12.2010.103
Mandato, amministrazione di stabile, restituzione del saldo di gestione e compensazione con pretese derivanti dalla mediazione per la vendita dello stabile, mandato conferito da più persone
4 maggio 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.103
Data decisione, Autorità:
04.05.2012, IICCA
Titolo:
Mandato, amministrazione di stabile, restituzione del saldo di gestione e compensazione con pretese derivanti dalla mediazione per la vendita dello stabile, mandato conferito da più persone
COMPENSAZIONE
CONTRATTO DI MEDIAZIONE
OBBLIGO DI RESTITUZIONE
art. 120 CO
art. 403 CO
Incarto n.
12.2010.103
Lugano
4 maggio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Fiscalini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.211
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 3
aprile 2008 da
AO 1
AO 2
entrambe rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui le attrici hanno
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 81'446,85 oltre
interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, in questa misura, il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore con sentenza 17 maggio 2010 ha parzialmente accolto per fr. 40'723,42 oltre interessi, rigettando per questo importo
l'opposizione, ponendo la tassa di giustizia, di fr. 2'000.-, e le spese a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensando per il resto le
ripetibili;
appellante la convenuta
che con atto di appello 27 maggio 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione e di porre la tassa di
giustizia e le spese a carico delle attrici con l'obbligo per queste ultime di
rifonderle fr. 6'500.- a titolo di ripetibili;
appellanti adesivamente
le attrici con allegato 5 luglio 2010 con cui chiedono di respingere il gravame
di parte avversa e di ammettere il proprio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la convenuta con
osservazioni 29 luglio 2010 postula la reiezione dell'appello adesivo con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Fino
al 16 aprile 2007 la comunione ereditaria composta di __________, AO 1, AO 2 e
C__________ è stata comproprietaria in ragione di un mezzo (quota A) della
particella n. __________ RFD di __________ __________, mentre la comunione
ereditaria composta di A__________ e L__________ figurava quale comproprietaria
per l'altra metà (quota B). A seguito di divergenze relative
all'amministrazione dell'immobile di reddito sito in via __________, il 13
settembre 2004 A__________ e L__________ hanno avviato una procedura
giudiziaria di scioglimento della comproprietà su detta particella (v. inc.
OA.2004.579 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione, 1). Su proposta del
Pretore (doc. 1), le parti hanno affidato separatamente alla società AP 1 SA e
allo Studio Immobiliare __________ Sagl un mandato di vendita immobiliare
finalizzato alla segnalazione di un interessato all'acquisto del fondo.
L'accordo con la prima società, datato 27 agosto 2005, prevedeva un prezzo
minimo di riferimento di fr. 3'300'000.- e stabiliva che a vendita realizzata
su segnalazione o per intervento diretto o indiretto del mandatario, il
mandante gli avrebbe riconosciuto una provvigione del 4% sul prezzo rogato
(doc. 2). Tale provvigione sarebbe inoltre ugualmente stata dovuta dal
comproprietario che avesse esercitato il proprio diritto di prelazione in
presenza di un'offerta d'acquisto di terzi. Per contro, qualora uno dei
comproprietari avesse esercitato il proprio diritto di prelazione in assenza di
una simile offerta, il mandatario avrebbe avuto diritto a una provvigione dello
0,5% sul prezzo di riferimento, vale a dire fr. 16'500.- (doc. 2, clausola n.
2). La durata del mandato era limitata al 31 dicembre 2005 (doc. 2, clausola n.
4). In occasione dell'udienza preliminare del 13 aprile 2005 le parti hanno
inoltre concordato che i due fiduciari designati, prima di vendere l'immobile
ad un terzo, avrebbero dato ai singoli membri delle comunioni ereditarie
l'opportunità di esercitare il loro diritto di prelazione entro 30 giorni da
quando sarebbero stati informati (per lettera raccomandata) dell'esistenza di
un'offerta ferma e scritta di un potenziale acquirente (doc. 1). Dopo avere AP
1 comunicato il reperimento di un interessato disposto ad acquistare
l'immobile al prezzo di riferimento (v. ad esempio doc. 4), AO 2 e AO 1 hanno
dichiarato il 6 dicembre 2005 l'intenzione di esercitare il diritto di
prelazione (v. doc. 5 e 6).
B. Il 16 aprile 2007, a seguito di scioglimento parziale della comunione ereditaria, la quota di comproprietà A è
stata assegnata in proprietà alla comunione ereditaria composta delle sole AO 1
e AO 2. Lo stesso giorno – in conseguenza dell'esercizio del diritto di
prelazione – esse sono divenute comproprietarie, in ragione di 11/12 la prima e
di 1/12 la seconda, della quota di comproprietà B. Sempre a partire da tale
data AP 1 ha svolto per conto delle due comproprietarie l'amministrazione dello
stabile situato sul fondo in questione. Incarico che è stato revocato a fine
giugno 2007. Al 30 settembre 2007 il conto proprietario presentava un saldo di
fr. 81'446,86 (doc. E e doc. 3) che AO 1 e AO 2 hanno chiesto in restituzione
dalla società amministratrice, la quale ha però opposto in compensazione la sua
pretesa di fr. 142'032.- per provvigione relativa al mandato di vendita
immobiliare del 27 agosto 2005 (v. doc. 10 e 14). Per la parte eccedente
l'importo posto in compensazione (pari a fr. 60'585.15), la società immobiliare
ha escusso le comproprietarie (doc. 33).
C. Con petizione 3
aprile 2008 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 alla restituzione
degli importi incassati dalla convenuta per conto loro durante il periodo di
amministrazione dello stabile, e più precisamente il pagamento di fr. 81'446,85
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, per il medesimo importo, il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
Lugano (doc. F). Dal canto suo, la convenuta si è opposta alla petizione
eccependo fra le altre cose l'irregolarità della domanda di petizione e in
particolare il fatto che le attrici non potevano chiedere congiuntamente il
pagamento dell'intero credito ma – a prescindere dalla fondatezza della pretesa
sotto il profilo sostanziale - avrebbero semmai dovuto farlo valere
separatamente in funzione delle relative quote di comproprietà. Per il resto ha
ribadito che essa vantava comunque una pretesa di fr. 142'032.- a titolo di
provvigione che poteva opporre in compensazione a quella oggetto di petizione
poiché riconducibile al diritto di prelazione esercitato dalle attrici dopo
l'avvenuta segnalazione, da parte sua, di un'offerta d'acquisto ad opera di
potenziali acquirenti. In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Le attrici hanno inoltre negato
il diritto a una provvigione in virtù del mandato di vendita del 27 agosto
2005. Esperita l'istruttoria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data
21 dicembre 2009, rispettivamente 21 gennaio 2010, con le quali hanno ribadito
le richieste espresse nei precedenti allegati.
D. Con sentenza 17
maggio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 40'723,42
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, la petizione e rigettato, entro
questi limiti, in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di
Lugano. Accertata l'esistenza di una pluralità di mandanti/ comproprietarie,
nonché la natura divisibile della pretesa rivendicata, il primo giudice ha in
primo luogo osservato che le attrici potevano fare valere congiuntamente, quali
componenti della comunione ereditaria comproprietaria della quota A e quindi
titolari comuni del credito, la domanda di consegna dell'utile ex art. 400 CO
limitatamente alla quota parte di un mezzo, pari a fr. 40'723,42. Per l'altra
metà esse avrebbero invece dovuto procedere separatamente in giudizio e
chiedere il pagamento della loro quota parte (11/12 e 1/12). Per il resto, pur
accertando l'esistenza di un diritto della convenuta a una provvigione del 4%
sul prezzo di riferimento, il Pretore ne ha negato la compensabilità per
difetto di reciprocità delle pretese. Avendo infatti le attrici acquistato la
quota B di un mezzo in comproprietà, e meglio AO 1 in ragione di 11/12 e AO 2 in ragione di 1/12, ognuna di esse doveva rispondere per il pagamento
della provvigione proporzionalmente alla sua quota e la convenuta vantava due
distinti crediti nei confronti delle singole comproprietarie. In tal modo
risultavano tre pretese non reciproche. Una prima appartenente in comune alle
attrici in qualità di membri della comunione ereditaria nei confronti della
convenuta e una seconda e una terza appartenenti alla convenuta nei confronti
delle singole attrici. Infine, il Pretore ha posto la tassa di giustizia, di
fr. 2'000.-, e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna
compensando per il resto le ripetibili.
E. Entrambe le parti
hanno impugnato la sentenza pretorile. Con l’appello principale, avversato
dalla controparte, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
per fr. 6'500.-. Con l’appello adesivo, avversato dalla controparte, le attrici
chiedono invece la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la
petizione, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle rispettive
argomentazioni delle parti, che in sostanza si confermano nelle loro precedenti
posizioni, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerando
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,
sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Nel loro appello
adesivo le attrici chiedono il pagamento integrale del saldo derivante
dall'amministrazione dello stabile, pari a fr. 81'446,86 (v. doc. E), e non
solo della metà come ammesso dal Pretore. Rilevano che la loro posizione di
creditrici per l'intera somma risulterebbe sia dal profilo sostanziale sia da
quello processuale, la convenuta avendo a più riprese, da ultimo anche nel
proprio atto di appello, riconosciuto l'ammontare del saldo a loro favore
vincolando in questo modo il giudice. Rimproverano al Pretore di avere a torto
argomentato che la differenza spetterebbe alle precedenti comproprietarie della
quota di comproprietà B, già appartenuta alla comunione ereditaria composta di
A__________ e L__________. La somma accumulata sul conto gestione nel periodo
aprile – settembre 2007 non andrebbe però in realtà ripartita con precedenti
componenti della comunione ereditaria che nulla hanno a che vedere con le somme
incassate dalla convenuta esclusivamente per conto loro.
A prescindere dal fatto
che le attrici si diffondono per la prima volta e quindi irritualmente solo in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) sul tema della loro legittimazione
attiva, nonostante la convenuta ne avesse sin dall'inizio eccepito la parziale
carenza, esse non si avvedono – come fa loro giustamente notare la controparte
in sede di osservazioni – che il primo giudice non ha in realtà riconosciuto
(soltanto) la metà dell'importo accumulato sul conto gestione per il motivo che
l'altra metà spettava ai precedenti componenti della comunione ereditaria,
comproprietari sino all'aprile 2007 in ragione di un mezzo della part. n. __________
RFD di __________, ma unicamente perché la domanda giudiziaria non era stata
formulata correttamente. Essendo le attrici – come pertinentemente rilevato dal
primo giudice e dalla controparte – proprietarie comuni della quota A di un
mezzo in qualità di coeredi di una comunione ereditaria e inoltre
comproprietarie, in proprio e in proporzioni diverse (11/12 l'una e 1/12
l'altra), dell'altra quota B pure di un mezzo, esse non potevano infatti fare
valere congiuntamente il pagamento dell'intero credito, ma solo per la parte
spettante loro in comune. Per l'altra metà esse avrebbero invece dovuto
rivendicare le loro quote di comproprietà. Il fatto che AO 1 e AO 2 avessero
conferito congiuntamente il mandato di amministrazione alla convenuta non
modifica questa valutazione perché – pur essendo divenute, in assenza di
accordo contrario, responsabili in solido verso la mandataria (art. 403 cpv. 1
CO) - ciò non le ha rese ugualmente creditrici solidali (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 108 ad
art. 403 CO). In effetti, in presenza di una pluralità di
mandanti/comproprietari, come in concreto, se l'obbligo di restituzione
concerne un oggetto divisibile, quale è una somma in denaro, ogni mandante può,
in difetto di diversa disposizione, rivendicare unicamente la quota che gli
spetta (Fellmann, op. cit., n. 114
ad art. 403 CO; Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 4a ed., Berna 2007, n. 1253). Né del resto, a
giustificazione della loro domanda processuale congiunta, le attrici hanno
minimamente accennato a una ipotetica volontà (affectio societatis) e
quindi alla possibilità di avere creato – con il conferimento del mandato alla
convenuta - una società semplice legittimante un'azione comune (v. art. 530 e
544.
cpv. 1 CO; DTF 137 III 455 consid. 3.4 e 3.5). Ne discende dunque che anche
nella misura in cui lo si intenda ritenere ammissibile, l'appello adesivo
dev'essere respinto siccome infondato.
3.
Resta da verificare
se, come pretende l'appellante principale, la pretesa delle attrici si sia
estinta per effetto di compensazione con la contropretesa della convenuta
derivante dal mandato di mediazione del 27 agosto 2005.
3.1
Le attrici sono anzitutto
malvenute a mettere in dubbio il nesso tra il mandato di vendita immobiliare
del 27 agosto 2005 e il loro acquisto della quota di comproprietà B. Tutti gli
atti processuali contraddicono manifestamente la loro tesi.
3.1.1
Come rettamente constatato dal
primo giudice, l'istruttoria ha infatti inequivocabilmente evidenziato che la
convenuta aveva trovato in F__________, alla ricerca di un investimento
immobiliare, una persona seriamente interessata all'acquisto dello stabile di
via __________ al prezzo di riferimento di fr. 3'300'000.- (verbale di udienza
31.
marzo 2009, teste F__________, e 26 gennaio 2009, teste E__________).
D'altronde F__________ aveva pure ottenuto dalla __________ SA la garanzia di
finanziamento. Di fronte a una simile offerta di acquisto, con raccomandata
dell'11 ottobre 2005 la convenuta aveva quindi invitato i comproprietari a
comunicare l'intenzione di esercitare o meno il diritto di prelazione (doc. 4).
Diritto che le attrici decisero di esercitare l'ultimo giorno possibile, il 6
dicembre 2005 (doc. 5 e 6), allorché il notaio S__________ aveva già elaborato
una bozza di contratto di compravendita (verbale di udienza 31 marzo 2009,
teste F__________, e interrogatorio formale 14 settembre 2009 di AO 2). In tali
circostanze, AO 2 e AO 1 non possono seriamente affermare che il contratto di
mediazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2005 senza una concreta proposta di
acquisto da parte di terzi. Le attrici sembrano del resto ignorare che il
mandatario che dispiega delle attività causali durante la validità del
contratto di mediazione non perde il diritto alla mercede per il solo fatto che
il contratto principale è concluso dopo la scadenza del contratto di mediazione
(Rayroux, in Commentaire romand CO
I, N. 27 all'art. 413).
3.1.2
Rasenta inoltre la temerarietà
l'eccezione in base alla quale il diritto alla provvigione sarebbe escluso per
l'assenza di una vendita conclusa con atto pubblico o per il mancato esercizio
del diritto di prelazione. Le attrici sembrano dimenticare che il contratto di
compravendita con F__________ non si era potuto concludere proprio a causa del
loro intervento che ne aveva impedito il perfezionamento. Inoltre va loro
ricordato che conformemente agli accordi intercorsi (cfr. sopra, consid. A) non
era necessario addivenire alla rogazione dell'atto poiché per esercitare il
diritto di prelazione occorreva, ma anche bastava, la sola offerta (poi
intervenuta) ferma e scritta di un potenziale acquirente. Quanto al mancato
esercizio del diritto di prelazione, l'assunto non merita particolari
disquisizioni dopo che le attrici, segnatamente nella loro comunicazione del 6
dicembre 2005, hanno dichiarato il contrario e dopo che il notaio S__________,
preso atto di questa circostanza, aveva comunicato alle altre parti che AO 2 e AO
1.
subentravano quali acquirenti ai signori __________ (doc. 7).
3.1.3
Va dunque ammessa la pretesa
della convenuta al pagamento di una mercede di mediazione del 4% sul prezzo di
riferimento convenuto con lo stesso F__________. L'attribuzione di una
provvigione del 4% sul prezzo pieno era del resto già stata evocata dalla
convenuta precedentemente alla conclusione del mandato di vendita immobiliare
del 27 agosto 2005. Come ricordato dal Pretore, la convenuta, rivolgendosi
all'allora patrocinatore di A__________ e L__________, aveva infatti il 23
maggio 2005 dichiarato – senza incontrare apparentemente obiezione alcuna – che
qualora uno dei mandanti, in presenza di un'offerta da parte di terzi, avesse
esercitato il proprio diritto di opzione, avrebbe dovuto rifondere l'intera
provvigione del 4%. Va pertanto interpretata in questo modo la clausola n. 2
del contratto secondo cui “Tale provvigione (del 4%, ndr) è
pure dovuta dal comproprietario che esercita il proprio diritto di prelazione
in presenza di un'offerta d'acquisto di terzi”. Le attrici che, per
quanto appena esposto, rimproverano a torto al giudice di prime cure di non
avere spiegato il motivo dell'applicazione della provvigione del 4% sul prezzo
di fr. 3'300'000.-, non si confrontano con queste considerazioni, per cui la
loro contestazione, insufficientemente motivata, non merita ulteriore disamina
su questo punto. Ci si limita comunque ad osservare che il loro tentativo di
invocare, in via subordinata, una provvigione dello 0,5% sul prezzo di
riferimento non può essere seguito, questo tasso ridotto essendo chiaramente
subordinato all'ipotesi – non realizzatasi nella fattispecie - che uno dei
comproprietari esercitasse il proprio diritto di prelazione in assenza
di un'offerta da parte di terzi.
3.2
Accertata l'esistenza di una
pretesa della convenuta per l'importo di fr. 132'000.- (più IVA [v. clausola n.
7.
del mandato di vendita immobiliare]), vanno quindi esaminati i presupposti per
una eventuale compensazione, quantomeno – secondo la richiesta di appello - per
la metà della provvigione dovuta, a giudizio della convenuta, dalla comunione
ereditaria di cui sono rimaste superstiti AO 2 e AO 1.
3.2.1
Influenzate di tutta evidenza dal
vecchio tenore dell'art. 172 CPC-TI, in vigore fino al 28 marzo 2002 (v. BU
2002.
79), che subordinava la proponibilità di una domanda riconvenzionale alla
condizione, alternativa, che vi fosse connessione con l'oggetto della domanda
principale per il titolo o per il fatto da cui dipendeva (lett. a) oppure che
tanto l'azione quanto la riconvenzione si riferissero a pretese compensabili
(lett. b), le attrici insistono nella loro tesi secondo cui nel dare atto di
non avere potuto introdurre – per difetto di connessione materiale - una azione
riconvenzionale, la convenuta avrebbe di fatto anche ammesso l'impossibilità di
opporre in compensazione la propria contropretesa. Le attrici non si avvedono
tuttavia che sia l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge federale
sul foro in materia civile (RS 272), sia la conseguente modifica dell'art. 172
CPC-TI non prevedevano più, come in precedenza, la possibilità di proporre una
domanda riconvenzionale in presenza di pretese unicamente compensabili (Kellerhals/Von Werdt/Güngerich,
Gerichtsstandsgesetz, n. 27 all'art. 6 LForo). Pertanto, la (corretta)
considerazione della convenuta in merito alla carente connessione materiale e
alla impossibilità di presentare una domanda riconvenzionale, non può
assolutamente essere interpretata come una ammissione di mancata compensabilità
delle pretese.
3.2.2
Giusta l'art. 120 cpv. 1 CO,
quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di
altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti
siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio. La compensazione
presuppone pertanto, come prima condizione, che ogni parte sia al tempo stesso
creditrice e debitrice dell'altra (cfr. Becker,
Berner Kommentar, n. 2 Vorbemerkungen artt. 120 – 126 e n. 5 all'art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). Nella
fattispecie, per verificare il requisito della reciprocità, occorre dapprima
stabilire i debitori della mercede per mediazione. Influenzato di tutta
evidenza dalla già citata clausola n. 2 del mandato di vendita immobiliare del
27.
agosto 2005 nonché dalla dichiarazione 23 maggio 2005 della stessa
convenuta, rimasta in quanto tale incontestata anche in sede di appello e dalla
quale emerge la chiara volontà che qualora uno dei mandanti, in presenza di
un'offerta da parte di terzi, avesse esercitato il proprio diritto di opzione,
avrebbe (sottinteso il prelazionario, ndr) dovuto rifondere al mandatario
l'intera provvigione del 4%, il Pretore ha ritenuto che, dopo avere acquistato
– in seguito all'esercizio del diritto di prelazione - in comproprietà la quota
B di un mezzo, le due attrici fossero debitrici della mercede proporzionalmente
alle loro quote. L'appellante principale sostiene invece che con l'incarico
conferito in occasione della procedura di scioglimento della comproprietà
debitrici della provvigione fossero le due comunioni ereditarie (mandanti) e
non le due attrici che hanno acquistato lo statuto di comproprietarie su detta
quota B solo successivamente. Inoltre, i membri della comunione ereditaria che
avessero esercitato la prelazione sarebbero stati ugualmente tenuti a pagare la
provvigione e non potevano esserne esentati per il fatto di avere acquistato la
proprietà immobiliare. Di conseguenza, conclude la convenuta, al credito delle
attrici - quali componenti della comunione ereditaria - nei suoi confronti
doveva corrispondere un proprio credito verso la comunione ereditaria composta,
dopo l'estromissione degli altri coeredi, delle stesse attrici in qualità di
responsabili solidali. Da qui la reciprocità per compensare la pretesa delle
attrici con la metà della provvigione – l'incarico di mediazione essendo stato
conferito dalle due comunioni ereditarie comproprietarie per un mezzo senza
vincolo di solidarietà – dovuta dalla comunione ereditaria ora composta delle
sole AO 2 e AO 1.
A prescindere dal fatto
che la convenuta si esprime solo in questa sede per la prima volta sulla
questione della reciprocità delle pretese nonostante le attrici ne avessero
eccepito la carenza già in sede di replica, la sua tesi appare pure infondata.
Anche volendo individuare nei membri delle due comunioni ereditarie i debitori
della mercede di mediazione, la sostanza non cambierebbe. Benché l'art. 403
cpv. 1 CO istituisca – in assenza di accordo contrario - una responsabilità
solidale verso il mandatario se – come in concreto – il mandato è conferito da
più persone insieme (Fellmann, op.
cit., n. 105 segg. ad art. 403 CO), il requisito dell'identità tra
creditore/debitore farebbe infatti comunque difetto nella fattispecie. Titolari
delle contrapposte pretese non sarebbero le medesime persone. Da un lato vi
sarebbe – per la pretesa volta al versamento del saldo derivante dall'amministrazione
immobiliare - la comunione dei creditori composta delle due attrici
quali membri (superstiti) di una comunione ereditaria, dall'altro – per il
pagamento della mercede di mediazione - i singoli membri delle due comunioni
ereditarie, solidalmente responsabili. Da qui l'impossibilità, in assenza del
requisito della reciprocità, di compensare i crediti così come richiesto in
appello (cfr. per analogia sentenza del Tribunale federale 4A_47/2009 del 15
settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti).
4.
Per i motivi che
precedono, l'appello principale e l'appello adesivo, nella misura in cui sono
ricevibili, sono entrambi respinti. La tassa di giustizia e le spese seguono la
rispettiva soccombenza e sono calcolate (per l'appello principale come pure per
quello adesivo) su un valore litigioso di fr. 40'723,42, compensate per il
resto le ripetibili. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro
il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ammonta anch'esso a
fr. 40'723,42 (art. 51 LTF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
decide:
I. Nella misura in cui
è ammissibile, l’appello 27 maggio 2010 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri
processuali dell’appello principale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'400.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
2'500.-
già anticipati
dall'appellante rimangono a suo carico.
III. Nella misura in cui
è ammissibile, l’appello adesivo 5 luglio 2010 di AO 2 e AO 1 è
respinto.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
2'400.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
2'500.-
già anticipati dalle
appellanti adesive rimangono a loro carico.
V. Le ripetibili di
entrambi gli appelli sono compensate.
VI. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster