12.2010.117
Architetto - mandato di progettazione e direzione lavori - responsabilità
31 luglio 2012Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.117
Data decisione, Autorità:
31.07.2012, IICCA
Titolo:
Architetto - mandato di progettazione e direzione lavori - responsabilità
ARCHITETTO
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2010.117
Lugano
31 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.101
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 3
ottobre 2006 da
AP 1
AP 1
entrambi rappr.
da RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 2
arch. AO
3
rappr. da RA 3
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 94'273.40 oltre interessi, richiesta poi modificata in replica nel senso della
condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 59'906.55 oltre
interessi e del solo convenuto AO 3 al pagamento dei rimanenti fr. 34'366.85
oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza,
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della
petizione, ritenuto che il solo AO 3 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale
la condanna degli attori al pagamento di fr. 16'940.- oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 31 maggio 2010, con cui ha parzialmente
accolto la petizione, condannando tutti i convenuti in solido al pagamento di
fr. 20'307.45 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al pagamento di fr.
415.- oltre interessi, e ha dato atto del ritiro della domanda riconvenzionale;
appellanti
gli attori con atto di appello 17 giugno 2010, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di condannare tutti i convenuti in solido al
pagamento di fr. 56'156.55 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al
pagamento di fr. 15'746.05 oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in
giudicato della sentenza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente il convenuto AO 3 con atto 25 agosto 2010, con cui chiede la
reiezione dell’appello e la riforma della decisione pretorile nel senso di
respingere la petizione promossa nei suoi confronti, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 21 settembre 2010 postulano la reiezione dell’appello
adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
6 luglio 2004 (doc. B1) i coniugi AP 1 hanno acquistato dall’AO 3 la part. n. __________
RFD di __________, per la quale questi si era già fatto rilasciare la licenza
edilizia per l’esecuzione di una casa monofamiliare (doc. F1).
Per i
relativi lavori di edificazione, iniziati nell’estate/autunno 2004, essi hanno
deciso di far capo oltre al citato architetto anche all’AO 2 e alla sua società
AO 1.
Con
lettera 10 febbraio 2005 (doc. T) i coniugi AP 1 hanno disdetto il mandato
conferito all’ingegnere e tre giorni dopo (doc. U), l’AO 3, informato di quella
disdetta, ha comunicato di rinunciare al mandato per la direzione dei lavori.
2. I
lavori di edificazione sul fondo in questione hanno dato luogo a tutta una
serie di interventi da parte del Municipio di __________.
Per
quanto qui interessa, dopo aver in precedenza accolto il 29 settembre
rispettivamente il 27 ottobre 2004 (cfr. le relative lettere nel plico doc.
III°; cfr. pure doc. G2) due richieste di varianti volte all’innalzamento da m.
1.50 a m. 2.50 del muro di sostegno a valle e all’innalzamento di cm. 90 della
quota dell’abitazione, l’11 novembre 2004 (doc. K1) l’autorità comunale ha
ordinato la sospensione dei lavori e imposto la presentazione di una variante,
dopo aver rilevato che erano state apportate diverse modifiche rispetto ai
piani approvati (dimensioni [casa allungata verso sud
di cm. 38] con aumento degli indici, forma [scala + parte soggiorno + balcone al primo piano, di forma non più arrotondata
bensì rettangolare], aspetto esterno [modifica delle facciate e delle aperture] e
distanza dal confine a nord [m. 3 invece di m. 4]), richiesta di variante che è poi stata accolta il 2 febbraio 2005
(cfr. la relativa lettera nel plico doc. III°).
Il 25
marzo 2005 (cfr. la relativa lettera nel plico doc. III°, cfr. poi pure doc. K2)
il Municipio, non ritenendo possibile una lettura completa e precisa delle
modifiche che si intendevano apportare con la variante inoltrata il 24 marzo
2005 dall’arch. B__________ __________ volta all’ampliamento del balcone sud,
ha precauzionalmente sospeso i lavori in corso limitatamente a tutte le parti
non conformi ai piani approvati, assegnando un termine per inoltrare una
domanda di costruzione-variante completa di tutti gli allegati disposti dalla
legge in vigore, con in particolare i rilievi del terreno e dell’edificio
realizzato da parte del geometra.
Il 7
aprile 2005 (doc. K3) il Municipio ha nuovamente intimato l’immediato blocco
dei lavori e la presentazione di una perizia statica, questa volta in
considerazione dei gravi problemi di tenuta e rischio di crollo del muro di
sostegno a valle. Facendo proprio il rapporto dello studio di ingegneria __________
(doc. M), l’11 maggio 2005 (doc. N) esso ha quindi intimato l’asportazione
della terra a monte del muro per almeno m. 1.50 di altezza e ha chiesto la
presentazione di una variante per ovviare agli inconvenienti al muro e agli
altri problemi riscontrati nella casa. Le varianti in questione sono poi state
allestite dall’arch. W__________ __________ (doc. Q e notifica 13 giugno 2005
nel plico doc. III° rich.).
3. Con
petizione 3 ottobre 2006 AP 1 hanno convenuto innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città l’AO 3, AO 1 e l’AO 2 al fine di ottenerne la
condanna al pagamento in solido di fr. 94'273.40 oltre interessi, richiesta poi
modificata in replica nel senso della condanna di tutti i convenuti in solido
al pagamento di fr. 59'906.55 oltre interessi e del solo convenuto AO 3 al
pagamento dei rimanenti fr. 34'366.85 oltre interessi entro 10 giorni dalla
crescita in giudicato della sentenza. Ritenendo che l’architetto era
responsabile nei loro confronti per le gravi carenze riscontrate nel muro di
sostegno nella sua qualità di costruttore, progettista e direttore dei lavori e
che l’ingegnere e la sua società lo erano a loro volta nella loro qualità di
specialisti incaricati delle questioni ingegneristiche, essi in sintesi hanno
preteso da loro il risarcimento delle spese assunte per l’asportazione della
terra a monte del muro per m. 1.50 di altezza (fr. 17'079.45), del costo preventivato
per l’abbattimento e il rifacimento del manufatto (fr. 35'849.10), delle spese
per l’allestimento della perizia ad opera di __________ (fr. 3’228.-) e dei
costi di fermo cantiere dovuti al blocco ordinato dal Municipio per la
difettosità del muro (fr. 3'750.-). Nei confronti del solo architetto, essi
hanno invece preteso il risarcimento delle spese per l’allestimento della
variante da parte dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10), per la
nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95), per la nuova
misurazione dell’edificio (fr. 1’425.-), per lo spostamento di due pilastri (fr.
1'500.-), per il ridimensionamento di due finestre (fr. 2'000.-), il rimborso
delle maggiori spese __________ per l’allacciamento cantiere (fr. 415.80) e
della somma anticipata per l’esecuzione di un lift (fr. 7'082.90) nonché la
rifusione delle spese legali preprocessuali esposte dall’avv. __________ prima
(fr. 2'037.10) e dall’avv. __________ poi (fr. 6'000.-).
Dal canto
loro, i convenuti si sono opposti alla petizione e il solo convenuto AO 3 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 16'940.- oltre
interessi, importo corrispondente al saldo dell’onorario per le prestazioni
effettuate.
4. Esperita
l’istruttoria, con la sentenza 31 maggio 2010 qui impugnata il Pretore, oltre
ad aver dato atto del ritiro della domanda riconvenzionale per desistenza, ha
parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al
pagamento di fr. 20'307.45 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al
pagamento di fr. 415.- oltre interessi, il tutto caricando i relativi oneri
processuali di fr. 10'765.- per 4/5 agli attori e per 1/5 ai convenuti in
solido, ritenuto che gli attori erano inoltre tenuti a rifondere fr. 4'800.-
all’AO 3 e un’identica somma agli altri due convenuti (ossia fr. 2'400.-
ciascuno) per ripetibili. Il giudice di prime cure, richiamate le disposizioni
di diritto svizzero in materia di contratto di architetto e di ingegnere (rette
dalle norme sul mandato), ha accertato, per quanto qui interessa, che il muro
di sostegno presentava effettivamente gravi carenze e che la responsabilità per
questo stato di fatto andava ascritta per metà all’AO 3, il quale ne aveva
curato l’esecuzione, la progettazione e doveva occuparsi della direzione dei
lavori, e per l’altra metà all’AO 2 e ad AO 1, che si erano occupati dei suoi
aspetti ingegneristici: di qui la condanna dei convenuti in solido a risarcire
agli attori le spese per l’asportazione della terra a monte del muro (fr.
17'079.45) e per l’allestimento della perizia ad opera di __________ (fr.
3’228.-). Quanto alle pretese formulate nei confronti del solo architetto, l’unica
ad essere stata riconosciuta è stata quella, poi arrotondata, relativa al
rimborso delle maggiori spese __________ per l’allacciamento cantiere.
5. La
sentenza pretorile è stata impugnata con appello 17 giugno 2010 dagli attori e
con appello adesivo 25 agosto 2010 dall’AO 3. I primi chiedono di riformare il
querelato giudizio nel senso di condannare tutti i convenuti in solido al
pagamento di fr. 56'156.55 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al
pagamento di fr. 15'746.05 oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in
giudicato della sentenza, auspicando in sostanza il riconoscimento anche delle
pretese relative al risarcimento del costo preventivato per l’abbattimento e il
rifacimento del muro (fr. 35'849.10), come pure delle spese per l’allestimento
della variante da parte dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10), per
la nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95) e per la nuova
misurazione dell’edificio stesso (fr. 1’425.-). Il secondo chiede invece di modificare
la pronunzia del giudice di prime cure nel senso di respingere integralmente la
petizione promossa nei suoi confronti, negando ogni sua responsabilità per la
difettosità del muro.
6. Delle
osservazioni 25 agosto 2010 dell’AO 3 rispettivamente 21 settembre 2010 degli
attori, che postulano la reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, se e
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata
pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata
dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
sull’appello
adesivo
8. In
questa sede il convenuto nega, con riferimento alla questione del muro di
sostegno a valle, di essere stato legato agli attori da un contratto, tanto
meno di appalto, di progettazione o di direzione dei lavori; contesta che la
controparte gli abbia rivolto in causa i rimproveri poi evidenziati dal Pretore
nella sentenza; e osserva che le carenze riscontrate al manufatto, di natura
statica, nemmeno erano tali da fondare una sua responsabilità solidale per i
danni posti a suo carico dal Pretore (fr. 20'307.45).
8.1 La
censura del convenuto di non essere mai stato legato agli attori, relativamente
alla questione del muro di sostegno, da un contratto di appalto, di progettazione
e di direzione dei lavori deve senz’altro essere disattesa. Essa è innanzitutto
irricevibile, essendo stata da lui sollevata per la prima volta soltanto in
sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), dopo che negli allegati preliminari mai aveva
provveduto a contestare l’esistenza di un tale contratto, puntualmente evocata
dalla controparte in petizione (p. 2 seg.) rispettivamente in replica (p. 3).
Essa sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito: egli ha in effetti pacificamente
ammesso in causa che era lui e non la sua società E__________ Sagl, la quale
aveva apparentemente eseguito il muro e fatturato le prestazioni edilizie (doc.
J) e di progettazione (doc. 3; a prescindere dal fatto che altri fossero poi
stati indicati come progettisti nelle relative istanze amministrative, cfr.
doc. G1), ad essere la vera controparte degli attori, egli essendosi nell’occasione
limitato a continuare ad usare la carta intestata di quella società (replica
riconvenzionale p. 3), allora per altro già fallita da oltre un anno e mezzo
(doc. WWW); e per l’appunto con la domanda riconvenzionale egli aveva
addirittura preteso il pagamento del saldo delle prestazioni relative a quell’incarico.
8.2 La
censura secondo cui gli attori non avrebbero mai preteso negli allegati preliminari
l’esistenza delle violazioni contrattuali poi rimproverategli dal Pretore nella
sentenza (e meglio il fatto di non aver avvisato gli attori, in qualità di
progettista, dei possibili problemi statici del muro), a suo dire inesistenti, pur
fondata, non migliora la posizione del convenuto. Negli allegati preliminari
gli attori avevano in effetti allegato che il muro di sostegno in questione, di
cui il convenuto si era impegnato a curare la progettazione, l’esecuzione e la
direzione dei lavori, era stato realizzato in totale spregio alle più
elementari norme dell’arte edilizia e statica, essendo stato costruito in modo
tale che vi era il concreto pericolo che potesse franare a valle (petizione p.
3, replica p. 3 e 5, con particolare riferimento alla posizione e ai
quantitativi del ferro), ciò che è senz’altro sufficiente per ritenere
adempiuto l’onere di allegazione degli attori. Ebbene, l’istruttoria ha
effettivamente permesso di accertare il buon fondamento delle loro critiche: in
effetti il perito giudiziario ha da una parte evidenziato l’esistenza di carenze
dal punto di vista costruttivo, rilevando - come poi evidenziato anche dal
Pretore - che la posizione dell’armatura oltre che da un punto di vista statico
non era corretta nemmeno da un punto di vista costruttivo (ad 2.1 e 3.2),
rispettivamente che quanto realizzato nemmeno corrispondeva ai calcoli statici
asseritamente allestiti a quello scopo e prodotti dal convenuto sub doc. IV°
rich. (ad 4); dall’altra ha rilevato anche errori di progettazione, facendo
notare come le dimensioni delle fondazioni (risultanti dal piano doc. H4) non
fossero sufficienti per garantire la stabilità del muro (ad 3.1). Ritenuto dunque
che gli inconvenienti al muro non concernono unicamente aspetti statici,
imputabili all’AO 2 e alla sua società, ma attengono anche alla progettazione e
alla messa in opera vera e propria del manufatto, come detto curata dal convenuto,
ben si può concludere per una sua responsabilità solidale per il danno che ne è
derivato agli attori. Si aggiunga, per inciso, che il convenuto già nella fase
preprocessuale si era assunto la responsabilità della difettosità del muro
(doc. X e FF).
9. Chiedendo
la riforma della sentenza di prime cure nel senso di respingere ogni pretesa
fatta valere nei suoi confronti, il convenuto ha di fatto impugnato in questa
sede anche il giudizio con cui il Pretore lo aveva singolarmente condannato al
rimborso delle maggiori spese __________ per l’allacciamento cantiere (di fr.
415.-). Nella sua impugnativa la censura al giudizio di prime cure, che nulla
ha a che vedere con la questione del muro di sostegno, non è tuttavia stata
assolutamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere
dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).
10. Ne
discende la reiezione dell’appello adesivo nella misura in cui è ricevibile,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di
secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'722.45
(fr. 20'307.45 + fr. 415.-), seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
sull’appello
principale
11. Preliminarmente
si osserva che il fatto che nelle more della procedura d’appello la convenuta e
appellata AO 1 sia fallita (il 13 luglio 2011), la sua procedura di fallimento
sia stata sospesa per mancanza d’attivi (il 17 agosto 2011) e la sua ragione
sociale sia stata radiata dal Registro di commercio (il 18 gennaio 2012), fa sì
che l'appello degli attori, nella misura in cui è rivolto nei confronti della
stessa, oramai sprovvista di personalità giuridica, debba senz’altro essere
stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC/TI (per tante: II CCA 19 dicembre 2005 inc. n.
12.2005.33, in Rti D II-2006 8c pag.622, 31 maggio 2006 inc. n. 12.2004.144),
senza che si possano prelevare tasse e spese ed
assegnare ripetibili, mancando una persona alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
150).
Da un
punto di vista pratico, ciò fa sì che questa Camera è impossibilitata ad esaminare
l’appello e ad eventualmente modificare (a sfavore di quella società) i
dispositivi pretorili che la concernono, così che in definitiva, nei confronti
della stessa, restano in vigore i dispositivi della decisione pretorile, che verranno
qui ripresi solo a titolo dichiarativo e indicati formalmente solo tra due
parentesi, con l’implicita avvertenza che gli stessi non sono stati qui confermati
nel merito.
12. Con
la loro impugnativa, come detto, gli attori chiedono che i convenuti siano
tenuti in solido a risarcire loro anche il costo preventivato per
l’abbattimento e il rifacimento del muro di sostegno (fr. 35'849.10) e che il
solo convenuto AO 3 venga obbligato pure al pagamento delle spese per
l’allestimento della variante dell’arch. W__________ __________ (fr.
13’181.10), per la nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95) e
per la nuova misurazione dello stesso (fr. 1’425.-).
12.1 Il
Pretore ha respinto la richiesta degli attori volta al risarcimento del costo
preventivato a suo tempo per l’abbattimento e il rifacimento del muro (fr.
35'849.10, doc. UU), rilevando che nel corso della causa gli attori, invece di
abbatterlo e rifarlo, avevano poi optato per il suo totale risanamento, il
tutto però senza aver assolutamente provato la spesa relativa a un tale
intervento.
In questa
sede gli attori spiegano di non aver potuto versare agli atti la fattura degli
interventi effettuati, in quanto la stessa, per altro comprensiva di altri
lavori per un importo forfetario di fr. 92'000.- (per la sola parte ovest), era
stata allestita in modo caotico ed era nel frattempo divenuta oggetto di
contenzioso. Aggiungono che, per la sua estensione, il risanamento da loro
effettuato era comunque da considerarsi un vero e proprio rifacimento del muro,
con un costo almeno equivalente a quest’ultimo, stabilito dal perito in fr.
55'000.-. Osservano poi che l’importo di cui al doc. UU, oltretutto ritenuto
insufficiente dal perito, era di gran lunga inferiore alla predetta somma di
fr. 55'000.-. Rilevano che già il fatto che lo spostamento di m. 1.50 di terra sopra
il muro abbia comportato una spesa di fr. 17'079.45 concorreva a rendere
ragionevole e prudente l’importo ora preteso per il risanamento. E concludono
che la scelta del risanamento era pure stata interessante per la controparte,
che altrimenti avrebbe dovuto sobbarcarsi l’intero importo, ben superiore,
relativo all’abbattimento e ricostruzione del muro.
Ora, nel
caso di specie è pacifico che il muro di sostegno doveva essere rifatto oppure risanato
(perizia ad 5), risanamento per altro che era stato imposto dal Municipio quale
condizione per l’ottenimento dell’abitabilità (cfr. lettera 9 luglio 2009 nel
plico doc. III° rich.). Ed è parimenti incontestabile che il costo dei lavori
di risanamento effettuati dagli attori, che in particolare avevano comportato
la realizzazione di una nuova scala, di un nuovo accesso dal muro e
l’allestimento di diversi altri muri di sostegno più a monte per la parte ovest
e semplici interventi di messa in sicurezza per la parte est (cfr. variante
approvata il 14 marzo 2008 e piano 89 / 31.08.2009 di __________ nel plico doc.
III° rich.), non è stato dimostrato: gli attori hanno in effetti evidenziato -
senza per altro provarlo - per la prima volta solo in questa sede e con ciò
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) che quei lavori, per la loro
estensione, avrebbero comportato un esborso di almeno fr. 92'000.- o comunque
di un importo superiore a quello, di fr. 55'000.-, stimato dal perito per un
eventuale abbattimento e ricostruzione del manufatto, o ancora superiore
all’importo preventivato nel doc. UU; per il resto nemmeno si vede che
rilevanza possa avere il fatto che lo spostamento di m. 1.50 della terra sopra
il muro abbia comportato una spesa di fr. 17'079.45. Agli attori non può
tuttavia essere rimproverata una colpa particolare per la mancata dimostrazione
di quella spesa, se non per gli interventi effettuati nella parte est: da una
parte alla loro richiesta di quantificare il costo del necessario risanamento il
perito non era in effetti stato in grado di rispondere (ad 6) e dall’altra,
quand’anche essi avessero provato il costo degli interventi da loro poi effettuati,
che avevano comportato l’adozione di una nuova e diversa soluzione concettuale che
ovviamente non sarebbe stata presa in considerazione se il muro fosse stato
edificato correttamente sin dall’inizio, sarebbe stato assai difficile, se non
impossibile, stabilire in che misura gli stessi miravano ad ovviare alla
difettosità del muro e non costituivano invece delle migliorie del progetto
iniziale. Visto quanto precede, ricorrendo così le condizioni per quantificare
il danno degli attori in equità in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, lo
stesso, in assenza di migliori riscontri, può in definitiva essere quantificato
in fr. 15'000.-. Questo è in effetti l’importo che lo stesso convenuto si era a
suo tempo detto disposto a riconoscere alla controparte nel caso in cui avesse optato
per un intervento di risanamento del muro di sostegno, consistente nel suo
abbassamento di 1 m. (doc. SS), soluzione questa che del resto era stata
ritenuta sufficiente anche dal Municipio (doc. R).
12.2 Il
Pretore ha respinto la richiesta attorea volta al risarcimento delle spese per
l’allestimento della variante dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10,
doc. TT all. C), rilevando che quella richiesta di acconto, riferita a una non
meglio precisata “variante al progetto approvato”, non era sufficiente a
dimostrare che gli interventi in essa indicati si erano resi necessari ed erano
stati imposti per ovviare a difetti riconducibili all’AO 3.
Nel
gravame gli attori rilevano che la nota d’onorario in questione, che per altro
non era mai stata contestata dalla controparte negli allegati preliminari, non
era una richiesta d’acconto ma una vera e propria fattura e osservano che
l’istruttoria aveva dimostrato che l’intervento di quello specialista era stato
imposto dal Municipio per ovviare alle carenze nei piani allestiti dal
convenuto. Il rilievo è parzialmente fondato.
Visto il
tenore della nota d’onorario dell’arch. W__________ __________, gli attori
hanno innanzitutto ragione a ritenere che la stessa non costituisca una
semplice richiesta di acconto, ma una fattura. Non corrisponde invece al vero
che la pretesa relativa alla stessa non sia stata contestata dal convenuto
negli allegati preliminari, in risposta (p. 3) egli avendo contestato
l’ammontare delle posizioni di danno fatte valere solo nei suoi confronti, ivi
compresa quindi quella qui in esame, aggiungendo che le prestazioni fatturate
di cui gli si chiedeva il rimborso erano state causate unicamente dall’agire
degli attori, caratterizzato da imposizioni unilaterali, atteggiamenti
contraddittori, ecc.. Resta pertanto da esaminare se l’allestimento della variante
da parte dello specialista si sia resa necessaria per ovviare a carenze
imputabili al convenuto, il quale per altro non ha dimostrato che le differenze
rispetto ai piani - salvo alcune piccole modifiche ammesse da parte degli
attori, in particolare la modifica della forma da rotonda a rettangolare del
balcone, della scala e del tetto come pure la rinuncia a piccoli tetti (cfr.
interrogatorio formale di AP 1, ad II.3 e II.4, nell’inc. n. OA.2006.99 rich.; cfr.
pure doc. W, replica p. 5) - fossero in generale dovute a cambiamenti
successivamente decisi dagli attori. Il quesito va risolto parzialmente in modo
affermativo. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che
l’allestimento della seconda domanda di costruzione, in pratica la variante allestita
dall’arch. W__________ __________, era stata sollecitata agli attori dal
Municipio (testi __________ p. 3 e arch. W__________ __________ p. 2). La
richiesta dell’autorità comunale era dovuta sia a problemi sui piani, ovvero al
fatto che gli stessi, tra i quali anche quelli allestiti sulle scansioni
originali dall’arch. B__________ __________ dopo la rinuncia del mandato dal
parte del convenuto (cfr. infra consid. 12.3), non erano chiari (teste __________
p. 3; cfr. la lettera 25 marzo 2005 del Municipio nel plico doc. III°, cfr.
pure doc. K2 e interrogatorio formale di AP 1, ad II.8, nell’inc. n. OA.2006.99
rich.) e vi erano stati dei superamenti di altezze (testi arch. W__________ __________
p. 2 e arch. B__________ __________ p. 3, __________ p. 3 seg.; interrogatorio
formale di AP 1, ad II.8, nell’inc. n. OA.2006.99 rich.) e altre modifiche non
coperte da licenze e varianti (teste __________ p. 3), sia alla necessità del
Municipio di fare il punto sulla situazione a seguito di tutte le varianti presentate
precedentemente (teste __________ p. 3). In tali circostanze non si può
ritenere che l’intervento del nuovo architetto sia stato causato esclusivamente
da carenze progettuali imputabili al convenuto. Se a questo si aggiunge poi che
gli stessi attori hanno ammesso di aver approfittato dell’occasione per
apportare alcune piccole modifiche al progetto (appello p. 14 seg., cfr. doc. Q),
appare tutto sommato giustificato limitare la responsabilità del convenuto a
metà dell’importo a lui ora rivendicato (fr. 6'590.55).
12.3 La
richiesta attorea volta al risarcimento delle spese per la nuova misurazione delle
quote dell’edificio (fr. 724.95, doc. TT all. D) è stata respinta dal Pretore
per il fatto che in assenza di maggiori e più precise indicazioni non si potevano
collegare gli interventi così fatturati all’operato carente dell’AO 3.
In questa
sede gli attori rilevano che le spese per la nuova misurazione e/o i rilievi delle
quote dell’edificio sarebbero state causate dall’erroneità dei piani del convenuto,
come riferito dai testi arch. W__________ __________ e arch. B__________ __________.
Nel caso
concreto i testimoni (testi arch. W__________ __________
p. 2 e arch. B__________ __________ p. 3) hanno effettivamente
confermato l’esecuzione dei rilievi in merito alle altezze dell’edificio e dei
relativi contatti avuti con il geometra (cfr. doc. TT all. E), rispettivamente
che queste ultime operazioni si erano rese necessarie, proprio a seguito di una
richiesta del Municipio (cfr. lettera 25 marzo 2005 del Municipio, nel plico
doc. III°), in quanto i disegni del convenuto, su cui si era poi fondato anche
l’arch. B__________ __________ riprendendo pari pari le scansioni dei suoi
piani (cfr. lettera 24 marzo 2005 nel plico doc. III° rich.), non rispettavano
quanto edificato (testi arch. W__________ __________ p. 2), senza che anche in
questo caso egli avesse dimostrato che le differenze rispetto ai piani - fatte
salve le modifiche di cui si è detto, in ogni caso non rilevanti per l’aspetto
delle quote dell’edificio - fossero dovute a cambiamenti decisi in seguito
dagli attori. In tali circostanze la pretesa deve essere ammessa.
12.4 Quanto
alla richiesta volta al risarcimento delle “spese per la nuova misurazione
dell’edificio” (fr. 1’425.-, doc. TT all. E), in realtà attinenti alle
prestazioni svolte dall’arch. Beniamino Sartorio, respinta dal Pretore anche qui
per il fatto che in assenza di maggiori e più precise indicazioni non si
potevano collegare gli interventi così fatturati all’operato carente dell’AO 3,
gli attori rilevano in questa sede che il teste arch. B__________ __________
aveva confermato che il suo intervento era stato richiesto dal Municipio per
ovviare ai problemi sui piani.
Dalla testimonianza
in questione (p. 3), risulta sostanzialmente quanto preteso dagli attori, l’arch.
B__________ __________, creditore della fattura, avendo precisato di essersi nell’occasione
limitato a fare un breve rilievo con due sopralluoghi con il tecnico comunale e
di aver inoltrato una notifica inerente le altezze del terreno e un balcone che
era più grande del previsto, ciò che per l’appunto è poi stato fatturato
nell’all. E del doc. TT. Ritenuto così che il suo intervento era in parte stato
imposto per ovviare alle carenze nelle altezze imputabili al convenuto e in
parte era volto ad assecondare la richiesta degli attori di ampliare il balcone,
decisa anche allo scopo di risolvere i problemi di statica dell’abitazione (teste
Claudio Merlini p. 4, di cui il convenuto non è stato ritenuto responsabile nell’inc.
n. OA.2006.99 rich., come risulta dalla sentenza di data odierna nell’inc. n.
12.2010.119), appare tutto sommato giustificato riconoscere la pretesa limitatamente
a una quota del 50% (fr. 712.50).
13. La
richiesta degli attori di obbligare i convenuti a pagare loro le somme oggetto
della causa “entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza”,
riproposta in questa sede dopo che era già stata invano formulata con la
replica, deve infine essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione,
nel gravame non essendo state spiegate le ragioni a sostegno di una tale
domanda (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).
14. Alla
luce di quanto precede, l’appello, nella misura in cui non è stato stralciato
dai ruoli, deve pertanto essere parzialmente accolto, nel senso della condanna
dei convenuti AO 3 e AO 2 in solido al pagamento di fr. 35'307.45 oltre
interessi e della condanna del solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 8'443.- oltre
interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di primo grado e
d’appello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto
che per quest’ultima procedura le stesse sono state calcolate su un valore
litigioso di fr. 51'180.15 (fr. 56'156.55 ./. fr. 20'307.45 + fr. 15'746.05 ./.
fr. 415.-). All’appellato AO 2, che non ha presentato osservazioni all’appello,
non sono tuttavia dovute ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Nella misura in cui non è stralciato dai ruoli l’appello 17 giugno
2010 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 maggio 2010 della Pretura di Locarno-Città,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza l’AO 3, __________, e l’AO 2, __________, sono condannati in solido
a versare a AP 1, __________, fr. 35'307.45 oltre interessi al 5% dal 26 luglio
2006 (di cui fr. 20'307.45 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2006 in solido con AO 1, __________).
1.2 L’AO
3, __________, è condannato a versare a AP 1, __________, fr. 8'443.- oltre
interessi al 5% dal 26 luglio 2006.
1.3 Le spese di fr. 3’765.- e la tassa di
giudizio di fr. 7’000.-, riferite all’azione principale, da anticipare dagli
attori, rimangono a loro carico per 3/5, sono poste a carico dell’AO 3 e dell’AO
2 in solido per 3/10 (il cui 50% in solido con AO 1) e sono poste a carico
dell’AO 3 per 1/10. AP 1 rifonderanno a titolo di ripetibili ridotte fr.
1'600.- all’AO 3, fr. 1’600.- all’AO 2 (e fr. 2'400.- a AO 1).
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2’100.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 3/5, per 3/10
sono poste a carico degli appellati AO 3 e AO 2 in solido e per 1/10 sono a carico del solo AO 3. Gli appellanti, sempre in solido, rifonderanno fr.
500.
- all’AO 3 per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 25 agosto 2010 dell’AO 3 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Intimazione a:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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