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Decisione

12.2010.118

Contratto di lavoro, pagamento di ore supplementari, privilegio del credito in prima classe nel fallimento della datrice di lavoro

29 settembre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con sentenza 17 maggio 2010, il Pretore del Distretto di Riviera

ha parzialmente accolto le richieste dell'istante riconoscendogli un credito di

fr. 23.05. La prima volta con precetto esecutivo del 1° dicembre 2005 quest'ultimo

aveva rivendicato fr. 16'300.80 per pretese ore supplementari da lui

effettuate. Con l'istanza in esame la cifra era poi stata fissata in fr.

29'764.15, quindi ridotta a fr. 20'604.15 e aumentata in sede di conclusioni a

fr. 22'995.– oltre spese per i pasti fuori casa. L'istante anzitutto non

aveva provato di avere revocato la disdetta 8 luglio 2005, fatto questo

contestato dalla convenuta. E, in merito, non v'era traccia di una prova scritta,

né egli aveva indicato a chi il preteso annullamento era stato comunicato

verbalmente, fermo restando che non era dimostrato che la convenuta l'avesse poi

accettato. L'istante aveva anche giustificato la disdetta per il ritardo nel

pagamento di arretrati dovutigli e, in proposito, non pretendeva che la

situazione fosse nel frattempo cambiata. Il precetto esecutivo 1° dicembre 2005

inoltre si riferiva a una “liquidazione finale al 30.9.2005” e a un

conteggio valido sempre al 30 settembre 2005. Dal 1° ottobre 2005 e per

iscritto il giorno 11, la convenuta aveva inoltre invitato l'istante a non ripresentarsi

in ditta, fermo restando che i giorni di lavoro così effettuati erano stati tutti

retribuiti. Infine, posto che era stato l'istante a disdire il contratto di

lavoro, l'inabilità lavorativa non comportava l'applicazione dell'art. 336c cpv.

1 lett. b CO. Pertanto, ma solo se realmente dimostrate, l'istante poteva semmai

mirare al compenso di ore supplementari prestate tra settembre 2003 -inizio del

contratto di lavoro- e il 30 settembre 2005, e non dopo il 1° ottobre 2005.

Ciò posto, i clienti della convenuta sentiti quali testi avevano

escluso l'eventualità del lavoro sui cantieri durante i giorni festivi. Dal

canto suo il responsabile del personale della convenuta aveva escluso di avere

dato ordini in senso contrario all'istante. Solo un ex dipendente aveva parlato

di mansioni svolte in occasione di giorni festivi, teste però in grave stato di

inimicizia con la convenuta e le cui affermazioni non coincidevano con i

tabulati sugli orari di lavoro prodotti dall'istante il quale, pertanto, non

aveva dimostrato alcunché in proposito. D'altra parte egli non aveva neanche provato

di avere tempestivamente informato la convenuta circa la necessità di svolgere quelle

ore e non risultava che quei tabulati erano stati consegnati e vidimati dalla

datrice di lavoro. Inoltre, contestualmente alla firma dei conteggi di

stipendio mensili l'istante non aveva mai accennato a ore straordinarie da pagare,

e men che meno risultava da altri scritti. Solo a metà novembre 2005 l'istante aveva avanzato pretese per ore supplementari dovutegli, credito che a primavera 2006

aveva poi insinuato nell'ambito della moratoria concordataria. Di modo che, in

assenza di un riscontro probatorio, alcuna retribuzione a tale titolo poteva essergli

riconosciuta. Infondata era pure la pretesa indennità per pasti fuori domicilio:

oltre che tardiva -poiché formulata solo con le osservazioni 20 ottobre 2009

alla domanda di liberazione della cauzione- nulla indicava che l'istante fosse solito

restare in cantiere per pranzo. Irrilevanti per finire i documenti prodotti dall'istante

con le sue conclusioni.

Il Pretore ha nondimeno accertato che la deduzione della quota parte

di LPP era da computare sullo stipendio di ottobre 2005 solo in riferimento agli

11 giorni di lavoro effettivamente prestati, per un importo pari a fr. 88.05.

Di modo che i restanti fr. 230.55 trattenuti in eccesso andavano restituiti. Visto

che il fallimento della convenuta non era stato chiesto in applicazione

dell'art. 309 LEF (art. 190 cpv. 1 n. 3 LEF) ma a seguito di procedura

esecutiva ordinaria -ossia precetto esecutivo e comminatoria di fallimento-

quell'importo non godeva tuttavia del privilegio di cui all'art. 219 cpv. 4 lett.

a LEF (prima classe). Il credito dell'istante era così da riconoscere nei limiti

del 10% di dividendo omologato in sede di concordato. Di qui, il parziale

accoglimento dell'istanza per fr. 23.05.

L. Con

appello 3 giugno 2010 l'istante postula la riforma del giudizio impugnato e il

riconoscimento di un credito di fr. 20'604.15 oltre interessi al 5% dal 1°

dicembre 2005. Accenna dapprima a una causa rimasta allo stadio preliminare,

dove aveva notificato un teste chiave che avrebbe confermato le sue ore

supplementari, l'avvenuta consegna dei tabulati orari e la revoca della

disdetta 8 luglio 2005. Lo stesso era però rientrato in __________ a fine 2007,

fatto di cui allora l'istante aveva informato il Pretore affinché potesse provvedere

a raccoglierne anzitempo la deposizione. In merito, egli si riserva quindi di

introdurre una richiesta di restituzione in intero contro le sentenze. Per l'appellante

il suo credito era inoltre privilegiato ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 Prima

classe lett. a LEF. In proposito, il Pretore si era soffermato sull'art.

219 cpv. 5 n. 1 LEF senza considerare che per l'art. 219 cpv. 5 n. 3 LEF anche

un’eventuale vertenza concernente il credito contestato -e che in concreto era

intercorsa tra il 2007 e il 2009- non andava computata nel termine di sei mesi

di cui al cpv. 4 Prima classe lett. a del medesimo articolo. L'interessato

precisa altresì di non avere potuto chiedere il fallimento della convenuta entro

i 20 giorni di cui all'art. 309 LEF, in quanto la stessa era già stata

dichiarata fallita. Solleva per finire dubbi sulla procedura di concordato.

In

merito alle ore supplementari, i testi avevano confermato la presenza di operai

sul cantiere il sabato e per casi d'urgenza (allagamento di una cantina). Il suo

tabulato delle ore 2005, la cui consegna era presupposto per il versamento del

salario, era stato usato dalla convenuta per allestire il conteggio finale,

deducendo 16 ore e ¾ seppur le 176 dovute fossero di gran lunga superate. Infine,

il controllo delle ore era stato delegato ai lavoratori, in quanto la convenuta

non disponeva di un sistema di timbratura o altro.

Nelle

sue osservazioni 28 giugno 2010, la convenuta propone la reiezione

dell'appello, protestate ampie spese e ripetibili, oltre interessi.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante insorge anzitutto con il suo appello rinviando ad

una “identica precedente causa, incarto DI2007.34, del 16 maggio 2007 e

successivamente stralciata con decreto 26 agosto 2009; causa che, non so per

quale motivo, è rimasta limitata agli atti preliminari ”. L'interessato

afferma in particolare di avere in quel contesto indicato un “testimone

chiave” nella persona del “sig. A__________”, il quale "avrebbe

potuto testimoniare per quel che concerne le ore supplementari, il ritiro della

disdetta nonché nel caso specifico, della consegna già a inizio 2005 del

conteggio delle ore supplementari effettuate”. Egli aggiunge inoltre che lo

stesso “a fine 2007 è rientrato definitivamente in __________” e che “la

pretura è stata informata in anticipo di questo fatto con lettera 7 dicembre

senza peraltro che venisse fatto alcun passo per raccoglierne la deposizione” (appello,

pag. 1). Ma, come tale, la censura non ha finalità pratica per la vertenza in

esame.

a) In primo luogo giova

evidenziare che il verbale dell'udienza di discussione del 24 settembre 2009 non

accenna né all'incarto appena indicato né al teste menzionato dall'appellante. E,

di per sé, l'interessato non pretende il contrario. Invero nelle sue conclusioni

1° dicembre 2009 il ricorrente aveva -fra l'altro- indicato “il sig. A__________

intervenuto con me sul cantiere S__________, chiamato come teste nelle

precedente petizione DI2007.34 poi divenuta nulla così come la AC2008.4 dopo la concessione del concordato” (act. XIII: conclusioni, pag. 2 n. 3). Nondimeno,

si volesse anche prescindere dalla tardiva notifica, egli si è limitato a

rilevare che quel teste non era stato “purtroppo mai sentito poiché a

dicembre 2007 è rientrato definitivamente in __________” (act. XIII:

conclusioni, pag. 2 n. 3), senza trarre alcuna conclusione. Peraltro, la mancata

audizione di un testimone notificato nell'ambito di un'altra causa, va semmai

sollevata in quello specifico contesto. Punto di vista che, a ben vedere,

sembra condividere anche l'appellante ritenuta la premura con cui ha inteso

riservarsi “se del caso di richiedere la restituzione in intero contro la

sentenza” (appello, pag. 1 in basso).

b) Ci si potrebbe invero

chiedere se trattandosi di procedura retta dal diritto del lavoro, in virtù del

principio indagatorio o inquisitorio sociale (art. 343 cpv. 4 CO) il Pretore

non dovesse provvedere d'ufficio a richiamare il citato incarto DI2007.34,

trattandosi di causa -a detta dell'appellante- oltre che nota al primo giudice,

volta ad accertare il credito tutt'oggi contestato e quindi atta a sospendere i

termini giusta l'art. 219 cpv. 5 LEF (appello, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Nella misura in cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento

del privilegio di cui all'art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a LEF, l'appello

è già di per sé fondato per altri motivi, come si vedrà in seguito (consid. 2).

Un richiamo di quell’incarto sarebbe pertanto inutile. Nella misura in cui

l’appellante lamenta il mancato riconoscimento delle ore supplementari, vi è da

rilevare che egli non ha indicato la deposizione dell’ex collega di lavoro come

mezzo di prova all’udienza di discussione, né nelle conclusioni di causa. Non

può dunque pretendere in questa sede l’assunzione di tale prova, avendo omesso

di notificarla nei tempi e modi stabiliti dalle norme procedurali applicabili

(sentenza del Tribunale federale del 3 settembre 2009,4A_522/2009, consid.

3.

). Del resto sono stati sentiti numerosi altri testimoni in relazione al tema

delle ore supplementari, tra i quali il proprietario del cantiere su cui

avrebbe dovuto riferire l’ex collega di lavoro, di modo che il Pretore non

aveva motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei

mezzi di prova offerti dall’istante e non era pertanto tenuto ad assumere di

sua iniziativa altre prove.

2.

L'appellante,

che si considera un creditore privilegiato ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF,

rimprovera al Pretore di essersi limitato a tener conto dell'art. 219 cpv. 5 n.

1.

LEF, dimenticando per contro l'art. 219 cpv. 5 n. 3 LEF dove è appunto

previsto che ai fini del computo dei termini che -per quanto qui di rilievo- classificano

una pretesa quale credito di Prima classe (cpv. 4 lett. a), non va

considerata la durata di una causa concernente il credito (appello, pag. 2 in alto).

a) Il Pretore ha anzitutto

stabilito che l'istante aveva diritto alla restituzione di parte della deduzione

LPP di complessivi fr. 318.60 operata dalla convenuta sullo stipendio di ottobre

2005.

Tredicesima mensilità a parte -su cui quella trattenuta non era applicabile-

il salario versato quel mese all'istante era riferito ai pochi giorni per i

quali egli aveva effettivamente lavorato. In proporzione, potevano così essere

dedotti a titolo di LPP solo fr. 88.05, mentre i restanti fr. 230.55 trattenuti

in eccesso andavano restituiti (sentenza impugnata, pag. 7 n. 7). In merito ai

valori così stabiliti l'appellante non solleva alcuna obiezione. Per finire,

risulta così pacifico che per quei giorni di lavoro il contributo LPP poteva

essere decurtato dallo stipendio versato all'istante limitatamente a fr. 88.05.

Da qui, un credito a suo favore di fr. 230.55.

b) Il Pretore ha

quindi stabilito che questo importo non era da considerare quale pretesa

derivante da un rapporto di lavoro al beneficio del privilegio di Prima

classe sancito dall'art. 219 cpv. 4 lett. a LEF. In sostanza, non potendo l'istante

essere considerato alla stregua di un creditore privilegiato, la sua pretesa

andava riconosciuta nei limiti del dividendo del 10% di cui al concordato

omologato il 19 giugno 2009, quindi solo nella misura di fr. 23.05 in luogo di fr. 230.55 (sentenza impugnata, pag. 12 segg. n. 12 segg.).

c) Ora -per quanto

qui di rilievo- giusta l'art. 219 cpv. 4 LEF i crediti dei lavoratori derivanti

dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i

sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, sono da ritenere

privilegiati (Prima classe lett. a): essi hanno quindi diritto a che la

loro pretesa sia soddisfatta per intero (Hardmeier,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, art. 305 n. 25 seg.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, §54 n. 65 e §55 n. 9). Ai

fini di questo termine non occorre computare la durata della procedura di

concordato che ha preceduto la dichiarazione di fallimento (art. 219 cpv. 5 n.

1.

LEF) e la durata di una causa concernente il credito (art. 219 cpv. 5 n. 3

LEF).

d) Nel caso concreto,

è stato accertato che l'ultimo giorno di lavoro dell'istante risale all'11

ottobre 2005. Di modo che, per l'art. 339 cpv. 1 CO, il credito di fr. 230.55

dedotto a torto dal salario versatogli quel mese (sopra, consid. 2a) è diventato

esigibile il 12 ottobre 2005. Il termine di sei mesi, determinante per

stabilire se quella pretesa era privilegiata ai sensi dell'art. 219 cpv. 1 Prima

classe lett. a LEF, scadeva pertanto il 12 aprile 2006 (art. 31 cpv. 2 LEF;

Peter, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, art. 219 n. 72). La sua decorrenza

è nondimeno stata interrotta ed è quindi rimasta sospesa dalla moratoria

concordataria concessa alla convenuta il 24 marzo 2006 (art. 219 cpv. 5 n. 1

LEF; Peter, op. cit., art. 219 n.

75). E, a quel momento, erano trascorsi 5 mesi (dal 12 ottobre 2005 al 12 marzo

2006: art. 31 cpv. 2 LEF) e 12 giorni (art. 31 cpv. 1 LEF).

Tenuto conto della

procedura che, in quel contesto, ha portato il giudice a non omologare il

concordato e dei ricorsi che ne sono seguiti, la citata interruzione si è protratta

fino al 27 febbraio 2008 (mese che quell'anno aveva 29 giorni), data cui risale

la pubblicazione del rifiuto del concordato (FUSC n. 40 pag. 30) e in cui sono

cessati gli effetti della moratoria concordataria (art. 308 cpv. 2 LEF). Ritenuto

che il fallimento della convenuta è stato decretato l'11 marzo 2008 con effetto

dal giorno successivo, sono trascorsi ulteriori 14 giorni. Nel complesso

pertanto, a quel momento erano passati solo 5 mesi e 26 giorni (5 mesi + 12

giorni + 14 giorni). Di modo che, a fronte del fallimento della convenuta, la

pretesa in esame costituiva un credito privilegiato ai sensi dell'art. 219 cpv.

4.

Prima classe lett. a LEF.

e) Per

il Pretore l'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF non si applicava al caso concreto in

quanto la dichiarazione di fallimento della convenuta era stata emessa su

istanza di un creditore nell'ambito di una procedura esecutiva ordinaria -preceduta

da un precetto esecutivo e da una comminatoria di fallimento- riattivatasi una

volta decaduto ogni motivo di sospensione (sentenza impugnata, pag. 13 e seg. n.

12.

). A detta del primo giudice in effetti, il prolungamento del termine di

sei mesi giusta l'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF era da considerare solo se, dandosi

il rigetto di un concordato, il fallimento faceva seguito a una domanda di un

creditore del concordato, senza preventiva esecuzione e entro il termine di 20

giorni dalla pubblicazione (art. 309 LEF combinato con l'art. 190 cpv. 1 n. 3

LEF): e, nel caso specifico, nessuno dei creditori men che meno l'istante

avevano proceduto secondo l'art. 309 LEF (sentenza impugnata, pag. 13 n. 12.3).

Se

non che, il riferimento dottrinale citato dal Pretore per giustificare questa

sua conclusione, si limita a osservare che “la prolongation des délais ne

vaut toutefois que si la faillite a été entre-temps provoquée par un autre

créancier ou selon les art. 191 a 193” (Jeanneret,

Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, art. 219 n. 27),

che d'altra parte “Die Fristverlängerung gilt aber auch dann, wenn der

Konkurs inzwischen durch einen Gläubiger oder nach Art. 191-193 ausgelöst

worden ist” (Jäger/Walder/Kull/ Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Band

II, Zurigo 1997/99, art. 219 n. 51) e, nello stesso senso, che “Die Wohltat

von Art. 219 Abs. 5 kommt auch dann zur Anwendung, wenn der Konkurs in der

Zwischenzeit von einem anderen Gläubiger eingeleitet oder gem. Art. 191-193

eröffnet wurde” (Stöckli/Possa in:

Hunkeler, Kurzkommentar, SchKG,

Basilea 2009, art. 219 n. 40).

A

ciò si aggiunga poi che l'art. 219 cpv. 5 LEF è appunto e anche inteso ad evitare

che provvedimenti di altri creditori vadano a danno del titolare di eventuali

pretese privilegiate (“Die sechs Monate […] sollen dem Gläubiger offenbar

"unversehrt" zur Verfügung stehen. Der Schuldner soll nicht mit einem

der genannten Verfahren Zeit gewinnen können, um dem Gläubiger das Privileg

entgehen zu lassen; und dazu sollen auch von anderen Gläubigern beantragte Massnahmen,

die der an und für sich privilegierte Gläubiger nicht beeinflussen kann, nicht

beitragen”: Peter, op. cit., art.

219.

n. 65). Oltretutto, e non da ultimo, premesso che la fattispecie prevista

dall'art. 219 cpv. 5 n. 1 LEF ricalca quella prevista dall'art. 288a n.

1.

LEF (Peter, op. cit., art. 219

n. 76; Jeanneret, op. cit., art.

219.

n. 27), dandosi l'eventualità in cui -a seguito di una moratoria

concordataria- un concordato non è omologato (oppure è revocato) e che nessun

creditore chiede il fallimento entro i venti giorni prescritti dall'art. 309

LEF, la sospensione dei termini per effetto della procedura concordataria che è

preceduta, si protrae fino allo scadere di quei venti giorni (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, art. 288a n. 8; Peter, Commentaire romand, Poursuite et

faillite, Basilea 2005, art. 288a n. 7).

f) Nel

caso specifico la dichiarazione di fallimento (11 marzo 2008 con effetto dal

giorno successivo) è intervenuta decorsi 14 giorni dalla pubblicazione del

rifiuto di omologazione del concordato (avvenuto il 27 febbraio 2008). Quindi

allorquando il termine di 20 giorni fissato giusta l'art. 309 LEF ancora non

era scaduto. E, in concreto, l'appellante si duole proprio del fatto che “non

è stato possibile richiedere il fallimento ai sensi dell'art. 309 LEF del

termine di 20 giorni dalla pubblicazione, in quanto prima dello spirare, la

convenuta era già stata dichiarata fallita (appello, pag. 2). Di modo che, nella

misura in cui il Pretore non ha riconosciuto la pretesa di fr. 230.55 quale

credito privilegiato e stabilito la copertura della stessa nei limiti del 10%

di dividendo omologato dal concordato fallimentare, l'appello si rivela fondato

e va pertanto accolto.

3.

L'appellante censura poi la possibilità per la convenuta di “beneficiare

della procedura di concordato (art. 219 LEF), dato che il credito è

completamente avversato e che il concordato è già omologato” (appello, pag.

2). Ma, a parte il fatto che così formulata la critica è già di per sé difficilmente

comprensibile, non spetta a questa Camera sindacare la conduzione di una procedura

di concordato di competenza del Pretore (art. 14 cpv. 2 LALEF), fermo restando

che, dandosene i presupposti, avverso la decisione di omologazione o no di un

concordato è data facoltà d'appello alla Camera di esecuzioni e fallimenti, autorità

superiore dei concordati (art. 18 cpv. 2 LALEF). Da questo punto di vista, il

ricorso va quindi respinto.

4.

L'appellante considera inoltre provata la prestazione di ore

supplementari effettuate oltre l'orario di lavoro, rinviando alle dichiarazioni

rilasciate da tre dei testi sentiti (appello, pag. 2). Tuttavia, invano. Il

Pretore ha stabilito che i testi G__________ e __________ S__________ -clienti

della convenuta- non ricordavano e, anzi, addirittura escludevano che operai

della convenuta avessero lavorato durante giorni festivi sui cantieri posti

sulla loro proprietà (sentenza impugnata, pag. 8 n. 8.2). Per il resto, se è

vero che __________ S__________ ha aggiunto di non potere escludere un qualche

intervento d'urgenza a seguito di problemi causati dalla pioggia, è altresì

vero che -a differenza di quanto lascia sottintendere l'appellante (appello,

pag. 2)- in proposito non ha mai menzionato l'istante (verbale 12 novembre

2009, pag. 2). Il teste D__________ invece, ha escluso in modo assoluto di

avere ordinato a AP 1 di lavorare fuori il normale tempo di lavoro (verbale 12

novembre 2009, pag. 3). E, tale sua affermazione, non è certo inficiata dal fatto

che pure lui abbia in seguito riconosciuto -peraltro in modo generico- che dei

dipendenti erano intervenuti qualche ora di sabato per delle urgenze (verbale

12.

novembre 2009, pag. 3). Da questo punto di vista, pertanto l'appello è

infondato.

Invero,

solo il teste V__________ ha confermato di avere sempre lavorato fuori il

normale orario di lavoro e la notte e che, in questo contesto, gli era capitato

di vedere anche l'istante (verbale 12 novembre 2009, pag. 4; appello, pag. 2).

Se non che, in proposito, il Pretore ha evidenziato che la convenuta aveva

indicato che questo teste era in grave stato di inimicizia con lei -da cui la

sua opposizione all'audizione dello stesso (verbale 24 settembre 2009, pag. 4)-

che egli era capo muratore mentre l'istante si occupava di trasporto di

materiale, che essendo la lite fondata sull'organizzazione e sull'orario di

lavoro la testimonianza di D__________, vista la sua funzione di responsabile

del personale e dell'organizzazione sui cantieri, appariva più attendibile e,

per finire, che ad ogni modo le sue dichiarazioni non coincidevano con i conteggi

orari prodotti dall'istante (sentenza impugnata, pag. 9 n. 8.2). Quest'ultimo

però con la motivazione appena riassunta non si confronta nemmeno. Di modo che,

sotto questo profilo, l'appello è addirittura irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

5.

L'appellante

fa notare che il conteggio 2005 è stato utilizzato dalla convenuta per

allestire il conteggio finale, che pertanto quest'ultima non poteva pretendere

di non averlo mai ricevuto ritenuto che il versamento del salario era subordinato

alla sua consegna, e che oltretutto gli erano state dedotte a torto 16 ore e ¾ di

lavoro (appello, pag. 2). Il Pretore ha però negato che le tabelle per il controllo

ore redatte e prodotte agli atti dall'istante quali doc. C e D erano

attendibili, in quanto non risultavano essere state vidimate dalla datrice di

lavoro che contestava di averle ricevute (sentenza impugnata, pag. 10 n. 8.3). Per

il primo giudice nemmeno le testimonianze agli atti dimostravano il contrario, in

quanto sia D__________ che V__________ avevano per finire negato di avere avuto

il compito di ricevere quei resoconti orari (sentenza impugnata, pag. 10 n.

8.

). Non da ultimo, l'istante aveva firmato il 9 novembre 2005 il conteggio di

salario di ottobre 2005 senza segnalare l'esistenza di ore supplementari ancora

dovute e solo la prima volta a metà novembre 2005 (doc. D) aveva avanzato

pretese in tal senso (sentenza impugnata, pag. 11 n. 8.3). Puntuali

argomentazioni queste riguardo alle quali l'appellante non solleva obiezione

alcuna. A ciò si aggiunga poi che il conteggio finale cui accenna l'appellante non

è altro che un calcolo manoscritto apposto in calce al conteggio ore

riassuntivo per l'anno 2005 allestito e prodotto dall'istante, privo della firma

della convenuta e che riguarda l'attività lavorativa dal 1° ottobre 2005 all'11

ottobre 2005 (doc. D). Un corrispondente importo è peraltro stato versato

all'istante con il conteggio di retribuzione di ottobre 2005 da lui

sottoscritto e ratificato il 9 novembre 2005 (doc. A), come consuetudine (cfr.

conteggi di retribuzione di febbraio e di marzo 2005: doc. 2, pag. 2 e 3). Per

il resto, ritenuto che sia D__________ che V__________ hanno confermato che

venivano interpellati per il controllo delle assenze dei dipendenti (verbale 12

novembre 2009, pag. 3 e 4), anche la tesi secondo cui il controllo ore era prettamente

delegato ai lavoratori (appello, pag. 2) risulta, in mancanza di altri elementi,

destituito di buon diritto. Anche al riguardo l'appello va per finire

disatteso.

6.

L'appello

va in definitiva parzialmente accolto nel senso che all'istante va riconosciuta

l'esistenza di un credito privilegiato di fr. 230.55 -che va quindi integralmente

coperto e non solo nella misura di fr. 23.05 (10% di fr. 230.55)- con

conseguente riforma del giudizio pretorile. Non si giustifica per contro una modifica

del dispositivo sulle ripetibili di prima istanza, che resta invariato.

Per

quanto attiene gli oneri processuali di seconda sede, trattandosi di vertenza

in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.– non si

prelevano tasse né spese giudiziarie (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett.

e CPC). La pressoché integrale soccombenza dell'appellante (che si vede

riconoscere fr. 230.55 -ritenuti fr. 23.05 già stabiliti dal Pretore- in luogo

dei fr. 20'604.15 richiesti) giustificherebbe il versamento alla convenuta di un'indennità

per ripetibili. Nondimeno, a fronte di osservazioni pretestuose, invero

limitate a considerazioni che poco o nulla hanno a vedere con le censure sollevato

in appello, nel caso particolare si soprassiede all'assegnazione di siffatta

indennità.

Il valore

litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

fissato in fr. 20'581.10 (20'604.15 ./. 23.05).

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 3 giugno 2010 di AP

1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 3

della sentenza 17 maggio 2010 del Pretore del Distretto di Riviera, sono così

riformati:

“1. La AO 1, __________, __________, è

condannata a pagare a AP 1, __________, l'importo di fr. 230.55 oltre interessi

al 5% dal 10 novembre 2005.

2.

omissis

3.

È

fatto ordine all'__________, già amministratore del fallimento AO 1, di

liberare, a crescita in giudicato della presente decisione, da quanto

depositato in data 31 luglio 2009 presso __________ come a dispositivo n. 1

della sentenza 19 giugno 2009 di questa Pretura:

- a

favore di AP 1, __________, sul conto da questi indicato, l'importo di fr.

230.55

oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005;

- a

favore di AO 1, __________, sul conto da questa indicato, l'importo eccedente

fr. 230.55 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005.”

2.

Non

si prelevano né spese, né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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