12.2010.1
Donazione immobiliare, revoca per grave reato contro il donatore, segnalazione di sospetto reato, rilevanza di rapporti personali già deteriorati
2 febbraio 2011Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.1
Data decisione, Autorità:
02.02.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_171/2011, 9.6.2011
Titolo:
Donazione immobiliare, revoca per grave reato contro il donatore, segnalazione di sospetto reato, rilevanza di rapporti personali già deteriorati
DONAZIONE
art. 249 CO
Incarto n.
12.2010.1
Lugano
2 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.22
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 19
febbraio 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attrice ha revocato le donazioni disposte l'8 dicembre 1986 e il 26 maggio 1991 in favore della convenuta e chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione di fr.
175'000.- più interessi oltre alla retrocessione della quota di comproprietà di
1/6 sulla part. __________ RF del Comune di __________ (Canton __________);
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 1° dicembre
2009;
appellante
la convenuta che con atto di appello 23 dicembre 2009 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 3 febbraio 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Con atto dell'8 dicembre 1986 AO 1 ha donato in parti uguali (1/6
ciascuno) ai tre figli F__________, O__________ e AP 1 la propria quota di
comproprietà, pari a un mezzo, sulla part. n. __________ RF del Comune di __________
(Canton __________ doc. E). Nel 1991 AO 1 e il marito G__________ hanno inoltre
donato ai figli A__________ e O__________ l'importo di fr. 350'000.- ciascuno
per permettere loro di acquistare le part. n. __________ e n.__________ RFD di __________
(doc. H, I e J).
A seguito
di un ictus, il 7 aprile 2003 G__________ è stato ricoverato presso la Casa per
anziani __________ dove è rimasto degente in uno stato di coma vigile. Il 14
settembre 2006, su suggerimento del medico cantonale, il direttore sanitario
dell'istituto, dott. __________, ha fatto una segnalazione al Ministero
pubblico poiché la figlia – che era al tempo stesso titolare della farmacia che
riforniva la casa di cura – da circa un mese chiedeva con insistenza di avere
accesso alla cartella medica del padre e lasciava intendere che la madre, di
formazione medico, stesse attentando alla di lui salute, cercando in
particolare di provocarne una denutrizione. A ciò si aggiungeva che negli
ultimi tempi e a più riprese il personale della struttura aveva rinvenuto sul
comodino dell'ospite dell'acqua maleodorante, risultata poi essere non potabile
e contenente batteri. In conseguenza di ciò, la (allora) sostituta procuratrice
__________ ha aperto un'inchiesta contro ignoti per titolo di lesioni gravi e
sentito il 15 settembre 2006 la direttrice dell'istituto, R__________. Il 19
febbraio 2007 è deceduto G__________. Dopo avere disposto il 20 febbraio 2007 l'autopsia della salma e avere preso atto delle relative conclusioni, il Ministero pubblico ha
tuttavia chiuso l'inchiesta con un decreto di non luogo a procedere datato 9
giugno 2008. Dagli accertamenti messi in atto era infatti risultato che G__________
era deceduto per cause naturali.
B. Con
la petizione in rassegna, AO 1 ha dichiarato la revoca delle due donazioni
operate a favore della figlia nel 1986 e nel 1991. Rimproverandole di averla
mendacemente denunciata (art. 303 CP), e in subordine calunniata (art. 174 CP)
o quantomeno diffamata (art. 173 CP), per avere al cospetto del personale
della Casa __________ manifestato dei sospetti per l'uccisione del defunto
marito/padre o comunque per la compromissione della sua salute, l'attrice ha
ravvisato in questo comportamento la commissione di un grave reato ai sensi
dell'art. 249 cifra 1 CO che giustificava la misura. Di conseguenza ha chiesto
la retrocessione, in suo favore, della quota di 1/6 (2/12) di (com)proprietà
sulla part. n. __________ RF del Comune di __________ da imputare sulla quota
di 5/12 attualmente intestata alla figlia (v. doc. B), oltre la condanna di
quest'ultima alla restituzione dell'importo di fr. 175'000.- più interessi al
5% dalla data della petizione. Alla petizione si è opposta la convenuta, la
quale ha contestato l'esistenza dei presupposti per revocare le donazioni in
questione. In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle loro precedenti allegazioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi
memoriali conclusivi.
C. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore ha accolto la petizione. Rilevando
l'assenza di elementi che permettessero di presumere la messa in atto, da parte
della madre, di operazioni tali da minare la salute del padre/marito, il primo
giudice ha concluso che la figlia sapeva che quanto da lei sospettato e
segnalato non corrispondeva a verità e che ciò adempiva il reato di denuncia
mendace e in subordine di calunnia. Di conseguenza, dopo avere riconosciuto
all'attrice la facoltà di revocare le due donazioni, il Pretore ha da un lato
accertato il diritto di quest'ultima a farsi retrocedere la quota di 1/6 (2/12)
della part. n. __________ RF del Comune di __________ e condannato la convenuta
a sottoscrivere il relativo atto di retrocessione. Dall'altro lato ha
condannato AP 1 a versare alla madre l'importo di fr. 175'000.- oltre interessi
al 5% dal 19 febbraio 2008 in restituzione della donazione operata nel 1991.
D. Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta domanda la riforma del giudizio nel
senso di respingere la petizione. Oltre a ribadire che nel settembre 2006,
allorché si rivolse alla direttrice della Casa per anziani, poteva lecitamente
dubitare che l'attrice stesse attentando alla salute di suo padre, l'appellante
contesta la valutazione giuridica fornita dal Pretore. In particolare contesta
l'adempimento dell'elemento soggettivo dei reati mezionati come pure la loro
gravità. Considerati i pessimi rapporti esistenti tra le parti da oltre dieci
anni, ritiene che l'esternazione dei suoi dubbi nei confronti della madre non
avrebbe in ogni caso (ulteriormente) influito negativamente su di essi. Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei considerandi.
considerato
Considerandi
1.
Giusta l'art. 249 CO, trattandosi – come in concreto - di
donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la
donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia
ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave
reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1)
oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso
il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra
2). La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui
il donatore ne ha conosciuto la causa (art. 251 cpv. 1 CO). Con la
dichiarazione di revoca sorge poi la pretesa - di carattere obbligatorio – di
restituzione del bene donato (Vogt,
Basler Kommentar OR I, 4a ed., n. 2 ad art. 251 CO; Maissen, Der Schenkungsvertrag im
schweizerischen Recht, Friborgo, 1996, pag. 114; Liniger, in: Honsell, Kurzkommentar OR, 2008, n. 3 ad art.
249.
CO).
Nel caso
di specie, la dichiarazione di revoca è avvenuta il 19 febbraio 2008
contestualmente all'avvio della richiesta di restituzione. L'attrice avrebbe
appreso solo dopo il decesso del marito e solo dopo l'ordine di fare eseguire
l'autopsia che il Ministero pubblico sarebbe intervenuto a seguito di
affermazioni espresse dalla figlia nei suoi confronti al cospetto dei
responsabili della casa di cura. Il rispetto del termine annuo di perenzione
non pone problemi e nemmeno è contestato. Controverso rimane per contro
l'adempimento dei presupposti per la revoca delle donazioni.
2.
I
motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO ricalcano quelli di
diseredazione elencati all'art. 477 CC che sono consapevolmente stati ripresi
dal legislatore (Maissen, op.
cit., pag. 115 con riferimento ai lavori preparatori). L'idea alla base è che
con la conclusione di un contratto di donazione si instaura un obbligo di
gratitudine del donatario verso il donante la cui violazione giustifica, in
presenza di gravi mancanze – di rilevanza penale o sotto il profilo del diritto
di famiglia -, la revoca (Maissen,
op. cit., ibidem). Sebbene una parte della dottrina si pronunci a favore di una
interpretazione estensiva dei motivi di revoca dell'art. 249 CO e ritenga sufficienti
mancanze del donatario che invece non giustificherebbero una diseredazione (in
questo senso Vogt, op. cit., n. 8
ad art. 249 CO; Baddeley,
Commentaire romand CO, n. 11 ad art. 249 CO; contrari invece segnatamente: Meier, Der Widerruf von Schenkungen im
schweizerischen Recht, 1958, pag. 117; Oser/Schönenberger,
Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 249 CO), sembra comunque esserci consenso sul
fatto che l'adempimento delle condizioni per ammettere una revoca vada
apprezzato con un certo rigore vista la gravità della sanzione (cfr. Baddeley, op. cit., n. 8 ad art. 249 CO;
Meier, op. cit., pag. 118).
Dal
momento che le cifre 1 e 2 dell'art. 249 CO riprendono i motivi di
diseredazione dell'art. 477 CC, i principi giurisprudenziali sviluppati a
proposito di tale norma sono applicabili, mutatis mutandis, anche
all'art. 249 CO. Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende
dall'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali
possono essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il
contesto nel quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio
arrecato ai sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali
tra le parti (v. per analogia DTF 113 II 252 consid. 4a; 106 II 304 consid. 3b
e 3d). Il motivo di revoca previsto dall'art. 249 (cifre 1 e 2) CO è pertanto
dato quando il donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo
oggettivamente e soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato
una norma del diritto di famiglia. La tutela di interessi legittimi annulla o
quantomeno sminuisce la gravità di una eventuale violazione da parte del
donatario (Maissen, op. cit., pag.
116). Lo stesso dicasi se egli agisce in virtù di un legittimo obbligo morale,
contrattuale o legale. In siffatta evenienza la donazione non può essere
revocata (Liniger, op. cit., n. 6
ad art. 249 CO). L'atto considerato deve infine avere avuto come effetto di
compromettere gravemente i rapporti tra le parti (v. per analogia DTF 106 II
304.
consid. 3; 76 II 272 consid. 4; 55 II 165 consid. 7). La revoca deve infine
costituire una sanzione adeguata alla colpa (v. per analogia Weimar, Berner Kommentar, n. 11 seg. ad
art. 477 CC).
3.
Il
Pretore ha incentrato il proprio giudizio sull'esame dei presupposti del primo
motivo di revoca, quello della commissione di un grave reato (art. 249 cifra 1
CO). Ha ritenuto che la convenuta non aveva quantomeno dimostrato di avere
avuto seri elementi che le permettessero di presumere che la madre stesse
attentando alla salute del marito/padre. In particolare, non sarebbe emerso in
alcun modo che nell'agosto/settembre 2006, allorquando chiese di avere accesso
alla cartella medica del padre, la convenuta sapesse che gli infermieri
dell'istituto avevano a più riprese trovato una bottiglia contenente acqua
maleodorante. La teste R__________ avrebbe infatti affermato di non averne
parlato con le parti. Per il resto, la convenuta non avrebbe nemmeno fornito
alcuna prova che potesse giustificare i suoi sospetti o evidenziare eventuali
anomalie nelle ordinazioni delle sostanze nutritive per il padre. In mancanza
di seri elementi, il primo giudice ha concluso che la figlia sapeva che quanto
da lei sospettato e segnalato non corrispondeva a verità. In tali condizioni ha
ritenuto adempiuto, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, il reato di
denuncia mendace e in subordine di calunnia.
4.
L'appellante
si oppone a questa valutazione. In particolare confuta l'adempimento
dell'elemento soggettivo dei reati che le sono contestati come pure la loro
necessaria gravità. Esclude di avere espresso i propri dubbi sull'agire della
madre pur avendo avuto la certezza della sua assoluta innocenza. Nega pertanto
di avere agito con intenzionalità pura, ciò che osta all'ipotesi di reato di denuncia
mendace (art. 303 CP) e di calunnia (art. 174 CP). Quanto all'ipotesi di
diffamazione (art. 173 CP), la convenuta sottolinea come lei fosse sinceramente
preoccupata per la sufficiente alimentazione del padre. Tale inquietudine,
associata al fatto che, in assenza del medico curante, la madre si occupava del
marito/padre, l'avrebbero indotta ad esprimere in perfetta buona fede le sue
preoccupazioni alla direttrice dell'istituto. Per il resto ritiene che non le
si possa rimproverare la commissione di un grave reato ai sensi dell'art. 249
cifra 1 CO, anche perché il suo comportamento non avrebbe avuto alcuna
(ulteriore) influenza negativa sui suoi rapporti con la madre, già gravemente
compromessi.
5.
La
commissione di un grave reato ai sensi dell'art. 249 cifra 1 CO presuppone una
grave violazione del diritto penale quale può realizzarsi in presenza di un
crimine o di un delitto (art. 10 CP), ma non di una contravvenzione. Il giudice
valuta in via pregiudiziale secondo i criteri del diritto penale la commissione
di un crimine o di un delitto (Meier,
op. cit., pag. 62; Bessenich,
Basler Kommentar ZGB II, 3a ed., n. 11 ad art. 477 CC). Ciò implica
la realizzazione (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) di un reato ai sensi
del CP come pure l'esistenza di un comportamento illecito e colpevole del
donatario. Ininfluente è per contro che il reato sia perseguibile d'ufficio o
solo su querela di parte. Ugualmente irrilevanti sono la pronuncia di una
eventuale condanna come pure l'avvio di un procedimento penale a carico del
donatario (Vogt, op. cit., n. 9 ad
art. 249 CO; cfr. per analogia Bessenich,
op. cit., n. 11 ad art. 477 CC). In ogni caso, il giudice valuta autonomamente
secondo parametri civilistici se un delitto è sufficientemente grave da
giustificare una revoca della donazione (DTF 76 II 265 consid. 3; Meier, op. cit.,
pag. 62 seg.; Maissen, op. cit.,
pag. 116; Vogt, op. cit., n. 9 ad
art. 249 CO).
6.
Già l'adempimento degli elementi costitutivi, soprattutto di quelli
soggettivi, del reato di denuncia mendace (e in subordine di calunnia) non
appare per nulla scontato. Giusta l'art. 303 cpv. 1 CP, chiunque denuncia
all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli
sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o chiunque
in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro
una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o
pecuniaria. Orbene, ci si può domandare se la richiesta insistente di
consultare la cartella medica del padre accompagnata dalle velate allusioni
fatte al personale della casa di cura che la madre stesse mettendo in atto
operazioni che ne minavano la salute (v. verbale di interrogatorio di R__________
del 15 settembre 2006: „AP 1 faceva allusioni, diceva e non
diceva. Insomma si capiva che pensava che la madre stesse facendo qualcosa di
poco chiaro nei confronti del padre cercando di minare la di lui salute. Faceva
anche capire che la madre voleva ridurre il cibo del padre così che accusasse una
denutrizione. AP 1 escludeva che il personale della Casa per anziani volesse o
abbia fatto del male al padre“; cfr. pure la deposizione testimoniale 28
gennaio 2009 della stessa direttrice dell'istituto in sede pretorile: „Quando ho dichiarato AP 1 è convinta che la madre somministri
medicamenti al padre è una mia deduzione per il fatto che io avevo chiesto ad AP
1.
se aveva dubbi sul personale della casa e lei mi rispose di no“) fosse
equiparabile a una denuncia all'autorità ai sensi del disposto di legge. Se è
pur vero, come osserva il primo giudice, che la denuncia non va per forza
presentata direttamente all'autorità penale, ma può anche essere comunicata a
un'altra autorità – oppure anche agli operatori sanitari di una casa per
anziani in virtù dell'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 68 cpv. 2 LSan
- tenuta a fare proseguire la segnalazione a quella competente (Trechsel et al., Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 5 ad art. 303 CP), alla luce delle
particolari circostanze del caso (sostanziale irrimediabilità dello stato di
salute del paziente, conflittualità tra le parti nota ai responsabili
dell'istituto e loro coinvolgimento personale e professionale nella vicenda),
non era necessariamente prevedibile né altamente probabile che sulla sola base
degli elementi suesposti le allusioni fatte venissero segnalate al Ministero
pubblico per il perseguimento penale (v. Delnon/Rüdy,
Basler Kommentar Strafrecht II, n. 20 e 22 ad art. 303 CP). Prova ne è del
resto – come rileva a ragione l'appellante - che è solo dopo avere preso atto,
il 13 settembre 2006, dei risultati delle analisi condotte sull'acqua
maleodorante rinvenuta a più riprese (il 30 agosto, l'8 settembre e l'11
settembre 2006) sul comodino di G__________ che era partita la segnalazione al
medico cantonale, rispettivamente al Ministero pubblico. A ciò si aggiunge che
la convenuta – cui l'attrice rimprovera invero di avere abilmente indirizzato i
propri interlocutori verso tale conclusione - nemmeno aveva nominato espressamente
la madre quale bersaglio dei suoi sospetti (cfr. memoriale conclusivo
dell'attrice 19 ottobre 2009, pag. 9), mentre la teste R__________ ha
relativizzato in sede pretorile parte delle dichiarazioni rese dinanzi al
Ministero pubblico precisando che si trattava di sue deduzioni (v. verbale di
udienza del 28 gennaio 2009 pag. 3). Con tutta evidenza (non solo temporale) è
quindi stato l'insieme dei due aspetti (insistenza della convenuta da un lato,
e ritrovamento delle bottiglie alterate dall'altro [che per la direttrice
dell'istituto rappresentava peraltro il problema più importante: v. verbale di
udienza del 28 gennaio 2009 pag. 3]) ad avere indotto i responsabili della casa
di cura ad agire e a presentare denuncia contro ignoti, e non contro l'attrice.
Contrariamente a quanto lascerebbe intendere la sentenza impugnata,
l'insistenza della convenuta, dietro cui si celava la preoccupazione circa un
agire poco chiaro dell'attrice nei confronti del marito/padre, non ha
determinato, da sola, l'avvio dell'inchiesta penale.
Sorgono
inoltre perplessità in merito all'adempimento dell'elemento soggettivo del
reato. La richiesta di consultare la cartella medica del padre era
evidentemente tesa a chiarire se i dubbi sull'agire della madre fossero o meno
fondati. Essa serviva a fare luce su una situazione che agli occhi della
convenuta appariva (poco importa se a torto o a ragione) poco chiara. Risulta
pertanto quantomeno difficile concludere insieme al primo giudice che
l'appellante sapeva che quanto da lei sospettato e segnalato non corrispondeva
a verità. In una situazione, come quella oggetto del presente giudizio, in cui
i fatti andavano ancora – agli occhi della convenuta - accertati, non le si
poteva rimproverare di sapere con certezza (il dolo eventuale essendo escluso
su questo punto [Delnon/Rüdy, op.
cit., n. 26 ad art. 303 CP; Stratenwerth/Wohlers,
StGB-Handkommentar, 2a ed. 2009, n. 6 e 8 ad art. 303 CP; Trechsel et al., op. cit., n. 7 segg. ad
art. 303 CP]) che le allusioni fatte erano false (cfr. per analogia anche DTF
76.
II 265 consid. 3 in fine; 76 IV 243). Lo stesso dicasi per l'ipotesi di
reato di calunnia (art. 174 CP). Anche per queste ragioni, il richiamo del
Pretore alla sentenza pubblicata in BJM 1964 pag. 249, peraltro concernente
tutt'altra fattispecie (falsa incolpazione di guida in stato di ebbrezza in
assenza di sufficienti indizi e al solo scopo di procurare degli inconvenienti
alla persona denunciata), non è di rilievo.
7.
Resterebbe
a questo punto da verificare l'ipotesi della diffamazione (art. 173 CP).
Tuttavia, per questo reato – sulla cui realizzazione la sentenza impugnata non
si è pronunciata - come anche per gli altri entranti in linea di conto valgono
(in aggiunta) le seguenti considerazioni. Il primo giudice si è limitato ad accertare
la commissione di un reato penale e a riconoscere all'attrice il diritto di
revocare le donazioni senza però commisurare la sanzione alla gravità e alla
colpa specifiche, come invece avrebbe dovuto (v. sopra, consid. 2 e 3.2). I
reati contestati all'appellante sono dei delitti; in siffatta evenienza il
Pretore avrebbe dovuto valutare autonomamente se essi erano di entità tale da
giustificare una revoca delle donazioni. Ciò che però egli non ha fatto né
l'attrice – cui incombeva il relativo onere della prova (art. 8 CC) – ha
dimostrato. Al contrario, dagli atti di causa e dall'istruttoria è emersa tutta
una serie di elementi che anche nell'ipotesi di commissione (illecita e
colpevole) di reato ne attenuerebbero comunque la gravità. A cominciare dal fatto
che l'appellante ha pur sempre agito, almeno nelle sue intenzioni,
principalmente nell'interesse del padre (cfr. per analogia sentenza del
Tribunale federale 5C.76/1994 del 15 maggio 1995 pubblicata in ZBGR 1998 pag.
267). L'ha confermato del resto la teste R__________, la quale nel tentativo di
spiegare il motivo della richiesta della figlia di consultare la cartella
medica, ha dichiarato che „ella era preoccupata [...] della salute del papà e
del fatto che [...] fosse nutrito sufficientemente“ per evitare il problema dei
decubiti (verbale di udienza 28 gennaio 2009 pag. 2). A ciò si aggiunge la
drammaticità della situazione, con da un lato un quadro clinico da anni
gravemente compromesso e dall'altro l'incontestato e grave conflitto
pluriennale tra le parti, che certamente non ha giovato a una gestione serena e
pacata della vicenda.
Vanno
inoltre pure considerate le modalità con cui la convenuta, senza peraltro
nominarla espressamente, ha esternato i dubbi nei riguardi della madre. Se
anche ha sbagliato, l'appellante si è limitata a fare allusioni, a dire e non
dire, a fare capire ciò che pensava (verbale di interrogatorio 15 settembre
2006.
della direttrice dell'istituto, pag. 2) chiedendo nel contempo di
consultare la cartella clinica per potere verificare i propri (ingiustificati)
dubbi. Per quanto visto (v. sopra, consid. 3.3), le allusioni e l'insistenza
della convenuta non erano però tali da indurre, da sole, i responsabili della
casa di cura a trasmettere la segnalazione al Ministero pubblico. Significativo
è poi il fatto che l'attrice aveva inizialmente revocato la donazione ritenendo
che la figlia l'avesse sospettata di omicidio ai danni del marito (v.
petizione, pag. 8, e sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Questo motivo di revoca
è in seguito stato modificato in corso di procedura dopo avere preso atto
dell'incarto penale e dopo avere presentato una domanda di restituzione in
intero – accolta dal Pretore con decreto del 23 dicembre 2008 – per omessa
indicazione di fatti. Sennonché i fatti indicati in petizione a sostegno della
dichiarazione di revoca erano certamente ben più gravi di quelli sostituiti in
corso di causa. Da ultimo ma non per ultimo, manca nella sentenza impugnata
qualsiasi riferimento e verifica degli effetti che il comportamento della
convenuta avrebbe avuto sui rapporti, comunque già da tempo gravemente
incrinati, tra le parti in causa.
In
considerazione di tutte queste circostanze, oggettive e soggettive, si deve
ritenere che se anche la convenuta dovesse avere commesso un delitto, questo
non era talmente grave da giustificare una revoca delle donazioni effettuate,
rispettivamente, 17 e 22 anni prima, la misura costituendo una sanzione
eccessiva nel caso di specie.
8.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe del resto anche qualora il comportamento
dell'appellante fosse esaminato – d'ufficio (v. DTF 76 II 265 consid. 2; 72 II
338.
consid. 3) - alla luce del secondo motivo di revoca previsto dall'art. 249
(cifra 2) CO, quello della grave violazione degli obblighi di famiglia verso il
donante, che però né il giudizio impugnato né l'attrice hanno mai invocato. Le
attenuanti summenzionate (v. consid. 3.4) troverebbero infatti ugualmente
applicazione nell'ipotesi di una violazione dell'obbligo (comunque vicendevole)
di riguardo e di rispetto dell'appellante verso la madre (art. 272 CC; cfr.
pure DTF 106 II 304 consid. 3d; sentenza citata 5C.76/1994 consid. 3c/bb; Meier, op. cit., pag. 69 n.
37; Vogt, op. cit., n. 10 segg. ad
art. 249 CO; Maissen, op. cit.,
pag. 116 seg.; Baddeley, op. cit.,
n. 12 segg. ad art. 249 CO; Liniger,
op. cit., n. 6 ad art. 249 CO; Scyboz,
Commentaire romand, CC I, n. 15 ad art. 272 CC; Weimar,
op. cit., n. 11 segg. ad art. 477 CC; Bessenich,
op. cit., n. 13 segg. ad art. 477 CC).
9.
Alla luce di quanto precede, e in accoglimento dell'appello, la
petizione 19 febbraio 2008 deve dunque essere respinta. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC) e sono quindi integralmente a carico dell'attrice. Gli oneri processuali
sono calcolati su un valore di fr. 235'000.-- (fr. 175'000.-- più fr. 60'000.--
[doc. C e D]).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
23.
dicembre 2009 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 1°
dicembre 2009 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così
riformata:
1.
La petizione è respinta.
2.
Le spese
di fr. 425.- e la tassa di giudizio di fr. 3'800.-, da anticipare dall'attrice,
rimangono a suo carico. Essa rifonderà alla convenuta fr. 14'000.- a titolo di
ripetibili.
II. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'000.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
2'100.-
sono
posti a carico dell’attrice, la quale verserà all’appellante fr. 4'200.- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster