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Decisione

12.2010.114

Mandato

29 marzo 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 2 dicembre 2003 AO 1, __________, ha adito la

Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di AP 1, __________ (ora:

AP 1__________), al pagamento di complessivi fr. 22'546.-

oltre interessi. A suo dire la convenuta non le avrebbe corrisposto fr. 17'756.25,

salvo un acconto di fr. 6'956.30, relativo alla sua fattura n. __________ del

15 maggio 2001 (doc. B), nonché fr. 11'746.90 di cui alla fattura n. __________

del 31 dicembre 2001 (doc. C). Con la risposta la convenuta si è opposta alla

petizione, chiedendo la sua reiezione anzitutto per carenza di legittimazione

passiva e, in ogni caso, perché infondata. Con domanda riconvenzionale di

medesima data essa ha a sua volta postulato la condanna della controparte al versamento

di fr. 100'000.- a titolo di “risarcimento del danno patito e di rifusione

delle somme da lei direttamente incassate”, in via subordinata a un importo non

quantificato. Con risposta 26 ottobre 2004 alla domanda riconvenzionale

l’attrice si è opposta alla medesima. Nell’ulteriore scambio di allegati, le

parti hanno confermato i loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria

le parti hanno rinunciato a presenziare al dibattimento finale, producendo

conclusioni scritte 30 dicembre 2008 rispettivamente 30 gennaio 2009. Dalla

lettura dell’allegato conclusivo si deduce che l’attrice ha confermato quanto

già richiesto negli allegati preliminari, sebbene nelle richieste di giudizio

abbia postulato la reiezione della “petizione presentata dalla spett. __________,

__________, __________” e l’accoglimento dell’azione riconvenzionale

“presentata dalla spett. AO 1”, con la condanna di “__________” al pagamento di

fr. 27'995.10 in suo favore. La convenuta ha invece aumentato l’importo

richiesto con la propria domanda riconvenzionale a fr. 109'760.- oltre interessi,

in via subordinata a un importo non quantificato. Statuendo con sentenza 25

maggio 2010 il Pretore ha accolto la petizione

limitatamente a fr. 7'471.- oltre interessi, mentre ha

respinto l’azione riconvenzionale.

C. Con

appello 15 giugno 2010 la convenuta è insorta contro il giudizio testé citato,

chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e di

accogliere invece la domanda riconvenzionale per fr. 109'760.- oltre interessi.

Con osservazioni 23 agosto 2010

l’attrice postula invece la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. L’appello in questione è datato 15 giugno 2010,

sicché la sentenza pretorile è stata comunicata alle parti prima dell’entrata

in vigore del CPC. Di conseguenza, al procedimento di impugnazione si applica

la procedura civile cantonale.

2. Giusta l’art. 15 CPC-TI quando l’appellabilità dipende dal valore

delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante

nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Ne consegue che

il valore di causa supera, nella fattispecie, la soglia dei fr. 8'000.- (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 12). Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato

dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1

lett. a LTF). Questa Camera ha già spiegato (II CCA, sentenza inc. 12.2007.84

del 7 febbraio 2008, consid. 15) che secondo l’art. 53 LTF l’importo della

domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv.

1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato

raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande

(cpv. 1). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di

fr. 7'471.- (importo stabilito dal Pretore), mentre quello della domanda

riconvenzionale è di fr. 109'760.- (fr. 109'760.- richiesti in appello ./. fr. 0.-

stabiliti dal primo giudice).

3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha indicato che nel memoriale

conclusivo l’attrice aveva ribadito le proprie richieste (sentenza impugnata,

pag. 3 in mezzo). Come detto (sopra, lett. B), nelle richieste di giudizio essa

aveva postulato la reiezione della “petizione

presentata dalla spett. __________, __________, __________” e l’accoglimento

dell’azione riconvenzionale “presentata dalla spet. AO 1”, con la condanna di “__________” al pagamento di fr. 27'995.10 in suo favore. L’appellante non biasima l’accertamento pretorile, sicché nulla osta a reputare la richiesta

dell’attrice frutto di una mera svista redazionale.

4.L’appellante afferma di aver “affidato

mandato” all’attrice “per la sua costituzione, per la tenuta della contabilità

(limitatamente a un periodo) e per alcune consulenze di diversa natura”

(memoriale, pag. 3 in alto). Essa ribadisce, tuttavia, che le pretese vantate dalla

controparte concernono prestazioni svolte a favore di altre società del Gruppo __________,

in particolare di __________ e __________. Il Pretore ha spiegato che

l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non poteva essere accolta già

per il fatto che dalla testimonianza di __________ __________ – amministratore

delegato di __________, __________, e quindi della partecipante (praticamente)

esclusiva della convenuta – era emerso che le prestazioni in questione erano

state eseguite (tranne quelle relative alla contabilità del 2000 e del 2001,

per le quali era dubitativo), che l’attrice si occupava a 360 gradi di dare un

supporto amministrativo fiscale e di consulenza a tutto il gruppo facente capo

alla __________/__________ e che era egli a indicare all’attrice a chi inviare

le fatture, che prescindevano da una perfetta aderenza con la società che aveva

beneficato delle relative prestazioni (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

5.Giova da subito ricordare che compete

a colui che procede in causa per ottenere la

remunerazione delle sue prestazioni – nella fattispecie, quindi, all’attrice –

dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la congruità della sua

pretesa (art. 8 CC; da ultimo: II

CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171).

6.L’appellante non

contesta di essere detenuta nella misura del 99.9% dalla società __________, __________,

ma reputa che il suo “organo di riferimento neutrale” era il dott. __________ __________

__________.

6.1 Questi ha

lavorato dal 1996 “per conto della __________ __________, __________ che allora

era alle __________ e __________”, anche se non ricorda se per quest’ultima

aveva una posizione in Consiglio di amministrazione (verbale 5 dicembre 2005, risposta

n. 1, pag. 2 in alto). Egli ha poi affermato di possedere “il 63.5% della __________,

__________ (azioni al portatore) [di

essere il suo] Presidente (…) e direttore della __________ (…) nonché

presidente di __________” (loc. cit., risposta n. 2, pag. 2). A suffragio della

propria tesi la convenuta rinvia al passaggio dell’interrogatorio formale ove __________

__________ __________ afferma: “non vi erano disposizioni particolari di questa

natura [disposizioni di addebitare a singole società del Gruppo servizi offerti

ad altre]. Infatti come già detto l’utile veniva generato dalla __________

mentre le altre erano dormienti per cui non vi erano ragioni di dare disposizioni

diverse rispetto a quelle naturali” (loc. cit., risposta n. 7, pag. 5). Nella

prima parte della risposta in questione, sulla questione di sapere chi dava

indicazioni circa la fatturazione delle prestazioni l’interrogato ha dichiarato:

“vi era un amministratore delegato, dott. __________, che aveva il compito di

amministrare le aziende e questo lavoro lo ha svolto sempre in un ruolo di

totale autonomia. Pertanto era lui che dava le disposizioni di cui alla

domanda, salvo per quanto riguarda gli addebiti di __________ visto che non

aveva nessun ruolo in questa società”. Su questo aspetto il Pretore ha reputato

che la testimonianza di __________ __________ non poteva essere surclassata

dall’interrogatorio formale di __________ __________ __________, che

“ovviamente non ha l’equidistanza che ha invece il teste __________” (sentenza

impugnata, pag. 4 in mezzo).

6.2 Il

teste __________ __________ ha affermato che “per quanto riguarda le cariche

all’interno delle parti qui in causa preciso che io ero amministratore delegato

della __________ con sede in __________. Inoltre ero amministratore delegato

della Holding che deteneva questa società al 99.99%, che prima era una società

delle __________ e poi è stata trasferita in __________. Infine sono diventato direttore

della sua succursale di __________. Oltre a queste società esisteva già anche

la AP 1 di cui io però non ho mai fatto parte del CdA, ancorché io ne conoscevo

l’esistenza e l’attività, già che apparteneva al Gruppo” (verbale 28 ottobre

2005, pag. 2 in alto). Egli ha poi soggiunto: “(…) quando fu spostata la

Holding dalle __________ in __________ l’idea era quella di avere una proprietà

unica, che incidesse in modo importante a livello di coordinamento e di

direzione di tutte le partecipate. Lo dimostra il fatto che i due direttori

della succursale di __________ (che era il braccio operativo della Holding)

erano nello stesso tempo amministratore delegato della Holding (il

sottoscritto) e presidente della Holding (il dott. __________)” (verbale 28

ottobre 2005, pag. 3 in alto). Egli ha altresì dichiarato che “per quanto

riguarda i ruoli mio e di __________ posso dire che il mio era un ruolo prettamente

di natura operativa; avevo sì un potere decisionale ma era limitato al CdA

ragione per cui non avevo una delega illimitata. Per quanto riguarda invece __________

egli influiva sugli indirizzi ancorché non avesse un potere operativo. In

sintesi l’ultima decisione spettava a lui” (loc. cit., pag. 3 in mezzo). Sul ruolo dell’attrice, egli ha riferito che “in sintesi (…) si occupava a 360 gradi di

dare un supporto amministrativo fiscale e di consulenza a tutto il gruppo

facente capo alla __________/__________” (loc. cit., pag. 4 in mezzo). Sulla questione delle fatture, egli ha riferito: “Io vedevo soltanto le fatture

destinate alla __________ e quelle di competenza della succursale di __________”

(verbale 28 ottobre 2005, pag. 5) e ancora: “le fatture indirizzate alla AP 1

io non le controllavo e le rimettevo a __________” (verbale 28 ottobre 2005,

pag. 6)”. Non vi è quindi alcun accenno a una sua direttiva sul fatto di

imputare le prestazioni qui contestate alla convenuta. Se così fosse stato,

inoltre, mal si intravvede come egli potesse semplicemente “rimettere” le

fatture a __________ __________ __________ senza controllare se la destinataria

delle fatture fosse corretta o meno. Come rilevato dal Pretore, egli ha sì

affermato che “le voci esposte in queste fatture sono tutte esatte e questa attività

è stata svolta” (con la riserva della contabilità per gli anni 2000 e 2001), ma

non vi è alcun accenno sulla conformità del destinatario delle fatture (loc.

cit., pag. 5 in mezzo). Con riferimento al doc. 11.2 [inc. OA.2002.392] egli ha

altresì affermato che “il fatto che l’onorario di __________ per prestazioni

offerte alla SpA o alla GmbH fossero state fatturate alla Holding nel __________

è corretto. Si tratta di una disposizione che avevamo dato noi, penso il dott. __________

ed il sottoscritto: di me sono sicuro di aver dato queste disposizioni. Queste

disposizioni avevano quale idea soggiacente dei vantaggi fiscali. Naturalmente

se le fatture non fossero state indirizzate correttamente da parte della AO 1

io non le avrei accettate, le avrei rimandate indietro chiedendo la

fatturazione all’esatto destinatario” (loc. cit., pag. 5 in fondo). Sennonché, egli non si è espresso sulla fatturazione nei confronti della convenuta,

nemmeno si può ritenere che l’ultima frase testé menzionata concerna le

fatturazioni a carico di AP 1, dato che, come evidenziato, egli non “vedeva” le

fatture di tale società, non le “controllava” ma le “rimetteva” a __________.

6.3 L’appellata

sostiene che l’accertamento pretorile sarebbe confermato dalla testimonianza di

__________ __________. Egli ha dichiarato di lavorare dal 1993 per l’attrice

con la funzione di vicedirettore (verbale 9 novembre 2005, pag. 1). Sulla

questione delle fatturazioni, il teste ha riferito: “per quanto riguarda il

movimento di fatture e in particolare quei casi dove la prestazione era stata

effettuata in favore di una società ma la fattura era stata indirizzata a

un’altra società del Gruppo, posso dire che sia per quanto riguarda il testo

delle fatture sia il loro destinatario io ricevevo istruzioni da parte di __________

Considerandi

e/o __________” (loc. cit., pag. 4 in alto). L’appellante reputa che il teste

non sia credibile poiché avrebbe una partecipazione agli utili dell’attrice.

Effettivamente, ciò è stato da lui confermato in sede di audizione testimoniale

(loc. cit., pag. 5 in fondo). Qualora l’attendibilità

di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza,

ad esempio, di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una

delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni

può essere intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul

contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre

prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). Nella fattispecie il

teste __________ __________ __________ non solo è dipendente dell’attrice, ma,

come detto, percepisce una partecipazione agli utili della medesima. È ben vero

che quanto espresso da __________ __________ __________ in occasione del suo

interrogatorio formale rappresenta, al più, un indizio, il quale, per

costituire valida prova di un fatto, deve esser confermato da altri indizi di

segno convergente (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 764 a pié di pag. 654). Tuttavia, non va dimenticato che competeva all’attrice dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la congruità

della sua pretesa (sopra, consid. 5). Come illustrato sopra la testimonianza di __________ __________ si

allinea a quella della convenuta e rappresenta quindi una grave discordanza con

quella di __________ __________ __________. A suffragio della propria tesi

l’attrice invoca anche la testimonianza di __________ __________. Egli ha

affermato: “Io svolgo la professione di fiduciario dal 1991 e dal gennaio 1996

della fiduciaria __________ a __________. (…) Confermo che io nel 1998 conobbi

il sig. __________, che mi fu presentato dalla AO 1: costui cercava un ufficio

dove poter svolgere la sua attività (…) ho concluso un contratto di subaffitto

con __________/AP 1, rispettivamente di supporto a livello di segreteria. Io

per la AP 1 mi sono occupato anche di alcuni aspetti operativi, il mio

referente era __________ della AO 1 (…)” (verbale 20 febbraio 2006, pag. 1

seg.). L’attrice rinvia al passaggio della sua testimonianza ove il teste

dichiara: “Ad esempio il 20 aprile 2000 abbiamo avuto un colloquio all’__________,

dove ho partecipato io e __________ relativo all’ottenimento di un

finanziamento per la __________. Mi fu spiegato in quel momento che __________

non si era fatto più vivo perché aveva dei problemi personali e di salute e mi

fu detto che nuovo referente per questo gruppo era il sig. __________” (loc.

cit., pag. 2 in mezzo). Da tale testimonianza non si può tuttavia ancora

dedurre che nei confronti dell’attrice unico referente fosse __________ __________,

che questi si occupasse della convenuta e che abbia comunicato alla controparte

di indirizzare le fatture contestate a AP 1. L’attrice invoca anche il

passaggio della testimonianza di __________ __________ (dipendente di __________

e che all’epoca della redazione del verbale di audizione stava seguendo delle

pratiche amministrative per il “gruppo __________/__________” ed era

“amministratrice della __________”: verbale 28 novembre 2005, pag. 9 in alto) ove ella afferma che “prima dell’intervento dell’__________ degli aspetti amministrativi

credo si occupasse il sig. __________ mentre della contabilità la signora __________

__________” (loc. cit., pag. 9). Ella si è espressa, quindi, in termini

dubitativi (“credo”) e in termini del tutto generici (“degli aspetti

amministrativi”), sicché quanto da lei riferito non può assurgere a ruolo di

prova o, in ogni caso, di indizio corroborante quanto asserito da __________ __________.

L’attrice conclude indicando quanto riferito dalla teste __________ __________

(che ha lavorato occupandosi della contabilità e dell’amministrazione in

generale delle società del gruppo __________, in particolare dal 1997 al 1998

per la AP 1 e fino al febbraio 2003 per la __________ Holding, “pagata dalla

succursale”: verbale 28 ottobre 2005, pag. 7 in alto), nel senso che dal 1999 al 2003 era pagata dalla succursale. Non si intravvede, tuttavia, l’utilità di tale

riferimento ai fini del presente giudizio.

6.4

Alla luce di

quanto suesposto, così come dell’allegazione dell’attrice secondo la quale le

fatture contestate concernono “servizi resi in favore della succursale o in

favore del Gruppo __________ ma fatturate a carico della __________ su

richiesta degli organi della convenuta” (petizione, pag. 4 in alto), si può ritenere che a ragione l’appellante contesta che dall’istruttoria sia emerso

quanto accertato dal Pretore, e meglio che l’attrice abbia dimostrato quanto da

lei asserito in merito al destinatario delle fatture. La convenuta non ha

quindi la legittimazione passiva. Ne consegue che su questo punto l’appello è

accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso di respingere integralmente

la petizione, così come di riformare il giudizio sugli oneri processuali di cui

al consid. 2 della sentenza impugnata. Dato l’esito del giudizio non vi è

quindi motivo di vagliare le censure esposte da pag. 5 a pag. 7 del gravame.

7.

L’appellante contesta anche la reiezione della

sua domanda riconvenzionale.

7.1

Al

riguardo, il primo giudice ha spiegato che siccome l’attrice riconvenzionale

aveva già saldato la fattura n. __________, “in applicazione del precetto di

buon senso secondo cui se il cliente paga una fattura del suo mandatario è

perché la ritiene corretta”, incombeva a essa l’onere di dimostrare perché

aveva pagato malgrado a suo dire i relativi importi non sarebbero stati dovuti,

cosa che invece non ha fatto”. Il Pretore ha poi esteso tale ragionamento più

in generale a “tutte le altre fatture già saldate” (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). L’appellante sostiene che “non tutte” le fatture saldate sono state sottoposte a __________

__________ __________, che invece “le avrebbe dovute controllare”. Le stesse

sarebbero state pagate su ordine “degli altri due organi della AP 1, guarda

caso parti manifestamente interessate, poiché organi anche” dell’attrice,

ovvero __________ e __________ (gravame, pag. 7 in fondo). L’appellante non menziona alcuna risultanza processuale a suffragio della propria tesi,

in chiaro spregio dell’onere di motivazione previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC-TI, sicché su questo punto l’appello è irricevibile. Lo stesso di casi

della sua allegazione secondo la quale “può anche capitare di pagare delle

fatture per errore”.

7.2

L’attrice

riconvenzionale sostiene che per quanto attiene al volume delle prestazioni,

l’istruttoria avrebbe confermato come l’attività svolta dall’attrice sarebbe

“assai ridotta” (appello, pag. 8). Il Pretore ha fondato il proprio giudizio,

al riguardo, sulla testimonianza di __________ __________, che ha riferito che

l’attrice si occupava a 360 gradi del gruppo __________/__________ (sentenza

impugnata, pag. 4 in fondo). L’appellante rinvia, in primo luogo, alla

testimonianza di __________ __________. Questi ha dichiarato che “anche tutte

le diciture e fatture per “consulenze” mi sono sembrate un po’ eccessive tenuto

conto che la AP 1 non aveva nessuna attività e la __________ aveva un’attività

ridottissima come si evince del resto dalla contabilità (…) che dal punto di

vista del volume è molto, molto limitata” (verbale 28 novembre 2005, pag. 3 in basso). Egli si è espresso, quindi, con la riserva del condizionale (“mi sono sembrate”) e in termini

del tutto generici (“un po’ eccessive”). L’appellante invoca, altresì, la

testimonianza di __________ __________ (che ha svolto dell’attività per il

Gruppo AP 1, nell’ambito amministrativo, quale dipendente dell’attrice: verbale

9.

novembre 2005, pag. 6 in alto), che ha riferito: “durante il periodo in cui

ho gestito questa società, ho visto delle fatture della succursale di __________,

qualcosa della __________ ed anche della AP 1. Ho potuto constatare che in quel

periodo le società non erano molto operative” (loc. cit.). Anche questa

testimonianza è del tutto vaga e non è tale da contrastare il substrato

probatorio della controparte. Che i due passaggi di testimonianza testé

menzionati siano inconferenti ai fini del giudizio emerge anche dalla perizia

giudiziaria 12 ottobre 2007. Alla domanda “se a suo giudizio la fatturazione

emanata da AO 1, __________, a carico di AP 1, __________, sia proporzionata

alla cifra d’affari e ai dipendenti impiegati dalla società”, il perito ha

invero risposto, tra le altre cose, che “di regola, i fiduciari fatturano in

base al tempo impiegato all’esecuzione del mandato e non in base alla cifra

d’affari e/o ai dipendenti della struttura” (risposta n. 10, pag. 18). Su

questo punto l’appellante rinvia anche alle testimonianze di __________ __________,

__________ __________ e all’interrogatorio formale di __________ __________ __________,

limitandosi a indicare il numero di pagina del relativo verbale di audizione.

Tale modo di procedere non soddisfa i requisiti minimi di motivazione

dell’appello previsti dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI, sicché al riguardo

il gravame è irricevibile.

7.3

L’appellante

prosegue affermando, in sintesi, che la “fatturazione complessiva sia a carico

del gruppo (…) che dell’attrice riconvenzionale è stata enorme”, che il primo

giudice ha constatato che l’attrice “ha incassato una cifra di fr. 213'823.90, ciò che è assolutamente spaventoso a fronte delle attività

svolte dalle società che operavano in Svizzera” e che “la fatturazione emessa

nei [suoi] confronti appare del tutto sproporzionata rispetto alla modesta

attività sociale (…)”(appello, pag. 9 in alto). La censura non può essere seguita per i motivi già esposti (sopra, consid. 7.2). L’attrice riconvenzionale

afferma, altresì, che la sproporzione della fatturazione emerge anche dal

confronto con i canoni usuali praticati nell’ambito della categoria. Il Pretore

ha spiegato che dalla perizia giudiziaria emerge che la tariffa applicata è

corretta (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). L’appellante non si confronta

quindi con tale argomentazione, sicché al riguardo l’appello è inammissibile.

7.4

L’attrice

riconvenzionale critica inoltre il primo giudice per aver ritenuto tardive le

sue censure sull’esistenza di doppie fatturazioni (appello, pag. 8 in alto). In particolare, a pag. 11 del proprio appello essa afferma che l’importo di cui alla

fattura n. __________ del 31 dicembre 1999 sarebbe già stato versato

all’attrice da parte di __________ (almeno nella misura di Lit. 10'000'000.-), così come fr. 15'759.75, fr. 25'000.- e fr. 10'000.- (appello, pag. 12). Nella domanda riconvenzionale 12 marzo 2004 la convenuta non aveva

menzionato alcunché al proposito, mentre ha invocato tali circostanze per la

prima volta con le proprie conclusioni 30 dicembre 2008. A pag. 9 della propria domanda riconvenzionale essa si è invero limitata ad asserire di aver

pagato in passato prestazioni che si riferivano a rapporti di dare-avere tra

l’attrice e “altre società facenti parte del gruppo e non” e che dalla petizione

è emerso che la controparte “pretenderebbe ancora il pagamento di prestazioni

che ella avrebbe effettuato a favore di altre persone giuridiche”, ma nulla

dice sull’identità di tali pagamenti con quelli già effettuati. D’altra parte,

l’appellante nemmeno sostiene una tale tesi. Le sue allegazioni su eventuali

doppie fatturazioni si avverano quindi argomenti fattuali irricevibili in

quanto tardivi (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 24 ad art. 78). È ben vero che come evidenziato

dall’appellante con decreto 28 febbraio 2006 il Pretore ha ammesso la documentazione

relativa a __________ rubricata quale doc. 5, dato che non vi era opposizione

della controparte alla sua assunzione agli atti. Tuttavia, non bisogna

confondere l’onere di allegazione della controparte, esercitato come detto in

maniera tardiva con le proprie conclusioni, e l’ammissione di nuovi mezzi di

prova. Al riguardo va ricordato che __________ __________ __________ ha

affermato di non ricordare se dal 1996 per __________ aveva una posizione nel

CdA (verbale 5 dicembre 2005, pag. 2, risposta n.1), non escludendo quindi una

sua partecipazione in tal senso, mentre il teste __________ __________ ha

confermato che all’epoca dei fatti qui contestati presente nel CdA era “__________

quale presidente” (verbale 298 ottobre 2005, pag. 3 in mezzo). L’appellante medesima afferma che il suo “organo di riferimento neutrale” era il dott. __________

__________ __________ (sopra, consid. 5). Dall’istruttoria, poi, è emerso che

le fatture indirizzate alla convenuta

erano rimesse a quest’ultimo (sopra, consid. 6.2). Si

aggiunga che dal doc. 5 menzionato dall’appellante a suffragio della propria

tesi si evince che i pagamenti in questione sarebbero stati effettuati da “__________”

nell’ottobre 1999, nell’ottobre 2000 e nel marzo 2001. Di conseguenza, al

momento dell’introduzione della domanda riconvenzionale alla convenuta

dev’essere imputata la conoscenza che doveva avere __________ delle fatture in

questione, in qualità di organo di “__________” da una parte e in qualità di suo

“organo di riferimento neutrale”. Non può pertanto nemmeno essere seguita la

sua tesi secondo la quale tali argomenti sarebbero stati sviluppati nelle

conclusioni a seguito della “complessa istruttoria”. Su questo punto la sentenza

pretorile dev’essere quindi confermata.

7.5

L’appellante

ribadisce che non vi era alcuna autorizzazione a fatturare a suo carico

prestazioni eseguite a favore di altre società del gruppo __________/__________

e chiede la restituzione di quanto già versato all’attrice ed elencato nel

gravame (memoriale, pag. 9 segg.). Tuttavia, anche in questo caso essa non si

confronta con la motivazione pretorile già illustrata (sopra, consid. 7.1),

sicché l’appello è al riguardo una volta di nuovo inammissibile.

7.6

L’attrice

riconvenzionale sostiene, altresì, che la tenuta della contabilità da parte

dell’attrice sarebbe avvenuta in modo irregolare e insoddisfacente (memoriale,

pag. 11). L’appellante si limita ad affermare in termini del tutto generici che

la contabilità era lacunosa e sprovvista di numerosi giustificativi e che ciò

emergerebbe dal “rapporto di verifica presentato dalla società di revisione __________

__________, __________”, nonché rinvia a due documenti e alla testimonianza di __________

__________. Per adempiere alle esigenze di motivazione di cui all’art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC-TI essa avrebbe dovuto, semmai, sostanziare il suo ragionamento.

Per tacere del fatto che la censura è una mera copiatura del testo delle sue

conclusioni. Ne consegue che su questo punto l’appello è irricevibile.

7.7

Secondo la convenuta il primo giudice

avrebbe dovuto dedurre dalle pretese di controparte anche fr. 10'900.-, così come a suo dire indicato nel

complemento peritale 29 luglio 2008 (appello, pag. 11 in fondo). Nella perizia 12 ottobre 2007 il perito, alla domanda di sapere

se le fatture n. __________ e n. __________ siano congrue, ha dichiarato che

“ha potuto visionare la contabilità dell’anno 2001 [della convenuta] e che non

riesce a comprendere il dispendio orario di 161.50 ore per registrare una

contabilità di ca. 160 operazioni contabili” (pag. 7, risposta n. 1.2 lett. b).

Le fatture in questione sono quelle di cui alle pretese avanzate in questa sede

dall’attrice. Come spiegato (sopra, consid. 6) in riforma del giudizio

pretorile la petizione dev’essere respinta per mancanza di legittimazione

passiva, sicché non vi è motivo di addentrarsi nella questione. Va altresì

rilevato che la censura non avrebbe in ogni caso buon fine. Invero, nella

delucidazione peritale, alla domanda relativa alla risposta summenzionata:

“indichi quindi il perito a quanto avrebbe dovuto ammontare al massimo l’onere

a carico della società mandante per la tenuta di tale esigua contabilità”, egli

ha segnatamente risposto: “La differenza fatturata in eccesso potrebbe quindi

essere valutata in fr. 10'900.- circa” (risposta n. 1, pag. 2). Sennonché, come

precisato nella perizia giudiziaria il perito si è riferito alle “operazioni

contabili riscontrate per l’anno 2001”, sicché l’appellante dimentica che il

Pretore ha già dedotto dalle pretese dell’attrice quanto richiesto per lavori

contabili dopo il 31 dicembre 1999.

8.

In

definitiva, in parziale accoglimento dell'appello la

sentenza impugnata è da riformare nel senso che la petizione è integralmente

respinta (consid. 6). La riforma del giudizio pretorile impone anche una

modifica della ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado di cui al

Dispositivo

dispositivo n. 2, nel senso che sono caricati all’attrice. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2

CPC-TI). In virtù dell’art. 33 LTG la tassa di

giustizia è calcolata sulla scorta della LTG del 14 dicembre 1965 con le

modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 cpv. 2 CPC-TI, la vLTG e

il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 15 giugno 2010 di AP 1, __________,

è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 maggio 2010 inc.

OA.2003.801 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli

altri dispositivi, è così riformata:

1.La petizione 2 dicembre 2003 è integralmente respinta.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr.

700.- da anticipare così come anticipate restano a carico dell’attrice, che

verserà alla convenuta fr. 4'500.- di ripetibili.

II. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'450.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

2'500.-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 14/15 e, per il resto,

sono posti a carico dell’appellata. L’appellante verserà inoltre a controparte fr.

2'000.- per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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