12.2010.113
Convenzione di Lugano 1998, foro della succursale. Mandato fiduciario di costituzione e gestione di società. Mercede.
27 marzo 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.113
Data decisione, Autorità:
27.03.2012, IICCA
Titolo:
Convenzione di Lugano 1998, foro della succursale. Mandato fiduciario di costituzione e gestione di società. Mercede.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
FORO
MERCEDE
art. 5 cf. 5 CL
art. 394 CO
Incarto n.
12.2010.113
Lugano
27 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2003.802
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 2
dicembre 2003 da
AO 1
patr. dall’ RA
2
contro
AP 1
patr. dall’ RA 1
con cui
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 31'885.- oltre interessi;
domanda
avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 25 maggio 2010 ha accolto limitatamente a fr. 25'977.50 oltre interessi, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 1'400.- a carico dell’attrice
in ragione di 1/5 e, per il resto, a carico della convenuta, con obbligo per
quest’ultima di rifondere a controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta che con appello 15 giugno 2010 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione in ordine per incompetenza del giudice
adito e di condannare l’attrice al pagamento degli oneri processuali e a fr.
4'500.- di ripetibili, alternativamente di respingere la petizione per mancanza
di legittimazione passiva e, in via subordinata, perché infondata;
mentre
l’attrice con osservazioni 23 agosto 2010 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, __________, si occupa di consulenze e servizi nel campo economico,
commerciale e finanziario, nonché fiscale, così come di costituzione e amministrazione
di società, di esecuzione di operazioni fiduciarie, di contabilità per terzi, di
amministrazione di immobili e partecipazione ad altre società (cfr. estratto
Registro di commercio). AP 1 è invece una società anonima di diritto
lussemburghese che ha quale scopo segnatamente l’“attività di organizzazione,
controllo, strategie finanziarie, di mercato e di innovazione prodotti relativa
alla gestione delle società collegate e controllate”. Nel marzo 2001 è stata
iscritta nel Registro di commercio la succursale svizzera di tale società, con
sede a __________ (ora: __________) (doc. A). AP 1 è proprietaria del 99.9%
delle azioni della società __________, __________ (ora: __________, __________)
e della sua filiale italiana __________.
B. Con petizione 2 dicembre 2003 AO 1, __________, ha adito la
Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di AP 1, __________, al
pagamento di complessivi fr. 31'885.- oltre interessi.
A suo dire la convenuta, tranne che per un acconto di fr. 15'000.-, non le
avrebbe corrisposto né il “compenso” di fr. 34'970.- “per la messa a disposizione
di un proprio collaboratore per la carica di Consigliere di amministrazione
della __________ (fr. 20'000.-) e di prestazioni offerte per la messa in
liquidazione di __________ (fr. 11'000.-) nonché di assistenza fiduciaria
generale per il periodo in esame” (fattura n. __________ del 15 maggio 2001:
doc. B), né quello di fr. 11'915.- “per tutte le pratiche relative all’iscrizione
della succursale, all’assunzione del personale, all’assoggettamento IVA- AVS-
ACC ecc., all’apertura di due conti bancari, alla stesura di
contabilità/conteggi stipendi, lavori generali di segreteria, nonché a rimborsi
per anticipi spese notarili” (fattura n. __________ del 31 dicembre 2001: doc.
D). Con risposta 12 marzo 2004 AP 1, __________, si è opposta alla petizione,
chiedendo in ordine di dichiararla irricevibile per carenza di competenza
territoriale del giudice adito e, nel merito, di respingerla, segnatamente per
mancanza di legittimazione passiva. Esperita l’istruttoria le parti hanno
rinunciato a presenziare al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte
30 dicembre 2008 rispettivamente 30 gennaio 2009 con le quali si sono
confermate nei loro antitetici punti di vista. Statuendo con sentenza 25 maggio
2010 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 25'977.50 oltre interessi, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 1'400.- a carico dell’attrice in
ragione di 1/5 e, per il resto, a carico della convenuta, con obbligo per
quest’ultima di rifondere a controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
C. Con
appello 15 giugno 2010 la convenuta è insorta contro il giudizio testé citato,
chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione in ordine per incompetenza
del giudice adito e di condannare l’attrice al pagamento degli oneri processuali
e a fr. 4'500.- di ripetibili, rispettivamente di respingere la petizione per
mancanza di legittimazione passiva e, in via subordinata, perché infondata. Con osservazioni 23 agosto 2010 l’attrice postula invece la reiezione del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. L’appello in questione è datato 15 giugno 2010,
sicché la sentenza pretorile è stata comunicata alle parti prima dell’entrata
in vigore del CPC. Di conseguenza, al procedimento di impugnazione si applica
la procedura civile cantonale.
2. In
primo luogo l’appellante ribadisce l’incompetenza del Pretore a statuire sulla
questione. Essa reputa che l’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano ammette il
foro alla sede della succursale unicamente se l’oggetto della controversia riguarda
l’esercizio della succursale e, quindi, solo per affari che sono in relazione
con l’attività della succursale stessa. La convenuta reputa che nella
fattispecie le prestazioni rivendicate dall’attrice non hanno nulla a che
vedere, nemmeno indirettamente, con l’attività della succursale, bensì
concernono servizi resi a favore di altre società del gruppo. Al riguardo, essa
riferisce quanto indicato dalla controparte medesima nella petizione, ovvero
che la fattura n. __________ del 15 maggio 2001 concerne compensi relativi ad
attività per la società __________ e per la liquidazione di __________.
Inoltre, a dire dell’appellante le prestazioni si riferiscono “praticamente tutte”
a un periodo precedente alla nascita della succursale, tant’è che nella fattura
testé indicata il periodo di riferimento è quello dal 1° gennaio 2000 al 31
marzo 2001, mentre la succursale è stata iscritta a Registro di Commercio il 20
marzo 2001 (appello, pag. 2 seg.).
2.1 Nel caso
concreto è quindi necessario esaminare se risultano adempiuti i presupposti
sanciti dall’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano (CL 1988), ratificata sia
dalla Svizzera sia dal Lussemburgo. Questa norma stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno
Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente – davanti al
giudice del luogo territorialmente competente – qualora si tratti di una
controversia concernente, tra le altre cose, l’esercizio di una succursale. Che
ci si trovi in presenza di una succursale ai sensi della Convenzione di Lugano
è indiscusso. Ciò che è contestato è che l’oggetto
della controversia riguardi l’esercizio della succursale. Al riguardo, va detto che occorre vagliare anche
l’apparenza giuridica messa in atto, oppure tollerata, dalla convenuta (Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen
Zivilverfahrensrecht, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n. 10 ad art. 5 - Nr.
5).
2.2 Nella
fattispecie, il Pretore ha accertato che era __________ __________,
rispettivamente __________ __________, a indicare all’attrice a chi indirizzare
le fatture, e che se queste fossero state indirizzate erroneamente contro le
sue istruzioni l’avrebbe eccepito (sentenza impugnata, pag. 3 seg.). Da qui,
egli ha ritenuto effettivo il foro di Lugano. La convenuta sostiene, invece,
che dall’istruttoria è emerso che sia gli organi della sede principale in
Lussemburgo sia della succursale di __________ non hanno mai autorizzato
l’attrice a fatturare a quest’ultima le prestazioni contestate. Essa reputa,
inoltre, che il teste __________ __________ ha asserito di aver dato
disposizioni sull’indirizzo di fatturazione unicamente per quanto concerne la
fattura del 31 dicembre 2001 indirizzata a AP 1, __________ (appello, pag. 4
seg.).
2.3 __________
__________ – che era amministratore delegato di __________ in __________,
nonché amministratore delegato di AP 1, in __________ prima e in __________ poi, e direttore della succursale di __________ (verbale 28 ottobre 2005, pag. 2
e 3 in alto) – ha affermato: “con riferimento al doc. 11.2 [inc. OA.2002.392]
il fatto che l’onorario di __________ per prestazioni offerte alla SpA o alla
GmbH fossero state fatturate alla Holding nel Lussemburgo è corretto. Si tratta
di una disposizione che avevamo dato noi, penso il dott. __________ ed il
sottoscritto: di me sono sicuro di aver dato queste disposizioni. Queste
disposizioni avevano quale idea soggiacente dei vantaggi fiscali. Naturalmente
se le fatture non fossero state indirizzate correttamente da parte della AO 1
io non le avrei accettate, le avrei rimandate indietro chiedendo la
fatturazione all’esatto destinatario” (verbale 28 ottobre 2005, pag. 5 in fondo). A parte il fatto che il teste sembra piuttosto fare un’osservazione di tipo generica,
dato che riferisce di “fatture” al plurale, egli non ha escluso che le fatture
qui contestate fossero state indirizzate alla succursale perché così richiesto
dalla convenuta. Anzi, egli ha affermato che a quel tempo vedeva le fatture “di
competenza della succursale di __________” (loc. cit., pag. 5 in alto), sicché qualora le fatture in questione fossero state indirizzate erroneamente alla
succursale, in maniera coerente con quanto da lui affermato e testé riportato
le avrebbe rinviate al mittente per fatturazione all’esatto destinatario. Cosa
che invece non è stata fatta. È ben vero che il teste ha asserito di non sapere
“se esistevano degli accordi precisi su come ed a chi la “AO 1” avrebbe dovuto fatturare. Si trattava di un rapporto in essere da molti anni e bisognerebbe
chiederlo al dott. __________” (loc. cit., pag. 4 in basso), ma ha poi riferito quanto illustrato sopra, che lascia intendere che vi potessero essere
delle ulteriori direttive sull’indirizzo della fatturazione. Per tacere del
fatto che in tale sua affermazione non si intravvede alcuna incongruenza con
quanto da lui riferito successivamente e testé riportato, dato che egli non
esclude che gli “accordi precisi” prevedessero la fatturazione delle
prestazioni contestate proprio alla succursale.
2.4 La
convenuta sostiene che il teste __________ __________ __________ –“possessore
del 63.5% della AP 1 (azioni al portatore). (...) Presidente della AP 1, __________
e direttore della __________ (…) nonché presidente di __________”: verbale 5
dicembre 2005, risposta n. 2, pag. 2), a cui il teste __________ __________ fa
riferimento, ha affermato che mai è stato ordinato all’attrice di indirizzare
le contestate fatture alla succursale di __________. Al riguardo, essa rinvia
al passaggio del suo interrogatorio formale ove questi afferma: “non vi erano
disposizioni particolari di questa natura [disposizioni di addebitare a singole
società del Gruppo servizi offerti ad altre]. Infatti come già detto l’utile veniva
generato dalla __________ mentre le altre erano dormienti per cui non vi erano
ragioni di dare diposizioni diverse rispetto a quelle naturali” (loc. cit.,
risposta n. 7, pag. 5). Sennonché, la convenuta dimentica la prima parte della
risposta in questione, ove l’interrogato ha dichiarato, sulla questione di
sapere chi dava indicazioni circa la fatturazione delle prestazioni: “vi era un
amministratore delegato, dott. __________, che aveva il compito di amministrare
le aziende e questo lavoro lo ha svolto sempre in un ruolo di totale autonomia.
Pertanto era lui che dava le disposizioni di cui alla domanda, salvo per quanto
riguarda gli addebiti di __________ visto che non aveva nessun ruolo in questa
società”. Nella petizione 2 dicembre 2003 l’attrice ha indicato che la fattura
del 15 maggio 20011 si riferisce a prestazioni inerenti a __________ e __________,
nonché di assistenza fiduciaria generale, mentre quella del 31 dicembre 2001 alla
succursale (pag. 4). Nella propria risposta 12 marzo 2004 la convenuta, pur
contestando le prestazioni eseguite, non ha contestato quanto testé riportato,
sicché non vi è dubbio che tali prestazioni non concernevano la società __________,
ovvero la __________ in __________ (ora: __________). Su questo punto l’appello
va quindi respinto.
2.5 La
convenuta reputa che la testimonianza di __________ __________ (che si è
occupato della revisione della società “__________” dal 2000 fino al 2004 e che
ha compilato la dichiarazione d’imposta 2001 per la “AP 1”: verbale 28 novembre
2005, pag. 2 in alto) rafforza il senso da essa attribuito alle affermazioni di
__________ __________ __________. Al riguardo, l’appellante rinvia al passaggio
della testimonianza ove questi dichiara: “Io non ho mai constatato alcuna
assunzione di debito da parte di una società per queste fatture relative a
prestazioni fatte per un’altra società” (loc. cit., pag. 6). Sennonché, anche
in questo caso essa dimentica la prima parte del paragrafo in questione. Il
teste in questione ha invero spiegato: “ho visto inoltre che vi sono diverse
fatture indirizzate ad una società per prestazioni fornite ad un’altra società
del Gruppo: non ne conosco le ragioni, ma non è inusuale, ancorché tecnicamente
bisognerebbe avere da una parte la posizione debitore dall’altra il creditore,
già per evitare riprese IVA”. L’appellante sostiene che tale teste “si è
occupato di verificare le contabilità del gruppo AP 1, rilasciando un rapporto
sulla correttezza delle fatturazioni dell’attrice” (memoriale, pag. 4). La
testimonianza in questione conferma quindi, semmai, la tesi avversaria. Invero,
il contabile testé menzionato ha avuto modo di esaminare le fatture indirizzate
in questione e non ha affermato che esse erano state erroneamente indirizzate a
una società anziché all’altra, tant’è che egli ha rilasciato il rapporto
menzionato dalla convenuta sulla correttezza delle medesime.
2.6 La
convenuta conclude, su questo punto, affermando che l’attrice avrebbe dovuto
dimostrare l’esistenza di un’assunzione di debito da parte della succursale
(appello, pag. 5). La censura non è pertinente. Come spiegato (sopra, consid. 2.1),
determinante ai fini di sapere se il foro può essere determinato in
applicazione dell’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano è anche l’apparenza
giuridica messa in atto dalla convenuta. L’attore non è invero tenuto a essere
al corrente delle dinamiche interne alla convenuta (Schnyder, op. cit., loc. cit.). Non si intravvede quindi il
motivo per cui l’attrice, alla quale come illustrato sopra la convenuta ha
indicato di rivolgersi per il pagamento delle fatture alla succursale, avrebbe
dovuto dimostrare l’esistenza di una tale assunzione di debito. Al contrario di
quanto allegato dalla convenuta ne consegue che anche l’affermazione del teste __________
__________ sull’assenza di assunzioni di debito nella contabilità aziendale è
irrilevante ai fini del giudizio. In definitiva, a ragione il primo giudice ha
reputato effettivo il foro della succursale ex art. 5 n. 5 della
Convenzione di Lugano.
3. Invocando i medesimi
motivi indicati in merito all’eccezione di incompetenza, l’appellante reputa
che la petizione doveva essere respinta per mancanza di legittimazione passiva
(memoriale, pag. 4). L’attrice ha convenuto la società AP 1, __________, al
foro della succursale di __________. Non si ravvisa quindi alcuna carenza di
legittimazione passiva, dato che naturalmente
in applicazione dell’art. 5 n. 5 della Convenzione di Lugano è la società
principale a essere convenuta al foro della succursale, essendo quest’ultima
priva di personalità giuridica (DTF 120 III 13; Donzallaz, La
Convention de Lugano, n. 5306). Anche su questo punto l’appello è quindi
respinto.
4. L’appellante
contesta, in ogni caso, di dover alcunché alla controparte. In primo luogo essa
ribadisce che le fatture in questione concernerebbero prestazioni inerenti a “__________,
__________, ecc.”, che nulla hanno a che vedere con l’attività della succursale
stessa (memoriale, pag. 7 e 8 in alto). La censura non può essere seguita.
Invero, la questione di sapere se le prestazioni concernevano l’esercizio della
succursale è stata vagliata ai considerandi precedenti per determinare il foro,
mentre non sono pertinenti per il giudizio di merito. Si ricorda che convenuta
è la società principale, ovvero la AP 1, __________, non la succursale. In tal
senso, anche l’allegazione della convenuta secondo la quale l’attrice medesima
avrebbe affermato che le prestazioni di cui alla fattura del 15 maggio 2001
(doc. B) concernerebbero “prestazioni unicamente a favore del gruppo” e non
della succursale non è di ausilio alla sua tesi.
5. La
convenuta sostiene, altresì, che la fattura del 15 maggio 2001 (doc. B)
concerne prestazioni eseguite non dall’attrice, nella persona di __________ __________,
bensì dal __________ __________, esperto fiscale (appello, pag. 7). Essa
sostiene che ciò emerge sia dall’interrogatorio formale di __________ __________
__________, sia da ammissioni dell’attrice espresse nel doc. 3 dell’inc.
OA.2002.392, nel senso che la pratica relativa alla ristrutturazione è stata
“effettuata con il dott. __________”. Va detto, anzitutto, che nella fattura in
questione l’attrice ha indicato che concerne “varie consulenze economico-fiscali
da parte del nostro Signor __________” e che con l’affermazione riportata sopra
essa ha affermato che la ristrutturazione era stata effettuata unitamente al
dott. __________. Al contrario di quanto sembra credere la convenuta, l’attrice
non ha quindi affermato che quest’ultimo ha eseguito individualmente tali
prestazioni. Va altresì rilevato che con risposta 12 marzo 2004 la convenuta ha
affermato che il dott. __________ avrebbe potuto confermare in istruttoria la
sua tesi (pag. 7 in alto). Sennonché, all’udienza preliminare 11 aprile 2005 essa
non ha chiesto l’assunzione di quest’ultimo quale teste. Dall’interrogatorio
formale di __________ __________ __________, poi, non emerge quanto da essa asserito.
Egli ha, invero, affermato che “AO 1 ha avuto l’incarico sostanziale di
fiduciario e di gestione amministrativa e contabile e fiscale Svizzera” e, per
quanto concerne segnatamente l’operato di __________ __________, ha riferito di
averlo “pregato in particolare (…) di entrare nel Consiglio della __________. __________,
come detto, ha avuto il mandato insieme alla signora __________ di procedere
alla liquidazione della GmbH, che era una piccola società con solo due
dipendenti e fatturava ca. €
500'000.- all’anno. __________
ha senz’altro fatto anche altre cose tra cui mi ha presentato il __________ __________.
__________ ha poi gestito lo spostamento della Holding dalle BVI al Lussemburgo,
idea che veniva dal __________ __________” (verbale 5 dicembre 2005, risposta
n. 6, pag. 4). Su questo punto l’appello è quindi respinto.
6. In
merito alla fattura n. __________ del 31 dicembre 2001 (doc. D), l’appellante
sostiene che l’attività svolta era assai ridotta (appello, pag. 8 in fondo).
6.1 Sulla
questione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture contestate,
il Pretore ha anzitutto dedotto fr. 5'907.50, poiché dalla perizia giudiziaria è emerso che vi era
un’incongruenza tra quanto fatturato e quanto scritto il 29 agosto 2007 dall’attrice,
secondo cui i lavori contabili oggetto delle società del gruppo erano stati
svolti unicamente fino al 31 dicembre 1999 (sentenza impugnata, pag. 3). Per il
resto, egli ha fondato il proprio giudizio su quanto emerso dalla testimonianza
di __________ __________, come detto già amministratore delegato della __________
con sede a __________, della Holding AP 1, __________ e direttore della
succursale a __________ (verbale di udienza 28 ottobre 2005, pag. 1 in fondo e 2 in alto). Questi ha affermato che le voci esposte nelle fatture in questione “sono
tutte esatte e questa attività è stata svolta, devo però riservare le voci
relative alla contabilità dell’anno 2000 e 2001 infatti a questo proposito __________
e __________ affermavano di averla fatta loro mentre invece la signora __________,
che era dipendente della succursale di __________, affermava di averla fatta
lei. Vi era pertanto una divergenza su questo punto” (loc. cit., pag. 5 in mezzo). Quanto ai rimproveri mossi dalla convenuta all’attività dell’attrice, il primo giudice
ha spiegato che gli stessi erano generici e, riserva fatta per i fr. 5'907.50 summenzionati, dal carteggio
processuale non emergeva alcunché a suo sostegno.
6.2 L’appellante
rinvia, in primo luogo, alla testimonianza di __________ __________. Questi ha
dichiarato che “anche tutte le diciture e fatture per “consulenze” mi sono
sembrate un po’ eccessive tenuto conto che la AP 1 non aveva nessuna attività e
la __________ aveva un’attività ridottissima come si evince del resto dalla
contabilità (…) che dal punto di vista del volume è molto, molto limitata”
(verbale 28 novembre 2005, pag. 3 in basso). Egli si è espresso, quindi, con la
riserva del condizionale (“mi sono sembrate”) e in termini del tutto generici
(“un po’ eccessive”). La teste __________ __________, a cui la convenuta fa
altrettanto riferimento e che, per quanto di pertinenza per la presente
fattispecie, si è occupata della contabilità e dell’amministrazione in generale
di AP 1 Holding dal 1997 fino al febbraio 2003 (verbale 28 febbraio 2005, pag. 7 in mezzo), ha affermato: “quanto invece alla AP 1 Holding, i costi della succursale erano coperti
dalla Casa madre che a sua volta chiedeva le risorse alle altre partecipate.
Pertanto non si può parlare di cifra d’affari ma piuttosto di copertura dei
costi della succursale” (loc. cit., pag. 7 in basso). Già si è spiegato che convenuta è la società principale alla sede della succursale, sicché non si
intravvede in che misura tale passaggio possa essere di ausilio alla tesi
dell’appellante. Quest’ultima invoca, altresì, la testimonianza di __________ __________
(che ha svolto dell’attività per il Gruppo AP 1, nell’ambito amministrativo,
quale dipendente dell’attrice: verbale 9 novembre 2005, pag. 6 in alto), che ha riferito: “durante il periodo in cui ho gestito questa società, ho visto delle
fatture della succursale di __________, qualcosa della __________ ed anche
della __________. Ho potuto constatare che in quel periodo le società non erano
molto operative” (loc. cit.). Anche questa testimonianza è del tutto vaga è non
tale da contrastare il substrato probatorio della controparte. Che i due
passaggi di testimonianza testé menzionati siano inconferenti ai fini del
giudizio emerge anche dalla perizia giudiziaria 12 ottobre 2007. Alla domanda
“se a suo giudizio la fatturazione emanata da AO 1, __________ a carico di AP 1,
__________, succursale di __________ sia proporzionata alla cifra d’affari e ai
dipendenti impiegati dalla società”, il perito ha invero risposto, tra le altre
cose, che “di regola, i fiduciari fatturano in base al tempo impiegato
all’esecuzione del mandato e non in base alla cifra d’affari e/o ai dipendenti
della struttura” (risposta n. 10, pag. 18). Anche su questo punto l’appello è
quindi respinto.
7. L’appellante
prosegue affermando che nel periodo dall’aprile 2001 al 2003 la contabilità è
stata tenuta dalla sua dipendente __________ __________ e non dall’attrice.
Essa conclude, al riguardo, affermando che a ragione il Pretore ha dedotto per
questo motivo fr. 5'907.50
dalla fattura del 31 dicembre 2001 (memoriale, pag. 9 in alto). Per contro, essa reputa che egli non abbia considerato che altre prestazioni sono state
fatturate in eccesso, in ragione di circa fr. 4'000.- e
come emergerebbe dalla delucidazione peritale del 29 luglio 2008 (appello, pag.
9 in mezzo). Nella perizia 12 ottobre 2007 il perito ha rilevato che “le
operazioni contabili riscontrate per l’anno 2001 sono relative a una
contabilità piccola, circa 120 operazioni contabili, e a giudizio del perito
non necessita di 70 ore per il suo allestimento” (risposta n. 10, pag. 18).
Come evidenziato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo), poi, il perito giudiziario ha spiegato che non poteva esprimersi “sulla fatturazione
emessa per quanto attiene alle pratiche di consulenza non avendo a disposizione
documenti per valutare l’effettivo lavoro svolto” (risposta n. 10, pag. 18). Nella
delucidazione peritale, alla domanda seguente: “in risposta al quesito n. 10
della convenuta, a pag. 18 delle perizia, il perito ritiene la contabilità
molto contenuta e, a suo giudizio, non necessita di conseguenza di 70 ore per
il suo allestimento. Dica quindi il perito a quanto potrebbe ammontare il
dispendio massimo di tempo per la tenuta di contabilità, quantificando in
moneta la corretta fatturazione che si sarebbe dovuta esporre in luogo di
quanto fatto dalla convenuta”, egli ha segnatamente risposto: “(…)
difficilmente si spiega l’impegno orario di 70 ore quando prevedibile è un
tempo di 2 ½ giorni lavorativi (a tempo pieno) ossia 20 ore. La differenza
fatturata in eccesso potrebbe quindi essere valutata in fr. 4'000.- circa”
(risposta n. 4, pag. 3). Sennonché, come precisato nella perizia giudiziaria il
perito si è riferito alle “operazioni contabili riscontrate per l’anno 2001”, sicché l’appellante dimentica che il Pretore ha già dedotto dall’importo della fattura del 31
dicembre 2001 (doc. D) quanto richiesto per “lavori contabili” dopo il 31
dicembre 1999. Al riguardo, quindi, l’appello è respinto.
8. L’appellante
sostiene, altresì, che “gli onorari esposti (…) sono stati gonfiati ad arte”,
tant’è che il perito ha rilevato una “maggiore fatturazione” di complessivi fr.
2'695.- (fr. 550.- + fr. 495.- + fr. 302.50 + fr. 1'347.50). Sulla congruità
della mercede, il Pretore ha spiegato che dalla perizia giudiziaria è emerso
che la tariffa applicata dalla convenuta è corretta (sentenza impugnata, pag.
4).
8.1 Il perito
giudiziario ha spiegato che “il tariffario è stato applicato in maniera
corretta, si considera che per le qualifiche del signor __________ l’onorario
applicato corrisponde a fr. 180.-/h e si situa tra i parametri convenuti per i
mandati semplici. Sono pure certo che alcuni lavori eseguiti dal signor __________
potevano essere tranquillamente considerati come mandati complessi e quindi una
maggiore tariffa poteva anche essere fatturata” (risposta n. 2, pag. 9). Sennonché,
al contrario di quanto indicato dal primo giudice il perito ha precisato:
“Tuttavia ritengo che alcuni lavori svolti da parte del signor __________ con
un addebito orario di fr. 180.-/h potevano essere svolti anche dal segretariato
e quindi fatturati solo a fr. 70.-/h” (loc. cit). Nella completazione peritale
29 luglio 2008, alla domanda volta a sapere “quali lavori svolti da parte del
signor __________ potevano essere demandati al segretariato, indicandone il
potenziale minor costo”, il perito ha rilevato che “nel descrittivo ore __________
(doc. A2 e doc. A3) nelle ore indicate dal signor __________ appare dieci volte
la dicitura pagamenti per un totale di 5 ore, fatturate a fr. 180.- l’ora
quando questi dovrebbero essere lavori di segretariato a fr. 70.- l’ora secondo
la tariffa AO 1. Il minor costo ammonterebbe quindi a fr. 550.-“ (delucidazione
peritale, risposta n. 1, pag. 1). Di conseguenza, a ragione l’appellante chiede
la decurtazione di tale posta. Su questo punto l’appello è quindi accolto.
8.2 Come detto, la
convenuta sostiene che dalla pretesa dell’attrice dev’essere dedotto l’importo
di fr. 495.-. Tuttavia, tale cifra riguarda il descrittivo ore __________
relativo al doc. A7 allegato alla perizia (documento presente nell’inc.
OA.2003.801) e, quindi, la fattura n. __________ del 31 dicembre 2001 inviata a
__________ (completazione peritale 29 luglio 2008, risposta n. 1, pag. 2 in alto). La censura non può quindi essere condivisa. Lo stesso dicasi dell’importo di fr. 302.50,
che si riferisce alla fattura n. __________ inviata alla società testé
menzionata (doc. A8 allegato alla perizia e presente nell’inc. OA.2003.801;
completazione peritale, risposta n. 1, pag. 2 in mezzo). Infine, l’importo di fr. 1'347.50 indicato dall’appellante concerne le voci “pagamenti”
fatturate a fr. 180.-/h anziché fr. 70.-/h e inerenti alle fatture doc. A2 e A3
(5 ore), doc. A7 (4.5 ore) e doc. A8 (2.75 ore) (completazione peritale,
risposta n. 2, pag. 2 seg.). Le fatture contestate nella presente procedura
sono quelle di cui ai doc. A2 e A3 allegate alla perizia e, come già detto,
presenti nell’inc. OA.2003.801. Il relativo importo qui menzionato è quindi già
stato contemplato al consid. 8.1. Al riguardo, quindi, il gravame è repsinto.
9. In
definitiva, in parziale accoglimento dell'appello la
sentenza impugnata è da riformare nel senso che la petizione è accolta per fr. 25'427.50 (fr. 25'977.50 ./. fr. 550.-: consid. 8.1). La lieve entità della riforma non impone una modifica della
ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado. Gli
oneri processuali e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso
di fr. 25'977.50 – determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale –, seguono la
pressoché integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC-TI). L’appellata ha diritto a ripetibili, ma lievemente ridotte. In virtù
dell’art. 33 LTG la tassa di giustizia è calcolata sulla scorta della LTG del
14 dicembre 1965 con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la vLTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia: I. L’appello 15 giugno 2010 di AP 1, __________, è parzialmente
accolto. Di conseguenza la sentenza 25 maggio 2010 inc. OA.2003.802 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è
così riformata:
1.La petizione 2 dicembre 2003 è parzialmente accolta e
di conseguenza la AP 1,
__________, con succursale a __________, __________, è condannata a pagare a AO
1, __________, fr. 25'427.50
oltre interessi al 5% dal 25 aprile 2002.
II. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
1000.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata
fr. 770.- per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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