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Decisione

12.2010.137

Locazione, eccezione di cosa giudicata, appello infondato, assenza ingiustificata a udienza

27 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

98.00.660001.00637944);

che,

pertanto, l'atto deve ritenersi validamente notificato;

che

quindi la mancata comparizione all'udienza di discussione deve essere imputata

agli appellanti medesimi;

che

ciò posto l’appello, basato su questa sola censura, deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC questa Camera può decidere con breve

motivazione la reiezione dell’appello senza notifica alla controparte per le osservazioni,

qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e che

non si attribuiscono ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alla

controparte per osservazioni;

in

applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L’appello 24 luglio 2010 di AP 1 è

respinto.

2. Gli

oneri processuali del presente giudizio, in fr. 100.- (fr. 70.- tassa di

Considerandi

giustiza, fr. 30.- spese) sono a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- AP 1, __________;

- avv. RA 1 __________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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