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Decisione

12.2010.124

Concorrenza sleale

2 maggio 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i reati di calunnia, sussidiariamente di diffamazione e ingiuria (doc. 1). Tale

procedimento è sfociato, l’8 ottobre 2008, nella condanna della querelata,

ritenuta colpevole di diffamazione, al lavoro di pubblica utilità di 20 ore

(cinque giorni). La parte civile, ossia AO 2, è stata invece rinviata al foro

civile per la sua pretesa di fr. 1.- avanzata simbolicamente per torto morale

(doc. 12).

E. Il

29 giugno 2007 il fornitore __________ ha comunicato a AP 1 che a seguito del

divieto di accesso all’Ipermercato a lei imposto ella non poteva più svolgere

l’attività di merchandising, motivo per cui considerava immediatamente terminato

il loro rapporto di mandato (doc. AAA). Lo stesso giorno il fornitore __________,

anch’esso riferendosi al divieto testé menzionato, ha significato a AP 1 la

disdetta immediata del rapporto di lavoro, motivandola nel senso che con il suo

comportamento ella aveva cagionato una situazione intollerabile nei confronti

del cliente (doc. EE). Il 2 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato a AP 1 che i suoi clienti contestavano il contenuto della missiva 21 giugno 2007,

nonché la informava della querela inoltrata al Ministero pubblico, che le ditte

fornitrici erano state edotte della situazione e che la sua presenza negli

spazi __________ non risultava più gradita (doc. N). Il medesimo giorno il

fornitore __________ ha comunicato a AO 2, sentito telefonicamente poco prima,

che “se la situazione venutasi a creare alla __________ __________ con la

signora AP 1 [era] di fatto insostenibile [sarebbero] stati pronti a rinunciare

alla sua collaborazione”. Il fornitore ha tuttavia sottolineato che siccome

l’attività di merchandising imposta da __________ ed esercitata da circa un

anno da AP 1 non era mai stata oggetto di lamentele da parte sua e che nemmeno

lo scrivente aveva motivo di lagnarsi dell’operato di quest’ultima, vi era la

necessità di uno scritto motivato da parte del direttore dell’Ipermercato con

il quale chiedeva di rinunciare immediatamente alle prestazioni di AP 1. Il

fornitore ha inoltre chiesto a AO 2 di confermargli per iscritto quanto già

anticipato telefonicamente, ovvero che la “mise en place nonché le ordinazioni”

sarebbero state svolte internamente dal personale di reparto (doc. QQQ = plico

doc. 8, primo foglio). Il giorno successivo, 3 luglio 2007, __________ ha redatto

una lettera indirizzata a AP 1, nella quale la informava di aver appreso “con

grande preoccupazione” telefonicamente da AO 2 “gli estremi di alcuni suoi

scritti nei confronti dello stesso” e di aver ricevuto una missiva dall’avv. RA

1 che gli intimava la rinuncia ad avvalersi della collaborazione di AP 1, non

essendo più tollerata la sua presenza nell’Ipermercato. Nello scritto in

questione il fornitore affermava, inoltre, di ritenere “inammissibile una

simile situazione in quanto [andava] a ledere il vincolo di reciproca fiducia”,

consistente, in sintesi, nell’essere il “trait d’union tra la (…) ditta e __________

__________”, sicché rinunciava con effetto immediato alla sua collaborazione,

“almeno fino a quando la sua situazione personale con la dirigenza di __________

__________ non si [fosse] chiarita e normalizzata” (plico doc. 8, terzo

foglio). Nel successivo scritto 26 ottobre 2007 del fornitore alla legale di AP

1, avv. RA 2, è stato tuttavia precisato che la missiva menzionata sopra non era

mai stata inviata, poiché il suo contenuto non era di gradimento alla direzione

di __________ __________ (doc. PPP). Il 25 luglio 2007 la società __________,

dopo aver ricevuto conferma che l’attività di merchandising sarebbe stata

assunta dal personale interno di __________ __________ (plico doc. 8, quarto

foglio), ha comunicato a AP 1 che a partire dal 1° settembre 2007 non avrebbe più

avuto bisogno delle sue prestazioni di merchandising presso il negozio __________

di __________, informandola del fatto che tali incombenze sarebbero state

assunte dal personale interno dell’Ipermercato (plico doc. 8, quinto foglio). Il

4 settembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha constatato, su richiesta

di AP 1, il mancato funzionamento della sua tessera d’entrata all’ufficio del

personale dell’Ipermercato e che tale circostanza non le permetteva l’entrata

al medesimo (doc. V).

F.Con petizione 7 febbraio 2008 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di AO 1, __________, e

di AO 2 al pagamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 49'767.- oltre

interessi. Con risposta 20 marzo 2008 i convenuti hanno avversato la domanda di

controparte. Il 4 giugno 2008 il Pretore ha respinto la domanda dell’attrice di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Adita con ricorso da AP 1 il 31 marzo 2009 questa Camera ha concesso alla

richiedente il beneficio da lei postulato (inc. 12.2008.135). Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo

memoriali scritti. L’attrice ha ridotto la propria pretesa a fr. 44'253.40,

mentre i convenuti hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo con

sentenza 7 giugno 2010 il Pretore ha respinto la petizione.

G. Con

appello 25 giugno 2010 l’attrice è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendone

la riforma nel senso di accogliere la petizione e condannare i convenuti al

versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 44'253.40. Contestualmente

all’appello ma con l’erronea indicazione del 4 febbraio 2008 quale data della

richiesta l’attrice domanda di essere ammessa nella procedura di appello al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Con

osservazioni 9 agosto 2010 i convenuti postulano invece la reiezione del

gravame.

e considerato

in diritto: I. In ordine

1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. La sentenza del Pretore è stata comunicata –

vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130 consid. 2) – nel

giugno 2010, perciò prima dell’entrata in vigore del CPC. Di conseguenza, al

procedimento di impugnazione si applica la procedura civile cantonale (CPC-TI)

e la Seconda Camera civile rimane competente per trattare l’appello (art. 418e

cpv. 3 CPC-TI). Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Considerandi

II. Sull’appello

2.

Il

Pretore ha in primo luogo evidenziato che, come ammesso dai convenuti medesimi,

dopo la ricezione dello scritto 21 giugno 2007 essi hanno voluto allontanare

l’attrice dall’Ipermercato, pretendendo che i fornitori impiegassero altro personale

in sua vece. In secondo luogo, egli ha spiegato che tale comportamento e la soppressione

del badge dell’attrice hanno influenzato la clientela della merchandiser

ai sensi dell’art. 2 LCSl, dato che è pacifico che tutti i fornitori hanno

rescisso i contratti che li legavano all’attrice. Per i motivi che verranno

illustrati in seguito il primo giudice non ha tuttavia ravvisato gli estremi né

per l’applicazione dell’art. 3 lett. a LCSl, né dell’art. 4 lett. a LCSl, né

della clausola generale prevista all’art. 2 LCSl. Non sussistendo una violazione

della LCSl, il Pretore ha negato tutte le pretese pecuniarie dell’attrice e ha

respinto la petizione.

3.

L’appellante,

rinviando a parte della giurisprudenza in materia, afferma che la LCSl vieta

unicamente quei comportamenti che possono essere assimilati ad atti di

concorrenza, ossia che si manifestano nell’ambito del mercato o della

concorrenza, sostenendo che ciò è il caso quando il comportamento dell’interessato

ha, oppure è suscettibile di avere, conseguenze fuori dalla sfera privata.

L’attrice precisa, inoltre, che solo in secondo luogo è necessario verificare

l’eventuale carattere denigratorio di questa influenza (memoriale, pag. 7

seg.). Non si ravvisa, tuttavia, dove risieda la critica all’argomentazione

pretorile, strutturata proprio in tal senso. L’appellante soggiunge, al

riguardo, che la citazione giurisprudenziale testé riassunta “non è

indifferente: con la pretesa nei confronti dei fornitori dell’appellante non

solo di magari richiamarla, ma di disdire i contratti che la legavano con lui,

l’appellato 1 [AO 2], appoggiato dall’appellata 2 [AO 1], ha usato un mezzo

rientrante nella sfera commerciale per rispondere a una diffamazione rientrante

nella sfera personale”. Sennonché, al contrario di quanto sembra asserire

l’attrice, anche volendo ritenere che la diffamazione concerna solo l’ambito

privato, non vi è alcuna incongruenza con il passaggio giurisprudenziale da lei

riportato. Per tacere del fatto che il contenuto dello scritto 21 giugno 2007

(doc. K) concerne AO 2 nella sua qualità di direttore dell’Ipermercato __________

a __________ e che, quindi, rientra più nella sua sfera professionale che in

quella privata.

4.

L’appellante

afferma che nella fattispecie “è stato ampiamente dimostrato” che i convenuti

hanno inteso allontanarla dall’Ipermercato.

4.1

Effettivamente,

come rilevato dal Pretore, i convenuti medesimi hanno ammesso tale circostanza

(sentenza impugnata, pag. 8 in alto, consid. 1b). Secondo l’attrice, tuttavia,

seppure il primo giudice abbia accertato che la controparte ha “preteso che i

fornitori rappresentati da quest’ultima [l’attrice] impiegassero altro

personale in sua sostituzione”, egli avrebbe omesso di indicare che “in alcuni

casi ha offerto rispettivamente preteso di svolgere in proprio il lavoro della

sig.ra AP 1”, nonché, “quando vide che vi era una certa resistenza”, non

avrebbe esitato “ad adottare sistemi più “convincenti”, sino a impedire

all’appellante l’accesso fisico all’Ipermercato” (memoriale, pag. 8 in alto, cfr. anche pag. 13-16). L’appellante confonde le condizioni dell’art. 2 LCSl con quelle

dell’art. 4 lett. a LCSl, dimenticando che il Pretore, proprio in riferimento a

quest’ultima norma – giusta la quale agisce in modo sleale chiunque incita il

cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui – ha spiegato che

sebbene negli allegati preliminari ella ne abbia preteso l’applicazione,

sostenendo che l’incitamento alla risoluzione dei contratti era stata fatta dai

convenuti anche nell’intento di accaparrarsi la sua clientela, con le

conclusioni aveva cambiato la sua versione, sostenendo che ciò era avvenuto per

desiderio di vendetta del direttore AO 2 e che, una volta riuscito, assieme a AO

1, in questo intento, essi avevano di conseguenza potuto anche approfittare

della fine dei mandati tra l’attrice e i fornitori per accaparrarseli quali

clienti (sentenza impugnata, pag. 11 in fondo, consid. 4). Con le censure

summenzionate l’appellante non si confronta, quindi, con la motivazione

pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC-TI). È solo a pag. 15 che si confronta con le medesime, ove ella sostiene

che sebbene sia vero che nelle conclusioni non ha insistito sull’aspetto

“rescindere un contratto per stipularne uno con lui”, rimane il fatto che “la

volontà di allontanarla ha necessariamente comportato l’obiettivo e la volontà

di stipulare in proprio i contratti con i fornitori dell’appellante, dato che

questi ultimi non provvedevano a sostituirla”. Per stessa ammissione

dell’attrice, quindi, con le conclusioni ha cambiato la propria versione,

sicché la motivazione pretorile resiste, una volta di nuovo, alla critica. Va

sottolineato che il Pretore ha spiegato che il fatto che i convenuti abbiano

inteso allontanare l’attrice dall’Ipermercato e le abbiano soppresso il badge

ha sì influenzato i rapporti tra l’attrice e i suoi clienti giusta l’art. 2 LCSl

(sentenza impugnata, pag. 8 in alto, consid. 1b). Ciò non significa ancora,

tuttavia, che siano riuniti gli altri presupposti di tale clausola generale,

così come le disposizioni speciali che erano state invocate dall’attrice,

ovvero gli art. 3 lett. a e 4 lett. a LCSl.

4.2

L’appellante,

dopo aver affermato, come detto, che i convenuti avevano offerto di svolgere in

proprio il suo lavoro, che non avevano esitato ad adottare sistemi più

“convincenti” sino a impedire l’uso del badge, ribadisce che

“l’insistenza con cui questo obiettivo venne perseguito è rilevante”

(memoriale, pag. 8). A parte il fatto che non è chiaro se l’appellante con

“obiettivo” intenda l’allontanamento dell’attrice o l’esecuzione in proprio del

suo lavoro, ella non trae conclusioni dal proprio asserto e nemmeno si

confronta con l’argomentazione pretorile (sentenza impugnata, pag. 9-11), limitandosi

su questo punto a trascrivere, perlopiù, quanto da lei asserito dinanzi al

primo giudice (appello: punto 13 lett. a, c, d, e, f, g, h e i = conclusioni,

punto 13 a-h). Come più volte ribadito da questa Camera giusta l’art. 309 cpv.

2.

lett. f e cpv. 5 CPC-TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua

nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza

ne ha in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi in modo

puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per

quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò

non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già

esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui

la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si

esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004,

Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; sentenza del Tribunale federale

inc.4A_396/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 4.2) oppure nella riproduzione di

ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte

allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni

alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa

finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio

impugnato (II CCA, da ultimo inc. 12.2009.56 del 25 maggio 2011, inc.

12.2009.132

del 12 maggio 2010, inc. 12.2008.225 del 18 marzo 2010). Al

riguardo, quindi, l’appello è irricevibile.

4.3

L’appellante

ha altresì affermato che “è evidente che queste disdette erano state date non

perché i fornitori fossero convinti che [ella] con i suoi scritti non avesse

trattato l’appellato 1 [AO 2] con il dovuto rispetto e che la sua presenza

fosse intollerabile, ma perché quest’ultimo l’aveva denigrata (…) e si trovava

in posizione di forza” (memoriale, pag. 8, punto 13 lett. b). Ella non indica,

tuttavia, alcun riferimento probatorio di tale evidenza, se non in merito alla

frase successiva, che sembra peraltro essere espressa a titolo abbondanziale

(“tant’è”), ove l’appellante afferma che nonostante le disdette date

inizialmente, i fornitori continuarono a lavorare con lei sino al momento in

cui le fu materialmente impedito l’accesso al posto di lavoro. Non vi è

tuttavia alcun riferimento alla denigrazione asserita dall’attrice. Quanto,

infine, concerne la posizione di forza da lei allegata, la stessa è stata

considerata dal Pretore, che ne ha dedotto la già evocata influenza sui

fornitori (sentenza impugnata, pag. 8, consid. 1b). Per tacere del fatto che il

primo giudice ha reputato che l’attrice non poteva trarre delle conseguenze a

lei favorevoli dalla circostanza che le era stato permesso di lavorare

all’interno dell’Ipermercato fino all’inizio di settembre 2007 anche per quei

fornitori che avevano già rescisso il contratto di mandato. Egli ha invero spiegato

che sebbene i convenuti avessero potuto impedire il suo accesso già al momento

in cui hanno ricevuto la lettera 21 giugno 2007 (doc. K), non erano tenuti a

farlo, mentre l’attesa protrattasi fino al momento in cui formalmente tutti i

fornitori hanno messo fine alle relazioni contrattuali con l’attrice, appariva giustificata

sia dalla lealtà commerciale di cui i convenuti erano tenuti nei confronti dei

loro fornitori ai quali era corretto dare il tempo di trovare una sostituta merchandiser,

sia dalla salvaguardia dei propri interessi, non potendo obbligare

l’Ipermercato __________ a rinunciare ai propri validi fornitori per

l’atteggiamento della loro rappresentante (sentenza impugnata, pag. 14, consid.

5d). L’appellante non si confronta con tale motivazione, sicché anche su questo

punto l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

5.

Secondo l’appellante, nella fattispecie sarebbero adempiuti i

presupposti dell’art. 3 lett. a LCSl (memoriale, pag. 11 segg.).

5.1

Ella critica il Pretore, anzitutto,

per aver ritenuto “normale” quanto espresso da AO 2 a __________ __________, vicepresidente di __________. Al quesito di sapere che cosa avesse inteso

con “situation intollerable” venutasi a creare con il cliente __________ di __________

indicata nella disdetta 29 giugno 2007 (doc. EE), il teste ha dichiarato che “AO

2.

m’avait informé par téléphone que Mme AP 1 ne respectait pas les directives

et était malhonnête” (verbale di audizione per rogatoria 19 marzo 2009, pag. 2,

risposta n. 5). Secondo l’appellante quanto asserito dal direttore

dell’Ipermercato di __________ esula da quanto riportato nella missiva 28

giugno 2007 del suo patrocinatore, avv. RA 1 (plico doc. 8, foglio 2), e

l’appellativo “disonesta” portato all’attenzione di un fornitore non poteva essere

che interpretato come una persona della quale non ci si può fidare nello

svolgimento del proprio lavoro. Il primo giudice ha ritenuto, invece, che la

telefonata riguardava lo scritto 28 giugno 2007 testé riportato. Egli ha

spiegato, poi, che siccome l’appellante era stata denunciata per calunnia,

ingiurie e diffamazione – e in seguito poi condannata – era normale che il

convenuto si fosse espresso in quei termini, che nulla aggiungevano alle

affermazioni già contenute nella missiva del proprio legale ma che, semmai, le

spiegava (sentenza impugnata, pag. 10, consid. 2c). Il teste in questione ha

anzitutto spiegato: “C’est juste que __________ a résilié le

mandat de Mme AP 1 le 29 juin 2007. Nous avons reçu, il me semble le 28 juin

2007, une copie du courrier, sauf erreur, de l’avocate de __________ laquelle

expliquait qu’ils n’étaient plus d’accord que Mme AP 1 travaille pour __________.

Sauf erreur, cette lettre disait que __________ lui avait interdit l’accès au

magasin (…) » (verbale per rogatoria 19 marzo 2009, pag. 1,

risposta n. 3). Egli ha inoltre dichiarato di aver ricevuto, al riguardo,

diverse telefonate da “__________” e “ensuite un courrier”

(loc. cit., pag. 1, risposta n. 4). Di conseguenza, il teste si è riferito a

più riprese alla missiva 28 giugno 2007 dell’avv. RA 1 (plico

doc. 8, secondo foglio). Inoltre, alla domanda di sapere se era al corrente dei

reclami nei confronti dell’attrice e del loro contenuto, egli ha rinviato alla risposta

n. 5 menzionata sopra (loc. cit., pag. 2, risposta n. 10) e ha dichiarato che

il rappresentante e il capo vendite di __________ si erano recati sul posto per

verificare se tali reclami corrispondessero al vero, constatando che vi erano

dei problemi (loc. cit., risposta, n. 11), e meglio: “notre

représentant e notre chef de vente ont discuté avec M. AO 2 qui leur a dit

qu’il avait des problèmes avec Mme AP 1. Notre représentant et notre chef de

vente se sont bien rendus compte qu’il y avait des problèmes relationnels entre

M. AO 2 et Mme AP 1. D’autres fournisseurs lui ont fait part des mêmes

remarques” (loc. cit., pag. 2, risposta n. 12). In definitiva, dalla

testimonianza di __________ __________ emerge che con situazione intollerabile

si intendevano i problemi relazionali con AO 2, così come descritti nella

missiva 28 giugno 2007 dell’avv. RA 1. Ne consegue che anche su questo punto

l’appello dev’essere respinto.

5.2

L’attrice sostiene,

inoltre, che le esternazioni di __________ __________ – lavoratrice

nell’Ipermercato __________ di __________ – ai fornitori __________ non

corrispondevano al vero ed erano atte a denigrarla (appello, pag. 12). Sennonché,

con tale censura ella non si confronta con l’argomentazione pretorile, sicché

al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

Invero, il Pretore ha spiegato che non erano stati forniti elementi che

consentissero di ritenere che tali contatti fossero da imputare alla volontà

dei convenuti (sentenza impugnata, pag. 11 in alto, consid. 3). Sulla questione, l’appellante soggiunge che siccome __________ __________ era una dipendente __________,

i convenuti rispondono delle sue azioni (memoriale, pag. 13 in alto). Il primo giudice ha evidenziato che, in ogni caso, la circostanza che l’attrice sia

convinta che il proprio operato sia sempre stato ineccepibile, vero o meno che

sia, non fa dell’opinione contraria espressa in un’occasione da una dipendente

dell’Ipermercato un’affermazione di una gravità tale da rientrare nel novero di

quelle considerate sleali dall’art. 3 lett. a LCSl,

dato che è del tutto normale che, durante una collaborazione di lavoro, possano

nascere delle opinioni diverse circa l’opera di un collaboratore e che simile

impressione possa anche essere manifestata, ancorché in modo consono alle

circostanze, ovvero, come nella fattispecie, in maniera non oltraggiosa e

inutilmente negativa (sentenza impugnata, pag. 11 in alto, consid. 3). L’appellante si limita a ribadire che affermare “di non essere contenti del

lavoro di una persona è atto a denigrarla” (memoriale, pag. 13 in alto), sicché anche su questo punto non si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi

a ribadire il proprio punto di vista. Anche al riguardo l’appello è quindi

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

5.3

Sull’applicazione dell’art. 3

lett. a LCSl al presente caso l’appellante conclude

affermando che nella petizione (punti 19-23) ha illustrato “che vi fu un momento

in cui vi fu una vera e propria campagna denigratoria di __________ verso i

fornitori dell’appellante” e che tale censura non è stata validamente

contestata dai convenuti (memoriale, pag. 6 in mezzo e 13 in mezzo). A torto. Invero, nella risposta i convenuti hanno contestato i punti da 16 a 25 della petizione affermando che quanto allegato “scaturisce dalla pura fantasia dell’attrice,

e non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti. Controparte cerca infatti

di costruirsi ad arte un trascorso, evocando fantasiosi episodi, al fine di

poter giustificare un’illegittima pretesa risarcitoria” (pag. 9 in mezzo). In definitiva, il primo giudice ha correttamente deciso per l’inapplicabilità, alla

fattispecie, dell’art. 3 lett. a LCSl.

6.

L’attrice critica il

Pretore, altresì, per non aver considerato applicabile l’art. 2 LCSl (appello, pag. 16 segg.).

6.1

L’appellante rinvia a tutta

una serie di risultanze processuali dalle quali emergerebbe che AO 2,

appoggiato da AO 1, a seguito della sua lettera 21 giugno 2007 avrebbe agito

mosso da un sentimento di vendetta, da motivi puramente personali e, quindi,

contrari ai buoni costumi. La censura non può essere seguita. Il Pretore ha spiegato

di essere vincolato, in virtù dell’art. 112 CPC-TI, dagli accertamenti fattuali

contenuti nel giudizio penale 8 ottobre 2008 (doc. 12), dato che la parte lesa

si è costituita parte civile, sicché non può essere ammesso che AO 2 “abbia mai

esercitato pressioni sull’attrice, né che abbia mai cercato di colpirla in

quanto non si sarebbe sottomessa a sue non meglio precisate volontà, né che sia

mai stato prepotente o inaffidabile, né può essere ammesso che abbia divulgato

informazioni false e volutamente diffamatorie” che la riguardavano (sentenza

impugnata, pag. 13 in mezzo, consid. 5c). Il primo giudice ha quindi spiegato

che AO 1 poteva legittimamente pretendere, rispettivamente mettere in atto

presso i fornitori, quanto necessario affinché l’attrice non ledesse più la

personalità del suo dirigente e, con esso, la reputazione dell’Ipermercato a __________

e della catena __________ in generale (loc. cit., pag. 13, consid. 5d). L’appellante

sostiene che siccome lo stesso Pretore penale avrebbe ritenuto di non

interferire nella procedura civile pendente, sarebbe “tutto aperto” (memoriale,

pag. 19 in mezzo). Il giudice della Pretura penale ha rinviato la parte lesa al

foro civile per eventuali pretese, affermando che l’istruttoria della causa

civile già pendente non andava ostacolata dalla sentenza penale, la quale

doveva limitarsi unicamente agli aspetti penali e “non potendo, per evidenti

motivi approfondire nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili”

(doc. 12, pag. 6). Va detto, anzitutto, che non compete al giudice penale

decidere dell’applicazione o meno dell’art. 112 CPC-TI in questa sede e

dinnanzi al Pretore civile. Inoltre, quanto previsto da tale norma è imperativo

per il giudice civile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 112). L'art. 112 CPC

prevede in effetti che una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo

civile, per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto

del giudizio penale, ritenuto oltretutto che, anche in tale evenienza, il

giudice civile resta autonomo nella valutazione giuridica dei fatti (II CCA,

sentenza inc. 12.2007.96 del 6 maggio 2008, consid. 8). L’attrice

soggiunge che, semmai, vincolante per il giudice civile sarebbe unicamente l’accertamento

sull’utilizzo, da parte sua, di epiteti troppo forti nei confronti di AO 2.

D’altro lato, ella sottolinea che dal giudizio penale emergerebbe che lo

scritto 21 giugno 2007 aveva anche lo scopo di porre fine a un atteggiamento, a

una maniera di porsi (o di non porsi) del direttore dell’Ipermercato che faceva

molto male all’attrice e che nella commisurazione della pena si è considerato

che ella si trovava in una situazione di evidente disagio (appello, pag. 20). Ella

conclude, su questo punto, affermando che l’agire dei convenuti costituisce

quindi una sleale e illecita ingerenza nella sua attività commerciale non

giustificata “dall’atteggiamento dell’attrice che ha scritto la lettera

incriminata in una situazione di profondo disagio” (appello, pag. 20 in basso e 21 in alto). L’appellante medesima, riferendosi quindi allo scritto 21 giugno 2007,

qualifica di sleale ai sensi della LCSl il

comportamento assunto dai convenuti dopo la ricezione della medesima. Al

riguardo, si ricorda che il Pretore ha reputato che di fronte ai contenuti

dello scritto 21 giugno 2007 AO 1 poteva legittimamente pretendere,

rispettivamente mettere in atto presso i fornitori, quanto necessario affinché

l’attrice non ledesse più la personalità del suo dirigente e, con esso, la

reputazione dell’Ipermercato a __________ e della catena __________ in

generale. Di conseguenza, il confronto dell’appellante con tale argomentazione

si esaurisce con la mera asserzione di avere scritto tale missiva “in una situazione

di profondo disagio”. Tale allegazione nulla muta, tuttavia, all’esistenza del

discredito contenuto nella missiva in questione, che il Pretore ha reputato

correttamente come giustificante l’agire dei convenuti volto all’

allontanamento dell’attrice dall’Ipermercato. L’appellante sostiene che l’argomentazione

del Pretore penale sul fatto che ella non sarebbe una “parte debole” nel

contesto di un contratto di lavoro non corrisponderebbe al vero (memoriale,

pag. 25 in basso). La censura non può essere condivisa già per il fatto che

l’argomentazione del giudice penale è stata fatta a titolo abbondanziale

(“quanto sopra vale a maggior ragione”) e, quindi, anche volendo condividere la

sua tesi, essa non sarebbe tale da modificare gli accertamenti pretorili sul

contenuto dello scritto 21 giugno 2007 e illustrati a pag. 5 della propria

sentenza (consid. 5). Su questo punto l’appello è pertanto respinto.

6.2

L’appellante sostiene che

controparte non ha contestato l’esistenza delle problematiche da lei sollevate

nello scritto 21 giugno 2007 (memoriale, pag. 21). A torto. Invero, con la

risposta i convenuti hanno preso posizione sui punti da 15 a 27 della petizione, negando quanto affermato da controparte e riconducendolo alla sua pura

fantasia. L’attrice soggiunge che i problemi da lei sollevati sono emersi dalle

“pur timide” testimonianze e si dilunga nell’elenco di numerose risultanze che

suffragherebbero la sua tesi (pag. 21 segg.). Tuttavia, come detto sopra il

comportamento censurato quale eventualmente lesivo dell’art. 2 LCSl è quello successivo alla missiva 21 giugno 2007, di cui

si è già detto sopra (consid. 6.1). D’altra parte, a pag. 24 del proprio

gravame l’appellante medesima riconduce il proprio ragionamento, una volta di

nuovo, alla fase successiva lo scritto in questione, affermando che le

testimonianze da lei riportate dimostrano come sia stata portata a scrivere lo

stesso, poiché “esaurite tutte le possibilità”, e che malgrado ella abbia esagerato

in alcune espressioni ciò non giustificherebbe ancora che i convenuti

“costringessero i suoi fornitori a interrompere la collaborazione con lei,

impedendole l’accesso all’Ipermercato” (appello, pag. 24 in alto). Di fronte ai contenuti della missiva 21 giugno 2007, che si sono poi rivelati essere di

carattere diffamatorio, la decisione del Pretore di non ritenere i convenuti

colpevoli di comportamenti ingannevoli o altrimenti lesivi delle norme della

buona fede giusta l’art. 2 LCSl, per aver allontanato

l’attrice dall’Ipermercato a __________, resiste a critica. A nulla muta il

riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in

DTF 57 II 580. Secondo l’appellante “l’illiceità della lettera doc. K del

21.6.07

non giustifica ancora la reazione del tutto eccessiva” dei convenuti,

che quindi costituirebbe “illecito” (memoriale, pag. 24 in mezzo). Al riguardo, basti pensare che come evidenziato sopra il comportamento assunto dai

convenuti in risposta allo scritto testé menzionato non risulta eccessivo. L’attrice

sostiene che la sproporzionalità dell’agire dei convenuti emergerebbe pure

dalla sentenza inc. 12.2008.135 del 31 marzo 2009. In tale occasione questa Camera ha deciso di accogliere il ricorso di AP

1.

con il quale chiedeva di essere ammessa, dinnanzi al primo giudice, al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Nell’esame

del requisito della parvenza di probabilità di esito favorevole è stato

spiegato, tra le altre cose, che “a questo stadio della lite è poi tutt’altro

che scontato che quanto posto in atto dai convenuti possa essere legittimato in

virtù del tenore e del contenuto dello scritto che l’attrice aveva inviato il

21.

giugno 2007 a AO 2, con copia per conoscenza ai suoi superiori (doc. K): a

parte il fatto che il carattere calunnioso dello stesso non è stato a tutt’oggi

ancora dimostrato – ed al proposito si imporrà l’accertamento istruttorio –

pare in effetti già sin d’ora verosimile che la reazione da essi avuta sia

stata sproporzionata e comunque eccessiva; il tutto, anche se a carico dell’attrice

non può non essere riconosciuta un’importante concolpa” (pag. 4 in mezzo). Da una parte, l’8 ottobre 2008 l’attrice è stata ritenuta colpevole di diffamazione

(doc. 12), con le conseguenze, dal punto di vista civile, già illustrate sopra

(consid. 6.1); dall’altra, l’esame relativo alla parvenza di buon diritto è un

esame sommario e di mera apparenza – come indicato nella sentenza testé

indicata (pag. 3) – che nulla ha a che vedere con quello della causa di merito.

Non si possono quindi trarre conclusioni dalla decisione sull’assistenza

giudiziaria relative alla probabilità di esito favorevole per determinare

l’esito del procedimento di merito. Se così fosse, ogni qualvolta si decidesse

di ammettere il richiedente al beneficio in questione le sue tesi di merito dovrebbero

essere accolte. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.

6.3

L’attrice reputa, altresì,

che senza l’impedimento di accesso all’Ipermercato – a suo dire messo in atto

dai convenuti perché i fornitori avevano tacitamente ritirato le disdette –

ella avrebbe potuto continuare a espletare la sua attività di merchandiser

(appello, pag. 25 in alto). Il Pretore ha spiegato che siccome a ragione i convenuti

hanno inteso e sono riusciti ad allontanare l’attrice, risultano pure giustificate

le misure messe in atto nel settembre 2007 per impedirle l’accesso

all’Ipermercato, semplice conseguenza e concretizzazione della legittima

volontà di non dover più cooperare con lei (sentenza impugnata, pag. 15,

consid. 5e). La censura non è quindi utile alla tesi attorea.

7.

L’appellante

sostiene che AO 1 sarebbe responsabile solidalmente con AO 2 (memoriale, pag.

26.

seg.). La censura non è di ausilio alla sua tesi dato che, come evidenziato

ai considerandi precedenti, il Pretore ha correttamente reputato che la

richiesta indirizzata ai fornitori da parte dei convenuti di non far più capo

all’attrice era legittima, così come le misure messe in atto nel settembre 2007

per impedirle l’accesso all’Ipermercato e, quindi, non configuranti un

comportamento contrario alla LCSl. Secondo l’appellante,

la responsabilità di AO 1 deriverebbe anche dal fatto che, seppure informata

della situazione, sarebbe non solo rimasta passiva, ma avrebbe unilateralmente

appoggiato la versione di AO 2. Sempre per i motivi esposti sopra, a cui si

rinvia, la censura non può essere condivisa.

8.

L’appellante conclude

chiedendo l’accoglimento delle sue pretese risarcitorie ed elencandole

(memoriale, pag. 28 segg.). Alla luce di quanto precede, le sue domande non

possono essere accolte, la sentenza del Pretore reggendo alle critiche. In conclusione,

nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto.

III. Sulla domanda di

assistenza giudiziaria con ammissione al gratuito patrocinio

9.

L’appellante chiede

si essere ammessa in sede di appello al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio.

9.1

Come detto (sopra, consid.

1), il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il CPC. Per l'art.

404.

cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita ai

procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il

diritto procedurale previgente. Pertanto, la domanda in questione dev'essere

trattata in base alle norme di cui alla legge sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag: RL 3.1.1.7, valido fino al

31.

dicembre 2010).

9.2

Il beneficio

dell'assistenza giudiziaria presuppone cumulativamente che il richiedente si

trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza

probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), che una persona

di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe

ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv.

1.

lett. b Lag) e che tale persona non sia in grado di procedere in lite con

atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). In particolare per quanto concerne il

requisito dell’indigenza, essa

è data quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri –

reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il

fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti).

Il giudizio sullo stato d'indigenza deve fondarsi sulla situazione reale e

concreta dell'interessato al momento in cui presenta l'istanza (DTF 128 I 232

consid. 2.5.1), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce

sull'istanza medesima (DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19).

9.3

Come spiegato sopra, vige il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve

aver preventivamente consumato il suo patrimonio. Dandosene la necessità, il

richiedente può vedersi invero costretto a ipotecare e finanche ad alienare il

bene (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Nella fattispecie, dalla decisione di

tassazione per il 2007 risulta che AP 1 detiene sostanza mobiliare per fr. 203'200.- (“credito verso il fratello e deposito garanzia per

l’appartamento”), dalla quale, dedotti i debiti privati di fr. 29'814.-

(“debito nei confronti della cassa di compensazione AVS/AI/IPG”) e i debiti

della ditta individuale di fr. 10'796.- (“capitale proprio passivo definito in

considerazione dei dati di bilancio e delle rettifiche apportate durante

l’accertamento” fiscale), risulta una sostanza netta di fr. 162'590.-. Nella

dichiarazione d’imposta per l’anno 2008 la richiedente ha indicato, sotto la

voce “titoli e capitali”, l’importo di fr. 208'707.- e l’esistenza di un’automobile

per fr. 3'000.-, a fronte di debiti privati per l’ammontare di fr. 34'836, per

una sostanza netta di fr. 176'871.-. Nel proprio scritto 15 luglio 2010 ella ha

spiegato che non le era ancora pervenuta la notifica per il 2008 e che non

aveva ancora inoltrato la dichiarazione per l’anno 2009. Per quanto concerne “il

prestito nei confronti del fratello”, ella ha dichiarato che “nell’ambito di

svariate vertenze, tra cui malversazioni finanziarie da parte dell’allora

fiduciario, nel 2006 [ella] ha dovuto cedere al fratello la casa di sua

proprietà in __________, in quanto sovraindebitata. La cessione è avvenuta contro

assunzione del debito. La sostanza indicata nella notifica di tassazione si riferisce

al valore cui [ella] ha diritto per gli oneri finanziari che si era sobbarcata

con l’aumento di ipoteca prima della donazione al fratello”. Tale allegazione

si limita tuttavia a un mero asserto di parte, sprovvisto di portata

probatoria. La richiedente ha soggiunto che il 2 aprile 2009 avrebbe firmato un

contratto per l’acquisto di un appartamento in fase di costruzione e che in

tale ambito sarebbero stati versati due acconti di complessivi fr. 47'000.-, a

suo dire “forniti dal fratello in diminuzione del debito nei confronti della

qui istante”. Al riguardo, ella precisa che “il saldo viene finanziato tramite

garanzie fornite dal fratello: per eventuali dettagli contattare il sig. __________

__________, __________ __________, che si occupa della pratica”, spiegando che

“dato che l’operazione, con consegna dell’appartamento, avviene in questi

giorni, al momento l’istante non dispone di ulteriore documentazione” (scritto

15.

luglio 2010, pag. 2). Sennonché, la circostanza dell’acquisto testé menzionata

non comporta ancora l’inesistenza della sostanza mobiliare che invece emerge

dalla notifica di tassazione 2007 e dalla sua dichiarazione per l’anno 2008.

Per tacere del fatto che non vi è alcuna traccia, agli atti, di versamenti da

parte del fratello della richiedente inerenti agli acconti che sarebbero da lui

stati versati contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita.

Ne consegue che sulla questione della sostanza mobiliare l’interessata non ha dato seguito alla richiesta della Presidente di questa Camera

di produrre la documentazione attestante l’inesistenza di tale credito,

rispettivamente che il medesimo sarebbe di difficile se non impossibile

incasso. Al riguardo, quindi, nulla è stato

documentato, benché incombesse alla richiedente rendere verosimile le

circostanze menzionate sopra (DTF 125 V 164 consid. 4; sentenza del Tribunale

federale 1P.24/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2; I CCA, sentenza inc.

11.2006.146

del 5 maggio 2008). Per i motivi illustrati la sua indigenza non può di conseguenza ritenersi data. La domanda di

assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio relativa alla

procedura di appello dev’essere

pertanto respinta.

IV. Sulle

spese giudiziarie

10.

Nella

misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza dell’appellante, che dovrà rifondere ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC-TI). Per

quanto concerne la procedura relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria,

invece, non si prelevano né tassa di giustizia, né

spese (art. 4 cpv. 2 Lag), né si assegnano ripetibili ai convenuti, ai quali

non sono state chieste osservazioni. Il valore

litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è di fr. 44'253.40. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocino,

l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella emessa in tema di

assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale (II CCA, 5 giugno

2009.

inc. n. 12.2008.231 consid. 4).

Per i quali motivi,

in

applicazione della vLTG, con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009,

e del

Regolamento

sulle ripetibili,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 25 giugno 2010 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'950.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

2'000.-

sono posti a carico di AP

1, con l’obbligo di rifondere a AO 2 e a AO 1 complessivi fr. 1'600.- per ripetibili di appello.

3.

L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio contestuale

all’appello è respinta.

4.

Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di richiesta di

ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Nemmeno si

attribuiscono, per tale procedimento, ripetibili.

5.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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