12.2010.104
Appello in procedura di locazione irricevibile per tardività, validità di notifica a legale
12 agosto 2010Italiano6 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.104
Data decisione, Autorità:
12.08.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_530/2010, 11.10.2010
Titolo:
Appello in procedura di locazione irricevibile per tardività, validità di notifica a legale
APPELLO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 120 CPC-TI
art. 411 CPC-TI
art. 412 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.104
Lugano
12 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.187 (procedura
speciale per locazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 2 settembre 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
AP 2
in materia di contratto di locazione, che il Pretore,
con sentenza 27 aprile 2010, ha accolto, accertando l’inesistenza del credito
di fr. 48'000.- vantato dai convenuti nei confronti dell’attrice e annullando
il precetto esecutivo n. __________ del 12 agosto 2009 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno;
appellanti i convenuti, i quali con atto di appello
del 26 maggio 2010 chiedono l’annullamento del giudizio impugnato e
l’assunzione di tutte le tasse, spese e ripetibili da parte della Pretura o
dell’attrice;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
considerato
in fatto ed in diritto
che con petizione
2 settembre 2009 (recte: istanza) l’attrice ha chiesto al Pretore di
accertare l’inesistenza del debito di fr. 48’000.- per il quale i convenuti
procedevano in via esecutiva nei suoi confronti e di annullare l’esecuzione P.
Fatti
E. __________ in corso;
che trattandosi di
pretese derivanti da un contratto di locazione il Pretore ha convocato le parti
all’udienza di discussione, tenutasi il 9 novembre 2009 e alla quale ha
partecipato in rappresentanza dei convenuti l’avv. __________ - che già li
aveva patrocinati nella precedente causa DI.2008.206 tra le medesime parti con
il medesimo oggetto - che ha instato per l’ammissione dei suoi clienti al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e per il resto
si è opposto alle domande dell’attrice;
che con sentenza
27 aprile 2010 il Pretore ha accertato che le pretese vantate dai convenuti
erano identiche a quelle già giudicate nella precedente sentenza 16 novembre
2009 (DI.2008.206), passata in giudicato, sicché in accoglimento dell’eccezione
di cosa giudicata sollevata dall’attrice ha accolto la petizione, ha annullato
la procedura esecutiva in corso, ha negato ai convenuti il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e li ha condannati a versare all’attrice fr.
2'000.- per ripetibili, rinunciando al prelievo di tasse e spese;
che con atto
datato 26 maggio 2010 i convenuti sono insorti contro la sentenza pretorile di
cui sopra, chiedendone l’annullamento, con la motivazione che essi non hanno
saputo e ricevuto nulla dalla Pretura della procedura, né hanno dato procura a
un avvocato di rappresentarli;
che
in precedenza, l’11 aprile 2008, essi avevano nondimeno conferito all’avv. __________
mandato di rappresentarli per “il rapporto di locazione con la signora AO 1” (cfr. procure agli atti dell’incarto DI.2008.65, doc. 1 e 1a);
che
in seguito la ex locatrice aveva avviato il 21 agosto 2008 una procedura di
accertamento dell’inesistenza del credito per i quali gli ex conduttori
l’avevano escussa con esecuzione n. __________ del 23 aprile 2008 (doc. A, inc.
DI.2008.206 richiamato), indicando come rappresentante dei convenuti l’avv. __________,
che li aveva accompagnati all’udienza 20 ottobre 2008;
che
il 21 agosto 2009 gli ex conduttori hanno escusso la ex locatrice per fr.
48'000.- con P. E. n. __________ (doc. A, inc. DI.2009.187);
che
la ex locatrice ha avviato con istanza 2 settembre 2009 una nuova azione di
accertamento dell’inesistenza del credito vantato dagli ex conduttori,
indicando come rappresentante di costoro l’avv. __________;
che
in entrambi i precetti esecutivi fatti notificare alla ex locatrice gli ex conduttori
hanno preteso il risarcimento del danno da loro subito in seguito a un furto
che avrebbero patito nell’appartamento a suo tempo locato;
che
nella procedura relativa al primo precetto esecutivo da loro inviato
all’istante gli appellanti sono comparsi con l’avv. __________, manifestando
così con atti concludenti la validità delle procure da loro conferite al legale
nell’aprile 2008;
che
non risulta, né gli appellanti lo sostengono, che essi abbiano poi revocato il
mandato all’avv. __________ per quel che concerne le loro vertenze con la ex
locatrice per il “rapporto di locazione”;
che
si deve dunque ritenere che l’avv. __________ li ha rappresentati anche nella
procedura avviata il 2 settembre 2009, praticamente identica a quella promossa
il 21 agosto 2008, sulla base delle note procure;
che di conseguenza
la sentenza pretorile poteva validamente essere intimata al legale (art. 120
cpv. 4 CPC);
che nelle
procedure per controversie in materia di locazione, come è il caso nella fattispecie,
il termine per ricorrere contro una sentenza del Pretore è di 10 giorni non
sospesi dalle ferie (art. 411 cpv. 2 e 412 cpv. 2 CPC);
che la sentenza
del Pretore è stata spedita il 27 aprile 2010 e il relativo plico raccomandato
distribuito il 28 successivo (cfr www.posta.ch/trackandtrace con riferimento
alla spedizione 98.00.660001.00633211);
che, di
conseguenza, il termine per proporre l’appello scadeva l’8 maggio 2010 e di
conseguenza, riportato al prossimo lunedì feriale, il 10 maggio 2010;
che pertanto il
ricorso dei convenuti, impostato il 27 maggio 2010, è tardivo e come tale non
può essere esaminato nel merito, sicché va dichiarato irricevibile;
che in tali
circostanze l’appello può essere evaso con la procedura prevista dall’art. 313bis
CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili all’attrice, alla quale il ricorso non è
nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi
pronuncia
1. L’appello 26 maggio 2010 di AP 1 è irricevibile perché tardivo.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e
spese di fr. 20.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
(pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 199 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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