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Decisione

12.2010.142

Azione di ripetizione per pagamento indebito, onere della prova, asseriti difetti di impianto sanitario, mancata collaborazione del committente nella procedura probatoria, contratto di appalto, merced

19 aprile 2011Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i rilievi fotografici (act. XVIII, pag. 4 3° sopralluogo n. 1 e 2). Il perito

giudiziario “dopo avere analizzato tutti i documenti, eseguito il

sopralluogo tecnico e avendo rilevato l'impianto sanitario e riscaldamento

delle condotte, delle armature in vista e degli apparecchi sanitari”, ha

quindi passato in rassegna le singole voci di cui alla fattura 6 marzo 2006

(act. XVIII, pag. 5 verso l'alto). Sulla base di tutte le sue constatazioni ha

diminuito la mercede complessiva dovuta all'attore da fr. 43'973.70 a fr. 41'035.35 (act. XVIII, pag. 13 doc. D allegato al referto peritale), importo che, a

seguito della domanda di delucidazione e di completamento del convenuto oltre

che della constatazione di un errore di calcolo, il 23 dicembre 2009 ha definitivamente rettificato in fr. 39'787.55 (act. XXII, pag. 13 doc. D allegato al referto

di delucidazione e completamento).

7.1 L'appellante

contesta anzitutto (appello, pag. 9 n. 5/b1) la posa del tubo di raccordo per

l'eventuale radiatore sul soppalco (fr. 800.–). Egli omette tuttavia di considerare

che la posa dello stesso era stata prevista in vista di un eventuale futuro

riscaldamento della stalla (verbale 28 novembre 2007 F__________, pag. 2;

verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2) ed è altresì indicata nell'offerta manoscritta

di dicembre 2004 (doc. B/5 pag. 1). Con riferimento all'autoclave (fr.

2'144.50) il Pretore ha accertato che era stata fornita dall'attore a titolo

provvisorio in attesa che il convenuto si procurasse quella definitiva, fermo

restando che - a detta dei testi sentiti in corso di istruttoria - quella

provvisoria doveva restare al convenuto “quale riserva per il futuro” (sentenza

impugnata, pag. 10 n. 18). E, in proposito, l'appellante non sostiene che tale

conclusione sia errata. Invano egli tenta infine di censurare la fatturazione

di apparecchi sanitari che - a suo dire - egli aveva fornito personalmente, la

posta di fr. 1'987.– non contemplando affatto gli stessi (act. XXII, pag. 1/2

doc. D allegato al referto di delucidazione e completamento).

7.2 Altresì

ingiustificata (appello, pag. 10 n. 5/b2) per l'appellante la fatturazione di

fr. 520.– per il prolungamento della condotta acqua giardino, in quanto egli

reputa trattasi di un intervento eseguito da terzi e non dall'attore. In merito

A__________ ha ammesso di avere eseguito una siffatta prestazione per l'importo

di fr. 200.– che però non era stata fatturata (verbale 28 novembre 2007, pag.

4). Questa voce è inoltre persino indicata nell'offerta manoscritta di dicembre

2004 (doc. B/5, pag. 1). Al proposito va pertanto riconosciuta una deduzione di

fr. 320.– (fr. 520.- ./. fr. 200.-) rispetto all'importo ammesso dal perito

giudiziario sulla base dell'offerta originaria 31 ottobre 2003 (doc. A/4, pag. 7 in basso). L'appellante afferma che le opere corrispondenti alla voce “acque luride” (fr.

1'197.50) sono state eseguite dalla ditta C__________, ma nulla di tutto ciò

traspare dall'offerta impianti 26 maggio 2004 di quest'ultima (doc. 9) né dalla

relativa fattura “ricapitolazione lavori e stato di avanzamento” del 20

ottobre 2004 (doc. 10) prodotta agli atti dal convenuto. L'interessato contesta

pure la posta di fr. 250.– conteggiata per “spostamento e posizionamento dei

tank, smontaggio e rimontaggio caldaia”. Si tratta però di una

contestazione nuova, mai esposta dal convenuto neppure in sede di conclusioni.

In quanto tale, è quindi inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).

7.3 L'appellante

considera poi (appello, pag. 10 n. 5/b3) errato il riconoscimento di opere a

regia per l'importo complessivo di fr. 5'207.25 riferiti a interventi mai

richiesti, mai approvati e comunque già compresi nel capitolato elaborato dallo

studio d'ingegneria. Se non che, la voce risulta esposta sulla fattura doc. D a

titolo di “diversi e modifiche”. E, visto che i lavori erano stati

pacificamente iniziati da un'altra ditta (verbale 14 maggio 2008 L__________,

pag. 2) ed erano altresì intervenute varie modifiche volute dal convenuto e

dalla moglie (verbale 28 novembre 2007 A__________), in proposito l'offerta che

l'attore aveva allestito al capitolato del 31 ottobre 2003 (doc. A/4) diventa irrilevante.

Per contro, l'offerta manoscritta del dicembre 2004 prevede appunto

l'esecuzione di opere “a regia per lavori non quantificabili al momento

attuale” (doc. A/4, pag. 2).

7.4 Con

riferimento alle serpentine a pavimento (appello, pag. 10 n. 5/b4),

l'appellante contesta il riconoscimento “a corpo” ritenuto dal perito

giudiziario per complessivi fr. 13'597.–. Ma, ancora una volta, l'offerta

manoscritta del dicembre 2004 prevede che per quel che ne è dell'impianto

riscaldamento “fanno da base i prezzi del capitolato” (doc. B/5, pag.

2). Al perito non si può così rimproverare un'interpretazione arbitraria.

7.5 L'appellante

censura infine il mancato riconoscimento di uno sconto del 30% sul piccolo

materiale fatturato secondo la tariffa Swisstec anno 2004 (appello, pag. 10 n.

5/b5). Sulla base dell'offerta manoscritta del dicembre 2004 era previsto che “i

tratti di tubazioni mancanti e relativi pezzi speciali saranno fatturati

secondo tariffa Swisstec Accordo 2004 con uno sconto del 30%” (doc. B/5,

pag. 2). Dal canto suo il perito giudiziario ha accertato che i prezzi sul

materiale per la condotta acque luride era stato fatturato al di sotto del 50%

di quei valori (act. XXII, pag. 5 doc. D nel referto delucidazione e

completamento). Per il resto, l'appellante non specifica a quale altro “piccolo

materiale” la deduzione avrebbe dovuto essere applicata.

7.6 Tutto

ciò considerato la mercede complessiva stabilita dal perito giudiziario alla

luce della fattura 6 marzo 2006 deve così essere stabilita in fr. 39'467.55,

ossia fr. 39'787.55 (sopra, consid. 7 ab initio; act. XXII, pag. 13 doc. D nel referto

di delucidazione e completamento) dedotti fr. 320.– riconosciuti a torto per i

lavori alla condotta in giardino (sopra, consid. 7.2).

8. L'appellante evidenzia di avere versato complessivamente

all'attore fr. 30'150.–, ossia fr. 14'000.– il 14 marzo 2005, fr. 8'000.– il 2

maggio 2005 e fr. 8'150.– il 7 settembre 2006 (appello, pag. 9 n. 5). A

ragione. Il Pretore si è in effetti limitato a considerare l'importo risultante

dalla perizia giudiziaria e dal relativo referto di delucidazione e

completamento (sentenza impugnata, pag. 10 n. 19), omettendo però che la stessa

era incentrata sulla fattura 6 marzo 2006 dove erano stati conteggiati soltanto

i due primi acconti versati dal convenuto (ossia quelli di fr. 14'000.– il 14

marzo 2005 e di fr. 8'000.– il 2 maggio 2005: act. XVIII, pag. 13 doc. D

allegato al referto peritale; act. XXII, pag. 13 doc. D nel referto di

delucidazione e completamento). Per contro, la stessa non poteva con evidenza indicare

il versamento di fr. 8'150.– essendo intervenuto solo il 7 settembre 2006 (doc.

14). Ciò posto, la mercede accertata dal perito deve così essere ulteriormente

ridotta di un pari importo (fr. 8'150.–), oltre che dello sconto supplementare

di fr. 1'973.70 per la rottura del cristallo cabina doccia, deduzione

quest'ultima che il Pretore aveva invece considerato (sopra, consid. 5.2). L'importo

ancora scoperto e dovuto all'attore a titolo di mercede si attesta pertanto a

fr. 7'343.85, ritenuta la mercede complessiva di fr. 39'467.55 (sopra, consid.

7.6) diminuita degli importi di fr. 14'000.–, fr. 8'000.–, fr. 8'150.– e fr.

1'973.70. Entro questi limiti pertanto l'appello è fondato e merita

accoglimento.

9. L'appellante rimprovera infine al Pretore di non avere tenuto

conto di un accordo intervenuto fra le parti a seguito del quale egli avrebbe personalmente

allestito una liquidazione delle pretese rivendicate dall'attore e che l'aveva

portato a quantificare in fr. 8'154.40 il saldo ancora dovutogli (appello, pag.

11 n. 7). La censura è senza fondamento. Giova anzitutto rilevare che, in

siffatte circostanze, mal si capisce perché il 7 settembre 2006 il convenuto

avrebbe versato fr. 8'150.– a fronte di - per sua stessa ammissione - un

preteso importo dovuto di fr. 8'154.–. Peraltro, del presunto accordo

intervenuto fra le parti prima del 16 luglio 2006 non vi è traccia agli atti. Neppure

il relativo scritto cui l'appellante fa esplicito riferimento (appello, pag. 11

n. 7) e che era stato inviato all'attore quel medesimo giorno (16 luglio 2006)

- appunto la liquidazione unilaterale operata dal convenuto - vi accenna

minimamente (doc. 13). Del resto, l'interessato afferma di avere ritenuto di

nulla più dovere alla controparte in quanto, dopo il versamento di fr. 8'150.–

nulla più aveva sentito in proposito fino al 15 gennaio 2007 (doc. 16; appello,

pag. 11 n. 7). La tesi è però infondata su più fronti. Unico incontro fra le

parti di cui gli atti danno pieno riscontro è quello tenutosi il 24 agosto 2006 a __________ (verbale 28 novembre 2007 A__________, pag. 4; verbale 28 novembre 2007 Al__________,

pag. 5; verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2), quindi successivo

all'invio della liquidazione 16 luglio 2006. L'estratto conto della situazione contabile del convenuto inviato all'attore e che fa esplicito riferimento a

questo incontro è inoltre datato 18 dicembre 2006 (doc. 14). In merito l'appello

va così respinto.

10. In

definitiva, l'appellante vede respingere il suo ricorso nella misura in cui

postulava la reiezione dell'azione di ripetizione per pagamento indebito ex

art. 86 vLEF dell'importo di fr. 12'295.75 oltre interessi, come pure il

conseguente rigetto della relativa opposizione al precetto esecutivo (n° __________)

fatto spiccare al riguardo, che nondimeno viene qui rettificato nel senso che

l'UE è quello di __________ e non di __________, come erroneamente ritenuto. D'altra

parte, l'appellante vede accogliere le sue richieste nel senso che l'importo

capitale di fr. 12'000.– che il Pretore ha riconosciuto all'attore a titolo di

mercede per i lavori eseguiti sul fondo n. __________ RFD __________, va ridotto

a fr. 7'343.85.– oltre interessi a saldo di ogni pretesa, importo per cui va altresì

rigettata in via definitiva l'opposizione al relativo precetto esecutivo. Entro

questi limiti l'appello merita così di essere parzialmente accolto. Gli oneri

processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono il vicendevole grado

di soccombenza in entrambi i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI), che vedono

l'appellante vincente per 1/5 e soccombente sui restanti 4/5. Il valore

litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

stabilito in fr. 24'295.75.

Per i quali motivi,

richiamati

l'art. 148 CPC/TI, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: I. L'appello 18 agosto 2010 di AP 1, __________, è parzialmente

accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1, 1.1, 2 e 3 della sentenza 25 giugno

2010 del Pretore __________, sono così riformati:

“1. La petizione è parzialmente

accolta.

1.1. Di

conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare a AO 1, ora AO 1 SA, __________,

l'importo di fr. 7'343.85 a saldo, oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2006,

quale residuo della mercede per opere da sanitario e riscaldamento eseguite

sulla part. __________ RFD __________.

1.2. [invariato]

2. Entro i suddetti limiti sono rigettate in

via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ del 23/26 febbraio

2007 dell'UE __________, rispettivamente del PE n. __________ del 31 maggio/1°

giugno 2007 dell'UE __________.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'600.– e le

spese (ivi comprese quelle peritali), da anticipare come di rito, vanno a

carico del convenuto in ragione di 4/5 mentre il restante 1/5 è posto a carico

dell'attore. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 2'400.– a titolo di

ripetibili parziali.”

Considerandi

II. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 850.–

b)

spese fr. 50.–

totale fr. 900.–

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 720.– mentre

la rimanenza di fr. 180.– va posta a carico di AO 1,

ora AO 1 SA, __________. L'appellante verserà a AO 1, ora AO 1 SA, __________, fr. 1'200.– a titolo

di ripetibili parziali di appello.

III. Intimazione:

– RA 2, __________;

– RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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