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Decisione

12.2009.94

Contratto di architetto - estensione delle prestazioni - ammontare della retribuzione

28 settembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti, con risposta 28 agosto 2002, hanno postulato la reiezione della

petizione, contestando di aver conferito all’attore l’incarico specifico di

occuparsi dell’arredamento degli interni della loro villa. Il lavoro svolto in

quest’ambito è quindi da ritenere compreso nell’incarico generale di progettazione

della villa e di direzione dei lavori di costruzione, e di conseguenza il

relativo onorario è già compreso in quello pattuito per la progettazione e

direzione lavori.

Con le

conclusioni di causa entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con sentenza

25 marzo 2009 il Pretore ha accolto la petizione. Il primo giudice ha ritenuto

che le prestazioni di architetto di interni esulavano dal contratto

d’architetto stipulato dalle parti il 24 ottobre 1997 e relativo

all’edificazione dell’abitazione, essendo invece rette da un ulteriore accordo,

non scritto. Il primo giudice ha rilevato che, sulla scorta della norma SIA 102,

relativa alle prestazioni degli architetti, le prestazioni dell’architetto

d’interni non sono comprese nel contratto di architetto di base, salvo nel caso

– non verificato in concreto – in cui le parti pattuiscano di considerarle

prestazioni supplementari. Inoltre, l’onorario previsto per le prestazioni

d’architetto era stato stabilito sulla base di un preventivo di spesa di fr.

3'850'000.-, importo che non contemplava i costi dell’arredamento. L’onerosità

delle prestazioni fornite a titolo professionale da un professionista essendo,

secondo l’uso, presunta, il Pretore ha concluso che l’attore aveva diritto a

un’adeguata remunerazione delle sue prestazioni e ha poi considerato adeguato,

sulla scorta delle risultanze peritali, l’importo richiesto dall’attore.

D. Con appello 5 maggio 2009 AP 2 e AP 1 chiedono la riforma della

sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione.

Con

osservazioni 5 giugno 2009 l’appellato postula la reiezione del gravame.

E. Per

completezza d’esposizione, gioverà ricordare che, con petizione

20 settembre 2002 - proposta direttamente in appello -, AP 1 e AP 2 hanno

chiesto la condanna dell'arch. CV 2 al pagamento della somma

di fr. 4'138'100.20 oltre accessori - importo pari al danno complessivo da essi

asseritamente subito a dipendenza delle manchevolezze dell’operato del

convenuto, al quale hanno rimproverato una carente esecuzione dell'incarico

affidatogli quale progettista e responsabile della direzione lavori. Essi hanno

chiesto segnatamente fr. 2'769'842.40 quale danno per il sorpasso del

preventivo, fr. 446'690.- per gli interessi su un ulteriore mutuo necessario

per coprire l’aumento di spesa, e fr. 704'230.50 per difetti da errata

progettazione e negligente direzione dei lavori.

L’arch. AO

1 si è opposto alla petizione, contestando una propria responsabilità in

relazione all'aumento dei costi, riconducibile alle continue modifiche e aggiunte

volute dai committenti. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna degli

attori al pagamento del saldo della propria nota d'onorario relativo alla

progettazione e direzione lavori, ancora scoperta in ragione di fr. 582'889.-.

L’onorario è stato calcolato giusta la norma SIA 102, applicando la formula per

il calcolo degli onorari in percentuale del costo dell’opera, partendo da un costo

determinante che non comprendeva le spese degli arredi.

In questa

vertenza uno dei punti controversi era il costo finale dell’opera, determinante

per il calcolo del superamento del preventivo, ritenuto che, mentre gli attori indicavano

un costo totale di fr. 8'560'760.-, il convenuto

considerava un importo di fr. 7’652'923.-, dove la differenza era costituita dalle

spese per l’arredo di fr. 907'837.- che, a mente di quest’ultimo, non era da

considerare nel calcolo perché non considerato nell’allestimento del preventivo

del contratto d’architetto ma regolato da accordi separati.

Con

sentenza 2 settembre 2010, questa Camera ha respinto la petizione, accogliendo

parzialmente la domanda riconvenzionale. Per quanto concerne l’onorario

dell’architetto, oggetto della domanda riconvenzionale, lo stesso è stato

calcolato in applicazione della norma SIA 102, quale percentuale del costo di

costruzione, dove il costo determinante è stato stabilito a esclusione della

spesa degli arredi, ciò considerato come il preventivo di spesa che era servito

da base per il contratto d’architetto non li comprendeva.

L’incarto

relativo a tale vertenza è stato richiamato nella presente procedura.

considerato

in diritto: 1. Litigiosa

è, perlomeno a prima vista, l’esistenza di un contratto per le prestazioni

d’architetto relativo all’arredamento degli interni. La controversia è tuttavia

solo apparente, considerato che l’attore sostiene l’esistenza di uno specifico

contratto per l’arredamento, mentre i convenuti, pur ammettendo che

l’architetto aveva l’incarico di occuparsi anche dell’arredamento interno della

villa, ritengono che tale mansione già era compresa nell’incarico generale di

progettazione (risposta pag. 2 ad 2). Di conseguenza, è da ritenere che le

prestazioni quale architetto d’interni erano dovute, e ciò a prescindere dalla

questione se lo erano perché comprese nel contratto base oppure sulla scorta di

ulteriori pattuizioni orali. Per quanto concerne l’esecuzione dell’incarico in

questione, non è stata sollevata alcuna contestazione.

1.1 Gli appellanti

sostengono di essersi occupati personalmente dell’arredamento e delle precise

scelte in merito agli interni dell’abitazione, sicché l’attore non ne può

chiedere la remunerazione. Essi censurano la sentenza impugnata, rimproverando

al Pretore di aver considerato a torto tardiva l’allegazione di questo fatto,

rilevando di averlo tempestivamente addotto attraverso il richiamo dell’incarto

relativo alla procedura pendente presso questa Camera, e le medesime

circostanze essendo state affermate dall’attore stesso mediante la produzione

del doc. C nella presente procedura. Il richiamo dell’incarto 10.2002.26 non

permette tuttavia di sopperire alla mancata allegazione negli allegati

introduttivi della presente causa. Quand’anche nell’incarto 10.2002.26 tali

fatti fossero stati debitamente allegati – ciò che comunque neppure è il caso

-, il richiamo di quegli atti non è tale da poterli considerare allegati anche nella

presente procedura, dove non sono stati espressamente formalizzati quale presa

di posizione processuale. Per quanto concerne poi “la lista redatta dai

convenuti stessi in merito al mobilio da prevedere in ogni singola stanza della

loro villa”, documento versato agli atti da controparte, va rilevato che la

produzione di un documento non può essere assimilata a un’allegazione. Considerato

che solo con le conclusioni di causa (pag. 5) i convenuti hanno affermato di

essersi occupati personalmente dell’arredamento, è a ragione che il Pretore ha

ritenuto tardiva l’allegazione (art. 78 CPC).

. 1.2 A

prescindere dall’irricevibilità di siffatte affermazioni, si rileva che

dall’istruttoria emerge che l’attore ha fornito la propria prestazione. Dalle

testimonianze di __________ e __________ (verbale 23 gennaio 2003), __________,

__________ e __________ (verbale 27 febbraio 2003), __________ (verbale 26

marzo 2003), __________, __________, __________ e __________ (verbale 19

gennaio 2005) risulta che l’attore si è attivamente occupato degli arredi,

avvalendosi in particolare degli uffici della sua collaboratrice __________. Gli

stralci di testimonianze riportati dagli appellanti sono lungi dall’indurre a

una diversa conclusione: dalla lettura integrale delle deposizioni testimoniali

– in particolare delle parti che gli appellanti hanno ritenuto di dover

omettere – ben risulta l’attività svolta dall’appellato in quest’ambito. La

circostanza che AP 2 ha partecipato alle scelte relative agli arredi, in

particolare consegnando all’architetto un plico di documenti e fotocopie di

riviste d’arredamento (doc. BH nell’inc. 10.2002.26 richiamato), non induce a

diversa conclusione. Tale documentazione è indubbiamente servita quale punto di

partenza per l’elaborazione delle soluzioni per la costruzione concreta, lavoro

questo che è stato fatto dall’appellato (cfr. doc. C, D, E; inoltre, doc. 42,

ni 9, 15, 26, 28 nell’inc. 10.2002.26). D’altro canto, mal si vede come

l’architetto avrebbe potuto procedere da solo, senza indicazioni del

committente in merito ai materiali e al tipo di arredi desiderati. Nella misura

in cui gli appellanti rimproverano al Pretore di aver accertato erroneamente

che controparte si è occupata anche dell’arredamento degli interni l’appello si

rivela infondato.

Considerandi

2.

Il primo

giudice ha considerato che i convenuti non potevano ignorare che gli interventi

dello studio dell’attore per l’arredamento degli interni della loro villa

avrebbe comportato maggiori oneri finanziari a titolo di onorari, ritenuto che

essi avevano pagato a tale titolo un acconto di fr. 21'300.- e che le posizioni

relative a spese di arredamento e a onorari per architetto d’interni erano

state man mano inserite nei diversi aggiornamenti di preventivo loro trasmessi,

senza che ciò abbia provocato contestazioni. Gli appellanti contestano

l’accertamento del primo giudice che l’onorario è dovuto sulla base del

preventivo dei costi di costruzione, sostenendo che l’attore non ha dimostrato

che il doc. A2 (preventivo aggiornato dei costi di costruzione) sia venuto a

loro conoscenza e che essi conoscevano la causale del pagamento dell'acconto.

La

contestazione circa la ricezione dei documenti è nuova, essendo stata proposta

per la prima volta con l’appello e come tale è irricevibile (art. 321 CPC).

Per

quanto concerne invece la contestazione in merito alla conoscenza della causale

del pagamento della somma di fr. 21'300.- allo studio dell’arch. AO 1, si

rileva che, pur non essendo agli atti l’originale dell’ordine di bonifico – che

peraltro neppure poteva essere in possesso dell’appellato perché destinato alla

banca UBS che doveva eseguire il pagamento, tanto che gli appellanti medesimi,

titolari della relazione bancaria, avrebbero potuto richiederlo e produrlo – il

giustificativo dell’accredito dalla banca UBS al conto del convenuto presso la

banca __________ indica quale causale “1 acconto architetto d’inte” (doc. O),

il che significa che tale indicazione già figurava sull’ordine di bonifico

inviato a UBS e firmato da AP 2. La censura appare quindi infondata.

3.

Gli appellanti rimproverano al Pretore un’applicazione erronea

del diritto, perché ha accordato la mercede per le prestazioni da architetto

d’interni quando non erano dovute. Essi sostengono che le prestazioni in

questione, sebbene supplementari, rientrano a pieno titolo tra quelle comprese

nel mandato d’architetto e non devono essere retribuite perché, in applicazione

dell’art. 5.3.3 della Norma SIA 102 edizione 1984, le prestazioni supplementari

che nell’adempimento del mandato diventano prestazioni di base non danno diritto

a rimunerazione supplementare. Inoltre, le prestazioni di cui trattasi sono da

remunerare secondo il tempo impiegato, che in concreto non è però stato

indicato né tantomeno provato.

Va qui

avantutto rilevato che entrambe le parti applicano al contratto di cui trattasi

la norma SIA 102, versione 1984.

L’art.

5.3

della norma SIA 102 recita quanto segue: “Le prestazioni supplementari che

nell’adempimento del mandato diventano prestazioni di base non danno diritto a

rimunerazione supplementare”. Contrariamente a quanto sostenuto dagli

appellanti – la cui interpretazione della norma citata appare manifestamente

insostenibile perché priva l’architetto di ogni remunerazione allorquando

prestazioni di minore importanza, che come tali sono da remunerare, assumono

dimensioni importanti, tanto da dover essere considerate prestazioni di base, ciò

che è contrario a ogni logica - questa norma, esaminata nel contesto del

sistema di remunerazione previsto dalla norma SIA 102 – e non avulsa dal suo

contesto -, è da intendere nel senso che laddove le prestazioni supplementari raggiungono

una determinata ampiezza, tanto da non poter più essere considerate quale

semplice aggiunta alle prestazioni di base, le stesse devono essere considerate

alla stregua di prestazioni di base, che come tali non vanno più remunerate secondo

il tempo impiegato, bensì – salvo diverso accordo tra le parti – secondo la

tariffa in base al costo. Di conseguenza, il fatto che l’attività di architetto

d’interni è in concreto qualificabile quale prestazione di base – come rilevato

dagli appellanti stessi - comporta non già la gratuità delle prestazioni, bensì

la loro remunerazione secondo i medesimi criteri delle prestazioni di base. Di

conseguenza, la decisione del Pretore che, seguendo il referto peritale, ha

ritenuto corretto l’onorario esposto dall’architetto che lo ha calcolato quale

percentuale del costo determinante dell’opera, dev’essere confermata, non

essendo applicabile invece il criterio della remunerazione oraria.

4.

Gli

appellanti censurano altresì la sentenza di prima istanza in punto alla

quantificazione dell’onorario, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a

torto che l‘ammontare dell’onorario non era stato contestato. Anche su questo

punto il giudizio impugnato merita conferma. In effetti, con la risposta di

causa i convenuti si sono limitati a contestare il diritto dell’attore alla

mercede per l’attività svolta in relazione agli arredi, sostenendo che era già

compresa in quella relativa al mandato principale, rispettivamente contestando

il conferimento di un separato incarico per tale attività. Essi non ne hanno però

mai contestato l’ammontare né il modo con cui la mercede è stata calcolata.

Comunque,

va ancora rilevato in proposito che, quand’anche, come sostengono gli

appellanti, la mercede per l’attività relativa agli arredi fosse stata compresa

in quella del contratto principale, essi avrebbero dovuto ugualmente remunerare

tali prestazioni. In effetti, l’onorario essendo stato determinato quale

percentuale dei costi di costruzione determinanti, i costi determinanti della

costruzione avrebbero dovuto essere aumentati del costo determinante degli

arredi, giungendo sostanzialmente al medesimo risultato (cfr. perizia pag. 9).

Va qui aggiunto che la fattura emessa dall’arch. Camponovo in applicazione della

norma SIA 102 è stata ritenuta corretta dal perito sia per quanto concerne il

costo determinante (fr. 591'283.-, perizia 31 ottobre 2007 pag. 7), sia per

quanto riguarda le prestazioni eseguite, sia ancora per quanto concerne i vari

fattori inseriti nella formula di calcolo (perizia pag. 7, 8).

5.

Visto

quanto precede, la sentenza impugnata resiste alla critica e l’appello

dev’essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia: 1. L’appello 5 maggio 2009 di AP 1 e AP 2 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuale dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2'000.-

b)

spese fr. 100.-

totale fr.

2'100.-

già

anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere

a controparte fr. 4'500.- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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