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Decisione

12.2010.115

LCA, polizza di assicurazione occupanti (indennità giornaliera), interpretazione di dichiarazione di ricevuta a saldo, rinuncia a sollevare eccezione di prescrizione

1 giugno 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 luglio 2001,

alle ore 05.25, AP 1 circolava al volante della propria autovettura Nissan

Micra in territorio di B__________ su via G__________ in direzione di Gi__________.

Immessasi nella rotonda di intersecazione con via R__________, l'automobile

veniva urtata alla parte posteriore destra da un autofurgone Peugeot Boxer

guidato da A__________ prima di compiere un mezzo giro e abbattere con la parte

posteriore lo spartitraffico (doc. A). AP 1 riportava una leggera ferita alla

gamba destra e un danno totale al veicolo. Nel corso della stessa mattinata

ella si recava al pronto soccorso dell'Ospedale San __________ di B__________.

Verso mezzogiorno lamentava l'insorgenza di dolori alla mano, allo zigomo come

pure sotto il ginocchio destri (doc. A3 pag. 2). Ella riprendeva comunque il

lavoro presso il night club __________ di B__________, dove ha lavorato quale

barista dal 1° aprile 2000 al 31 agosto 2001 (doc. 7). Sempre lo stesso giorno

l'interessata si è inoltre recata presso l'agenzia __________ di Bellinzona con

la quale aveva stipulato il 6 luglio 2001, fra le altre, una assicurazione di

indennità giornaliera in caso di infortunio (polizza n. 83.252.648; doc. 4 e 5;

doc. T4). Da notare che presso __________ Assicurazioni SA era ugualmente

assicurato per la responsabilità civile il veicolo di A__________ (polizza n.

16.961.110; v. doc. E).

B. Il 9 ottobre 2001 __________

Assicurazioni SA (ora AO 1) ha trasmesso a AP 1 un “atto di transazione” per la

liquidazione del sinistro del 16 luglio 2001. La proposta prevedeva il

pagamento di fr. 4'500.- a copertura del danno totale e il versamento di fr.

441.15 per la fattura della Carrozzeria __________ (doc. 8). Il 17 ottobre 2001

AP 1 ha sottoscritto l'accordo e il 23 ottobre seguente l'assicuratore ha

pagato l'importo di fr. 4'941.15 (doc. 9). Dopo essersi iscritta alla

disoccupazione e avere percepito le relative indennità fino al mese di giugno

2002, il 30 luglio 2002 AP 1 ha annunciato l'infortunio alla __________, poi

ripresa dalla __________ Assicurazioni, segnalando una lesione del braccio

destro (doc. 12). Al termine di un lungo iter processuale, l'assicuratore

infortuni LAINF le ha versato per le conseguenze dell'incidente del 16 luglio

2001 indennità giornaliere dal 6 giugno 2002 al 31 dicembre 2005 (doc. V3).

C. Con petizione 9

febbraio 2009 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr.

137'382.40 (azione parziale) oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2009 a titolo di indennizzo per l'impossibilità di svolgere i lavori domestici dal giorno

dell'infortunio al 31 dicembre 2005, per il mancato incasso delle mance durante

detto periodo, per le spese legali maturate sino al 31 agosto 2007 e per le

indennità giornaliere dovute in base alla polizza assicurativa complementare

“infortuni occupanti” sino al 31 dicembre 2005. La convenuta si è opposta alla

petizione sollevando preliminarmente le eccezioni di prescrizione delle pretese

contrattuali e di pregresso accordo transattivo.

D. Limitato l'esame

della causa alle questioni preliminari, con sentenza 25 maggio 2010 il Pretore

ha accolto le eccezioni di parte convenuta e ha respinto la petizione. In

sintesi, il primo giudice, rilevata l'assenza di una valida rinuncia alla

prescrizione da parte dell'assicuratrice in relazione alla polizza occupanti,

ha ritenuto prescritte le pretese ad essa riferite. Dal chiaro tenore dell'atto

di transazione come pure dall'esistenza già a quell'epoca di disturbi al

braccio destro, egli ha inoltre dedotto l'intenzione delle parti di rinunciare

a fare valere qualsiasi ulteriore pretesa e la volontà di regolare ogni

conseguenza dell'incidente del 16 luglio 2001. Da qui l'impossibilità per

l'attrice di invocare ulteriori pretese nei confronti dell'assicuratrice. Senza

prelevare tassa di giustizia e spese, il Pretore ha infine obbligato l'attrice

a rifondere alla controparte fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

E. Con l'appello in

esame l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere le eccezioni di controparte e di rinviare l'incarto al Pretore per

l'istruttoria di merito. La convenuta postula la reiezione del gravame con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

e considerando

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,

sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1

e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Con istanza 11

febbraio 2011 l'appellante ha presentato una domanda di restituzione in intero

ai sensi dell'art. 138 CPC-TI per produrre nuovi documenti. La domanda, oltre a

essere inutile per la risoluzione della vertenza poiché i documenti che l'appellante

intende integrare si riferiscono alla liquidazione di un infortunio con un

altro assicurato della compagnia assicuratrice convenuta, è improponibile. Come

già indicato nell'ordinanza 14 febbraio 2011, l'art. 138 CPC-TI può essere invocato unicamente nel processo di prima istanza, in concreto conclusosi con

l'emanazione della sentenza qui impugnata, in sede di appello essendo per

contro esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC-TI).

3.

Prima di stabilire

se le pretese contrattuali derivanti dalla polizza di assicurazione occupanti

siano effettivamente prescritte, conviene esaminare se la loro sorte – al pari

di quella delle pretese fondate sulla responsabilità civile – è ugualmente

regolata dall'”atto di transazione”, come ha ritenuto il giudice di prime cure

contrariamente all'appellante. In effetti, se così fosse e se la sottoscrizione

dell'accordo dovesse avere comportato l'impossibilità per l'attrice di fare

valere ulteriori pretese correlate all'incidente del 16 luglio 2001, la

questione della prescrizione non si porrebbe più.

3.1

Facendo riferimento al

“sinistro n. 16.961.110/2 DG”, l'”atto di

transazione”, inviato per posta il 9 ottobre 2001 al domicilio dell'attrice

(doc. 8), dispone che “Il sottoscritto AP 1 dichiara di aver

concordato con la “__________r” Società Svizzera di Assicurazioni Direzione

Ticino una somma transattiva di CHF 4'941.15 [...] per ogni conseguenza

dell'incidente del 16.7.01. Nel contempo dichiara di essere, con il pagamento

della somma concordata, pienamente tacitato per ogni diritto e rinuncia a

qualsiasi ulteriore pretesa concernente il succitato caso verso chiunque e

particolarmente verso A__________ __________ nonché verso la __________”

Società Svizzera di Assicurazioni” (doc. 9).

3.2

Ci si può domandare se

la dichiarazione in esame configuri effettivamente – secondo la sua

denominazione - un vero atto (contrattuale) di transazione oppure non sia

piuttosto da interpretare quale atto (unilaterale) di ricevuta (a saldo) del

debito, eventualmente integrato in una transazione extragiudiziale, per il

motivo - evidenziato peraltro dalla stessa appellante - che le prestazioni in

essa regolate non sarebbero state né litigiose né incerte, rispettivamente

perché l'assicuratore non avrebbe fatto alcuna concessione (v. Gauch, Der aussergerichtliche Vergleich,

in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurigo 1988, pag. 3

segg., pag. 8, nota 35; cfr. pure Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Volume I, pag. 664, nota

63). Costituisce una ricevuta a saldo del debito („Saldoquittung“; “quittance

pour solde de comptes”) la dichiarazione con la quale il creditore riconosce

che il debitore ha effettuato una prestazione (ricevuta, ai sensi dell'art. 88

CO; “Wissenserklärung”) e con la quale egli manifesta di non vantare (più)

altre o più ampie pretese nei confronti di questo debitore relativamente al

credito o al rapporto giuridico in causa (riconoscimento negativo di debito;

“Willenserklärung”), vuoi perché il debito è stato annullato (art. 115 CO),

vuoi perché è stato estinto (DTF 127 III 444 consid. 1a con riferimenti).

Nell'una o nell'altra ipotesi, l'atto in questione è comunque soggetto alle

regole abituali di interpretazione delle manifestazioni di volontà (v. DTF 127

III 444 consid. 1a; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.186/2002 del 22 ottobre 2002 consid. 2.2.2).

3.3

Se -

come in concreto, dal momento che l'appellante intende limitare la portata

dell'accordo alle due posizioni di danno precisate nella lettera

accompagnatoria della convenuta del 9 ottobre 2001, o tutt'al più al solo danno

materiale -, la reale volontà delle parti non può essere stabilita o è

divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni fatte e i

comportamenti in base al principio dell'affidamento (DTF 131 III 217 consid. 3;

129.

III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Egli deve pertanto ricercare

il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva

ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altra tenuto conto

dell'insieme delle circostanze (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3). Il principio

dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua

dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla

sua intima volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5). Più specificatamente

all'ambito che qui ci occupa, se le regole abituali di interpretazione non

conducono a un risultato certo oppure se almeno due soluzioni diverse appaiono

sostenibili, si ricorre a una interpretazione restrittiva. Una transazione o

una ricevuta a saldo del debito liberano di conseguenza il debitore

soltanto per le pretese note al creditore o da lui quanto meno ritenute

possibili (DTF 129 III 493 consid. 4 con riferimenti; sentenza citata 4C.186/2002 consid. 2.2.2). Tale principio si applica in particolare se una parte lesa e un

assicuratore procedono a una liquidazione globale delle pretese della prima nei

confronti del secondo e se non è certo se questa liquidazione comprenda solo le

pretese esistenti al momento in cui l'atto è firmato o si estenda ugualmente a

quelle che potrebbero sorgere in seguito. Infine, occorre rammentare che se

delle clausole appaiono poco chiare, esse vanno interpretate a sfavore della

parte che le ha redatte (“in dubio contra stipulatorem”; sentenza citata 4C.186/2002 consid. 2.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d).

3.4

Ora, come

convincentemente rilevato dal primo giudice, il chiaro tenore letterale

dell'atto, combinato alla consapevolezza dell'attrice, al momento della

sottoscrizione dell'atto, dell'esistenza di postumi corporali a suo giudizio

riconducibili all'incidente della circolazione, inducono a ritenere che esso

non poteva, in buona fede, essere inteso diversamente se non con la volontà

delle parti di regolare ogni conseguenza relativa al sinistro indicato in

oggetto. A ciò si aggiunge che proprio in virtù della pregressa

manifestazione della problematica fisica, il danno invocato (in seguito)

dall'attrice nemmeno risultava in quel momento imprevedibile (cfr. DTF 109 II

347.

consid. 2; 60 II 445 consid. 1). Non è dunque vero, come vuol fare credere l'appellante,

che il primo giudice si sia limitato alla sola interpretazione letterale del

testo, quantunque esso fosse assai chiaro. In tali condizioni, il fatto di

essersi dichiarata pienamente tacitata e di rinunciare a qualsiasi ulteriore

pretesa concernente il caso non poteva essere letto diversamente se non nel

senso di una clausola a saldo. L'attrice, che per giunta aveva ricevuto la

proposta di “transazione” recapitata per posta al proprio domicilio e che

dunque aveva la possibilità, ove lo avesse ritenuto necessario, di farsi

consigliare da persona esperta, non può validamente contestare la valutazione

del Pretore, quanto meno per quel che concerne le conseguenze relative al

sinistro n. 16.961.110/2 DG. Tale conclusione si estende a tutte le pretese

fondate sulla responsabilità civile (polizza n. 16.961.110).

Contrariamente a quanto eccepisce – peraltro inammissibilmente per la prima

volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) - l'appellante, la

clausola a saldo non può invece essere invalidata per il motivo che sarebbe -

per l'assenza di uno specifico accenno nella lettera accompagnatoria del 9

ottobre 2001 (doc. 8) - insolita ed inattesa. A parte il fatto che la questione

della clausola inabituale si pone piuttosto nel (diverso) contesto della

validità e dell'interpretazione delle condizioni generali commerciali in caso

di loro ripresa globale (Winiger,

Commentaire romand, CO I, n. 149 all'art. 18 CO), circostanza che l'appellante

neppure reclama, la dichiarazione a saldo in esame riflette in realtà una

prassi consolidata nel settore assicurativo (cfr. Gauch, op. cit., pag. 8, nota 35; Oftinger/Stark, op. cit., pag. 656, n. 21). Per quanto

riguarda altrimenti la sua impugnabilità, l'appellante non si confronta - e non

contesta quindi - minimamente con la tesi del Pretore che ha constatato il

mancato rispetto del termine annuo - dalla scoperta del vizio - dell'art. 31 CO

per invocare un eventuale errore. A maggior ragione l'”atto di transazione” non

sarebbe nemmeno impugnabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 LCstr, ritenuto che il

termine annuo regolato da tale disposto decorre ancora prima, dal momento della

sua conclusione.

3.5

L'esame dell'”atto di

transazione” non consente invece di raggiungere la medesima certezza in merito

all'altra questione di rilievo, ovvero a quella se il suo contenuto, altrimenti

chiaro, coprisse anche le pretese dedotte dalla polizza di assicurazione

privata n. 83.252.648 conclusa dall'attrice con la convenuta. Sebbene

con tale atto l'attrice abbia effettivamente dichiarato di rinunciare a

qualsiasi ulteriore pretesa “verso chiunque” e la

somma versata sia stata concordata “per ogni conseguenza

dell'incidente del 16.07.01”, è lo stesso Pretore a dare atto come esso

“fosse riferito alla polizza RC del __________, visto in

particolare il riferimento al sinistro numero 16.961.110”. A ciò si aggiunge

che la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa verso chiunque riguardava

espressamente “il succitato caso”, lasciando con ciò aperto se essa si

riferisse soltanto al sinistro n. 16.961.110 o più in generale anche

all'incidente del 16 luglio 2001. Alla luce di tale formulazione

non è dunque chiaro se la dichiarazione si limitasse a regolare “solo” le

conseguenze legate alla responsabilità civile oppure si applicasse anche alle

pretese contrattuali derivanti dalla polizza n. 83.252.648 (doc. S4 e doc. T4).

Visto il dubbio residuo, la scelta interpretativa deve andare nella direzione

sfavorevole a chi l'ha redatta, secondo il principio „in dubio contra

stipulatorem“. Ciò significa che le pretese contrattuali connesse con la

polizza assicurativa privata n. 83.252.648 sfuggono agli effetti regolatori

dell'”atto di transazione”.

4.

Resta

a questo punto da verificare se tali pretese fossero nondimeno prescritte, come

ha ritenuto il Pretore.

4.1

Secondo il giudice di

prime cure, la convenuta ha rilasciato numerose dichiarazioni di rinuncia a

sollevare l'eccezione di prescrizione, ma sempre e solo con riferimento alla

polizza RC di A__________. Per contro essa non avrebbe mai rilasciato alcuna

valida rinuncia in relazione con la polizza dalla quale l'attrice rivendica il

pagamento delle (730) indennità giornaliere. Da qui l'accertamento della

prescrizione di tali pretese anche se il diritto alle indennità giornaliere

fosse fatto decorrere dal 6 giugno 2002 in conformità con quanto deciso dall'assicuratore LAINF (doc. V3 pag. 8). Dal canto suo l'appellante ribadisce che

la convenuta - prima dell'invio della domanda di esecuzione il 31 dicembre 2007

- avrebbe ripetutamente, dal 12 gennaio 2004, rinunciato a sollevare

l'eccezione di prescrizione anche per le prestazioni di indennità giornaliera

di cui alla polizza complementare infortuni di modo che tali pretese non

sarebbero prescritte.

4.2

La sequenza delle

richieste e delle relative dichiarazioni di rinuncia a sollevare l'eccezione di

prescrizione risulta dal giudizio impugnato e non è di per sé contestata. Emerge

così dagli atti che il 14 luglio 2003, dopo avere assunto il mandato nel

novembre 2002 e avere in particolare ricevuto copia della polizza n. 83.252.648

come pure delle relative condizioni generali, il patrocinatore dell'attrice ha

chiesto per la prima volta alla convenuta il rilascio di una simile

dichiarazione “in esito alle pretese per danno morali,

materiali e corporali” facendo riferimento, nel “concerne”, alla polizza

RC di A__________ (doc. 60). Nel dare seguito alla richiesta e indicando il numero

di polizza RC, la convenuta ha rilasciato il 22 luglio 2003 la dichiarazione

desiderata e ha rinunciato a sollevare l'eccezione sino al 16 luglio 2004, a condizione che essa non fosse nel frattempo già intervenuta. Essa ha tuttavia soggiunto che,

dopo la sottoscrizione dell'atto di transazione del 17 ottobre 2001, non vi

erano in realtà più pretese da liquidare (doc. 61). L'8 gennaio 2004 è seguita

una seconda richiesta di rinuncia nella quale si menzionava, nel “concerne”,

oltre l'assicurazione RC, anche l'assicurazione “LCA

complementare infortuni” (doc. 62). Il 12 gennaio 2004 la convenuta dava

nuovamente seguito alla richiesta rinunciando a sollevare l'eccezione di

prescrizione fino al 31 dicembre 2004 (doc. 63). Sempre facendo riferimento

all'assicurazione “RC auto e LCA complementare infortuni”, l'avv. RA 1 rinnovava la sua richiesta il 22 dicembre 2004 (doc. 64) e l'assicuratore rinunciava

il giorno seguente a sollevare l'eccezione fino al 31 dicembre 2005 (doc. 65).

Venivano poi formulate due ulteriori richieste, il 14 dicembre 2005 (doc. 66) e

il 22 novembre 2006 (doc. I4), indicanti - nel titolo - il solo numero di

polizza RC, cui seguivano le due relative dichiarazioni della convenuta del 16

dicembre 2005 (doc. 67: rinuncia fino 31 dicembre 2006) e del 24 novembre 2006

(doc. 70: rinuncia fino al 31 dicembre 2007). Il 22 dicembre 2006 l'avv. RA 1, indicando il numero di entrambe le polizze, segnalava infine che in realtà anche le

precedenti richieste di rinuncia alla prescrizione si riferivano a entrambe le

polizze e che “soltanto un errore di trascrizione ha omesso

l'indicazione della seconda, pacificamente sanato dalla volontà delle parti”

(doc. 68). Immediata la reazione dell'assicuratore il quale il 28 dicembre 2006

rispondeva che la prima richiesta del 14 luglio 2003 si riferiva esclusivamente

alla polizza RC di A__________ e che le dichiarazioni di rinuncia in seguito

rilasciate erano tutte avvenute nell'ambito della RC (doc. 69).

4.3

Giusta l'art. 46 cpv.

1.

LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due

anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. Nel caso di indennità

giornaliere (a causa di malattia o di infortunio), se l'obbligo di indennizzare

scaturisce da un'incapacità lavorativa comprovata da un attestato medico – ed

eventualmente dal decorso di un termine di attesa convenzionale -, le

prestazioni si prescrivono complessivamente in due anni a partire da tale

momento (DTF 127 III 268). Il termine di prescrizione delle pretese dello

stipulante o dell'avente diritto nei confronti dell'assicuratore è prorogabile.

L'art. 46 cpv. 2 LCA ne vieta infatti unicamente la riduzione (cfr. pure art.

98.

cpv. 1 LCA; sentenza del Tribunale federale 5C.42/2005 del 21 aprile 2005 consid. 2.2). Le dichiarazioni con le quali un debitore rinuncia a

prevalersi dell'eccezione di prescrizione (a condizione che la stessa non sia

già intervenuta) sono assai diffuse nel settore assicurativo ed evitano al

creditore di dovere ricorrere a uno degli atti interruttivi della prescrizione previsti

all'art. 135 cpv. 2 CO. La rinuncia (prima o dopo la scadenza del termine) a

sollevare l'eccezione di prescrizione va interpretata secondo il principio

dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; 112 II 231 consid. 3e/bb) e ha

un effetto equivalente a quello di una proroga contrattuale del termine di

prescrizione (DTF 99 II 185 consid. 3a in fine).

4.4

Nella fattispecie, va

parzialmente dato atto all'appellante che quanto meno le dichiarazioni di

rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione rilasciate dalla convenuta il

12.

gennaio 2004 (doc. 63) e il 23 dicembre 2004 (doc. 65) potevano in buona

fede essere interpretate nel senso da lei invocato, ossia includente nei loro

effetti anche le pretese derivanti dalla polizza n. 83.252.648. Contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, tali dichiarazioni andavano infatti interpretate

non tanto in base a quanto intendeva con esse esprimere il collaboratore della

convenuta G__________, loro autore, quanto secondo il senso che il loro

destinatario poteva ragionevolmente attribuirvi nelle circostanze concrete in

cui erano state rese. Ora, è pacifico che le due richieste dell'8 gennaio 2004

(doc. 62) e del 22 dicembre 2004 (doc. 64), che hanno preceduto e originato le

due predette dichiarazioni di rinuncia (e solo esse), menzionavano almeno nel

titolo (“Concerne”) anche l'indicazione assicurazione RC auto e LCA

complementare infortuni. Ciò significa che nel fare espressamente riferimento a

queste due richieste e nel dichiararsi disposta a rinunciare a sollevare

l'eccezione della prescrizione sino al 31 dicembre 2004 (doc. 63) e al 31

dicembre 2005 (doc. 65), la convenuta ha fatto credere all'attrice di

rinunciare a opporre l'eccezione fino alle date indicate anche in relazione

alle pretese di cui alla polizza n. 83.252.648 indipendentemente dal fatto che

le dichiarazioni menzionassero nel loro titolo la sola polizza RC di A__________.

L'interpretazione tutta personale fornita dal teste G__________ - che peraltro

sembrerebbe avere preso nota dell'indicazione contenuta nel “concerne” solo in

occasione della sua audizione - secondo cui la polizza occupanti non sarebbe in

realtà stata una LCA complementare infortuni, oltre a essere opinabile, non è

di alcun rilievo perché il senso del riferimento operato dall'attrice doveva

risultare chiaro all'assicuratore. Nessuna menzione della polizza assicurativa

privata e/o delle sue pretese figurava per contro nella precedente richiesta e

rinuncia del luglio 2003 (doc. 60 e 61) come neppure in quelle successive del

dicembre 2005 (doc. 66 e 67) e del novembre 2006 (doc. I4 e doc. 70), le quali

potevano di conseguenza unicamente riferirsi alle pretese fondate sulla

responsabilità civile di A__________.

4.5

Questa precisazione

dei fatti non modifica però l'esito complessivo della valutazione. Infatti,

anche dovendo apprezzare gli eventi così accertati, le pretese derivanti dalla

polizza n. 83.252.648 risulterebbero comunque prescritte. Le condizioni

generali cui rinvia il contratto in esame stabiliscono, al punto D2, cifra 3

(doc. S4), che “Se l'infortunio ha per conseguenza

un'inabilità al lavoro dell'assicurato, la__________ paga l'indennità

giornaliera convenuta [di fr. 20.-: v. doc. T4], in base al grado

dell'inabilità attestata dal medico e per un massimo di 730 giorni”.

Seguendo la valutazione dell'assicuratore LAINF e facendo risalire l'incapacità

lavorativa attestata medicalmente al 6 giugno 2002 – come peraltro

espressamente invocato dall'attrice in sede pretorile (v. conclusioni, pag. 6,

punto 13) -, il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 46 cpv. 1

LCA inizierebbe a decorrere - per l'insieme delle indennità giornaliere (DTF

127.

III 268) - da tale data e scadrebbe il 6 giugno 2004. In virtù delle due predette dichiarazioni - del 12 gennaio (doc. 63) e del 23 dicembre 2004

(doc. 65) - di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione il termine

verrebbe tuttavia prorogato fino al 31 dicembre 2005. Sennonché, entro tale

data, per quanto esposto in precedenza, l'attrice non ha più ottenuto una

ulteriore dichiarazione di rinuncia per le pretese in esame né ha altrimenti

interrotto in tempo utile il termine prorogato, la domanda di esecuzione

essendo stata inviata soltanto il 31 dicembre 2007 (doc. Q4; sulla rilevanza di

tale momento ai fini interruttivi del termine di prescrizione cfr. DTF 101 II

77.

consid. 2c in fine). Da qui l'impedimento a fare valere giudizialmente dette

pretese cui non poteva certamente rimediare l'inutile e improbabile tentativo

del patrocinatore di dedurre (v. doc. 68) - seppur in assenza di ogni traccia -

un riferimento alla polizza n. 83.252.648 dalle richieste e relative

dichiarazioni di rinuncia (immediatamente) successive a quelle del gennaio e

dicembre 2004.

5.

In definitiva la

pronuncia impugnata va confermata, almeno nel suo risultato, e l'appello

respinto. L'appellante ha formulato domanda di assistenza giudiziaria e di

gratuito patrocinio. Giusta gli art. 3 e 14 Lag (nel loro tenore in vigore

fino al 31 dicembre 2010), l’assistenza giudiziaria è concessa se la procedura non

è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona richiedente ha

comprovato di essere indigente. Una domanda giudiziale è priva di possibilità

di esito favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I

225.

consid. 2.5.3 pag. 236), le probabilità di successo sono significativamente

minori rispetto al pericolo d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena

può essere considerata seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di

successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le

prospettive di successo sono solo leggermente inferiori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad

art. 14 Lag). Il requisito dell’indigenza è invece dato quando il richiedente

non sia in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1). A prescindere dalla presente decisione

sul merito, il gravame non poteva a priori essere considerato privo di

qualsiasi probabilità di successo, come confermano del resto anche le suesposte

precisazioni al giudizio impugnato. Per il resto, l'esistenza di uno stato di

indigenza dell'appellante è appurata documentalmente (act. X di appello,

documentazione prodotta con la domanda di ammissione all’assistenza

giudiziaria). All'attrice può pertanto essere concesso il beneficio

dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1, fermo restando però che nella tassazione della sua nota si terrà conto solo delle prestazioni

per la redazione dell'appello, ad esclusione dunque di quelle inerenti alla

domanda processuale di restituzione in intero, d'acchito improponibile. Il

valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale supera senz'altro la soglia di fr. 30'000.-.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 16 giugno

2010.

di AP 1 è respinto.

2.

L'istanza di

ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è

accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

3.

Non si prelevano

tasse o spese. L'appellante verserà alla controparte fr. 1'200.- a titolo di

ripetibili.

4.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a

fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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