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Decisione

12.2009.93

Cause congiunte per l'istruttoria - giudizio unico - appello su spese e ripetibili

30 luglio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i locatori, che con appello del 4 maggio 2009 chiedono di riformare la sentenza

impugnata nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese, comprese quelle

peritali, in solido a carico di AO 1 e AO 2 nella

misura dei 2/3 mentre per il restante ⅓ a

carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e di obbligare AO 1 e AO 2

a rifondere a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 7'630.– a titolo di ripetibili;

mentre

i conduttori con osservazioni del 18 maggio 2009 postulano la reiezione del

gravame;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto: che con con

petizione (recte: istanza) 1° dicembre 1994 e complemento di petizione (recte:

istanza) 6 febbraio 1995 i conduttori AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio i

locatori AP 1, AP 2 e AP 3, chiedendo che essi fossero condannati a pagare la somma di fr. 67'693.50 oltre interessi al 5% dall'8 settembre

1994, nonché l'importo di fr. 110'000.– oltre interessi al 5% dal 6 febbraio

1995, per danni ad essi cagionati dall'incendio del camino dell'ente locato,

con protesta di tasse, spese e ripetibili;

che

con petizione (recte: istanza) 29 dicembre

1994/17 febbraio 1995 i locatori AP 1, AP 2 e AP 3

hanno convenuto in giudizio i conduttori AO 1 e AO 2, chiedendo che essi

fossero condannati a pagare l'importo di fr. 39'847.15

oltre interessi al 5% dal 29 dicembre 1994, per pigioni e acconti per spese

accessorie non pagate dai conduttori, come pure per l'eliminazione dei difetti

arrecati dagli inquilini all'ente locato, con protesta di spese e ripetibili;

Considerandi

che

il Pretore, congiunte le cause per un'unica istruttoria, al termine di una

procedura protrattasi per diversi anni, ha emanato il 23 aprile 2009 un unico

giudizio, nei cui considerandi ha ritenuto di accogliere parzialmente le

istanze dei conduttori per un importo di fr. 17'650.– (rispetto ai fr.

177'693.50 da essi complessivamente richiesti) e l'istanza dei locatori per

un'importo di fr. 6'494.40 (rispetto ai fr. 39'847.15 da essi richiesti) e di

procedere ad una “compensazione dei rispettivi crediti”, stabilendo che i locatori

dovevano “essere condannati al pagamento di una somma di fr. 11'155.60”;

che

nei dispositivi della sentenza il primo giudice ha di conseguenza dichiarato

parzialmente accolte le istanze dei conduttori (dispositivo n. 1) e le istanze

dei locatori (dispositivo n. 1.1), condannando i locatori a pagare in solido ai

conduttori l'importo di fr. 11'155.60 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 1995

(dispositivo n. 1.2) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le spese,

comprese quelle peritali, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna,

compensate le ripetibili (dispositivo n. 2);

che

i dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 non sono oggetto di impugnativa;

che

con appello 4 maggio 2009 i locatori AP 1, AP 2 e AP 3 impugnano il dispositivo

n. 2, sostenedo che il Pretore – ponendo la tassa e le spese di giustizia

(comprese quelle peritali) a carico di metà per parte e compensando le

ripetibili – ha ecceduto e abusato del pur ampio potere di apprezzamento che la

legge gli concede e chiedono pertanto la riforma del predetto dispositivo nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese, comprese quelle

peritali, in solido a carico di AO 1 e AO 2 nella

misura dei 2/3 mentre per il restante ⅓ a

carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e di obbligare AO 1 e AO 2

a rifondere a AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 7'630.– a titolo di ripetibili;

che

il primo giudice ha – come detto – emanato un unico giudizio per due cause

congiunte per l'istruttoria, evadendo le richieste delle parti con un unico

Dispositivo

dispositivo di merito (dispositivo n. 1.2) e un unico dispositivo per le spese

e per le ripetibili (dispositivo n. 2);

che,

quand'anche poteva giustificarsi l'emanazione di un'unica sentenza, resta

comunque il fatto che non era possibile che le due cause, che di fatto rimanevano

separate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 seg. ad art. 72; Olgiati, Le

norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag.

52), fossero evase con un unico dispositivo di merito e un unico dispositivo

per le spese e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 72; Olgiati, op. cit., loc.

cit.), tale modo di procedere rendendo quanto meno difficoltosa la singola

impugnazione dei due giudizi e soprattutto la loro singola riforma o il loro

singolo annullamento (II CCA 2 agosto 2007 inc. n. 12.2006.200);

che

nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di

ampio potere d'apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di

abuso;

che

la fissazione della tassa di giustizia per le due cause in complessivi fr.

1'400.– non è oggetto di contestazione;

che

gli appellanti contestano per contro la ripartizione paritaria della tassa e

delle spese di giustizia, come pure la compensazione delle ripetibili;

che

in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti il giudice non è affatto

libero nella ripartizione dell'onere della tassa e delle spese giudiziarie e

nell'attribuzione delle ripetibili, dovendo le stesse essere poste a carico

delle parti in proporzione alla rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi

giustifichino una diversa ripartizione (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 36 ad art. 148);

che

nel caso in esame non sussistono giusti motivi per discostarsi dal predetto

principio, né tantomeno il Pretore li indica;

che

il primo giudice, limitandosi a fondare il proprio giudizio di ripartizione

paritaria degli oneri processuali e di compensazione delle ripetibili con

semplice riferimento al fatto che entrambe le parti – in cause diverse, ma

trattate congiuntamente – sarebbero “pressoché totalmente soccombenti”, ha

manifestamente ecceduto del proprio potere di apprezzamento;

che

la riforma del dispositivo su tasse, spese e ripetibili non appare scevra di

difficoltà, essendo il merito di due cause distinte stato deciso con un unico

dispositivo (n. 1.2), non impugnato in questa sede;

che,

per superare questa situazione, non essendo giustificato – vista anche la

mancanza di un'impugnativa in relazione al dispositivo di merito (n. 1.2) –

ritornare gli atti al Pretore affinché separi formalmente i dispositivi per le

due cause, ritenuto che il senso dei due giudizi appare tutto sommato

chiaramente dai considerandi della sentenza di prime cure, questa Camera provvede

a riformare il dispositivo n. 2, conformemente a quanto si dirà in seguito;

che,

per quanto concerne la tassa di giustizia, fissata dal primo giudice

complessivamente – e in modo incontestato – per i due giudizi in fr. 1'400.–,

appare equo ritenere una ripartizione della stessa sui due giudizi in

proporzione ai rispettivi valori di causa, segnatamente in ragione di fr.

1'150.– per la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc. e fr. 250.– per la

causa inc. n. LA.95.1;

che,

per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc., la tassa di

giustizia (fr. 1'150.–) e le spese andrebbero accollate, tenendo conto della

soccombenza, in ragione di 9/10 ai conduttori (istanti) AO 1 e AO 2 e di 1/10

ai locatori (convenuti) AP 1, AP 2 e AP 3; la medesima ripartizione dovrebbe

valere per le spese peritali, ritenuto che le perizie (prova a futura memoria e

perizia medica) sono state chieste dai conduttori (istanti) ed erano destinate

a comprovare le loro pretese;

che,

per quanto attiene la causa inc. LA. 95.1, la tassa di giustizia (fr. 250.–) e

le spese andrebbero accollate, tenendo conto della soccombenza, in ragione di

5/6 ai locatori (istanti) AP 1, AP 2 e AP 3 e di 1/6 ai conduttori (convenuti) AO

1 e AO 2;

che,

tuttavia, il computo complessivo della ripartizione della tassa di giustizia e

delle spese delle due cause, secondo i criteri suddetti, eccede le richieste

degli appellanti, per cui ci si deve attenere alla ripartizione proposta con

l'appello, secondo cui la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) e le spese

giudiziarie – comprese quelle peritali – complessive delle due cause (inc. LA.

95. 51, già inc. 48/94 loc. e inc. LA.95.1) vanno poste in solido a carico di AO

1 e AO 2 nella misura dei 2/3, mentre il restante 1/3 va posto a carico di AP 1,

AP 2 e AP 3, sempre con vincolo di solidarietà;

che,

per quanto concerne le ripetibili, giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la

parte soccombente a rimborsare all’altra, tra l'altro, le ripetibili (cpv. 1),

ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,

egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);

che,

secondo il diritto previgente, applicabile alla fattispecie in esame (art. 16

cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), l'indennità per

gli onorari di patrocinio era fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine

degli avvocati - che non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore

indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle

prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione

dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro

fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App; m. 66 ad

art. 150);

che

la - ormai abolita - TOA

prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso

si situa tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.-, un onorario normale variante dal 8 al

15% e per un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 200'000.–, un onorario

normale tra il 6 e il 10% (art. 9 TOA), come pure che per i procedimenti civili

di natura speciale l'onorario va dal 30% all'80% di quello normale (art. 15

TOA);

che,

per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc., le ripetibili

vanno fissate tenendo conto del valore di causa di fr. 177'696.50 e –

considerata la lunga durata della causa – di un onorario normale dell'8% (art.

9 TOA), ridotto del 40% (art. 15 TOA); tenuto conto della soccombenza preponderante

dei conduttori (istanti) che hanno ottenuto vittoria solo per fr. 17'650.–,

appare pertanto equo attribuire ai locatori (convenuti) AP 1, AP 2 e AP 3

un'indenità per ripetibili ridotte di fr. 6'850.–;

che,

per quanto attiene la causa inc. LA. 95. 1, le ripetibili vanno fissate tenendo

conto del valore di causa di fr. 39'847.15 e – considerata la lunga durata

della causa – di un onorario normale dell'11.5% (art. 9 TOA), ridotto del 40%

(art. 15 TOA); tenuto conto della soccombenza preponderante dei locatori

(istanti) che hanno ottenuto vittoria solo per fr. 6'494.40, appare pertanto

equo attribuire ai conduttori (convenuti) AO 1 e AO 2 un'indenità per

ripetibili ridotte di fr. 1'850.–;

che,

in parziale accoglimento dell'appello, le tasse, le spese di giustizia e le

ripetibili vanno commisurate e ripartite come sopra esposto, con conseguente

riforma del dispositivo n. 2 del giudizio di prima sede;

che

gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore

litigioso di almeno fr. 7'860.30 [fr. 7'630.– (per ripetibili richieste) + fr.

233.30 (differenza tra 2/3 della tassa di giustizia di fr. 1'400.– e ½ della

medesima tassa), seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e

pronuncia:

I. L’appello

4 maggio 2009 di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 23 aprile 2009 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4 è così riformata:

1. (invariato).

1.1 (invariato).

1.2 (invariato).

2. La tassa di giustizia, le spese giudiziarie

e le ripetibili sono stabilite e ripartite come segue:

2.1 La tassa di giustizia di fr. 1'400.– e le spese giudiziarie –

comprese quelle peritali – complessive delle due cause (inc. LA. 95. 51, già

inc. 48/94 loc. e inc. LA.95.1) sono poste in solido a carico di Adriana e

Leandro Galassi nella misura dei 2/3, mentre il restante 1/3 è posto, pure con

vincolo di solidarietà, a carico di AP 1, AP 2 e AP 3;

2.2 Ritenuta la soccombenza preponderante nell'istanza

1° dicembre 1994 e complemento d'istanza 6 febbraio 1995 (causa inc. LA. 95. 51, già inc. 48/94 loc.),

AO 1 e AO 2 sono condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, a AP 1, AP

2 e AP 3 complessivi fr. 6'850.– per ripetibili ridotte;

2.3 Ritenuta la soccombenza preponderante nell'istanza

29 dicembre 1994/17 febbraio 1995 (causa inc. LA. 95.1.), AP 1, AP 2 e AP 3 sono

condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, ad AO 1 e AO 2 complessivi

fr. 1'850.– per ripetibili ridotte;

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 400.–

da

anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 2/10 e per 8/10 sono a

carico degli appellati. Questi ultimi rifonderanno, con vincolo di solidarietà,

agli appellanti fr. 150.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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