2,
AP 3,
tutti rappr. dall'RA 1,
contro
AO 1,
AO 2,
tutti rappr. dall'RA 2,
chiedente la condanna dei conduttori al pagamento
dell'importo di fr. 39'847.15 oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 1994;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza del 23 aprile 2009, dichirando
parzialmente accolte tutte le istanze e condannando – dopo compensazione dei
rispettivi crediti – i locatori AP 1, AP 2 e AP 3 a versare in solido ai
conduttori AO 1 e AO 2 l'importo di fr. 11'155.60 oltre interessi al 5% dal 6
febbraio 1995, come pure ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le
spese, comprese quelle peritali, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna,
compensate le ripetibili;
appellanti
Fatti
i locatori, che con appello del 4 maggio 2009 chiedono di riformare la sentenza
impugnata nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese, comprese quelle
peritali, in solido a carico di AO 1 e AO 2 nella
misura dei 2/3 mentre per il restante ⅓ a
carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e di obbligare AO 1 e AO 2
a rifondere a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 7'630.– a titolo di ripetibili;
mentre
i conduttori con osservazioni del 18 maggio 2009 postulano la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto: che con con
petizione (recte: istanza) 1° dicembre 1994 e complemento di petizione (recte:
istanza) 6 febbraio 1995 i conduttori AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio i
locatori AP 1, AP 2 e AP 3, chiedendo che essi fossero condannati a pagare la somma di fr. 67'693.50 oltre interessi al 5% dall'8 settembre
1994, nonché l'importo di fr. 110'000.– oltre interessi al 5% dal 6 febbraio
1995, per danni ad essi cagionati dall'incendio del camino dell'ente locato,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che
con petizione (recte: istanza) 29 dicembre
1994/17 febbraio 1995 i locatori AP 1, AP 2 e AP 3
hanno convenuto in giudizio i conduttori AO 1 e AO 2, chiedendo che essi
fossero condannati a pagare l'importo di fr. 39'847.15
oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 1994, per pigioni e acconti per spese
accessorie non pagate dai conduttori, come pure per l'eliminazione dei difetti
arrecati dagli inquilini all'ente locato, con protesta di spese e ripetibili;
Considerandi
che
il Pretore, congiunte le cause per un'unica istruttoria, al termine di una
procedura protrattasi per diversi anni, ha emanato il 23 aprile 2009 un unico
giudizio, nei cui considerandi ha ritenuto di accogliere parzialmente le
istanze dei conduttori per un importo di fr. 17'650.– (rispetto ai fr.
177'693.50 da essi complessivamente richiesti) e l'istanza dei locatori per
un'importo di fr. 6'494.40 (rispetto ai fr. 39'847.15 da essi richiesti) e di
procedere ad una “compensazione dei rispettivi crediti”, stabilendo che i locatori
dovevano “essere condannati al pagamento di una somma di fr. 11'155.60”;
che
nei dispositivi della sentenza il primo giudice ha di conseguenza dichiarato
parzialmente accolte le istanze dei conduttori (dispositivo n. 1) e le istanze
dei locatori (dispositivo n. 1.1), condannando i locatori a pagare in solido ai
conduttori l'importo di fr. 11'155.60 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995
(dispositivo n. 1.2) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le spese,
comprese quelle peritali, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna,
compensate le ripetibili (dispositivo n. 2);
che
i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 non sono oggetto di impugnativa;
che
con appello 4 maggio 2009 i locatori AP 1, AP 2 e AP 3 impugnano il dispositivo
n. 2, sostenedo che il Pretore – ponendo la tassa e le spese di giustizia
(comprese quelle peritali) a carico di metà per parte e compensando le
ripetibili – ha ecceduto e abusato del pur ampio potere di apprezzamento che la
legge gli concede e chiedono pertanto la riforma del predetto dispositivo nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese, comprese quelle
peritali, in solido a carico di AO 1 e AO 2 nella
misura dei 2/3 mentre per il restante ⅓ a
carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e di obbligare AO 1 e AO 2
a rifondere a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 7'630.– a titolo di ripetibili;
che
il primo giudice ha – come detto – emanato un unico giudizio per due cause
congiunte per l'istruttoria, evadendo le richieste delle parti con un unico
Dispositivo
dispositivo di merito (dispositivo n. 1.2) e un unico dispositivo per le spese
e per le ripetibili (dispositivo n. 2);
che,
quand'anche poteva giustificarsi l'emanazione di un'unica sentenza, resta
comunque il fatto che non era possibile che le due cause, che di fatto rimanevano
separate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 seg. ad art. 72; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag.
52), fossero evase con un unico dispositivo di merito e un unico dispositivo
per le spese e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 72; Olgiati, op. cit., loc.
cit.), tale modo di procedere rendendo quanto meno difficoltosa la singola
impugnazione dei due giudizi e soprattutto la loro singola riforma o il loro
singolo annullamento (II CCA 2 agosto 2007 inc. n. 12.2006.200);
che
nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di
ampio potere d'apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di
abuso;
che
la fissazione della tassa di giustizia per le due cause in complessivi fr.
1'400.– non è oggetto di contestazione;
che
gli appellanti contestano per contro la ripartizione paritaria della tassa e
delle spese di giustizia, come pure la compensazione delle ripetibili;
che
in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti il giudice non è affatto
libero nella ripartizione dell'onere della tassa e delle spese giudiziarie e
nell'attribuzione delle ripetibili, dovendo le stesse essere poste a carico
delle parti in proporzione alla rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi
giustifichino una diversa ripartizione (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 36 ad art. 148);
che
nel caso in esame non sussistono giusti motivi per discostarsi dal predetto
principio, né tantomeno il Pretore li indica;
che
il primo giudice, limitandosi a fondare il proprio giudizio di ripartizione
paritaria degli oneri processuali e di compensazione delle ripetibili con
semplice riferimento al fatto che entrambe le parti – in cause diverse, ma
trattate congiuntamente – sarebbero “pressoché totalmente soccombenti”, ha
manifestamente ecceduto del proprio potere di apprezzamento;
che
la riforma del dispositivo su tasse, spese e ripetibili non appare scevra di
difficoltà, essendo il merito di due cause distinte stato deciso con un unico
dispositivo (n. 1.2), non impugnato in questa sede;
che,
per superare questa situazione, non essendo giustificato – vista anche la
mancanza di un'impugnativa in relazione al dispositivo di merito (n. 1.2) –
ritornare gli atti al Pretore affinché separi formalmente i dispositivi per le
due cause, ritenuto che il senso dei due giudizi appare tutto sommato
chiaramente dai considerandi della sentenza di prime cure, questa Camera provvede
a riformare il dispositivo n. 2, conformemente a quanto si dirà in seguito;
che,
per quanto concerne la tassa di giustizia, fissata dal primo giudice
complessivamente – e in modo incontestato – per i due giudizi in fr. 1'400.–,
appare equo ritenere una ripartizione della stessa sui due giudizi in
proporzione ai rispettivi valori di causa, segnatamente in ragione di fr.
1'150.– per la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc. e fr. 250.– per la
causa inc. n. LA.95.1;
che,
per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc., la tassa di
giustizia (fr. 1'150.–) e le spese andrebbero accollate, tenendo conto della
soccombenza, in ragione di 9/10 ai conduttori (istanti) AO 1 e AO 2 e di 1/10
ai locatori (convenuti) AP 1, AP 2 e AP 3; la medesima ripartizione dovrebbe
valere per le spese peritali, ritenuto che le perizie (prova a futura memoria e
perizia medica) sono state chieste dai conduttori (istanti) ed erano destinate
a comprovare le loro pretese;
che,
per quanto attiene la causa inc. LA. 95.1, la tassa di giustizia (fr. 250.–) e
le spese andrebbero accollate, tenendo conto della soccombenza, in ragione di
5/6 ai locatori (istanti) AP 1, AP 2 e AP 3 e di 1/6 ai conduttori (convenuti) AO
1 e AO 2;
che,
tuttavia, il computo complessivo della ripartizione della tassa di giustizia e
delle spese delle due cause, secondo i criteri suddetti, eccede le richieste
degli appellanti, per cui ci si deve attenere alla ripartizione proposta con
l'appello, secondo cui la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) e le spese
giudiziarie – comprese quelle peritali – complessive delle due cause (inc. LA.
95. 51, già inc. 48/94 loc. e inc. LA.95.1) vanno poste in solido a carico di AO
1 e AO 2 nella misura dei 2/3, mentre il restante 1/3 va posto a carico di AP 1,
AP 2 e AP 3, sempre con vincolo di solidarietà;
che,
per quanto concerne le ripetibili, giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la
parte soccombente a rimborsare all’altra, tra l'altro, le ripetibili (cpv. 1),
ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);
che,
secondo il diritto previgente, applicabile alla fattispecie in esame (art. 16
cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), l'indennità per
gli onorari di patrocinio era fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine
degli avvocati - che non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore
indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle
prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione
dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro
fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App; m. 66 ad
art. 150);
che
la - ormai abolita - TOA
prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso
si situa tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.-, un onorario normale variante dal 8 al
15% e per un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 200'000.–, un onorario
normale tra il 6 e il 10% (art. 9 TOA), come pure che per i procedimenti civili
di natura speciale l'onorario va dal 30% all'80% di quello normale (art. 15
TOA);
che,
per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc., le ripetibili
vanno fissate tenendo conto del valore di causa di fr. 177'696.50 e –
considerata la lunga durata della causa – di un onorario normale dell'8% (art.
9 TOA), ridotto del 40% (art. 15 TOA); tenuto conto della soccombenza preponderante
dei conduttori (istanti) che hanno ottenuto vittoria solo per fr. 17'650.–,
appare pertanto equo attribuire ai locatori (convenuti) AP 1, AP 2 e AP 3
un'indenità per ripetibili ridotte di fr. 6'850.–;
che,
per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 1, le ripetibili vanno fissate tenendo
conto del valore di causa di fr. 39'847.15 e – considerata la lunga durata
della causa – di un onorario normale dell'11.5% (art. 9 TOA), ridotto del 40%
(art. 15 TOA); tenuto conto della soccombenza preponderante dei locatori
(istanti) che hanno ottenuto vittoria solo per fr. 6'494.40, appare pertanto
equo attribuire ai conduttori (convenuti) AO 1 e AO 2 un'indenità per
ripetibili ridotte di fr. 1'850.–;
che,
in parziale accoglimento dell'appello, le tasse, le spese di giustizia e le
ripetibili vanno commisurate e ripartite come sopra esposto, con conseguente
riforma del dispositivo n. 2 del giudizio di prima sede;
che
gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore
litigioso di almeno fr. 7'860.30 [fr. 7'630.– (per ripetibili richieste) + fr.
233.30 (differenza tra 2/3 della tassa di giustizia di fr. 1'400.– e ½ della
medesima tassa), seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
4 maggio 2009 di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 23 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 è così riformata:
1. (invariato).
1.1 (invariato).
1.2 (invariato).
2. La tassa di giustizia, le spese giudiziarie
e le ripetibili sono stabilite e ripartite come segue:
2.1 La tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le spese giudiziarie –
comprese quelle peritali – complessive delle due cause (inc. LA. 95. 51, già
inc. 48/94 loc. e inc. LA.95.1) sono poste in solido a carico di Adriana e
Leandro Galassi nella misura dei 2/3, mentre il restante 1/3 è posto, pure con
vincolo di solidarietà, a carico di AP 1, AP 2 e AP 3;
2.2 Ritenuta la soccombenza preponderante nell'istanza
1° dicembre 1994 e complemento d'istanza 6 febbraio 1995 (causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc.),
AO 1 e AO 2 sono condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, a AP 1, AP
2 e AP 3 complessivi fr. 6'850.– per ripetibili ridotte;
2.3 Ritenuta la soccombenza preponderante nell'istanza
29 dicembre 1994/17 febbraio 1995 (causa inc. LA. 95.1.), AP 1, AP 2 e AP 3 sono
condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, ad AO 1 e AO 2 complessivi
fr. 1'850.– per ripetibili ridotte;
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 2/10 e per 8/10 sono a
carico degli appellati. Questi ultimi rifonderanno, con vincolo di solidarietà,
agli appellanti fr. 150.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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