12.2010.110
Contratto di lavoro, divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro, pagamento della pena convenzionale pattuita, interpretazione di clausola sulla limitazione territoriale del divieto di
11 ottobre 2010Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.110
Data decisione, Autorità:
11.10.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro, pagamento della pena convenzionale pattuita, interpretazione di clausola sulla limitazione territoriale del divieto di concorrenza
DIVIETO DI CONCORRENZA
art. 163 CO
art. 340 CO
art. 340a CO
Incarto n.
12.2010.110
Lugano
11 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Pedrioli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.30
(procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 promossa con istanza 12 gennaio 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 29'083.-, oltre interessi al 5% dal 2 ottobre
2008 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
domande
alle quali la convenuta si è opposta, chiedendo in via riconvenzionale la
condanna dell’istante a rifonderle fr. 18'661.10, oltre interessi al 5% dal 6
luglio 2008;
richieste
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 28 maggio 2010,
respingendo l’istanza e accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale;
appellante
l’istante che, con appello 10 giugno 2010, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza e respingere la domanda riconvenzionale,
con protesta di spese e ripetibili;
mentre
la convenuta, con osservazioni 23 giugno 2010, propone la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, sia per quanto concerne
l’azione principale sia per quanto attiene alla domanda riconvenzionale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. AP 1 è stato assunto da AO 1 dal 14 novembre 2004 sulla base di
un contratto di durata indeterminata (doc. A) in qualità di rappresentante di
vendita. Il contratto prevedeva un salario fisso mensile di fr. 3'000.- lordi,
più la tredicesima mensilità, oltre a una provvigione pari al 5% degli incassi
sul fatturato netto e sui contanti (doc. A, clausola 1.4). Il dipendente, con
raccomandata consegnata a mano e datata 30 aprile 2008, ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 giugno 2008 (doc. B). Con successiva
pattuizione verbale le parti contrattuali si sarebbero accordate sia
sull’interruzione anticipata del rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio
2008, sia sulla liberazione del lavoratore dal prestare la propria opera a
partire dal 1° maggio 2008.
B. Con
istanza del 9 gennaio 2009 alla Pretura del Distretto di Lugano, il lavoratore
ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 29'083.-,
oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2008, dovuti a titolo di stipendio lordo
per il mese di maggio 2008 (fr. 3'000.-), di parte della tredicesima (fr.
1'250.-), di vacanze non godute (fr. 833.-) e infine di provvigioni (fr.
24'000.-). La controparte invece, in occasione dell’udienza di discussione, ha
postulato l’integrale reiezione dell’istanza con protesta di spese e
ripetibili, presentando a sua volta una domanda riconvenzionale volta alla
condanna dell’istante al pagamento della somma di fr. 18'661.10, oltre
interessi dal 6 luglio 2008, quale pena convenzionale per violazione del
divieto di concorrenza, in virtù di quanto disposto contrattualmente, e meglio
secondo la clausola 3.9 del contratto di lavoro (fr. 30'000.-), dedotta la spettanza
salariale dell’ex dipendente (fr. 11'338.90). Dopo discussione e verifica di
tutta la documentazione inerente le provvigioni, le parti hanno raggiunto un
accordo sulle pretese salariali dell’istante, rappresentanti in concreto fr.
17'046.- lordi. Con il memoriale conclusivo la convenuta ha poi presentato un
calcolo al netto pari a fr. 14'255.50, in applicazione proporzionale delle
deduzioni figuranti nei conteggi mensili allestiti dalla convenuta e
regolarmente accettati dal dipendente (doc. 4, 5 e 6). Alla pretesa netta di
fr. 14'255.50, la convenuta ha però preteso opporre, in parte in compensazione
e in parte postulandone la condanna al pagamento in via riconvenzionale, un
proprio credito di fr. 30'000.- per l’asserita violazione da parte del lavoratore
della clausola contrattuale relativa al divieto di concorrenza stipulata ai
punti 3.8 e 3.9 del contratto di lavoro (doc. A).
C. Con
sentenza 28 maggio 2010 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza e
parzialmente accolto la domanda riconvenzionale nella misura di fr. 5'744.50,
ritenendo che la pena convenzionale, seppur ridotta poiché eccessiva, fosse
dovuta, avendo riscontrato la violazione del divieto di concorrenza da parte
dell’ex dipendente. Donde la bontà della compensazione fatta valere dalla
convenuta con le pretese salariali dell’istante.
D. L’istante
è insorto contro la sentenza del Pretore con atto di appello 10 giugno 2010,
nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
l’istanza e respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Mentre la convenuta, con
osservazioni 23 giugno 2010, propone l’integrale reiezione dell’appello e la
conferma del giudizio pretorile, sia per quanto concerne l’azione principale
che per quanto attiene la domanda riconvenzionale, pure con protesta di spese e
ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il
Pretore, con la sentenza 28 maggio 2010 qui impugnata, ha constatato la
violazione del divieto di concorrenza, previsto nella clausola 3.8 (doc. A), da
parte dell’ex dipendente, e ha pertanto ritenuto corretto sanzionare tale
violazione con la condanna del lavoratore al pagamento della pena convenzionale
prevista al paragrafo 3.9 del contratto di lavoro (doc. A), riducendone
tuttavia l’importo a fr. 20'000.-, in quanto eccessiva. Il primo giudice infatti,
ha accertato nel corso dell’istruttoria che l’istante, dopo aver rescisso il
contratto di lavoro, ha concluso un nuovo contratto di lavoro con una ditta
concorrente della convenuta, attiva nell’identico ramo professionale e nel
medesimo raggio territoriale della precedente datrice di lavoro. Il Pretore ha
poi ritenuto la clausola relativa al divieto di concorrenza conforme alle
condizioni di validità di cui all’art. 340 cpv. 1 e 2 CO ed ha di conseguenza
applicato la suddetta clausola, condannando l’ex dipendente al pagamento
ridotto della pena convenzionale, in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO. Da
tale importo ha poi dedotto le pretese accertate in favore del dipendente, in
fr. 14'255.50, sicché l’istante è stato condannato a versare alla controparte
l’importo di fr. 5'744.50.
2.
L’appellante
contesta il giudizio pretorile ribadendo la nullità della clausola di divieto
di concorrenza prevista ai punti 3.8 e 3.9 del contratto di lavoro (doc. A).
Egli ritiene a questo proposito che la clausola sia incompleta e pertanto da
invalidare, mancando in particolare di regolamentare tutte e tre le limitazioni
previste dall’art. 340a cpv. 1 CO, ossia la limitazione di luogo, tempo ed
oggetto. Essendo la clausola stipulata non valida, l’appellante chiede dunque che
la pena convenzionale prevista al punto 3.9 non sia applicata. A suo dire il
Pretore ha sì ritenuto la clausola di non concorrenza troppo generica, poiché
limitata esclusivamente sul piano temporale, ma, ciò nonostante, ne ha ammesso
la validità, avendo accertato, nel corso dell’istruttoria, l’effettiva
violazione del divieto di concorrenza. Così facendo il Giudice di prime cure
avrebbe violato la volontà del legislatore ed in particolare l’art. 340a CO.
Inoltre l’ex dipendente evidenzia che la clausola, essendo particolarmente
ampia per quanto concerne la limitazione territoriale, avrebbe dovuto almeno
prevedere una contropartita economica che indennizzasse l’obbligo del dipendente
a cambiare tipo di attività in caso di rescissione del rapporto di lavoro, al
fine di non compromettere gravemente il suo avvenire economico.
3.
In
concreto il litigio verte dunque sull’interpretazione e l’applicabilità della
clausola 3.8 del contratto individuale di lavoro stipulato fra le parti (doc.
A) e la conseguente pena convenzionale contenuta nel paragrafo 3.9 dello
stesso. Secondo quanto disposto nella prima parte di tale clausola, “durante
il rapporto di lavoro e per i tre anni successivi egli non deve in alcun modo
fare concorrenza alla società AO 1”. Il punto 3.9 prescrive poi che “per
contravvenzione agli accordi di cui al paragrafo 3.8 del contratto, il
dipendente si impegna al pagamento di una multa convenzionale di Fr. 30'000.-; eventuali
altre pretese per risarcimento danni rimangono possibili. In qualsiasi caso
dopo il pagamento della multa convenzionale AO 1 si riserva il diritto di
richiedere il rispetto di suddetti paragrafi”.
3.1
In
base ai criteri abituali d'interpretazione contrattuale il contenuto di un
accordo viene stabilito in primo luogo mediante interpretazione soggettiva,
ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti ai sensi dell’art.
18.
cpv. 1 CO. Quando invece non vi sono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della volontà di contraenti, rispettivamente se il giudice constata
che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, il contenuto del contratto
viene interpretato grazie al principio dell'affidamento, secondo il quale è
determinante il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta
(DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa,
123.
III 165 consid. 3a; IICCA 18 luglio 2007, inc. 10.2003.15; II CCA 2 aprile
2003.
inc. n. 12.2002.105). Di principio, nel caso in cui il tenore letterale di
un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente la reale volontà
delle parti, il giudice non deve fare capo ad altri mezzi interpretativi per
stabilire tale volontà (Gauch/Aepli/Stoekli,
Präjudizienbuch zum OR, 5a ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 3a ed., Basilea 2003, n. 36-39 ad art. 18 CO; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7a ed., Zurigo 1998, n. 1001
ss.). La giurisprudenza ha poi sfumato il principio volto ad escludere ogni
possibilità di interpretazione in presenza di una clausola contrattuale di
chiaro tenore (DTF 127 III 444 consid. b), precisando tuttavia che ci si deve
scostare dal testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio
motivo che permette di ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà.
Infine, va rammentato che il principio dell'affidamento permette d'imputare ad
una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento,
anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 218
consid. 2.5 pag. 122 con rinvii).
3.2
Nel
caso concreto, non essendo possibile ricostruire una reale concordanza delle
parti circa l’applicabilità della clausola n. 3.8, occorre interpretarne il
contenuto secondo il principio dell’affidamento. Ora, tale clausola è
costitutiva di un divieto di concorrenza generico per il quale è stata prevista
una multa convenzionale di fr. 30'000.- in presenza di una sua violazione.
Perciò risulta pertanto essere pacifico che le parti abbiano voluto pattuire
una clausola di divieto di concorrenza. È invece controversa la sua validità
sul piano formale, la sua conformità agli art. 340 e ss. CO e la relativa
applicabilità al caso concreto.
4.
Secondo
quando disposto dall’art. 340 CO,
il lavoratore che ha l’esercizio dei diritti civili può
obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività
concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non
esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale
azienda né a parteciparvi (cpv. 1). Il divieto di concorrenza è valido soltanto
se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della
clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali
conoscenze possa cagionare al datore un danno considerevole (cpv. 2). In virtù
dell’art. 340a CO il divieto di concorrenza deve poi essere convenientemente
limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto
pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni
soltanto in circostanze particolari (cpv. 1). Secondo l’art. 340a cpv. 2 CO, il
giudice ha la facoltà restringere secondo il suo libero apprezzamento un
divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve inoltre
considerare convenientemente un’eventuale controprestazione del datore di
lavoro. La dottrina ha avuto modo di precisare che nel caso di una clausola
valida secondo l’art. 340 cpv. 2 CO, ma eccessiva secondo l’art. 340a cpv. 1
CO, l’art. 340a cpv. 2 CO permette di derogare al principio di nullità previsto
dall’art. 20 CO, stabilendo che la medesima non debba essere interamente considerata
nulla, potendo rimanere valida nella misura in cui non eccede i limiti
ammissibili (Wyler, Droit du
travail, Berna, 2ª ed., 2008, pagg. 610-611; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, Zurigo, 4ª ed., 2009, no. 3848 ss.).
5.
In concreto,
come rettamente analizzato dal Pretore e peraltro non contestato, la clausola
contrattuale rispetta le condizioni di validità di cui all’art. 340 cpv. 1 e 2
CO. Infatti l’istante godeva palesemente dell’esercizio dei diritti civili e la
clausola di divieto di concorrenza è stata prevista nella forma scritta come
prescritto dalla legge (“non deve in alcun modo fare concorrenza alla
società AO 1”). L’ex dipendente era quindi consapevole dell’esistenza di
tale clausola, dell’impegno sottoscritto e delle conseguenze che esso avrebbe
comportato sul piano della propria libertà economica. Inoltre, l’istante,
esercitando la funzione di rappresentante di vendita, era certamente a
conoscenza della clientela della convenuta, clientela a cui faceva regolarmente
visita, ragione per la quale l’ex dipendente è palesemente nella posizione di
poter causare alla convenuta un danno considerevole. In merito a tale danno
occorre evidenziare come la giurisprudenza abbia ritenuto sufficiente
l’accertamento del rischio concreto che un simile danno si concretizzi, senza
che il datore di lavoro debba provare un danno effettivo (DTF 91 II 372; Wyler, op. cit., pag. 600). Va infine
rilevato che la sola violazione della clausola da parte del lavoratore comporta
il pagamento della pena convenzionale (art. 161 cpv. 1 CO), per cui il datore
di lavoro è dispensato dal provare il rapporto di causalità adeguato (Tercier/Favre, op. cit., no. 3865).
6.
Per
quanto concerne la questione principale, ossia la validità della clausola 3.8 in relazione all’art. 340a CO, occorre premettere che la questione è controversa in dottrina. Di
principio l’art. 340a CO prevede che una clausola di divieto di concorrenza
deve essere limitata nel tempo, nel luogo e nell’oggetto, allo scopo di
generare consapevolezza rispetto alla sottoscrizione di tale impegno ed alla
conseguente limitazione della propria libertà economica. In mancanza di queste
limitazioni la clausola di non concorrenza dovrebbe essere dichiarata nulla.
Tuttavia il Tribunale federale ha deciso diversamente e ha ritenuto prioritario
il principio “in favore negotii”, secondo cui, nel limite del possibile,
la clausola stipulata fra le parti, seppur non limitata adeguatamente, dovrebbe
essere mantenuta. Pertanto, una clausola di concorrenza senza limiti non è
necessariamente e categoricamente nulla, poiché la giurisprudenza ha stabilito
che l’esplicita limitazione non è un presupposto della validità della clausola
(Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6a ed., ad art. 340a N7; ZR 103, n. 42, consid. 2.2). In concreto
occorre dunque valutare se la clausola può essere considerata valida e, di
conseguenza, se può essere applicata. Ora, come analizzato in precedenza (ad
3.
), interpretando il paragrafo 3.8 del contratto di lavoro appare evidente
che sia prevista una clausola di divieto di concorrenza, come affermato dal
Pretore, nella suo forma più generica, vale a dire “non deve in alcun modo
fare concorrenza alla società AO 1”. L’unica limitazione prevista dal
contratto risulta al punto 3.8 e concerne unicamente la limitazione temporale,
in quanto è previsto che la clausola di concorrenza sia valida “durante il
rapporto di lavoro e per i tre anni successivi”. Per quanto concerne le
limitazioni in merito al luogo e all’oggetto il contratto è dunque silente,
tuttavia, seguendo il principio in favore negotii, non la si può
considerare nulla, ma al limite eccessiva, ragione per la quale occorrerebbe
limitarla, oltre che nel tempo, nello spazio e nel genere di affari. Tuttavia,
come correttamente valutato dal Pretore, la limitazione risulterebbe
irrilevante, avendo l’istruttoria evidenziato da un lato la violazione del
divieto di concorrenza da parte del lavoratore, dall’altro, l’avvenuta concorrenza
su di un territorio che può essere ritenuto identico a quello in cui la
convenuta esercita la propria attività e dove, sino al licenziamento, aveva
operato anche l’istante. Infatti le sedi di AO 1 e di S__________,
rispettivamente convenuta e nuova datrice di lavoro dell’istante, sono situate
la prima a T__________ e la seconda a B__________, e in concreto distano circa 1.5 km una dall’altra. Appare quindi evidente che il territorio in cui operano le due ditte sia
praticamente identico e pure il genere di affari risulta essere il medesimo,
ritenuto che entrambe si occupano principalmente di distribuzione di prodotti
vernicianti (doc. 2; teste Wyden, verbale di udienza 12 maggio 2009). Vi è di
più. L’istruttoria, come evidenziato dal Pretore, ha permesso di accertare
concretamente la violazione della clausola di divieto di concorrenza ad opera
dell’istante su territorio luganese e a sud di B__________, avendo quest’ultimo
preso contatto con clienti di AO 1 da lui stesso serviti in precedenza, proprio
per offrire loro simili prodotti di S__________. Sono in particolare emersi
ripetuti contatti con C__________, contatti che hanno portato quest’ultima a
fornirsi in modo maggiore presso S__________ (teste O__________, verbale di
udienza 31 marzo 2009, “In precedenza la mia azienda ha acquistato quasi
tutti i prodotti presso la convenuta per il tramite dell’istante. (…) Ho
acquistato prodotti della S__________ offertimi dall’istante. (…) Adesso
comperiamo tanto dalla S__________ e molto meno dalla T__________. Non abbiamo
comperato da S__________ per almeno 10 anni”). Ne discende che la
violazione del divieto di concorrenza da parte dell’ex lavoratore appare palese
e pertanto la clausola, oltre a risultare valida, è applicabile al caso
concreto.
7.
Per
quanto concerne la mancanza di un’indennità riconosciuta dalla datrice di
lavoro per la sottoscrizione della clausola di divieto di concorrenza occorre
ricordare che, come giustamente sostenuto dal Giudice di prime cure, la
medesima non riveste carattere obbligatorio né risulta determinante per la
validità della clausola stessa, a meno che non comporti un grave pregiudizio
all’avvenire economico del lavoratore (Wyler,
op. cit., pag. 605). Riguardo a quest’ultimo punto, come analizzato dal
Pretore, ciò non è il caso nella fattispecie, poiché l’istante avrebbe potuto
continuare ad esercitare la propria professione in un altro territorio,
rispettivamente cambiare il ramo di attività, ad esempio esercitando la
professione di rappresentante di altri prodotti, oppure ancora, avrebbe potuto,
tramite accordo o pagamento della multa convenzionale, ottenere il consenso
dalla datrice di lavoro a trasferirsi nella ditta concorrente. In concreto,
pagando la pena convenzionale, il lavoratore può continuare ad esercitare la
propria professione di rappresentante di vendita presso una ditta concorrente,
S__________, ragione per la quale il suo avvenire economico non risulta per
nulla pregiudicato. La sentenza pretorile resiste anche a tale critica.
8.
In
merito alla pena convenzionale va detto che, laddove prevista, e in caso di una
accertata violazione del divieto di non concorrenza, il lavoratore è tenuto a
pagarla. Ai sensi dell’art. 163 cpv. 1 CO le parti fissano liberamente la somma
della pena, tuttavia, conformemente all’art. 163 cpv. 3 CO, il Giudice ha la
facoltà di ridurre la somma prevista qualora la ritenga eccessiva. A questo
proposito egli terrà conto dell’insieme delle circostanze, in particolare della
durata del rapporto di lavoro, del salario percepito dal lavoratore, della sua
conoscenza della clientela, della sua posizione gerarchica in seno all’impresa
e dell’esistenza di prove da parte del datore di lavoro relative al danno
subito. Nella pratica il salario annuale costituisce il tetto massimo della
penalità, anche se, va rilevato, raramente concesso. Quando una pena
espressamente pattuita non appare eccessiva, il datore di lavoro è dispensato
dall’onere di comprovare il danno e il nesso causale e di conseguenza deve
solamente provare la pattuizione del divieto e la sua violazione (Wyler, op. cit., pag. 612; Tercier/Favre, op. cit., no. 3863).
Nella fattispecie, considerando le circostanze sopra elencate e la corretta
valutazione delle stesse da parte del Pretore, come pure la giurisprudenza
pertinente, la pena stabilita dal primo Giudice nella sentenza qui impugnata,
corrispondente a un importo che si situa fra 3 e 4 mensilità (cfr. conteggi di
stipendio doc. 4, 5 e 6), appare congrua. Ne discende che l’istante è tenuto a
rifondere alla convenuta una pena convenzionale di fr. 20'000.-. Tenuto conto
delle pretese salariali, accertate dal Pretore in fr. 14'255,20, e della
compensazione operata dalla convenuta, rimane in favore di quest’ultima un
saldo di fr. 5'744.50.
9.
Per
quanto precede, la sentenza impugnata resiste alle critiche e l’appello 10
giugno 2010 deve essere respinto. L’emanazione del presente giudizio rende
priva di oggetto la richiesta di concedere all’appello effetto sospensivo,
presentata il 10 giugno 2010. Non si prelevano tasse e spese, trattandosi di
una causa fondata sul diritto del lavoro e di valore non superiore all’importo
di fr. 30'000.–. L’appellante verserà nondimeno alla convenuta un'equa
indennità per ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
10 giugno 2010 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 700.- a
titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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