12.2010.134
Appello contro decisione di scioglimento di SA priva di liquidatore e di ufficio di revisione, tentativo di regolarizzare la situazione prima della scadenza del termine, sanatoria delle carenze dopo e
27 agosto 2010Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.134
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_554/2010, 18.11.2010
Titolo:
Appello contro decisione di scioglimento di SA priva di liquidatore e di ufficio di revisione, tentativo di regolarizzare la situazione prima della scadenza del termine, sanatoria delle carenze dopo emanazione della sentenza impugnata, inammissibilità di nova in appello
APPELLO
SCIOGLIMENTO
art. 731b CO
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.134
Lugano
27 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI. 2010.116 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 4 giugno 2010 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un
liquidatore in Svizzera e dell’organo di revisione, domanda sulla quale la
convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con sentenza 8 luglio 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
appellante
la convenuta e l’azionista __________, con atto 19 luglio 2010, con cui inoltrano
ricorso contro la sentenza pretorile;
mentre
l'istante ha presentato le proprie osservazioni il 10 agosto 2010;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con
istanza 4 giugno 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città la società AP 1 chiedendo al Pretore di adottare
le misure necessarie nei confronti della società, priva dal 31 marzo 2008 di
liquidatore in Svizzera e dal 4 settembre 2008 di un ufficio di revisione;
che
l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 5 settembre
2008 al liquidatore dimissionario e alla società (doc. B) prima e a mezzo di
pubblicazione sul FUSC del 1° aprile 2010 (doc. C) - le persone obbligate alla
notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito della
cancellazione del liquidatore in Svizzera e dell’ufficio di revisione la
società non rispettava più le norme legali;
che il
Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva
provveduto a ripristinare la situazione legale, le ha dapprima assegnato il 7
giugno 2010 un termine di venti giorni per ripristinare la situazione legale
(act. II), pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino e sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio l’11 giugno 2010 e in seguito, alla scadenza
infruttuosa del termine, con sentenza 8 luglio 2010 ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento;
che con
atto di appello 19 luglio 2010 la convenuta e il suo azionista hanno inoltrato
appello contro la citata sentenza pretorile, affermando che il 1° luglio 2010,
ossia prima della scadenza del termine assegnato dal Pretore, l’azionista aveva
presentato all’Ufficio del registro di commercio richiesta di essere iscritto
come nuovo membro del consiglio di amministrazione, domanda respinta per motivi
formali dall’Ufficio del registro di commercio;
che con
decreto 26 luglio 2010 la Presidente della Camera ha accordato effetto
sospensivo all’appello;
che
l’Ufficio del registro di commercio, nelle sue osservazioni del 10 agosto 2010, ha confermato la presentazione delle istanze di iscrizione del 1° e del 6 luglio 2010,
incomplete dal punto di vista formale, e si è in sostanza rimesso al giudizio
della Camera, non opponendosi alle richieste di appello;
Considerandi
in diritto:
che a
detta della convenuta e del suo azionista la sentenza pretorile deve essere
riformata nel senso di respingere l’istanza 4 giugno 2010, divenuta priva di
oggetto in seguito alle richieste presentate dall’azionista di essere iscritto
come nuovo membro del consiglio di amministrazione prima ancora che scadesse il
termine assegnato dal Pretore con ordinanza 7 giugno 2010;
che
l’azionista ha presentato istanza all’Ufficio del Registro di commercio il 1° luglio 2010 per regolarizzare la situazione, ma l’iscrizione non è stata
eseguita per carenze formali dei documenti presentati, segnatamente per la
mancata corretta legalizzazione della traduzione del verbale azionario relativo
all’assemblea generale degli azionisti, svoltasi in Brasile;
che
l’Ufficio del registro di commercio ha confermato di non aver allora avvertito
l’azionista della procedura giudiziaria pendente presso la Pretura di
Locarno-Città né il Pretore delle procedure di iscrizione avviate;
che gli
appellanti hanno prodotto nuova documentazione in questa sede, affermando che
la massima dell’ufficialità sulla quale si fonda la procedura prevista
dall’art. 731b CO lo consente, il comportamento dell’azionista non potendo
essere qualificato di abusivo;
che nel
merito dell’appello essi sostengono che sarebbe un eccesso di formalismo non
tenere conto della disponibilità dell’azionista di regolarizzare la situazione
della società prima della scadenza del termine;
che il 12
agosto 2010 gli appellanti hanno addotto di aver sanato tutte le carenze e
hanno prodotto la relativa documentazione, ribadendo la domanda di annullare la
sentenza impugnata senza attribuzione di ripetibili e spese a chi le ha
anticipate;
che la
produzione di nuovi documenti in sede di appello è esclusa dal chiaro testo
dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, anche nelle procedure rette dalla
massima ufficiale, salvo per quel che riguarda le procedure rette dal diritto
di filiazione;
che
secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale la disciplina
processuale cantonale inibente l’adduzione di nuovi fatti e di nuovi documenti
in appello non configura un eccesso di formalismo, nemmeno in una procedura
relativa allo scioglimento di una società ai sensi dell’art. 731b CO (sentenza
del 22 giugno 2010 4A_106/2010 destinata alla pubblicazione, consid. 11.4.3);
che nel
caso concreto l’intenzione dell’azionista di rimediare alla situazione di
illegalità esistente dal marzo 2008 non è sufficiente per evitare lo
scioglimento pronunciato dal Pretore, in assenza di un’iscrizione al giornale
(art. 34 ORC) prima della scadenza del termine impartito dal Pretore;
che
l’Ufficio del registro di commercio non ha iscritto a giornale le modifiche
richieste dagli appellanti prima dell’8 luglio 2010, poiché i documenti
presentati il 1° luglio 2010 non rispettavano, come ammettono gli appellanti,
le prescrizioni dell’art. 25 ORC, ciò che l’Ufficio del Registro di Commercio
era tenuto a verificare giusta l’art. 28 ORC;
che la
situazione di illegalità è stata sanata, a dire degli appellanti, il 5 agosto
2010, vale a dire solo dopo l’emanazione della sentenza del Pretore;
che in
simili circostanze non vi è motivo per scostarsi dalla costante giurisprudenza
cantonale sull’adduzione di fatti nuovi e di nuovi documenti in appello;
che nel
caso in esame la sentenza con la quale il Pretore ha pronunciato la
liquidazione forzata della convenuta secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento non presta fianco alla critica, viste le ripetute diffide a ripristinare
la situazione legale e il decorso infruttuoso del termine assegnato dal primo
giudice;
che la
sostanziale adesione dell’istante alle richieste di giudizio degli appellanti
non muta il risultato, la Camera dovendo applicare d’ufficio il diritto;
che
l’istante ha assolto i propri obblighi nei confronti della convenuta e delle
persone tenute alla notificazione con le diffide del 5 settembre 2008 e del 1°
aprile 2010 e doveva solo chiedere l’intervento del giudice civile ai sensi
degli art. 154 cpv. 3 ORC e 941a cpv. 1 CO, ciò che è avvenuto il 4 giugno 2010
(Gwelessiani, Praxiskommentar zur
Handelsregisterverordnung, Zurigo 2008, n. 537 ad art. 154), sicché l’aver
omesso di avvertire l’azionista dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso
non giova agli appellanti, tanto più che l’esistenza della procedura medesima
risultava dalle pubblicazioni ordinate dal Pretore;
che
l’appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 200'000.-, corrispondente al capitale nominale
della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 5; Rep. 1985
p. 31);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano
ripetibili all’istante, il quale ha agito nell’ambito delle proprie competenze
di legge;
Per i quali motivi
richiamata la LTG,
pronuncia:
1.
L’appello 19 luglio 2010 è respinto.
2.
Il
decreto 26 luglio 2010 sull’effetto sospensivo decade a crescita in giudicato
della sentenza.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dagli
appellanti, rimangono a loro carico in solido.
4.
Intimazione:
-
-
- __________
Comunicazione:
- Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città
- Ufficio federale del registro di
commercio, Berna (a passaggio in giudicato della sentenza)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente ll
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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