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Decisione

12.2010.111

Affitto agricolo - disdetta - rinnovo tacito - protrazione

29 marzo 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi AP 1 hanno convenuto in giudizio la fondazione con due azioni

giudiziarie promosse presso la Pretura del Distretto di Leventina.

Con istanza 18 dicembre 2003 (inc. AC.2003.4) hanno chiesto al Pretore di

accertare che la disdetta 23 novembre 2003 era nulla e che il contratto

stipulato tra le parti scadeva in data 11 novembre 2009. In via subordinata, nell'ipotesi in cui la disdetta contestata fosse ritenuta

"operante", hanno chiesto una protrazione del contratto di sei anni,

ovvero fino all'11 novembre 2010.

Con istanza 9 aprile 2004 (inc. AC.2004.1) essi hanno chiesto al Pretore di

accertare la nullità dell'ulteriore disdetta inoltrata dalla fondazione il 24

marzo 2004, riproponendo identiche domande in merito all'accertamento della

durata del contratto d'affitto e alla sua eventuale protrazione.

3. Congiunta

l’istruttoria con l’accordo delle parti, il Pretore si è pronunciato con unico

giudizio del 13 gennaio 2010,

il cui dispositivo prevedeva:

"Le istanze sono accolte ai sensi dei considerandi.

§ Pertanto è accertato che il contratto di affitto agricolo stipulato tra la AO

1, ed i signori AP 1 e AP 2__________ è venuto a scadenza l'11 novembre 2009."

Tasse e spese di entrambe le procedure sono state poste interamente a carico

della convenuta, condannata a rifondere un importo a titolo di ripetibili agli

istanti.

4. Il 19

gennaio 2010, dunque dopo pochi giorni dalla ricezione del summenzionato

giudizio pretorile, la AO 1 ha inviato a AP 1 e AP 2 due scritti separati, ma

di identico tenore, con i quali intimava di rimettere a libera disposizione e

riconsegnare entro il 26 febbraio 2010 tutti i beni che compongono l’azienda

agricola in questione.

5. Con

l'istanza in rassegna AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura del Distretto di Leventina la AO 1, chiedendo al Pretore in via

supercautelare e cautelare di far ordine agli organi della fondazione

convenuta, sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP in caso di

mancata ottemperanza, di astenersi da misure e atti volti allo sgombero dei

locali, dei terreni e delle altre infrastrutture che fanno parte dell’azienda

n. 372 situata a __________, Comune di __________. In via principale gli

istanti hanno chiesto di annullare la disdetta 19 gennaio 2010 e di accertare che

il contratto in vigore scadrà l'11 novembre 2015, e in via subordinata di

concedere la protrazione del contratto fino alla stessa data, protestate spese

e ripetibili. Essi hanno in sostanza preteso che, alla luce dei precedenti

accertamenti sfociati nella sentenza pretorile 13 gennaio 2010, passata in

giudicato, il contratto di affitto agricolo concluso verbalmente tra le parti

avrebbe avuto una durata indeterminata e pertanto, sopraggiunta la scadenza

dell'11 novembre 2011, si sarebbe automaticamente rinnovato per altri sei anni

in assenza di regolare disdetta. Alla luce della disdetta 13 gennaio 2010, a mente degli istanti sarebbero comunque dati i requisiti per la concessione della protrazione

del contratto per ulteriori sei anni, ovvero fino all'11 novembre 2015.

6. La

convenuta si è opposta all’istanza, ritenendo infondata la richiesta degli istanti

in virtù del dispositivo della precedente sentenza pretorile passata in

giudicato, dovendosi il contratto in questione essere ritenuto a tempo

determinato e già giunto a scadenza l'11 novembre 2009. Irricevibile, poiché

intempestiva, sarebbe inoltre la domanda di protrazione formulata dopo che il

contratto di affitto era appunto giunto a scadenza.

7. In

sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti

allegazioni. Gli istanti hanno esteso la domanda di causa, subordinatamente

formulato una nuova specifica richiesta, postulando una protrazione fino all'11

novembre 2021.

8. Con

sentenza 19 maggio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza,

caricando agli istanti 4/5 della tassa di giustizia e delle spese, condannandoli

a rifondere alla convenuta un'indennità ridotta di fr. 2'500.- per ripetibili.

Il giudice di prime cure, rievocato il contesto in cui si inserisce la

vertenza, già approfonditamente analizzato nella precedente decisione dello

stesso Pretore, ha concluso che il contratto tra le parti è da ritenere

terminato secondo le modalità sancite in maniera inequivocabile nel dispositivo

di tale giudizio. In siffatte condizioni, il contratto essendo venuto a

scadenza l'11 novembre 2009, una disdetta non è stata ritenuta necessaria e la

domanda di annullamento della disdetta del 19 gennaio 2010 e di accertamento

della durata del contratto fino all'11 novembre 2015 andava pertanto respinta,

senza bisogno di esaminare oltre la loro dubbia ricevibilità in virtù del

principio "ne bis in idem" codificato dall'art. 98 CPC-TI.

Abbondanzialmente, il Pretore ha concluso che, a prescindere dall'effetto

costitutivo di diritto conferito al precedente giudizio, il contratto sarebbe

comunque venuto a termine per l'11 novembre 2009, in virtù della volontà chiaramente espressa dalla fondazione di disdire l'eventuale contratto a

tempo indeterminato, rispettivamente, qualora il contratto sia invece da

considerare a tempo determinato, di non voler continuare l'affitto dopo la

scadenza.

Il Pretore ha peraltro accolto parzialmente la richiesta di protrazione, limitandola

alla durata minima di tre anni prescritta dalla legge, tenuto conto in

particolare dell'esasperazione delle posizioni tra le parti dopo una lunga

vertenza giudiziaria risalente al dicembre 2003.

9. Con

l’appello 7 giugno 2010 che qui ci occupa, gli istanti chiedono in via

principale di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza

e di accertare che il contratto in vigore scade in data 11 novembre 2015. Gli istanti

chiedono inoltre, in via subordinata, di concedere la protrazione del contratto

fino alla stessa data, rispettivamente fino all’11 novembre 2021, il tutto

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

10. Delle

osservazioni 19 luglio 2010 con cui la convenuta postula la reiezione del

gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

11. Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed

impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

12. Gli

appellanti, riepilogati i fatti salienti che hanno caratterizzato negli anni

l'attività aziendale e evidenziato quanto ritengono sia stata la portata del

precedente giudizio oramai passato in giudicato, hanno contestato le

conclusioni pretorili lamentando in primo luogo un'errata interpretazione del

principio giuridico della forza giudicata materiale. A loro modo di vedere la reale

portata del dispositivo della precedente sentenza può essere dedotta solo dai

considerandi di quel giudizio, ai quali il dispositivo peraltro espressamente

rimandava.

Una corretta interpretazione del primo giudizio pretorile porterebbe a ritenere

che, a partire dal 30 aprile 2004, il contratto allora in vigore sarebbe

divenuto a tempo indeterminato e quindi, a fronte di una disdetta inefficace, l'11

novembre 2009 esso si sarebbe rinnovato per altri sei anni, fino all'11

novembre 2015, in virtù dei disposti dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LAAgr.

Di conseguenza, gli appellanti lamentano il fatto che il Pretore abbia ritenuto

non più necessaria una disdetta.

La censura non merita accoglimento. Deve infatti essere confermato il giudizio

del Pretore secondo il quale il precedente giudizio ha già stabilito che il

contratto aveva preso fine l’11 novembre 2009. Il dispositivo della sentenza è

chiaro a questo proposito e ha accolto integralmente la precisa domanda di

causa che chiedeva di accertare una tale durata contrattuale.

Il giudizio pretorile, pronunciato posteriormente a quella data, ha lasciato

indecisa la questione relativa alla sorte del rapporto contrattuale tra le

parti a partire dall'11 novembre 2009 . E' comunque stata la scelta processuale

degli allora istanti, qui appellanti, a limitare la domanda di accertamento a

tale orizzonte temporale, avendo essi rinunciato ad estenderla al periodo successivo,

anche quando il prolungarsi della procedura rendeva oramai chiaro che il

giudizio non sarebbe stato pronunciato entro la prospettata e controversa scadenza

contrattuale e che di conseguenza, nel frattempo, essi sarebbero comunque rimasti

in possesso dei fondi coltivati.

Gli appellanti sono quindi malvenuti nel pretendere ora che il giudizio

pretorile del 13 gennaio 2010 abbia potuto stabilire che il contratto si sia

rinnovato e sia pertanto rimasto valido sino all’11 novembre 2015.

Senza neppure entrare nel merito dei considerandi di tale giudizio, una tale portata

va esclusa in virtù del chiaro disposto dell'art. 86 CPC-TI che impone al

giudice di pronunciare sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di

questa.

Il Pretore, nel giudicare la domanda di causa del 1 febbraio 2010, non era

quindi vincolato da accertamenti e conclusioni precedenti sulla sussistenza di

un contratto venuto eventualmente in essere tra le parti posteriormente alla

scadenza dell'11 novembre 2009.

13. La

domanda d'appello a questo riguardo andrebbe comunque respinta già solo per il

fatto che gli appellanti non si sono confrontati in modo sufficientemente

chiaro e circostanziato con la motivazione data dal Pretore a titolo

abbondanziale. Infatti, a mente del giudice di prime cure, si volesse anche

negare un effetto costitutivo di diritto alla sentenza pretorile del 13 gennaio

2010, il contratto sarebbe comunque venuto a scadenza l'11 novembre 2009 poiché

lo scritto 24 marzo 2004 (ovvero la summenzionata lettera inviata dalla

fondazione ai coniugi affittuari) avrebbe assunto una chiara valenza: una disdetta

entro i termini per l'eventuale contratto a tempo indeterminato,

rispettivamente una dichiarazione di non intendere continuare la locazione in

caso di contratto a tempo determinato.

A questo proposito gli appellanti si limitano a rilevare che la disdetta 24

marzo 2004, se operante per il prossimo termine utile, sarebbe stata comunque

nulla poiché non comunicata/notificata separatamente ad entrambi gli affittuari.

Il giudice avrebbe a torto esaminato la questione dal punto di vista delle

esigenze poste alla disdetta di locali costituenti abitazione familiare,

omettendo di considerare anche i chiari diritti delle parti dovute al loro

rapporto di contitolarità dell’azienda. La nullità della disdetta sarebbe da

accertare d’ufficio in ogni momento.

La censura è da respingere. Neppure gli appellanti pretendono che la disdetta

del contratto di affitto agricolo sia soggetta ai requisiti di forma prescritti

dall'art. 266n CO per la locazione di abitazioni familiari. L'inapplicabilità

di tale norma è peraltro confermata da consolidata dottrina e giurisprudenza

(DTF 125 III 425). Essi pretendono invece che un invio separato della disdetta

si imponga in virtù della contitolarità dell'azienda tra i due coniugi. La tesi

non può essere condivisa. Non sussistendo alcuna disposizione che impone un

simile invio separato, è da ritenere contrario al principio di buona fede

invocare la mancata notifica della disdetta ad entrambi i contitolari

dell'azienda, considerato come la comunicazione in questione sia stata

recapitata al loro comune domicilio coniugale, e sia stata da loro senza

indugio e congiuntamente contestata con istanza 9 aprile 2004 alla competente

Pretura.

14. Visto

quanto sopra, una disdetta del contratto risultando superflua, non è necessario

esaminare le censure d'appello relative all'intempestività della disdetta del

19 gennaio 2010 ai sensi dell'art. 16 LAAgr e alla conseguente pretesa validità

del contratto fino all’11 novembre 2015.

15. Resta

ora da esaminare la censura del giudizio pretorile che ha concesso una protrazione

limitata a tre anni, ovvero al minimo previsto dall'art. 27 cpv. 4 LAAgr.

Gli appellanti chiedono sia invece concessa una protrazione di sei anni, tenuto

conto dell'importanza che riveste per loro l'azienda agricola e degli effetti

gravosi della disdetta, la cui motivazione sarebbe di natura puramente

ideologica.

L'appellata non avrebbe peraltro dato seguito all'onere della prova che le

incombeva provando che non potesse ragionevolmente pretendersi una

continuazione del rapporto di affitto.

Gli appellanti espongono quindi con dovizia di particolari le circostanze che

imporrebbero una protrazione di sei anni, segnatamente l'affidamento riposto al

momento del loro trasferimento a __________ nella continuità del rapporto

contrattuale, la difficoltà di reperire un'altra azienda, la necessità di

ammortizzare gli investimenti e le difficoltà finanziarie insostenibili a cui

andrebbero incontro. Il trasferimento altrove comporterebbe pure la perdita

della clientela acquisita con grandi difficoltà e solo gli appellanti sarebbero

in grado di assicurare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi della fondazione.

Senza la protrazione del contratto di affitto verrebbe meno anche l'interesse a

realizzare la progettata offerta agrituristica, su fondi da loro acquistati in

loco, tramite il risanamento di uno stabile da adibire a soggiorni di vacanza. In

caso di mancata protrazione, dei 17,63 ettari complessivamente coltivati dagli appellanti ne verrebbero a mancare circa 1/3, con conseguente rovina finanziaria.

Essi rimproverano pertanto al Pretore di non aver ponderato tutti questi

elementi, facendo prevalere la circostanza che la disdetta sarebbe stata data

con largo anticipo. La censura, esposta con ampi riferimenti ai principi

giurisprudenziali e alla dottrina, conclude considerando il giudizio impugnato

contrario al diritto federale.

16. Tenuto

conto dell'ampio potere di apprezzamento che la norma riserva al giudice di

prime cure, non si intravvedono motivi che possano far apparire arbitraria o

frutto di un abuso del potere di apprezzamento o in altro modo lesiva della

legge la concessione di una protrazione della durata di tre anni. Sebbene

questa corrisponda al minimo prescritto dalla norma, non appare affatto insostenibile

l'esito della ponderazione di contrapposti interessi operata dal Pretore che ha

ritenuto di poter riconoscere una particolare rilevanza all'esasperazione delle

posizioni delle parti, conseguente anche alla procedura giudiziaria in corso

dal lontano dicembre 2003. Gli appellanti contestano inutilmente tale

circostanza che emerge con evidenza dagli atti di causa (in particolare dagli

atti degli incarti richiamati AC.2003.4 e AC.2004.1). Gli affittuari non hanno

mancato di accusare la "nuova maggioranza" all'interno della

fondazione di essere frutto di un "colpo di mano" e di aver cercato

in ogni modo "di liberarsi degli attori e soprattutto di svincolarsi da un

contratto perfetto sotto ogni punto di vista"; accusa peraltro ricambiata

nella stessa circostanza dalla convenuta (cfr. verbale udienza 21 gennaio 2004,

pag. 2). Il lungo contenzioso sul contratto risulta peraltro strettamente

connesso con le diatribe sorte all'interno della fondazione (e di riflesso dell'associazione),

aventi appunto quale oggetto la gestione dell'azienda agricola in relazione al

perseguimento degli scopi della fondazione. Non può neppure essere ignorato a

questo proposito il ruolo che entrambi gli affittuari personalmente hanno avuto

all'interno dell'associazione e la funzione di membro del consiglio di

fondazione ricoperta dall'appellante AP 1 (cfr. verbali 17 gennaio 2005 del

teste B__________, pag. 3 e 14 luglio 2004 del teste C__________, pag. 4).

Abbondanzialmente va pure rilevato come la particolare situazione di tensione

tra le parti, su questioni che esulano parzialmente dal rapporto contrattuale, traspaia

pure dalle motivazioni d'appello, laddove, con lo scopo di ribadire il ruolo

decisivo degli appellanti nell'assicurare nel tempo gli obiettivi perseguiti

dalla fondazione e relativizzare il contributo apportato "da chi a __________

si reca solo qualche giorno" (istanza pag. 5 n. 8.3), non si rinuncia ad accentuare

il concetto con un evidente sarcasmo verso i membri della fondazione. La

componente di "gestione collettiva", ovvero quella che ha

rappresentato una peculiarità che ha originato e supportato il progetto in

questione, viene considerata dagli appellanti poco più che uno

"sfizio" (cfr. appello, pag. 11). La profonda divergenza di vedute

sulla questione è quindi palese e avvalora la conclusione pretorile in merito

all'esasperazione delle posizioni che rende difficoltosa la continuazione dei

rapporti a seguito della protrazione.

Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, il fatto che il giudice di

prime cure non abbia ravvisato in tale situazione conflittuale un motivo

sufficiente per negare a priori la protrazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 2

LAAgr non permette comunque di concludere che di tali circostanze il Pretore non

debba tener conto nel valutare la durata della protrazione, che deve peraltro considerare

anche le specifiche circostanze personali (art. 27 cpv. 4 LAAgr).

Il giudice di prime cure ha peraltro motivato tale conclusione anche in

considerazione della dimensione modesta dell'azienda e del fatto che gli

affittuari sapevano almeno dal 2004 di doverla lasciare entro breve termine a

dipendenza dell'esito delle due vertenze allora in corso, le cui domande di

causa dei qui appellanti chiedevano l'accertamento di una durata contrattuale

fino all'11 novembre 2009, subordinatamente una protrazione di sei anni fino

all'11 novembre 2010.

Anche questa valutazione non appare censurabile nell'ambito dell'apprezzamento

operato dal Pretore.

17. Ne

discende la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure.

Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 20'020.-seguono

l'integrale soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 giugno 2010 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

600.

-

da

anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla

convenuta, in solido, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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