12.2010.137
Locazione, eccezione di cosa giudicata, appello infondato, assenza ingiustificata a udienza
27 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2010.137
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, IICCA
Titolo:
Locazione, eccezione di cosa giudicata, appello infondato, assenza ingiustificata a udienza
APPELLO
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2010.137
Lugano
27 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.113
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 20
maggio 2010 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato
dall’ RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che AP 1 hanno condotto in locazione un
appartamento di proprietà di AO 1 dal 1° agosto 2003 al 30 settembre 2004;
che il 16
febbraio 2010 essi hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ chiedendo di poter ottenere “una riduzione della
pigione per tutta la durata della locazione in quanto l’appartamento non era in
ordine”, nonché il pagamento di loro fatture ancora scoperte per un importo complessivo
di fr. 4913.–;
che il 20
aprile 2010 l’Ufficio di conciliazione ha accertato la mancata conciliazione e
ha informato le parti del loro diritto di adire il competente Pretore nel
termine di 30 giorni;
che con
istanza 20 maggio 2010 AP 1 hanno convenuto AO 1 davani al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna riproponendo le loro richieste di riduzione
della pigione e di pagamento dell’importo di fr. 4913.–;
che
all’udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, è comparso solo il
convenuto che si è opposto all’istanza, eccependo preliminarmente l’eccezione
di cosa giudicata;
che
statuendo il 9 luglio 2010 il Pretore, accertato il valore litigioso in fr.
10'000.– e accolta l’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto, ha
respinto l’istanza e dichiarato la lite temeraria, le pretese degli istanti,
peraltro neppure comprovate, essendo già state esaminate e respinte nell’ambito
della causa OA.2008.155 della medesima Pretura;
che con
ricorso (recte appello) 24 luglio 2010 AP 1 hanno impugnato la citata
sentenza lamentando di non aver “ricevuto nessuna citazione per questa causa” e
chiedendo “di mettere la causa dal punto di prima”;
che
l’atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
gli appellanti si dolgono sostanzialmente della lesione del loro diritto di
essere sentiti, sostenendo di non aver ricevuto nessuna citazione all’udienza;
che
in concreto, con ordinanza 20 maggio 2010, spedita mediante invio raccomandato
n. 98.00.660001.00637944, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 30
giugno 2010 per la discussione dell'istanza;
che la
raccomandata destinata a AP 1 è giunta all’Ufficio postale di __________ il 22
maggio 2010 ed è stata ritirata il successivo 25 maggio (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito n.
Fatti
98.00.660001.00637944);
che,
pertanto, l'atto deve ritenersi validamente notificato;
che
quindi la mancata comparizione all'udienza di discussione deve essere imputata
agli appellanti medesimi;
che
ciò posto l’appello, basato su questa sola censura, deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dell’appello senza notifica alla controparte per le osservazioni,
qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e che
non si attribuiscono ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni;
in
applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello 24 luglio 2010 di AP 1 è
respinto.
2. Gli
oneri processuali del presente giudizio, in fr. 100.- (fr. 70.- tassa di
Considerandi
giustiza, fr. 30.- spese) sono a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- AP 1, __________;
- avv. RA 1 __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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