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Decisione

12.2010.108

Responsabilità civile per atto illecito, smaltimento di mobili e suppellettili appartenenti a terzi dopo uno sfratto, legittimazione della sede centrale per atti della succursale, indicazione inesatta

28 gennaio 2011Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i 2/3 giorni seguenti con l'aiuto di conoscenti, non aveva avuto alcun seguito.

Questo l'aveva costretta a conferire formale incarico alla ditta __________ SA

di __________, intervenuta il 17 dicembre 2004. Né l'attrice, né il di lei figlio

e nemmeno il curatore di quest'ultimo avevano dato riscontro ai numerosi

solleciti di ritiro della merce così posta in stoccaggio, ritenuto il preventivo

rimborso dei costi anticipati da __________ -condizione questa prevista anche dal

decreto di sfratto- che ad agosto 2007 assommavano a fr. 33'678.60. Di certo,

non si poteva esigere che lei continuasse a sostenere costi all'infinito, fermo

restando comunque che l'ordine di smaltimento era stato preceduto da numerosi

avvertimenti indirizzati agli interessati ed era stato dato a quasi tre anni

dallo sgombero dei locali. La polizza assicurativa di economia domestica agli

atti concerneva l'appartamento dell'attrice e non quello del figlio. Ad ogni

modo, il valore di stima di fr. 70'000.– era quello a nuovo e non aveva pertinenza

per la causa in esame. Di fatto, mobilio e suppellettili non avevano alcun

valore ed erano da considerare alla stregua di oggetti abbandonati. La società

si era limitata ad amministrare lo stabile come da mandato conferitole da __________,

e non aveva gestito ex art. 423 cpv. 1 CO né affari del figlio dell'attrice né della

medesima attrice. Di modo che, i presupposti di un suo agire illecito, di una sua

colpa, di un danno a lei imputabile e di un rapporto causale tra agire illecito

e danno, non erano adempiuti. Si è infine opposta alla concessione

dell'assistenza giudiziaria, a fronte di un credito di fr. 70'000.– l'attrice non

potendo essere considerata indigente.

L'attrice,

ribadito il suo punto di vista, ha rilevato che era stata la succursale di __________

ad amministrare lo stabile e ad agire quale rappresentante nella procedura di

sfratto. E, se in effetti difettava della qualità di parte, allora non sarebbe certo

stata legittimata. La succursale era pure intervenuta in relazione alla ditta di

traslochi e nello scambio di corrispondenza intrattenuto con l'attrice. Nel 1995,

data cui risaliva la polizza di assicurazione che stimava il valore di mobilio

e suppellettili in fr. 70'000.– , l'attrice risiedeva ancora nell'appartamento poi

locato al figlio. Di fatto, l'attrice non aveva potuto organizzare lo sgombero

in quanto la convenuta l'aveva preceduta assegnando l'incarico a __________ SA.

Il recupero di quanto le apparteneva poi, era stato subordinato al rimborso di

costi di cui il solo figlio era debitore. Dal canto suo, l'attrice aveva

dimostrato costante interesse per i suoi mobili, come attestava la

corrispondenza inviata alla convenuta. Il danno diretto da risarcire era quindi

di fr. 70'000.–, fermo restando che fintanto che tale pretesa non le fosse

riconosciuta definitivamente, la sua indigenza era da ritenersi comprovata dai

documenti agli atti.

Per la

convenuta, confermati i suoi argomenti, non v'era dubbio che l'azione era

rivolta contro la succursale, che difettava della capacità processuale. La denominazione

utilizzata dall'attrice non era quindi frutto di un'errata indicazione. Anzi, volutamente

l'attrice aveva così inteso evitare di promuovere causa davanti al foro della

sede principale, dove si era già svolta la procedura di sfratto, optando per

quello della succursale. Questo suo agire andava quindi sanzionato respingendo

l'azione. L'attrice non era proprietaria di quanto rivendicava e, a titolo

subordinato, aveva abbandonato un eventuale suo diritto di proprietà. Né lei né

il figlio avevano indennizzato le spese di trasloco e di deposito. Di modo che,

mobilio e suppellettili erano per finire stati smaltiti per conto di __________,

proprietaria dello stabile. Ogni danno a suo carico era quindi contestato. La

mancanza di probabilità di esito favorevole della causa, ostava inoltre alla

concessione dell'assistenza giudiziaria.

C. All'udienza

preliminare del 12 marzo 2009, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di

vista. Ciascuna di esse ha altresì notificato le prove. Il primo giudice ha invitato

le parti a risolvere bonalmente la vertenza in esame, e meglio con un

versamento all'attrice di fr. 9'500.– a saldo di ogni pretesa di risarcimento.

L'attrice ha aderito a questa proposta con lettera del 15 aprile 2009. Con

scritto del medesimo giorno, la convenuta ha tuttavia comunicato al Pretore di

non accettare una transazione in tal senso. Con ordinanza 8 luglio 2009 il

Pretore ha inoltre posto l'attrice al beneficio dell'assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio.

Esperita

l'istruttoria, e previa rinuncia delle parti al dibattimento finale, il Pretore

ha fissato all'8 gennaio 2010 il termine ultimo per l'invio delle rispettive

conclusioni. L'attrice, con memoriale scritto del 4 gennaio 2010, ha confermato le sue argomentazioni. Dal canto suo la convenuta, con allegato conclusivo 8 gennaio

2010, ha riproposto la sua tesi difensiva.

D. Con

sentenza 17 maggio 2010, il Pretore __________, ha accolto la petizione

condannando AP 1 di __________, sede principale della società anonima, a pagare

a AO 1 fr. 70'000.– oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007. Il Pretore ha

anzitutto ritenuto che l'indicazione quale succursale della parte convenuta

costituiva un errore manifesto dell'attrice e che controparte mai aveva nutrito

dubbi sulla designazione della persona giuridica come tale. D'altra parte,

l'inoltro della causa al foro della succursale non era dovuto all'errata

indicazione della parte, ma trovava fondamento nell'art. 5 LForo. Il primo

giudice ha quindi rettificato d'ufficio la denominazione nel senso che

convenuta in giudizio, davanti al foro della succursale, era da intendersi la

sede principale della società.

Il

Pretore ha quindi accertato che AP 1 aveva distrutto mobili e suppellettili

oggetto del litigio in esame. Ciò posto, le conseguenze di tale gesto non si

trasmettevano al rappresentato in virtù del rapporto esistente con la proprietaria

dello stabile che la convenuta amministrava. Quest'ultima soltanto ne era

quindi responsabile. Certo, le spese anticipate per trasloco e deposito erano

di oltre fr. 30'000.–. Ma, né il figlio né l'attrice avevano acconsentito allo smaltimento

di mobili e suppellettili. La convenuta, non aveva neppure agito per legittima

difesa ex art. 52 cpv. 1 CO o difesa personale ex art. 52 cpv. 3 CO. Né in

virtù del diritto privato si giustificava quell'eliminazione. Di qui,

l'illiceità dell'agire della convenuta. Le testi E__________ e Ma__________ avevano

indicato che l'arredamento presente nell'appartamento dove si era trasferito il

figlio, da sempre era di proprietà dell'attrice. Di modo che, il contratto di

prestito 15 aprile 1997 trovava riscontro. Inoltre, il giorno dello sfratto la

collaboratrice della convenuta M__________ aveva confermato che i locali erano

ancora arredati. Trattandosi di beni d'utilizzo quotidiano e vista l'impossibilità

di far esperire una perizia, il Pretore si è quindi affidato alla polizza

assicurativa economia domestica conclusa dall'attrice nel 1995 -quando appunto

abitava in quell'appartamento- che stimava il valore a nuovo dell'intero

inventario domestico in fr. 70'000.–. Questa cifra costituiva quindi l'ammontare

del danno da risarcire. Ciò posto, dimostrato l'agire illecito della convenuta

e il danno che ne era così conseguito e ravvisata una sua colpa contestuale

alla distruzione di beni appartenenti all'attrice, ha riconosciuto a

quest'ultima un risarcimento di fr. 70'000.– oltre interessi del 5% dal 31

agosto 2007.

E. Con

appello 7 giugno 2010 la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata

nel senso di respingere, per quanto ricevibile, la petizione dell'attrice,

protestate tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. L'interessata

eccepisce di nuovo la carenza di legittimazione passiva, presupposto che il

Pretore non poteva sanare d'ufficio. L'attrice poi aveva promesso di liberare i

locali in occasione dello sfratto forzato avvenuto a novembre 2004. E, in

quell'occasione, aveva indicato che solo una parte del mobilio le apparteneva, ma

senza fornire prove al riguardo. Di fatto, solo dopo che era stato eseguito lo

sgombero, aveva provveduto ad inviare una copia del preteso contratto di

prestito tra figlio e attrice. Ma, anche dopo di allora, controparte non aveva dimostrato

di mantenere le promesse. L'appellante contesta che le condizioni poste dall'art.

41 CO siano adempiute.

L'agire

della convenuta non è anzitutto illecito. Lo sfratto era stato deciso con

decreto pretorile 22 settembre 2004 e, decorsi tre anni dallo sgombero dei

locali di cui lei aveva anticipato i costi insieme a quelli per il deposito, a

fronte del disinteresse di controparte e del di lei figlio invitati a più

riprese a ritirare il mobilio così immagazzinato, era stato ordinato lo

smaltimento. Per prassi poi, le suppellettili lasciate in un appartamento concluso

un contratto di locazione erano da considerare quali oggetti abbandonati per

rinuncia alla proprietà (art. 729 CC). Pertanto, trattandosi di cose diventate

senza padrone, la convenuta poteva liberamente disporne (art. 718 CC). Peraltro,

a fronte dei ripetuti avvertimenti inviati sia all'attrice che al di lei figlio

di non più essere intenzionata a tollerare l'anticipo di quegli ingenti costi,

il loro disinteresse era assimilabile a un tacito consenso all'eliminazione. L'appellante

aveva quindi ossequiato l'art. 52 CO, escludendo così una sua qualsiasi responsabilità.

L'appellante contesta che l'attrice sia proprietaria di quanto chiede le sia

risarcito. Il contratto di prestito era un documento confezionato ad arte nel

2007 -come risulterebbe dall'allegato di petizione (pag. 11)- e non come

preteso il 15 aprile 1997. Anche la tesi di una sua pretesa intenzionalità o di

una sua negligenza era infondata, di modo che a torto le era stata riconosciuta

una colpa. Neanche il danno era provato. La polizza assicurativa del 1995 non

aveva valore, fermo restando che la cifra di fr. 70'000.– era un forfait

calcolato in base alla superficie dell'appartamento, a prescindere dallo stato

effettivo in cui quei beni versavano. Sulla scorta di questo solo elemento, una

stima del Pretore secondo prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO) era da

escludere a priori. Mobilio e suppellettili, datati, erano senza valore. Per

finire, la richiesta risarcitoria era da respingere anche per l'art. 44 cpv. 1

CO, il danno semmai essendo stato cagionato dall'attrice medesima.

Delle

osservazioni dell'attrice la quale, previa concessione dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, conclude per la reiezione dell'appello,

si dirà se necessario nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,

1834). Ora, l'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica

il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto,

poiché la decisione impugnata è stata comunicata prima di quella data, la

procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di

procedura civile cantonale (CPC-TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio

1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

2. Per quanto attiene il presupposto processuale della capacità delle

parti, il Pretore ha anzitutto rammentato che la petizione inoltrata a nome di

una succursale non deve essere respinta in ordine, se in questa circostanza si

ravvisa un errore manifesto nell'indicazione della parte tale da essere

agevolmente scoperto senza suscitare dubbi né nel giudice né nella controparte.

E, in concreto, la convenuta medesima nel corso dello scambio degli allegati di

causa aveva escluso incertezze circa la designazione della persona giuridica

chiamata in giudizio. Per il resto poi, la possibilità di inoltrare la causa

davanti al foro della succursale, in luogo del foro della sede principale della

società, aveva riscontro nell'art. 5 LForo e non certo nell'errata indicazione

della presunta debitrice. Ciò posto, il Pretore ha così riconosciuto AP 1, __________,

sede principale della società, quale parte convenuta davanti al giudice di __________,

foro della sua succursale (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 5).

Ora, di per sé, con questa argomentazione l'appellante non si

confronta nemmeno. Di modo che, da questo punto di vista l'appello non sarebbe neanche

ricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI, combinato con il cpv. 5). Invero, l'interessata

sostiene a titolo abbondanziale che in corso di causa l'attrice non avrebbe mai

invocato ed accennato ad un'errata designazione di parte, dimostrando così di

avere inteso convenire in giudizio la sola succursale a scapito della sede

principale della società (appello, pag. 13 n. 13). L'obiezione non considera però

che, nella misura in cui resta qualificabile di errore manifesto -accertamento

che, come tale, il Pretore ha giustificato rinviando alla prassi vigente con

riferimento alle succursali di società anonime (cfr. inoltre DTF 120 III 11; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 57 ad art. 38 e n. 19 ad art. 165) e che l'appellante

non contesta affatto- l'imprecisa indicazione di una parte può essere rettificata

su richiesta di parte o d'ufficio (II CCA, sentenza 22 novembre 2004

[12.2004.140/141] consid. 5 citata in: Cocchi/

Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 38 e n. 19 ad art. 165; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997,

n. 5 ad § 108). In concreto, il Pretore ha appunto spiegato di porre rimedio all'errata

designazione della convenuta quale succursale in forza di una rettifica

d'ufficio. Quest'ultima peraltro -tanto in prima sede quanto davanti a questa

Camera- si è costantemente identificata con la sede principale della società

anonima (“AP 1, __________”: risposta, pag. 1; duplica, pag. 1, conclusioni 8

gennaio 2010, pag. 1; osservazioni, pag. 1), dimostrando appunto al riguardo di

non avere mai avuto dubbi. Per il resto, basti infine aggiungere che l'inesatta

indicazione di una parte, laddove è data la prova di chi si voleva realmente indicare

quale attore o convenuto, è assimilabile ad un errore di scrittura la cui

rettifica è sempre ammessa, e che questo non costituisce comunque motivo a

suffragio della mancanza di legittimazione ad causam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.

3 ad art. 165). Di modo che, nella misura in cui tenta di intravedere nella mai

eccepita dall'attrice errata designazione della convenuta, una sua carenza di

legittimazione passiva, la censura va respinta.

3. Ciò posto, stabilito che a valere quale parte convenuta è la sede

principale della succursale chiamata in giudizio, non può esservi dubbio sulla

sua legittimazione passiva. Dai documenti agli atti risulta in effetti che

l'immobile in questione era -quantomeno fino al 31 marzo 2008- amministrato, in

rappresentanza di __________, proprietaria di quello stabile, dalla sede

principale della società (doc. 2) per il tramite della succursale di __________

(doc. T; doc. II°: ispezione a RC). E, il preteso danno che l'attrice imputa

alla controparte è da ricondurre allo svolgimento del mandato di

amministrazione conferito a quest'ultima.

4. Con

la sua petizione l'attrice rivendica un diritto al risarcimento del danno da

lei patito in base alle norme della responsabilità aquiliana (art. 41 CO) che

si realizza se, cumulativamente, è data l'esistenza di un illecito, della colpa

del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed

il danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste premesse

spetta alla parte che invoca questa norma. In questa sede, l'appellante solleva

contestazioni in merito all'agire illecito a lei imputato e al fatto che abbia

leso il diritto di proprietà dell'attrice. Contestate sono altresì la colpa e il

danno.

5. Per

il Pretore, nulla giustificava la distruzione di mobili che non appartenevano

né alla convenuta né alla proprietaria dello stabile: né l'attrice né il figlio

ne avevano autorizzato lo smaltimento; d'altra parte, in mancanza di un attacco

da cui difendersi contro la persona o contro una cosa appartenente alla convenuta,

nemmeno erano dati i presupposti per ammettere una situazione di legittima

difesa giusta l'art. 52 cpv. 1 CO; men che meno di difesa personale (art. 52

cpv. 3 CO), l'eliminazione dei mobili non essendo servita a garantire la

pretesa di rimborso dei costi di immagazzinaggio già anticipati e facilmente

evitabili consentendo all'attrice il ritiro effettivo dei mobili; la

proprietaria dello stabile -e conseguentemente la convenuta che si occupava

dell'amministrazione- non era per finire neanche autorizzata ad eliminare quei beni

che non le appartenevano in virtù del diritto privato. Di qui pertanto l'agire

illecito della convenuta (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 6.2), seppur di

fatto aveva agito quale rappresentante della proprietaria dello stabile (loc.

cit., pag. 4 consid. 6.1).

a) L'appellante

contesta anzitutto di avere leso i diritti di proprietà dell'attrice dovendosi

ritenere, nell'ipotesi a lei più favorevole, una rinuncia per derelizione con

effetto dal novembre 2004 ai mobili che chiede le siano risarciti (appello,

pag. 7 seg. n. 5). Ma invano. L'interessata non considera che il concetto di

derelizione presuppone che il proprietario rinunci volontariamente al suo

diritto (art. 729 CC; cfr. Schwander, Basler

Kommentar zum ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 2

ad art. 729). E, in concreto non può esservi dubbio in merito al fatto che con

perseveranza l'attrice ha rivendicato la proprietà di quanto si trovava nell'appartamento

locato da suo figlio -oltre che verbalmente in occasione dello sfratto

(audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 3)- per iscritto una prima volta

il 3 dicembre 2004 (doc. F; audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 2)

e poi a scadenze regolari per i quasi tre anni successivi (30 marzo 2005: doc.

I; 22 febbraio 2006: doc. M pag. 1; 10 maggio 2007; doc. M pag. 2; 21 giugno

2007: doc. rich. III°; 27 luglio 2007: doc. P). Pretendere in siffatte

circostanze che vi sia stata rinuncia da parte dell'attrice, sfiora quindi il

pretesto. Vano è altresì il tentativo dell'appellante di porre la fattispecie

in esame in analogia con quella descritta nella decisione 2 marzo 1998 di

questa Camera (inc. 12.1997.269) che ha sì riconosciuto la derelizione di suppellettili

lasciate in un appartamento, ma questo solo riguardo a cose che erano state

-volutamente- lasciate nei locali a trasloco avvenuto (loc. cit., pag. 5). Ciò

posto, esclusa l'ipotesi della derelizione, senza fondamento (cfr. Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 729) è pure la conclusione dell'appellante

laddove pretende di qualificare i mobili e le suppellettili immagazzinati

presso la ditta di traslochi quali oggetti divenuti senza padrone ai sensi

degli art. 718 CC, di cui lei era legittimata a disporre liberamente -foss'anche

con un ordine di smaltimento- senza ingerire in diritti di terzi (appello, pag.

8 n. 5). Di modo che, per finire, al riguardo l'appello va disatteso.

b) L'appellante

obietta poi che, a fronte di espliciti avvertimenti scritti con cui -per il suo

tramite- la proprietaria dello stabile dichiarava di non più volersi assumere gli

ingenti costi di deposito per i mobili e le suppellettili prelevati dal contestato

appartamento, la mancanza d'interesse e l'inazione dimostrata dall'attrice e da

suo figlio era da equiparare ad un consenso per il loro smaltimento (appello,

pag. 8 n. 6). Si è però già detto che l'attrice ha regolarmente rivendicato la

proprietà su quegli oggetti (sopra, consid. 5a). Indubbio poi che la convenuta avesse

subordinato la loro restituzione al preventivo rimborso dei costi che aveva

sostenuto fino a quel momento (scritto 15 giugno 2007: doc. N, pag. 2; scritto

del 18 luglio 2007: doc. O/9; audizione 29 ottobre 2009 teste An__________,

pag. 6). Dal canto suo, nella sua ultima lettera 27 luglio 2007 l'attrice ha diffidato la controparte dallo smaltire i suoi beni “che hanno un valore

pecuniario consistente ed un valore affettivo inestimabile”, riservandosi

di “richiedere i danni per il vostro agire illegale e pretestuoso, così come

eventuali danni causati ai miei mobili e suppellettili” (doc. P). E,

davanti a queste parole, la tesi di un qualunque consenso dell'attrice all'eliminazione

ordinata dalla convenuta appare decisamente insostenibile. Pure da questo punto

di vista l'appello va così respinto.

c) La ricorrente riconosce nel fatto di avere già anticipato costi di

trasloco e di deposito di mobili e suppellettili per fr. 39'085.50, nella dichiarata

e precaria situazione economica dell'attrice e di suo figlio e nella loro

implicita impossibilità a rimborsare tale importo, una delle fattispecie

previste dall'art. 52 CO e quindi la sua legittimazione a procedere con lo

smaltimento senza per questo incorrere in alcuna responsabilità (appello, pag.

8 n. 7). Il Pretore ha nondimeno spiegato in dettaglio i motivi per cui non ha

ritenuto adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 CO (sopra,

consid. 5). E, con la motivazione che egli ha dato, l'appellante nemmeno tenta

di confrontarsi. Di modo che, al riguardo l'appello è irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

6. L'appellante

contesta poi che l'attrice abbia provato il suo asserito diritto di proprietà

sui beni di cui chiede il risarcimento. Contesta segnatamente l'attendibilità

del doc. A, ossia del contratto 15 aprile 1997 con cui l'attrice lasciava in

comodato al figlio l'intero suo arredamento, e la lista del mobilio prodotta

dall'attrice quale doc. B (appello, pag. 9 n. 8). L'interessata però non

considera affatto che il Pretore non si è fondato su questi soli due documenti.

Egli ha anzi spiegato che la teste E__________, che già frequentava e frequenta

con regolarità l'attrice, aveva riconosciuto i mobili di cui alla lista

prodotta quale doc. B come appartenenti a quest'ultima, confermando che erano

stati prestati al figlio quando era convolato a nozze e aveva rilevato il

contratto di locazione relativo all'appartamento situato al 4° piano. In

sostanza, ciò è stato confermato dalla teste Ma__________, che aveva precisato

che, trasferendosi nel monolocale del 1° piano, l'attrice non aveva

praticamente portato nulla con sé. Ed è a fronte di queste dichiarazioni,

unitamente al contratto prodotto quale doc. A, che il Pretore ha ritenuto sufficientemente

provata la proprietà dell'attrice su quei beni. Egli ha pure precisato che M__________,

collaboratrice della stessa convenuta, aveva confermato che l'appartamento il

giorno dello sgombero era completamente arredato di mobili e suppellettili. La

sua conclusione poi trovava conforto anche nel raffronto tra le distinte

redatte dalla ditta di traslochi con la lista prodotta dall'attrice di cui al

doc. B (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 7).

Ciò posto,

nella misura in cui l'appellante si limita a dubitare in maniera generica della

validità dei doc. A e B senza neanche accennare alle considerazioni pretorili

appena evocate, l'appello è -ancora una volta- irricevibile per carenza di

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

L'interessata, invero, afferma anche che il contratto di prestito di cui al

doc. A non sarebbe stato stilato e sottoscritto il 15 aprile 1997, bensì

concluso nel 2007 come ben indicato a pag. 11 della petizione. Se non che, già

nello scritto 3 dicembre 2004 alla proprietaria dello stabile -e in copia per

conoscenza anche alla convenuta (audizione 29 ottobre 2009 teste M__________,

pag. 2)- l'attrice precisava di avere lasciato mobilio suo in prestito al figlio

(doc. F), tesi questa che ha costantemente ribadito (doc. I, M pag. 1 e 2). A

fronte di ciò e delle dichiarazioni rilasciate dai testi sentiti, l'indicazione

“doc. A: accordo 15 aprile 2007” a pag. 11 della petizione

contestualmente all'elenco dei documenti allegati, appare con evidenza come un

mero errore di scritturazione. Di modo che, anche da questo punto di vista

l'appello va respinto.

7. L'appellante

contesta inoltre una sua qualsiasi colpa riferita all'eliminazione dei mobili,

affermando di avere solo tutelato gli interessi della proprietaria dello

stabile che amministrava e di avere impartito quell'ordine una volta appurato

che nessuno avrebbe più ritirato i beni depositati e risarcito i costi

anticipati, evidenziando la necessità, nel caso concreto, di un intervento

risolutore (appello, pag. 9 n. 9). Nondimeno, il Pretore ha accertato che con

lettera del 2 agosto 2007 (doc. E: edizione doc. I°) la convenuta aveva

autorizzato la ditta __________ SA a procedere con lo smaltimento di quanto da

loro depositato, sollevandoli da ogni e qualsiasi responsabilità. Per il resto,

egli ha precisato che il fatto di avere agito quale rappresentante non la

liberava della responsabilità personale per atti illeciti e che di fatto, a

seguito del suo ordine i mobili erano stati distrutti (sentenza impugnata, pag.

3 consid. 6 in fine e pag. 4 consid. 6.1). E, al riguardo, l'appellante nulla

eccepisce. Già si è detto poi che l'attrice ha regolarmente rivendicato la

proprietà dei mobili distrutti (sopra, consid. 5a) e che la convenuta aveva

subordinato la riconsegna al rimborso delle spese di trasloco e del conseguente

deposito (sopra, consid. 5b). Pretendere, in siffatte circostanze, che era “assodato

che nessuno si sarebbe più preoccupato di ritirare i mobili immagazzinati e/o

avrebbe risarcito gli importanti esborsi connessi con il loro deposito” (appello,

pag. 9 n. 9) è quindi pretestuoso. Certo è che, in concreto, una

soluzione definitiva s'imponeva. Ma questo non legittimava la scelta della

convenuta. Se non con intenzione, alla convenuta può quindi quantomeno essere

imputata una colpa per negligenza od imprudenza (art. 41 cpv. 1 in fine CO). L'appello va quindi, ancora una volta, respinto.

8. Con riferimento all'entità del danno, il Pretore ha rilevato che l'arredamento

andato totalmente distrutto era da catalogare fra gli oggetti d'utilizzo

quotidiano per i quali il danno corrispondeva al costo per il suo riacquisto.

Se non che, in concreto, l'attrice era oramai nell'impossibilità di provare tramite

perizia il valore a nuovo di quegli oggetti (sentenza impugnata, pag. 6 consid.

8). E, di fronte a ciò, l'eventualità di un'applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CO

proposta dall'appellante (appello, pag. 11 n. 10) risulta a priori esclusa.

Il

Pretore ha nondimeno evidenziato che l'attrice aveva prodotto la polizza

economia domestica stipulata il 1° dicembre 1995 (doc. C) che stimava il valore

a nuovo dell'inventario domestico in fr. 70'000.–. Ritenuto che allora

l'attrice non aveva motivo di indicare un valore non fede facente, che la

convenuta medesima aveva ammesso che il valore determinante per mobili e

suppellettili era quello a nuovo -corrispondente appunto a quello per il suo

riacquisto- in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore non ha ravvisato

motivi validi per distanziarsi dalla somma così assicurata (sentenza impugnata,

pag. 6 consid. 8). L'appellante gli rimprovera di essersi limitato a fare

affidamento sulla citata polizza assicurativa adattata l'ultima volta nel 1995 e

che, in caso di sinistro, risarciva il valore a nuovo degli oggetti assicurati.

A suo dire, l'art. 42 CO si ispirava invece al valore venale degli oggetti

danneggiati che in concreto, appurata la vetustà e lo stato d'uso in cui si

trovava l'arredamento ritenuto privo di valore perfino da una struttura quale

la C__________ (doc. 8), ad agosto 2007 era da considerare nullo (appello, pag.

11 seg. consid. 11). Come detto però -e come già rammentato dal Pretore

(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 8 in fine)- il rimpiazzo di oggetti d'uso quotidiano fra cui rientrano appunto mobili e suppellettili d'arredamento

corrisponde al loro costo di riacquisto a nuovo, potendosi in tal caso

difficilmente pretendere che il danneggiato si soddisfi con oggetti usati. In

questi casi, è quindi implicito che quest'ultimo tragga un vantaggio per il

fatto che si vede riconoscere il valore a nuovo di un oggetto -magari usato e

vecchio- andato distrutto: ciò detto e nondimeno, la prova del preteso

“arricchimento” può portare a una riduzione (Rey,

Ausservertraglisches Haftpflichtrecht, 4a ed.,

Zurigo 2008, pag. 77 n. 321, che rinvia a: Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 5a ed., Zurigo 1995, pag. 367, §6 n. 363 e 364).

In

concreto, è quindi pacifico che il danno equivale al valore a nuovo di quanto è

andato distrutto. La polizza assicurativa prodotta dall'attrice ne stimava il

valore in appunto fr. 70'000.– nel 1995. E, in sé, il solo decorso degli anni

non comporta una diminuzione di questo valore. Per il resto, dal canto suo, la

convenuta non ha provato un “arricchimento” dell'attrice, la mera fattura

concernente lo smaltimento eseguito dalla C__________ -invero limitato a “1

salotto, 2 armadi grandi, 4/5 della merce dentro le scatole” a fronte di un

intero arredamento di un appartamento- non essendo sufficiente da questo

punto di vista. Non ravvisandosi neanche gli estremi di un abuso di diritto

-peraltro nemmeno eccepita dall'appellante- non sussistono per finire validi

motivi per scostarsi dalla cifra stimata dal prudente apprezzamento del primo

giudice. Ancora una volta, l'appello va quindi respinto.

9. L'appellante

invoca l'art. 44 cpv. 1 CO in base al quale il giudice può ridurre o anche

negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se

delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a

cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione

dell'obbligato. I motivi che adduce a sostegno dell'applicazione di tale norma

(appello, pag. 13 n. 12) sono tuttavia infondati. Vero è che la convenuta ha

proceduto allo sgombero dell'appartamento situato nello stabile da lei

amministrato in forza di un valido decreto di sfratto. Lo stesso era nondimeno stato

ottenuto a carico del figlio dell'attrice, unico debitore quindi per gli eventuali

costi di trasloco e di deposito di mobili e oggetti da lui non ritirati (doc.

D). I costi di immagazzinamento potevano essere evitati e rispettivamente contenuti

se, a fronte delle continue richieste dell'attrice di restituzione degli

oggetti in forza del suo diritto di proprietà comprovata tramite contratto di

prestito scritto, a quest'ultima fosse stato da subito consentito di ritirare

quanto di sua spettanza, ritenuto che secondo il decreto di sfratto debitore

per i relativi costi era il figlio. Del resto, se come pretende l'appellante,

in effetti mobili e suppellettili erano senza valore alcuno, non vi era motivo

di conservarli per quasi tre anni utilizzandoli quale argomento per garantirsene

il pagamento. Avendo subordinato la riconsegna dell'arredamento di pertinenza dell'attrice

al rimborso di spese che un terzo avrebbe dovuto sostenere -per le quali non vi

è alcuna prova che la stessa si sia fatta garante- inoltre, non è nemmeno

possibile concludere ad un suo completo disinteresse durante tre anni. Mentre, d'altra

parte, quello dimostrato dal figlio non può certo andare a suo scapito. Di modo

che, anche al riguardo l'appello si rivela infondato.

10. In

definitiva, l'appello va così respinto. Oneri processuali e ripetibili seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).

Con le

sue osservazioni l'attrice chiede di essere ammessa al beneficio

dell'assistenza giudiziaria. Ora, giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche

indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri

-reddito e sostanza- alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il

fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il

diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza va

esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto conto della

situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la

domanda va esaminata alla luce del certificato municipale per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria prodotto davanti a questa Camera -provvisto dei

necessari documenti- approvato dall'autorità comunale il 28 giugno 2010. Dallo

stesso risulta che l'attrice dispone di una rendita mensile AVS (fr. 1'285.–),

di una rendita da cassa pensione (fr. 603.–) e di prestazioni complementari (fr.

732.–) per complessivi fr. 2'620.– mensili (doc. 1 in appello). Il suo fabbisogno mensile si attesta a fr. 2'412.60 (minimo LEF per persone sole fr. 1'200.–;

locazione e spese accessorie fr. 1'060.–; cassa malati secondo LCA fr. 77.–;

assicurazione economia domestica fr. 75.60). Di modo che, la stessa dispone di

un eccedenza mensile di fr. 207.40, ossia fr. 2'128.– annuali (già dedotta la

franchigia annuale di cassa malati di fr. 300.– [doc. Q pag. 10], l'imposta

federale diretta stimata in fr. 40.80 [doc. Q pag. 16] e l'imposta comunale

personale fr. 20.–[art. 290 cpv. 2 LT], importi questi che, di per sé,

l'interessata non fa valere in questa sede). Rammentato il principio

giurisprudenziale secondo cui le spese processuali e d'avvocato vanno prestate

entro un anno se si tratta di processi non particolarmente costosi, in concreto

dall'attrice ben si può pretendere che possa far fronte entro l'anno all'onorario

del suo avvocato che per la procedura ricorsuale in esame può -allo stadio

attuale- essere stimato in fr. 1'680.– (fr. 70'000.– x 8% x 30%: art. 11 cpv. 1

e 2 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) + IVA e spese

vive (art. 14 cpv. 1 e 2 del Regolamento citato). Davanti a questa Camera la

richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria va di conseguenza respinta.

Il valore

litigioso di fr. 70'000.– è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio

sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

pronuncia:

1. L'appello del 7 giugno 2010 di AP 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'350.–

b) spese fr. 50.–

totale fr. 1'400.–

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO

1, __________, fr. 2'000.– a titolo di indennità per ripetibili di appello.

3.

L'istanza

di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio

presentata da AO 1, __________, è respinta.

4.

Intimazione:

- RA 2;

- RA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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