12.2010.115
LCA, polizza di assicurazione occupanti (indennità giornaliera), interpretazione di dichiarazione di ricevuta a saldo, rinuncia a sollevare eccezione di prescrizione
1 giugno 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.115
Data decisione, Autorità:
01.06.2012, IICCA
Titolo:
LCA, polizza di assicurazione occupanti (indennità giornaliera), interpretazione di dichiarazione di ricevuta a saldo, rinuncia a sollevare eccezione di prescrizione
PRESCRIZIONE
art. 18 CO
art. 88 CO
art. 115 CO
art. 46 LCA
Incarto n.
12.2010.115
Lugano
1 giugno 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.39 della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione 9 febbraio 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 137'382.40 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2009;
domanda avversata dalla
convenuta la quale ha sollevato preliminarmente le eccezioni di prescrizione
delle pretese contrattuali e di pregresso accordo transattivo;
eccezioni che il Pretore
ha accolto con sentenza 25 maggio 2010 respingendo la petizione;
appellante l'attrice che
con atto di appello 16 giugno 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere le eccezioni e di rinviare gli atti al Pretore per l'esame
di merito;
mentre la convenuta con
osservazioni 11 agosto 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Il 16 luglio 2001,
alle ore 05.25, AP 1 circolava al volante della propria autovettura Nissan
Micra in territorio di B__________ su via G__________ in direzione di Gi__________.
Immessasi nella rotonda di intersecazione con via R__________, l'automobile
veniva urtata alla parte posteriore destra da un autofurgone Peugeot Boxer
guidato da A__________ prima di compiere un mezzo giro e abbattere con la parte
posteriore lo spartitraffico (doc. A). AP 1 riportava una leggera ferita alla
gamba destra e un danno totale al veicolo. Nel corso della stessa mattinata
ella si recava al pronto soccorso dell'Ospedale San __________ di B__________.
Verso mezzogiorno lamentava l'insorgenza di dolori alla mano, allo zigomo come
pure sotto il ginocchio destri (doc. A3 pag. 2). Ella riprendeva comunque il
lavoro presso il night club __________ di B__________, dove ha lavorato quale
barista dal 1° aprile 2000 al 31 agosto 2001 (doc. 7). Sempre lo stesso giorno
l'interessata si è inoltre recata presso l'agenzia __________ di Bellinzona con
la quale aveva stipulato il 6 luglio 2001, fra le altre, una assicurazione di
indennità giornaliera in caso di infortunio (polizza n. 83.252.648; doc. 4 e 5;
doc. T4). Da notare che presso __________ Assicurazioni SA era ugualmente
assicurato per la responsabilità civile il veicolo di A__________ (polizza n.
16.961.110; v. doc. E).
B. Il 9 ottobre 2001 __________
Assicurazioni SA (ora AO 1) ha trasmesso a AP 1 un “atto di transazione” per la
liquidazione del sinistro del 16 luglio 2001. La proposta prevedeva il
pagamento di fr. 4'500.- a copertura del danno totale e il versamento di fr.
441.15 per la fattura della Carrozzeria __________ (doc. 8). Il 17 ottobre 2001
AP 1 ha sottoscritto l'accordo e il 23 ottobre seguente l'assicuratore ha
pagato l'importo di fr. 4'941.15 (doc. 9). Dopo essersi iscritta alla
disoccupazione e avere percepito le relative indennità fino al mese di giugno
2002, il 30 luglio 2002 AP 1 ha annunciato l'infortunio alla __________, poi
ripresa dalla __________ Assicurazioni, segnalando una lesione del braccio
destro (doc. 12). Al termine di un lungo iter processuale, l'assicuratore
infortuni LAINF le ha versato per le conseguenze dell'incidente del 16 luglio
2001 indennità giornaliere dal 6 giugno 2002 al 31 dicembre 2005 (doc. V3).
C. Con petizione 9
febbraio 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr.
137'382.40 (azione parziale) oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 a titolo di indennizzo per l'impossibilità di svolgere i lavori domestici dal giorno
dell'infortunio al 31 dicembre 2005, per il mancato incasso delle mance durante
detto periodo, per le spese legali maturate sino al 31 agosto 2007 e per le
indennità giornaliere dovute in base alla polizza assicurativa complementare
“infortuni occupanti” sino al 31 dicembre 2005. La convenuta si è opposta alla
petizione sollevando preliminarmente le eccezioni di prescrizione delle pretese
contrattuali e di pregresso accordo transattivo.
D. Limitato l'esame
della causa alle questioni preliminari, con sentenza 25 maggio 2010 il Pretore
ha accolto le eccezioni di parte convenuta e ha respinto la petizione. In
sintesi, il primo giudice, rilevata l'assenza di una valida rinuncia alla
prescrizione da parte dell'assicuratrice in relazione alla polizza occupanti,
ha ritenuto prescritte le pretese ad essa riferite. Dal chiaro tenore dell'atto
di transazione come pure dall'esistenza già a quell'epoca di disturbi al
braccio destro, egli ha inoltre dedotto l'intenzione delle parti di rinunciare
a fare valere qualsiasi ulteriore pretesa e la volontà di regolare ogni
conseguenza dell'incidente del 16 luglio 2001. Da qui l'impossibilità per
l'attrice di invocare ulteriori pretese nei confronti dell'assicuratrice. Senza
prelevare tassa di giustizia e spese, il Pretore ha infine obbligato l'attrice
a rifondere alla controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
E. Con l'appello in
esame l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere le eccezioni di controparte e di rinviare l'incarto al Pretore per
l'istruttoria di merito. La convenuta postula la reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
e considerando
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,
sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Con istanza 11
febbraio 2011 l'appellante ha presentato una domanda di restituzione in intero
ai sensi dell'art. 138 CPC-TI per produrre nuovi documenti. La domanda, oltre a
essere inutile per la risoluzione della vertenza poiché i documenti che l'appellante
intende integrare si riferiscono alla liquidazione di un infortunio con un
altro assicurato della compagnia assicuratrice convenuta, è improponibile. Come
già indicato nell'ordinanza 14 febbraio 2011, l'art. 138 CPC-TI può essere invocato unicamente nel processo di prima istanza, in concreto conclusosi con
l'emanazione della sentenza qui impugnata, in sede di appello essendo per
contro esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC-TI).
3.
Prima di stabilire
se le pretese contrattuali derivanti dalla polizza di assicurazione occupanti
siano effettivamente prescritte, conviene esaminare se la loro sorte – al pari
di quella delle pretese fondate sulla responsabilità civile – è ugualmente
regolata dall'”atto di transazione”, come ha ritenuto il giudice di prime cure
contrariamente all'appellante. In effetti, se così fosse e se la sottoscrizione
dell'accordo dovesse avere comportato l'impossibilità per l'attrice di fare
valere ulteriori pretese correlate all'incidente del 16 luglio 2001, la
questione della prescrizione non si porrebbe più.
3.1
Facendo riferimento al
“sinistro n. 16.961.110/2 DG”, l'”atto di
transazione”, inviato per posta il 9 ottobre 2001 al domicilio dell'attrice
(doc. 8), dispone che “Il sottoscritto AP 1 dichiara di aver
concordato con la “__________r” Società Svizzera di Assicurazioni Direzione
Ticino una somma transattiva di CHF 4'941.15 [...] per ogni conseguenza
dell'incidente del 16.7.01. Nel contempo dichiara di essere, con il pagamento
della somma concordata, pienamente tacitato per ogni diritto e rinuncia a
qualsiasi ulteriore pretesa concernente il succitato caso verso chiunque e
particolarmente verso A__________ __________ nonché verso la __________”
Società Svizzera di Assicurazioni” (doc. 9).
3.2
Ci si può domandare se
la dichiarazione in esame configuri effettivamente – secondo la sua
denominazione - un vero atto (contrattuale) di transazione oppure non sia
piuttosto da interpretare quale atto (unilaterale) di ricevuta (a saldo) del
debito, eventualmente integrato in una transazione extragiudiziale, per il
motivo - evidenziato peraltro dalla stessa appellante - che le prestazioni in
essa regolate non sarebbero state né litigiose né incerte, rispettivamente
perché l'assicuratore non avrebbe fatto alcuna concessione (v. Gauch, Der aussergerichtliche Vergleich,
in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurigo 1988, pag. 3
segg., pag. 8, nota 35; cfr. pure Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Volume I, pag. 664, nota
63). Costituisce una ricevuta a saldo del debito („Saldoquittung“; “quittance
pour solde de comptes”) la dichiarazione con la quale il creditore riconosce
che il debitore ha effettuato una prestazione (ricevuta, ai sensi dell'art. 88
CO; “Wissenserklärung”) e con la quale egli manifesta di non vantare (più)
altre o più ampie pretese nei confronti di questo debitore relativamente al
credito o al rapporto giuridico in causa (riconoscimento negativo di debito;
“Willenserklärung”), vuoi perché il debito è stato annullato (art. 115 CO),
vuoi perché è stato estinto (DTF 127 III 444 consid. 1a con riferimenti).
Nell'una o nell'altra ipotesi, l'atto in questione è comunque soggetto alle
regole abituali di interpretazione delle manifestazioni di volontà (v. DTF 127
III 444 consid. 1a; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.186/2002 del 22 ottobre 2002 consid. 2.2.2).
3.3
Se -
come in concreto, dal momento che l'appellante intende limitare la portata
dell'accordo alle due posizioni di danno precisate nella lettera
accompagnatoria della convenuta del 9 ottobre 2001, o tutt'al più al solo danno
materiale -, la reale volontà delle parti non può essere stabilita o è
divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni fatte e i
comportamenti in base al principio dell'affidamento (DTF 131 III 217 consid. 3;
129.
III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Egli deve pertanto ricercare
il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva
ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altra tenuto conto
dell'insieme delle circostanze (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3). Il principio
dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua
dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla
sua intima volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5). Più specificatamente
all'ambito che qui ci occupa, se le regole abituali di interpretazione non
conducono a un risultato certo oppure se almeno due soluzioni diverse appaiono
sostenibili, si ricorre a una interpretazione restrittiva. Una transazione o
una ricevuta a saldo del debito liberano di conseguenza il debitore
soltanto per le pretese note al creditore o da lui quanto meno ritenute
possibili (DTF 129 III 493 consid. 4 con riferimenti; sentenza citata 4C.186/2002 consid. 2.2.2). Tale principio si applica in particolare se una parte lesa e un
assicuratore procedono a una liquidazione globale delle pretese della prima nei
confronti del secondo e se non è certo se questa liquidazione comprenda solo le
pretese esistenti al momento in cui l'atto è firmato o si estenda ugualmente a
quelle che potrebbero sorgere in seguito. Infine, occorre rammentare che se
delle clausole appaiono poco chiare, esse vanno interpretate a sfavore della
parte che le ha redatte (“in dubio contra stipulatorem”; sentenza citata 4C.186/2002 consid. 2.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d).
3.4
Ora, come
convincentemente rilevato dal primo giudice, il chiaro tenore letterale
dell'atto, combinato alla consapevolezza dell'attrice, al momento della
sottoscrizione dell'atto, dell'esistenza di postumi corporali a suo giudizio
riconducibili all'incidente della circolazione, inducono a ritenere che esso
non poteva, in buona fede, essere inteso diversamente se non con la volontà
delle parti di regolare ogni conseguenza relativa al sinistro indicato in
oggetto. A ciò si aggiunge che proprio in virtù della pregressa
manifestazione della problematica fisica, il danno invocato (in seguito)
dall'attrice nemmeno risultava in quel momento imprevedibile (cfr. DTF 109 II
347.
consid. 2; 60 II 445 consid. 1). Non è dunque vero, come vuol fare credere l'appellante,
che il primo giudice si sia limitato alla sola interpretazione letterale del
testo, quantunque esso fosse assai chiaro. In tali condizioni, il fatto di
essersi dichiarata pienamente tacitata e di rinunciare a qualsiasi ulteriore
pretesa concernente il caso non poteva essere letto diversamente se non nel
senso di una clausola a saldo. L'attrice, che per giunta aveva ricevuto la
proposta di “transazione” recapitata per posta al proprio domicilio e che
dunque aveva la possibilità, ove lo avesse ritenuto necessario, di farsi
consigliare da persona esperta, non può validamente contestare la valutazione
del Pretore, quanto meno per quel che concerne le conseguenze relative al
sinistro n. 16.961.110/2 DG. Tale conclusione si estende a tutte le pretese
fondate sulla responsabilità civile (polizza n. 16.961.110).
Contrariamente a quanto eccepisce – peraltro inammissibilmente per la prima
volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) - l'appellante, la
clausola a saldo non può invece essere invalidata per il motivo che sarebbe -
per l'assenza di uno specifico accenno nella lettera accompagnatoria del 9
ottobre 2001 (doc. 8) - insolita ed inattesa. A parte il fatto che la questione
della clausola inabituale si pone piuttosto nel (diverso) contesto della
validità e dell'interpretazione delle condizioni generali commerciali in caso
di loro ripresa globale (Winiger,
Commentaire romand, CO I, n. 149 all'art. 18 CO), circostanza che l'appellante
neppure reclama, la dichiarazione a saldo in esame riflette in realtà una
prassi consolidata nel settore assicurativo (cfr. Gauch, op. cit., pag. 8, nota 35; Oftinger/Stark, op. cit., pag. 656, n. 21). Per quanto
riguarda altrimenti la sua impugnabilità, l'appellante non si confronta - e non
contesta quindi - minimamente con la tesi del Pretore che ha constatato il
mancato rispetto del termine annuo - dalla scoperta del vizio - dell'art. 31 CO
per invocare un eventuale errore. A maggior ragione l'”atto di transazione” non
sarebbe nemmeno impugnabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 LCstr, ritenuto che il
termine annuo regolato da tale disposto decorre ancora prima, dal momento della
sua conclusione.
3.5
L'esame dell'”atto di
transazione” non consente invece di raggiungere la medesima certezza in merito
all'altra questione di rilievo, ovvero a quella se il suo contenuto, altrimenti
chiaro, coprisse anche le pretese dedotte dalla polizza di assicurazione
privata n. 83.252.648 conclusa dall'attrice con la convenuta. Sebbene
con tale atto l'attrice abbia effettivamente dichiarato di rinunciare a
qualsiasi ulteriore pretesa “verso chiunque” e la
somma versata sia stata concordata “per ogni conseguenza
dell'incidente del 16.07.01”, è lo stesso Pretore a dare atto come esso
“fosse riferito alla polizza RC del __________, visto in
particolare il riferimento al sinistro numero 16.961.110”. A ciò si aggiunge
che la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa verso chiunque riguardava
espressamente “il succitato caso”, lasciando con ciò aperto se essa si
riferisse soltanto al sinistro n. 16.961.110 o più in generale anche
all'incidente del 16 luglio 2001. Alla luce di tale formulazione
non è dunque chiaro se la dichiarazione si limitasse a regolare “solo” le
conseguenze legate alla responsabilità civile oppure si applicasse anche alle
pretese contrattuali derivanti dalla polizza n. 83.252.648 (doc. S4 e doc. T4).
Visto il dubbio residuo, la scelta interpretativa deve andare nella direzione
sfavorevole a chi l'ha redatta, secondo il principio „in dubio contra
stipulatorem“. Ciò significa che le pretese contrattuali connesse con la
polizza assicurativa privata n. 83.252.648 sfuggono agli effetti regolatori
dell'”atto di transazione”.
4.
Resta
a questo punto da verificare se tali pretese fossero nondimeno prescritte, come
ha ritenuto il Pretore.
4.1
Secondo il giudice di
prime cure, la convenuta ha rilasciato numerose dichiarazioni di rinuncia a
sollevare l'eccezione di prescrizione, ma sempre e solo con riferimento alla
polizza RC di A__________. Per contro essa non avrebbe mai rilasciato alcuna
valida rinuncia in relazione con la polizza dalla quale l'attrice rivendica il
pagamento delle (730) indennità giornaliere. Da qui l'accertamento della
prescrizione di tali pretese anche se il diritto alle indennità giornaliere
fosse fatto decorrere dal 6 giugno 2002 in conformità con quanto deciso dall'assicuratore LAINF (doc. V3 pag. 8). Dal canto suo l'appellante ribadisce che
la convenuta - prima dell'invio della domanda di esecuzione il 31 dicembre 2007
- avrebbe ripetutamente, dal 12 gennaio 2004, rinunciato a sollevare
l'eccezione di prescrizione anche per le prestazioni di indennità giornaliera
di cui alla polizza complementare infortuni di modo che tali pretese non
sarebbero prescritte.
4.2
La sequenza delle
richieste e delle relative dichiarazioni di rinuncia a sollevare l'eccezione di
prescrizione risulta dal giudizio impugnato e non è di per sé contestata. Emerge
così dagli atti che il 14 luglio 2003, dopo avere assunto il mandato nel
novembre 2002 e avere in particolare ricevuto copia della polizza n. 83.252.648
come pure delle relative condizioni generali, il patrocinatore dell'attrice ha
chiesto per la prima volta alla convenuta il rilascio di una simile
dichiarazione “in esito alle pretese per danno morali,
materiali e corporali” facendo riferimento, nel “concerne”, alla polizza
RC di A__________ (doc. 60). Nel dare seguito alla richiesta e indicando il numero
di polizza RC, la convenuta ha rilasciato il 22 luglio 2003 la dichiarazione
desiderata e ha rinunciato a sollevare l'eccezione sino al 16 luglio 2004, a condizione che essa non fosse nel frattempo già intervenuta. Essa ha tuttavia soggiunto che,
dopo la sottoscrizione dell'atto di transazione del 17 ottobre 2001, non vi
erano in realtà più pretese da liquidare (doc. 61). L'8 gennaio 2004 è seguita
una seconda richiesta di rinuncia nella quale si menzionava, nel “concerne”,
oltre l'assicurazione RC, anche l'assicurazione “LCA
complementare infortuni” (doc. 62). Il 12 gennaio 2004 la convenuta dava
nuovamente seguito alla richiesta rinunciando a sollevare l'eccezione di
prescrizione fino al 31 dicembre 2004 (doc. 63). Sempre facendo riferimento
all'assicurazione “RC auto e LCA complementare infortuni”, l'avv. RA 1 rinnovava la sua richiesta il 22 dicembre 2004 (doc. 64) e l'assicuratore rinunciava
il giorno seguente a sollevare l'eccezione fino al 31 dicembre 2005 (doc. 65).
Venivano poi formulate due ulteriori richieste, il 14 dicembre 2005 (doc. 66) e
il 22 novembre 2006 (doc. I4), indicanti - nel titolo - il solo numero di
polizza RC, cui seguivano le due relative dichiarazioni della convenuta del 16
dicembre 2005 (doc. 67: rinuncia fino 31 dicembre 2006) e del 24 novembre 2006
(doc. 70: rinuncia fino al 31 dicembre 2007). Il 22 dicembre 2006 l'avv. RA 1, indicando il numero di entrambe le polizze, segnalava infine che in realtà anche le
precedenti richieste di rinuncia alla prescrizione si riferivano a entrambe le
polizze e che “soltanto un errore di trascrizione ha omesso
l'indicazione della seconda, pacificamente sanato dalla volontà delle parti”
(doc. 68). Immediata la reazione dell'assicuratore il quale il 28 dicembre 2006
rispondeva che la prima richiesta del 14 luglio 2003 si riferiva esclusivamente
alla polizza RC di A__________ e che le dichiarazioni di rinuncia in seguito
rilasciate erano tutte avvenute nell'ambito della RC (doc. 69).
4.3
Giusta l'art. 46 cpv.
1.
LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. Nel caso di indennità
giornaliere (a causa di malattia o di infortunio), se l'obbligo di indennizzare
scaturisce da un'incapacità lavorativa comprovata da un attestato medico – ed
eventualmente dal decorso di un termine di attesa convenzionale -, le
prestazioni si prescrivono complessivamente in due anni a partire da tale
momento (DTF 127 III 268). Il termine di prescrizione delle pretese dello
stipulante o dell'avente diritto nei confronti dell'assicuratore è prorogabile.
L'art. 46 cpv. 2 LCA ne vieta infatti unicamente la riduzione (cfr. pure art.
98.
cpv. 1 LCA; sentenza del Tribunale federale 5C.42/2005 del 21 aprile 2005 consid. 2.2). Le dichiarazioni con le quali un debitore rinuncia a
prevalersi dell'eccezione di prescrizione (a condizione che la stessa non sia
già intervenuta) sono assai diffuse nel settore assicurativo ed evitano al
creditore di dovere ricorrere a uno degli atti interruttivi della prescrizione previsti
all'art. 135 cpv. 2 CO. La rinuncia (prima o dopo la scadenza del termine) a
sollevare l'eccezione di prescrizione va interpretata secondo il principio
dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; 112 II 231 consid. 3e/bb) e ha
un effetto equivalente a quello di una proroga contrattuale del termine di
prescrizione (DTF 99 II 185 consid. 3a in fine).
4.4
Nella fattispecie, va
parzialmente dato atto all'appellante che quanto meno le dichiarazioni di
rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione rilasciate dalla convenuta il
12.
gennaio 2004 (doc. 63) e il 23 dicembre 2004 (doc. 65) potevano in buona
fede essere interpretate nel senso da lei invocato, ossia includente nei loro
effetti anche le pretese derivanti dalla polizza n. 83.252.648. Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, tali dichiarazioni andavano infatti interpretate
non tanto in base a quanto intendeva con esse esprimere il collaboratore della
convenuta G__________, loro autore, quanto secondo il senso che il loro
destinatario poteva ragionevolmente attribuirvi nelle circostanze concrete in
cui erano state rese. Ora, è pacifico che le due richieste dell'8 gennaio 2004
(doc. 62) e del 22 dicembre 2004 (doc. 64), che hanno preceduto e originato le
due predette dichiarazioni di rinuncia (e solo esse), menzionavano almeno nel
titolo (“Concerne”) anche l'indicazione assicurazione RC auto e LCA
complementare infortuni. Ciò significa che nel fare espressamente riferimento a
queste due richieste e nel dichiararsi disposta a rinunciare a sollevare
l'eccezione della prescrizione sino al 31 dicembre 2004 (doc. 63) e al 31
dicembre 2005 (doc. 65), la convenuta ha fatto credere all'attrice di
rinunciare a opporre l'eccezione fino alle date indicate anche in relazione
alle pretese di cui alla polizza n. 83.252.648 indipendentemente dal fatto che
le dichiarazioni menzionassero nel loro titolo la sola polizza RC di A__________.
L'interpretazione tutta personale fornita dal teste G__________ - che peraltro
sembrerebbe avere preso nota dell'indicazione contenuta nel “concerne” solo in
occasione della sua audizione - secondo cui la polizza occupanti non sarebbe in
realtà stata una LCA complementare infortuni, oltre a essere opinabile, non è
di alcun rilievo perché il senso del riferimento operato dall'attrice doveva
risultare chiaro all'assicuratore. Nessuna menzione della polizza assicurativa
privata e/o delle sue pretese figurava per contro nella precedente richiesta e
rinuncia del luglio 2003 (doc. 60 e 61) come neppure in quelle successive del
dicembre 2005 (doc. 66 e 67) e del novembre 2006 (doc. I4 e doc. 70), le quali
potevano di conseguenza unicamente riferirsi alle pretese fondate sulla
responsabilità civile di A__________.
4.5
Questa precisazione
dei fatti non modifica però l'esito complessivo della valutazione. Infatti,
anche dovendo apprezzare gli eventi così accertati, le pretese derivanti dalla
polizza n. 83.252.648 risulterebbero comunque prescritte. Le condizioni
generali cui rinvia il contratto in esame stabiliscono, al punto D2, cifra 3
(doc. S4), che “Se l'infortunio ha per conseguenza
un'inabilità al lavoro dell'assicurato, la__________ paga l'indennità
giornaliera convenuta [di fr. 20.-: v. doc. T4], in base al grado
dell'inabilità attestata dal medico e per un massimo di 730 giorni”.
Seguendo la valutazione dell'assicuratore LAINF e facendo risalire l'incapacità
lavorativa attestata medicalmente al 6 giugno 2002 – come peraltro
espressamente invocato dall'attrice in sede pretorile (v. conclusioni, pag. 6,
punto 13) -, il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 46 cpv. 1
LCA inizierebbe a decorrere - per l'insieme delle indennità giornaliere (DTF
127.
III 268) - da tale data e scadrebbe il 6 giugno 2004. In virtù delle due predette dichiarazioni - del 12 gennaio (doc. 63) e del 23 dicembre 2004
(doc. 65) - di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione il termine
verrebbe tuttavia prorogato fino al 31 dicembre 2005. Sennonché, entro tale
data, per quanto esposto in precedenza, l'attrice non ha più ottenuto una
ulteriore dichiarazione di rinuncia per le pretese in esame né ha altrimenti
interrotto in tempo utile il termine prorogato, la domanda di esecuzione
essendo stata inviata soltanto il 31 dicembre 2007 (doc. Q4; sulla rilevanza di
tale momento ai fini interruttivi del termine di prescrizione cfr. DTF 101 II
77.
consid. 2c in fine). Da qui l'impedimento a fare valere giudizialmente dette
pretese cui non poteva certamente rimediare l'inutile e improbabile tentativo
del patrocinatore di dedurre (v. doc. 68) - seppur in assenza di ogni traccia -
un riferimento alla polizza n. 83.252.648 dalle richieste e relative
dichiarazioni di rinuncia (immediatamente) successive a quelle del gennaio e
dicembre 2004.
5.
In definitiva la
pronuncia impugnata va confermata, almeno nel suo risultato, e l'appello
respinto. L'appellante ha formulato domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio. Giusta gli art. 3 e 14 Lag (nel loro tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2010), l’assistenza giudiziaria è concessa se la procedura non
è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona richiedente ha
comprovato di essere indigente. Una domanda giudiziale è priva di possibilità
di esito favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I
225.
consid. 2.5.3 pag. 236), le probabilità di successo sono significativamente
minori rispetto al pericolo d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena
può essere considerata seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di
successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le
prospettive di successo sono solo leggermente inferiori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad
art. 14 Lag). Il requisito dell’indigenza è invece dato quando il richiedente
non sia in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1). A prescindere dalla presente decisione
sul merito, il gravame non poteva a priori essere considerato privo di
qualsiasi probabilità di successo, come confermano del resto anche le suesposte
precisazioni al giudizio impugnato. Per il resto, l'esistenza di uno stato di
indigenza dell'appellante è appurata documentalmente (act. X di appello,
documentazione prodotta con la domanda di ammissione all’assistenza
giudiziaria). All'attrice può pertanto essere concesso il beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1, fermo restando però che nella tassazione della sua nota si terrà conto solo delle prestazioni
per la redazione dell'appello, ad esclusione dunque di quelle inerenti alla
domanda processuale di restituzione in intero, d'acchito improponibile. Il
valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale supera senz'altro la soglia di fr. 30'000.-.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 16 giugno
2010.
di AP 1 è respinto.
2.
L'istanza di
ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è
accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.
3.
Non si prelevano
tasse o spese. L'appellante verserà alla controparte fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili.
4.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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