12.2009.94
Contratto di architetto - estensione delle prestazioni - ammontare della retribuzione
28 settembre 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2009.94
Data decisione, Autorità:
28.09.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto - estensione delle prestazioni - ammontare della retribuzione
ARCHITETTO
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
Incarto n.
12.2009.94
Lugano
28 settembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.8
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 8
gennaio 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento della somma di fr. 110'700.- oltre interessi al 5% dal
19 ottobre 2001 nonché il rigetto delle opposizioni interposte dagli escussi ai
PE ni __________ e __________;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha
accolto con sentenza 25 marzo 2009;
appellanti i convenuti che, con appello 5 maggio 2009,
chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione;
mentre l’attore con osservazioni 5 giugno 2009 ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 1997 AP 1 e AP 2 hanno affidato all'arch. AO 1 l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di una villa da edificare sulla
particella n. 772 RFD di Porza di loro proprietà.
B. Con petizione 8 gennaio 2002 l’arch. AO 1 ha chiesto la condanna di AP 2 e AP 1 al pagamento della somma di fr. 110'700.-
oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2001. L’attore sostiene che, nel mese di febbraio
del 1998, i convenuti gli hanno chiesto di occuparsi anche dell’arredamento
della loro villa. Dando seguito all’incarico ricevuto, egli, avvalendosi in
particolare dell’arch. __________, sua collaboratrice, ha quindi proceduto alla
progettazione dell’arredamento interno della villa, seguendo pure l’esecuzione dei
lavori da parte degli artigiani, ed emettendo per le proprie prestazioni una
nota d’onorario di fr. 132'271.-, pagata solo limitatamente a un acconto di fr.
21'300.-.
Fatti
I
convenuti, con risposta 28 agosto 2002, hanno postulato la reiezione della
petizione, contestando di aver conferito all’attore l’incarico specifico di
occuparsi dell’arredamento degli interni della loro villa. Il lavoro svolto in
quest’ambito è quindi da ritenere compreso nell’incarico generale di progettazione
della villa e di direzione dei lavori di costruzione, e di conseguenza il
relativo onorario è già compreso in quello pattuito per la progettazione e
direzione lavori.
Con le
conclusioni di causa entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con sentenza
25 marzo 2009 il Pretore ha accolto la petizione. Il primo giudice ha ritenuto
che le prestazioni di architetto di interni esulavano dal contratto
d’architetto stipulato dalle parti il 24 ottobre 1997 e relativo
all’edificazione dell’abitazione, essendo invece rette da un ulteriore accordo,
non scritto. Il primo giudice ha rilevato che, sulla scorta della norma SIA 102,
relativa alle prestazioni degli architetti, le prestazioni dell’architetto
d’interni non sono comprese nel contratto di architetto di base, salvo nel caso
– non verificato in concreto – in cui le parti pattuiscano di considerarle
prestazioni supplementari. Inoltre, l’onorario previsto per le prestazioni
d’architetto era stato stabilito sulla base di un preventivo di spesa di fr.
3'850'000.-, importo che non contemplava i costi dell’arredamento. L’onerosità
delle prestazioni fornite a titolo professionale da un professionista essendo,
secondo l’uso, presunta, il Pretore ha concluso che l’attore aveva diritto a
un’adeguata remunerazione delle sue prestazioni e ha poi considerato adeguato,
sulla scorta delle risultanze peritali, l’importo richiesto dall’attore.
D. Con appello 5 maggio 2009 AP 2 e AP 1 chiedono la riforma della
sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 5 giugno 2009 l’appellato postula la reiezione del gravame.
E. Per
completezza d’esposizione, gioverà ricordare che, con petizione
20 settembre 2002 - proposta direttamente in appello -, AP 1 e AP 2 hanno
chiesto la condanna dell'arch. CV 2 al pagamento della somma
di fr. 4'138'100.20 oltre accessori - importo pari al danno complessivo da essi
asseritamente subito a dipendenza delle manchevolezze dell’operato del
convenuto, al quale hanno rimproverato una carente esecuzione dell'incarico
affidatogli quale progettista e responsabile della direzione lavori. Essi hanno
chiesto segnatamente fr. 2'769'842.40 quale danno per il sorpasso del
preventivo, fr. 446'690.- per gli interessi su un ulteriore mutuo necessario
per coprire l’aumento di spesa, e fr. 704'230.50 per difetti da errata
progettazione e negligente direzione dei lavori.
L’arch. AO
1 si è opposto alla petizione, contestando una propria responsabilità in
relazione all'aumento dei costi, riconducibile alle continue modifiche e aggiunte
volute dai committenti. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna degli
attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario relativo alla
progettazione e direzione lavori, ancora scoperta in ragione di fr. 582'889.-.
L’onorario è stato calcolato giusta la norma SIA 102, applicando la formula per
il calcolo degli onorari in percentuale del costo dell’opera, partendo da un costo
determinante che non comprendeva le spese degli arredi.
In questa
vertenza uno dei punti controversi era il costo finale dell’opera, determinante
per il calcolo del superamento del preventivo, ritenuto che, mentre gli attori indicavano
un costo totale di fr. 8'560'760.-, il convenuto
considerava un importo di fr. 7’652'923.-, dove la differenza era costituita dalle
spese per l’arredo di fr. 907'837.- che, a mente di quest’ultimo, non era da
considerare nel calcolo perché non considerato nell’allestimento del preventivo
del contratto d’architetto ma regolato da accordi separati.
Con
sentenza 2 settembre 2010, questa Camera ha respinto la petizione, accogliendo
parzialmente la domanda riconvenzionale. Per quanto concerne l’onorario
dell’architetto, oggetto della domanda riconvenzionale, lo stesso è stato
calcolato in applicazione della norma SIA 102, quale percentuale del costo di
costruzione, dove il costo determinante è stato stabilito a esclusione della
spesa degli arredi, ciò considerato come il preventivo di spesa che era servito
da base per il contratto d’architetto non li comprendeva.
L’incarto
relativo a tale vertenza è stato richiamato nella presente procedura.
considerato
in diritto: 1. Litigiosa
è, perlomeno a prima vista, l’esistenza di un contratto per le prestazioni
d’architetto relativo all’arredamento degli interni. La controversia è tuttavia
solo apparente, considerato che l’attore sostiene l’esistenza di uno specifico
contratto per l’arredamento, mentre i convenuti, pur ammettendo che
l’architetto aveva l’incarico di occuparsi anche dell’arredamento interno della
villa, ritengono che tale mansione già era compresa nell’incarico generale di
progettazione (risposta pag. 2 ad 2). Di conseguenza, è da ritenere che le
prestazioni quale architetto d’interni erano dovute, e ciò a prescindere dalla
questione se lo erano perché comprese nel contratto base oppure sulla scorta di
ulteriori pattuizioni orali. Per quanto concerne l’esecuzione dell’incarico in
questione, non è stata sollevata alcuna contestazione.
1.1 Gli appellanti
sostengono di essersi occupati personalmente dell’arredamento e delle precise
scelte in merito agli interni dell’abitazione, sicché l’attore non ne può
chiedere la remunerazione. Essi censurano la sentenza impugnata, rimproverando
al Pretore di aver considerato a torto tardiva l’allegazione di questo fatto,
rilevando di averlo tempestivamente addotto attraverso il richiamo dell’incarto
relativo alla procedura pendente presso questa Camera, e le medesime
circostanze essendo state affermate dall’attore stesso mediante la produzione
del doc. C nella presente procedura. Il richiamo dell’incarto 10.2002.26 non
permette tuttavia di sopperire alla mancata allegazione negli allegati
introduttivi della presente causa. Quand’anche nell’incarto 10.2002.26 tali
fatti fossero stati debitamente allegati – ciò che comunque neppure è il caso
-, il richiamo di quegli atti non è tale da poterli considerare allegati anche nella
presente procedura, dove non sono stati espressamente formalizzati quale presa
di posizione processuale. Per quanto concerne poi “la lista redatta dai
convenuti stessi in merito al mobilio da prevedere in ogni singola stanza della
loro villa”, documento versato agli atti da controparte, va rilevato che la
produzione di un documento non può essere assimilata a un’allegazione. Considerato
che solo con le conclusioni di causa (pag. 5) i convenuti hanno affermato di
essersi occupati personalmente dell’arredamento, è a ragione che il Pretore ha
ritenuto tardiva l’allegazione (art. 78 CPC).
. 1.2 A
prescindere dall’irricevibilità di siffatte affermazioni, si rileva che
dall’istruttoria emerge che l’attore ha fornito la propria prestazione. Dalle
testimonianze di __________ e __________ (verbale 23 gennaio 2003), __________,
__________ e __________ (verbale 27 febbraio 2003), __________ (verbale 26
marzo 2003), __________, __________, __________ e __________ (verbale 19
gennaio 2005) risulta che l’attore si è attivamente occupato degli arredi,
avvalendosi in particolare degli uffici della sua collaboratrice __________. Gli
stralci di testimonianze riportati dagli appellanti sono lungi dall’indurre a
una diversa conclusione: dalla lettura integrale delle deposizioni testimoniali
– in particolare delle parti che gli appellanti hanno ritenuto di dover
omettere – ben risulta l’attività svolta dall’appellato in quest’ambito. La
circostanza che AP 2 ha partecipato alle scelte relative agli arredi, in
particolare consegnando all’architetto un plico di documenti e fotocopie di
riviste d’arredamento (doc. BH nell’inc. 10.2002.26 richiamato), non induce a
diversa conclusione. Tale documentazione è indubbiamente servita quale punto di
partenza per l’elaborazione delle soluzioni per la costruzione concreta, lavoro
questo che è stato fatto dall’appellato (cfr. doc. C, D, E; inoltre, doc. 42,
ni 9, 15, 26, 28 nell’inc. 10.2002.26). D’altro canto, mal si vede come
l’architetto avrebbe potuto procedere da solo, senza indicazioni del
committente in merito ai materiali e al tipo di arredi desiderati. Nella misura
in cui gli appellanti rimproverano al Pretore di aver accertato erroneamente
che controparte si è occupata anche dell’arredamento degli interni l’appello si
rivela infondato.
Considerandi
2.
Il primo
giudice ha considerato che i convenuti non potevano ignorare che gli interventi
dello studio dell’attore per l’arredamento degli interni della loro villa
avrebbe comportato maggiori oneri finanziari a titolo di onorari, ritenuto che
essi avevano pagato a tale titolo un acconto di fr. 21'300.- e che le posizioni
relative a spese di arredamento e a onorari per architetto d’interni erano
state man mano inserite nei diversi aggiornamenti di preventivo loro trasmessi,
senza che ciò abbia provocato contestazioni. Gli appellanti contestano
l’accertamento del primo giudice che l’onorario è dovuto sulla base del
preventivo dei costi di costruzione, sostenendo che l’attore non ha dimostrato
che il doc. A2 (preventivo aggiornato dei costi di costruzione) sia venuto a
loro conoscenza e che essi conoscevano la causale del pagamento dell'acconto.
La
contestazione circa la ricezione dei documenti è nuova, essendo stata proposta
per la prima volta con l’appello e come tale è irricevibile (art. 321 CPC).
Per
quanto concerne invece la contestazione in merito alla conoscenza della causale
del pagamento della somma di fr. 21'300.- allo studio dell’arch. AO 1, si
rileva che, pur non essendo agli atti l’originale dell’ordine di bonifico – che
peraltro neppure poteva essere in possesso dell’appellato perché destinato alla
banca UBS che doveva eseguire il pagamento, tanto che gli appellanti medesimi,
titolari della relazione bancaria, avrebbero potuto richiederlo e produrlo – il
giustificativo dell’accredito dalla banca UBS al conto del convenuto presso la
banca __________ indica quale causale “1 acconto architetto d’inte” (doc. O),
il che significa che tale indicazione già figurava sull’ordine di bonifico
inviato a UBS e firmato da AP 2. La censura appare quindi infondata.
3.
Gli appellanti rimproverano al Pretore un’applicazione erronea
del diritto, perché ha accordato la mercede per le prestazioni da architetto
d’interni quando non erano dovute. Essi sostengono che le prestazioni in
questione, sebbene supplementari, rientrano a pieno titolo tra quelle comprese
nel mandato d’architetto e non devono essere retribuite perché, in applicazione
dell’art. 5.3.3 della Norma SIA 102 edizione 1984, le prestazioni supplementari
che nell’adempimento del mandato diventano prestazioni di base non danno diritto
a rimunerazione supplementare. Inoltre, le prestazioni di cui trattasi sono da
remunerare secondo il tempo impiegato, che in concreto non è però stato
indicato né tantomeno provato.
Va qui
avantutto rilevato che entrambe le parti applicano al contratto di cui trattasi
la norma SIA 102, versione 1984.
L’art.
5.3
della norma SIA 102 recita quanto segue: “Le prestazioni supplementari che
nell’adempimento del mandato diventano prestazioni di base non danno diritto a
rimunerazione supplementare”. Contrariamente a quanto sostenuto dagli
appellanti – la cui interpretazione della norma citata appare manifestamente
insostenibile perché priva l’architetto di ogni remunerazione allorquando
prestazioni di minore importanza, che come tali sono da remunerare, assumono
dimensioni importanti, tanto da dover essere considerate prestazioni di base, ciò
che è contrario a ogni logica - questa norma, esaminata nel contesto del
sistema di remunerazione previsto dalla norma SIA 102 – e non avulsa dal suo
contesto -, è da intendere nel senso che laddove le prestazioni supplementari raggiungono
una determinata ampiezza, tanto da non poter più essere considerate quale
semplice aggiunta alle prestazioni di base, le stesse devono essere considerate
alla stregua di prestazioni di base, che come tali non vanno più remunerate secondo
il tempo impiegato, bensì – salvo diverso accordo tra le parti – secondo la
tariffa in base al costo. Di conseguenza, il fatto che l’attività di architetto
d’interni è in concreto qualificabile quale prestazione di base – come rilevato
dagli appellanti stessi - comporta non già la gratuità delle prestazioni, bensì
la loro remunerazione secondo i medesimi criteri delle prestazioni di base. Di
conseguenza, la decisione del Pretore che, seguendo il referto peritale, ha
ritenuto corretto l’onorario esposto dall’architetto che lo ha calcolato quale
percentuale del costo determinante dell’opera, dev’essere confermata, non
essendo applicabile invece il criterio della remunerazione oraria.
4.
Gli
appellanti censurano altresì la sentenza di prima istanza in punto alla
quantificazione dell’onorario, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a
torto che l‘ammontare dell’onorario non era stato contestato. Anche su questo
punto il giudizio impugnato merita conferma. In effetti, con la risposta di
causa i convenuti si sono limitati a contestare il diritto dell’attore alla
mercede per l’attività svolta in relazione agli arredi, sostenendo che era già
compresa in quella relativa al mandato principale, rispettivamente contestando
il conferimento di un separato incarico per tale attività. Essi non ne hanno però
mai contestato l’ammontare né il modo con cui la mercede è stata calcolata.
Comunque,
va ancora rilevato in proposito che, quand’anche, come sostengono gli
appellanti, la mercede per l’attività relativa agli arredi fosse stata compresa
in quella del contratto principale, essi avrebbero dovuto ugualmente remunerare
tali prestazioni. In effetti, l’onorario essendo stato determinato quale
percentuale dei costi di costruzione determinanti, i costi determinanti della
costruzione avrebbero dovuto essere aumentati del costo determinante degli
arredi, giungendo sostanzialmente al medesimo risultato (cfr. perizia pag. 9).
Va qui aggiunto che la fattura emessa dall’arch. Camponovo in applicazione della
norma SIA 102 è stata ritenuta corretta dal perito sia per quanto concerne il
costo determinante (fr. 591'283.-, perizia 31 ottobre 2007 pag. 7), sia per
quanto riguarda le prestazioni eseguite, sia ancora per quanto concerne i vari
fattori inseriti nella formula di calcolo (perizia pag. 7, 8).
5.
Visto
quanto precede, la sentenza impugnata resiste alla critica e l’appello
dev’essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello 5 maggio 2009 di AP 1 e AP 2 è
respinto.
2.
Gli
oneri processuale dell’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'000.-
b)
spese fr. 100.-
totale fr.
2'100.-
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 4'500.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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