12.2010.108
Responsabilità civile per atto illecito, smaltimento di mobili e suppellettili appartenenti a terzi dopo uno sfratto, legittimazione della sede centrale per atti della succursale, indicazione inesatta
28 gennaio 2011Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.108
Data decisione, Autorità:
28.01.2011, IICCA
Titolo:
Responsabilità civile per atto illecito, smaltimento di mobili e suppellettili appartenenti a terzi dopo uno sfratto, legittimazione della sede centrale per atti della succursale, indicazione inesatta della parte
DETERMINAZIONE DEL DANNO
art. 41 CO
art. 42 CO
art. 44 CO
Incarto n.
12.2010.108
Lugano
28 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.452
della Pretura __________, promossa con petizione 11 luglio 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall'
RA 2)
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70'000.–,
salvo miglior accertamento, oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2005 e
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio;
domanda
avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, opponendosi altresì
alla concessione dell'assistenza giudiziaria, e che il Pretore -riconosciuto il
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con decreto 8
luglio 2009- con sentenza 17 maggio 2010 ha integralmente accolto, ponendo tassa di giustizia di fr. 2'500.– e spese a carico della convenuta, con l'obbligo
di rifondere all'attrice fr. 5'000.– per ripetibili;
appellante
la convenuta che, con atto 7 giugno 2010 chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere, nella misura in cui è ricevibile, la
petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo
grado;
mentre
l'attrice, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, con osservazioni 8 luglio 2010 propone la reiezione dell'appello,
protestate tasse, spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha preso in locazione l'appartamento n. __________ di 3
locali e mezzo al 4° piano dello stabile di via __________ a __________
appartenente a __________ e amministrato dalla società AP 1 di __________ per
il tramite della succursale di __________ fino al 31 marzo 2008. Ad inizio
1997, AO 1 si è trasferita in un appartamento più piccolo situato al 1° piano
del medesimo stabile, lasciando quello più grande al proprio figlio A__________
che il 17 aprile 1997 è subentrato in luogo della madre al contratto di
locazione con la proprietaria (doc. 2, pag. 2 sul retro). Nel contempo, AO 1 avrebbe
stipulato con il figlio un accordo datato 15 aprile 1997 con cui dichiarava di
consegnare a quest'ultimo quale prestito e a titolo provvisorio tutto il suo arredamento
che già si trovava in quei locali e che risultava assicurato presso la __________
per la somma complessiva di fr. 70'000.– da dicembre 1995 (doc. C).
A causa
di un reiterato mancato pagamento della pigione da parte di A__________ (doc.
3), la proprietaria ha disdetto il contratto di locazione con effetto dal 31
luglio 2004 (doc. 4). Lo sfratto è poi stato decretato in data 22 settembre
2004 dal Pretore __________ (doc. D). Le chiavi dei locali sono state
riconsegnate alla proprietaria, e per essa a M__________ collaboratrice di AP 1,
verso la metà di novembre 2004 nell'ambito dell'esecuzione forzata dello
sfratto -A__________ essendosi in proposito del tutto disinteressato- con
l'ausilio della polizia. AP 1, succursale di __________, si è così rivolta alla
ditta __________ SA di __________ che il 17 dicembre 2004 ha svuotato l'appartamento, depositando suppellettili e mobilio presso il proprio magazzino. Le
spese per lo sgombero insieme ai costi di immagazzinaggio sono stati anticipati
dalla proprietaria. Ad agosto 2007 tutti gli oggetti e i beni così custoditi
sono stati smaltiti ed eliminati, su ordine di AP 1, in nome e per conto della proprietaria dello stabile __________.
B. Con
petizione dell'11 luglio 2008 AO 1 ha chiesto di condannare AP 1, succursale di
__________, al pagamento di fr. 70'000.– (salvo miglior accertamento) oltre
interessi al 5% dal 30 marzo 2005. Informata dell'imminente sfratto, con
scritto 3 dicembre 2004 l'attrice aveva reso note a __________, proprietaria
dell'immobile, le difficoltà finanziarie e personali del figlio informandola
altresì del fatto che suppellettili e mobilio presenti nell'appartamento le
appartenevano e postulando una proroga del termine ingiunto per lo sgombero dei
locali a cui intendeva provvedere personalmente. Dal canto suo, AP 1 si sarebbe
però limitata a incaricare una ditta di traslochi della liberazione dei locali ordinando
inoltre il deposito presso la medesima di quanto era stato catalogato. Con
lettera 30 marzo 2005 AO 1, in forza del suo diritto di proprietà, ha chiesto
la restituzione di quasi la totalità del mobilio così stoccato. Con scritto 28
aprile 2005 AP 1 ne ha subordinato la riconsegna al pagamento dei costi di
trasloco e di deposito a carico del figlio dell'attrice. Quest'ultima, che non
disponeva di mezzi finanziari sufficienti, ha continuato a rivendicare la
restituzione di ciò che le apparteneva. Il 15 giugno e ancora il 18 luglio 2007,
AP 1 ha ingiunto all'attrice il pagamento di circa fr. 31'000.–, pena
l'eliminazione della merce depositata. AO 1 ha contestato di poter essere considerata responsabile per debiti di suo figlio e, di fatto, impedendole il ritiro
dei beni di sua proprietà, AP 1 aveva contribuito a far lievitare i costi
aggravando inutilmente sia la sua posizione che quella del figlio. Con l'ordine
di smaltimento poi, la società amministratrice aveva disposto senza diritto e
in malafede di beni che non le appartenevano, agendo giusta l'art. 423 cpv. 1
CO in modo illecito. Legittimo quindi il risarcimento ex art. 41 CO dei danni che
l'eliminazione di mobilio e suppellettili, assicurati per il valore stimato di fr.
70'000.–, aveva comportato. L'attrice, per finire, ha postulato l'ammissione
all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio per indigenza.
AP 1 vi
si è opposta. Anzitutto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva,
l'attrice avendo convenuto in giudizio la succursale di una società anonima che
-come tale- non aveva personalità giuridica e difettava quindi della qualità di
parte. Ha contestato che quanto si trovava nell'appartamento locato dal figlio apparteneva
all'attrice. Quest'ultima era stata informata della procedura di sgombero. Tuttavia,
l'impegno da lei assunto con scritto 3 dicembre 2004 di provvedervi di persona entro
Fatti
i 2/3 giorni seguenti con l'aiuto di conoscenti, non aveva avuto alcun seguito.
Questo l'aveva costretta a conferire formale incarico alla ditta __________ SA
di __________, intervenuta il 17 dicembre 2004. Né l'attrice, né il di lei figlio
e nemmeno il curatore di quest'ultimo avevano dato riscontro ai numerosi
solleciti di ritiro della merce così posta in stoccaggio, ritenuto il preventivo
rimborso dei costi anticipati da __________ -condizione questa prevista anche dal
decreto di sfratto- che ad agosto 2007 assommavano a fr. 33'678.60. Di certo,
non si poteva esigere che lei continuasse a sostenere costi all'infinito, fermo
restando comunque che l'ordine di smaltimento era stato preceduto da numerosi
avvertimenti indirizzati agli interessati ed era stato dato a quasi tre anni
dallo sgombero dei locali. La polizza assicurativa di economia domestica agli
atti concerneva l'appartamento dell'attrice e non quello del figlio. Ad ogni
modo, il valore di stima di fr. 70'000.– era quello a nuovo e non aveva pertinenza
per la causa in esame. Di fatto, mobilio e suppellettili non avevano alcun
valore ed erano da considerare alla stregua di oggetti abbandonati. La società
si era limitata ad amministrare lo stabile come da mandato conferitole da __________,
e non aveva gestito ex art. 423 cpv. 1 CO né affari del figlio dell'attrice né della
medesima attrice. Di modo che, i presupposti di un suo agire illecito, di una sua
colpa, di un danno a lei imputabile e di un rapporto causale tra agire illecito
e danno, non erano adempiuti. Si è infine opposta alla concessione
dell'assistenza giudiziaria, a fronte di un credito di fr. 70'000.– l'attrice non
potendo essere considerata indigente.
L'attrice,
ribadito il suo punto di vista, ha rilevato che era stata la succursale di __________
ad amministrare lo stabile e ad agire quale rappresentante nella procedura di
sfratto. E, se in effetti difettava della qualità di parte, allora non sarebbe certo
stata legittimata. La succursale era pure intervenuta in relazione alla ditta di
traslochi e nello scambio di corrispondenza intrattenuto con l'attrice. Nel 1995,
data cui risaliva la polizza di assicurazione che stimava il valore di mobilio
e suppellettili in fr. 70'000.– , l'attrice risiedeva ancora nell'appartamento poi
locato al figlio. Di fatto, l'attrice non aveva potuto organizzare lo sgombero
in quanto la convenuta l'aveva preceduta assegnando l'incarico a __________ SA.
Il recupero di quanto le apparteneva poi, era stato subordinato al rimborso di
costi di cui il solo figlio era debitore. Dal canto suo, l'attrice aveva
dimostrato costante interesse per i suoi mobili, come attestava la
corrispondenza inviata alla convenuta. Il danno diretto da risarcire era quindi
di fr. 70'000.–, fermo restando che fintanto che tale pretesa non le fosse
riconosciuta definitivamente, la sua indigenza era da ritenersi comprovata dai
documenti agli atti.
Per la
convenuta, confermati i suoi argomenti, non v'era dubbio che l'azione era
rivolta contro la succursale, che difettava della capacità processuale. La denominazione
utilizzata dall'attrice non era quindi frutto di un'errata indicazione. Anzi, volutamente
l'attrice aveva così inteso evitare di promuovere causa davanti al foro della
sede principale, dove si era già svolta la procedura di sfratto, optando per
quello della succursale. Questo suo agire andava quindi sanzionato respingendo
l'azione. L'attrice non era proprietaria di quanto rivendicava e, a titolo
subordinato, aveva abbandonato un eventuale suo diritto di proprietà. Né lei né
il figlio avevano indennizzato le spese di trasloco e di deposito. Di modo che,
mobilio e suppellettili erano per finire stati smaltiti per conto di __________,
proprietaria dello stabile. Ogni danno a suo carico era quindi contestato. La
mancanza di probabilità di esito favorevole della causa, ostava inoltre alla
concessione dell'assistenza giudiziaria.
C. All'udienza
preliminare del 12 marzo 2009, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di
vista. Ciascuna di esse ha altresì notificato le prove. Il primo giudice ha invitato
le parti a risolvere bonalmente la vertenza in esame, e meglio con un
versamento all'attrice di fr. 9'500.– a saldo di ogni pretesa di risarcimento.
L'attrice ha aderito a questa proposta con lettera del 15 aprile 2009. Con
scritto del medesimo giorno, la convenuta ha tuttavia comunicato al Pretore di
non accettare una transazione in tal senso. Con ordinanza 8 luglio 2009 il
Pretore ha inoltre posto l'attrice al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
Esperita
l'istruttoria, e previa rinuncia delle parti al dibattimento finale, il Pretore
ha fissato all'8 gennaio 2010 il termine ultimo per l'invio delle rispettive
conclusioni. L'attrice, con memoriale scritto del 4 gennaio 2010, ha confermato le sue argomentazioni. Dal canto suo la convenuta, con allegato conclusivo 8 gennaio
2010, ha riproposto la sua tesi difensiva.
D. Con
sentenza 17 maggio 2010, il Pretore __________, ha accolto la petizione
condannando AP 1 di __________, sede principale della società anonima, a pagare
a AO 1 fr. 70'000.– oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2007. Il Pretore ha
anzitutto ritenuto che l'indicazione quale succursale della parte convenuta
costituiva un errore manifesto dell'attrice e che controparte mai aveva nutrito
dubbi sulla designazione della persona giuridica come tale. D'altra parte,
l'inoltro della causa al foro della succursale non era dovuto all'errata
indicazione della parte, ma trovava fondamento nell'art. 5 LForo. Il primo
giudice ha quindi rettificato d'ufficio la denominazione nel senso che
convenuta in giudizio, davanti al foro della succursale, era da intendersi la
sede principale della società.
Il
Pretore ha quindi accertato che AP 1 aveva distrutto mobili e suppellettili
oggetto del litigio in esame. Ciò posto, le conseguenze di tale gesto non si
trasmettevano al rappresentato in virtù del rapporto esistente con la proprietaria
dello stabile che la convenuta amministrava. Quest'ultima soltanto ne era
quindi responsabile. Certo, le spese anticipate per trasloco e deposito erano
di oltre fr. 30'000.–. Ma, né il figlio né l'attrice avevano acconsentito allo smaltimento
di mobili e suppellettili. La convenuta, non aveva neppure agito per legittima
difesa ex art. 52 cpv. 1 CO o difesa personale ex art. 52 cpv. 3 CO. Né in
virtù del diritto privato si giustificava quell'eliminazione. Di qui,
l'illiceità dell'agire della convenuta. Le testi E__________ e Ma__________ avevano
indicato che l'arredamento presente nell'appartamento dove si era trasferito il
figlio, da sempre era di proprietà dell'attrice. Di modo che, il contratto di
prestito 15 aprile 1997 trovava riscontro. Inoltre, il giorno dello sfratto la
collaboratrice della convenuta M__________ aveva confermato che i locali erano
ancora arredati. Trattandosi di beni d'utilizzo quotidiano e vista l'impossibilità
di far esperire una perizia, il Pretore si è quindi affidato alla polizza
assicurativa economia domestica conclusa dall'attrice nel 1995 -quando appunto
abitava in quell'appartamento- che stimava il valore a nuovo dell'intero
inventario domestico in fr. 70'000.–. Questa cifra costituiva quindi l'ammontare
del danno da risarcire. Ciò posto, dimostrato l'agire illecito della convenuta
e il danno che ne era così conseguito e ravvisata una sua colpa contestuale
alla distruzione di beni appartenenti all'attrice, ha riconosciuto a
quest'ultima un risarcimento di fr. 70'000.– oltre interessi del 5% dal 31
agosto 2007.
E. Con
appello 7 giugno 2010 la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata
nel senso di respingere, per quanto ricevibile, la petizione dell'attrice,
protestate tasse, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. L'interessata
eccepisce di nuovo la carenza di legittimazione passiva, presupposto che il
Pretore non poteva sanare d'ufficio. L'attrice poi aveva promesso di liberare i
locali in occasione dello sfratto forzato avvenuto a novembre 2004. E, in
quell'occasione, aveva indicato che solo una parte del mobilio le apparteneva, ma
senza fornire prove al riguardo. Di fatto, solo dopo che era stato eseguito lo
sgombero, aveva provveduto ad inviare una copia del preteso contratto di
prestito tra figlio e attrice. Ma, anche dopo di allora, controparte non aveva dimostrato
di mantenere le promesse. L'appellante contesta che le condizioni poste dall'art.
41 CO siano adempiute.
L'agire
della convenuta non è anzitutto illecito. Lo sfratto era stato deciso con
decreto pretorile 22 settembre 2004 e, decorsi tre anni dallo sgombero dei
locali di cui lei aveva anticipato i costi insieme a quelli per il deposito, a
fronte del disinteresse di controparte e del di lei figlio invitati a più
riprese a ritirare il mobilio così immagazzinato, era stato ordinato lo
smaltimento. Per prassi poi, le suppellettili lasciate in un appartamento concluso
un contratto di locazione erano da considerare quali oggetti abbandonati per
rinuncia alla proprietà (art. 729 CC). Pertanto, trattandosi di cose diventate
senza padrone, la convenuta poteva liberamente disporne (art. 718 CC). Peraltro,
a fronte dei ripetuti avvertimenti inviati sia all'attrice che al di lei figlio
di non più essere intenzionata a tollerare l'anticipo di quegli ingenti costi,
il loro disinteresse era assimilabile a un tacito consenso all'eliminazione. L'appellante
aveva quindi ossequiato l'art. 52 CO, escludendo così una sua qualsiasi responsabilità.
L'appellante contesta che l'attrice sia proprietaria di quanto chiede le sia
risarcito. Il contratto di prestito era un documento confezionato ad arte nel
2007 -come risulterebbe dall'allegato di petizione (pag. 11)- e non come
preteso il 15 aprile 1997. Anche la tesi di una sua pretesa intenzionalità o di
una sua negligenza era infondata, di modo che a torto le era stata riconosciuta
una colpa. Neanche il danno era provato. La polizza assicurativa del 1995 non
aveva valore, fermo restando che la cifra di fr. 70'000.– era un forfait
calcolato in base alla superficie dell'appartamento, a prescindere dallo stato
effettivo in cui quei beni versavano. Sulla scorta di questo solo elemento, una
stima del Pretore secondo prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO) era da
escludere a priori. Mobilio e suppellettili, datati, erano senza valore. Per
finire, la richiesta risarcitoria era da respingere anche per l'art. 44 cpv. 1
CO, il danno semmai essendo stato cagionato dall'attrice medesima.
Delle
osservazioni dell'attrice la quale, previa concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, conclude per la reiezione dell'appello,
si dirà se necessario nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Ora, l'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica
il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto,
poiché la decisione impugnata è stata comunicata prima di quella data, la
procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (CPC-TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2. Per quanto attiene il presupposto processuale della capacità delle
parti, il Pretore ha anzitutto rammentato che la petizione inoltrata a nome di
una succursale non deve essere respinta in ordine, se in questa circostanza si
ravvisa un errore manifesto nell'indicazione della parte tale da essere
agevolmente scoperto senza suscitare dubbi né nel giudice né nella controparte.
E, in concreto, la convenuta medesima nel corso dello scambio degli allegati di
causa aveva escluso incertezze circa la designazione della persona giuridica
chiamata in giudizio. Per il resto poi, la possibilità di inoltrare la causa
davanti al foro della succursale, in luogo del foro della sede principale della
società, aveva riscontro nell'art. 5 LForo e non certo nell'errata indicazione
della presunta debitrice. Ciò posto, il Pretore ha così riconosciuto AP 1, __________,
sede principale della società, quale parte convenuta davanti al giudice di __________,
foro della sua succursale (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 5).
Ora, di per sé, con questa argomentazione l'appellante non si
confronta nemmeno. Di modo che, da questo punto di vista l'appello non sarebbe neanche
ricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI, combinato con il cpv. 5). Invero, l'interessata
sostiene a titolo abbondanziale che in corso di causa l'attrice non avrebbe mai
invocato ed accennato ad un'errata designazione di parte, dimostrando così di
avere inteso convenire in giudizio la sola succursale a scapito della sede
principale della società (appello, pag. 13 n. 13). L'obiezione non considera però
che, nella misura in cui resta qualificabile di errore manifesto -accertamento
che, come tale, il Pretore ha giustificato rinviando alla prassi vigente con
riferimento alle succursali di società anonime (cfr. inoltre DTF 120 III 11; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice
2000/2004, Lugano 2005, n. 57 ad art. 38 e n. 19 ad art. 165) e che l'appellante
non contesta affatto- l'imprecisa indicazione di una parte può essere rettificata
su richiesta di parte o d'ufficio (II CCA, sentenza 22 novembre 2004
[12.2004.140/141] consid. 5 citata in: Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 38 e n. 19 ad art. 165; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997,
n. 5 ad § 108). In concreto, il Pretore ha appunto spiegato di porre rimedio all'errata
designazione della convenuta quale succursale in forza di una rettifica
d'ufficio. Quest'ultima peraltro -tanto in prima sede quanto davanti a questa
Camera- si è costantemente identificata con la sede principale della società
anonima (“AP 1, __________”: risposta, pag. 1; duplica, pag. 1, conclusioni 8
gennaio 2010, pag. 1; osservazioni, pag. 1), dimostrando appunto al riguardo di
non avere mai avuto dubbi. Per il resto, basti infine aggiungere che l'inesatta
indicazione di una parte, laddove è data la prova di chi si voleva realmente indicare
quale attore o convenuto, è assimilabile ad un errore di scrittura la cui
rettifica è sempre ammessa, e che questo non costituisce comunque motivo a
suffragio della mancanza di legittimazione ad causam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.
3 ad art. 165). Di modo che, nella misura in cui tenta di intravedere nella mai
eccepita dall'attrice errata designazione della convenuta, una sua carenza di
legittimazione passiva, la censura va respinta.
3. Ciò posto, stabilito che a valere quale parte convenuta è la sede
principale della succursale chiamata in giudizio, non può esservi dubbio sulla
sua legittimazione passiva. Dai documenti agli atti risulta in effetti che
l'immobile in questione era -quantomeno fino al 31 marzo 2008- amministrato, in
rappresentanza di __________, proprietaria di quello stabile, dalla sede
principale della società (doc. 2) per il tramite della succursale di __________
(doc. T; doc. II°: ispezione a RC). E, il preteso danno che l'attrice imputa
alla controparte è da ricondurre allo svolgimento del mandato di
amministrazione conferito a quest'ultima.
4. Con
la sua petizione l'attrice rivendica un diritto al risarcimento del danno da
lei patito in base alle norme della responsabilità aquiliana (art. 41 CO) che
si realizza se, cumulativamente, è data l'esistenza di un illecito, della colpa
del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed
il danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste premesse
spetta alla parte che invoca questa norma. In questa sede, l'appellante solleva
contestazioni in merito all'agire illecito a lei imputato e al fatto che abbia
leso il diritto di proprietà dell'attrice. Contestate sono altresì la colpa e il
danno.
5. Per
il Pretore, nulla giustificava la distruzione di mobili che non appartenevano
né alla convenuta né alla proprietaria dello stabile: né l'attrice né il figlio
ne avevano autorizzato lo smaltimento; d'altra parte, in mancanza di un attacco
da cui difendersi contro la persona o contro una cosa appartenente alla convenuta,
nemmeno erano dati i presupposti per ammettere una situazione di legittima
difesa giusta l'art. 52 cpv. 1 CO; men che meno di difesa personale (art. 52
cpv. 3 CO), l'eliminazione dei mobili non essendo servita a garantire la
pretesa di rimborso dei costi di immagazzinaggio già anticipati e facilmente
evitabili consentendo all'attrice il ritiro effettivo dei mobili; la
proprietaria dello stabile -e conseguentemente la convenuta che si occupava
dell'amministrazione- non era per finire neanche autorizzata ad eliminare quei beni
che non le appartenevano in virtù del diritto privato. Di qui pertanto l'agire
illecito della convenuta (sentenza impugnata, pag. 4 consid. 6.2), seppur di
fatto aveva agito quale rappresentante della proprietaria dello stabile (loc.
cit., pag. 4 consid. 6.1).
a) L'appellante
contesta anzitutto di avere leso i diritti di proprietà dell'attrice dovendosi
ritenere, nell'ipotesi a lei più favorevole, una rinuncia per derelizione con
effetto dal novembre 2004 ai mobili che chiede le siano risarciti (appello,
pag. 7 seg. n. 5). Ma invano. L'interessata non considera che il concetto di
derelizione presuppone che il proprietario rinunci volontariamente al suo
diritto (art. 729 CC; cfr. Schwander, Basler
Kommentar zum ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 2
ad art. 729). E, in concreto non può esservi dubbio in merito al fatto che con
perseveranza l'attrice ha rivendicato la proprietà di quanto si trovava nell'appartamento
locato da suo figlio -oltre che verbalmente in occasione dello sfratto
(audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 3)- per iscritto una prima volta
il 3 dicembre 2004 (doc. F; audizione 29 ottobre 2009 teste M__________, pag. 2)
e poi a scadenze regolari per i quasi tre anni successivi (30 marzo 2005: doc.
I; 22 febbraio 2006: doc. M pag. 1; 10 maggio 2007; doc. M pag. 2; 21 giugno
2007: doc. rich. III°; 27 luglio 2007: doc. P). Pretendere in siffatte
circostanze che vi sia stata rinuncia da parte dell'attrice, sfiora quindi il
pretesto. Vano è altresì il tentativo dell'appellante di porre la fattispecie
in esame in analogia con quella descritta nella decisione 2 marzo 1998 di
questa Camera (inc. 12.1997.269) che ha sì riconosciuto la derelizione di suppellettili
lasciate in un appartamento, ma questo solo riguardo a cose che erano state
-volutamente- lasciate nei locali a trasloco avvenuto (loc. cit., pag. 5). Ciò
posto, esclusa l'ipotesi della derelizione, senza fondamento (cfr. Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 729) è pure la conclusione dell'appellante
laddove pretende di qualificare i mobili e le suppellettili immagazzinati
presso la ditta di traslochi quali oggetti divenuti senza padrone ai sensi
degli art. 718 CC, di cui lei era legittimata a disporre liberamente -foss'anche
con un ordine di smaltimento- senza ingerire in diritti di terzi (appello, pag.
8 n. 5). Di modo che, per finire, al riguardo l'appello va disatteso.
b) L'appellante
obietta poi che, a fronte di espliciti avvertimenti scritti con cui -per il suo
tramite- la proprietaria dello stabile dichiarava di non più volersi assumere gli
ingenti costi di deposito per i mobili e le suppellettili prelevati dal contestato
appartamento, la mancanza d'interesse e l'inazione dimostrata dall'attrice e da
suo figlio era da equiparare ad un consenso per il loro smaltimento (appello,
pag. 8 n. 6). Si è però già detto che l'attrice ha regolarmente rivendicato la
proprietà su quegli oggetti (sopra, consid. 5a). Indubbio poi che la convenuta avesse
subordinato la loro restituzione al preventivo rimborso dei costi che aveva
sostenuto fino a quel momento (scritto 15 giugno 2007: doc. N, pag. 2; scritto
del 18 luglio 2007: doc. O/9; audizione 29 ottobre 2009 teste An__________,
pag. 6). Dal canto suo, nella sua ultima lettera 27 luglio 2007 l'attrice ha diffidato la controparte dallo smaltire i suoi beni “che hanno un valore
pecuniario consistente ed un valore affettivo inestimabile”, riservandosi
di “richiedere i danni per il vostro agire illegale e pretestuoso, così come
eventuali danni causati ai miei mobili e suppellettili” (doc. P). E,
davanti a queste parole, la tesi di un qualunque consenso dell'attrice all'eliminazione
ordinata dalla convenuta appare decisamente insostenibile. Pure da questo punto
di vista l'appello va così respinto.
c) La ricorrente riconosce nel fatto di avere già anticipato costi di
trasloco e di deposito di mobili e suppellettili per fr. 39'085.50, nella dichiarata
e precaria situazione economica dell'attrice e di suo figlio e nella loro
implicita impossibilità a rimborsare tale importo, una delle fattispecie
previste dall'art. 52 CO e quindi la sua legittimazione a procedere con lo
smaltimento senza per questo incorrere in alcuna responsabilità (appello, pag.
8 n. 7). Il Pretore ha nondimeno spiegato in dettaglio i motivi per cui non ha
ritenuto adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 CO (sopra,
consid. 5). E, con la motivazione che egli ha dato, l'appellante nemmeno tenta
di confrontarsi. Di modo che, al riguardo l'appello è irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
6. L'appellante
contesta poi che l'attrice abbia provato il suo asserito diritto di proprietà
sui beni di cui chiede il risarcimento. Contesta segnatamente l'attendibilità
del doc. A, ossia del contratto 15 aprile 1997 con cui l'attrice lasciava in
comodato al figlio l'intero suo arredamento, e la lista del mobilio prodotta
dall'attrice quale doc. B (appello, pag. 9 n. 8). L'interessata però non
considera affatto che il Pretore non si è fondato su questi soli due documenti.
Egli ha anzi spiegato che la teste E__________, che già frequentava e frequenta
con regolarità l'attrice, aveva riconosciuto i mobili di cui alla lista
prodotta quale doc. B come appartenenti a quest'ultima, confermando che erano
stati prestati al figlio quando era convolato a nozze e aveva rilevato il
contratto di locazione relativo all'appartamento situato al 4° piano. In
sostanza, ciò è stato confermato dalla teste Ma__________, che aveva precisato
che, trasferendosi nel monolocale del 1° piano, l'attrice non aveva
praticamente portato nulla con sé. Ed è a fronte di queste dichiarazioni,
unitamente al contratto prodotto quale doc. A, che il Pretore ha ritenuto sufficientemente
provata la proprietà dell'attrice su quei beni. Egli ha pure precisato che M__________,
collaboratrice della stessa convenuta, aveva confermato che l'appartamento il
giorno dello sgombero era completamente arredato di mobili e suppellettili. La
sua conclusione poi trovava conforto anche nel raffronto tra le distinte
redatte dalla ditta di traslochi con la lista prodotta dall'attrice di cui al
doc. B (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 7).
Ciò posto,
nella misura in cui l'appellante si limita a dubitare in maniera generica della
validità dei doc. A e B senza neanche accennare alle considerazioni pretorili
appena evocate, l'appello è -ancora una volta- irricevibile per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
L'interessata, invero, afferma anche che il contratto di prestito di cui al
doc. A non sarebbe stato stilato e sottoscritto il 15 aprile 1997, bensì
concluso nel 2007 come ben indicato a pag. 11 della petizione. Se non che, già
nello scritto 3 dicembre 2004 alla proprietaria dello stabile -e in copia per
conoscenza anche alla convenuta (audizione 29 ottobre 2009 teste M__________,
pag. 2)- l'attrice precisava di avere lasciato mobilio suo in prestito al figlio
(doc. F), tesi questa che ha costantemente ribadito (doc. I, M pag. 1 e 2). A
fronte di ciò e delle dichiarazioni rilasciate dai testi sentiti, l'indicazione
“doc. A: accordo 15 aprile 2007” a pag. 11 della petizione
contestualmente all'elenco dei documenti allegati, appare con evidenza come un
mero errore di scritturazione. Di modo che, anche da questo punto di vista
l'appello va respinto.
7. L'appellante
contesta inoltre una sua qualsiasi colpa riferita all'eliminazione dei mobili,
affermando di avere solo tutelato gli interessi della proprietaria dello
stabile che amministrava e di avere impartito quell'ordine una volta appurato
che nessuno avrebbe più ritirato i beni depositati e risarcito i costi
anticipati, evidenziando la necessità, nel caso concreto, di un intervento
risolutore (appello, pag. 9 n. 9). Nondimeno, il Pretore ha accertato che con
lettera del 2 agosto 2007 (doc. E: edizione doc. I°) la convenuta aveva
autorizzato la ditta __________ SA a procedere con lo smaltimento di quanto da
loro depositato, sollevandoli da ogni e qualsiasi responsabilità. Per il resto,
egli ha precisato che il fatto di avere agito quale rappresentante non la
liberava della responsabilità personale per atti illeciti e che di fatto, a
seguito del suo ordine i mobili erano stati distrutti (sentenza impugnata, pag.
3 consid. 6 in fine e pag. 4 consid. 6.1). E, al riguardo, l'appellante nulla
eccepisce. Già si è detto poi che l'attrice ha regolarmente rivendicato la
proprietà dei mobili distrutti (sopra, consid. 5a) e che la convenuta aveva
subordinato la riconsegna al rimborso delle spese di trasloco e del conseguente
deposito (sopra, consid. 5b). Pretendere, in siffatte circostanze, che era “assodato
che nessuno si sarebbe più preoccupato di ritirare i mobili immagazzinati e/o
avrebbe risarcito gli importanti esborsi connessi con il loro deposito” (appello,
pag. 9 n. 9) è quindi pretestuoso. Certo è che, in concreto, una
soluzione definitiva s'imponeva. Ma questo non legittimava la scelta della
convenuta. Se non con intenzione, alla convenuta può quindi quantomeno essere
imputata una colpa per negligenza od imprudenza (art. 41 cpv. 1 in fine CO). L'appello va quindi, ancora una volta, respinto.
8. Con riferimento all'entità del danno, il Pretore ha rilevato che l'arredamento
andato totalmente distrutto era da catalogare fra gli oggetti d'utilizzo
quotidiano per i quali il danno corrispondeva al costo per il suo riacquisto.
Se non che, in concreto, l'attrice era oramai nell'impossibilità di provare tramite
perizia il valore a nuovo di quegli oggetti (sentenza impugnata, pag. 6 consid.
8). E, di fronte a ciò, l'eventualità di un'applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CO
proposta dall'appellante (appello, pag. 11 n. 10) risulta a priori esclusa.
Il
Pretore ha nondimeno evidenziato che l'attrice aveva prodotto la polizza
economia domestica stipulata il 1° dicembre 1995 (doc. C) che stimava il valore
a nuovo dell'inventario domestico in fr. 70'000.–. Ritenuto che allora
l'attrice non aveva motivo di indicare un valore non fede facente, che la
convenuta medesima aveva ammesso che il valore determinante per mobili e
suppellettili era quello a nuovo -corrispondente appunto a quello per il suo
riacquisto- in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore non ha ravvisato
motivi validi per distanziarsi dalla somma così assicurata (sentenza impugnata,
pag. 6 consid. 8). L'appellante gli rimprovera di essersi limitato a fare
affidamento sulla citata polizza assicurativa adattata l'ultima volta nel 1995 e
che, in caso di sinistro, risarciva il valore a nuovo degli oggetti assicurati.
A suo dire, l'art. 42 CO si ispirava invece al valore venale degli oggetti
danneggiati che in concreto, appurata la vetustà e lo stato d'uso in cui si
trovava l'arredamento ritenuto privo di valore perfino da una struttura quale
la C__________ (doc. 8), ad agosto 2007 era da considerare nullo (appello, pag.
11 seg. consid. 11). Come detto però -e come già rammentato dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 5 consid. 8 in fine)- il rimpiazzo di oggetti d'uso quotidiano fra cui rientrano appunto mobili e suppellettili d'arredamento
corrisponde al loro costo di riacquisto a nuovo, potendosi in tal caso
difficilmente pretendere che il danneggiato si soddisfi con oggetti usati. In
questi casi, è quindi implicito che quest'ultimo tragga un vantaggio per il
fatto che si vede riconoscere il valore a nuovo di un oggetto -magari usato e
vecchio- andato distrutto: ciò detto e nondimeno, la prova del preteso
“arricchimento” può portare a una riduzione (Rey,
Ausservertraglisches Haftpflichtrecht, 4a ed.,
Zurigo 2008, pag. 77 n. 321, che rinvia a: Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 5a ed., Zurigo 1995, pag. 367, §6 n. 363 e 364).
In
concreto, è quindi pacifico che il danno equivale al valore a nuovo di quanto è
andato distrutto. La polizza assicurativa prodotta dall'attrice ne stimava il
valore in appunto fr. 70'000.– nel 1995. E, in sé, il solo decorso degli anni
non comporta una diminuzione di questo valore. Per il resto, dal canto suo, la
convenuta non ha provato un “arricchimento” dell'attrice, la mera fattura
concernente lo smaltimento eseguito dalla C__________ -invero limitato a “1
salotto, 2 armadi grandi, 4/5 della merce dentro le scatole” a fronte di un
intero arredamento di un appartamento- non essendo sufficiente da questo
punto di vista. Non ravvisandosi neanche gli estremi di un abuso di diritto
-peraltro nemmeno eccepita dall'appellante- non sussistono per finire validi
motivi per scostarsi dalla cifra stimata dal prudente apprezzamento del primo
giudice. Ancora una volta, l'appello va quindi respinto.
9. L'appellante
invoca l'art. 44 cpv. 1 CO in base al quale il giudice può ridurre o anche
negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se
delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a
cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato. I motivi che adduce a sostegno dell'applicazione di tale norma
(appello, pag. 13 n. 12) sono tuttavia infondati. Vero è che la convenuta ha
proceduto allo sgombero dell'appartamento situato nello stabile da lei
amministrato in forza di un valido decreto di sfratto. Lo stesso era nondimeno stato
ottenuto a carico del figlio dell'attrice, unico debitore quindi per gli eventuali
costi di trasloco e di deposito di mobili e oggetti da lui non ritirati (doc.
D). I costi di immagazzinamento potevano essere evitati e rispettivamente contenuti
se, a fronte delle continue richieste dell'attrice di restituzione degli
oggetti in forza del suo diritto di proprietà comprovata tramite contratto di
prestito scritto, a quest'ultima fosse stato da subito consentito di ritirare
quanto di sua spettanza, ritenuto che secondo il decreto di sfratto debitore
per i relativi costi era il figlio. Del resto, se come pretende l'appellante,
in effetti mobili e suppellettili erano senza valore alcuno, non vi era motivo
di conservarli per quasi tre anni utilizzandoli quale argomento per garantirsene
il pagamento. Avendo subordinato la riconsegna dell'arredamento di pertinenza dell'attrice
al rimborso di spese che un terzo avrebbe dovuto sostenere -per le quali non vi
è alcuna prova che la stessa si sia fatta garante- inoltre, non è nemmeno
possibile concludere ad un suo completo disinteresse durante tre anni. Mentre, d'altra
parte, quello dimostrato dal figlio non può certo andare a suo scapito. Di modo
che, anche al riguardo l'appello si rivela infondato.
10. In
definitiva, l'appello va così respinto. Oneri processuali e ripetibili seguono
la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).
Con le
sue osservazioni l'attrice chiede di essere ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Ora, giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche
indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri
-reddito e sostanza- alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il
fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il
diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza va
esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto conto della
situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la
domanda va esaminata alla luce del certificato municipale per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria prodotto davanti a questa Camera -provvisto dei
necessari documenti- approvato dall'autorità comunale il 28 giugno 2010. Dallo
stesso risulta che l'attrice dispone di una rendita mensile AVS (fr. 1'285.–),
di una rendita da cassa pensione (fr. 603.–) e di prestazioni complementari (fr.
732.–) per complessivi fr. 2'620.– mensili (doc. 1 in appello). Il suo fabbisogno mensile si attesta a fr. 2'412.60 (minimo LEF per persone sole fr. 1'200.–;
locazione e spese accessorie fr. 1'060.–; cassa malati secondo LCA fr. 77.–;
assicurazione economia domestica fr. 75.60). Di modo che, la stessa dispone di
un eccedenza mensile di fr. 207.40, ossia fr. 2'128.– annuali (già dedotta la
franchigia annuale di cassa malati di fr. 300.– [doc. Q pag. 10], l'imposta
federale diretta stimata in fr. 40.80 [doc. Q pag. 16] e l'imposta comunale
personale fr. 20.–[art. 290 cpv. 2 LT], importi questi che, di per sé,
l'interessata non fa valere in questa sede). Rammentato il principio
giurisprudenziale secondo cui le spese processuali e d'avvocato vanno prestate
entro un anno se si tratta di processi non particolarmente costosi, in concreto
dall'attrice ben si può pretendere che possa far fronte entro l'anno all'onorario
del suo avvocato che per la procedura ricorsuale in esame può -allo stadio
attuale- essere stimato in fr. 1'680.– (fr. 70'000.– x 8% x 30%: art. 11 cpv. 1
e 2 lett. a del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) + IVA e spese
vive (art. 14 cpv. 1 e 2 del Regolamento citato). Davanti a questa Camera la
richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria va di conseguenza respinta.
Il valore
litigioso di fr. 70'000.– è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio
sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L'appello del 7 giugno 2010 di AP 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'350.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 1'400.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, fr. 2'000.– a titolo di indennità per ripetibili di appello.
3.
L'istanza
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
presentata da AO 1, __________, è respinta.
4.
Intimazione:
- RA 2;
- RA 1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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