Lexipedia

Decisione

12.2010.138

Fallimenta bancario - contestazione della graduatoria

22 marzo 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i liquidatori sottostanno alla vigilanza della FINMA (art. 33 cpv. 2 LBCR) e che

il fallimento dev’essere effettuato conformemente agli art. 221-270 LEF (art.

34 cpv. 2 LBCR). Dai materiali risulta che la nuova procedura proposta per

liquidare le banche insolventi tiene conto della specificità delle banche, ma

che per il rimanente si svolge secondo le regole consolidate del fallimento secondo

la LEF (art. 221 segg. LEF) e che di conseguenza si applica la LEF quando non

vi si oppongano norme speciali della nuova legge (cfr. Messaggio concernente la

modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, in: FF 2002

p. 7187 e 7207). Nulla permette dunque di ritenere che, in deroga ai principi

generali della LEF, l’art. 28 cpv. 1 OFB-FINMA, oltretutto in assenza di

puntualizzazioni in tal senso nel testo legale o nei materiali legislativi o

ancora nei pareri di dottrina, imponga forzatamente di avviare una causa di

contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF anche qualora le condizioni

formali per il suo inoltro non siano adempiute.

11.2 Tutt’altra

questione è quella - invero di carattere accademico - di sapere in che modo un

creditore di un fallimento bancario non iscritto in graduatoria, come nel caso

di specie l’attore, possa eventualmente far valere i propri diritti. Già si è

detto che la revisione della LBCR ha assegnato alla FINMA l’intera vigilanza

sui liquidatori (art. 33 cpv. 2 LBCR), che prima era in parte di sua competenza

e in parte era esercitata dal giudice del fallimento ex art. 17 LEF (cfr. Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die

Banken und Sparkassen, n. 2 ad Vorbem. zum 12. Abschnitt; FF 2002 p. 7205). La

nuova legge è tuttavia più restrittiva di quella precedente: oltre ad escludere

la possibilità di inoltrare un ricorso ex art. 17 LEF (che altrimenti sarebbe

entrato in linea di conto: cfr. Jaques,

op. cit., n. 43 ad art. 245 LEF, n. 17 ad art. 246 LEF e n. 14 ad art. 250 LEF),

sostituita ora con la possibilità di inoltrare un ricorso di diritto

amministrativo contro le decisioni formali della FINMA (che in sostanza porta a

una protezione giuridica paragonabile a quella della LEF, cfr. FF 2002 p. 7193),

essa prevede in effetti che quel rimedio giuridico sia possibile solo avverso le

decisioni contro l’omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione

(art. 24 cpv. 2 LBCR, con rif. a art. 31 LBCR e art. 7 cpv. 3 OFB-FINMA; Poledna/Marazzotta, Basler Kommentar, n.

26 segg. ad art. 24 LBCR; Schwob,

op. cit., n. 11 ad art. 33 LBCR; FF 2002 p. 7193 seg.). In tutti gli altri casi,

come per quello in esame, al creditore altro non rimane che la facoltà di

inoltrare una denuncia alla FINMA (art. 6 OFB-FINMA; Schwob, op. cit., ibidem), la quale potrà prendere

decisioni o disposizioni derogatorie (art. 34 cpv. 3 LBCR), fermo restando però

che una tale procedura, non attribuendogli la qualità di parte, nemmeno gli

conferisce il diritto di esse informato sulle eventuali misure poi

concretamente adottate dall’autorità (Bauer,

Basler Kommentar, n. 33 ad art. 33 LBCR; Schwob,

op. cit., ibidem).

12. Ne

discende la reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio pretorile

d’irricevibilità della petizione, senza che occorra pronunciarsi sul merito

della vertenza.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 58'165.25, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 agosto 2010 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’300.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’350.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster