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Decisione

12.2010.135

Restituzione in intero - edizione documenti

30 novembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1. AO

1 è una società attiva a livello europeo nella produzione di manufatti forgiati

in lega di rame e altre lavorazioni speciali destinati ad utilizzi in vari settori,

che poi commercializza fungendo da centrale di distribuzione per il gruppo di aziende

cui appartiene. Dal canto suo, AP 1 sviluppa, produce e commercializza componenti

per l'illuminazione e fornisce servizi in genere destinati all'industria

dell'illuminazione (doc. A). In sostanza, AO 1 afferma di essere stata

interpellata a novembre 2006 da AP 1 con un'ordinazione e, quello stesso mese,

di avere provveduto a fornirle la merce così richiesta che la stessa aveva

ritirato presso il suo stabilimento. La relativa fattura n. __________ del 16

novembre 2006 per un importo corrispondente a Euro 17'392.03 (doc. C) non

sarebbe tuttavia mai stata saldata dalla convenuta. A seguito dell'esecuzione

promossa dall'attrice, il 24/25 aprile 2007 l'UE __________ ha spiccato a carico di AP 1 il precetto esecutivo n. __________, cui l'escussa ha interposto

formale opposizione (doc. D). Il 3 settembre 2007 AO 1 ha fissato un ultimo termine scadente il 10 settembre 2007 per il pagamento di quanto richiesto

(doc. E).

Considerandi

2.

Con

petizione 17 ottobre 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, chiedendo il versamento di

complessivi fr. 28'985.75 di cui: fr. 28'479.45 (corrispettivo di Euro

17'392.03 al tasso di conversione Euro/CHF valido il 19 aprile 2007: doc. I)

oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2007 a valere quale credito della fattura n. __________ non saldata e fr. 506.30 quali interessi di mora.

AP 1 si è

opposta a questa richiesta contestando l'avvenuta ordinazione della merce, il

relativo ritiro, la qualità e la quantità della merce fornita, la pattuizione del

prezzo conteggiato nella fattura n. __________, il tasso di cambio applicato e

gli interessi di mora rivendicati. In via subordinata, AP 1 ha chiesto che il credito dell'attrice sia compensato con una sua pretesa di Euro 20'000.– (ossia

fr. 33'018.– al tasso di cambio Euro/CHF del 7 dicembre 2007: doc. 4) quale pena

convenzionale dovutale a seguito della violazione dell'accordo di

confidenzialità e di concorrenza del 27 novembre 2006 che le parti avevano

pattuito per la durata di 5 anni (doc. 3): la convenuta rimprovera a AO 1 di

avere più volte direttamente rifornito la società G__________ -già sua cliente e

da lei presentata all'attrice- e di averle altresì trasmesso in copia delle fatture

di ordini da lei effettuati presso l'attrice riguardanti forniture di prodotti destinati

a G__________ medesima. A titolo di riconvenzionale AP 1 ha pertanto chiesto la condanna dell'attrice a pagarle fr. 4'032.25, ossia la quota parte del

credito che eccedeva la compensazione (33'018 ./. 28'985.75) da lei eccepita

oltre agli interessi dal 28 marzo 2007.

3.

Terminato

lo scambio degli allegati, con ordinanza 20 ottobre 2008 il Pretore si è

pronunciato sulle prove notificate dalle parti all'udienza preliminare tenutasi

il 23 aprile 2008. In merito alle richieste di edizione di documenti della

convenuta, il Pretore si è riservato la facoltà di decidere definitivamente una

volta sentiti i terzi a cui erano rivolte. Egli ha inoltre preso atto che la

stessa aveva rinunciato alla domanda di edizione di documenti diretta a AO 1. Per

il resto, il Pretore ha ammesso le prove notificate dalle parti. Nell'ambito

dell'istruttoria, sono così stati assunti i documenti richiesti dalle parti e

sentiti in via rogatoriale i testi proposti. Con scritto 30 ottobre 2009 AP 1 ha comunicato di rinunciare all'audizione del suo ultimo teste e dichiarato di non avere la prova dell'invio

a controparte dell'accordo di confidenzialità e concorrenza 27 novembre 2006, attestazione

chiesta dall'attrice.

4.

Con

istanza di restituzione in intero del 12 febbraio 2010, a titolo subordinato quale istanza di assunzione suppletoria di prove, AP 1 ha comunicato di avere acquisito, nell'ambito del fallimento di G__________, per cessione ex art.

260.

LEF crediti che quest'ultima vantava nei confronti di AO 1. In data 12 gennaio 2010 il legale da lei incaricato aveva consultato la relativa documentazione e,

in quella circostanza, preso conoscenza dell'esistenza di un “business plan 2007” attestante che M__________, già titolare di AO 1, aveva acquisito una partecipazione in seno

alla società fallita dal 1° gennaio 2007, oltre a una lettera 14 ottobre 2008 con

cui quest'ultima reclamava con l'attrice per delle forniture difettose di

merce. AP 1 considera i due documenti rilevanti in quanto atti a provare che pochi

mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo 27 novembre 2006 l'attrice aveva allacciato rapporti commerciali diretti e continui, protrattisi pure in pendenza

di causa, con G__________ e il suo titolare B__________.

L'attrice

vi si è opposta in data 26 febbraio 2010 evidenziando eccezionalità e rigore che

reggono l'istituto della restituzione in intero. Ciò posto, già in sede di

allegati la convenuta aveva ricondotto la pretesa violazione dell'accordo 27

novembre 2006 a forniture dirette dell'attrice a G__________ e alle relazioni

commerciali che esse intrattenevano. Era quindi all'udienza preliminare che avrebbe

dovuto esigere l'edizione di documenti atti a provare questa sua allegazione.

D'altra parte, il “business plan 2007” non era influente ai fini del giudizio. Non

trattandosi di circostanze emerse in corso di causa infine, la richiesta non

poteva essere accolta quale assunzione suppletoria di prove.

La

convenuta ha ribadito la legittimità della sua richieste il 15 luglio 2010.

5.

Il

Pretore ha respinto l'istanza in esame con decreto 16 luglio 2010. La

restituzione in intero era finalizzata a provare i rapporti commerciali diretti

tra attrice da una parte e G__________ dall'altra, circostanza questa in cui la

convenuta riconosceva la lesione all'accordo di confidenzialità e di concorrenza

per cui aveva sollevato eccezione di compensazione e formulato domanda riconvenzionale.

Pertanto, era all'udienza preliminare che essa doveva notificare tutte le prove

utili a dimostrare la sua tesi. In quel contesto però, l'interessata non aveva

domandato l'edizione di documenti da G__________ e neppure chiesto l'audizione

di persone presso quella società. Al contraddittorio anzi, la convenuta aveva persino

rinunciato all'edizione da parte dell'attrice di documenti riferiti a spedizioni

di merce posteriori al 27 novembre 2006 e destinate a G__________. E, AP 1 non

poteva tentare ora di ovviare ad una sua negligenza probatoria avvalendosi

dell'istituto della restituzione in intero ex art. 138 CPC.

6.

Con

appello 26 luglio 2010, AP 1 si duole della violazione dell'art. 138 CPC.

Oggetto della richiesta di restituzione in intero era il “business plan 2007” di G__________ e la lettera 14 ottobre 2008 inviata da G__________ a AO 1. Di tali documenti lei

aveva potuto disporre il 12 gennaio 2010, una volta ottenuta la cessione dei

crediti che G__________ -nel frattempo fallita- aveva verso l'attrice. Era

pertanto a torto che il Pretore aveva ravvisato negligenza per non averli prodotti

all'avvio della causa o all'udienza preliminare (appello, pag. 6 n. 4). Secondo

l'art. 207 CPC, l'edizione di documenti impone poi di circostanziare fatti da

provare e di designare - almeno in modo approssimativo - il documento o il suo

contenuto, costringendo spesso una parte a procedere con l'interrogatorio

formale della controparte e, in un secondo tempo, ad avvalersi dell'edizione di

documenti in forza della restituzione in intero. E, in sé, l'edizione di

documenti da G__________ ipotizzata dal Pretore era incompatibile con l'art.

207.

CPC (appello, pag. 7 n. 5). Oltretutto, non avrebbe comunque permesso di

assumere il “business plan 2007” (appello, pag. 7 n. 5). Di fatto, nemmeno con l'audizione

di persone presso G__________ sarebbero stati assunti quei due nuovi documenti,

a meno di introdurre successivamente una restituzione in intero analoga a quella

in esame (appello, pag. 7 n. 5). Di modo che, anche per questi motivi, non le

si poteva imputare negligenza (appello, pag. 7 n. 5).

Delle

osservazioni dell'attrice, che conclude per la reiezione dell'appello, si dirà

se necessario nel seguito.

7.

In concreto, con l'istanza 12 febbraio 2010 la convenuta ha postulato

la produzione agli atti di due documenti avvalendosi della restituzione in

intero ex art. 138 CPC e, in via subordinata, dell'assunzione suppletoria di

prove (act. XIX, pag. 2), richiesta ribadita il 15 luglio 2010. Dal canto suo il

Pretore ha limitato il suo esame ai presupposti di cui all'art. 138 CPC, senza accenno

all'assunzione suppletoria di prove (decreto impugnato, pag. 1 e 2). Ciò posto,

in questa sede, l'appellante limita le contestazioni all'assenza dei requisiti

posti dall'art. 138 CPC (appello, pag. 5 n. 3), e rinuncia a considerazioni

riferite all'istituto giuridico invocato a titolo subordinato. Sotto questo

profilo, pertanto, la questione non merita ulteriore disamina.

8.

Secondo

l'art. 78 CPC, l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono

addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni

di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e

duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i

fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono in sede di

assunzione suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o su invito del giudice

(art. 88 lett. d e 89 CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero

(art. 138 CPC) (II CCA, 12 marzo 2007 [12.2006.65] consid. 8).

La

procedura civile non è fine a sé stessa, ma rappresenta un insieme di regole

volte a permettere, in un ordinato equilibrio, la ricerca della verità e la sua

attuazione. Le norme procedurali risultano vincolanti e lo sono nell'interesse

di entrambe le parti che, nel loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono

garantita la loro difesa. Se il nostro codice di rito impone che le prove siano

indicate nella petizione (art. 165 cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella

risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a prescindere dalle eccezionali possibilità

offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è per dare subito e definitivamente il quadro

entro cui agire proceduralmente al riparo da ogni mossa improvvisa o avventata

o insidiosa, da qualunque parte essa venga. La restituzione in intero è

concessa per ovviare al rigore di quelle norme e di quei principi. Ma perché

non ci siano insicurezze nel diritto, né disparità di trattamento, occorre che

siano adempiuti i requisiti della restituzione secondo criteri da valutare, di

massima, con un certo rigore (Rep. 1980 pag. 77/78 consid. 1), ritenuto

in particolare che la parte, prima di promuovere la vertenza giudiziaria, deve

procurarsi tutti i mezzi di prova di cui possa disporre (Rep. 1985 pag.

99.

consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 138 m. 9; II CCA, 12 marzo 2007

[12.2006.65] consid. 9).

Ciò

posto, l'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o

di difesa che appaiono rilevanti per l'esito del processo è ammessa se la parte

dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC),

ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte

ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC). Questo istituto costituisce

un'eccezione alla massima dell'eventualità, che proibisce di allegare fatti e

prove in una fase successiva allo scambio degli allegati preliminari (art. 78

CPC), e pertanto i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice

con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti

della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore

letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto

nella valutazione dell'influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il

legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA, 26 giugno 2009 [12.2008.180]).

9.

Dell'esistenza

dei documenti che accompagnano l'istanza 12 febbraio 2010 l'appellante spiega di non avere avuto conoscenza né in sede di scambio degli allegati né all'udienza

preliminare del 23 aprile 2008, ma di averne preso atto solo il 12 gennaio 2010

(act. XIX, pag. 1), quando il legale preposto alla tutela dei suoi interessi

nell'ambito del fallimento di G__________ aveva acquisito per cessione anche i

crediti verso l'attrice e visionato la documentazione. Una sua negligenza era

quindi a priori esclusa (appello, pag. 5 seg. n. 4). Ma, nel caso concreto,

poco importa che quei due documenti non le fossero noti prima del 12 gennaio

2010.

Come evidenziato persino nell'istanza di restituzione in intero, la convenuta

sosteneva che, una volta decaduto un progetto di collaborazione tra lei,

l'attrice e G__________, “con G__________ AO 1 avrebbe in seguito svolto

svariate operazioni commerciali in violazione dell'accordo di confidenzialità

del 27 novembre 2006” (act. XIX, pag. 1). In proposito il Pretore, ha

considerato che l'interessata non aveva tuttavia provveduto in sede di udienza

preliminare a notificare tutte le prove necessarie a sostegno di questa sua

allegazione (decreto impugnato, pag. 1). E, al riguardo, l'appellante non pretende

il contrario. Essa non contesta nemmeno la rinuncia all'edizione di documenti

dall'attrice di “documentazione relativa a spedizioni di merce posteriori al

27.

novembre 2006 e destinate sempre a G__________” (decreto impugnato, pag.

1) - che aveva motivato poiché “avente del resto il medesimo oggetto di

quelle dirette verso terzi” (act. VI: verbale 23 aprile 2008, pag. 1 in basso) - e non pretende neppure di avere proposto un'edizione di documenti da G__________. Ciò

posto, non vi è motivo per ritenere che queste prove non erano atte a

dimostrare i fatti eccepiti dalla convenuta, e che non le avrebbero consentito

di arrivare –perlomeno– alla lettera di reclamo 14 ottobre 2008 inviata dalla

società fallita all'attrice. Al riguardo, quindi, la censura va respinta.

10.

Invero,

evocata la necessità di individuazione e di specificazione dei documenti e dei

fatti da provare, l'appellante obietta che così come intesa dal Pretore l'edizione

di documenti da G__________ non avrebbe risposto ai requisiti stabiliti

dall'art. 207 CPC (appello, pag. 7 n. 5). La stessa era segnatamente incompatibile

con l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC in quanto, oltre a proporre di assumere documenti

“eventualmente comprovanti” i contatti con l'attrice, aveva carattere

esplorativo, ciò che era inammissibile (appello, pag. 7 n. 5). La censura, fuorviante,

è però pretestuosa. Certo, l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che l'edizione

di documenti indichi “la designazione, almeno approssimativa, del documento

o del suo contenuto”. Ma, questo non esige affatto l'esatta indicazione di

uno specifico atto. In concreto, non era quindi d'obbligo specificare né la “lettera

di reclamo 14 ottobre 2008” né il “business plan 2007”. E, a ben vedere, diversamente da quanto afferma l'appellante, un'edizione intesa ad assumere “documenti

attestanti le relazioni contrattuali e le forniture di prodotti intercorse tra l'attrice

e la G__________”, non ha carattere inquisitorio e investigativo. Ciò posto,

poco importa che in concreto il Pretore abbia poi parlato di edizione di

documenti “eventualmente comprovanti i contatti” tra le due società. L'onere

di formulare nel corretto e dovuto modo le prove di cui esigeva -e quindi,

dandosi il caso, anche di contestualizzare in modo appropriato una richiesta di

documenti da G__________ nel rispetto del divieto d'inquisizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art.

206)- era a carico della convenuta, che quindi non se ne può pretendere

esonerata facendo leva sulle espressioni impiegate a posteriori dal Pretore

nell'esporre i suoi argomenti di diniego alla restituzione in intero. Questo,

in effetti, non giustifica a ritroso il suo mancato agire e la sua preesistente

negligenza. Ancora una volta, infondato, l'appello va così respinto.

11.

Vero

è che, come evidenzia l'appellante, con ogni probabilità l'edizione di

documenti indirizzata a G__________ non avrebbe mai condotto ad assumere agli

atti il “business plan 2007” (appello, pag. 7 n. 5). Ora, l'interessata ha

motivato la sua richiesta con il fatto che dal “business plan 2007” si evince che M__________, già titolare dell'attrice, aveva acquisito una partecipazione in

seno alla società fallita dal 1° gennaio 2007 (act. XIX, pag. 1 in basso). Ma, questa circostanza non dimostra né l'esistenza di relazioni commerciali dirette fra

le parti né tantomeno la fornitura di prodotti a una di esse, conclusione

questa su cui concorda l'appellante medesima. Certo, essa potrebbe anche essere

indirettamente indizio di una “partnership commerciale” (appello, pag. 7

n. 5 nel mezzo). Resta il fatto che, con riferimento alle allegazioni da

provare dalla convenuta -e meglio che “con G__________ AO 1 avrebbe in

seguito svolto svariate operazioni commerciali in violazione dell'accordo di

confidenzialità del 27 novembre 2006” (sopra, consid. 9)- questo documento

non appare né determinante né influente per l'esisto del processo giusta l'art.

138.

CPC.

12.

L'appellante

rimprovera inoltre al Pretore di avere considerato che l'audizione di persone

presso G__________ fosse idonea ad acquisire la lettera di reclamo 14 ottobre

2008.

e il “business plan 2007”, in quanto questo non le avrebbe certo evitato

di introdurre in un secondo tempo, un'edizione di documenti da terzi in forma

di restituzione in intero (appello, pag. 7 n. 5). Ma, in tal caso semmai

l'interessata si sarebbe dovuta avvalere dell'istanza di assunzione suppletoria

di prove, come ben si evince dal rinvio dottrinale che essa stessa cita (Cocchi/ Trezzini, op. cit., nota 693 ad

art. 206) in quanto -a differenza della restituzione in intero- le nuove prove

si sarebbero fondate su “successive emergenze di causa” (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 688 ad

art. 192), eventualità quest'ultima che in concreto non si è però realizzata.

Anche al riguardo, l'appello è quindi infondato.

13.

In

definitiva, l'appello va così respinto. Oneri processuali e ripetibili seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Il valore litigioso di fr. 28'479.45

(Euro 17'392.03) è determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche per

stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano

federale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L'appello del 26 luglio 2010 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

totale fr. 300.–

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO

1, __________, fr. 1'000.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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