12.2010.124
Concorrenza sleale
2 maggio 2012Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.124
Data decisione, Autorità:
02.05.2012, IICCA
Titolo:
Concorrenza sleale
CONCORRENZA SLEALE
art. 2 LCSL
art. 3 let. a LCSL
art. 4 let. a LCSL
Incarto n.
12.2010.124
Lugano
2 maggio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2008.19
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna – promossa con petizione
7 febbraio 2008 da
AP 1
patr. dall’ RA 2
contro
AO 1 e
AO 2
entrambi patr. dall’ RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna di entrambi i convenuti, con il vincolo della
solidarietà, al pagamento di fr. 49'767.- (ridotti con le conclusioni a fr.
44'253.40) oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato
la reiezione della petizione;
sulla
quale il Pretore ha statuito con sentenza 7 giugno 2010, respingendo la
petizione;
appellante
l’attrice che con appello 25 giugno 2010 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 9 agosto 2010 i convenuti postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione inc. 12.2008.135 del 31 marzo 2009, con la quale questa Camera ha
accolto il ricorso di AP 1 che chiedeva di essere ammessa, dinnanzi al primo
giudice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria del gratuito patrocinio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stata incaricata da alcuni fornitori dell’allora Ipermercato
__________ a __________ di eseguire un’attività di merchandiser in
relazione alla merce da loro esposta all’interno del medesimo, ovvero di
effettuare le ordinazioni e i controlli dei prodotti, nonché curarne
l’esposizione. AO 2 era il direttore responsabile dell’Ipermercato in questione,
di cui la società AO 1 curava la gestione, analogamente agli altri ipermercati
presenti in Svizzera della catena __________ (sentenza impugnata, pag. 2 in alto).
B. Con
scritto 21 agosto 2006 AP 1 si è lamentata con AO 2 – con copia alla direzione
di __________, alle ditte fornitrici e ai responsabili dei settori dell’Ipermercato
di __________ – di una situazione di “malessere (…) intento a colpire
merchandiser”, dovuto alla “mancanza professionale dei due manager métier (…) __________
e __________”. In particolare, ella ha affermato di essere in quel momento
oggetto di mobbing e ha elencato tutta una serie di avvenimenti per
suffragare le proprie affermazioni, adducendo la responsabilità di questi
ultimi, nonché del signor __________ e del direttore di filiale. Essa ha
concluso la sua missiva auspicando la risoluzione della situazione da parte del
direttore dell’Ipermercato (doc. F). Il 13 ottobre 2006 AP 1, per il tramite
dell’avv. __________ __________ della __________, ha nuovamente esortato AO 2 a prendere posizione per iscritto sulla questione a lui sottoposta (doc. G). Il 23 ottobre 2006
questi, indicandosi quale rappresentante sia di “____________________” sia di AO
1, ha risposto che la “ditta __________ __________” aveva prontamente dato
seguito alle rimostranze da lei mosse, “promuovendo diversi incontri alla
presenza” dello scrivente e dei responsabili di settore coinvolti. In
particolare, egli ha allegato alla missiva il “protocollo” dell’incontro 27
settembre 2006 con i merchandiser. Quanto alle affermazioni espresse da AP 1 in relazione all’atteggiamento dei responsabili dell’Ipermercato, egli ha dichiarato che le stesse
erano lesive della loro personalità poiché “a tratti quantomeno diffamatorie”
(doc. J).
C. Dopo
otto mesi, il 21 giugno 2007, AP 1 ha nuovamente scritto a AO 2 – con copia per
conoscenza al direttore generale di __________ __________ __________ e al
direttore delle risorse umane __________ __________, nonché a __________ __________
–, affermando di aver impiegato dieci mesi per potersi “scrollare di dosso i
postumi del mobbing” di cui, a suo dire, il destinatario dello scritto sarebbe
stato l’artefice. Ella ha ripercorso gli episodi da lei ritenuti assurgere a mobbing,
riconducendo le asserite angherie all’“arroganza” di AO 2, alla sua “volontà di
colpire chi non si sottomette”, al suo “tentativo di lesione grave” della sua
personalità “con la divulgazione di informazioni false e volutamente
diffamatorie”. La scrivente ha altresì dichiarato che sarebbe stata “prassi
comune tacciarl(o) di persona inaffidabile” e ha concluso presentando il “conto
delle spese che la sua prepotenza” avrebbe “generato” per “interventi
terapeutici”, “spese amministrative supplementari”, spese effettive di ore di
lavoro supplementari”, “rimborso torto morale” e “convalescenza”, per
complessivi fr. 5'300.- (doc.
K).
D. Il
28 giugno 2007 il patrocinatore di AO 1 e di AO 2, avv. RA 1, riferendosi allo
scritto 21 giugno 2007 menzionato al punto precedente, ha informato le ditte
fornitrici che la presenza di AP 1 nell’Ipermercato non poteva più essere
tollerata. Il legale ha affermato che a seguito di tale missiva i suoi clienti
avevano deciso di procedere giudiziariamente nei confronti di quest’ultima,
segnatamente inoltrando una querela penale. Egli ha dichiarato, in particolare,
che “ritenuto come la gravità del citato scritto, nonché il comportamento
assunto dalla signora AP 1, hanno già causato un grave pregiudizio d’immagine
ai miei clienti, la presenza di quest’ultima negli spazi dell’Ipermercato __________
non può più essere tollerata”, invitando i fornitori a predisporre con effetto
immediato tutto quanto si rendesse necessario in tal senso e sostenendo che a un’eventuale
sua presenza negli spazi dell’Ipermercato “farà seguito una formale diffida
giudiziaria” (plico doc. 8, secondo foglio). Il 2 luglio 2007 AO 2, per il
tramite del proprio legale, ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 per
Fatti
i reati di calunnia, sussidiariamente di diffamazione e ingiuria (doc. 1). Tale
procedimento è sfociato, l’8 ottobre 2008, nella condanna della querelata,
ritenuta colpevole di diffamazione, al lavoro di pubblica utilità di 20 ore
(cinque giorni). La parte civile, ossia AO 2, è stata invece rinviata al foro
civile per la sua pretesa di fr. 1.- avanzata simbolicamente per torto morale
(doc. 12).
E. Il
29 giugno 2007 il fornitore __________ ha comunicato a AP 1 che a seguito del
divieto di accesso all’Ipermercato a lei imposto ella non poteva più svolgere
l’attività di merchandising, motivo per cui considerava immediatamente terminato
il loro rapporto di mandato (doc. AAA). Lo stesso giorno il fornitore __________,
anch’esso riferendosi al divieto testé menzionato, ha significato a AP 1 la
disdetta immediata del rapporto di lavoro, motivandola nel senso che con il suo
comportamento ella aveva cagionato una situazione intollerabile nei confronti
del cliente (doc. EE). Il 2 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato a AP 1 che i suoi clienti contestavano il contenuto della missiva 21 giugno 2007,
nonché la informava della querela inoltrata al Ministero pubblico, che le ditte
fornitrici erano state edotte della situazione e che la sua presenza negli
spazi __________ non risultava più gradita (doc. N). Il medesimo giorno il
fornitore __________ ha comunicato a AO 2, sentito telefonicamente poco prima,
che “se la situazione venutasi a creare alla __________ __________ con la
signora AP 1 [era] di fatto insostenibile [sarebbero] stati pronti a rinunciare
alla sua collaborazione”. Il fornitore ha tuttavia sottolineato che siccome
l’attività di merchandising imposta da __________ ed esercitata da circa un
anno da AP 1 non era mai stata oggetto di lamentele da parte sua e che nemmeno
lo scrivente aveva motivo di lagnarsi dell’operato di quest’ultima, vi era la
necessità di uno scritto motivato da parte del direttore dell’Ipermercato con
il quale chiedeva di rinunciare immediatamente alle prestazioni di AP 1. Il
fornitore ha inoltre chiesto a AO 2 di confermargli per iscritto quanto già
anticipato telefonicamente, ovvero che la “mise en place nonché le ordinazioni”
sarebbero state svolte internamente dal personale di reparto (doc. QQQ = plico
doc. 8, primo foglio). Il giorno successivo, 3 luglio 2007, __________ ha redatto
una lettera indirizzata a AP 1, nella quale la informava di aver appreso “con
grande preoccupazione” telefonicamente da AO 2 “gli estremi di alcuni suoi
scritti nei confronti dello stesso” e di aver ricevuto una missiva dall’avv. RA
1 che gli intimava la rinuncia ad avvalersi della collaborazione di AP 1, non
essendo più tollerata la sua presenza nell’Ipermercato. Nello scritto in
questione il fornitore affermava, inoltre, di ritenere “inammissibile una
simile situazione in quanto [andava] a ledere il vincolo di reciproca fiducia”,
consistente, in sintesi, nell’essere il “trait d’union tra la (…) ditta e __________
__________”, sicché rinunciava con effetto immediato alla sua collaborazione,
“almeno fino a quando la sua situazione personale con la dirigenza di __________
__________ non si [fosse] chiarita e normalizzata” (plico doc. 8, terzo
foglio). Nel successivo scritto 26 ottobre 2007 del fornitore alla legale di AP
1, avv. RA 2, è stato tuttavia precisato che la missiva menzionata sopra non era
mai stata inviata, poiché il suo contenuto non era di gradimento alla direzione
di __________ __________ (doc. PPP). Il 25 luglio 2007 la società __________,
dopo aver ricevuto conferma che l’attività di merchandising sarebbe stata
assunta dal personale interno di __________ __________ (plico doc. 8, quarto
foglio), ha comunicato a AP 1 che a partire dal 1° settembre 2007 non avrebbe più
avuto bisogno delle sue prestazioni di merchandising presso il negozio __________
di __________, informandola del fatto che tali incombenze sarebbero state
assunte dal personale interno dell’Ipermercato (plico doc. 8, quinto foglio). Il
4 settembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha constatato, su richiesta
di AP 1, il mancato funzionamento della sua tessera d’entrata all’ufficio del
personale dell’Ipermercato e che tale circostanza non le permetteva l’entrata
al medesimo (doc. V).
F.Con petizione 7 febbraio 2008 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di AO 1, __________, e
di AO 2 al pagamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 49'767.- oltre
interessi. Con risposta 20 marzo 2008 i convenuti hanno avversato la domanda di
controparte. Il 4 giugno 2008 il Pretore ha respinto la domanda dell’attrice di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
Adita con ricorso da AP 1 il 31 marzo 2009 questa Camera ha concesso alla
richiedente il beneficio da lei postulato (inc. 12.2008.135). Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo
memoriali scritti. L’attrice ha ridotto la propria pretesa a fr. 44'253.40,
mentre i convenuti hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo con
sentenza 7 giugno 2010 il Pretore ha respinto la petizione.
G. Con
appello 25 giugno 2010 l’attrice è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendone
la riforma nel senso di accogliere la petizione e condannare i convenuti al
versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 44'253.40. Contestualmente
all’appello ma con l’erronea indicazione del 4 febbraio 2008 quale data della
richiesta l’attrice domanda di essere ammessa nella procedura di appello al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Con
osservazioni 9 agosto 2010 i convenuti postulano invece la reiezione del
gravame.
e considerato
in diritto: I. In ordine
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC
alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione. La sentenza del Pretore è stata comunicata –
vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130 consid. 2) – nel
giugno 2010, perciò prima dell’entrata in vigore del CPC. Di conseguenza, al
procedimento di impugnazione si applica la procedura civile cantonale (CPC-TI)
e la Seconda Camera civile rimane competente per trattare l’appello (art. 418e
cpv. 3 CPC-TI). Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Considerandi
II. Sull’appello
2.
Il
Pretore ha in primo luogo evidenziato che, come ammesso dai convenuti medesimi,
dopo la ricezione dello scritto 21 giugno 2007 essi hanno voluto allontanare
l’attrice dall’Ipermercato, pretendendo che i fornitori impiegassero altro personale
in sua vece. In secondo luogo, egli ha spiegato che tale comportamento e la soppressione
del badge dell’attrice hanno influenzato la clientela della merchandiser
ai sensi dell’art. 2 LCSl, dato che è pacifico che tutti i fornitori hanno
rescisso i contratti che li legavano all’attrice. Per i motivi che verranno
illustrati in seguito il primo giudice non ha tuttavia ravvisato gli estremi né
per l’applicazione dell’art. 3 lett. a LCSl, né dell’art. 4 lett. a LCSl, né
della clausola generale prevista all’art. 2 LCSl. Non sussistendo una violazione
della LCSl, il Pretore ha negato tutte le pretese pecuniarie dell’attrice e ha
respinto la petizione.
3.
L’appellante,
rinviando a parte della giurisprudenza in materia, afferma che la LCSl vieta
unicamente quei comportamenti che possono essere assimilati ad atti di
concorrenza, ossia che si manifestano nell’ambito del mercato o della
concorrenza, sostenendo che ciò è il caso quando il comportamento dell’interessato
ha, oppure è suscettibile di avere, conseguenze fuori dalla sfera privata.
L’attrice precisa, inoltre, che solo in secondo luogo è necessario verificare
l’eventuale carattere denigratorio di questa influenza (memoriale, pag. 7
seg.). Non si ravvisa, tuttavia, dove risieda la critica all’argomentazione
pretorile, strutturata proprio in tal senso. L’appellante soggiunge, al
riguardo, che la citazione giurisprudenziale testé riassunta “non è
indifferente: con la pretesa nei confronti dei fornitori dell’appellante non
solo di magari richiamarla, ma di disdire i contratti che la legavano con lui,
l’appellato 1 [AO 2], appoggiato dall’appellata 2 [AO 1], ha usato un mezzo
rientrante nella sfera commerciale per rispondere a una diffamazione rientrante
nella sfera personale”. Sennonché, al contrario di quanto sembra asserire
l’attrice, anche volendo ritenere che la diffamazione concerna solo l’ambito
privato, non vi è alcuna incongruenza con il passaggio giurisprudenziale da lei
riportato. Per tacere del fatto che il contenuto dello scritto 21 giugno 2007
(doc. K) concerne AO 2 nella sua qualità di direttore dell’Ipermercato __________
a __________ e che, quindi, rientra più nella sua sfera professionale che in
quella privata.
4.
L’appellante
afferma che nella fattispecie “è stato ampiamente dimostrato” che i convenuti
hanno inteso allontanarla dall’Ipermercato.
4.1
Effettivamente,
come rilevato dal Pretore, i convenuti medesimi hanno ammesso tale circostanza
(sentenza impugnata, pag. 8 in alto, consid. 1b). Secondo l’attrice, tuttavia,
seppure il primo giudice abbia accertato che la controparte ha “preteso che i
fornitori rappresentati da quest’ultima [l’attrice] impiegassero altro
personale in sua sostituzione”, egli avrebbe omesso di indicare che “in alcuni
casi ha offerto rispettivamente preteso di svolgere in proprio il lavoro della
sig.ra AP 1”, nonché, “quando vide che vi era una certa resistenza”, non
avrebbe esitato “ad adottare sistemi più “convincenti”, sino a impedire
all’appellante l’accesso fisico all’Ipermercato” (memoriale, pag. 8 in alto, cfr. anche pag. 13-16). L’appellante confonde le condizioni dell’art. 2 LCSl con quelle
dell’art. 4 lett. a LCSl, dimenticando che il Pretore, proprio in riferimento a
quest’ultima norma – giusta la quale agisce in modo sleale chiunque incita il
cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui – ha spiegato che
sebbene negli allegati preliminari ella ne abbia preteso l’applicazione,
sostenendo che l’incitamento alla risoluzione dei contratti era stata fatta dai
convenuti anche nell’intento di accaparrarsi la sua clientela, con le
conclusioni aveva cambiato la sua versione, sostenendo che ciò era avvenuto per
desiderio di vendetta del direttore AO 2 e che, una volta riuscito, assieme a AO
1, in questo intento, essi avevano di conseguenza potuto anche approfittare
della fine dei mandati tra l’attrice e i fornitori per accaparrarseli quali
clienti (sentenza impugnata, pag. 11 in fondo, consid. 4). Con le censure
summenzionate l’appellante non si confronta, quindi, con la motivazione
pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC-TI). È solo a pag. 15 che si confronta con le medesime, ove ella sostiene
che sebbene sia vero che nelle conclusioni non ha insistito sull’aspetto
“rescindere un contratto per stipularne uno con lui”, rimane il fatto che “la
volontà di allontanarla ha necessariamente comportato l’obiettivo e la volontà
di stipulare in proprio i contratti con i fornitori dell’appellante, dato che
questi ultimi non provvedevano a sostituirla”. Per stessa ammissione
dell’attrice, quindi, con le conclusioni ha cambiato la propria versione,
sicché la motivazione pretorile resiste, una volta di nuovo, alla critica. Va
sottolineato che il Pretore ha spiegato che il fatto che i convenuti abbiano
inteso allontanare l’attrice dall’Ipermercato e le abbiano soppresso il badge
ha sì influenzato i rapporti tra l’attrice e i suoi clienti giusta l’art. 2 LCSl
(sentenza impugnata, pag. 8 in alto, consid. 1b). Ciò non significa ancora,
tuttavia, che siano riuniti gli altri presupposti di tale clausola generale,
così come le disposizioni speciali che erano state invocate dall’attrice,
ovvero gli art. 3 lett. a e 4 lett. a LCSl.
4.2
L’appellante,
dopo aver affermato, come detto, che i convenuti avevano offerto di svolgere in
proprio il suo lavoro, che non avevano esitato ad adottare sistemi più
“convincenti” sino a impedire l’uso del badge, ribadisce che
“l’insistenza con cui questo obiettivo venne perseguito è rilevante”
(memoriale, pag. 8). A parte il fatto che non è chiaro se l’appellante con
“obiettivo” intenda l’allontanamento dell’attrice o l’esecuzione in proprio del
suo lavoro, ella non trae conclusioni dal proprio asserto e nemmeno si
confronta con l’argomentazione pretorile (sentenza impugnata, pag. 9-11), limitandosi
su questo punto a trascrivere, perlopiù, quanto da lei asserito dinanzi al
primo giudice (appello: punto 13 lett. a, c, d, e, f, g, h e i = conclusioni,
punto 13 a-h). Come più volte ribadito da questa Camera giusta l’art. 309 cpv.
2.
lett. f e cpv. 5 CPC-TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua
nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza
ne ha in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi in modo
puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per
quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò
non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già
esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui
la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si
esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004,
Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; sentenza del Tribunale federale
inc.4A_396/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 4.2) oppure nella riproduzione di
ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte
allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni
alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa
finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio
impugnato (II CCA, da ultimo inc. 12.2009.56 del 25 maggio 2011, inc.
12.2009.132
del 12 maggio 2010, inc. 12.2008.225 del 18 marzo 2010). Al
riguardo, quindi, l’appello è irricevibile.
4.3
L’appellante
ha altresì affermato che “è evidente che queste disdette erano state date non
perché i fornitori fossero convinti che [ella] con i suoi scritti non avesse
trattato l’appellato 1 [AO 2] con il dovuto rispetto e che la sua presenza
fosse intollerabile, ma perché quest’ultimo l’aveva denigrata (…) e si trovava
in posizione di forza” (memoriale, pag. 8, punto 13 lett. b). Ella non indica,
tuttavia, alcun riferimento probatorio di tale evidenza, se non in merito alla
frase successiva, che sembra peraltro essere espressa a titolo abbondanziale
(“tant’è”), ove l’appellante afferma che nonostante le disdette date
inizialmente, i fornitori continuarono a lavorare con lei sino al momento in
cui le fu materialmente impedito l’accesso al posto di lavoro. Non vi è
tuttavia alcun riferimento alla denigrazione asserita dall’attrice. Quanto,
infine, concerne la posizione di forza da lei allegata, la stessa è stata
considerata dal Pretore, che ne ha dedotto la già evocata influenza sui
fornitori (sentenza impugnata, pag. 8, consid. 1b). Per tacere del fatto che il
primo giudice ha reputato che l’attrice non poteva trarre delle conseguenze a
lei favorevoli dalla circostanza che le era stato permesso di lavorare
all’interno dell’Ipermercato fino all’inizio di settembre 2007 anche per quei
fornitori che avevano già rescisso il contratto di mandato. Egli ha invero spiegato
che sebbene i convenuti avessero potuto impedire il suo accesso già al momento
in cui hanno ricevuto la lettera 21 giugno 2007 (doc. K), non erano tenuti a
farlo, mentre l’attesa protrattasi fino al momento in cui formalmente tutti i
fornitori hanno messo fine alle relazioni contrattuali con l’attrice, appariva giustificata
sia dalla lealtà commerciale di cui i convenuti erano tenuti nei confronti dei
loro fornitori ai quali era corretto dare il tempo di trovare una sostituta merchandiser,
sia dalla salvaguardia dei propri interessi, non potendo obbligare
l’Ipermercato __________ a rinunciare ai propri validi fornitori per
l’atteggiamento della loro rappresentante (sentenza impugnata, pag. 14, consid.
5d). L’appellante non si confronta con tale motivazione, sicché anche su questo
punto l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
5.
Secondo l’appellante, nella fattispecie sarebbero adempiuti i
presupposti dell’art. 3 lett. a LCSl (memoriale, pag. 11 segg.).
5.1
Ella critica il Pretore, anzitutto,
per aver ritenuto “normale” quanto espresso da AO 2 a __________ __________, vicepresidente di __________. Al quesito di sapere che cosa avesse inteso
con “situation intollerable” venutasi a creare con il cliente __________ di __________
indicata nella disdetta 29 giugno 2007 (doc. EE), il teste ha dichiarato che “AO
2.
m’avait informé par téléphone que Mme AP 1 ne respectait pas les directives
et était malhonnête” (verbale di audizione per rogatoria 19 marzo 2009, pag. 2,
risposta n. 5). Secondo l’appellante quanto asserito dal direttore
dell’Ipermercato di __________ esula da quanto riportato nella missiva 28
giugno 2007 del suo patrocinatore, avv. RA 1 (plico doc. 8, foglio 2), e
l’appellativo “disonesta” portato all’attenzione di un fornitore non poteva essere
che interpretato come una persona della quale non ci si può fidare nello
svolgimento del proprio lavoro. Il primo giudice ha ritenuto, invece, che la
telefonata riguardava lo scritto 28 giugno 2007 testé riportato. Egli ha
spiegato, poi, che siccome l’appellante era stata denunciata per calunnia,
ingiurie e diffamazione – e in seguito poi condannata – era normale che il
convenuto si fosse espresso in quei termini, che nulla aggiungevano alle
affermazioni già contenute nella missiva del proprio legale ma che, semmai, le
spiegava (sentenza impugnata, pag. 10, consid. 2c). Il teste in questione ha
anzitutto spiegato: “C’est juste que __________ a résilié le
mandat de Mme AP 1 le 29 juin 2007. Nous avons reçu, il me semble le 28 juin
2007, une copie du courrier, sauf erreur, de l’avocate de __________ laquelle
expliquait qu’ils n’étaient plus d’accord que Mme AP 1 travaille pour __________.
Sauf erreur, cette lettre disait que __________ lui avait interdit l’accès au
magasin (…) » (verbale per rogatoria 19 marzo 2009, pag. 1,
risposta n. 3). Egli ha inoltre dichiarato di aver ricevuto, al riguardo,
diverse telefonate da “__________” e “ensuite un courrier”
(loc. cit., pag. 1, risposta n. 4). Di conseguenza, il teste si è riferito a
più riprese alla missiva 28 giugno 2007 dell’avv. RA 1 (plico
doc. 8, secondo foglio). Inoltre, alla domanda di sapere se era al corrente dei
reclami nei confronti dell’attrice e del loro contenuto, egli ha rinviato alla risposta
n. 5 menzionata sopra (loc. cit., pag. 2, risposta n. 10) e ha dichiarato che
il rappresentante e il capo vendite di __________ si erano recati sul posto per
verificare se tali reclami corrispondessero al vero, constatando che vi erano
dei problemi (loc. cit., risposta, n. 11), e meglio: “notre
représentant e notre chef de vente ont discuté avec M. AO 2 qui leur a dit
qu’il avait des problèmes avec Mme AP 1. Notre représentant et notre chef de
vente se sont bien rendus compte qu’il y avait des problèmes relationnels entre
M. AO 2 et Mme AP 1. D’autres fournisseurs lui ont fait part des mêmes
remarques” (loc. cit., pag. 2, risposta n. 12). In definitiva, dalla
testimonianza di __________ __________ emerge che con situazione intollerabile
si intendevano i problemi relazionali con AO 2, così come descritti nella
missiva 28 giugno 2007 dell’avv. RA 1. Ne consegue che anche su questo punto
l’appello dev’essere respinto.
5.2
L’attrice sostiene,
inoltre, che le esternazioni di __________ __________ – lavoratrice
nell’Ipermercato __________ di __________ – ai fornitori __________ non
corrispondevano al vero ed erano atte a denigrarla (appello, pag. 12). Sennonché,
con tale censura ella non si confronta con l’argomentazione pretorile, sicché
al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
Invero, il Pretore ha spiegato che non erano stati forniti elementi che
consentissero di ritenere che tali contatti fossero da imputare alla volontà
dei convenuti (sentenza impugnata, pag. 11 in alto, consid. 3). Sulla questione, l’appellante soggiunge che siccome __________ __________ era una dipendente __________,
i convenuti rispondono delle sue azioni (memoriale, pag. 13 in alto). Il primo giudice ha evidenziato che, in ogni caso, la circostanza che l’attrice sia
convinta che il proprio operato sia sempre stato ineccepibile, vero o meno che
sia, non fa dell’opinione contraria espressa in un’occasione da una dipendente
dell’Ipermercato un’affermazione di una gravità tale da rientrare nel novero di
quelle considerate sleali dall’art. 3 lett. a LCSl,
dato che è del tutto normale che, durante una collaborazione di lavoro, possano
nascere delle opinioni diverse circa l’opera di un collaboratore e che simile
impressione possa anche essere manifestata, ancorché in modo consono alle
circostanze, ovvero, come nella fattispecie, in maniera non oltraggiosa e
inutilmente negativa (sentenza impugnata, pag. 11 in alto, consid. 3). L’appellante si limita a ribadire che affermare “di non essere contenti del
lavoro di una persona è atto a denigrarla” (memoriale, pag. 13 in alto), sicché anche su questo punto non si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi
a ribadire il proprio punto di vista. Anche al riguardo l’appello è quindi
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
5.3
Sull’applicazione dell’art. 3
lett. a LCSl al presente caso l’appellante conclude
affermando che nella petizione (punti 19-23) ha illustrato “che vi fu un momento
in cui vi fu una vera e propria campagna denigratoria di __________ verso i
fornitori dell’appellante” e che tale censura non è stata validamente
contestata dai convenuti (memoriale, pag. 6 in mezzo e 13 in mezzo). A torto. Invero, nella risposta i convenuti hanno contestato i punti da 16 a 25 della petizione affermando che quanto allegato “scaturisce dalla pura fantasia dell’attrice,
e non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti. Controparte cerca infatti
di costruirsi ad arte un trascorso, evocando fantasiosi episodi, al fine di
poter giustificare un’illegittima pretesa risarcitoria” (pag. 9 in mezzo). In definitiva, il primo giudice ha correttamente deciso per l’inapplicabilità, alla
fattispecie, dell’art. 3 lett. a LCSl.
6.
L’attrice critica il
Pretore, altresì, per non aver considerato applicabile l’art. 2 LCSl (appello, pag. 16 segg.).
6.1
L’appellante rinvia a tutta
una serie di risultanze processuali dalle quali emergerebbe che AO 2,
appoggiato da AO 1, a seguito della sua lettera 21 giugno 2007 avrebbe agito
mosso da un sentimento di vendetta, da motivi puramente personali e, quindi,
contrari ai buoni costumi. La censura non può essere seguita. Il Pretore ha spiegato
di essere vincolato, in virtù dell’art. 112 CPC-TI, dagli accertamenti fattuali
contenuti nel giudizio penale 8 ottobre 2008 (doc. 12), dato che la parte lesa
si è costituita parte civile, sicché non può essere ammesso che AO 2 “abbia mai
esercitato pressioni sull’attrice, né che abbia mai cercato di colpirla in
quanto non si sarebbe sottomessa a sue non meglio precisate volontà, né che sia
mai stato prepotente o inaffidabile, né può essere ammesso che abbia divulgato
informazioni false e volutamente diffamatorie” che la riguardavano (sentenza
impugnata, pag. 13 in mezzo, consid. 5c). Il primo giudice ha quindi spiegato
che AO 1 poteva legittimamente pretendere, rispettivamente mettere in atto
presso i fornitori, quanto necessario affinché l’attrice non ledesse più la
personalità del suo dirigente e, con esso, la reputazione dell’Ipermercato a __________
e della catena __________ in generale (loc. cit., pag. 13, consid. 5d). L’appellante
sostiene che siccome lo stesso Pretore penale avrebbe ritenuto di non
interferire nella procedura civile pendente, sarebbe “tutto aperto” (memoriale,
pag. 19 in mezzo). Il giudice della Pretura penale ha rinviato la parte lesa al
foro civile per eventuali pretese, affermando che l’istruttoria della causa
civile già pendente non andava ostacolata dalla sentenza penale, la quale
doveva limitarsi unicamente agli aspetti penali e “non potendo, per evidenti
motivi approfondire nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili”
(doc. 12, pag. 6). Va detto, anzitutto, che non compete al giudice penale
decidere dell’applicazione o meno dell’art. 112 CPC-TI in questa sede e
dinnanzi al Pretore civile. Inoltre, quanto previsto da tale norma è imperativo
per il giudice civile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 112). L'art. 112 CPC
prevede in effetti che una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo
civile, per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto
del giudizio penale, ritenuto oltretutto che, anche in tale evenienza, il
giudice civile resta autonomo nella valutazione giuridica dei fatti (II CCA,
sentenza inc. 12.2007.96 del 6 maggio 2008, consid. 8). L’attrice
soggiunge che, semmai, vincolante per il giudice civile sarebbe unicamente l’accertamento
sull’utilizzo, da parte sua, di epiteti troppo forti nei confronti di AO 2.
D’altro lato, ella sottolinea che dal giudizio penale emergerebbe che lo
scritto 21 giugno 2007 aveva anche lo scopo di porre fine a un atteggiamento, a
una maniera di porsi (o di non porsi) del direttore dell’Ipermercato che faceva
molto male all’attrice e che nella commisurazione della pena si è considerato
che ella si trovava in una situazione di evidente disagio (appello, pag. 20). Ella
conclude, su questo punto, affermando che l’agire dei convenuti costituisce
quindi una sleale e illecita ingerenza nella sua attività commerciale non
giustificata “dall’atteggiamento dell’attrice che ha scritto la lettera
incriminata in una situazione di profondo disagio” (appello, pag. 20 in basso e 21 in alto). L’appellante medesima, riferendosi quindi allo scritto 21 giugno 2007,
qualifica di sleale ai sensi della LCSl il
comportamento assunto dai convenuti dopo la ricezione della medesima. Al
riguardo, si ricorda che il Pretore ha reputato che di fronte ai contenuti
dello scritto 21 giugno 2007 AO 1 poteva legittimamente pretendere,
rispettivamente mettere in atto presso i fornitori, quanto necessario affinché
l’attrice non ledesse più la personalità del suo dirigente e, con esso, la
reputazione dell’Ipermercato a __________ e della catena __________ in
generale. Di conseguenza, il confronto dell’appellante con tale argomentazione
si esaurisce con la mera asserzione di avere scritto tale missiva “in una situazione
di profondo disagio”. Tale allegazione nulla muta, tuttavia, all’esistenza del
discredito contenuto nella missiva in questione, che il Pretore ha reputato
correttamente come giustificante l’agire dei convenuti volto all’
allontanamento dell’attrice dall’Ipermercato. L’appellante sostiene che l’argomentazione
del Pretore penale sul fatto che ella non sarebbe una “parte debole” nel
contesto di un contratto di lavoro non corrisponderebbe al vero (memoriale,
pag. 25 in basso). La censura non può essere condivisa già per il fatto che
l’argomentazione del giudice penale è stata fatta a titolo abbondanziale
(“quanto sopra vale a maggior ragione”) e, quindi, anche volendo condividere la
sua tesi, essa non sarebbe tale da modificare gli accertamenti pretorili sul
contenuto dello scritto 21 giugno 2007 e illustrati a pag. 5 della propria
sentenza (consid. 5). Su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.2
L’appellante sostiene che
controparte non ha contestato l’esistenza delle problematiche da lei sollevate
nello scritto 21 giugno 2007 (memoriale, pag. 21). A torto. Invero, con la
risposta i convenuti hanno preso posizione sui punti da 15 a 27 della petizione, negando quanto affermato da controparte e riconducendolo alla sua pura
fantasia. L’attrice soggiunge che i problemi da lei sollevati sono emersi dalle
“pur timide” testimonianze e si dilunga nell’elenco di numerose risultanze che
suffragherebbero la sua tesi (pag. 21 segg.). Tuttavia, come detto sopra il
comportamento censurato quale eventualmente lesivo dell’art. 2 LCSl è quello successivo alla missiva 21 giugno 2007, di cui
si è già detto sopra (consid. 6.1). D’altra parte, a pag. 24 del proprio
gravame l’appellante medesima riconduce il proprio ragionamento, una volta di
nuovo, alla fase successiva lo scritto in questione, affermando che le
testimonianze da lei riportate dimostrano come sia stata portata a scrivere lo
stesso, poiché “esaurite tutte le possibilità”, e che malgrado ella abbia esagerato
in alcune espressioni ciò non giustificherebbe ancora che i convenuti
“costringessero i suoi fornitori a interrompere la collaborazione con lei,
impedendole l’accesso all’Ipermercato” (appello, pag. 24 in alto). Di fronte ai contenuti della missiva 21 giugno 2007, che si sono poi rivelati essere di
carattere diffamatorio, la decisione del Pretore di non ritenere i convenuti
colpevoli di comportamenti ingannevoli o altrimenti lesivi delle norme della
buona fede giusta l’art. 2 LCSl, per aver allontanato
l’attrice dall’Ipermercato a __________, resiste a critica. A nulla muta il
riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in
DTF 57 II 580. Secondo l’appellante “l’illiceità della lettera doc. K del
21.6.07
non giustifica ancora la reazione del tutto eccessiva” dei convenuti,
che quindi costituirebbe “illecito” (memoriale, pag. 24 in mezzo). Al riguardo, basti pensare che come evidenziato sopra il comportamento assunto dai
convenuti in risposta allo scritto testé menzionato non risulta eccessivo. L’attrice
sostiene che la sproporzionalità dell’agire dei convenuti emergerebbe pure
dalla sentenza inc. 12.2008.135 del 31 marzo 2009. In tale occasione questa Camera ha deciso di accogliere il ricorso di AP
1.
con il quale chiedeva di essere ammessa, dinnanzi al primo giudice, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Nell’esame
del requisito della parvenza di probabilità di esito favorevole è stato
spiegato, tra le altre cose, che “a questo stadio della lite è poi tutt’altro
che scontato che quanto posto in atto dai convenuti possa essere legittimato in
virtù del tenore e del contenuto dello scritto che l’attrice aveva inviato il
21.
giugno 2007 a AO 2, con copia per conoscenza ai suoi superiori (doc. K): a
parte il fatto che il carattere calunnioso dello stesso non è stato a tutt’oggi
ancora dimostrato – ed al proposito si imporrà l’accertamento istruttorio –
pare in effetti già sin d’ora verosimile che la reazione da essi avuta sia
stata sproporzionata e comunque eccessiva; il tutto, anche se a carico dell’attrice
non può non essere riconosciuta un’importante concolpa” (pag. 4 in mezzo). Da una parte, l’8 ottobre 2008 l’attrice è stata ritenuta colpevole di diffamazione
(doc. 12), con le conseguenze, dal punto di vista civile, già illustrate sopra
(consid. 6.1); dall’altra, l’esame relativo alla parvenza di buon diritto è un
esame sommario e di mera apparenza – come indicato nella sentenza testé
indicata (pag. 3) – che nulla ha a che vedere con quello della causa di merito.
Non si possono quindi trarre conclusioni dalla decisione sull’assistenza
giudiziaria relative alla probabilità di esito favorevole per determinare
l’esito del procedimento di merito. Se così fosse, ogni qualvolta si decidesse
di ammettere il richiedente al beneficio in questione le sue tesi di merito dovrebbero
essere accolte. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.3
L’attrice reputa, altresì,
che senza l’impedimento di accesso all’Ipermercato – a suo dire messo in atto
dai convenuti perché i fornitori avevano tacitamente ritirato le disdette –
ella avrebbe potuto continuare a espletare la sua attività di merchandiser
(appello, pag. 25 in alto). Il Pretore ha spiegato che siccome a ragione i convenuti
hanno inteso e sono riusciti ad allontanare l’attrice, risultano pure giustificate
le misure messe in atto nel settembre 2007 per impedirle l’accesso
all’Ipermercato, semplice conseguenza e concretizzazione della legittima
volontà di non dover più cooperare con lei (sentenza impugnata, pag. 15,
consid. 5e). La censura non è quindi utile alla tesi attorea.
7.
L’appellante
sostiene che AO 1 sarebbe responsabile solidalmente con AO 2 (memoriale, pag.
26.
seg.). La censura non è di ausilio alla sua tesi dato che, come evidenziato
ai considerandi precedenti, il Pretore ha correttamente reputato che la
richiesta indirizzata ai fornitori da parte dei convenuti di non far più capo
all’attrice era legittima, così come le misure messe in atto nel settembre 2007
per impedirle l’accesso all’Ipermercato e, quindi, non configuranti un
comportamento contrario alla LCSl. Secondo l’appellante,
la responsabilità di AO 1 deriverebbe anche dal fatto che, seppure informata
della situazione, sarebbe non solo rimasta passiva, ma avrebbe unilateralmente
appoggiato la versione di AO 2. Sempre per i motivi esposti sopra, a cui si
rinvia, la censura non può essere condivisa.
8.
L’appellante conclude
chiedendo l’accoglimento delle sue pretese risarcitorie ed elencandole
(memoriale, pag. 28 segg.). Alla luce di quanto precede, le sue domande non
possono essere accolte, la sentenza del Pretore reggendo alle critiche. In conclusione,
nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto.
III. Sulla domanda di
assistenza giudiziaria con ammissione al gratuito patrocinio
9.
L’appellante chiede
si essere ammessa in sede di appello al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio.
9.1
Come detto (sopra, consid.
1), il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il CPC. Per l'art.
404.
cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita ai
procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il
diritto procedurale previgente. Pertanto, la domanda in questione dev'essere
trattata in base alle norme di cui alla legge sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag: RL 3.1.1.7, valido fino al
31.
dicembre 2010).
9.2
Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria presuppone cumulativamente che il richiedente si
trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), che una persona
di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe
ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv.
1.
lett. b Lag) e che tale persona non sia in grado di procedere in lite con
atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). In particolare per quanto concerne il
requisito dell’indigenza, essa
è data quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri –
reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il
fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti).
Il giudizio sullo stato d'indigenza deve fondarsi sulla situazione reale e
concreta dell'interessato al momento in cui presenta l'istanza (DTF 128 I 232
consid. 2.5.1), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce
sull'istanza medesima (DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19).
9.3
Come spiegato sopra, vige il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve
aver preventivamente consumato il suo patrimonio. Dandosene la necessità, il
richiedente può vedersi invero costretto a ipotecare e finanche ad alienare il
bene (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Nella fattispecie, dalla decisione di
tassazione per il 2007 risulta che AP 1 detiene sostanza mobiliare per fr. 203'200.- (“credito verso il fratello e deposito garanzia per
l’appartamento”), dalla quale, dedotti i debiti privati di fr. 29'814.-
(“debito nei confronti della cassa di compensazione AVS/AI/IPG”) e i debiti
della ditta individuale di fr. 10'796.- (“capitale proprio passivo definito in
considerazione dei dati di bilancio e delle rettifiche apportate durante
l’accertamento” fiscale), risulta una sostanza netta di fr. 162'590.-. Nella
dichiarazione d’imposta per l’anno 2008 la richiedente ha indicato, sotto la
voce “titoli e capitali”, l’importo di fr. 208'707.- e l’esistenza di un’automobile
per fr. 3'000.-, a fronte di debiti privati per l’ammontare di fr. 34'836, per
una sostanza netta di fr. 176'871.-. Nel proprio scritto 15 luglio 2010 ella ha
spiegato che non le era ancora pervenuta la notifica per il 2008 e che non
aveva ancora inoltrato la dichiarazione per l’anno 2009. Per quanto concerne “il
prestito nei confronti del fratello”, ella ha dichiarato che “nell’ambito di
svariate vertenze, tra cui malversazioni finanziarie da parte dell’allora
fiduciario, nel 2006 [ella] ha dovuto cedere al fratello la casa di sua
proprietà in __________, in quanto sovraindebitata. La cessione è avvenuta contro
assunzione del debito. La sostanza indicata nella notifica di tassazione si riferisce
al valore cui [ella] ha diritto per gli oneri finanziari che si era sobbarcata
con l’aumento di ipoteca prima della donazione al fratello”. Tale allegazione
si limita tuttavia a un mero asserto di parte, sprovvisto di portata
probatoria. La richiedente ha soggiunto che il 2 aprile 2009 avrebbe firmato un
contratto per l’acquisto di un appartamento in fase di costruzione e che in
tale ambito sarebbero stati versati due acconti di complessivi fr. 47'000.-, a
suo dire “forniti dal fratello in diminuzione del debito nei confronti della
qui istante”. Al riguardo, ella precisa che “il saldo viene finanziato tramite
garanzie fornite dal fratello: per eventuali dettagli contattare il sig. __________
__________, __________ __________, che si occupa della pratica”, spiegando che
“dato che l’operazione, con consegna dell’appartamento, avviene in questi
giorni, al momento l’istante non dispone di ulteriore documentazione” (scritto
15.
luglio 2010, pag. 2). Sennonché, la circostanza dell’acquisto testé menzionata
non comporta ancora l’inesistenza della sostanza mobiliare che invece emerge
dalla notifica di tassazione 2007 e dalla sua dichiarazione per l’anno 2008.
Per tacere del fatto che non vi è alcuna traccia, agli atti, di versamenti da
parte del fratello della richiedente inerenti agli acconti che sarebbero da lui
stati versati contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita.
Ne consegue che sulla questione della sostanza mobiliare l’interessata non ha dato seguito alla richiesta della Presidente di questa Camera
di produrre la documentazione attestante l’inesistenza di tale credito,
rispettivamente che il medesimo sarebbe di difficile se non impossibile
incasso. Al riguardo, quindi, nulla è stato
documentato, benché incombesse alla richiedente rendere verosimile le
circostanze menzionate sopra (DTF 125 V 164 consid. 4; sentenza del Tribunale
federale 1P.24/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2; I CCA, sentenza inc.
11.2006.146
del 5 maggio 2008). Per i motivi illustrati la sua indigenza non può di conseguenza ritenersi data. La domanda di
assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio relativa alla
procedura di appello dev’essere
pertanto respinta.
IV. Sulle
spese giudiziarie
10.
Nella
misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza dell’appellante, che dovrà rifondere ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC-TI). Per
quanto concerne la procedura relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria,
invece, non si prelevano né tassa di giustizia, né
spese (art. 4 cpv. 2 Lag), né si assegnano ripetibili ai convenuti, ai quali
non sono state chieste osservazioni. Il valore
litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale è di fr. 44'253.40. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocino,
l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella emessa in tema di
assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale (II CCA, 5 giugno
2009.
inc. n. 12.2008.231 consid. 4).
Per i quali motivi,
in
applicazione della vLTG, con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009,
e del
Regolamento
sulle ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 25 giugno 2010 di AP 1 è
respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
2'000.-
sono posti a carico di AP
1, con l’obbligo di rifondere a AO 2 e a AO 1 complessivi fr. 1'600.- per ripetibili di appello.
3.
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio contestuale
all’appello è respinta.
4.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di richiesta di
ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Nemmeno si
attribuiscono, per tale procedimento, ripetibili.
5.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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