12.2010.14
Assistenza giudiziaria - indigenza
18 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2010.14
Data decisione, Autorità:
18.05.2010, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2010.14
Lugano
18 maggio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.729
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 19
novembre 2009 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 43'606.90 (recte:
48'606.90) oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2006;
ed ora
sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’attore contestualmente
alla petizione, che il Pretore con decreto 4 gennaio 2010 ha respinto;
ricorrente
l’attore con atto 20 gennaio 2010 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria,
protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la
petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr.
43'606.90 (recte: 48'606.90) oltre interessi a titolo di risarcimento
dei danni e del torto morale conseguenti ad un incidente della circolazione;
che,
contestualmente alla petizione, l’attore ha chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria;
che il
giudice di prime cure, esaminando innanzitutto la situazione reddituale e
patrimoniale dell’attore, ha accertato che quest’ultimo, nato nel 1986,
risultava essere apprendista macellaio al III° anno presso il commercio del
patrigno con un reddito di fr. 1'526.70 netti mensili; che egli non aveva
esposto spese di vitto ed alloggio (risultando vivere in comunione con la
madre, il patrigno e due fratellastri), ma unicamente il premio della cassa
malati, pari a fr. 397.20 mensili; che risultava poi essere proprietario di una
vettura Peugeot 206, acquistata presumibilmente dopo la distruzione della
Peugeot 106 per la quale procedeva in causa, ed era titolare di un conto presso
la P__________ con un saldo attivo al 9 dicembre 2009 di fr. 2'710.75 e di un
conto presso la Banca R__________ di cui non indicava il saldo;
che stando
così le cose, osservato che l’attore, prima studente e poi apprendista, oltre a
disporre già attualmente di sostanza (auto acquistata dopo il sinistro, conto P__________
con un attivo di oltre fr. 2'700.-), era riuscito con le sue entrate ad
effettuare dei risparmi visto e considerato che era stato in grado in poco
tempo di acquistare ben due vetture, la prima dotandola anche di molteplici
accessori, il giusdicente ha ritenuto che costui non versasse al momento attuale
in una situazione di indigenza tale da non consentirgli di far fronte alle
spese giudiziarie e di patrocinio della causa, che poteva comportare una tassa
di giustizia da fr. 1'200.- a fr. 2'000.- e un onorario del suo legale calcolato
tra il 10% e il 20% del valore della lite;
che con
il ricorso che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, ribadendo la probabilità
di esito favorevole della causa e l’esistenza a suo carico di una situazione di
indigenza: dapprima rileva che il Pretore, nel calcolare le sue uscite correnti
mensili, non aveva tenuto conto del suo minimo vitale LEF di fr. 1'200.-, del
presumibile onere di locazione a suo carico di fr. 1'000.- e delle spese di
circa fr. 200.- per l’uso dell’auto, che, come quella precedente, gli era stata
regalata dai genitori; nel seguito osserva che gli oneri derivanti dalla causa
ed in particolare quelli per il suo legale erano maggiori di quelli ipotizzati
dal giudice di prime cure, tanto più che tra le spese da prendere in
considerazione vi erano in ogni caso anche quelle delle perizie giudiziarie
mediche e sul danno da lui postulate;
che giusta gli art. 3 e 14 Lag l’assistenza giudiziaria è concessa
se la procedura non è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona
richiedente ha comprovato di essere indigente;
che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito
favorevole quando, ad un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225
consid. 2.5.3 pag. 236; TF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le
probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo
d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata
seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi
d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono
solo leggermente inferiori (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag); il requisito
dell’indigenza è invece dato
quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri - reddito
e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo
e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1);
che in
questa sede non è necessario esaminare se la petizione dell’attore difettava
del requisito della probabilità di esito favorevole, il Pretore, pur avendo
rilevato che alcune delle poste da lui fatte valere fossero tutt’altro che
scontate, non avendo in effetti respinto per quella ragione e dunque per
l’assenza della probabilità di esito favorevole della causa la domanda di assistenza
giudiziaria, disattesa esclusivamente per il fatto che l’attore non versava in
una situazione di indigenza;
che l’esito
del ricorso che ci occupa dipende dunque unicamente dall’indigenza dell’attore;
che
l’esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto,
ma con riferimento alle particolarità del caso;
che
nella causa qui in esame, di una complessità almeno media e con un valore
litigioso di fr. 48'606.90, la tassa di giustizia per la sede pretorile avrebbe
potuto essere stimata in circa fr. 3’000.- (ritenuta una “forchetta” da fr. 1’000.-
a fr. 5'000.-, art. 17 cpv. 1 LTG) e l'onorario del patrocinatore dell’attore
in fr. 7'291.- (ritenuta una “forchetta” dal 10% al 20% del valore litigioso, art.
11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili) +
IVA e spese, arrotondati a circa fr. 8'000.-; a queste somme andrebbero
aggiunte le spese per le prove da assumere, soprattutto peritali, il cui costo,
trattandosi di una causa avente per oggetto un infortunio della circolazione e
dunque con questioni litigiose soprattutto di carattere medico, può essere
prudenzialmente quantificato in almeno altri fr. 5'000.-;
che, in
merito alla situazione economica dell’attore, si osserva innanzitutto che dalla
documentazione versata agli atti si evince che egli risulta essere attualmente
titolare di determinati attivi e meglio di un’autovettura Peugeot 206 Cabrio
2.0i (il cui valore attuale non è invero stato indicato, ma non dovrebbe
superare i fr. 10/20'000.-) e di crediti bancari per complessivi fr. 12'002.70
(fr. 2'710.75 presso la P__________, fr. 216.50 e fr. 9'075.45 presso la Banca
R__________ __________);
che la
circostanza non può di per sé comportare la reiezione della sua domanda di
assistenza giudiziaria, la dottrina e la giurisprudenza avendo in effetti già
avuto modo di precisare che chi postula l’assistenza giudiziaria deve sì aver
preventivamente consumato il suo proprio patrimonio, ma solo limitatamente
all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso”, che può variare
tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona
sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI App., m. 7 ad art. 3 Lag; II CCA 30
novembre 2005 inc. n. 12.2005.198, 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65, 7
novembre 2008 inc. n. 12.2007.206), e che in concreto non risulta dunque essere
esistente;
che, in
merito alla posizione reddituale dell’attore, pacifico che egli disponga di entrate
mensili nette per fr. 1'526.70, il suo fabbisogno mensile può in definitiva essere
quantificato in fr. 1'076.50: l’attore può innanzitutto esporre l’importo base
LEF (fr. 1'200.-, cfr. punto I.1 della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, pubblicata
dalla CEF il 20 agosto 2009 inc. n. 15.2009.90), ritenuto che lo stesso deve
tuttavia essere ridotto della metà in quanto egli ha ammesso di non aver pagato
alcuna spesa di vitto, vivendo a carico dei genitori (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,
p. 72 n. 226, con rif. al punto V.1 della citata Tabella); a tale somma vanno
aggiunti il premio per la cassa malati (fr. 397.20), da lui pacificamente
pagato, e le spese di trasferta dal suo domicilio di S__________ alla scuola professionale
SPAI di M__________ rispettivamente al posto di lavoro a G__________, il cui costo,
tenuto conto della disponibilità di idonei mezzi pubblici, può essere
quantificato in fr. 79.30 (cfr. abbonamento “arcobaleno” annuale giovani da 6
zone, fr. 136.- x 7), senza che si possano così considerare le maggiori spese
per l’auto privata (II CCA 7 novembre 2008 inc. n. 12.2007.206); contrariamente
a quanto ritenuto dall’attore, il fatto che egli viva con i genitori senza
pagare alcun affitto non gli permette invece di esporre un ulteriore importo di
fr. 1'000.-, pari al presumibile onere di locazione a suo carico nel caso in
cui avesse abitato per contro proprio, il principio giurisprudenziale a cui
egli si è richiamato (Rep. 2000 n. 8) non essendo in effetti applicabile nel caso concreto, ritenuto
che in quella sentenza era stato deciso che, in caso di convivenza di un
coniuge con una terza persona, nel fabbisogno di quel coniuge non andava
inserita la metà delle spese di locazione pagate da entrambi, ma piuttosto
l’onere di locazione presumibile che quel coniuge avrebbe avuto, se avesse
abitato per proprio conto;
che in
tali circostanze, alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui le
spese processuali e d’avvocato devono essere prestate entro tempi ragionevoli,
ossia grosso modo con rateazioni su un anno se si tratta di processi non
particolarmente costosi, rispettivamente in due anni per gli altri (TF 3
settembre 2001 5P.218/2001 consid. 2b, 28 aprile 2004 5P.113/2004 consid. 3; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 9 ad art. 3 Lag; II CCA 16 novembre 2009 inc. n.
12.2009.18), non si può ammettere che l’attore, con l’eccedenza mensile di fr. 450.20
che così ne risulta, annualmente pari a fr. 5'402.40, possa far fronte entro uno
o due anni agli oneri derivanti dalla lite, come detto presumibilmente di circa
fr. 16’000.-;
che il
ricorso deve pertanto essere accolto;
che non
si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv.
2 Lag), né possono essere caricate ripetibili al convenuto, il quale non può
essere considerato parte nell’incidente processuale, che in effetti oppone il
richiedente allo Stato (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324
ad art. 35 Lag; II CCA 9 ottobre 2008 inc. n. 10.2008.8, 31 marzo 2009 inc. n.
12.2008.135; I CCA 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84): l’indennità ripetibile
a favore dell’attore va dunque posta a carico dell’ente pubblico (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag; I CCA 26 novembre 2008 inc. n.
11.2008.154; II CCA 31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135);
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Il ricorso 20 gennaio 2010 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza il decreto 4 gennaio 2010 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformato:
1. La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è accolta.
2. (invariato)
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente
fr. 250.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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