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Decisione

12.2010.134

Appello contro decisione di scioglimento di SA priva di liquidatore e di ufficio di revisione, tentativo di regolarizzare la situazione prima della scadenza del termine, sanatoria delle carenze dopo e

27 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza 4 giugno 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città la società AP 1 chiedendo al Pretore di adottare

le misure necessarie nei confronti della società, priva dal 31 marzo 2008 di

liquidatore in Svizzera e dal 4 settembre 2008 di un ufficio di revisione;

che

l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 5 settembre

2008 al liquidatore dimissionario e alla società (doc. B) prima e a mezzo di

pubblicazione sul FUSC del 1° aprile 2010 (doc. C) - le persone obbligate alla

notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito della

cancellazione del liquidatore in Svizzera e dell’ufficio di revisione la

società non rispettava più le norme legali;

che il

Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva

provveduto a ripristinare la situazione legale, le ha dapprima assegnato il 7

giugno 2010 un termine di venti giorni per ripristinare la situazione legale

(act. II), pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino e sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio l’11 giugno 2010 e in seguito, alla scadenza

infruttuosa del termine, con sentenza 8 luglio 2010 ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento;

che con

atto di appello 19 luglio 2010 la convenuta e il suo azionista hanno inoltrato

appello contro la citata sentenza pretorile, affermando che il 1° luglio 2010,

ossia prima della scadenza del termine assegnato dal Pretore, l’azionista aveva

presentato all’Ufficio del registro di commercio richiesta di essere iscritto

come nuovo membro del consiglio di amministrazione, domanda respinta per motivi

formali dall’Ufficio del registro di commercio;

che con

decreto 26 luglio 2010 la Presidente della Camera ha accordato effetto

sospensivo all’appello;

che

l’Ufficio del registro di commercio, nelle sue osservazioni del 10 agosto 2010, ha confermato la presentazione delle istanze di iscrizione del 1° e del 6 luglio 2010,

incomplete dal punto di vista formale, e si è in sostanza rimesso al giudizio

della Camera, non opponendosi alle richieste di appello;

Considerandi

in diritto:

che a

detta della convenuta e del suo azionista la sentenza pretorile deve essere

riformata nel senso di respingere l’istanza 4 giugno 2010, divenuta priva di

oggetto in seguito alle richieste presentate dall’azionista di essere iscritto

come nuovo membro del consiglio di amministrazione prima ancora che scadesse il

termine assegnato dal Pretore con ordinanza 7 giugno 2010;

che

l’azionista ha presentato istanza all’Ufficio del Registro di commercio il 1° luglio 2010 per regolarizzare la situazione, ma l’iscrizione non è stata

eseguita per carenze formali dei documenti presentati, segnatamente per la

mancata corretta legalizzazione della traduzione del verbale azionario relativo

all’assemblea generale degli azionisti, svoltasi in Brasile;

che

l’Ufficio del registro di commercio ha confermato di non aver allora avvertito

l’azionista della procedura giudiziaria pendente presso la Pretura di

Locarno-Città né il Pretore delle procedure di iscrizione avviate;

che gli

appellanti hanno prodotto nuova documentazione in questa sede, affermando che

la massima dell’ufficialità sulla quale si fonda la procedura prevista

dall’art. 731b CO lo consente, il comportamento dell’azionista non potendo

essere qualificato di abusivo;

che nel

merito dell’appello essi sostengono che sarebbe un eccesso di formalismo non

tenere conto della disponibilità dell’azionista di regolarizzare la situazione

della società prima della scadenza del termine;

che il 12

agosto 2010 gli appellanti hanno addotto di aver sanato tutte le carenze e

hanno prodotto la relativa documentazione, ribadendo la domanda di annullare la

sentenza impugnata senza attribuzione di ripetibili e spese a chi le ha

anticipate;

che la

produzione di nuovi documenti in sede di appello è esclusa dal chiaro testo

dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, anche nelle procedure rette dalla

massima ufficiale, salvo per quel che riguarda le procedure rette dal diritto

di filiazione;

che

secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale la disciplina

processuale cantonale inibente l’adduzione di nuovi fatti e di nuovi documenti

in appello non configura un eccesso di formalismo, nemmeno in una procedura

relativa allo scioglimento di una società ai sensi dell’art. 731b CO (sentenza

del 22 giugno 2010 4A_106/2010 destinata alla pubblicazione, consid. 11.4.3);

che nel

caso concreto l’intenzione dell’azionista di rimediare alla situazione di

illegalità esistente dal marzo 2008 non è sufficiente per evitare lo

scioglimento pronunciato dal Pretore, in assenza di un’iscrizione al giornale

(art. 34 ORC) prima della scadenza del termine impartito dal Pretore;

che

l’Ufficio del registro di commercio non ha iscritto a giornale le modifiche

richieste dagli appellanti prima dell’8 luglio 2010, poiché i documenti

presentati il 1° luglio 2010 non rispettavano, come ammettono gli appellanti,

le prescrizioni dell’art. 25 ORC, ciò che l’Ufficio del Registro di Commercio

era tenuto a verificare giusta l’art. 28 ORC;

che la

situazione di illegalità è stata sanata, a dire degli appellanti, il 5 agosto

2010, vale a dire solo dopo l’emanazione della sentenza del Pretore;

che in

simili circostanze non vi è motivo per scostarsi dalla costante giurisprudenza

cantonale sull’adduzione di fatti nuovi e di nuovi documenti in appello;

che nel

caso in esame la sentenza con la quale il Pretore ha pronunciato la

liquidazione forzata della convenuta secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento non presta fianco alla critica, viste le ripetute diffide a ripristinare

la situazione legale e il decorso infruttuoso del termine assegnato dal primo

giudice;

che la

sostanziale adesione dell’istante alle richieste di giudizio degli appellanti

non muta il risultato, la Camera dovendo applicare d’ufficio il diritto;

che

l’istante ha assolto i propri obblighi nei confronti della convenuta e delle

persone tenute alla notificazione con le diffide del 5 settembre 2008 e del 1°

aprile 2010 e doveva solo chiedere l’intervento del giudice civile ai sensi

degli art. 154 cpv. 3 ORC e 941a cpv. 1 CO, ciò che è avvenuto il 4 giugno 2010

(Gwelessiani, Praxiskommentar zur

Handelsregisterverordnung, Zurigo 2008, n. 537 ad art. 154), sicché l’aver

omesso di avvertire l’azionista dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso

non giova agli appellanti, tanto più che l’esistenza della procedura medesima

risultava dalle pubblicazioni ordinate dal Pretore;

che

l’appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata;

che il

valore litigioso ammonta a fr. 200'000.-, corrispondente al capitale nominale

della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 5; Rep. 1985

p. 31);

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano

ripetibili all’istante, il quale ha agito nell’ambito delle proprie competenze

di legge;

Per i quali motivi

richiamata la LTG,

pronuncia:

1.

L’appello 19 luglio 2010 è respinto.

2.

Il

decreto 26 luglio 2010 sull’effetto sospensivo decade a crescita in giudicato

della sentenza.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dagli

appellanti, rimangono a loro carico in solido.

4.

Intimazione:

-

-

- __________

Comunicazione:

- Pretura della giurisdizione

di Locarno-Città

- Ufficio federale del registro di

commercio, Berna (a passaggio in giudicato della sentenza)

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente ll

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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