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Decisione

12.2010.12

Lavoro. Licenziamento immediato in seguito a rifiuto di presentarsi sul posto di lavoro dopo trasferimento

6 giugno 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i “servizi” definendoli “risorse umane, finanze, alberghiero, tecnico e

infermieristico, medici”. Tuttavia, ciò non significa che corrisponda al

concetto previsto dall’art. 13 cpv. 1 ROC. Invero, se così fosse ci si

troverebbe dinanzi alla situazione paradossale secondo la quale il lavoratore

potrebbe essere trasferito di Istituto (l’appellante medesima afferma che per

esempio il servizio lavanderia è a __________) qualora fosse attribuito ad

altro servizio come inteso dall’appellante, mentre ciò non potrebbe avvenire

qualora esso permanesse nella medesima funzione. Ciò comporterebbe anche delle

disparità a dipendenza della funzione occupata dal lavoratore. Invero, ad

esempio, un dipendente con funzione di “impiegato d’ufficio” (cfr. doc. D: ROC,

Allegato I, pag. 38) e attivo presso il servizio risorse umane potrebbe essere

trasferito di Istituto mantenendo la medesima funzione ma perché attribuito al

servizio finanze. Al contrario, una lavoratrice, come nella fattispecie,

attribuita alla funzione “infermiera”, non potrebbe essere trasferita ad altro

Istituto per la sola ragione che non potrebbe esercitare la sua attività in

seno a un altro “servizio”, poiché esclusivamente pertinente a quello “tecnico

e infermieristico”. Qualora le parti contraenti al ROC avessero voluto

instaurare una tale disuguaglianza, di cui peraltro non si intravvede alcun

ragionevole motivo, allora all’art. 13 cpv. 1 ROC non avrebbero utilizzato la

voce generica “il dipendente”. Va altresì detto che qualora tale attribuzione

avesse dovuto rivestire una tale importanza, allora il ROC avrebbe dovuto,

secondo la logica adottata per quanto concerne le “funzioni” (doc. D: allegato

I), provvedere un elenco dei diversi “servizi”. Inoltre, nella fattispecie tale

assegnazione a un determinato “servizio” non è nemmeno stata indicata nel

contratto doc. B. Il senso dell’art. 13 cpv. 1 ROC dev’essere piuttosto

interpretato alla luce del contenuto del successivo art. 14 ROC, che tratta degli

“obblighi di servizio” del lavoratore, intesi come doveri nell’esecuzione del

proprio impiego. Esso tratta, quindi, di trasferimenti di impiego del

lavoratore, senza la precisazione che esso debba concernere unicamente

spostamenti all’interno del medesimo Istituto.

4.4 L’appellante conclude, al riguardo, affermando che la norma in

questione permette un trasferimento esclusivamente “per esigenze organizzative”,

ciò che non è a suo dire il caso nella fattispecie. Tuttavia, non è dato di capire

perché l’esigenza di trasferimento a seguito dell’inabilità lavorativa della

dipendente presso gli Ospedali di __________ non possa essere reputata di

natura organizzativa. Nemmeno l’appellante si confronta con il testo di legge,

limitandosi a sostenere che tale condizione non è riunita e che “di certo” la

sua incapacità lavorativa non può definirsi tale. Neppure è di ausilio ai fini

del giudizio la sua tesi secondo la quale una tale esigenza non sarebbe stata

fatta valere dal datore di lavoro. Invero, sia nella missiva 28 agosto 2007

(doc. N) sia in quella 2 ottobre 2007 (doc. T) emerge chiaramente il motivo del

trasferimento, ovvero l’inabilità lavorativa della dipendente all’interno degli

Istituti di __________. Per tacere del fatto che non vi è alcun obbligo da

parte del datore di lavoro di specificare espressamente che trattasi di un’esigenza

organizzativa.

5.Nel corso del proprio atto di appello

l’attrice sembra non escludere che l’art. 13 cpv. 1 ROC possa applicarsi nel

caso di trasferimento del posto di lavoro indipendentemente se trattasi di

cambiamento di “servizio” come da lei precedentemente inteso. Invero, ella

sostiene che, secondo dottrina, qualora nel contratto di lavoro sia

espressamente indicato il posto di impiego, l’articolo in questione non è atto

a invalidare il principio generale secondo il quale il datore di lavoro non può

trasferire il dipendente se non previo accordo di quest’ultimo. L’attrice

afferma, poi, che un trasferimento dev’essere accettato dal lavoratore

unicamente laddove si fonda su esigenze organizzative urgenti, sia esigibile e

contro risarcimento della maggior spesa da esso cagionata al dipendente,

precisando che “è questo il caso a cui si riferisce l’art. 13 cpv. 1 ROC. Ma

non è il caso in esame” (memoriale, pag. 13 in basso). Tale tesi, quindi, sembra essere stata formulata in maniera subordinata, nell’ipotesi in cui questa Camera

dovesse confermare che il trasferimento messo in atto nella fattispecie rientra

nel campo di applicazione dell’art. 13 cpv. 1 ROC. Va rilevato che al contrario

di quanto asserito dall’appellante, la dottrina ritiene che anche qualora il

contratto di lavoro sia silente in merito alla possibilità di trasferimento da

parte del datore di lavoro, rientra nel dovere di fedeltà del lavoratore

dissipare la sua impossibilità lavorativa legata a un posto di lavoro

determinato, di modo che egli è tenuto ad accettare un trasferimento di sede,

nella misura in cui esso sia ragionevole e che non osti il processo di

guarigione (da ultimo: Rudolph/Von

Kaenel, Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit, Eine rechtliche

Auslegeordnung zu einem an sich greifenden Phänomen, in: SJZ 106 (2010) n. 15,

pag. 362 con riferimenti). Nella lettera 14 settembre 2007 la patrocinatrice

della dipendente ha affermato che il trasferimento a __________ sarebbe

risultato “inconciliabile con la situazione famigliare e privata” della sua

cliente (doc. Q). Sennonché, in appello la lavoratrice si è limitata a

contestare l’applicabilità dell’art. 13 cpv. 1 ROC, senza alcun riferimento a

tale circostanza. Nemmeno si può dire, come sembra invece credere l’appellante

(memoriale, pag. 14: “ha fatto valere questo suo diritto in virtù dell’art. 13

EOC”), che invocando l’inapplicabilità dell’art. 13 EOC non era necessario

addentrarsi in tale questione. Invero, il Pretore ha deciso per l’applicabilità

di tale disposto e competeva all’appellante confrontarsi con la sua

motivazione, se del caso anche invocando, nella misura in cui ricevibili,

argomentazioni nell’ipotesi in cui tale disposto non fosse stato applicabile.

Non compete quindi a questa Camera approfondire d’ufficio tale questione.

6.L’appellante si riallaccia, poi, alla

condizione di “esigenze organizzative”. Al riguardo, ella sostiene che siccome

l’EOC gestisce ospedali in tutto il Cantone “mal si vede come possa imporre (e

come i sindacati avrebbero potuto accettare) la possibilità che l’EOC possa

trasferire unilateralmente e liberamente un dipendente da un Istituto

all’altro, senza neppure risarcirlo per il maggior tempo impiegato per il

trasferimento! L’art. 13 cpv. 1 che permette all’EOC il trasferimento ad altri

servizi è evidentemente una clausola applicabile soltanto in caso di esigenze

organizzative particolari che qui non sono date” (memoriale, pag. 14 in alto). Sennonché, l’attrice trova scontato che nel caso presente non ci si trovi dinnanzi a

esigenze organizzative “particolari” e si esime dal definire quali queste

dovrebbero essere. Nella fattispecie è invece evidente che in presenza di

inabilità lavorativa di un lavoratore presso solo parte degli Istituti, il

datore di lavoro provveda a un trasferimento presso altri Ospedali, poiché solo

in tal modo il dipendente potrebbe prestare il proprio impiego. Per tacere del

fatto che l’art. 13 cpv. 1 ROC neppure menziona il requisito della

“particolarità” espresso dall’appellante. Per quanto poi attiene all’eventuale

maggiore distanza rispetto al precedente impiego, va detto che la circostanza

che l’art. 13 cpv. 1 ROC non menzioni tale aspetto non significa ancora che

esso non concerna, rispettivamente non possa concernere, trasferimenti di

Istituti. Invero, il rapporto di lavoro trova comunque sempre i suoi limiti

nell’art. 27 cpv. 2 CC. Ciò vale anche per il contenuto di una clausola di

mobilità (cfr. Wyler, Droit du

travail, 2a ed., pag. 135), sicché le parti possono aver

liberamente e consciamente inteso di non regolare la questione esplicitamente

oppure semplicemente aver dimenticato tale aspetto. D’altra parte, la questione

di sapere se una simile clausola sia contraria al disposto testé menzionato

dev’essere analizzata alla luce delle circostanze concrete (op. cit., loc.

cit.). Tali considerazioni valgono anche per quanto concerne il rimborso dell’eventuale

maggior spesa, posto peraltro che l’appellante abbia ciò inteso con la frase

“risarcirlo per il maggior tempo impiegato per il trasferimento”. Sennonché,

l’attrice non adduce motivazioni fondate su fatti concreti che renderebbero

nella fattispecie l’art. 13 cpv. 1 ROC nullo perché contrario all’art. 27 cpv.

2 CC.

7.L’appellante afferma che il

trasferimento non è stato imposto dall’EOC, ma dall’__________ di __________,

incompetente al riguardo (memoriale, pag. 14). La censura, nuova, è

irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che ella nemmeno trae

conclusioni dal proprio asserto, sicché la sua allegazione è inammissibile

anche per questo motivo. Sia come sia, va detto che come sottolineato dal

convenuto giusta l’art. 22 della Legge sull’EOC la Direzione locale esegue i

compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla

Direzione generale dell’ EOC. Nella fattispecie il convenuto ha chiaramente

aderito a tale procedere, sicché in definitiva la decisione è stata emanata

dall’EOC.

8.L’attrice critica il Pretore laddove

ha concluso che la sua assenza non era giustificata dalla presentazione del

certificato medico datato 11 ottobre 2007, poiché presentato, in violazione

dell’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, in maniera

intempestiva unicamente il 9 gennaio 2008 (memoriale, pag. 14 seg.). Ella non

contesta, invece, di aver reso noto tale certificato di lavoro (recte:

“medico”) nel gennaio 2008 e, nemmeno, la qualifica di intempestività di tale

produzione. La lavoratrice sostiene, anzitutto, che da contratto la sua

attività doveva essere svolta all’interno dell’__________ di __________ e che

il datore di lavoro era quindi già stato informato della sua inabilità

lavorativa con lettera 23 agosto 2007 di __________ (doc. M). Sennonché, si

rinvia a quanto detto sopra sulla possibilità di trasferimento nella

fattispecie presso un altro Istituto, sicché il certificato medico che è di

rilevanza in questa sede è quello presentato nel gennaio 2008. Ella reputa,

altresì, che l’obbligo di fedeltà si esaurisca nell’avviso di non poter fornire

il lavoro stipulato (memoriale, pag. 14). Al riguardo, l’attrice, rinviando

alla corrispondenza intercorsa tra le parti, sostiene di aver notificato

tempestivamente al datore di lavoro di non volersi trasferire e che la

circostanza di aver fornito il certificato medico soltanto in un secondo tempo

è un “dettaglio, dal momento che in ogni caso __________ aveva interrotto il

versamento delle indennità perché secondo le sue regole, l’appellante, abile al

lavoro purché non presso l’EOC, era tenuta a cercarsi un lavoro alternativo.

Questo ritardo non ha pertanto avuto conseguenza sulla possibilità dell’EOC di

potersi far risarcire dall’assicurazione indennità perdita di guadagno e

neppure ciò è stato fatto valere” (memoriale, pag. 14 in basso). La censura non è condivisibile. L’appellante dimentica che per il datore di lavoro la

questione di sapere il motivo alla base dell’inabilità lavorativa del

dipendente è essenziale al fine di poter valutare la legittimità del medesimo

e, quindi, di decidere se prendere provvedimenti al riguardo. Inoltre, l’obbligo

di presentazione in maniera tempestiva del certificato medico permette al

datore di lavoro di conoscere il motivo dell’assenza e, se ritenuto necessario,

di far esperire un esame da un altro medico. Qualora, poi, il lavoratore

dovesse rifiutarsi di sottoporsi a un tale esame, di regola

tale opposizione dev’essere interpretata come prova dell'inesattezza del

certificato medico da lui prodotto (sentenza del Tribunale federale 12 dicembre

1995, pubblicata in JAR 1997, pag. 133 in basso). Secondo dottrina maggioritaria, tale esame di verifica può avvenire

anche in assenza di una clausola contrattuale in tal senso qualora vi siano elementi

oggettivi che mettano in discussione il contenuto del certificato prodotto dal

lavoratore (Rudolph/Von Kaenel, Arbeitsplatzbezogene

Arbeitsunfähigkeit, pag. 365 e n. 30 a pié di pag. 365). Nella fattispecie,

tale facoltà è peraltro prevista dall’art. 11 ROC. Si aggiunga che l’importanza

della produzione tempestiva di un certificato medico emerge chiaramente da tale

disposto, secondo il quale in caso di assenza per malattia il dipendente dovrà

avvertire “immediatamente” la Direzione dell’Istituto e, qualora l’assenza di

protrae per almeno tre giorni, produrre “entro il terzo giorno” il certificato

medico. Tant’è che in caso di mancato avviso e di mancata presentazione del

certificato medico l’assenza è considerata secondo quanto disposto da tale

norma come “arbitraria”. Tale disposto può essere senz’altro applicato alla

fattispecie, dato che in presenza della missiva di __________ che specifica

l’abilità lavorativa per le strutture al di fuori di quelle con sede a __________,

la decisione della dipendente di non recarsi a __________ equivale ad assenza

dal posto di lavoro. Di conseguenza, la tesi dell’attrice per cui sarebbe un

“dettaglio” il fatto di aver presentato il certificato medico solo in un

secondo tempo non può essere seguita.

9.L’appellante

reputa che la sua assenza era giustificata da malattia, indipendentemente dal

momento della presentazione del certificato medico, e quindi non sarebbe

applicabile l’art. 337d CO. Il datore da lavoro non può concludere per un

abbandono del posto di lavoro qualora tale assenza è dovuta a motivi di salute,

seppur non ancora suffragati da un certificato medico, senza prima invitare il

lavoratore alla ripresa dell’attività oppure alla consegna di un certificato

medico (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar

zum Arbeitsvertragsrecht, 3a ed., pag. 277). Determinante non è pertanto

unicamente la sussistenza della malattia, ma anche la tempestiva presentazione,

su richiesta del datore di lavoro, di un certificato medico comprovante la

stessa. Nella fattispecie, nell’ottobre 2007 la lavoratrice non ha giustificato

il suo rifiuto di trasferimento a causa di malattia. Dalla lettera 23 agosto

2007 di __________ al datore di lavoro emerge che la lavoratrice era abile al

lavoro ma non presso l’__________ e e __________ a __________ (doc. M). Con

missiva 14 settembre 2007 la lavoratrice si è opposta al trasferimento a __________,

perché a suo dire contrario al ROC e, comunque, inconciliabile con la sua situazione

famigliare e privata (doc. Q). Il datore di lavoro non aveva quindi motivo di

dubitare delle motivazioni addotte dalla lavoratrice medesima e non gli può

quindi essere rimproverato di non aver chiesto la produzione di un certificato

medico. Solo con scritto 9 gennaio 2008 e a seguito della comunicazione 7

gennaio 2008 del datore di lavoro sulla possibilità di un inserimento

nell’Istituto di __________ (doc. W) la lavoratrice ha asserito che la sua

inabilità si estendeva a tutte le strutture dell’EOC (doc. X) e ha prodotto un

certificato medico del dott. __________, datato 11 ottobre 2007 e attestante

tale inabilità dal 1° ottobre 2007 (doc. Z). Il fatto, quindi, che tale

certificato attesti un’inabilità a tutte le strutture dell’EOC già a partire

dal 1° ottobre 2007 nulla muta alla circostanza che la lavoratrice non ha

giustificato in tal senso la propria assenza e la produzione solo nel gennaio

2008 di tale certificato non è atta a sanare tale sua ingiustificata assenza.

Nemmeno gli autori menzionati dall’appellante (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed., n. 2

ad art. 337d CO) giovano alla sua tesi. Invero, essi rinviano a una sentenza

del 3 gennaio 1995 del Tribunale federale (estratto pubblicato in: JAR 1996

pag. 233), ove esso ha spiegato quanto già illustrato sopra da parte della

dottrina, ovvero che in presenza di una assenza che la lavoratrice motiva con

malattia, prima di poter rescindere il contratto di lavoro con effetto

immediato il datore di lavoro deve avvertire il lavoratore di riprendere il

proprio impiego oppure di presentare un certificato medico (in tal senso anche FAvre/Munoz/Tobler, Le contrat de

travail, 2a ed., n. 1.1 ad art. 337d CO). Tale orientamento

giurisprudenziale è stato confermato dal Tribunale federale anche con sentenza 4C.244/2000 del 30 novembre 2000.

10. Come spiegato dal Pretore, affinché l’assenza del lavoratore possa

giustificare un licenziamento immediato, occorre inoltre che il suo rifiuto di

entrare in servizio sia cosciente, intenzionale e definitivo (DTF 112 II 49;

sentenza inc.4C.120/2004 del 14 giugno 2004 consid. 4). Il primo giudice ha

reputato che con scritto 2 ottobre 2007 (recte: 26 settembre 2007; doc. S) la

lavoratrice avrebbe ribadito il proprio rifiuto in maniera ferma e senza

riserve (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). L’appellante non critica tale argomentazione,

neppure in maniera subordinata, sicché non è compito di questa Camera verificarla.

11. L’appellante conclude affermando che

il rapporto di lavoro nulla ha a che vedere con quanto può pretendere la cassa

malati (memoriale, pag. 15). Alla luce di quanto suesposto, tale argomentazione

è ininfluente ai fini del giudizio.

12. In definitiva, nella misura in cui è

ammissibile, l’appello è respinto. Il valore determinante ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale corrisponde a quanto chiesto in questa

sede dall’appellante (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), ovvero fr. 3 030.75,

equivalente a fr. 19 023.- dedotto quanto anticipato dalla Cassa cantonale

di disoccupazione per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 gennaio 2008, ossia

fr. 15 992.25 (inc. rich. OA.2008.265: doc. E). Gli oneri processuali,

calcolati sul valore di fr. 3 030.75, seguono la soccombenza

dell’appellante.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello 20 gennaio 2010 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di appello,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

400.

-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a

controparte fr. 300.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso

calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 3 030.75, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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