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Decisione

12.2010.103

Mandato, amministrazione di stabile, restituzione del saldo di gestione e compensazione con pretese derivanti dalla mediazione per la vendita dello stabile, mandato conferito da più persone

4 maggio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Fino

al 16 aprile 2007 la comunione ereditaria composta di __________, AO 1, AO 2 e

C__________ è stata comproprietaria in ragione di un mezzo (quota A) della

particella n. __________ RFD di __________ __________, mentre la comunione

ereditaria composta di A__________ e L__________ figurava quale comproprietaria

per l'altra metà (quota B). A seguito di divergenze relative

all'amministrazione dell'immobile di reddito sito in via __________, il 13

settembre 2004 A__________ e L__________ hanno avviato una procedura

giudiziaria di scioglimento della comproprietà su detta particella (v. inc.

OA.2004.579 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione, 1). Su proposta del

Pretore (doc. 1), le parti hanno affidato separatamente alla società AP 1 SA e

allo Studio Immobiliare __________ Sagl un mandato di vendita immobiliare

finalizzato alla segnalazione di un interessato all'acquisto del fondo.

L'accordo con la prima società, datato 27 agosto 2005, prevedeva un prezzo

minimo di riferimento di fr. 3'300'000.- e stabiliva che a vendita realizzata

su segnalazione o per intervento diretto o indiretto del mandatario, il

mandante gli avrebbe riconosciuto una provvigione del 4% sul prezzo rogato

(doc. 2). Tale provvigione sarebbe inoltre ugualmente stata dovuta dal

comproprietario che avesse esercitato il proprio diritto di prelazione in

presenza di un'offerta d'acquisto di terzi. Per contro, qualora uno dei

comproprietari avesse esercitato il proprio diritto di prelazione in assenza di

una simile offerta, il mandatario avrebbe avuto diritto a una provvigione dello

0,5% sul prezzo di riferimento, vale a dire fr. 16'500.- (doc. 2, clausola n.

2). La durata del mandato era limitata al 31 dicembre 2005 (doc. 2, clausola n.

4). In occasione dell'udienza preliminare del 13 aprile 2005 le parti hanno

inoltre concordato che i due fiduciari designati, prima di vendere l'immobile

ad un terzo, avrebbero dato ai singoli membri delle comunioni ereditarie

l'opportunità di esercitare il loro diritto di prelazione entro 30 giorni da

quando sarebbero stati informati (per lettera raccomandata) dell'esistenza di

un'offerta ferma e scritta di un potenziale acquirente (doc. 1). Dopo avere AP

1 comunicato il reperimento di un interessato disposto ad acquistare

l'immobile al prezzo di riferimento (v. ad esempio doc. 4), AO 2 e AO 1 hanno

dichiarato il 6 dicembre 2005 l'intenzione di esercitare il diritto di

prelazione (v. doc. 5 e 6).

B. Il 16 aprile 2007, a seguito di scioglimento parziale della comunione ereditaria, la quota di comproprietà A è

stata assegnata in proprietà alla comunione ereditaria composta delle sole AO 1

e AO 2. Lo stesso giorno – in conseguenza dell'esercizio del diritto di

prelazione – esse sono divenute comproprietarie, in ragione di 11/12 la prima e

di 1/12 la seconda, della quota di comproprietà B. Sempre a partire da tale

data AP 1 ha svolto per conto delle due comproprietarie l'amministrazione dello

stabile situato sul fondo in questione. Incarico che è stato revocato a fine

giugno 2007. Al 30 settembre 2007 il conto proprietario presentava un saldo di

fr. 81'446,86 (doc. E e doc. 3) che AO 1 e AO 2 hanno chiesto in restituzione

dalla società amministratrice, la quale ha però opposto in compensazione la sua

pretesa di fr. 142'032.- per provvigione relativa al mandato di vendita

immobiliare del 27 agosto 2005 (v. doc. 10 e 14). Per la parte eccedente

l'importo posto in compensazione (pari a fr. 60'585.15), la società immobiliare

ha escusso le comproprietarie (doc. 33).

C. Con petizione 3

aprile 2008 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 alla restituzione

degli importi incassati dalla convenuta per conto loro durante il periodo di

amministrazione dello stabile, e più precisamente il pagamento di fr. 81'446,85

oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, per il medesimo importo, il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di

Lugano (doc. F). Dal canto suo, la convenuta si è opposta alla petizione

eccependo fra le altre cose l'irregolarità della domanda di petizione e in

particolare il fatto che le attrici non potevano chiedere congiuntamente il

pagamento dell'intero credito ma – a prescindere dalla fondatezza della pretesa

sotto il profilo sostanziale - avrebbero semmai dovuto farlo valere

separatamente in funzione delle relative quote di comproprietà. Per il resto ha

ribadito che essa vantava comunque una pretesa di fr. 142'032.- a titolo di

provvigione che poteva opporre in compensazione a quella oggetto di petizione

poiché riconducibile al diritto di prelazione esercitato dalle attrici dopo

l'avvenuta segnalazione, da parte sua, di un'offerta d'acquisto ad opera di

potenziali acquirenti. In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente

riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Le attrici hanno inoltre negato

il diritto a una provvigione in virtù del mandato di vendita del 27 agosto

2005. Esperita l'istruttoria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data

21 dicembre 2009, rispettivamente 21 gennaio 2010, con le quali hanno ribadito

le richieste espresse nei precedenti allegati.

D. Con sentenza 17

maggio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 40'723,42

oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, la petizione e rigettato, entro

questi limiti, in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di

Lugano. Accertata l'esistenza di una pluralità di mandanti/ comproprietarie,

nonché la natura divisibile della pretesa rivendicata, il primo giudice ha in

primo luogo osservato che le attrici potevano fare valere congiuntamente, quali

componenti della comunione ereditaria comproprietaria della quota A e quindi

titolari comuni del credito, la domanda di consegna dell'utile ex art. 400 CO

limitatamente alla quota parte di un mezzo, pari a fr. 40'723,42. Per l'altra

metà esse avrebbero invece dovuto procedere separatamente in giudizio e

chiedere il pagamento della loro quota parte (11/12 e 1/12). Per il resto, pur

accertando l'esistenza di un diritto della convenuta a una provvigione del 4%

sul prezzo di riferimento, il Pretore ne ha negato la compensabilità per

difetto di reciprocità delle pretese. Avendo infatti le attrici acquistato la

quota B di un mezzo in comproprietà, e meglio AO 1 in ragione di 11/12 e AO 2 in ragione di 1/12, ognuna di esse doveva rispondere per il pagamento

della provvigione proporzionalmente alla sua quota e la convenuta vantava due

distinti crediti nei confronti delle singole comproprietarie. In tal modo

risultavano tre pretese non reciproche. Una prima appartenente in comune alle

attrici in qualità di membri della comunione ereditaria nei confronti della

convenuta e una seconda e una terza appartenenti alla convenuta nei confronti

delle singole attrici. Infine, il Pretore ha posto la tassa di giustizia, di

fr. 2'000.-, e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna

compensando per il resto le ripetibili.

E. Entrambe le parti

hanno impugnato la sentenza pretorile. Con l’appello principale, avversato

dalla controparte, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili

per fr. 6'500.-. Con l’appello adesivo, avversato dalla controparte, le attrici

chiedono invece la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la

petizione, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle rispettive

argomentazioni delle parti, che in sostanza si confermano nelle loro precedenti

posizioni, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerando

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,

sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1

e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Nel loro appello

adesivo le attrici chiedono il pagamento integrale del saldo derivante

dall'amministrazione dello stabile, pari a fr. 81'446,86 (v. doc. E), e non

solo della metà come ammesso dal Pretore. Rilevano che la loro posizione di

creditrici per l'intera somma risulterebbe sia dal profilo sostanziale sia da

quello processuale, la convenuta avendo a più riprese, da ultimo anche nel

proprio atto di appello, riconosciuto l'ammontare del saldo a loro favore

vincolando in questo modo il giudice. Rimproverano al Pretore di avere a torto

argomentato che la differenza spetterebbe alle precedenti comproprietarie della

quota di comproprietà B, già appartenuta alla comunione ereditaria composta di

A__________ e L__________. La somma accumulata sul conto gestione nel periodo

aprile – settembre 2007 non andrebbe però in realtà ripartita con precedenti

componenti della comunione ereditaria che nulla hanno a che vedere con le somme

incassate dalla convenuta esclusivamente per conto loro.

A prescindere dal fatto

che le attrici si diffondono per la prima volta e quindi irritualmente solo in

questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) sul tema della loro legittimazione

attiva, nonostante la convenuta ne avesse sin dall'inizio eccepito la parziale

carenza, esse non si avvedono – come fa loro giustamente notare la controparte

in sede di osservazioni – che il primo giudice non ha in realtà riconosciuto

(soltanto) la metà dell'importo accumulato sul conto gestione per il motivo che

l'altra metà spettava ai precedenti componenti della comunione ereditaria,

comproprietari sino all'aprile 2007 in ragione di un mezzo della part. n. __________

RFD di __________, ma unicamente perché la domanda giudiziaria non era stata

formulata correttamente. Essendo le attrici – come pertinentemente rilevato dal

primo giudice e dalla controparte – proprietarie comuni della quota A di un

mezzo in qualità di coeredi di una comunione ereditaria e inoltre

comproprietarie, in proprio e in proporzioni diverse (11/12 l'una e 1/12

l'altra), dell'altra quota B pure di un mezzo, esse non potevano infatti fare

valere congiuntamente il pagamento dell'intero credito, ma solo per la parte

spettante loro in comune. Per l'altra metà esse avrebbero invece dovuto

rivendicare le loro quote di comproprietà. Il fatto che AO 1 e AO 2 avessero

conferito congiuntamente il mandato di amministrazione alla convenuta non

modifica questa valutazione perché – pur essendo divenute, in assenza di

accordo contrario, responsabili in solido verso la mandataria (art. 403 cpv. 1

CO) - ciò non le ha rese ugualmente creditrici solidali (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 108 ad

art. 403 CO). In effetti, in presenza di una pluralità di

mandanti/comproprietari, come in concreto, se l'obbligo di restituzione

concerne un oggetto divisibile, quale è una somma in denaro, ogni mandante può,

in difetto di diversa disposizione, rivendicare unicamente la quota che gli

spetta (Fellmann, op. cit., n. 114

ad art. 403 CO; Steinauer, Les

droits réels, vol. I, 4a ed., Berna 2007, n. 1253). Né del resto, a

giustificazione della loro domanda processuale congiunta, le attrici hanno

minimamente accennato a una ipotetica volontà (affectio societatis) e

quindi alla possibilità di avere creato – con il conferimento del mandato alla

convenuta - una società semplice legittimante un'azione comune (v. art. 530 e

544.

cpv. 1 CO; DTF 137 III 455 consid. 3.4 e 3.5). Ne discende dunque che anche

nella misura in cui lo si intenda ritenere ammissibile, l'appello adesivo

dev'essere respinto siccome infondato.

3.

Resta da verificare

se, come pretende l'appellante principale, la pretesa delle attrici si sia

estinta per effetto di compensazione con la contropretesa della convenuta

derivante dal mandato di mediazione del 27 agosto 2005.

3.1

Le attrici sono anzitutto

malvenute a mettere in dubbio il nesso tra il mandato di vendita immobiliare

del 27 agosto 2005 e il loro acquisto della quota di comproprietà B. Tutti gli

atti processuali contraddicono manifestamente la loro tesi.

3.1.1

Come rettamente constatato dal

primo giudice, l'istruttoria ha infatti inequivocabilmente evidenziato che la

convenuta aveva trovato in F__________, alla ricerca di un investimento

immobiliare, una persona seriamente interessata all'acquisto dello stabile di

via __________ al prezzo di riferimento di fr. 3'300'000.- (verbale di udienza

31.

marzo 2009, teste F__________, e 26 gennaio 2009, teste E__________).

D'altronde F__________ aveva pure ottenuto dalla __________ SA la garanzia di

finanziamento. Di fronte a una simile offerta di acquisto, con raccomandata

dell'11 ottobre 2005 la convenuta aveva quindi invitato i comproprietari a

comunicare l'intenzione di esercitare o meno il diritto di prelazione (doc. 4).

Diritto che le attrici decisero di esercitare l'ultimo giorno possibile, il 6

dicembre 2005 (doc. 5 e 6), allorché il notaio S__________ aveva già elaborato

una bozza di contratto di compravendita (verbale di udienza 31 marzo 2009,

teste F__________, e interrogatorio formale 14 settembre 2009 di AO 2). In tali

circostanze, AO 2 e AO 1 non possono seriamente affermare che il contratto di

mediazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2005 senza una concreta proposta di

acquisto da parte di terzi. Le attrici sembrano del resto ignorare che il

mandatario che dispiega delle attività causali durante la validità del

contratto di mediazione non perde il diritto alla mercede per il solo fatto che

il contratto principale è concluso dopo la scadenza del contratto di mediazione

(Rayroux, in Commentaire romand CO

I, N. 27 all'art. 413).

3.1.2

Rasenta inoltre la temerarietà

l'eccezione in base alla quale il diritto alla provvigione sarebbe escluso per

l'assenza di una vendita conclusa con atto pubblico o per il mancato esercizio

del diritto di prelazione. Le attrici sembrano dimenticare che il contratto di

compravendita con F__________ non si era potuto concludere proprio a causa del

loro intervento che ne aveva impedito il perfezionamento. Inoltre va loro

ricordato che conformemente agli accordi intercorsi (cfr. sopra, consid. A) non

era necessario addivenire alla rogazione dell'atto poiché per esercitare il

diritto di prelazione occorreva, ma anche bastava, la sola offerta (poi

intervenuta) ferma e scritta di un potenziale acquirente. Quanto al mancato

esercizio del diritto di prelazione, l'assunto non merita particolari

disquisizioni dopo che le attrici, segnatamente nella loro comunicazione del 6

dicembre 2005, hanno dichiarato il contrario e dopo che il notaio S__________,

preso atto di questa circostanza, aveva comunicato alle altre parti che AO 2 e AO

1.

subentravano quali acquirenti ai signori __________ (doc. 7).

3.1.3

Va dunque ammessa la pretesa

della convenuta al pagamento di una mercede di mediazione del 4% sul prezzo di

riferimento convenuto con lo stesso F__________. L'attribuzione di una

provvigione del 4% sul prezzo pieno era del resto già stata evocata dalla

convenuta precedentemente alla conclusione del mandato di vendita immobiliare

del 27 agosto 2005. Come ricordato dal Pretore, la convenuta, rivolgendosi

all'allora patrocinatore di A__________ e L__________, aveva infatti il 23

maggio 2005 dichiarato – senza incontrare apparentemente obiezione alcuna – che

qualora uno dei mandanti, in presenza di un'offerta da parte di terzi, avesse

esercitato il proprio diritto di opzione, avrebbe dovuto rifondere l'intera

provvigione del 4%. Va pertanto interpretata in questo modo la clausola n. 2

del contratto secondo cui “Tale provvigione (del 4%, ndr) è

pure dovuta dal comproprietario che esercita il proprio diritto di prelazione

in presenza di un'offerta d'acquisto di terzi”. Le attrici che, per

quanto appena esposto, rimproverano a torto al giudice di prime cure di non

avere spiegato il motivo dell'applicazione della provvigione del 4% sul prezzo

di fr. 3'300'000.-, non si confrontano con queste considerazioni, per cui la

loro contestazione, insufficientemente motivata, non merita ulteriore disamina

su questo punto. Ci si limita comunque ad osservare che il loro tentativo di

invocare, in via subordinata, una provvigione dello 0,5% sul prezzo di

riferimento non può essere seguito, questo tasso ridotto essendo chiaramente

subordinato all'ipotesi – non realizzatasi nella fattispecie - che uno dei

comproprietari esercitasse il proprio diritto di prelazione in assenza

di un'offerta da parte di terzi.

3.2

Accertata l'esistenza di una

pretesa della convenuta per l'importo di fr. 132'000.- (più IVA [v. clausola n.

7.

del mandato di vendita immobiliare]), vanno quindi esaminati i presupposti per

una eventuale compensazione, quantomeno – secondo la richiesta di appello - per

la metà della provvigione dovuta, a giudizio della convenuta, dalla comunione

ereditaria di cui sono rimaste superstiti AO 2 e AO 1.

3.2.1

Influenzate di tutta evidenza dal

vecchio tenore dell'art. 172 CPC-TI, in vigore fino al 28 marzo 2002 (v. BU

2002.

79), che subordinava la proponibilità di una domanda riconvenzionale alla

condizione, alternativa, che vi fosse connessione con l'oggetto della domanda

principale per il titolo o per il fatto da cui dipendeva (lett. a) oppure che

tanto l'azione quanto la riconvenzione si riferissero a pretese compensabili

(lett. b), le attrici insistono nella loro tesi secondo cui nel dare atto di

non avere potuto introdurre – per difetto di connessione materiale - una azione

riconvenzionale, la convenuta avrebbe di fatto anche ammesso l'impossibilità di

opporre in compensazione la propria contropretesa. Le attrici non si avvedono

tuttavia che sia l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge federale

sul foro in materia civile (RS 272), sia la conseguente modifica dell'art. 172

CPC-TI non prevedevano più, come in precedenza, la possibilità di proporre una

domanda riconvenzionale in presenza di pretese unicamente compensabili (Kellerhals/Von Werdt/Güngerich,

Gerichtsstandsgesetz, n. 27 all'art. 6 LForo). Pertanto, la (corretta)

considerazione della convenuta in merito alla carente connessione materiale e

alla impossibilità di presentare una domanda riconvenzionale, non può

assolutamente essere interpretata come una ammissione di mancata compensabilità

delle pretese.

3.2.2

Giusta l'art. 120 cpv. 1 CO,

quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di

altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti

siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio. La compensazione

presuppone pertanto, come prima condizione, che ogni parte sia al tempo stesso

creditrice e debitrice dell'altra (cfr. Becker,

Berner Kommentar, n. 2 Vorbemerkungen artt. 120 – 126 e n. 5 all'art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). Nella

fattispecie, per verificare il requisito della reciprocità, occorre dapprima

stabilire i debitori della mercede per mediazione. Influenzato di tutta

evidenza dalla già citata clausola n. 2 del mandato di vendita immobiliare del

27.

agosto 2005 nonché dalla dichiarazione 23 maggio 2005 della stessa

convenuta, rimasta in quanto tale incontestata anche in sede di appello e dalla

quale emerge la chiara volontà che qualora uno dei mandanti, in presenza di

un'offerta da parte di terzi, avesse esercitato il proprio diritto di opzione,

avrebbe (sottinteso il prelazionario, ndr) dovuto rifondere al mandatario

l'intera provvigione del 4%, il Pretore ha ritenuto che, dopo avere acquistato

– in seguito all'esercizio del diritto di prelazione - in comproprietà la quota

B di un mezzo, le due attrici fossero debitrici della mercede proporzionalmente

alle loro quote. L'appellante principale sostiene invece che con l'incarico

conferito in occasione della procedura di scioglimento della comproprietà

debitrici della provvigione fossero le due comunioni ereditarie (mandanti) e

non le due attrici che hanno acquistato lo statuto di comproprietarie su detta

quota B solo successivamente. Inoltre, i membri della comunione ereditaria che

avessero esercitato la prelazione sarebbero stati ugualmente tenuti a pagare la

provvigione e non potevano esserne esentati per il fatto di avere acquistato la

proprietà immobiliare. Di conseguenza, conclude la convenuta, al credito delle

attrici - quali componenti della comunione ereditaria - nei suoi confronti

doveva corrispondere un proprio credito verso la comunione ereditaria composta,

dopo l'estromissione degli altri coeredi, delle stesse attrici in qualità di

responsabili solidali. Da qui la reciprocità per compensare la pretesa delle

attrici con la metà della provvigione – l'incarico di mediazione essendo stato

conferito dalle due comunioni ereditarie comproprietarie per un mezzo senza

vincolo di solidarietà – dovuta dalla comunione ereditaria ora composta delle

sole AO 2 e AO 1.

A prescindere dal fatto

che la convenuta si esprime solo in questa sede per la prima volta sulla

questione della reciprocità delle pretese nonostante le attrici ne avessero

eccepito la carenza già in sede di replica, la sua tesi appare pure infondata.

Anche volendo individuare nei membri delle due comunioni ereditarie i debitori

della mercede di mediazione, la sostanza non cambierebbe. Benché l'art. 403

cpv. 1 CO istituisca – in assenza di accordo contrario - una responsabilità

solidale verso il mandatario se – come in concreto – il mandato è conferito da

più persone insieme (Fellmann, op.

cit., n. 105 segg. ad art. 403 CO), il requisito dell'identità tra

creditore/debitore farebbe infatti comunque difetto nella fattispecie. Titolari

delle contrapposte pretese non sarebbero le medesime persone. Da un lato vi

sarebbe – per la pretesa volta al versamento del saldo derivante dall'amministrazione

immobiliare - la comunione dei creditori composta delle due attrici

quali membri (superstiti) di una comunione ereditaria, dall'altro – per il

pagamento della mercede di mediazione - i singoli membri delle due comunioni

ereditarie, solidalmente responsabili. Da qui l'impossibilità, in assenza del

requisito della reciprocità, di compensare i crediti così come richiesto in

appello (cfr. per analogia sentenza del Tribunale federale 4A_47/2009 del 15

settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti).

4.

Per i motivi che

precedono, l'appello principale e l'appello adesivo, nella misura in cui sono

ricevibili, sono entrambi respinti. La tassa di giustizia e le spese seguono la

rispettiva soccombenza e sono calcolate (per l'appello principale come pure per

quello adesivo) su un valore litigioso di fr. 40'723,42, compensate per il

resto le ripetibili. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro

il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ammonta anch'esso a

fr. 40'723,42 (art. 51 LTF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

decide:

I. Nella misura in cui

è ammissibile, l’appello 27 maggio 2010 di AP 1 è respinto.

II. Gli oneri

processuali dell’appello principale consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'400.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2'500.-

già anticipati

dall'appellante rimangono a suo carico.

III. Nella misura in cui

è ammissibile, l’appello adesivo 5 luglio 2010 di AO 2 e AO 1 è

respinto.

IV. Gli oneri processuali

dell’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

2'400.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2'500.-

già anticipati dalle

appellanti adesive rimangono a loro carico.

V. Le ripetibili di

entrambi gli appelli sono compensate.

VI. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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