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Decisione

12.2010.106

Opposizione a progetto edilizio - risarcimento del danno - appello

18 giugno 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono opposti a ogni pretesa sottolineando la liceità nell’agire

contro un progetto che avrebbe provocato loro notevoli danni e inconvenienti.

D. Con

sentenza 14 maggio 2010 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice

ha in sostanza considerato non manifestamente insostenibili gli argomenti

sollevati nel ricorso di diritto pubblico, ciò che portava a escludere un agire

abusivo e malevolo da parte dei convenuti, opinione rafforzata dal fatto che

l’attrice aveva presentato una variante che teneva in parte conto delle

critiche espresse nel ricorso al Consiglio di Stato. Il Pretore ha inoltre

ritenuto mancante il nesso causale tra l’atto rimproverato ai convenuti e il

danno fatto valere derivante dal ritardo nell’esecuzione del progetto secondo

la variante.

E. Con

l’appello in esame AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione per l’importo di fr. 250'293.05 oltre interessi al 5%

dal 17 ottobre 2003 protestando tasse spese e ripetibili di prima e seconda

sede. L’appellante ripercorrendo i principali fatti di causa ribadisce la

propria tesi secondo cui il ricorso al Tribunale federale è stato inoltrato dai

convenuti con argomentazioni temerarie e in perfetta malafede, ciò che deve

condurre al risarcimento dei danni derivanti dalla durata di quella procedura.

Delle osservazioni 8 luglio 2010 con cui le parti appellate si sono opposte al

gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata

pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in

rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1

CPC).

2.

I

principi che reggono la riparazione del pregiudizio causato dall’opposizione

ingiustificata a un progetto edilizio sono stati illustrati sia nel giudizio

impugnato che nei diversi allegati delle parti. Riassuntivamente si può

ricordare che, di principio, il fatto di far uso di un rimedio di diritto

previsto dalla legge è legittimo, anche se colui che se ne avvale finisce per

soccombere. Agisce invece in maniera abusiva, e pertanto illecita ai sensi

dell’art. 41 CO, chi introduce un’opposizione o un ricorso contro una domanda

di costruzione malgrado un’evidente inutilità con lo scopo di ritardare la

realizzazione dell’opera. L’evidente inutilità di un rimedio di diritto è data

in caso di manifesta assenza di prospettive o, in altri termini, di mancanza di

motivi oggettivamente sostenibili. Occorre quindi riconoscere nell’agire del

ricorrente un abuso intenzionale o perlomeno gravemente negligente del mezzo procedurale,

ossia un comportamento malevolo e pertanto contrario alle regole della buona

fede (v. in particolare TF 3 marzo 2003, inc.4C.353/2002, consid. 5; DTF 123 III 101, consid. 2a; DTF 117 II 394, consid. 4; II CCA 30 gennaio

2008, inc. 12.2007.31, consid. 6; BR/DC 3/97, pag. 101 segg.; BR/DC 1986/4,

pag. 75 segg.).

3.

Giusta

l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC-TI, l’atto di appello deve contenere,

pena la sua nullità, i motivi di fatto e di dirittto sui quali si fonda. Per

costante giurisprudenza l’appellante deve pertanto confrontarsi in modo

puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per

quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (da

ultimo: II CCA 23 maggio 2012, inc. 12.2010.89, consid. 8.2; 10 febbraio 2012,

inc. 12.2010.44, consid. 10.1). Inoltre, in presenza di più motivazioni

indipendenti contenute nel primo giudizio, l’appellante deve impugnarle tutte

con successo (II CCA 26 aprile 2012, inc. 12.2010.70, consid. 10; 9 marzo 2012,

inc. 12.2010.54, consid. 9; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 19 ad art. 309).

L’appello in esame si limita a riassumere i fatti di causa (pag. 3 e 4) e a

riproporre l’opinione, già espressa nei precedenti allegati, secondo la quale

l’agire dei convenuti sarebbe stato illecito (pag. 5 a 8). L’appellante non si confronta tuttavia in modo critico con le motivazioni del primo giudizio,

né con quella secondo cui gli argomenti sostenuti nel ricorso al Tribunale

federale non potevano definirsi insostenibili, a maggior ragione ponendo mente

al fatto che AP 1 aveva presentato una variante meno invasiva, né con quella

relativa all’assenza di un nesso causale tra l’agire dei convenuti e il danno

vantato. Ne segue che l’appello, che come detto non spiega per quale motivo le

tesi del Pretore sarebbero errate e con ciò da riformare, dev’essere dichiarato

irricevibile.

4.

Anche

volendo riesaminare nel merito le tesi dell’appellante, e con ciò considerare

ricevibile il gravame, lo stesso andrebbe comunque respinto, le considerazioni del

primo giudizio essendo del tutto pertinenti. A titolo abbondanziale si può infatti

osservare quanto segue.

AP 1 ha chiesto la sospensione della domanda di variante il 24 ottobre 2002 (v.

sopra consid. A), ossia 2 giorni dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale

amministrativo. Non si comprende avantutto come tale richiesta possa favorire

un accordo con la controparte, come preteso in questa sede (v. appello, pag. 7).

In queste circostanze i convenuti ben potevano ritenere che l’attrice

intendesse costruire secondo il progetto originario, ciò che non li ha certo

indotti a rinunciare a inoltrare ricorso al Tribunale federale, pur consapevoli

delle difficoltà insite in una tale iniziativa giudiziaria (v. doc. 6). Ciò non

dimostra però ancora né temerarietà né mala fede, come ancora si dirà in

appresso. Comunque sia, in sede di replica l’attrice ha sostenuto che

l’esecuzione delle opere secondo la variante era la più idonea anche al fine di

ridurre il tempo tecnico necessario all’edificazione (pag. 8, ad B i.f.). A

parte il fatto che non si comprendono allora le ragioni del ritiro della

variante stessa, al di là delle spiegazioni fornite dal progettista (v. verbale

audizione testimoniale 24 ottobre 2007, pag. 2. i.f., pag. 3, 3° periodo), da

quanto precede deriva che la realizzazione del primo progetto avrebbe avuto

tempi diversi rispetto alla realizzazione avvenuta in base alla variante, ciò

che corrisponde peraltro all’evidenza, per cui senz’altro a ragione il primo

giudice ne ha dedotto l’assenza del nesso di causalità tra la pretesa illiceità

di un ricorso contro il progetto originario e il danno fatto valere. In altri

termini, un eventuale danno avrebbe potuto essere calcolato solo se l’edificazione

fosse avvenuta sulla base del progetto cui i convenuti si erano opposti fino al

Tribunale federale.

Inoltre, alla luce della giurisprudenza e della dottrina indicate al

considerando 2 il ricorso di AO 2 e AO 1 al Tribunale federale non può dirsi

privo di motivi oggettivamente sostenibili e introdotto con la malevola

intenzione di causare danno a AP 1, come rettamente rilevato dal Pretore. Il

ricorso non omette di considerare la problematica della legittimazione e

contiene una dettagliata argomentazione volta a contestare il giudizio

dell’ultima istanza cantonale (v. doc. O). Il fatto che il Tribunale federale lo

abbia dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 88 vOG non significa

che gli argomenti proposti fossero privi di pertinenza, l’alta Corte non si è

d’altronde espressa in questi termini. Se la legittimazione del conduttore a

opporsi a un progetto edilizio del proprietario del fondo medesimo o di quello

di un fondo contermine fosse un aspetto chiaro e semplice il Tribunale

cantonale amministrativo non avrebbe lasciato la questione aperta (v. doc. M).

La tematica non è poi facilitata dal fatto che la qualità di parte non risponde

esattamente ai medesimi criteri a dipendenza delle sedi di giudizio, come

sottolineato dal Tribunale federale (v. doc. S). Ciò premesso, l’apprezzamento

errato di una situazione giuridica, come avvenuto nel concreto caso, non può

condurre a un risarcimento danni (DTF 117 II 394, consid. 4).

5.

In

considerazione di quanto precede il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile

con conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 250'293.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI).

Nella fissazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del fatto che

quella stabilita dal Pretore è inferiore al valore minimo previsto dalla LTG

1965.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG

1965 e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello

2 giugno 2010 di AP 1, __________, è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4'000.-

b) spese

fr. 100.-

totale

fr. 4'100.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alle parti appellate complessivi fr. 6'000.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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