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Decisione

12.2010.121

Decreto di stralcio per desistenza - domanda di ripetibili della parte vincente - nuovo decreto - appello

2 settembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che il 23

marzo 2006 AP 1 ha acquistato da AO 1 la casa di abitazione sita sul fondo n. __________

RFD di __________, edificata 40 anni prima;

che con

petizione 26 giugno 2007 l’acquirente ha chiesto la condanna della venditrice

al pagamento di fr. 108'075.40 più interessi, somma corrispondente all’asserito

minor valore dell’immobile acquistato, ritenuto difettoso, domanda avversata

dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

che,

terminato lo scambio degli allegati preliminari e dopo che gran parte

dell’istruttoria era stata esperita (con l’effettuazione di 5 udienze e di

diversi incidenti processuali e soprattutto con l’audizione di 12 testi, di cui

uno per rogatoria), l’attore, con lettera 22 aprile 2010, ha comunicato al Pretore di ritirare l’azione da lui promossa;

che il

Pretore, con decreto 6 maggio 2010, ha di conseguenza stralciato dai ruoli la

procedura, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 2'692.-, già

anticipate dalle parti, a carico di chi le aveva anticipate;

che con scritto

10 maggio 2010 alla Pretura, la convenuta ha in seguito chiesto l’assegnazione

di fr. 12'500.- a titolo di ripetibili, richiesta alla quale l’attore si è

opposto il 31 maggio 2010 chiedendo in subordine una loro riduzione a fr.

4'000.-;

che, con

decreto 1° giugno 2010, il Pretore, rammentata la giurisprudenza che lo

autorizzava a decidere su una domanda di attribuzione di ripetibili formulata

dopo che la procedura era già stata stralciata dai ruoli (ICCA 8 febbraio 1999

inc. n. 11.98.200 pubbl. [invero solo parzialmente] in BOA n. 18 p. 11), ha accolto la richiesta 10 maggio 2010 della

convenuta ed ha con ciò caricato all’attore un’indennità per ripetibili di fr.

12'500.-, calcolata secondo la nota formula che media l’onorario ad valorem

(di fr. 8'640.-, pari all’8% [10% ridotto di un quinto]) con quello ad horam (di fr. 15'525.-, pari a 57.5 ore a fr.

270.-);

che con

appello 14 giugno 2010 l’attore chiede di annullare il querelato giudizio, in

subordine di riformarlo nel senso di non entrare nel merito dello scritto 10

maggio 2010, ribadendo in sostanza che il Pretore, dopo aver emanato il

giudizio (finale) di stralcio, rimasto inimpugnato, non era più competente a

decidere ulteriori questioni, che nemmeno potevano essergli sottoposte; in via

subordinata chiede poi di ridurre a fr. 4'000.- l’indennità ripetibile a suo

carico, proponendo di considerare per l’onorario ad valorem una

percentuale del 2.1% (6% ridotto di un ulteriore 65%) e per quello ad horam un

dispendio di 30 ore;

che delle

osservazioni all’appello 15 luglio 2010 della convenuta, della replica

spontanea 5 agosto 2010 e della duplica spontanea 16 agosto 2010

(sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98

consid. 2.2; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; II CCA 10 dicembre 2010 inc.

n. 12.2010.79) si dirà, per quanto necessario nei prossimi considerandi;

Considerandi

in diritto:

che

il decreto pretorile è stato pronunciato ed impugnato prima del 1° gennaio

2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), di modo che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC/TI

(art. 405 cpv. 1 CPC);

che

l’attore rimprovera innanzitutto al Pretore di essersi pronunciato sulla

questione delle ripetibili, sottopostagli irritualmente dalla convenuta il 10

maggio 2010, nonostante la procedura fosse nel frattempo già stata stralciata

dai ruoli;

che

nel caso di specie la questione a sapere se il Pretore fosse ancora competente

a decidere su una domanda di attribuzione di ripetibili formulata dopo che la

procedura era già stata stralciata dai ruoli per desistenza può tutto sommato

rimanere indecisa;

che

in effetti, se anche - contrariamente a quanto stabilito a suo tempo dalla

giurisprudenza (I CCA 8 febbraio 1999 inc. n. 11.98.200, invero ritenuta

problematica dalla dottrina, cfr. Rep. 1999 p. 245) - il primo giudice non avesse potuto decidere su quella domanda, la

stessa avrebbe comunque dovuto essere giudicata dalla scrivente Camera,

dovendosi ritenere che la convenuta, inoltrando lo scritto 10 maggio 2010 con

cui sollecitava il Pretore ad attribuirle le ripetibili richieste negli

allegati preliminari e non concesse nel decreto 6 maggio 2010 (il rinnovo della

richiesta di ripetibili al momento del ritiro dell’azione è superfluo, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

151; II CCA 14 novembre 2005 inc. n. 12.2004.187), di fatto aveva inoltrato una

domanda di revisione contro quel giudizio (art. 340 lett. a CPC/TI), che, rispettosa

del termine di 20 giorni e con ciò tempestiva (art. 342 CPC/TI), avrebbe per

l’appunto dovuto essere sottoposta e decisa dall’autorità d’appello competente

(art. 341 cpv. 1 CPC/TI), a cui il primo giudice avrebbe dovuto prontamente trasmetterla

(art. 126 CPC/TI);

che,

ciò premesso e pacifico che l’attore desistente sia da considerarsi soccombente

e con ciò tenuto a rifondere ripetibili alla controparte (art. 77 cpv. 2 e 3

CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit.,

m. 1 segg. ad art. 77; II CCA 12 aprile 2000 inc. n. 12.2000.29, 15 maggio 2000

inc. n. 12.2000.67), è a giusta ragione che il Pretore, stante la prematura

cessazione della lite, in applicazione dell’art. 11 TOA (applicabile alla

fattispecie in virtù della norma transitoria dell’art. 16 cpv. 2 del

regolamento sulla fissazione delle ripetibili), si è avvalso per il computo

delle ripetibili a suo carico della nota formula con cui l’onorario ad valorem

viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 9 e n. 268 ad art. 77; II CCA 12 aprile 2000 inc. n. 12.2000.29);

che, giusta

l’art. 9 TOA, in presenza di una causa come quella in esame con un valore

litigioso di fr. 108'075.40, le ripetibili dovute alla parte vincente per il

compimento dell’intera causa avrebbero potuto essere quantificate tra il 6 e il

10% del valore di causa, ovvero tra fr. 6’500.- e fr. 11'000.- arrotondati;

che il Pretore

aveva ritenuto che la causa presentava una difficoltà tale da imporre la

percentuale massima, da lui poi ridotta del 20%, mentre l’attore ritiene

giustificato far capo alla percentuale minima, oltretutto ridotta di un

ulteriore 65%;

che

nonostante le divergenti opinioni delle parti e del Pretore, la causa in

questione, volta ad ottenere il minor valore di un immobile acquistato,

ritenuto difettoso (art. 197 segg. CO), si presenta tutto sommato di difficoltà

media, tanto è vero che lo stesso attore, che qui la considera persino

“banale”, con le osservazioni 31 maggio 2010, si era a suo tempo limitato ad

affermare di ritenerla solo “non .. particolarmente complessa”;

che la

retribuzione ad valorem può pertanto essere determinata nell'8% del

valore litigioso, ossia in fr. 8’650.-;

che la

convenuta ha addotto un dispendio di tempo di 57.5 ore - invero non documentato

e poi aumentato in questa sede a 68 ore sulla base di un conteggio irrito,

siccome proposto solo in seconda istanza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) - a

fr. 270.- all'ora, per un onorario complessivo di fr. 15'525.- fatto proprio

dal Pretore, che l’attore ha contestato solo in ragione del tempo impiegato,

ritenuto giustificato solo in ragione di 30 ore;

che, in

assenza di un valido conteggio allestito dal patrocinatore della convenuta, è assai

arduo stabilire quale sia stato il suo dispendio orario effettivo,

rispettivamente se lo stesso fosse del tutto giustificato o comprendesse anche

eventuali prestazioni esulanti dalla conduzione del processo;

che sulla

base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente

per l'allestimento della risposta e della duplica (di complessive 37 pagine,

con però un ampio interlinea), e per le ulteriori incombenze di causa, tra cui

in particolare la partecipazione a 5 udienze, può così essere stimato in circa 30/35

ore, di modo che la retribuzione in base al criterio ad horam può essere

determinata con un importo sostanzialmente analogo a quello derivante

dall’onorario ad valorem;

che, su

queste basi, l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce ad un importo per

ripetibili di fr. 8’650.-, che tenuto conto dell’IVA e delle presumibili spese

vive, può essere arrotondato a fr. 9’500.-, somma che l’attore è così tenuto a

rifondere alla convenuta;

che

l’appello può di conseguenza essere evaso ai sensi dei considerandi che

precedono, il Pretore avendo attribuito un'indennità ripetibile manifestamente eccessiva,

di fatto pari a quella dovuta per lo svolgimento dell’intera pratica, calcolata

oltretutto al massimo della tariffa applicabile;

che

le spese e le ripetibili di questa procedura, calcolate sulla base del valore

ancora litigioso di fr. 12'500.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

14.

giugno 2010 di AP 1 è evaso ai sensi dei considerandi.

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste

a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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