12.2010.122
Azione di disconoscimento del debito - azione di inesistenza de debito in procedura accelerata - sospensione provvisoria o cautelare dell'esecuzione
26 ottobre 2010Italiano28 min
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Numero d'incarto:
12.2010.122
Data decisione, Autorità:
26.10.2010, IICCA
Titolo:
Azione di disconoscimento del debito - azione di inesistenza de debito in procedura accelerata - sospensione provvisoria o cautelare dell'esecuzione
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
INESISTENZA DEL DEBITO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
art. 376 CPC-TI
art. 83 cpv. 2 LEF
art. 85a cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2010.122
Lugano
26 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.415
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3
luglio 2009 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr.
91'801.95 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2007 di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano e la conseguente cancellazione dell’esecuzione;
ed ora
sulla domanda cautelare proposta dall’attrice contestualmente alla petizione
(inc. n. DI.2009.905 della medesima Pretura), volta ad ottenere la sospensione
dell’esecuzione nonché il sequestro dei documenti della procedura di rigetto
dell’opposizione e in particolare del doc. F prodotto dalla convenuta, che il
Pretore con decreti 15 e 17 giugno 2010 ha parzialmente accolto, nella sola misura in cui si riferiva al sequestro dei documenti, ponendo gli oneri
processuali di complessivi fr. 350.- a carico della convenuta per 1/4 e
dell’istante per 3/4, tenuta pure a rifondere alla controparte fr. 2'700.- per
ripetibili;
appellante
l'istante con atto di appello 23 giugno 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la domanda cautelare o
almeno di compensare le ripetibili, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 29 luglio 2010, corredate di un’istanza di
intersecazione, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
richiamato
il decreto 30 giugno 2010 con cui la presidente di questa Camera ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc.
C), cui è stata interposta opposizione, AO 1 ha escusso AP 1 per fr. 91'801.95 più interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2007, indicando come titolo del credito
rispettivamente causa dell’obbligazione tre fatture da lei emesse e non pagate
dalla controparte, la n. 102 del 29 settembre 2006 di € 3'120.- relativa al
trasloco di alcune macchine da stampa (doc. F), la n. 111 del 20 ottobre 2006
di € 23'000.- concernente l’acquisto in __________ per conto dell’escussa di
una macchina da stampa Heidelberg GTO 46VP (in seguito: macchina Heidelberg, doc.
D) e la n. 55 dell’8 maggio 2007 di € 38'092.10 avente per oggetto i lavori di
smontaggio, pulizia, riverniciatura, installazione e revisione di quest’ultima
macchina (doc. E), il tutto previa deduzione di fr. 15'164.45, pari al controvalore
della fattura del 12 luglio 2006, di € 9'103.25, per la vendita per conto
dell’escussa di una macchina da stampa Offset Man Roland R202 T Bicolore (in
seguito: macchina Man Roland, cfr. doc. H).
B. A sostegno della domanda di rigetto dell’opposizione, inoltrata il
16 novembre 2007 (doc. S), AO 1, oltre alle fatture appena menzionate, ha tra
l’altro versato agli atti due lettere apparentemente sottoscritte
dall’amministratore unico di AP 1, __________, l’una datata 25 maggio 2007 in cui questi dichiarava che avrebbe provveduto al pagamento della fattura n. 102 (doc. I) e l’altra,
con data 23 settembre 2006, recante la sua firma “per accettazione e pieno
accordo”, in cui si precisava che la macchina Heidelberg sarebbe stata
fatturata a parte al prezzo di acquisizione e veniva altresì indicato un
preventivo di € 38'092.10 per i relativi lavori di smontaggio, pulizia,
riverniciatura, installazione e revisione (doc. N, il cui originale corrisponde
al doc. F della procedura di rigetto dell’opposizione inc. n. EF.2007.3182).
C. Sulla base di questa documentazione e nonostante le obiezioni
dell’escussa (cfr. doc. T), la quale in particolare aveva contestato di aver
commissionato i lavori sulla macchina Heidelberg, aveva evidenziato che la
fattura (pro-forma) relativa all’acquisto di quella macchina era compensata da
quella (pure pro-forma) di vendita della macchina Man Roland e aveva eccepito
la falsità - sulla base di un preavviso di perizia calligrafica (doc. R) -
della firma apposta sulla lettera 23 settembre 2006, il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, con sentenza 26 febbraio 2008 (doc. CC) ha rigettato in
via provvisoria l’opposizione al PE, ponendo a suo carico la tassa di giustizia
di fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'200.-. L’impugnativa presentata
dall’escussa il 5 marzo 2008 è stata respinta il 29 luglio 2008 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (doc. DD), con accollo
all’appellante della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle ripetibili di fr.
1'000.-. Il successivo ricorso in materia civile presentato contro questa
decisione, al quale la ricorrente non ha chiesto di conferire l’effetto
sospensivo (doc. EE), è stato respinto, in quanto ammissibile, con sentenza 9
giugno 2009 (doc. A) dalla Seconda Corte civile del Tribunale federale, che ha
caricato alla ricorrente la tassa di giustizia di fr. 4'000.-.
D. Con petizione 3 luglio 2009, denominata azione di disconoscimento
del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o in subordine ex art. 85a LEF, AP 1, alla
quale nel frattempo era stata recapitata la comminatoria di fallimento (doc.
B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza del debito di
cui al PE e la conseguente cancellazione dell’esecuzione. Essa, ribadendo
sostanzialmente quanto addotto nella procedura di rigetto dell’opposizione, ha
evidenziato che la fattura (pro-forma) relativa all’acquisto della macchina
Heidelberg (di € 23'000.-) era in realtà compensata da quella (pure pro-forma)
di vendita della macchina Man Roland (pari a € 25'000.-); ha negato di aver
commissionato i lavori di revisione sulla macchina Heidelberg, per altro contestati
nella loro estensione e nemmeno eseguiti, eccependo al proposito la falsità
della firma apposta sulla lettera 23 settembre 2006; ed ha infine rilevato che
l’ammontare della fattura relativa al trasloco di altre varie macchine da
stampa era compensato dai danni da lei subiti, consistenti nelle spese legali della
procedura di rigetto dell’opposizione (fr. 4'450.- per le tasse di giustizia
relative alle sole procedure ricorsuali) e nel costo della perizia calligrafica
di parte (fr. 900.-, doc. AA).
E.
Contestualmente alla petizione, l’attrice,
con una domanda cautelare poi completata in occasione dell’udienza del 14
luglio 2009 ed avversata dalla controparte nel corso di quella medesima udienza,
ha chiesto di sospendere l’esecuzione, in ogni caso durante la fase istruttoria
della procedura cautelare e fino a crescita in giudicato della decisione
sull’eccezione di falso, e di far trasmettere alla Pretura e quindi sequestrare
i documenti della procedura di rigetto dell’opposizione e in particolare il
doc. F (ora doc. N) a suo tempo prodotto dalla convenuta, allo scopo di
sottoporlo a una perizia giudiziaria.
F. Con
decreto cautelare 17 luglio 2009, emanato “nelle more istruttorie” e completato
il successivo 27 luglio, il Pretore ha ordinato la sospensione dell’esecuzione
e il blocco presso il Tribunale federale rispettivamente presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello dei documenti prodotti nella
procedura di rigetto dell’opposizione ed in particolare del documento eccepito
di falso.
G. Esperita
l’istruttoria cautelare e raccolti i relativi allegati conclusivi delle parti,
il Pretore, con decreto 15 giugno 2010, poi completato il successivo 17 giugno,
in parziale accoglimento della domanda cautelare, ha revocato l’ordine di
sospensione dell’esecuzione e ha confermato il blocco presso il Tribunale
federale e presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
dei documenti prodotti nella procedura di rigetto dell’opposizione - tranne per
quanto riguardava l’originale del PE, che la patrocinatrice della convenuta è
in effetti stata autorizzata a ritirare - ed in particolare dell’originale del
doc. N, ponendo gli oneri processuali di complessivi fr. 350.- per 1/4 a carico
della convenuta e per 3/4 a carico dell’istante, tenuta pure a rifondere alla
controparte fr. 2'700.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha
preliminarmente osservato che, per stabilire l’ammissibilità dell’istanza
cautelare, non occorreva verificare la tempestività dell’azione di
disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, la contestuale azione di
inesistenza del debito ex art. 85a LEF essendo in ogni caso verosimilmente
tempestiva. Egli ha quindi provveduto ad esaminare se, in base a quest’ultima
norma ed in particolare al suo cpv. 2, fosse possibile sospendere l’esecuzione,
ciò che presupponeva che la domanda fosse “molto verosimilmente fondata”. Al
proposito ha innanzitutto rilevato che la convenuta aveva invero già reso
verosimile la sua pretesa nella procedura di rigetto dell’opposizione, mentre
l’istante in questa procedura non era riuscita a scalfire detta verosimiglianza.
Tutt’altro. A suo giudizio, la situazione processuale dell’istante non era migliorata
nonostante la perita (di parte) B__________ __________ avesse ribadito quanto
indicato nei suoi precedenti rapporti (doc. R, II), ovvero che la firma apposta
sul doc. N era verosimilmente falsa: dall’istruttoria di causa era in effetti
emerso da una parte che i lavori di revisione della macchina Heidelberg di cui
alla fattura n. 55 erano effettivamente stati eseguiti, con la consapevolezza
del suo amministratore (cfr. testi L__________ __________, M__________ __________
e R__________ __________), e dall’altra, con riferimento alla fattura n. 111,
che la convenuta aveva effettivamente pagato il prezzo di £ 15'000.- (pari a €
23'000.-), mentre non vi erano verosimili prove a favore della tesi
dell’istante secondo cui quel prezzo sarebbe stato compensato dall’uguale ricavo
dalla compravendita della macchina Man Roland. L’istante non aveva in
definitiva reso verosimile che le due fatture non sarebbero dovute, mentre era
emersa la verosimiglianza della falsità della firma apposta sul doc. N. Per la
ripartizione delle spese e delle ripetibili, il giudice ha infine osservato che
l’istante era totalmente soccombente sul tema principale delle tre fatture,
mentre era vincente su quello più marginale del blocco dei documenti.
H. Con
l’appello 23 giugno 2010 che qui ci occupa, cui è stato concesso l’effetto
sospensivo richiesto, l'istante chiede in via principale di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la domanda cautelare. Essa
ritiene innanzitutto che tale conclusione s’imponeva già per il fatto che la
petizione da lei promossa era principalmente un’azione di disconoscimento del
debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, circostanza questa che, almeno finché la stessa era
pendente e non era stata dichiarata tardiva, questione lasciata indecisa il
Pretore, impediva automaticamente la continuazione dell’esecuzione. Ma, a suo dire,
la decisione impugnata violava pure l’art. 85a cpv. 2 LEF, da un lato perché il
giudice avrebbe dovuto giudicare il mantenimento del provvedimento cautelare
valutando solo se le risultanze istruttorie avessero confermato il fumus
boni juris e se le future prove che la parte si era riservata non avrebbero
ragionevolmente potuto mutare il risultato degli accertamenti acquisiti durante
l’istruttoria cautelare; dall’altro perché nella decisione vi erano delle
valutazioni di prove manifestamente erronee o non conformi al diritto
sostanziale: accertata la verosimile falsità del doc. N, non si vedeva in
effetti come il primo giudice potesse poi concludere, sulla base della
superficiale e contraddittoria testimonianza di un teste tutt’altro che
disinteressato come L__________ __________, nel senso che il buon fondamento
della fattura n. 55 sarebbe stato reso verosimile; in merito alla fattura n.
111 per la vendita della macchina Man Roland ritiene invece che la
testimonianza di M__________ __________, l’unica persona disinteressata ai
fatti, debba prevalere rispetto a quella degli altri testi ed in particolare
del già menzionato L__________ __________ e dell’amministratore della convenuta
U__________ __________, che avevano invece negato la bontà della tesi
dell’istante circa un prezzo di € 25'000.-. In via subordinata, l'istante
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di compensare almeno le
ripetibili, comunque reputate eccessive, ritenendo che la questione della
falsità del doc. N “pesasse” ben più di quanto stabilito dal Pretore.
I. Delle
osservazioni 29 luglio 2010 con cui la convenuta postula la reiezione del
gravame, auspicando altresì l’intersecazione di alcuni passaggi dell’appello,
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Contrariamente a quanto ritenuto
dall’istante, il fatto che essa abbia principalmente inoltrato un’azione di
disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF e che quell’azione, nonostante
le obiezioni della convenuta, non sia sinora stata dichiarata tardiva dal Pretore
e sia con ciò tuttora pendente, non comporta automaticamente la sospensione provvisoria
dell’esecuzione. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di
stabilire che, nel caso in cui il termine per l’inoltro di una tale azione sia inequivocabilmente
trascorso, nemmeno le autorità esecutive sarebbero tenute ad aspettare che il
giudice abbia formalmente a decretare la tardività dell’azione, ma potrebbero senz’altro
continuare la procedura esecutiva (DTF 101 III 40 consid. 3). Ora, nel caso di
specie, come giustamente evidenziato dalla convenuta, è incontestabile che
l’azione di disconoscimento del debito promossa dall’istante il 3 luglio 2009 non
sia tempestiva, il termine di 20 giorni di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF avendo iniziato
a decorrere già dalla notificazione della sentenza d’appello 29 luglio 2008 (doc.
DD; sulla decorrenza del termine dell’azione di disconoscimento del debito,
cfr. DTF 104 II 141, 127 III 569 consid. 4a; TF 9 novembre 2006 5C.161/2006 consid. 2.3; IICCA 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.56), avvenuta il 5 agosto 2008 (cfr. doc.
EE); tanto più che il ricorso in materia civile poi inoltrato dall’istante
contro quella decisione non aveva effetto sospensivo ex lege (art. 103
cpv. 1 e 2 LTF; TF 4 gennaio 2010 5A_68/2009 consid. 2.1.2) e lo stesso neppure
è stato conferito dal giudice dell’istruzione, d’ufficio o su istanza della
parte (art. 103 cpv. 3 LTF; cfr. TF 12 dicembre 2006 5P.259/2006 consid. 4.2). In
tali circostanze, è dunque escluso che il fatto che l’azione di disconoscimento
del debito inoltrata dall’istante non sia ancora stata dichiarata tardiva e sia
perciò tuttora pendente possa comportare la sospensione provvisoria dell’esecuzione
nei suoi confronti. Resta da esaminare - come del resto fatto dal giudice di
prime cure - se un tale effetto possa eventualmente essere ottenuto in considerazione
del fatto che la petizione, nella sua formulazione subordinata, costituiva
un’azione di inesistenza del debito giusta l’art. 85a LEF.
2.
L’art.
85a cpv. 2 LEF stabilisce che il tribunale, dopo aver sentito le parti ed
esaminato i documenti prodotti, può, nell’esecuzione in via di fallimento dopo
la notificazione della comminatoria di fallimento (cifra 2 della norma),
pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la
domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o
della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata. Per la
dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto
verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del
debitore devono apparire evidentemente maggiori ("deutlich besser")
di quelle del creditore (TF 28 luglio 2008 4D_68/2008 consid. 2, 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 5.2; IICCA 5 maggio 1999
inc. n. 12.99.50, 8 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.74, 2 febbraio 2009 inc. n.
12.2008
; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ª ed., § 20 n. 25; Staehelin, Basler
Kommentar, Ergänzungsband, n. 19 segg. ad art. 85a LEF; Brönnimann, SchKG-Kurzkommentar, n. 11 ad art. 85a LEF). Dal
punto di vista procedurale, la sospensione provvisoria dell’esecuzione
costituisce una misura provvisionale (DTF 125 III 440 consid. 2c; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art. 85a
LEF), di modo che il giudizio sulla stessa può avvenire sulla base di un esame limitato
delle prove (IICCA 5 maggio 1999 inc. n. 12.99.50, 8 gennaio 2002 inc. n.
12.2001
).
3.
Alla
luce di quanto precede, i rimproveri mossi al Pretore di non aver unicamente
valutato se le risultanze istruttorie avessero confermato il fumus boni
juris già ammesso in via supercautelare e se le future prove che la parte
si era riservata non avrebbero ragionevolmente potuto mutare il risultato degli
accertamenti acquisiti durante l’istruttoria cautelare sono infondati. Come
detto, nell’ambito del giudizio di cui all’art. 85a cpv. 2 LEF il Pretore deve decidere,
sulla base delle sole prove versate agli atti nella procedura provvisionale, di
per sé limitate per legge dalla natura sommaria di quella procedura, se la domanda
di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della
concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata. Egli non è
dunque vincolato né da quanto deciso in via cautelare “nelle more istruttorie”,
né può tener conto del fatto che l’istruttoria di merito non è ancora finita e
che le prove riservate per il giudizio di merito, una volta esperite, avrebbero
eventualmente potuto giustificare l’accoglimento della domanda di accertamento
dell’inesistenza del debito. Poco importa poi se, negando la sospensione
provvisoria dell’esecuzione sulla base di un’istruttoria limitata, il giudice
di prime cure possa forse rendere priva di interesse pratico la continuazione
della causa di merito e l’accertamento del buon diritto del debitore,
l’eventualità che quest’ultimo, a seguito del rifiuto del giudice di sospendere
l’esecuzione in via cautelare, perda la possibilità di far accertare l’inesistenza
del debito essendo insita nel sistema istituito dall’art. 85a LEF (TF 2 settembre 2009 4A_123/2009 consid. 8).
4.
L’istante dichiara in ogni caso di non condividere la conclusione pretorile
secondo cui essa non aveva reso sufficientemente verosimile
che la fattura n. 55 di € 38'092.10, avente per oggetto i lavori di smontaggio,
pulizia, riverniciatura, installazione e revisione (con i relativi nuovi pezzi)
della macchina Heidelberg, non sarebbe dovuta. Di fronte all’accertata
verosimile falsità del doc. N, non riusciva in effetti a capire come il primo
giudice avesse potuto concludere in tal senso, oltretutto sulla base della
superficiale e contraddittoria testimonianza di un teste tutt’altro che
disinteressato come L__________ __________.
4.1
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’istante, non è innanzitutto vero che il fatto che il
Pretore abbia accertato la verosimile falsità della firma apposta sul doc. N
implichi necessariamente che i lavori di revisione della macchina Heidelberg,
la cui esecuzione per € 38'092.10 sarebbe per l’appunto stata confermata “per
accettazione e pieno accordo” con quel documento, non sarebbero stati commissionati
e svolti, per quello stesso importo. Ciò a maggior ragione, se, come rilevato
dalla convenuta, si tiene conto del fatto che il giudizio di verosimiglianza
della falsità della firma apposta sul doc. N si fondava solo su un preavviso di
perizia calligrafica (doc. R), che, pur essendo stato confermato per scritto
(doc. II) e in sede testimoniale dal suo estensore (teste B__________ __________),
costituiva pur sempre una semplice perizia di parte, con una valenza (almeno
nel merito) non superiore a una qualsiasi allegazione di parte.
4.2
Per
confutare l’assunto del Pretore secondo cui dall’istruttoria ed in particolare
dalla testimonianza di L__________ __________ era emerso che i lavori di
revisione della macchina Heidelberg erano stati effettivamente eseguiti e che i
nuovi pezzi fatturati erano effettivamente stati sostituiti, il tutto con la
piena consapevolezza del suo amministratore unico, l’istante si è limitata a censurare
il contenuto e l’attendibilità della deposizione di quel teste. Essa non ha
invero censurato, siccome errate o irrilevanti, le ulteriori argomentazioni che
il giudice di prime cure aveva esposto a sostegno di quella conclusione, né
quella secondo cui anche il teste M__________ __________ avrebbe confermato che
il suo amministratore unico gli aveva detto che la macchina era stata completamente
revisionata, né quella secondo cui anche il teste R__________ __________
avrebbe confermato che la strategia dell’istante era stata quella di acquistare
una macchina a buon mercato e di renderla poi operativa con i necessari lavori
di revisione. In tali circostanze, a prescindere dalla questione della
rilevanza del teste L__________ __________, si potrebbe invero già concludere,
con il Pretore, per il verosimile buon fondamento della fattura in questione.
Ma, in ogni caso, nemmeno vi sono valide ragioni per non considerare la
deposizione di quel teste, il quale ha effettivamente dichiarato quanto
riportato dal Pretore, ovvero che i lavori di revisione erano stati
effettivamente commissionati (verbale p. 3 segg.) ed eseguiti (verbale p. 4
seg.), che i pezzi fatturati erano a loro volta stati effettivamente sostituiti
(verbale p. 4 e 7) e che tutto era avvenuto con l’accordo dell’amministratore
unico dell’istante (verbale p. 3 segg.); tanto più che quelle circostanze sono
state in larga misura confermate anche dall’amministratore della convenuta U__________
__________ (interrogatorio formale ad 7, 13-14, 19-23) e da R__________ __________
(verbale p. 9 seg.), socio di quel teste. Le strumentali censure mosse dall’istante
alle deposizioni di L__________ __________ sono in realtà prive di rilevanza:
essa si è in effetti limitata a riportare in modo incompleto alcune sue affermazioni
(circa l’importo inizialmente preventivato), ad evidenziare più che altro quanto
egli non avrebbe detto (invece di contestare puntualmente quello che egli aveva
detto) ed a far rilevare una presunta contraddizione in cui sarebbe incorso,
che in realtà non era tale, non essendo vero che il titolare della convenuta
avrebbe dichiarato che il doc. N sarebbe stato consegnato al teste o al teste
ed al suo socio (cfr. interrogatorio formale di U__________ __________ ad 19),
circostanze queste implicitamente negate nella deposizione testimoniale
(verbale p. 4). Quanto all’attendibilità del testimone, si osserva che egli,
accanto a R__________ __________, era uno dei titolari di __________, società del
settore che era intervenuta nell’acquisto della macchina quale intermediaria
tra la convenuta e l’istante e che a quel tempo era intenzionata ad istaurare
una seria e duratura collaborazione (poi non concretizzatasi) con quest’ultima
(cfr. teste L__________ __________ verbale p. 2 e 6; teste R__________ __________
verbale p. 9; interrogatorio formale di U__________ __________ ad 3), di modo
che, nonostante il diverso parere dell’istante, non vi è motivo di ritenere che
egli o la sua società potessero essere stati indotti a favorire la convenuta a
scapito dell’istante, collaborando addirittura all’allestimento del documento
falso. Si aggiunga, per altro, che è stata proprio l’istante, dopo che la
controparte aveva dichiarato di voler rinunciare all’assunzione del testimone,
ad insistere a volerlo comunque sentire in causa (cfr. lettera 12 dicembre
2009).
5.
Il Pretore,
con riferimento alla fattura n. 111 di € 23'000.- per l’acquisto della macchina
Heidelberg, ha escluso che l’istante avesse reso sufficientemente verosimile che quella somma sarebbe
stata compensata dall’uguale ricavo dalla compravendita della macchina Man
Roland. Al proposito egli ha evidenziato che la tesi dell’istante, secondo cui quanto
indicato nella fattura di cui al doc. H costituiva in realtà un semplice
pro-forma a fini doganali, mal si conciliava con l’emissione di una fattura di €
9'000.- e con la sua sostituzione con un’altra fattura di € 25'000.- solo a 15
mesi di distanza; che quella tesi era stata contestata dall’amministratore
della convenuta U__________ __________ in sede di interrogatorio formale; e che
la diversa dichiarazione di M__________ __________ (doc. GG2), sia pure
confermata in sede testimoniale, non migliorava la sua situazione processuale,
la stessa essendo stata contestata dal teste L__________ __________. In questa
sede l’istante ritiene in sostanza che la testimonianza di M__________ __________,
l’unica persona disinteressata ai fatti, dovrebbe invece prevalere rispetto a
quella degli altri testi ed in particolare del già menzionato L__________ __________
e dell’amministratore della convenuta U__________ __________.
Il
giudizio del Pretore, che nella valutazione delle prove gode di un ampio potere
di apprezzamento (art. 90 CPC), censurabile in appello con estrema prudenza
solo nel caso in cui la sua decisione appaia manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
90), può tutto sommato essere confermato. A favore della tesi dell’istante vi è
in pratica solo la deposizione di M__________ __________, che non può però
essere considerata determinante. Se da una parte è vero che egli, delle tre
persone che hanno riferito sulla questione, sia sicuramente quella più
disinteressata, non essendo più alle dipendenze dell’istante al momento della
sua assunzione testimoniale, dall’altra è però altrettanto vero che egli non ha
avuto una conoscenza diretta delle pattuizioni tra le parti, avvenute nel
luglio 2006, essendosi in definitiva limitato a confermare il tenore di una
discussione su quel tema avvenuta alla sua presenza, nel novembre 2007, tra il
figlio dell’amministratore unico dell’istante, __________, e l’intermediario L__________
__________ (verbale p. 8 e 10 seg.). A favore della tesi della convenuta vi
sono invece diverse circostanze, almeno altrettanto convincenti: il fatto che
la fattura allestita al momento della vendita riportava per l’appunto un prezzo
di € 9'000.- (doc. H) e che la stessa sia poi stata sostituita dall’istante con
la fattura di € 25'000.- (doc. GG1) solo a distanza di 15 mesi, oltretutto dopo
che essa aveva ricevuto il PE; il fatto che L__________ __________, egli pure
sentito in sede testimoniale, abbia contestato la versione di M__________ __________,
affermando di non sapere se il prezzo pattuito era di € 25'000.-, somma che costituiva
semmai una stima iniziale del valore della macchina (verbale p. 6 seg.); e il
fatto che l’amministratore della convenuta abbia confermato che il prezzo di
vendita era quello di € 9'000.- ed abbia altresì negato che la fattura in
questione fosse stata allestita solo pro-forma (interrogatorio formale ad 28). Ora,
queste tre circostanze non sono di per sé contestate dall’istante, la quale si
limita a mettere in dubbio la fedefacenza di L__________ __________ e di U__________
__________. A torto. Il fatto che L__________ __________ nella sua deposizione
si sia lamentato di un presunto “inganno” commesso a suo tempo dall’istante nei
suoi confronti (verbale p. 6 seg.), segnatamente per averlo così coinvolto con
le sue domande nella controversia che la opponeva alla convenuta, di cui sino
al ricevimento dello scritto inviatogli qualche giorno dopo (doc. P) era
all’oscuro (verbale p. 7), non è di per sé tale da inficiare la sua
testimonianza, ciò non significando necessariamente - come invece preteso
dall’istante - che “se l’avesse saputo o intuito certamente non avrebbe
dichiarato nulla che potesse pregiudicare gli interessi di __________” (appello
p. 10). Quanto alla sua attendibilità per i suoi rapporti con la convenuta, per
l’esistenza di contraddizioni o per il sospetto di aver collaborato
all’elaborazione del documento ritenuto verosimilmente falso, si può rinviare a
quanto si è detto al considerando precedente. E pure infondata è la censura
d’inattendibilità della deposizione resa da U__________ __________, che
l’istante ha sollevato da una parte ritenendo poco plausibile la in realtà
logica - stante l’opportunità di verificare che la macchina funzionasse “come
un orologio” (interrogatorio formale ad 17) - giustificazione da questi addotta
per aver aspettato 6 mesi prima di inviare la fattura n. 55 e dall’altro
evidenziando la sua reticenza nell’indicare inizialmente il prezzo di vendita
della macchina Man Roland, poi comunque indicato (interrogatorio formale ad 28),
e il nome dell’acquirente finale (interrogatorio formale ad 9-10). Del tutto improprio
è infine il sillogismo proposto dall’istante secondo cui il fatto che il doc. N
sia stato verosimilmente falsificato farebbe sì che anche la sua tesi circa un
prezzo di vendita di € 25'000.- per la macchina Man Roland dovrebbe essere
ritenuta verosimile. In definitiva, visto che la tesi dell’istante si fondava
su una prova attendibile ma indiretta (il teste M__________ __________), per
altro smentita da un'altra prova altrettanto convincente (il teste L__________ __________),
e che quella della convenuta si basava su altri indizi (l’allestimento del doc.
H e la sua tardiva sostituzione con il doc. GG1) o prove (l’interrogatorio
formale di U__________ __________) di una certa rilevanza, è senz’altro a
ragione che il Pretore ha concluso, su questo punto, a sfavore dell’istante, pacificamente
gravata dell’onere della prova dell’esistenza della pretesa da lei posta in
compensazione (IICCA 5 maggio 1999 inc. n. 12.99.50). E, in ogni caso, è
escluso che la sua decisione possa essere considerata manifestamente ingiusta,
tale cioè da giustificare l’intervento di questa Camera.
6.
Con l’ultima censura d’appello
l’istante contesta l’ammontare delle ripetibili poste a suo carico in prima sede,
da lei ritenute eccessive, ed auspica nel contempo che le stesse siano
compensate tra le parti, rilevando che la questione della falsità del doc. N
“pesasse” ben più di quanto ritenuto dal Pretore. Nella misura in cui l’istante
ritiene eccessive le ripetibili poste a suo carico, la censura è chiaramente
irricevibile, essa non avendo assolutamente indicato in questa sede l’importo
che riteneva congruo (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; IICCA 27 luglio 1995 inc. n.
12.95
, 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 30 novembre 2007 inc. n.
12.2006
, 12 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.56; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 seg. ad art. 309). Nella misura in cui chiede di
modificare la ripartizione delle ripetibili operata dal Pretore (1/4 a carico
della convenuta e 3/4 a carico dell’istante) a favore di una ripartizione paritaria
in ragione di 1/2 ciascuno, la censura è invece infondata, ben potendosi
confermare l’assunto pretorile secondo cui la questione del blocco dei
documenti, per la quale l’istante era risultata vincente, fosse marginale per
raffronto alla questione della verosimile fondatezza delle tre fatture e della
conseguente richiesta di sospensione provvisoria dell’esecuzione, in cui essa
era invece risultata soccombente.
7.
L’appello
è del tutto silente in merito alla fattura n. 102 di € 3'120.- relativa al
trasloco di varie macchine da stampa, sulla quale il Pretore apparentemente non
si è espresso, salvo poi aver concluso che “sul tema principale delle tre
fatture citate [ndR ivi compresa dunque, salvo errore,
quella fattura] l’istante è totalmente soccombente” (decreto
p. 5). In assenza di censure al proposito, la questione non necessita di essere
approfondita.
8.
Non
potendosi, nelle particolari circostanze, ritenere che le possibilità di successo dell’istante nell’azione di merito
appaiano evidentemente maggiori di quelle della convenuta, ne discende, a
conferma del giudizio di prime cure, la reiezione del gravame. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 91'801.95, seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
9.
Resta
ora da esaminare la domanda, contenuta nelle osservazioni, con cui la
convenuta, in applicazione dell’art. 68 CPC, chiede che siano intersecate
siccome ingiuriose e comunque offensive nei suoi confronti alcune espressioni
contenute nell'appello ed in particolare quella con cui l’istante l’aveva
rimproverata di aver commesso o di aver cercato di commettere una frode o una frode
processuale (appello p. 3 e 7), per il fatto di essersi a suo tempo avvalsa del
doc. N, ora ritenuto verosimilmente falso, senza il quale essa mai avrebbe
potuto ottenere il rigetto dell’opposizione. La richiesta non può trovare
accoglimento. In effetti, l’istante si è espressa in quei termini solo dopo che
il Pretore, con il querelato giudizio, aveva concluso per la verosimile falsità
della firma apposta su quel documento. In tali circostanze essa poteva dunque
ritenere in buona fede che il rigetto dell’opposizione fosse effettivamente
stato ottenuto, in modo ingiustificato, sulla base di un documento
contraffatto. Poco importa invece, per la questione, se in questa sede
l’assunto pretorile sia poi stato contestato dalla convenuta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 giugno 2010 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. L’istanza
di intersecazione 29 luglio 2010 di AO 1 è respinta.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile
solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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