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Decisione

12.2010.110

Contratto di lavoro, divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro, pagamento della pena convenzionale pattuita, interpretazione di clausola sulla limitazione territoriale del divieto di

11 ottobre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 è stato assunto da AO 1 dal 14 novembre 2004 sulla base di

un contratto di durata indeterminata (doc. A) in qualità di rappresentante di

vendita. Il contratto prevedeva un salario fisso mensile di fr. 3'000.- lordi,

più la tredicesima mensilità, oltre a una provvigione pari al 5% degli incassi

sul fatturato netto e sui contanti (doc. A, clausola 1.4). Il dipendente, con

raccomandata consegnata a mano e datata 30 aprile 2008, ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 giugno 2008 (doc. B). Con successiva

pattuizione verbale le parti contrattuali si sarebbero accordate sia

sull’interruzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio

2008, sia sulla liberazione del lavoratore dal prestare la propria opera a

partire dal 1° maggio 2008.

B. Con

istanza del 9 gennaio 2009 alla Pretura del Distretto di Lugano, il lavoratore

ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 29'083.-,

oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2008, dovuti a titolo di stipendio lordo

per il mese di maggio 2008 (fr. 3'000.-), di parte della tredicesima (fr.

1'250.-), di vacanze non godute (fr. 833.-) e infine di provvigioni (fr.

24'000.-). La controparte invece, in occasione dell’udienza di discussione, ha

postulato l’integrale reiezione dell’istanza con protesta di spese e

ripetibili, presentando a sua volta una domanda riconvenzionale volta alla

condanna dell’istante al pagamento della somma di fr. 18'661.10, oltre

interessi dal 6 luglio 2008, quale pena convenzionale per violazione del

divieto di concorrenza, in virtù di quanto disposto contrattualmente, e meglio

secondo la clausola 3.9 del contratto di lavoro (fr. 30'000.-), dedotta la spettanza

salariale dell’ex dipendente (fr. 11'338.90). Dopo discussione e verifica di

tutta la documentazione inerente le provvigioni, le parti hanno raggiunto un

accordo sulle pretese salariali dell’istante, rappresentanti in concreto fr.

17'046.- lordi. Con il memoriale conclusivo la convenuta ha poi presentato un

calcolo al netto pari a fr. 14'255.50, in applicazione proporzionale delle

deduzioni figuranti nei conteggi mensili allestiti dalla convenuta e

regolarmente accettati dal dipendente (doc. 4, 5 e 6). Alla pretesa netta di

fr. 14'255.50, la convenuta ha però preteso opporre, in parte in compensazione

e in parte postulandone la condanna al pagamento in via riconvenzionale, un

proprio credito di fr. 30'000.- per l’asserita violazione da parte del lavoratore

della clausola contrattuale relativa al divieto di concorrenza stipulata ai

punti 3.8 e 3.9 del contratto di lavoro (doc. A).

C. Con

sentenza 28 maggio 2010 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza e

parzialmente accolto la domanda riconvenzionale nella misura di fr. 5'744.50,

ritenendo che la pena convenzionale, seppur ridotta poiché eccessiva, fosse

dovuta, avendo riscontrato la violazione del divieto di concorrenza da parte

dell’ex dipendente. Donde la bontà della compensazione fatta valere dalla

convenuta con le pretese salariali dell’istante.

D. L’istante

è insorto contro la sentenza del Pretore con atto di appello 10 giugno 2010,

nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

l’istanza e respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Mentre la convenuta, con

osservazioni 23 giugno 2010, propone l’integrale reiezione dell’appello e la

conferma del giudizio pretorile, sia per quanto concerne l’azione principale

che per quanto attiene la domanda riconvenzionale, pure con protesta di spese e

ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il

Pretore, con la sentenza 28 maggio 2010 qui impugnata, ha constatato la

violazione del divieto di concorrenza, previsto nella clausola 3.8 (doc. A), da

parte dell’ex dipendente, e ha pertanto ritenuto corretto sanzionare tale

violazione con la condanna del lavoratore al pagamento della pena convenzionale

prevista al paragrafo 3.9 del contratto di lavoro (doc. A), riducendone

tuttavia l’importo a fr. 20'000.-, in quanto eccessiva. Il primo giudice infatti,

ha accertato nel corso dell’istruttoria che l’istante, dopo aver rescisso il

contratto di lavoro, ha concluso un nuovo contratto di lavoro con una ditta

concorrente della convenuta, attiva nell’identico ramo professionale e nel

medesimo raggio territoriale della precedente datrice di lavoro. Il Pretore ha

poi ritenuto la clausola relativa al divieto di concorrenza conforme alle

condizioni di validità di cui all’art. 340 cpv. 1 e 2 CO ed ha di conseguenza

applicato la suddetta clausola, condannando l’ex dipendente al pagamento

ridotto della pena convenzionale, in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO. Da

tale importo ha poi dedotto le pretese accertate in favore del dipendente, in

fr. 14'255.50, sicché l’istante è stato condannato a versare alla controparte

l’importo di fr. 5'744.50.

2.

L’appellante

contesta il giudizio pretorile ribadendo la nullità della clausola di divieto

di concorrenza prevista ai punti 3.8 e 3.9 del contratto di lavoro (doc. A).

Egli ritiene a questo proposito che la clausola sia incompleta e pertanto da

invalidare, mancando in particolare di regolamentare tutte e tre le limitazioni

previste dall’art. 340a cpv. 1 CO, ossia la limitazione di luogo, tempo ed

oggetto. Essendo la clausola stipulata non valida, l’appellante chiede dunque che

la pena convenzionale prevista al punto 3.9 non sia applicata. A suo dire il

Pretore ha sì ritenuto la clausola di non concorrenza troppo generica, poiché

limitata esclusivamente sul piano temporale, ma, ciò nonostante, ne ha ammesso

la validità, avendo accertato, nel corso dell’istruttoria, l’effettiva

violazione del divieto di concorrenza. Così facendo il Giudice di prime cure

avrebbe violato la volontà del legislatore ed in particolare l’art. 340a CO.

Inoltre l’ex dipendente evidenzia che la clausola, essendo particolarmente

ampia per quanto concerne la limitazione territoriale, avrebbe dovuto almeno

prevedere una contropartita economica che indennizzasse l’obbligo del dipendente

a cambiare tipo di attività in caso di rescissione del rapporto di lavoro, al

fine di non compromettere gravemente il suo avvenire economico.

3.

In

concreto il litigio verte dunque sull’interpretazione e l’applicabilità della

clausola 3.8 del contratto individuale di lavoro stipulato fra le parti (doc.

A) e la conseguente pena convenzionale contenuta nel paragrafo 3.9 dello

stesso. Secondo quanto disposto nella prima parte di tale clausola, “durante

il rapporto di lavoro e per i tre anni successivi egli non deve in alcun modo

fare concorrenza alla società AO 1”. Il punto 3.9 prescrive poi che “per

contravvenzione agli accordi di cui al paragrafo 3.8 del contratto, il

dipendente si impegna al pagamento di una multa convenzionale di Fr. 30'000.-; eventuali

altre pretese per risarcimento danni rimangono possibili. In qualsiasi caso

dopo il pagamento della multa convenzionale AO 1 si riserva il diritto di

richiedere il rispetto di suddetti paragrafi”.

3.1

In

base ai criteri abituali d'interpretazione contrattuale il contenuto di un

accordo viene stabilito in primo luogo mediante interpretazione soggettiva,

ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti ai sensi dell’art.

18.

cpv. 1 CO. Quando invece non vi sono accertamenti di fatto sulla reale

concordanza della volontà di contraenti, rispettivamente se il giudice constata

che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, il contenuto del contratto

viene interpretato grazie al principio dell'affidamento, secondo il quale è

determinante il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente

attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta

(DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa,

123.

III 165 consid. 3a; IICCA 18 luglio 2007, inc. 10.2003.15; II CCA 2 aprile

2003.

inc. n. 12.2002.105). Di principio, nel caso in cui il tenore letterale di

un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente la reale volontà

delle parti, il giudice non deve fare capo ad altri mezzi interpretativi per

stabilire tale volontà (Gauch/Aepli/Stoekli,

Präjudizienbuch zum OR, 5a ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 3a ed., Basilea 2003, n. 36-39 ad art. 18 CO; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey,

Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7a ed., Zurigo 1998, n. 1001

ss.). La giurisprudenza ha poi sfumato il principio volto ad escludere ogni

possibilità di interpretazione in presenza di una clausola contrattuale di

chiaro tenore (DTF 127 III 444 consid. b), precisando tuttavia che ci si deve

scostare dal testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio

motivo che permette di ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà.

Infine, va rammentato che il principio dell'affidamento permette d'imputare ad

una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento,

anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 218

consid. 2.5 pag. 122 con rinvii).

3.2

Nel

caso concreto, non essendo possibile ricostruire una reale concordanza delle

parti circa l’applicabilità della clausola n. 3.8, occorre interpretarne il

contenuto secondo il principio dell’affidamento. Ora, tale clausola è

costitutiva di un divieto di concorrenza generico per il quale è stata prevista

una multa convenzionale di fr. 30'000.- in presenza di una sua violazione.

Perciò risulta pertanto essere pacifico che le parti abbiano voluto pattuire

una clausola di divieto di concorrenza. È invece controversa la sua validità

sul piano formale, la sua conformità agli art. 340 e ss. CO e la relativa

applicabilità al caso concreto.

4.

Secondo

quando disposto dall’art. 340 CO,

il lavoratore che ha l’esercizio dei diritti civili può

obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività

concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non

esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale

azienda né a parteciparvi (cpv. 1). Il divieto di concorrenza è valido soltanto

se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della

clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali

conoscenze possa cagionare al datore un danno considerevole (cpv. 2). In virtù

dell’art. 340a CO il divieto di concorrenza deve poi essere convenientemente

limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto

pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni

soltanto in circostanze particolari (cpv. 1). Secondo l’art. 340a cpv. 2 CO, il

giudice ha la facoltà restringere secondo il suo libero apprezzamento un

divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve inoltre

considerare convenientemente un’eventuale controprestazione del datore di

lavoro. La dottrina ha avuto modo di precisare che nel caso di una clausola

valida secondo l’art. 340 cpv. 2 CO, ma eccessiva secondo l’art. 340a cpv. 1

CO, l’art. 340a cpv. 2 CO permette di derogare al principio di nullità previsto

dall’art. 20 CO, stabilendo che la medesima non debba essere interamente considerata

nulla, potendo rimanere valida nella misura in cui non eccede i limiti

ammissibili (Wyler, Droit du

travail, Berna, 2ª ed., 2008, pagg. 610-611; Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, Zurigo, 4ª ed., 2009, no. 3848 ss.).

5.

In concreto,

come rettamente analizzato dal Pretore e peraltro non contestato, la clausola

contrattuale rispetta le condizioni di validità di cui all’art. 340 cpv. 1 e 2

CO. Infatti l’istante godeva palesemente dell’esercizio dei diritti civili e la

clausola di divieto di concorrenza è stata prevista nella forma scritta come

prescritto dalla legge (“non deve in alcun modo fare concorrenza alla

società AO 1”). L’ex dipendente era quindi consapevole dell’esistenza di

tale clausola, dell’impegno sottoscritto e delle conseguenze che esso avrebbe

comportato sul piano della propria libertà economica. Inoltre, l’istante,

esercitando la funzione di rappresentante di vendita, era certamente a

conoscenza della clientela della convenuta, clientela a cui faceva regolarmente

visita, ragione per la quale l’ex dipendente è palesemente nella posizione di

poter causare alla convenuta un danno considerevole. In merito a tale danno

occorre evidenziare come la giurisprudenza abbia ritenuto sufficiente

l’accertamento del rischio concreto che un simile danno si concretizzi, senza

che il datore di lavoro debba provare un danno effettivo (DTF 91 II 372; Wyler, op. cit., pag. 600). Va infine

rilevato che la sola violazione della clausola da parte del lavoratore comporta

il pagamento della pena convenzionale (art. 161 cpv. 1 CO), per cui il datore

di lavoro è dispensato dal provare il rapporto di causalità adeguato (Tercier/Favre, op. cit., no. 3865).

6.

Per

quanto concerne la questione principale, ossia la validità della clausola 3.8 in relazione all’art. 340a CO, occorre premettere che la questione è controversa in dottrina. Di

principio l’art. 340a CO prevede che una clausola di divieto di concorrenza

deve essere limitata nel tempo, nel luogo e nell’oggetto, allo scopo di

generare consapevolezza rispetto alla sottoscrizione di tale impegno ed alla

conseguente limitazione della propria libertà economica. In mancanza di queste

limitazioni la clausola di non concorrenza dovrebbe essere dichiarata nulla.

Tuttavia il Tribunale federale ha deciso diversamente e ha ritenuto prioritario

il principio “in favore negotii”, secondo cui, nel limite del possibile,

la clausola stipulata fra le parti, seppur non limitata adeguatamente, dovrebbe

essere mantenuta. Pertanto, una clausola di concorrenza senza limiti non è

necessariamente e categoricamente nulla, poiché la giurisprudenza ha stabilito

che l’esplicita limitazione non è un presupposto della validità della clausola

(Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag,

6a ed., ad art. 340a N7; ZR 103, n. 42, consid. 2.2). In concreto

occorre dunque valutare se la clausola può essere considerata valida e, di

conseguenza, se può essere applicata. Ora, come analizzato in precedenza (ad

3.

), interpretando il paragrafo 3.8 del contratto di lavoro appare evidente

che sia prevista una clausola di divieto di concorrenza, come affermato dal

Pretore, nella suo forma più generica, vale a dire “non deve in alcun modo

fare concorrenza alla società AO 1”. L’unica limitazione prevista dal

contratto risulta al punto 3.8 e concerne unicamente la limitazione temporale,

in quanto è previsto che la clausola di concorrenza sia valida “durante il

rapporto di lavoro e per i tre anni successivi”. Per quanto concerne le

limitazioni in merito al luogo e all’oggetto il contratto è dunque silente,

tuttavia, seguendo il principio in favore negotii, non la si può

considerare nulla, ma al limite eccessiva, ragione per la quale occorrerebbe

limitarla, oltre che nel tempo, nello spazio e nel genere di affari. Tuttavia,

come correttamente valutato dal Pretore, la limitazione risulterebbe

irrilevante, avendo l’istruttoria evidenziato da un lato la violazione del

divieto di concorrenza da parte del lavoratore, dall’altro, l’avvenuta concorrenza

su di un territorio che può essere ritenuto identico a quello in cui la

convenuta esercita la propria attività e dove, sino al licenziamento, aveva

operato anche l’istante. Infatti le sedi di AO 1 e di S__________,

rispettivamente convenuta e nuova datrice di lavoro dell’istante, sono situate

la prima a T__________ e la seconda a B__________, e in concreto distano circa 1.5 km una dall’altra. Appare quindi evidente che il territorio in cui operano le due ditte sia

praticamente identico e pure il genere di affari risulta essere il medesimo,

ritenuto che entrambe si occupano principalmente di distribuzione di prodotti

vernicianti (doc. 2; teste Wyden, verbale di udienza 12 maggio 2009). Vi è di

più. L’istruttoria, come evidenziato dal Pretore, ha permesso di accertare

concretamente la violazione della clausola di divieto di concorrenza ad opera

dell’istante su territorio luganese e a sud di B__________, avendo quest’ultimo

preso contatto con clienti di AO 1 da lui stesso serviti in precedenza, proprio

per offrire loro simili prodotti di S__________. Sono in particolare emersi

ripetuti contatti con C__________, contatti che hanno portato quest’ultima a

fornirsi in modo maggiore presso S__________ (teste O__________, verbale di

udienza 31 marzo 2009, “In precedenza la mia azienda ha acquistato quasi

tutti i prodotti presso la convenuta per il tramite dell’istante. (…) Ho

acquistato prodotti della S__________ offertimi dall’istante. (…) Adesso

comperiamo tanto dalla S__________ e molto meno dalla T__________. Non abbiamo

comperato da S__________ per almeno 10 anni”). Ne discende che la

violazione del divieto di concorrenza da parte dell’ex lavoratore appare palese

e pertanto la clausola, oltre a risultare valida, è applicabile al caso

concreto.

7.

Per

quanto concerne la mancanza di un’indennità riconosciuta dalla datrice di

lavoro per la sottoscrizione della clausola di divieto di concorrenza occorre

ricordare che, come giustamente sostenuto dal Giudice di prime cure, la

medesima non riveste carattere obbligatorio né risulta determinante per la

validità della clausola stessa, a meno che non comporti un grave pregiudizio

all’avvenire economico del lavoratore (Wyler,

op. cit., pag. 605). Riguardo a quest’ultimo punto, come analizzato dal

Pretore, ciò non è il caso nella fattispecie, poiché l’istante avrebbe potuto

continuare ad esercitare la propria professione in un altro territorio,

rispettivamente cambiare il ramo di attività, ad esempio esercitando la

professione di rappresentante di altri prodotti, oppure ancora, avrebbe potuto,

tramite accordo o pagamento della multa convenzionale, ottenere il consenso

dalla datrice di lavoro a trasferirsi nella ditta concorrente. In concreto,

pagando la pena convenzionale, il lavoratore può continuare ad esercitare la

propria professione di rappresentante di vendita presso una ditta concorrente,

S__________, ragione per la quale il suo avvenire economico non risulta per

nulla pregiudicato. La sentenza pretorile resiste anche a tale critica.

8.

In

merito alla pena convenzionale va detto che, laddove prevista, e in caso di una

accertata violazione del divieto di non concorrenza, il lavoratore è tenuto a

pagarla. Ai sensi dell’art. 163 cpv. 1 CO le parti fissano liberamente la somma

della pena, tuttavia, conformemente all’art. 163 cpv. 3 CO, il Giudice ha la

facoltà di ridurre la somma prevista qualora la ritenga eccessiva. A questo

proposito egli terrà conto dell’insieme delle circostanze, in particolare della

durata del rapporto di lavoro, del salario percepito dal lavoratore, della sua

conoscenza della clientela, della sua posizione gerarchica in seno all’impresa

e dell’esistenza di prove da parte del datore di lavoro relative al danno

subito. Nella pratica il salario annuale costituisce il tetto massimo della

penalità, anche se, va rilevato, raramente concesso. Quando una pena

espressamente pattuita non appare eccessiva, il datore di lavoro è dispensato

dall’onere di comprovare il danno e il nesso causale e di conseguenza deve

solamente provare la pattuizione del divieto e la sua violazione (Wyler, op. cit., pag. 612; Tercier/Favre, op. cit., no. 3863).

Nella fattispecie, considerando le circostanze sopra elencate e la corretta

valutazione delle stesse da parte del Pretore, come pure la giurisprudenza

pertinente, la pena stabilita dal primo Giudice nella sentenza qui impugnata,

corrispondente a un importo che si situa fra 3 e 4 mensilità (cfr. conteggi di

stipendio doc. 4, 5 e 6), appare congrua. Ne discende che l’istante è tenuto a

rifondere alla convenuta una pena convenzionale di fr. 20'000.-. Tenuto conto

delle pretese salariali, accertate dal Pretore in fr. 14'255,20, e della

compensazione operata dalla convenuta, rimane in favore di quest’ultima un

saldo di fr. 5'744.50.

9.

Per

quanto precede, la sentenza impugnata resiste alle critiche e l’appello 10

giugno 2010 deve essere respinto. L’emanazione del presente giudizio rende

priva di oggetto la richiesta di concedere all’appello effetto sospensivo,

presentata il 10 giugno 2010. Non si prelevano tasse e spese, trattandosi di

una causa fondata sul diritto del lavoro e di valore non superiore all’importo

di fr. 30'000.–. L’appellante verserà nondimeno alla convenuta un'equa

indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

10 giugno 2010 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 700.- a

titolo di ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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