12.2010.112
Contratto di lavoro, clausola contrattuale di divieto di concorrenza diventata inefficace per licenziamento deciso dalla datrice di lavoro
4 aprile 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.112
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, clausola contrattuale di divieto di concorrenza diventata inefficace per licenziamento deciso dalla datrice di lavoro
DIVIETO DI CONCORRENZA
art. 340 CO
art. 340c CO
Incarto n.
12.2010.112
Lugano
4 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.107 (contratto
di lavoro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 6
giugno 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 84'500.- oltre interessi al 5% dall’inoltro della
petizione, e all’ingiunzione – dietro comminatoria dell’art. 292 CP – “di non
più usare la banca dati dell’attrice, come pure distruggere immediatamente
tutti i dati copiati ingiustamente”, il tutto con protesta di spese e
ripetibili;
domande alle quali il convenuto, con risposta 26
novembre 2007, si è opposto e sulle quali il Pretore si è pronunciato con
sentenza 26 maggio 2010 respingendo la petizione;
appellante l’attrice che, con appello 15 giugno 2010,
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre il convenuto, con osservazioni 30 agosto 2010,
propone la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. AO 1 è stato assunto da AP 1 dal 1°
giugno 2005 sulla base di un contratto di durata indeterminata, in qualità di
direttore marketing e vendite, con un salario lordo mensile di fr. 6'500.- per
tredici mensilità (doc. A). Tale contratto di lavoro conteneva una clausola di
divieto di concorrenza (doc. A,
pag. 3), del seguente tenore:
“Der
oben erwähnte Mitarbeiter darf sich während und 2 Jahre nach dem Ausscheiden
bei der __________ Groupe, keiner anderen Firma mit dem gleichen
Zielvereinbarung anstellen oder beteiligen lassen. Das Konkurrenzverbot
beschränkt sich auf alle Bereiche und Dienstleistungen in Rahmen aller __________
Dienstleistungen die durch die __________ Groupe angeboten werden oder werden
können. Bei Widerhandlung ist die __________ Groupe berechtigt ein Jahresgehalt
und den entstandenen Schaden einzufordern. Das Konkurrenzverbot beschränkt sich
auf alle Gebiete in dem sich oben erwähnter Mitarbeiter für die Kundenbetreuung
und Gewinnung aufgehalten hat.”
Il rapporto di lavoro tra le parti è
cessato con effetto a fine marzo/inizio aprile 2006 (doc. B e C).
B. Con
petizione del 6 giugno 2007, la ex datrice di lavoro ha convenuto AO 1 davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di
fr. 84'500.-, oltre interessi al 5% dall’inoltro della domanda, per violazione
del divieto di concorrenza, e l’ingiunzione all’interessato – dietro
comminatoria dell’art. 292 CP – “di non più usare la banca dati dell’attrice,
come pure di distruggere immediatamente tutti i dati copiati ingiustamente”.
Nella sua risposta del 26 novembre 2007 AO 1 ha avversato integralmente la petizione. Nel successivo scambio di allegati scritti le parti hanno mantenuto la
propria posizione e lo stesso hanno fatto, una volta esperita l’istruttoria,
nei rispettivi memoriali conclusivi.
C. Con sentenza 26 maggio 2010 il Pretore ha
integralmente respinto la petizione, ritenendo in particolare che la disdetta
sia stata determinata dalla volontà della datrice di lavoro e pertanto, in
applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO, la penalità convenzionale non fosse
dovuta, non avendo effettivamente riscontrato che il lavoratore le avesse dato
un motivo giustificato.
D. L’attrice
è insorta contro la sentenza pretorile con atto di appello 15 giugno 2010, nel
quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Mentre il convenuto, con osservazioni 30 agosto 2010, propone l’integrale
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il Pretore, con la sentenza 26 maggio
2010.
qui impugnata, ha ritenuto che la disdetta del rapporto di lavoro era
avvenuta ad opera della datrice di lavoro e non, come sostenuto da
quest’ultima, da parte del dipendente. Pertanto il primo Giudice, non avendo
riscontrato nel fascicolo processuale l’esistenza di un qualsivoglia
giustificato motivo imputabile al lavoratore a sostegno della disdetta da parte
dell’attrice, ha ritenuto che, in applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO, il
divieto di concorrenza litigioso era divenuto inefficace.
2.
L’appellante
contesta il giudizio pretorile ribadendo, in primo luogo, che la disdetta è
avvenuta a opera del lavoratore, come dimostrato dal doc. B e come attestato
dalle testimonianze (testi M__________, R__________ e S__________), e che
dunque l’art. 340c cpv. 2 CO non sarebbe applicabile alla fattispecie e la
clausola di divieto di concorrenza risulterebbe efficace. Inoltre, a mente
dell’appellante, pur ammettendo che la disdetta non sia avvenuta a opera del
lavoratore, il Pretore avrebbe dovuto ritenere che tra le parti era intervenuto
un accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro, di modo che la
clausola di divieto di concorrenza sarebbe comunque operante. L’appellante
sostiene infine che il Giudice di prime cure avrebbe in tutti i casi dovuto
ritenere la clausola di divieto di concorrenza efficace, in quanto __________
AG avrebbe avuto più che validi motivi per procedere al licenziamento del
convenuto. __________, dopo aver consegnato la disdetta (doc. B), non si
sarebbe infatti più presentato sul posto di lavoro e, già in costanza di
rapporto di lavoro, avrebbe organizzato, all’insaputa della datrice di lavoro,
il suo futuro professionale per il tramite di società che avrebbero esercitato
attività concorrenziali rispetto ad __________ AG.
3.
Secondo quando disposto dall’art. 340 CO, il lavoratore che ha l’esercizio dei
diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad
astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro,
in particolare si può obbligare a non esercitare per proprio conto un’azienda
concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi (cpv. 1). Il
divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al
lavoratore di avere cognizione della clientela o dei segreti di fabbricazione e
d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore un danno
considerevole (cpv. 2). In virtù dell’art. 340a CO il divieto di concorrenza
deve poi essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e
all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico
del lavoratore; esso può infatti superare i tre anni soltanto in circostanze
particolari (cpv. 1). Secondo quanto disposto dall’art. 340a cpv. 2 CO, il
giudice ha la facoltà di restringere secondo il suo libero apprezzamento un
divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve inoltre
considerare adeguatamente un’eventuale controprestazione del datore di lavoro. A
questo proposito, la dottrina ha avuto modo di precisare che nel caso in cui vi
sia una clausola valida secondo l’art. 340 cpv. 2 CO, ma eccessiva secondo
l’art. 340a cpv. 1 CO, l’art. 340a cpv. 2 CO permette al giudice di derogare al
principio di nullità previsto dall’art. 20 CO, stabilendo che la medesima non
debba essere interamente considerata nulla, potendo rimanere valida nella
misura in cui non eccede i limiti ammissibili (Wyler,
Droit du travail, Berna, 2ª ed., 2008, pagg. 610-611; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zurigo, 4ª ed., 2009,
no. 3848 ss.). Secondo quanto indicato all’art. 340b cpv. 3 CO, in virtù di uno
speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento
della pena convenzionale e al risarcimento dell’eventuale maggior danno a
seguito dell’attività concorrenziale del dipendente, la cessazione dello stato
lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli
interessi lesi o minacciati e del comportamento del lavoratore.
4.
Nel
caso specifico, come sostenuto dall’attrice, e rettamente valutato dal Pretore,
il divieto di concorrenza concluso per scritto tra le parti è formalmente
corretto e proporzionato sia nella sua estensione temporale (due anni), che di
luogo (limitazione alle attività dell’attrice, offerte solo in Svizzera) e di
oggetto (“alle Bereiche und
Dienstleistungen im Rahmen aller __________ Dienstleistungen die durch die __________
Groupe angeboten werden oder werden können”). Ne discende che il divieto di concorrenza è da
ritenersi, di per sé, valido.
5.
Ai sensi dell’art. 340c cpv. 2 CO il
divieto di concorrenza cessa, tra l’altro, quando il datore di lavoro disdice
il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo
giustificato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, devono essere
considerati motivi giustificati quelli che, sulla base di una valutazione
fondata sul buon senso commerciale, possono notevolmente dar adito a una
disdetta (DTF 130 III 353 con numerosi rif.).
5.1
Nella
fattispecie, il litigio verte sull’esistenza di una disdetta a opera del
lavoratore (doc. B) e la conseguente applicabilità dell’art. 340c cpv. 2 CO.
Infatti, venisse dimostrata l’efficacia del doc. B, la clausola di divieto di
concorrenza e la connessa pena convenzionale sarebbero mantenute ed applicate;
in caso contrario, in applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO, la clausola
risulterebbe caduca e priva d’effetti, in quanto la disdetta sarebbe avvenuta
esclusivamente a opera della datrice di lavoro senza un motivo giustificato.
Dall’istruttoria è emersa una chiara e incontestata disdetta del rapporto di
lavoro, ossia quella del 17 gennaio 2006 (doc. C) a opera della datrice di
lavoro, con la quale quest’ultima ha posto termine al contratto con effetto al
31.
marzo 2006 e nel contempo ha esonerato immediatamente il proprio dipendente
dal presentarsi al lavoro (Freistellung). Tuttavia, l’appellante
asserisce che “la portata dello scritto doc. C – redatto su richiesta del
lavoratore – è quella di un gesto di compiacenza che il presidente del
consiglio di amministrazione di __________ AG ha voluto compiere nei confronti
di un dipendente che considerava come un membro di famiglia; proprio per le
circostanze in cui lo scritto è stato allestito, quest’ultimo è svuotato di
qualsiasi effetto giuridico, ritenuto che il contratto di lavoro si sarebbe ad
ogni modo estinto, alla stessa scadenza, per effetto della disdetta data da __________”
(appello, pag. 8). Tesi quest’ultima recisamente contestata dal convenuto, il
quale nega di aver mai consegnato il doc. B e di aver disdetto il contratto di
lavoro. Egli sostiene pertanto che la disdetta è avvenuta unicamente da parte
della ex datrice di lavoro con scritto doc. C e che di conseguenza la clausola
di non concorrenza risulterebbe inefficace.
5.2
In
concreto, l’asserita disdetta da parte del lavoratore (doc. B) non risulta
firmata da quest’ultimo ed è datata 27 settembre 2005, vale a dire parecchi
mesi prima della sua asserita consegna. Il documento, di per sé, non risulta
pertanto essere un sufficiente mezzo di prova in grado di attestare una
disdetta da parte del convenuto, come invece sostenuto dall’attrice. Neppure le
testimonianze hanno inoltre permesso di chiarire se vi sia stata un’effettiva
disdetta a opera del lavoratore. I vari testimoni, come rettamente analizzato
dal Pretore, non hanno in alcun modo confermato che AO 1 ha preparato e consegnato il doc. B. Il teste __________ R__________, durante l’audizione
testimoniale, ha infatti affermato che: “il convenuto ha lasciato questo
formulario (inteso come doc. B) nell’ufficio del signor M__________. Da
quanto a me noto quel formulario non era firmato, è unicamente stato lasciato
nell’ufficio del signor M__________ e se n’è andato. Il signor M__________ era
il responsabile del personale ed era lui pertanto che riceveva le disdette e
faceva i contratti di lavoro” (verbale di udienza 1 luglio 2008, pag. 9).
Pure il teste __________ S__________ ha confermato questa tesi dichiarando che
“vi era questo documento (il doc. B) sulla scrivania del signor M__________
che era il CFO (capo del reparto finanziario) e pure responsabile per il
personale” (verbale di udienza 11 dicembre 2008, pag. 18). Tesi tuttavia
confutata dalla testimonianza di M__________: “Mi viene esibito il doc. B.
So che questo documento “circolava” ma non l’ho mai avuto tra le mie mani; mi è
stato detto che è stato consegnato al signor V__________ anche se io non ero
presente. Mi era stato detto sia da __________ R__________ che da signor V__________.
Non sono al corrente di chi abbia confezionato il doc. B” (verbale di
udienza 11 dicembre 2008, pag. 18). Dalle testimonianze appena citate non è
pertanto emerso né che il doc. B sia stato effettivamente confezionato dal
convenuto, né che egli l’abbia poi consegnato allo scopo di disdire il
contratto di lavoro. Ne discende che il doc. B non può essere considerato una disdetta
a opera del lavoratore.
5.3
Vi
è di più. Dalle testimonianze non è neppure emersa la prova che il convenuto
abbia posto fine in maniera univoca, definitiva e irrevocabile al rapporto di
lavoro. La disdetta di un contratto di lavoro non presuppone la forma scritta,
ragione per la quale sarebbe valida anche se effettuata oralmente o per atti
concludenti. Non avendo il doc. B alcun valore probatorio, sarebbero necessarie
delle testimonianze dell’avvenuta disdetta per sorreggere la tesi
dell’appellante. Dall’istruttoria non è tuttavia emersa alcuna prova al
riguardo. In effetti, come rilevato con pertinenza dal Pretore, le deposizioni testimoniali
non hanno in alcun modo attestato che il lavoratore avesse espresso
l’intenzione di disdire il rapporto di lavoro, ragione per la quale la tesi
della datrice di lavoro non è stata dimostrata. Pertanto, contrariamente a
quanto sostenuto dall’attrice, il convenuto non ha mai rassegnato le dimissioni.
Egli si è semplicemente limitato a esprimere l’idea di dimettersi, senza
tuttavia andare fino in fondo ai suoi intenti con la notifica effettiva di una
disdetta.
5.4
Neppure
la tesi dell’attrice, secondo la quale la portata della disdetta 17 gennaio
2006.
(doc. C) era riconducibile a un gesto di compiacenza nei confronti del
convenuto, al fine di non pregiudicare i suoi diritti nei confronti di terzi e
in particolare nei confronti delle assicurazioni sociali, può essere ammessa.
Quand’anche la disdetta fosse avvenuta per i suddetti motivi, e anche nei casi
in cui essa risultasse da accordi con il lavoratore stesso, la clausola di non
concorrenza diverrebbe caduca in applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO (Rudolph in TREX – L’expert fiduciaire,
Union Suisse des Fiduciaires USF, 2010, pag. 97). Per tutti i motivi
summenzionati si può concludere che la disdetta del rapporto di lavoro è in
concreto avvenuta unicamente da parte della datrice di lavoro per il tramite
del doc. C, e che pertanto la clausola di non concorrenza e la relativa pena convenzionale
risultano caduche e inapplicabili alla fattispecie.
6.
Per
quanto attiene la questione relativa al presunto accordo di scioglimento
consensuale del rapporto di lavoro occorre anzitutto premettere che la
giurisprudenza riconosce alle parti la facoltà di interrompere di comune
accordo il contratto di lavoro in ogni momento (cosiddetto “Aufhebungsvertrag”),
nella misura in cui tuttavia non si cerchi con tale espediente di aggirare le
disposizioni imperative della legge (DTF 118 II 60 consid. 2a, DTF 115 V 443
consid. 4b). L’accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non
richiede alcuna forma particolare e può pertanto essere concluso in forma
scritta, in forma orale oppure per atti concludenti (Wyler, op. cit., pag. 455; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione
di scioglimento consensuale richiede, come detto, il libero accordo delle parti
(Wyler, op. cit., pag. 456) ed è
valida quando presenta un carattere transattivo, ossia quando contiene
concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Vischer, op. cit., pag. 266). Per costante giurisprudenza un
accordo consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro per
atti concludenti deve essere ammesso solo con riserbo e unicamente se la
volontà delle parti risulta essere chiara e univoca (DTF 102 I A 417 consid.
3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335). In concreto
appare evidente che non ci sia una chiara e univoca volontà delle parti circa
un accordo per lo scioglimento del rapporto di lavoro e neppure alcuna traccia
di concessioni reciproche, come invece previsto dalla giurisprudenza.
7.
Secondo
l’appellante la clausola di divieto di concorrenza dovrebbe essere operante
anche nel caso in cui si dovesse ritenere che la disdetta sia avvenuta
unicamente secondo la propria volontà, in quanto sostiene che avrebbe avuto più
che validi motivi per licenziare il convenuto. In particolare adduce che il
lavoratore, dopo aver consegnato la disdetta (doc. B), non si era più
presentato sul posto di lavoro e che già in costanza di rapporto di lavoro egli
aveva organizzato, all’insaputa della datrice di lavoro, il suo futuro
professionale per il tramite di società che avrebbero esercitato attività
concorrenziali rispetto ad __________ AG.
7.1
Nell’ambito
di un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha la facoltà di esonerare il
proprio impiegato dall’obbligo di svolgere la propria attività lavorativa nel
periodo di disdetta, anche se di principio il lavoratore è tenuto a fornire la
propria prestazione lavorativa fintanto che dura il rapporto di lavoro (II CCA
2.
aprile 2003 inc. n. 12.2002.132, pubblicata in RtiD I-2004 569 e in NRCP 2003
389). Ne consegue che, in caso di disdetta ordinaria del contratto, il
lavoratore deve svolgere la propria attività fino allo scadere del termine di
disdetta, a meno che non sia espressamente esonerato da tale obbligo dal
proprio datore di lavoro; si tratta di ciò che viene definito “Freistellung”
(DTF 118 II 139 e 128 III 280 con ulteriori riferimenti; Flach, Die “Freistellung” von der
Arbeitsleistung nach Kündigung – aus der Sicht von Arbeitgeber und –nehmer, in
SJZ 1994, pag. 209). Il datore di lavoro rinuncia quindi unilateralmente alla
prestazione lavorativa del proprio dipendente durante il termine di disdetta,
ciò che non comporta tuttavia la fine del rapporto di lavoro e di conseguenza
continuano a sussistere tutti gli altri obblighi del lavoratore, a eccezione di
quelli direttamente connessi con la prestazione lavorativa alla quale il datore
di lavoro ha volontariamente rinunciato (Flach,
op. cit., pag. 213; DTF 128 III 281 s.). In concreto la disdetta da parte della
datrice di lavoro (doc. C) contiene un esonero con effetto immediato. Nel
periodo tra la disdetta e la fine del rapporto di lavoro il dipendente avrebbe
dovuto pertanto presentarsi sul posto di lavoro solo su esplicita richiesta o
sollecito da parte dell’attrice, ciò che non è mai avvenuto. In alcune
testimonianze si accenna tuttavia al fatto che il convenuto avrebbe lasciato il
posto di lavoro dopo aver consegnato le proprie dimissioni per il tramite del
doc. B (“Dopo aver lasciato il foglio di disdetta sulla scrivania del signor
M__________, il convenuto non è più tornato a lavorare presso la API”, deposizione
__________ R__________, verbale di udienza 1° luglio 2008, pag. 9; “Una
mattina mi sono recato presso il signor__________ il quale mi ha però risposto
che non aveva tempo e il pomeriggio non si trovava più in ufficio, vi era però
questo documento (doc. B) sulla scrivania del signor M__________ (…).
Da quel momento non ho più visto il signor __________ negli uffici della __________”,
deposizione __________ S__________, verbale di udienza 11 dicembre 2008, pag.
18). A questo proposito va rilevato anzitutto che non vi è alcuna conferma che
la consegna sia avvenuta o che il convenuto abbia rassegnato le dimissioni
(cfr. consid. 5.2). Neppure il giorno del presunto abbandono è stato stabilito
con certezza, in quanto vi è unicamente un generico riferimento al mese di
gennaio (“Una mattina di gennaio 2006 il convenuto è venuto da me nel mio
ufficio comunicando l’intenzione di andarsene, di licenziarsi dall’attrice”, deposizione__________
R__________, verbale di udienza 1° luglio 2008, pag. 9), periodo in cui è stata
inoltrata la disdetta da parte della datrice di lavoro, e precisamente il 17
gennaio 2006 (doc. C). L’attrice non ha inoltre reagito in alcun modo al
presunto abbandono del posto di lavoro, poiché in effetti dall’istruttoria non
sono emersi tempestivi solleciti volti ad invitare il lavoratore a presentarsi
sul posto di lavoro, pena la disdetta immediata per abbandono ingiustificato
dell’impiego. Per quanto precede, non si può certo affermare che il lavoratore
abbia abbandonato il posto di lavoro, poiché era stato esplicitamente esonerato
dal presentarsi in ufficio dalla datrice di lavoro mediante il doc. C.
7.2
Per
quanto concerne la questione relativa all’organizzazione da parte del lavoratore,
in costanza di rapporto e all’insaputa della datrice di lavoro, del proprio
futuro professionale per il tramite di società che avrebbero esercitato attività
concorrenziali rispetto ad __________ AG, parte attrice ritiene che per tale
motivo sarebbe stata legittimata a licenziare, anche in tronco, il dipendente.
Sostiene inoltre che il datore di lavoro può prevalersi di circostanze che
esistevano già al momento della notifica del licenziamento immediato, ma che il
datore di lavoro non conosceva e non poteva conoscere. A questo proposito
occorre anzitutto premettere che un licenziamento immediato non si è mai
verificato, poiché, come constatato in precedenza, il rapporto di lavoro si è
concluso per il tramite di una disdetta ordinaria (doc. C) con esonero immediato
per il dipendente dal prestare attività lavorativa. La fattispecie è quindi ben
diversa, giuridicamente, da un licenziamento in tronco. Inoltre il motivo
esposto dalla parte attrice non rappresenterebbe un motivo di licenziamento
immediato ai sensi dell’art. 337 CO e pertanto non si può in alcun modo ammettere
un’analogia fra il caso concreto e la dottrina citata dall’attrice. Al limite il
comportamento del dipendente avrebbe potuto rappresentare un giustificato
motivo ai sensi dell’art. 340c cpv. 2 CO, anche se, va rilevato, la disdetta
non è certamente avvenuta per tale motivo, ma trova la propria ragion d’essere
per altre non precisate motivazioni che non costituiscono i giustificati motivi
richiesti dalla legge. Vi è di più. Se l’attrice avesse voluto prevalersi di
cause gravi per licenziare in tronco il dipendente, o perlomeno di giustificati
motivi, avrebbe dovuto reagire tempestivamente, appena venuta a conoscenza dei
fatti che avrebbero giustificato un licenziamento immediato. Nel caso concreto
l’attrice è stata informata dei fatti di cui ora si prevale il 24 luglio 2006
(doc. O), mentre la petizione è datata 6 giugno 2007, vale a dire quasi un anno
dopo la scoperta, ragione per la quale non può che risultare tardiva. Ne
discende che la tesi dell’attrice non può essere condivisa, poiché la disdetta
è stata data dalla datrice di lavoro (doc. C), senza un giustificato motivo.
L’appellante sostiene pure che il convenuto è venuto meno in altre circostanze
ai suoi doveri contrattuali, senza tuttavia spendere una parola per specificare
i comportamenti lesivi di tali doveri. Tali argomentazioni, sprovviste inoltre di
qualsiasi supporto probatorio, non possono pertanto essere considerate ai fini
del giudizio. Per quanto precede, la sentenza del Pretore resiste alle censure.
La clausola di divieto di concorrenza è divenuta caduca in applicazione
dell’art. 340c cpv. 2 CO a seguito della disdetta notificata dalla datrice di
lavoro (doc. C) ed è dunque superfluo analizzare se essa sia stata violata.
8.
L’attrice
rimprovera infine al Pretore di non aver esaminato le richieste da lei formulate
nella loro integralità, con particolare riferimento alla violazione di alcune
disposizioni della Legge federale contro la concorrenza sleale. In concreto
l’appellante contesta al convenuto di averle sottratto liste e informazioni di
clienti da poi contattare a nome della società concorrente da lui stesso
costituita. L’attrice chiede pertanto che la banca dati di __________ AG non
sia più usata dal convenuto e venga distrutta, dietro comminatoria dell’art.
292.
CP. Inoltre la ex datrice di lavoro sostiene che il convenuto ha a più
riprese avuto comportamenti sleali nei suoi confronti, che a suo dire
comporterebbero la violazione delle disposizioni della LCSl. Tesi contestata
dal convenuto, il quale nega categoricamente di aver copiato dati dall’attrice.
A questo proposito occorre innanzitutto premettere che, per i motivi precedentemente
esposti, la clausola di divieto di concorrenza è divenuta inefficace a seguito
della disdetta da parte della datrice di lavoro (doc. C) e che pertanto l’ex
dipendente era legittimato a esercitare attività concorrenti e dunque anche a contattare
clienti di __________ AG con cui ha avuto rapporti lavorativi in precedenza. Va
aggiunto che le liste di clienti interessati ai pagamenti in __________,
trattandosi di una forma particolare di pagamento, sono reperibili attraverso
agenzie specializzate o mediante il CD e il giornale della banca __________
(doc. 11). La richiesta di distruggere i dati copiati deve di conseguenza
essere respinta, non avendo l’attrice provato che il convenuto le abbia sottratto
dati relativi ai clienti. Per le altre asserite violazioni della LCSl l’attrice
non precisa in che cosa esse consistano, limitandosi a un’enunciazione dei
presunti articoli di legge violati. Dall’istruttoria non sono inoltre emersi
comportamenti né sleali né illeciti ai sensi della menzionata legge, come sostenuto
dall’appellato. Non risulta infatti che il convenuto abbia denigrato l’attrice,
le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue
relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive ai
sensi dell’art. 3 lett. a LCSl o che abbia
avuto un qualsivoglia comportamento o pratica d’affari ingannevole. Il
convenuto ha solo contattato clienti a lui noti per proporre i servizi della
nuova azienda presso cui lavorava, ciò che non gli era vietato a seguito della
decadenza della nota clausola di divieto di concorrenza.
9.
Per
quanto precede, l’appello 15 giugno 2010 deve essere respinto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 148 CPC). Nella commisurazione della tassa di giustizia,
si è tenuto conto del valore litigioso e dell’importo che il Pretore avrebbe
dovuto applicare se si fosse attenuto alla tariffa giudiziaria vigente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 15 giugno 2010 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’400.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 3’500.-
già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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