Lexipedia

Decisione

12.2010.104

Appello in procedura di locazione irricevibile per tardività, validità di notifica a legale

12 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

E. __________ in corso;

che trattandosi di

pretese derivanti da un contratto di locazione il Pretore ha convocato le parti

all’udienza di discussione, tenutasi il 9 novembre 2009 e alla quale ha

partecipato in rappresentanza dei convenuti l’avv. __________ - che già li

aveva patrocinati nella precedente causa DI.2008.206 tra le medesime parti con

il medesimo oggetto - che ha instato per l’ammissione dei suoi clienti al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e per il resto

si è opposto alle domande dell’attrice;

che con sentenza

27 aprile 2010 il Pretore ha accertato che le pretese vantate dai convenuti

erano identiche a quelle già giudicate nella precedente sentenza 16 novembre

2009 (DI.2008.206), passata in giudicato, sicché in accoglimento dell’eccezione

di cosa giudicata sollevata dall’attrice ha accolto la petizione, ha annullato

la procedura esecutiva in corso, ha negato ai convenuti il beneficio

dell’assistenza giudiziaria e li ha condannati a versare all’attrice fr.

2'000.- per ripetibili, rinunciando al prelievo di tasse e spese;

che con atto

datato 26 maggio 2010 i convenuti sono insorti contro la sentenza pretorile di

cui sopra, chiedendone l’annullamento, con la motivazione che essi non hanno

saputo e ricevuto nulla dalla Pretura della procedura, né hanno dato procura a

un avvocato di rappresentarli;

che

in precedenza, l’11 aprile 2008, essi avevano nondimeno conferito all’avv. __________

mandato di rappresentarli per “il rapporto di locazione con la signora AO 1” (cfr. procure agli atti dell’incarto DI.2008.65, doc. 1 e 1a);

che

in seguito la ex locatrice aveva avviato il 21 agosto 2008 una procedura di

accertamento dell’inesistenza del credito per i quali gli ex conduttori

l’avevano escussa con esecuzione n. __________ del 23 aprile 2008 (doc. A, inc.

DI.2008.206 richiamato), indicando come rappresentante dei convenuti l’avv. __________,

che li aveva accompagnati all’udienza 20 ottobre 2008;

che

il 21 agosto 2009 gli ex conduttori hanno escusso la ex locatrice per fr.

48'000.- con P. E. n. __________ (doc. A, inc. DI.2009.187);

che

la ex locatrice ha avviato con istanza 2 settembre 2009 una nuova azione di

accertamento dell’inesistenza del credito vantato dagli ex conduttori,

indicando come rappresentante di costoro l’avv. __________;

che

in entrambi i precetti esecutivi fatti notificare alla ex locatrice gli ex conduttori

hanno preteso il risarcimento del danno da loro subito in seguito a un furto

che avrebbero patito nell’appartamento a suo tempo locato;

che

nella procedura relativa al primo precetto esecutivo da loro inviato

all’istante gli appellanti sono comparsi con l’avv. __________, manifestando

così con atti concludenti la validità delle procure da loro conferite al legale

nell’aprile 2008;

che

non risulta, né gli appellanti lo sostengono, che essi abbiano poi revocato il

mandato all’avv. __________ per quel che concerne le loro vertenze con la ex

locatrice per il “rapporto di locazione”;

che

si deve dunque ritenere che l’avv. __________ li ha rappresentati anche nella

procedura avviata il 2 settembre 2009, praticamente identica a quella promossa

il 21 agosto 2008, sulla base delle note procure;

che di conseguenza

la sentenza pretorile poteva validamente essere intimata al legale (art. 120

cpv. 4 CPC);

che nelle

procedure per controversie in materia di locazione, come è il caso nella fattispecie,

il termine per ricorrere contro una sentenza del Pretore è di 10 giorni non

sospesi dalle ferie (art. 411 cpv. 2 e 412 cpv. 2 CPC);

che la sentenza

del Pretore è stata spedita il 27 aprile 2010 e il relativo plico raccomandato

distribuito il 28 successivo (cfr www.posta.ch/trackandtrace con riferimento

alla spedizione 98.00.660001.00633211);

che, di

conseguenza, il termine per proporre l’appello scadeva l’8 maggio 2010 e di

conseguenza, riportato al prossimo lunedì feriale, il 10 maggio 2010;

che pertanto il

ricorso dei convenuti, impostato il 27 maggio 2010, è tardivo e come tale non

può essere esaminato nel merito, sicché va dichiarato irricevibile;

che in tali

circostanze l’appello può essere evaso con la procedura prevista dall’art. 313bis

CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte;

che le spese

seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili all’attrice, alla quale il ricorso non è

nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi

pronuncia

1. L’appello 26 maggio 2010 di AP 1 è irricevibile perché tardivo.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e

spese di fr. 20.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

(pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 199 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster