12.2010.135
Restituzione in intero - edizione documenti
30 novembre 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.135
Data decisione, Autorità:
30.11.2010, IICCA
Titolo:
Restituzione in intero - edizione documenti
DOMANDA DI EDIZIONE
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 138 CPC-TI
art. 207 cpv. 1 let. a CPC-TI
Incarto n.
12.2010.135
Lugano
30 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2007.652 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2- promossa con petizione 17 ottobre
2007 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'
RA 1)
con cui
AO 1 ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr.
28'985.75 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2007 su fr. 28'479.45, insieme al
rigetto definitivo dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE n. __________
dell'UE __________;
ed ora
sull'istanza di restituzione in intero che AP 1 ha formulato il 12 febbraio 2010, avversata dalla società attrice, e che il Pretore ha respinto con
decreto 16 luglio 2010;
appellante
AP 1 con atto di ricorso 26 luglio 2010 dove postula, previa concessione
dell'effetto sospensivo, l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero,
protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili in entrambi i gradi di
giudizio;
mentre AO
1, con osservazioni 2 settembre 2010, chiede la reiezione del gravame
protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 27 luglio 2010 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto
sospensivo richiesto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto e considerando in diritto:
Fatti
1. AO
1 è una società attiva a livello europeo nella produzione di manufatti forgiati
in lega di rame e altre lavorazioni speciali destinati ad utilizzi in vari settori,
che poi commercializza fungendo da centrale di distribuzione per il gruppo di aziende
cui appartiene. Dal canto suo, AP 1 sviluppa, produce e commercializza componenti
per l'illuminazione e fornisce servizi in genere destinati all'industria
dell'illuminazione (doc. A). In sostanza, AO 1 afferma di essere stata
interpellata a novembre 2006 da AP 1 con un'ordinazione e, quello stesso mese,
di avere provveduto a fornirle la merce così richiesta che la stessa aveva
ritirato presso il suo stabilimento. La relativa fattura n. __________ del 16
novembre 2006 per un importo corrispondente a Euro 17'392.03 (doc. C) non
sarebbe tuttavia mai stata saldata dalla convenuta. A seguito dell'esecuzione
promossa dall'attrice, il 24/25 aprile 2007 l'UE __________ ha spiccato a carico di AP 1 il precetto esecutivo n. __________, cui l'escussa ha interposto
formale opposizione (doc. D). Il 3 settembre 2007 AO 1 ha fissato un ultimo termine scadente il 10 settembre 2007 per il pagamento di quanto richiesto
(doc. E).
Considerandi
2.
Con
petizione 17 ottobre 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, chiedendo il versamento di
complessivi fr. 28'985.75 di cui: fr. 28'479.45 (corrispettivo di Euro
17'392.03 al tasso di conversione Euro/CHF valido il 19 aprile 2007: doc. I)
oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2007 a valere quale credito della fattura n. __________ non saldata e fr. 506.30 quali interessi di mora.
AP 1 si è
opposta a questa richiesta contestando l'avvenuta ordinazione della merce, il
relativo ritiro, la qualità e la quantità della merce fornita, la pattuizione del
prezzo conteggiato nella fattura n. __________, il tasso di cambio applicato e
gli interessi di mora rivendicati. In via subordinata, AP 1 ha chiesto che il credito dell'attrice sia compensato con una sua pretesa di Euro 20'000.– (ossia
fr. 33'018.– al tasso di cambio Euro/CHF del 7 dicembre 2007: doc. 4) quale pena
convenzionale dovutale a seguito della violazione dell'accordo di
confidenzialità e di concorrenza del 27 novembre 2006 che le parti avevano
pattuito per la durata di 5 anni (doc. 3): la convenuta rimprovera a AO 1 di
avere più volte direttamente rifornito la società G__________ -già sua cliente e
da lei presentata all'attrice- e di averle altresì trasmesso in copia delle fatture
di ordini da lei effettuati presso l'attrice riguardanti forniture di prodotti destinati
a G__________ medesima. A titolo di riconvenzionale AP 1 ha pertanto chiesto la condanna dell'attrice a pagarle fr. 4'032.25, ossia la quota parte del
credito che eccedeva la compensazione (33'018 ./. 28'985.75) da lei eccepita
oltre agli interessi dal 28 marzo 2007.
3.
Terminato
lo scambio degli allegati, con ordinanza 20 ottobre 2008 il Pretore si è
pronunciato sulle prove notificate dalle parti all'udienza preliminare tenutasi
il 23 aprile 2008. In merito alle richieste di edizione di documenti della
convenuta, il Pretore si è riservato la facoltà di decidere definitivamente una
volta sentiti i terzi a cui erano rivolte. Egli ha inoltre preso atto che la
stessa aveva rinunciato alla domanda di edizione di documenti diretta a AO 1. Per
il resto, il Pretore ha ammesso le prove notificate dalle parti. Nell'ambito
dell'istruttoria, sono così stati assunti i documenti richiesti dalle parti e
sentiti in via rogatoriale i testi proposti. Con scritto 30 ottobre 2009 AP 1 ha comunicato di rinunciare all'audizione del suo ultimo teste e dichiarato di non avere la prova dell'invio
a controparte dell'accordo di confidenzialità e concorrenza 27 novembre 2006, attestazione
chiesta dall'attrice.
4.
Con
istanza di restituzione in intero del 12 febbraio 2010, a titolo subordinato quale istanza di assunzione suppletoria di prove, AP 1 ha comunicato di avere acquisito, nell'ambito del fallimento di G__________, per cessione ex art.
260.
LEF crediti che quest'ultima vantava nei confronti di AO 1. In data 12 gennaio 2010 il legale da lei incaricato aveva consultato la relativa documentazione e,
in quella circostanza, preso conoscenza dell'esistenza di un “business plan 2007” attestante che M__________, già titolare di AO 1, aveva acquisito una partecipazione in seno
alla società fallita dal 1° gennaio 2007, oltre a una lettera 14 ottobre 2008 con
cui quest'ultima reclamava con l'attrice per delle forniture difettose di
merce. AP 1 considera i due documenti rilevanti in quanto atti a provare che pochi
mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo 27 novembre 2006 l'attrice aveva allacciato rapporti commerciali diretti e continui, protrattisi pure in pendenza
di causa, con G__________ e il suo titolare B__________.
L'attrice
vi si è opposta in data 26 febbraio 2010 evidenziando eccezionalità e rigore che
reggono l'istituto della restituzione in intero. Ciò posto, già in sede di
allegati la convenuta aveva ricondotto la pretesa violazione dell'accordo 27
novembre 2006 a forniture dirette dell'attrice a G__________ e alle relazioni
commerciali che esse intrattenevano. Era quindi all'udienza preliminare che avrebbe
dovuto esigere l'edizione di documenti atti a provare questa sua allegazione.
D'altra parte, il “business plan 2007” non era influente ai fini del giudizio. Non
trattandosi di circostanze emerse in corso di causa infine, la richiesta non
poteva essere accolta quale assunzione suppletoria di prove.
La
convenuta ha ribadito la legittimità della sua richieste il 15 luglio 2010.
5.
Il
Pretore ha respinto l'istanza in esame con decreto 16 luglio 2010. La
restituzione in intero era finalizzata a provare i rapporti commerciali diretti
tra attrice da una parte e G__________ dall'altra, circostanza questa in cui la
convenuta riconosceva la lesione all'accordo di confidenzialità e di concorrenza
per cui aveva sollevato eccezione di compensazione e formulato domanda riconvenzionale.
Pertanto, era all'udienza preliminare che essa doveva notificare tutte le prove
utili a dimostrare la sua tesi. In quel contesto però, l'interessata non aveva
domandato l'edizione di documenti da G__________ e neppure chiesto l'audizione
di persone presso quella società. Al contraddittorio anzi, la convenuta aveva persino
rinunciato all'edizione da parte dell'attrice di documenti riferiti a spedizioni
di merce posteriori al 27 novembre 2006 e destinate a G__________. E, AP 1 non
poteva tentare ora di ovviare ad una sua negligenza probatoria avvalendosi
dell'istituto della restituzione in intero ex art. 138 CPC.
6.
Con
appello 26 luglio 2010, AP 1 si duole della violazione dell'art. 138 CPC.
Oggetto della richiesta di restituzione in intero era il “business plan 2007” di G__________ e la lettera 14 ottobre 2008 inviata da G__________ a AO 1. Di tali documenti lei
aveva potuto disporre il 12 gennaio 2010, una volta ottenuta la cessione dei
crediti che G__________ -nel frattempo fallita- aveva verso l'attrice. Era
pertanto a torto che il Pretore aveva ravvisato negligenza per non averli prodotti
all'avvio della causa o all'udienza preliminare (appello, pag. 6 n. 4). Secondo
l'art. 207 CPC, l'edizione di documenti impone poi di circostanziare fatti da
provare e di designare - almeno in modo approssimativo - il documento o il suo
contenuto, costringendo spesso una parte a procedere con l'interrogatorio
formale della controparte e, in un secondo tempo, ad avvalersi dell'edizione di
documenti in forza della restituzione in intero. E, in sé, l'edizione di
documenti da G__________ ipotizzata dal Pretore era incompatibile con l'art.
207.
CPC (appello, pag. 7 n. 5). Oltretutto, non avrebbe comunque permesso di
assumere il “business plan 2007” (appello, pag. 7 n. 5). Di fatto, nemmeno con l'audizione
di persone presso G__________ sarebbero stati assunti quei due nuovi documenti,
a meno di introdurre successivamente una restituzione in intero analoga a quella
in esame (appello, pag. 7 n. 5). Di modo che, anche per questi motivi, non le
si poteva imputare negligenza (appello, pag. 7 n. 5).
Delle
osservazioni dell'attrice, che conclude per la reiezione dell'appello, si dirà
se necessario nel seguito.
7.
In concreto, con l'istanza 12 febbraio 2010 la convenuta ha postulato
la produzione agli atti di due documenti avvalendosi della restituzione in
intero ex art. 138 CPC e, in via subordinata, dell'assunzione suppletoria di
prove (act. XIX, pag. 2), richiesta ribadita il 15 luglio 2010. Dal canto suo il
Pretore ha limitato il suo esame ai presupposti di cui all'art. 138 CPC, senza accenno
all'assunzione suppletoria di prove (decreto impugnato, pag. 1 e 2). Ciò posto,
in questa sede, l'appellante limita le contestazioni all'assenza dei requisiti
posti dall'art. 138 CPC (appello, pag. 5 n. 3), e rinuncia a considerazioni
riferite all'istituto giuridico invocato a titolo subordinato. Sotto questo
profilo, pertanto, la questione non merita ulteriore disamina.
8.
Secondo
l'art. 78 CPC, l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono
addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni
di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e
duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i
fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono in sede di
assunzione suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o su invito del giudice
(art. 88 lett. d e 89 CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero
(art. 138 CPC) (II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 8).
La
procedura civile non è fine a sé stessa, ma rappresenta un insieme di regole
volte a permettere, in un ordinato equilibrio, la ricerca della verità e la sua
attuazione. Le norme procedurali risultano vincolanti e lo sono nell'interesse
di entrambe le parti che, nel loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono
garantita la loro difesa. Se il nostro codice di rito impone che le prove siano
indicate nella petizione (art. 165 cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella
risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a prescindere dalle eccezionali possibilità
offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è per dare subito e definitivamente il quadro
entro cui agire proceduralmente al riparo da ogni mossa improvvisa o avventata
o insidiosa, da qualunque parte essa venga. La restituzione in intero è
concessa per ovviare al rigore di quelle norme e di quei principi. Ma perché
non ci siano insicurezze nel diritto, né disparità di trattamento, occorre che
siano adempiuti i requisiti della restituzione secondo criteri da valutare, di
massima, con un certo rigore (Rep. 1980 pag. 77/78 consid. 1), ritenuto
in particolare che la parte, prima di promuovere la vertenza giudiziaria, deve
procurarsi tutti i mezzi di prova di cui possa disporre (Rep. 1985 pag.
99.
consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 138 m. 9; II CCA, 12 marzo 2007
[12.2006.65] consid. 9).
Ciò
posto, l'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o
di difesa che appaiono rilevanti per l'esito del processo è ammessa se la parte
dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC),
ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte
ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC). Questo istituto costituisce
un'eccezione alla massima dell'eventualità, che proibisce di allegare fatti e
prove in una fase successiva allo scambio degli allegati preliminari (art. 78
CPC), e pertanto i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice
con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti
della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore
letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto
nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il
legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA, 26 giugno 2009 [12.2008.180]).
9.
Dell'esistenza
dei documenti che accompagnano l'istanza 12 febbraio 2010 l'appellante spiega di non avere avuto conoscenza né in sede di scambio degli allegati né all'udienza
preliminare del 23 aprile 2008, ma di averne preso atto solo il 12 gennaio 2010
(act. XIX, pag. 1), quando il legale preposto alla tutela dei suoi interessi
nell'ambito del fallimento di G__________ aveva acquisito per cessione anche i
crediti verso l'attrice e visionato la documentazione. Una sua negligenza era
quindi a priori esclusa (appello, pag. 5 seg. n. 4). Ma, nel caso concreto,
poco importa che quei due documenti non le fossero noti prima del 12 gennaio
2010.
Come evidenziato persino nell'istanza di restituzione in intero, la convenuta
sosteneva che, una volta decaduto un progetto di collaborazione tra lei,
l'attrice e G__________, “con G__________ AO 1 avrebbe in seguito svolto
svariate operazioni commerciali in violazione dell'accordo di confidenzialità
del 27 novembre 2006” (act. XIX, pag. 1). In proposito il Pretore, ha
considerato che l'interessata non aveva tuttavia provveduto in sede di udienza
preliminare a notificare tutte le prove necessarie a sostegno di questa sua
allegazione (decreto impugnato, pag. 1). E, al riguardo, l'appellante non pretende
il contrario. Essa non contesta nemmeno la rinuncia all'edizione di documenti
dall'attrice di “documentazione relativa a spedizioni di merce posteriori al
27.
novembre 2006 e destinate sempre a G__________” (decreto impugnato, pag.
1) - che aveva motivato poiché “avente del resto il medesimo oggetto di
quelle dirette verso terzi” (act. VI: verbale 23 aprile 2008, pag. 1 in basso) - e non pretende neppure di avere proposto un'edizione di documenti da G__________. Ciò
posto, non vi è motivo per ritenere che queste prove non erano atte a
dimostrare i fatti eccepiti dalla convenuta, e che non le avrebbero consentito
di arrivare –perlomeno– alla lettera di reclamo 14 ottobre 2008 inviata dalla
società fallita all'attrice. Al riguardo, quindi, la censura va respinta.
10.
Invero,
evocata la necessità di individuazione e di specificazione dei documenti e dei
fatti da provare, l'appellante obietta che così come intesa dal Pretore l'edizione
di documenti da G__________ non avrebbe risposto ai requisiti stabiliti
dall'art. 207 CPC (appello, pag. 7 n. 5). La stessa era segnatamente incompatibile
con l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC in quanto, oltre a proporre di assumere documenti
“eventualmente comprovanti” i contatti con l'attrice, aveva carattere
esplorativo, ciò che era inammissibile (appello, pag. 7 n. 5). La censura, fuorviante,
è però pretestuosa. Certo, l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che l'edizione
di documenti indichi “la designazione, almeno approssimativa, del documento
o del suo contenuto”. Ma, questo non esige affatto l'esatta indicazione di
uno specifico atto. In concreto, non era quindi d'obbligo specificare né la “lettera
di reclamo 14 ottobre 2008” né il “business plan 2007”. E, a ben vedere, diversamente da quanto afferma l'appellante, un'edizione intesa ad assumere “documenti
attestanti le relazioni contrattuali e le forniture di prodotti intercorse tra l'attrice
e la G__________”, non ha carattere inquisitorio e investigativo. Ciò posto,
poco importa che in concreto il Pretore abbia poi parlato di edizione di
documenti “eventualmente comprovanti i contatti” tra le due società. L'onere
di formulare nel corretto e dovuto modo le prove di cui esigeva -e quindi,
dandosi il caso, anche di contestualizzare in modo appropriato una richiesta di
documenti da G__________ nel rispetto del divieto d'inquisizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art.
206)- era a carico della convenuta, che quindi non se ne può pretendere
esonerata facendo leva sulle espressioni impiegate a posteriori dal Pretore
nell'esporre i suoi argomenti di diniego alla restituzione in intero. Questo,
in effetti, non giustifica a ritroso il suo mancato agire e la sua preesistente
negligenza. Ancora una volta, infondato, l'appello va così respinto.
11.
Vero
è che, come evidenzia l'appellante, con ogni probabilità l'edizione di
documenti indirizzata a G__________ non avrebbe mai condotto ad assumere agli
atti il “business plan 2007” (appello, pag. 7 n. 5). Ora, l'interessata ha
motivato la sua richiesta con il fatto che dal “business plan 2007” si evince che M__________, già titolare dell'attrice, aveva acquisito una partecipazione in
seno alla società fallita dal 1° gennaio 2007 (act. XIX, pag. 1 in basso). Ma, questa circostanza non dimostra né l'esistenza di relazioni commerciali dirette fra
le parti né tantomeno la fornitura di prodotti a una di esse, conclusione
questa su cui concorda l'appellante medesima. Certo, essa potrebbe anche essere
indirettamente indizio di una “partnership commerciale” (appello, pag. 7
n. 5 nel mezzo). Resta il fatto che, con riferimento alle allegazioni da
provare dalla convenuta -e meglio che “con G__________ AO 1 avrebbe in
seguito svolto svariate operazioni commerciali in violazione dell'accordo di
confidenzialità del 27 novembre 2006” (sopra, consid. 9)- questo documento
non appare né determinante né influente per l'esisto del processo giusta l'art.
138.
CPC.
12.
L'appellante
rimprovera inoltre al Pretore di avere considerato che l'audizione di persone
presso G__________ fosse idonea ad acquisire la lettera di reclamo 14 ottobre
2008.
e il “business plan 2007”, in quanto questo non le avrebbe certo evitato
di introdurre in un secondo tempo, un'edizione di documenti da terzi in forma
di restituzione in intero (appello, pag. 7 n. 5). Ma, in tal caso semmai
l'interessata si sarebbe dovuta avvalere dell'istanza di assunzione suppletoria
di prove, come ben si evince dal rinvio dottrinale che essa stessa cita (Cocchi/ Trezzini, op. cit., nota 693 ad
art. 206) in quanto -a differenza della restituzione in intero- le nuove prove
si sarebbero fondate su “successive emergenze di causa” (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 688 ad
art. 192), eventualità quest'ultima che in concreto non si è però realizzata.
Anche al riguardo, l'appello è quindi infondato.
13.
In
definitiva, l'appello va così respinto. Oneri processuali e ripetibili seguono
la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso di fr. 28'479.45
(Euro 17'392.03) è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche per
stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano
federale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L'appello del 26 luglio 2010 di AP 1, __________, è respinto.
2.
Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 300.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO
1, __________, fr. 1'000.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster