12.2010.121
Decreto di stralcio per desistenza - domanda di ripetibili della parte vincente - nuovo decreto - appello
2 settembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2010.121
Data decisione, Autorità:
02.09.2011, IICCA
Titolo:
Decreto di stralcio per desistenza - domanda di ripetibili della parte vincente - nuovo decreto - appello
APPELLO
DESISTENZA
SPESE E RIPETIBILI
art. 77 cpv. 2 CPC-TI
art. 77 cpv. 3 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.121
Lugano
2 settembre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.85
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
26 giugno 2007 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108'075.40
oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione;
ed ora,
stralciata la causa dai ruoli il 6 maggio 2010 per desistenza, sul decreto 1°
giugno 2010 con cui il Pretore, su richiesta 10 maggio 2010 della convenuta, ha
caricato all’attore un’indennità per ripetibili di fr. 12'500.-;
appellante
l'attore con atto di appello 14 giugno 2010, con cui chiede l’annullamento del
querelato giudizio, in subordine la sua riforma nel senso di non entrare nel
merito dello scritto 10 maggio 2010 o in via ancor più subordinata di ridurre le
ripetibili a suo carico a fr. 4'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 15 luglio 2010 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che le parti hanno inoltrato un allegato di replica spontanea (l’attore in data
5 agosto 2010) e di duplica spontanea (la convenuta il 16 agosto 2010);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che il 23
marzo 2006 AP 1 ha acquistato da AO 1 la casa di abitazione sita sul fondo n. __________
RFD di __________, edificata 40 anni prima;
che con
petizione 26 giugno 2007 l’acquirente ha chiesto la condanna della venditrice
al pagamento di fr. 108'075.40 più interessi, somma corrispondente all’asserito
minor valore dell’immobile acquistato, ritenuto difettoso, domanda avversata
dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
che,
terminato lo scambio degli allegati preliminari e dopo che gran parte
dell’istruttoria era stata esperita (con l’effettuazione di 5 udienze e di
diversi incidenti processuali e soprattutto con l’audizione di 12 testi, di cui
uno per rogatoria), l’attore, con lettera 22 aprile 2010, ha comunicato al Pretore di ritirare l’azione da lui promossa;
che il
Pretore, con decreto 6 maggio 2010, ha di conseguenza stralciato dai ruoli la
procedura, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 2'692.-, già
anticipate dalle parti, a carico di chi le aveva anticipate;
che con scritto
10 maggio 2010 alla Pretura, la convenuta ha in seguito chiesto l’assegnazione
di fr. 12'500.- a titolo di ripetibili, richiesta alla quale l’attore si è
opposto il 31 maggio 2010 chiedendo in subordine una loro riduzione a fr.
4'000.-;
che, con
decreto 1° giugno 2010, il Pretore, rammentata la giurisprudenza che lo
autorizzava a decidere su una domanda di attribuzione di ripetibili formulata
dopo che la procedura era già stata stralciata dai ruoli (ICCA 8 febbraio 1999
inc. n. 11.98.200 pubbl. [invero solo parzialmente] in BOA n. 18 p. 11), ha accolto la richiesta 10 maggio 2010 della
convenuta ed ha con ciò caricato all’attore un’indennità per ripetibili di fr.
12'500.-, calcolata secondo la nota formula che media l’onorario ad valorem
(di fr. 8'640.-, pari all’8% [10% ridotto di un quinto]) con quello ad horam (di fr. 15'525.-, pari a 57.5 ore a fr.
270.-);
che con
appello 14 giugno 2010 l’attore chiede di annullare il querelato giudizio, in
subordine di riformarlo nel senso di non entrare nel merito dello scritto 10
maggio 2010, ribadendo in sostanza che il Pretore, dopo aver emanato il
giudizio (finale) di stralcio, rimasto inimpugnato, non era più competente a
decidere ulteriori questioni, che nemmeno potevano essergli sottoposte; in via
subordinata chiede poi di ridurre a fr. 4'000.- l’indennità ripetibile a suo
carico, proponendo di considerare per l’onorario ad valorem una
percentuale del 2.1% (6% ridotto di un ulteriore 65%) e per quello ad horam un
dispendio di 30 ore;
che delle
osservazioni all’appello 15 luglio 2010 della convenuta, della replica
spontanea 5 agosto 2010 e della duplica spontanea 16 agosto 2010
(sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98
consid. 2.2; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; II CCA 10 dicembre 2010 inc.
n. 12.2010.79) si dirà, per quanto necessario nei prossimi considerandi;
Considerandi
in diritto:
che
il decreto pretorile è stato pronunciato ed impugnato prima del 1° gennaio
2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), di modo che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC/TI
(art. 405 cpv. 1 CPC);
che
l’attore rimprovera innanzitutto al Pretore di essersi pronunciato sulla
questione delle ripetibili, sottopostagli irritualmente dalla convenuta il 10
maggio 2010, nonostante la procedura fosse nel frattempo già stata stralciata
dai ruoli;
che
nel caso di specie la questione a sapere se il Pretore fosse ancora competente
a decidere su una domanda di attribuzione di ripetibili formulata dopo che la
procedura era già stata stralciata dai ruoli per desistenza può tutto sommato
rimanere indecisa;
che
in effetti, se anche - contrariamente a quanto stabilito a suo tempo dalla
giurisprudenza (I CCA 8 febbraio 1999 inc. n. 11.98.200, invero ritenuta
problematica dalla dottrina, cfr. Rep. 1999 p. 245) - il primo giudice non avesse potuto decidere su quella domanda, la
stessa avrebbe comunque dovuto essere giudicata dalla scrivente Camera,
dovendosi ritenere che la convenuta, inoltrando lo scritto 10 maggio 2010 con
cui sollecitava il Pretore ad attribuirle le ripetibili richieste negli
allegati preliminari e non concesse nel decreto 6 maggio 2010 (il rinnovo della
richiesta di ripetibili al momento del ritiro dell’azione è superfluo, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
151; II CCA 14 novembre 2005 inc. n. 12.2004.187), di fatto aveva inoltrato una
domanda di revisione contro quel giudizio (art. 340 lett. a CPC/TI), che, rispettosa
del termine di 20 giorni e con ciò tempestiva (art. 342 CPC/TI), avrebbe per
l’appunto dovuto essere sottoposta e decisa dall’autorità d’appello competente
(art. 341 cpv. 1 CPC/TI), a cui il primo giudice avrebbe dovuto prontamente trasmetterla
(art. 126 CPC/TI);
che,
ciò premesso e pacifico che l’attore desistente sia da considerarsi soccombente
e con ciò tenuto a rifondere ripetibili alla controparte (art. 77 cpv. 2 e 3
CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 1 segg. ad art. 77; II CCA 12 aprile 2000 inc. n. 12.2000.29, 15 maggio 2000
inc. n. 12.2000.67), è a giusta ragione che il Pretore, stante la prematura
cessazione della lite, in applicazione dell’art. 11 TOA (applicabile alla
fattispecie in virtù della norma transitoria dell’art. 16 cpv. 2 del
regolamento sulla fissazione delle ripetibili), si è avvalso per il computo
delle ripetibili a suo carico della nota formula con cui l’onorario ad valorem
viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 9 e n. 268 ad art. 77; II CCA 12 aprile 2000 inc. n. 12.2000.29);
che, giusta
l’art. 9 TOA, in presenza di una causa come quella in esame con un valore
litigioso di fr. 108'075.40, le ripetibili dovute alla parte vincente per il
compimento dell’intera causa avrebbero potuto essere quantificate tra il 6 e il
10% del valore di causa, ovvero tra fr. 6’500.- e fr. 11'000.- arrotondati;
che il Pretore
aveva ritenuto che la causa presentava una difficoltà tale da imporre la
percentuale massima, da lui poi ridotta del 20%, mentre l’attore ritiene
giustificato far capo alla percentuale minima, oltretutto ridotta di un
ulteriore 65%;
che
nonostante le divergenti opinioni delle parti e del Pretore, la causa in
questione, volta ad ottenere il minor valore di un immobile acquistato,
ritenuto difettoso (art. 197 segg. CO), si presenta tutto sommato di difficoltà
media, tanto è vero che lo stesso attore, che qui la considera persino
“banale”, con le osservazioni 31 maggio 2010, si era a suo tempo limitato ad
affermare di ritenerla solo “non .. particolarmente complessa”;
che la
retribuzione ad valorem può pertanto essere determinata nell'8% del
valore litigioso, ossia in fr. 8’650.-;
che la
convenuta ha addotto un dispendio di tempo di 57.5 ore - invero non documentato
e poi aumentato in questa sede a 68 ore sulla base di un conteggio irrito,
siccome proposto solo in seconda istanza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) - a
fr. 270.- all'ora, per un onorario complessivo di fr. 15'525.- fatto proprio
dal Pretore, che l’attore ha contestato solo in ragione del tempo impiegato,
ritenuto giustificato solo in ragione di 30 ore;
che, in
assenza di un valido conteggio allestito dal patrocinatore della convenuta, è assai
arduo stabilire quale sia stato il suo dispendio orario effettivo,
rispettivamente se lo stesso fosse del tutto giustificato o comprendesse anche
eventuali prestazioni esulanti dalla conduzione del processo;
che sulla
base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente
per l'allestimento della risposta e della duplica (di complessive 37 pagine,
con però un ampio interlinea), e per le ulteriori incombenze di causa, tra cui
in particolare la partecipazione a 5 udienze, può così essere stimato in circa 30/35
ore, di modo che la retribuzione in base al criterio ad horam può essere
determinata con un importo sostanzialmente analogo a quello derivante
dall’onorario ad valorem;
che, su
queste basi, l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce ad un importo per
ripetibili di fr. 8’650.-, che tenuto conto dell’IVA e delle presumibili spese
vive, può essere arrotondato a fr. 9’500.-, somma che l’attore è così tenuto a
rifondere alla convenuta;
che
l’appello può di conseguenza essere evaso ai sensi dei considerandi che
precedono, il Pretore avendo attribuito un'indennità ripetibile manifestamente eccessiva,
di fatto pari a quella dovuta per lo svolgimento dell’intera pratica, calcolata
oltretutto al massimo della tariffa applicabile;
che
le spese e le ripetibili di questa procedura, calcolate sulla base del valore
ancora litigioso di fr. 12'500.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14.
giugno 2010 di AP 1 è evaso ai sensi dei considerandi.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste
a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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