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Decisione

12.2010.11

Atto illecito - prescrizione - inizio del termine

17 febbraio 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

risoluzione 19 luglio 2001, fondata sulla tutela della quiete e della sicurezza

pubbliche (art. 107 LOC), il Municipio di __________ ha ordinato a AP 2 di

allontanare tutti i suoi cani dal territorio comunale. Adito da AP 2, il

Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi il 24 ottobre

2001 confermando integralmente la decisione municipale e completandola con

l’obbligo, fondato sull’art. 25 della legge federale sulla protezione degli

animali (LPDA, RS 455), di consegnare i cani alla AO 3 (__________). Detta

decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con

sentenza 21 giugno 2002. I ricorsi presentati da AP 2 al Tribunale federale

sono stati successivamente ritirati.

B. Dopo aver diffidato invano AP 2 a consegnare i suoi cani alla AO

3, il Municipio di __________, coadiuvato dalla polizia e dal veterinario

cantonali nonché dalla AO 3 medesima, è intervenuto in maniera coatta a due

riprese nel maggio 2003 per allontanare i cani presenti sulla proprietà __________,

in totale otto. Nel corso del mese successivo alcuni cani sono stati dati in

adozione a terzi mentre gli altri sono rimasti presso il canile della AO 3.

AP 2 ha chiesto a più riprese dal giugno 2003 il dissequestro e la restituzione

dei cani rivolgendosi a diverse autorità, sempre senza esito.

Nel

novembre 2003, sempre su incarico del Municipio di __________, la AO 3 ha

sequestrato a AP 2 altri otto cani.

Per il suo intervento e per la custodia dei cani la AO 3 ha emesso a carico del

AO 2 tre fatture per complessivi fr. 15'623.-. Quest’ultimo, con decisione 7

ottobre 2003 ha imposto a AP 2 di rimborsare l’importo suddetto. Con pronuncia

11 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa di

AP 2, riducendo di fr. 250.- l’ammontare delle spese a suo carico. Adito sempre

da AP 2 il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza 10 settembre 2004, ha annullato la risoluzione governativa nonché la decisione del Municipio di __________ e

fissato in fr. 3'970.- l’ammontare del rimborso (v. doc. Q).

In data 6 aprile 2005 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto

amministrativo interposto dal AO 2 contro la sentenza cantonale (doc. R).

C. Con

decisione 21 settembre 2004 il Consiglio di Stato (n. 4226) ha accolto il ricorso

di AP 2 contro la decisione 2/18 giugno 2003 del Municipio di __________,

dichiarata immediatamente esecutiva, che ordinava la soppressione di tre cani siti

presso il rifugio della AO 3 (doc. S). Il ricorso del AO 2 contro il predetto

giudizio è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza

22 febbraio 2007 (v. inc. n. 52.2004.432 richiamato).

D. Il

Municipio di __________, con decisione 10 febbraio 2004, ha posto a AP 2 il divieto assoluto di detenere cani sul comprensorio comunale, ha autorizzato

la AO 3 ad affidare a terzi i cani che non sarebbero stati soppressi alla

condizione che non fossero riconsegnati alla resistente, ha stabilito che il

ricavo ottenuto dalla vendita dei cani, dedotte le spese di custodia anticipate

dal Comune, sarebbe stato versato ai legittimi proprietari. Il 21 settembre

2004 il Consiglio di Stato (decisione n. 4206), pronunciandosi su ricorso di AP

2, ha annullato il divieto di detenere cani sul comprensorio comunale in quanto

sprovvisto di base legale; ha dichiarato irricevibile, in quanto intempestiva, la

censura ricorsuale rivolta contro la decisione di affidare a terzi i cani nella

misura in cui si riferiva ai cani sequestrati nel maggio e giugno 2003, ha tuttavia ritenuto che l’autorizzazione di affidare i cani a terzi non concerneva quelli

sequestrati nel novembre 2003, a titolo abbondanziale ha comunque escluso la

possibilità di sopprimere i cani in questione; ha riformato il terzo punto nel

senso che dopo il 15 giugno 2003 le spese di custodia dei cani dovevano essere

assunte dal Comune e non erano deducibili dal ricavo eventualmente ottenuto con

la loro vendita. Con giudizio 15 dicembre 2005 il Tribunale cantonale

amministrativo, pronunciandosi sui ricorsi del AO 2 e della AO 3, ha confermato

il pronunciato governativo riguardo al divieto assoluto di detenere cani sul

comprensorio comunale, ha invece accolto i ricorsi confermando la risoluzione

municipale per quanto attiene all’alienazione dei cani sequestrati e ha

stabilito che le spese di custodia dei cani sarebbero state a carico di AP 2,

oltre che dal 15 maggio al 15 giugno 2003, anche a partire dal 10 febbraio 2004

(v. doc. AA). Con sentenza 7 giugno 2006 il Tribunale federale ha respinto il

ricorso di diritto amministrativo inoltrato da AP 2 sia per quanto concerne la

mancata restituzione dei cani, sia in merito all’onere per la custodia dei cani

posto a suo carico anche dal 10 febbraio 2004 (v. inc. PUB. 2007.47 richiamato

dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

E. Con

decisione 8/15 agosto 2005 il Municipio di __________ ha ordinato la

soppressione mediante eutanasia di tutti i cani sequestrati a AP 2 e affidati

alla AO 3. Il Consiglio di Stato, con decisione 7 marzo 2006, ha accolto il ricorso di AP 2 e annullato la decisione comunale. Il governo ha ricordato che

l’autorità comunale non può pronunciarsi sulla vendita e sulla soppressione dei

cani senza prima valutare la possibilità di restituirli alla proprietaria che

li reclama ed emanare una decisione formale in merito (v. doc. LL).

F. Riguardo

alla problematica della restituzione dei cani può essere ancora ricordato che

il 5 dicembre 2003 AP 2, unitamente ad altri quattro procedenti, hanno intimato

alla AO 3 e al suo presidente AO 1 un precetto esecutivo civile chiedente la

riconsegna immediata di 6 cani. In data 20 gennaio 2004 il Segretario assessore

della Pretura di Bellinzona ha respinto l’opposizione interposta dalla AO 3 e da

AO 1, mentre, accogliendo l’appello dei medesimi, la I CCA del Tribunale

d’appello l’ha confermata con sentenza 27 novembre 2007 (v. inc. richiamato

dalla Pretura di Bellinzona DI.2003.00349).

G. Con

petizione 3 aprile 2006 AP 1 e AP 2 hanno convenuto dinanzi al Pretore di

Bellinzona la AO 3, AO 1 e il AO 2 chiedendo siano condannati a versare loro in

solido fr. 220'000.-, importo suscettibile di adeguamento a dipendenza delle

risultanze di causa, a seguito dei danni derivanti dal sequestro e dalla detenzione

considerata abusiva dei loro cani.

H. In

sede di risposta i convenuti AO 3 e AO 1 hanno contestato qualsiasi agire illecito

da parte loro che possa fondare una pretesa risarcitoria e sostenuto,

richiamandosi ai numerosi pronunciati della giurisdizione amministrativa, che

la restituzione dei cani non entrava in linea di conto essendo stati ceduti in

proprietà alla AO 3, la quale era quindi autorizzata ad affidarli a terzi.

Nelle premesse hanno sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice adito,

la carenza di legittimazione attiva e passiva, l’eccezione di litisconsorzio

improprio con richiesta di disgiunzione delle cause nonché l’eccezione di

prescrizione, quest’ultima in ragione del fatto che dall’autunno del 2004 gli

attori avrebbero fruito di tutti gli elementi per cifrare il danno e promuovere

l’azione.

Il AO 2 si è dal canto suo opposto alla petizione, sia nel merito, sia sollevando

le medesime eccezioni proposte dagli altri convenuti. Riguardo alla

prescrizione ha sostenuto che gli attori avrebbero conosciuto il danno a

partire dal 15 giugno 2003 siccome hanno chiesto il riconoscimento degli

interessi a partire da quella data.

I. In

sede di replica, sia alla risposta della SPAB e di AO 1, sia a quella del AO 2,

gli attori hanno contestato le diverse eccezioni. Hanno in particolare

qualificato di manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione ritenuto che

il sequestro e la custodia dei cani non erano ancora cessati.

Negli ulteriori allegati le parti hanno confermato le loro rispettive

antitetiche posizioni.

J. Con

sentenza 11 dicembre 2009 il Pretore ha riconosciuto la propria competenza

(materiale e territoriale), così come la legittimazione attiva degli attori e

la legittimazione passiva dei convenuti, quindi l’esistenza di un litisconsorzio

facoltativo; ha però considerato intervenuta la prescrizione della pretesa

degli attori e di conseguenza respinto la petizione.

K. Con

l’appello in esame AP 2 e AP 1 chiedono la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare l’incarto al

Pretore per l’istruttoria di merito.

La AO 3 e AO 1 nonché il AO 2 postulano la reiezione del gravame con argomenti

di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data: la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

La

sentenza del Pretore è stata notificata al patrocinatore di AP 2 e AP 1 il 15

dicembre 2009. L’appello inoltrato il 15 gennaio 2010 è pertanto tempestivo

(art. 133 cpv. 1 lett. a, 308 cpv. 1 CPC/TI).

3.

Nel

suo giudizio il Pretore ha preliminarmente affermato che la domanda di causa

andava in ogni caso sottoposta al giudice civile, se non altro a norma dell’art.

22.

cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli

agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp, RL 2.6.1.1).

Il primo giudice ha quindi considerato prescritte le pretese attoree ritenuto

che determinante non era il perdurare del provvedimento contestato, bensì la

sufficiente prevedibilità del danno ex art. 60 cpv. 1 CO, che andava fatta

risalire al più tardi all’autunno 2004, indicazione temporale fornita dai

convenuti, che gli attori non avrebbero contestato.

4.

Gli

appellanti rimproverano avantutto al primo giudice di aver considerato

inapplicabile l’art. 22 LPAmm, a loro avviso a torto, ritenuto che il sequestro

dei cani avvenuto in applicazione dell’art. 25 LPDA è una misura conservativa

provvisoria di carattere amministrativo, mai revocata dal Municipio di __________,

con la conseguenza che al momento dell’inoltro della petizione il termine di

prescrizione neppure aveva cominciato a decorrere. Anche volendo seguire il

Pretore nel considerare applicabile l’art. 60 cpv. 1 CO, gli appellanti

ritengono la loro pretesa non ancora prescritta, sempre a ragione del fatto che

non sapendo quando avrebbero potuto riavere i cani non era per loro possibile

quantificare il danno. A tal proposito richiamano la sentenza 15 dicembre 2005

del Tribunale cantonale amministrativo e la decisione 7 marzo 2006 del

Consiglio di Stato, a ulteriore dimostrazione che il danno era da considerarsi

in evoluzione.

5.

Il

Pretore ha lasciato aperto il quesito volto a sapere se l’agire alla base della

richiesta sia di natura privata o amministrativa, ciò a ragione del fatto che

la sua competenza sarebbe comunque data, nel secondo caso in base all’art. 22

cpv. 1 LResp. In entrambi i casi in effetti il termine di prescrizione (ai

sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO), rispettivamente di perenzione (ai sensi

dell’art. 25 cpv. 1 LResp), è di un anno dal giorno in cui il danno è

conosciuto, fermo restando il termine assoluto di 10 anni dal giorno in cui è

stato compiuto l’atto all’origine del danno.

Il Pretore ha compiutamente riassunto i principi sviluppati dalla

giurisprudenza in tema di conoscenza del danno ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO,

applicabili per analogia all’art. 25 cpv. 1 LResp (II CCA 23 ottobre 2008 inc.

n. 12.2007.111, consid. 3).

Il termine di prescrizione, rispettivamente di perenzione, comincia a decorrere

da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno,

in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163

consid. 3 c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza

del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere

in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo

che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può

sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di prescrizione/perenzione

non comincia a decorrere (DTF 126 III 163; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3; Brehm, in Berner Kommentar, 3ª edizione, Berna 2006, n. 27 e segg. ad

art.60 CO).

Secondo il principio dell’unità del danno, questo non dev’essere considerato

come la somma di pregiudizi distinti, ma va valutato nel suo insieme. Ne

risulta che il termine di prescrizione non corre in caso di evoluzione della

situazione, prima che l’ultimo elemento del danno sia intervenuto (DTF 92 II 4

consid. 3; Brehm, op. cit. , n.

29-31 ad art 60 CO).

In presenza di una situazione in evoluzione, il punto di questione è quello di

sapere se la stessa si è a un certo momento stabilizzata, oppure sia stata prevedibile

con un sufficiente grado di sicurezza (DTF 112 II123; 108 Ib 100).

Il

dubbio quanto all’esistenza di fatti sufficienti per motivare la pretese

dedotta in giudizio dev’essere interpretato a sfavore del debitore che invoca

l’eccezione di prescrizione, al quale incombe l’onere della prova. In effetti,

vista la brevità del termine di un anno, nell’apprezzamento degli elementi

sopra descritti non devono essere poste esigenze troppo elevate (DTF 111 II 57

consid. 3a e rif.).

6.

Il

Pretore ha rimproverato agli attori di nulla aver obiettato alle allegazioni

delle controparti in punto alla conoscenza del danno al più tardi nell’autunno 2004. In realtà la AO 3 e AO 1 si sono limitati ad affermare che gli attori fruivano di tutti gli

elementi per cifrare il danno e dunque promuovere l’azione nell’estate-autunno

2004.

(v. risposta 1° novembre 2006, pag. 4), senza però fornire in merito

alcuna spiegazione, né indicare alcuna prova, con riferimento ai fatti di

causa. Dal canto suo il AO 2 ha sostenuto che la prescrizione decorre dal 15

giugno 2003 poiché è da quella data che gli attori hanno chiesto gli interessi

sull’importo del danno; la pretesa sarebbe comunque perenta nella denegata e

contestata ipotesi in cui fosse applicabile la LResp (v. risposta 3 novembre

2006, pag. 7).

In sede di replica, sia in quella diretta alla risposta della AO 3 e di AO 1,

sia in quella alla risposta del AO 2, AP 2 ha definito manifestamente infondata

l’eccezione di prescrizione in ragione del fatto che il sequestro dei cani

posto in essere nel 2003 non si era concluso e in merito al computo del termine

di prescrizione ha richiamato l’art. 22 cpv. 2 LPAmm.

Come già riferito, nelle rispettive conclusioni le parti si sono limitate a confermare

le loro posizioni.

7.

Emerge

quindi in modo chiaro che la conclusione del Pretore, secondo cui gli attori

nulla hanno obiettato alle allegazioni delle controparti in punto alla

conoscenza del danno al più tardi nell’autunno del 2004, non corrisponde al contenuto

degli allegati esaminati. Soprattutto, il Pretore non ha in alcun modo spiegato

per quale motivo, dandosi un’evoluzione del pregiudizio, la situazione si

sarebbe stabilizzata nell’autunno del 2004, rispettivamente per quale ragione a

partire proprio da quel momento il danno sarebbe stato prevedibile con

sufficiente grado di sicurezza.

Si imporrebbe quindi un’annullamento del giudizio per carenza di motivazione

(v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad

art 285, m. 2 e 3).

Nondimeno per motivi di opportunità si giustifica un esame da parte

di questa Camera dell’eccezione di prescrizione ritenuto che gli atti di causa

lo consentono.

8.

Il

Pretore ha considerato inapplicabile alla fattispecie l’art. 22 cpv. 2 LPAmm

con semplice rinvio a Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 seg., ad art. 22 LPAmm. A

parte l’assenza completa di motivazione anche su questo punto, l’analisi del

contributo dottrinale conduce invece a conclusione contraria. In effetti, i

commentatori rilevano che la norma non precisa la nozione di controparte a cui

può essere chiesto il risarcimento del danno patito, ma questo silenzio appare

ingiustificato soprattutto se si pon mente alla competenza dell’autorità di

adottare misure provvisionali. Aggiungono che nel caso in cui il danno fosse

cagionato dall’autorità, determinante al riguardo sarebbe l’applicabilità della

LResp, quale normativa speciale e posteriore (v. Borghi/Corti, op cit., n. 2 ad art 22 LPAmm), legge la cui

applicazione non è stata per l’appunto esclusa dal Pretore.

E’ utile ricordare che l’art. 25 cpv. 1 LResp fissa il decorso del termine di

un anno per presentare la notifica del danno dal giorno in cui questo è stato

conosciuto: questo principio non comporta l’inapplicabilità dell’art. 22 cpv. 2

LPAmm, da un lato poiché questa seconda norma tratta il tema particolare del

risarcimento a seguito dell’adozione di misure provvisionali, d’altro lato

poiché l’introduzione della LResp non ha condotto all’abrogazione o alla modifica

della norma precedente, con la quale non si pone peraltro in conflitto.

Ora, il sequestro dei cani è una misura provvisionale (v. sentenza del

Tribunale federale 6 aprile 2005, consid. 4, doc. R) che non risulta essere

stata revocata dato che nella loro risposta la AO 3 e AO 1 dichiarano che la

restituzione degli animali non entra in linea di conto, né è stata sostituita

da una decisione definitiva, la decisione 5/18 agosto 2005 del Municipio di __________

di sopprimerli essendo stata annullata dal Consiglio di Stato il 7 marzo 2006

(v. doc. LL).

In

base a quanto precede la pretesa dei qui appellanti non può certo dirsi

prescritta.

9.

AP

1.

e AP 2 ritengono responsabili il AO 2, la AO 3 e AO

1.

della cattiva gestione del sequestro dei cani e della custodia inadeguata

degli stessi. Già si è detto che i convenuti nulla hanno addotto per dimostrare

che già nell’autunno del 2004, o addirittura in precedenza, il danno poteva

essere quantificato ai fini di causa. Gli appellanti rimproverano il protrarsi

ingiustificato del sequestro e le relative negative conseguenze su cani

addestrati per la protezione delle pecore, che non devono rimanere a contatto

con le persone né essere rinchiusi in piccole gabbie per non perdere le loro

caratteristiche, di riflesso lamentano l’impossibilità di impiegare detti cani

sugli alpi (con le relative perdite finanziarie per la necessità di affidare il

gregge ad altri pastori), di accoppiarli per la vendita o l’addestramento dei

cuccioli.

Ora,

premesso come sia evidente che la situazione fosse in evoluzione, non risulta

invero possibile determinare a quale momento la stessa si sarebbe stabilizzata,

né il Pretore ha fornito spiegazioni al riguardo. A fronte di sequestri

avvenuti nel maggio, rispettivamente novembre 2003, è invero arduo stabilire

quando i cani adulti abbiano perso le loro caratteristiche di cane pastore, non

essendoci comunque indizi rilevanti che il periodo determinante sia

l’estate-autunno 2004, che rimane una semplice affermazione di parte, come già

detto priva di qualsiasi sostegno probatorio. Analogo discorso vale per la

mancata possibilità di accoppiare i cani, addestrarli e/o venderli: anche in

questo caso nulla permette di far risalire all’autunno 2004 la conoscenza del

danno mentre il perdurare del sequestro porta a ritenere che questo si sia

protratto ben oltre. Uguali considerazioni si impongono per l’impossibilità di

impiegare i cani sugli alpi, impossibilità che non si vede per quale motivo

debba arrestarsi al 2004. A fronte della situazione, se per alcune posizioni

del vantato danno può essere stabilita una data certa, ad esempio la scomparsa

del cane P__________, per tutta un’altra serie di posizioni non può invece

dirsi conosciuto l’ultimo elemento del danno. Infine, neppure la perizia doc.

T, datata 15 aprile 2004, peraltro riferita solo ad alcuni cani, permette di

trarre conclusioni sull’evoluzione e sui danni nel loro complesso (DTF 92 II 4

consid. 3, Brehm, op. cit., n.

29-31 ad art. 60 CO).

10.

Si impone ancora si rilevare che il 21 settembre 2004, con

decisione n. 4226, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Municipio

di __________, dichiarata immediatamente esecutiva, di sopprimere tre cani siti

presso il rifugio della AO 3 (doc. S), decisione impugnata dal AO 2 al

Tribunale amministrativo che si è pronunciato il 22 febbraio 2007 (v. inc.

richiamato n. 52.2004.342), che sempre il 21 settembre 2004 il Consiglio di

Stato, con decisione n. 4206, ha parzialmente accolto il ricorso di AP 2 contro

la decisione del Municipio di __________ che prevedeva, tra i diversi punti,

l’autorizzazione alla AO 3 di affidare a terzi i cani che non sarebbero stati

soppressi, decisione governativa che sia il AO 2 che la AO 3 hanno impugnato al

Tribunale cantonale amministrativo che si è pronunciato in merito il 15

dicembre 2005 (v. doc. AA), infine che il 10 settembre 2004 il Tribunale

cantonale amministrativo, accogliendo parzialmente il ricorso di AP 2, ha

annullato la decisione 11 novembre 2003 del Consiglio di Stato e quella 7

ottobre 2003 del Municipio di __________ in tema di rimborso spese per

l’allontanamento dei cani e la loro custodia; in questo giudizio è stato

chiaramente precisato che il sequestro dei cani non era una misura a carattere

definitivo (v. doc. Q). Il AO 2 impugnerà la sentenza cantonale al Tribunale

federale che a sua volta si è pronunciato il 6 aprile 2005, respingendo il

ricorso (v. doc. R).

Ora,

da quanto precede emerge chiaramente che anche dal profilo giuridico, oltre che

da quello fattuale di cui si è detto poc’anzi, nel settembre 2004 la situazione

era del tutto incerta, in altri termini in evoluzione.

Giova aggiungere che i convenuti nulla hanno addotto, contrariamente nel loro

onere probatorio (DTF 111 II 57, consid. 3a), per sostanziare le loro

allegazioni.

In

alcun modo quindi, anche in base all’art. 60 cpv. 1 CO, la pretesa degli

attori, qui appellanti, può essere considerata prescritta.

11.

Ne discende, in accoglimento dell’appello, la reiezione

dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute con conseguente

riforma del giudizio impugnato e rinvio dell’incarto al primo giudice affinché

affronti il merito della controversia.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate

su un valore litigioso di fr. 220'000.-, seguono la soccombenza (art. 148

CPC/TI), ritenuto che gli oneri processuali e le indennità di primo grado

devono essere ridotti atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la

decisione impugnata non pone più fine alla lite (II CCA 31 maggio 2006 inc. n.

12.2006

, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n.

12.2006

).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:

I. L’appello 15 gennaio 2010 di AP 2 e AP 1 è accolto.

§ Di conseguenza la

sentenza 11 dicembre 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così

riformata:

1.

Le censure

sollevate in limine litis dai convenuti negli allegati introduttivi sono respinte.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 170.- sono poste a carico della AO 3

e AO 1, rispettivamente del AO 2 in ragione di 1/2 ciascuno, con il vincolo

della solidarietà. La AO 3 e AO 1, con il vincolo della solidarietà, verseranno

a AP 2 e AP 1 fr. 3'000.- per ripetibili. Il AO 2 verserà a AP 2 e AP 1 fr.

3'000.- per ripetibili.

II. Il fascicolo processuale è

rinviato al Pretore per il proseguimento dell’istruttoria e il giudizio sul

merito della causa.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’000.-

b)

spese fr. 100.-

totale fr.

1’100.-

sono

poste a carico della AO 3 e di AO 1, rispettivamente del AO 2 in ragione di 1/2

ciascuno, con il vincolo della solidarietà. La AO 3 e AO 1, con il vincolo della

solidarietà, verseranno a AP 2 e AP 1 fr. 2'000.- complessivi per ripetibili

d’appello. Il AO 2 verserà a AP 2 e AP 1 fr. 2’000.- complessivi per ripetibili

d’appello.

IV. intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza

di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se

la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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