12.2010.142
Azione di ripetizione per pagamento indebito, onere della prova, asseriti difetti di impianto sanitario, mancata collaborazione del committente nella procedura probatoria, contratto di appalto, merced
19 aprile 2011Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.142
Data decisione, Autorità:
19.04.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_320/2011, 4.10.2011
Titolo:
Azione di ripetizione per pagamento indebito, onere della prova, asseriti difetti di impianto sanitario, mancata collaborazione del committente nella procedura probatoria, contratto di appalto, mercede ssecondo il valore del lavoro e onere della prova
AZIONE DI RIPETIZIONE PER PAGAMENTO INDEBITO
GARANZIA PER DIFETTI
MERCEDE
art. 373 CO
art. 374 CO
art. 86 LEF
Incarto n.
12.2010.142
Lugano
19 aprile
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.310
della Pretura __________ - promossa con petizione 3 maggio 2007 da
AO 1
(patrocinato dall'
RA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 2 )
con cui
l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'000.–
oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2006 e alla restituzione di fr. 12'295.75
con interessi al 5% dal 19 [recte: 18] aprile 2007 a lui pagati indebitamente e, ciò posto, il rigetto in via definitiva delle relative opposizioni
interposte ai PE n. __________ del 23/26 febbraio 2007 dell'UE __________ e n. __________
del 31 maggio/1° giugno 2007 dell'UE __________ [recte: __________];
domande
avversate da AP 1 che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore ha accolto
con sentenza 25 giugno 2010 condannandolo a versare una mercede di fr. 12'000.–
oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2006 e, a titolo di restituzione ex art.
86 vLEF, a pagare fr. 12'295.75 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2007, rigettando
entro questi limiti le opposizioni ai citati precetti esecutivi e, infine,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'600.– e le spese (comprensive di quelle
peritali) a carico del convenuto obbligato a rifondere all'attore fr. 3'000.–
per ripetibili;
appellante
AP 1 che, con atto di appello 18 agosto 2010, chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione 3 maggio 2007,
protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre
l'attore con osservazioni 17 settembre 2010 propone la reiezione dell'appello e
la conferma della sentenza pretorile, protestate spese e fr. 1'500.– di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 ottobre 2003 AO 1, quale titolare di una ditta
individuale di impianti sanitari e riscaldamento, ha trasmesso a AP 1,
proprietario con la moglie della particella n. __________ RFD __________ e
intenzionato a sottoporre il relativo edificio a importanti lavori di
ampliamento e ristrutturazione, un'offerta per “impianto riscaldamento,
ventilazione e sanitario” di complessivi fr. 60'609.60 sulla base di piani, progetti
e capitolato elaborati dallo studio d'ingegneria __________ di __________.
AP 1 ha in definitiva optato per un contratto d'appalto generale con la ditta S__________, la quale ha fra
l'altro affidato l'esecuzione delle opere sanitarie e di riscaldamento alla
ditta C__________. Di fatto la realizzazione dei lavori è stata interrotta per abbandono
del cantiere da parte dell'impresa generale e, conseguentemente, degli artigiani
da essa incaricati. Ciò posto e con riferimento ai lavori all'impianto
sanitario e di riscaldamento, AP 1 ha di nuovo contattato AO 1 incaricandolo
della conclusione delle relative opere. Quest'ultimo, in veste di appaltatore,
ha così integrato l'offerta del 31 ottobre 2003 con un'ulteriore offerta
manoscritta allestita il dicembre 2004. Ultimati i lavori, il 6 marzo 2006 AO 1 ha trasmesso a AP 1 una fattura di fr. 43'973.70 (IVA compresa) che, dedotti i due acconti già
versati per complessivi fr. 22'000.–, dava un saldo ancora scoperto di fr.
21'973.70. Il committente AP 1 ha contestato tale importo. Tra le parti è
seguito un considerevole scambio di corrispondenza. Il 18 dicembre 2006 AO 1 ha inviato al committente un estratto conto in cui accennava all'accordo raggiunto tra le parti il
24 agosto 2006 in occasione del quale sarebbe stato concesso uno sconto
supplementare di fr. 1'973.70 e lo informava del fatto che, tenuto conto
dell'ulteriore acconto di fr. 8'150.– versato il 7 settembre 2006, restavano da
pagare fr. 11'850.– a saldo di ogni pretesa.
B. Con petizione 3 maggio 2007 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 12'000.– oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2006 a titolo di mercede per le opere da sanitario e di riscaldamento eseguite sul fondo n. __________
[recte: __________] RFD __________. Egli ha poi postulato la
restituzione ai sensi dell'art. 86 vLEF di fr. 12'295.75 con interessi al 5%
dal 19 [recte: 18] aprile 2007, importo che aveva dovuto versare per
sottrarsi agli effetti dell'esecuzione che, nel frattempo, AP 1 aveva promosso nei
suoi confronti lamentando presunti difetti ai lavori eseguiti e a cui, per
errore, aveva omesso di interporre opposizione. L'attore ha altresì domandato
al Pretore di rigettare in via definitiva le opposizioni di AP 1 ai relativi PE
n. __________ del 23/26 febbraio 2007 dell'UE __________ e n. __________ del 31
maggio/1° giugno 2007 dell'UE __________ [recte: __________] che l'attore
aveva, a sua volta e per i citati importi, fatto spiccare.
Con risposta 22 giugno 2007 il convenuto ha precisato di avere
invano chiesto all'attore i documenti necessari a una verifica completa della fattura
6 marzo 2006. Il 16 luglio 2006, aveva poi a sua volta trasmesso alla
controparte una liquidazione finale da cui risultava un saldo scoperto di fr.
8'154.40. La stessa non era mai stata contestata dall'attore, di modo che aveva
fatto seguire il versamento di fr. 8'150.–. Ciò posto, egli non doveva più versare
alcunché all'attore. Oltretutto, dai lavori eseguiti da quest'ultimo erano
emersi alcuni difetti quali la fuoriuscita di sola acqua calda nel lavello del
bagno al pianterreno, la perdita d'acqua dalla tubazione in giardino, la
rottura del vetro cristallo della porta cabina-doccia e il mancato
raggiungimento nel bagno padronale della temperatura di 24°C, che il convenuto aveva prontamente notificato ma a cui l'attore non aveva posto rimedio. Per la
loro eliminazione egli aveva così dovuto interpellare un'altra ditta. Di fatto,
l'esecuzione promossa dal convenuto a carico dell'attore per la cifra di fr.
12'000.– e che quest'ultimo aveva poi pagato, costituiva appunto il
risarcimento - invero appena sufficiente - di quei danni. In definitiva,
ritenuto il pregiudizio economico che egli aveva patito, nulla più era dovuto
all'attore. Ha altresì concluso evidenziando che secondo fattura il saldo della
mercede dovuta avrebbe al limite potuto essere di fr. 11'850.– e non certo di fr.
12'000.–.
Fra le parti non ha avuto luogo un ulteriore scambio di allegati.
C. All'udienza preliminare del 17 ottobre 2007 le parti hanno
ribadito i propri argomenti e notificato le prove. Con ordinanza del 30
settembre 2008, il Pretore ha evaso la contestazione che il convenuto aveva sollevato
sulla validità processuale dei quesiti peritali presentati dall'attore: a detta
del primo giudice, quest'ultimo aveva sì promosso causa in veste di titolare di
una ditta individuale ma, nonostante la “cessione di attività” della stessa con
assunzione di attivi e passivi dalla “AO 1 SA”, non vi era stata sostituzione
di una parte bensì alienazione dell'oggetto litigioso giusta l'art. 110 CPC/TI,
di modo che la vertenza poteva continuare fra le parti originarie. Con decreto
28 novembre 2008 il Pretore ha inoltre respinto l'istanza con cui il convenuto chiedeva
la prestazione di cauzione processuale all'attore, precisando - fra l'altro -
che una ditta individuale non gode di personalità giuridica e che parte in
causa era e restava il suo titolare AO 1, quale persona fisica. Con separato decreto
del medesimo giorno il Pretore ha respinto poi la domanda con cui il convenuto chiedeva
la ricusa del perito giudiziario.
Esperita l'istruttoria, il 12 febbraio 2010 l'attore ha trasmesso le sue conclusioni scritte evidenziando che di fatto le parti avevano
concordato una liquidazione finale di fr. 20'000.– a saldo, che tale accordo non
era stato rispettato dalla controparte, che il perito giudiziario aveva
ritenuto giustificata una mercede di fr. 17'787.55 per le prestazioni da lui effettuate
e che, al riguardo, la sua mercede andava quindi aumentata fino a concorrenza
di tale importo (oltre interessi dal 6 marzo 2006). Per il resto, ha ribadito le
sue richieste di giudizio. Dal canto suo il convenuto ha confermato il suo
punto di vista con atto conclusivo 2 marzo 2010 precisando che con
l'alienazione delle pretese dalla ditta individuale alla “AO 1 SA” l'attore
difettava della legittimazione attiva e dell'interesse alla causa, che egli non
aveva neanche provato giusta l'art. 86 vLEF l'inesistenza del debito di fr. 12'295.75,
che pure l'esecuzione effettiva delle opere fatturate dall'attore non era stata
da lui dimostrata e che le risultanze della perizia giudiziaria erano inutilizzabili
in quanto errate e inesatte. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza 25 giugno 2010, il Pretore __________, ha in
sostanza accolto la petizione. La sostituzione in causa di una parte per alienazione
dell'oggetto litigioso giusta l'art. 110 CPC/TI presupponeva il consenso delle
parti, ritenuto che in caso contrario la vertenza continuava fra queste ultime.
E, visto che l'attore a più riprese aveva manifestato l'intento di proseguire
la causa in proprio nome, una sua sostituzione era a priori esclusa. Da cui, la
sua legittimazione attiva. La modifica delle richieste di giudizio in sede di
conclusioni era regolata dall'art. 75 CPC/TI e presupponeva il rispetto del
diritto di essere sentito della controparte: in concreto, le parti avevano
rinunciato al dibattimento finale motivo per cui, così come proposta
dall'attore, la modifica risultava inammissibile. Nel merito, il Pretore ha ritenuto
che all'azione ex art. 86 vLEF era applicabile il principio della procedura
ordinaria e che per l'art. 8 CC spettava al committente provare sia l'esistenza
dei difetti che il momento in cui gli stessi erano diventati riconoscibili e quindi
quello in cui erano stati notificati all'appaltatore. Ciò posto, le pretese che
il convenuto aveva fatto valere a titolo di garanzia per difetti giusta l'art.
398 CO non trovavano riscontro agli atti. Legittima quindi la restituzione ex art.
86 vLEF di fr. 12'295.75 ingiustamente versati dall'attore e degli interessi al
5% dal 18 aprile 2007, oltre al rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________
dell'UE __________ [recte: __________]. Infondata poi la contestazione
del convenuto in merito alla fornitura e alla fatturazione da parte dell'attore
di una pompa (autoclave) provvisoria, lasciata presso l'abitazione a titolo di riserva.
Il perito giudiziario aveva ritenuto giustificata una mercede complessiva di
fr. 39'787.55 e stabilito che, dedotti gli acconti del convenuto, il saldo ancora
scoperto e da pagare era di fr. 17'787.55. Tenuto conto dell'ulteriore sconto
di fr. 1'973.70 concesso dall'attore, la cifra finale si attestava a fr.
15'813.85. Pertanto, nonostante in base ai conteggi dell'attore il saldo finale
da versare fosse di fr. 11'850.–, poteva senz'altro essere riconosciuta anche una
mercede di fr. 12'000.– oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2006 -come
richiesto in sede di petizione- importo comunque inferiore alla cifra stimata
dal perito giudiziario. Di conseguenza, da rigettare in via definitiva vi era
pure l'opposizione al PE n. __________ dell'UE __________.
E. Con appello 18 agosto 2010 AP 1 chiede di riformare il giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda sede. Con riferimento all'azione di ripetizione
per pagamento indebito di cui all'art. 86 vLEF, l'appellante rileva che
spettava all'attore provare l'inesistenza del preteso debito e non al
committente provare sia l'esistenza che la notifica di difetti: di fatto
l'onere della prova di cui all'art. 8 CC, 368 e 370 CO veniva rovesciato. In
concreto, l'attore aveva richiesto la perizia giudiziaria, limitandola tuttavia
al controllo di quantitativi e prezzi fatturati e omettendo invece una
qualsiasi domanda riferita alla qualità delle opere da lui eseguite. Pertanto,
in mancanza di prove e a fronte dei difetti che aveva allegato senza che
l'attore sollevasse contestazioni - e che quindi si avevano per ammesse - una restituzione
giusta l'art. 86 vLEF era a priori infondata. Sempre all'attore spettava
l'onere di provare la pretesa mercede per i lavori realizzati sul fondo
dell'appellante fino a concorrenza dell'importo fatturato. Ma nulla in tal
senso era stato portato. In particolare, la perizia giudiziaria era inesatta e
carente visto che non considerava l'importo di fr. 8'150.– versato il 7 settembre
2006. Già solo per questo l'importo di fr. 17'787.55 - in luogo dei fr.
9'637.55 - da cui si era dipartito il Pretore era sbagliato. Da dedurre vi sarebbe
poi stato oltre allo sconto supplementare di fr. 1'973.70 per la rottura vetro
della cabina-doccia, tutta una serie di lavori fatturati dall'attore ma eseguiti
da terzi o dallo stesso convenuto, la fatturazione di opere a regia non comprese
nell'offerta fatta dall'attore, varie poste che il perito aveva riconosciuto in
modo arbitrario e infine lo sconto del 30% sul piccolo materiale. A torto il
Pretore aveva aderito incondizionatamente alle risultanze della perizia, senza
neanche esaminare le puntuali censure sollevate dal convenuto. Era stato segnatamente
arbitrario riconoscere, sulla base di quel rapporto peritale, una mercede di
fr. 12'000.– allorquando con fattura del 18 dicembre 2006 l'attore aveva rivendicato fr. 11'850.–. Ma anche l'avere disatteso l'accordo sulla liquidazione
finale del 16 luglio 2006, in base alla quale, il 7 settembre 2006, il
convenuto aveva poi versato fr. 8'150.–. In tali circostanze il Pretore doveva
in effetti prescindere da valori astratti stimati da un perito giudiziario,
rispettando per contro l'autonomia privata delle parti.
Nelle sue osservazioni 17 settembre 2010 l'attore propone la reiezione dell'appello, protestate spese e un'indennità per ripetibili di
fr. 1'500.–.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,
1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC
stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione
pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la
procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio
1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere considerato
che nell'ambito dell'azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 vLEF)
spettasse al convenuto, in qualità di committente, fornire la prova circa l'esistenza
di difetti, e non all'attore, quale appaltatore, l'onere di dimostrare la loro inesistenza
(appello, pag. 4 n. 3). A suo dire, l'attore non aveva portato prova alcuna,
segnatamente aveva omesso di richiedere l'allestimento di una perizia
giudiziaria sulla qualità delle opere da lui realizzate. Ciò posto, visto che dell'inesistenza
di difetti non vi era traccia, il compenso per risarcimento danni di fr.
12'295.75 (fr. 12'000.– oltre interessi) era da ritenersi giustificato (appello,
pag. 5 n. 3).
L'art.
86 cpv. 1 vLEF riconosceva a chi, per omessa opposizione o per il rigetto di
questa aveva pagato l'indebito, la possibilità entro un anno dal pagamento di ripetere
con la procedura ordinaria la somma sborsata. L'interessato doveva anzitutto
provare di avere versato l'indebito, non volontariamente ma bensì sotto
minaccia di un'esecuzione in corso (Bodmer/Bangert,
Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art.
86). Inoltre, tanto quanto per l'azione fondata sull'art. 63 CO, al debitore procedente
incombeva di provare l'inesistenza del debito (art. 86 cpv. 3 vLEF) - non per
contro al creditore convenuto dimostrare l'esistenza dello stesso - con la
conseguenza che di per sé, un'eventuale assenza di prove rispettivamente la presenza
di prove discordanti fra loro su fatti giuridicamente rilevanti, andava a suo scapito
(DTF 119 II 305 = Pra 1994 Nr. 224; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
76 ad art. 86; Schmidt, Commentaire
romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 3 ad art. 86; Bodmer/ Bangert, op. cit., n. 23 ad art.
86). Come tale, l'onere a suo carico non è sovvertito
per il fatto che la prova riguarda fatti negativi - ritenuto che in questione vi
è l'inesistenza di una pretesa - poiché anche in tal caso l'art. 8 CC resta applicabile:
questa regola è nondimeno attenuata laddove per il principio generale della
buona fede, si pretende comunque che il creditore convenuto collabori al
procedimento probatorio, in particolare nel senso di offrire la prova del
contrario (DTF 119 II 305; Gilliéron, op.
cit., n. 76 ad art. 86; Schmid, Basler
Kommentar, ZGB I, 3a ed., Basilea 2006, n. 49, 71,
71a e 72 ad art. 8). Visto che - come detto - non vi è rovesciamento dell'onere
della prova a carico del debitore, sarà così nel contesto dell'apprezzamento
delle prove che il giudice valuterà la collaborazione del creditore convenuto o
il suo eventuale rifiuto, fermo restando che il grado di prova richiesto al
debitore procedente deve raggiungere almeno quello della alta verosimiglianza (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 86;
TC FR, RFJ 2001 pag. 320 consid. 5a/aa). Se la prova diretta del fatto negativo
non è possibile, per via indiretta ci si rifarà a circostanze positive (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 8).
3. Ora, nella misura in cui il Pretore ha affermato che era compito del
convenuto e committente dimostrare l'esistenza dei difetti, la loro avvenuta
notifica e a chi gli stessi erano stati comunicati (sentenza impugnata, pag. 8
n. 17), il rimprovero sollevato dall'appellante può sembrare a prima vista giustificato:
questo perché, come appena visto (sopra, consid. 2), spettava in sé all'attore
convincere in modo altamente verosimile il giudice del fatto che l'importo
versato a titolo di risarcimento danni non aveva fondamento e che quindi non
esistevano difetti. Nondimeno - e lo si spiegherà di seguito - trattandosi di un
fatto negativo - ossia appunto che i lavori realizzati erano privi di difetti -
l'onere della prova a suo carico risultava mitigato per il fatto che in virtù
del principio della buona fede, il convenuto era altresì chiamato a dare il
proprio contributo.
4. Pacifico
anzitutto - diversamente da quanto pretende l'appellante (appello, pag. 4 n. 3)
- che con avviso di pignoramento 16 aprile 2007 spiccato nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ promossa dal convenuto nei confronti dell'attore,
quest'ultimo è stato diffidato a pagare fr. 12'409.65 interessi e spese
compresi (doc. O). Lo stesso convenuto ha del resto confermato di avere
promosso questa esecuzione per il credito capitale di fr. 12'000.– a titolo di
risarcimento danni di pretesi difetti riscontrati nei lavori eseguiti
dall'attore (risposta, pag. 8 n. 4). Sotto questo profilo pertanto la questione
è chiara.
Per
l'appellante l'attore ha fallito nel suo onere della prova visto che nel “contesto
di difetti di opere sanitarie e di riscaldamento […] risulta regolarmente
imprescindibile l'allestimento di una perizia giudiziaria, non possedendo il
Giudice le nozioni tecniche necessarie per valutare di persona questi elementi
di fatto” (appello, pag. 5 n. 3). Così proposta la censura si rivela
tuttavia fuorviante e tendenziosa ai fini della vertenza in esame. Si è in
effetti detto che l'attore doveva provare che il risarcimento per difetti era
infondato. In quest'ottica egli avrebbe quindi dovuto postulare una perizia
giudiziaria nel 2009 (ordinanza 6 novembre 2008 di nomina del perito __________)
finalizzata ad accertare l'inesistenza dei presunti difetti lamentati dal
convenuto - quindi a dimostrare un fatto negativo - ad opere eseguite nel corso
del 2005. In mancanza di precise indicazioni, egli aveva già comunicato il 15
gennaio 2007 al convenuto, di respingere ogni addebito e di avere eseguito correttamente
la sua prestazione (doc. 16). Ora, nella misura in cui il convenuto medesimo avrebbe
di moto proprio provveduto all'eliminazione dei pretesi difetti ascritti
all'attore, per il tramite di una ditta terza (doc. 19, 21; risposta, pag. 7 n.
3) e ritenuto che nel memoriale di risposta 22 giugno 2007 egli precisava che
l'importo posto in esecuzione a titolo di risarcimento danni era “appena
sufficiente” anzi persino inferiore rispetto al “pregiudizio economico” da
lui subito (pag. 9 n. 5 e 6) senza però portare a sostegno di questa sua tesi
degli elementi oggettivi, l'appellante stesso viene meno al suo onere di
collaborazione (sopra, consid. 2) e dà atto di una pretesa di risarcimento
danni infondata.
Peraltro, non è nemmeno vero che l'esecuzione di una perizia
giudiziaria nel senso inteso dal convenuto, non era prevista nella causa in
esame: egli stesso ne aveva in effetti notificato a titolo di prova la sua
esecuzione così da “accertare natura e causa dei difetti segnalati dalla
parte convenuta, così come il costo per la loro eliminazione”, richiesta
contro cui l'attore non aveva appunto sollevato obiezioni (verbale 17
ottobre 2007, pag. 3 e 4). Il convenuto ha nondimeno rinunciato a presentare
nel termine a lui assegnato i relativi quesiti peritali, costringendo così il
Pretore a dichiararla decaduta il 18 giugno 2008 (act. VII). Anche in tal
senso, egli è quindi venuto meno all'obbligo che gli imponeva di collaborare nel
senso di fornire “la prova del contrario” (sopra, consid. 2), ossia
dell'esistenza dei pretesi difetti, privando nel contempo l'attore della
possibilità di formulare dei contro quesiti peritali. E, sotto questo profilo, diventa
altresì pretestuoso il rimprovero mosso all'attore per essersi limitato a
sottoporre al perito, domande attinenti il “controllo dei quantitativi e
prezzi indicati sulla fattura, se sono corretti e corrispondenti alle
prestazioni effettuate” omettendo di interpellarlo in merito alla “qualità”
del lavoro eseguito (appello, pag. 5 n. 3). Di modo che, nell'esito, la
critica del ricorrente va respinta.
5. Invero, e a prescindere dall'allestimento della perizia
giudiziaria mirata “alla qualità” dei lavori eseguiti dall'attore, l'appellante
sembra volutamente dimenticare che il Pretore ha passato in rassegna e preso
posizione sui singoli difetti di cui egli si era lamentato. Di modo che, sotto
questo profilo, l'appello sarebbe persino irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC/TI combinato con il cpv. 5). In concreto, ritenuto che il convenuto
rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto dell'onere della prova a carico
dell'attore, è ad ogni modo ragionevole e opportuno esaminare la censura anche
da questo punto di vista.
5.1 Per quanto
attiene la questione relativa all'insufficiente temperatura (solo 18°-20°) raggiunta
nel bagno padronale - a detta del convenuto uno fra i due difetti più gravi
(risposta, pag. 8 n. 4) - il Pretore ha anzitutto accertato che la causa era da
ricondurre alla mancata posa di due corpi riscaldanti originariamente previsti nel
progetto elaborato dallo studio d'ingegneria __________ ma che, per finire, lo
stesso convenuto non aveva voluto (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 17.2).
Per le sue conclusioni il primo giudice si è segnatamente affidato alle
dichiarazioni dei testi A__________ (verbale 28 novembre 2007, pag. 4) e L__________
(verbale 14 maggio 2008, pag. 2), notificati dall'attore (verbale 17 ottobre
2007, pag. 1). E, in proposito, l'interessato non solleva contestazione alcuna.
Si aggiunga per il resto che il teste F__________ - pure notificato dall'attore
(verbale 17 ottobre 2007, pag. 1) e titolare dello studio d'ingegneria autore
del citato progetto - ha confermato che i due corpi riscaldanti elettrici erano
necessari per garantire la temperatura di 24°C nel locale (verbale 28 novembre 2007, pag. 2). In queste circostanze, non è dato a vedere come il Pretore avrebbe potuto
imputare una qualsiasi responsabilità all'attore. Pertanto, quest'ultimo ha senz'altro
adempiuto al suo onere della prova.
5.2 In merito
alla lamentata rottura del cristallo della cabina doccia che il convenuto
addebita agli operai dell'attore, il Pretore ha osservato che la questione era
da ritenersi già risolta in quanto l'attore aveva riconosciuto uno sconto
supplementare pari a fr. 1'973.70 (sentenza impugnata, pag. 9 n. 17.4). Ciò
trova pieno riscontro nella dichiarazione testimoniale di A__________ (verbale
28 novembre 2007, pag. 4) e nei documenti agli atti (doc. 14). Sulla
circostanza, nemmeno il convenuto ha sollevato (conclusioni 2 marzo 2010, pag.
5 lett. G) e solleva (più) ora obiezioni (appello, pag. 9 n. 5a). Ciò posto, nella
misura in cui era già risarcito, nulla giustificava un ulteriore indennizzo a
questo titolo. Anche da questo punto di vista l'attore non è venuto meno al suo
onere della prova. Sotto questo profilo la conclusione del Pretore appare dunque
altresì corretta.
5.3 Sulla pretesa
fuoriuscita di sola acqua calda dal lavello del bagno al pianterreno e sulla
presunta rottura di una tubatura nel giardino - l'altro fra i due gravi difetti
eccepiti dal convenuto (sopra, consid. 5.1; risposta, pag. 8 n. 4) - il Pretore
ha osservato che dall'istruttoria era emerso che la gran parte delle tubature
esterne e interne erano state posate dalla ditta C__________ incaricata dall'impresa
generale per la quale aveva appunto inizialmente optato il convenuto. Intervenuto
in un secondo tempo, l'attore aveva poi completato le tubature esterne ed
eseguito gli allacciamenti sanitari. In tali condizioni - a detta del Pretore -
non vi era modo di determinare a chi i presunti difetti fossero da ascrivere (sentenza
impugnata, pag. 9 n. 17.3). E, anche da questo punto di vista, l'appellante non
contesta alcunché. Anzi, egli medesimo ha ribadito che gli interventi
effettuati dall'attore alle tubazioni erano stati minori (doc. B/5; conclusioni
2 marzo 2010, pag. 4), come pure che la condotta acqua del giardino era essenzialmente
stata eseguita da terzi (conclusioni 2 marzo 2010, pag. 5). D'altra parte, in
questa sede, egli arriva persino a contestare la fatturazione di tale voce che afferma
essere stata eseguita da terzi (appello, pag. 10 n. 5/b2). Di modo che, la
probabilità che presunti difetti legati a questi interventi fossero da imputare
all'attore - che escludeva ogni responsabilità (sopra, consid. 4) - era infima.
Peraltro richiamato l'obbligo di collaborazione sancito dal principio della
buona fede (sopra, consid. 2), non risulta neppure che il convenuto abbia mai sostenuto
che il problema riguardava la minima parte di opere realizzate dall'attore. Egli
non ha mai neanche addotto elementi atti ad escludere senza condizioni un'eventuale
responsabilità della ditta C__________ per la parte di lavori da lei eseguiti. Di
fatto, l'appellante si è sempre lamentato in modo generico di una “condotta
esterna che perde acqua” che “non è visibile, anche perché la tubazione
passa sotto la pavimentazione pregiata in granito, per poi dirigersi in
giardino” (doc. 17 pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). In definitiva, anche da questo punto di vista l'attore ha quindi adempiuto al suo onere
della prova. Laddove ha concluso per l'assenza di una relativa pretesa di
risarcimento danni, l'esito ritenuto dal Pretore appare così corretto.
5.4 Se ne deduce quindi, per finire, che nella misura in
cui ha accolto l'azione di ripetizione per pagamento indebito giusta l'art. 86
vLEF, il Pretore non ha affatto violato il diritto federale visto che, a fronte
dell'onere della prova a carico dell'attore e del dovere di cooperazione cui
sottostava il convenuto, nell'esito le sue conclusioni resistono alla critica.
Per i motivi di cui si è appena detto, neppure si ravvisano considerazioni
arbitrarie al riguardo. L'appello va così respinto.
6. L'appellante contesta poi di dovere ancora versare un qualche
importo a titolo di mercede per i lavori eseguiti dall'attore. Quest'ultimo -a
suo dire- non ha indicato e dimostrato i lavori da lui eseguiti e per i quali
rivendica ancora un importo di fr. 12'000.– a saldo di qualsiasi pretesa
(appello, pag. 7 n. 5). Egli contesta in particolare l'attendibilità della
perizia giudiziaria esperita in sede di istruttoria (appello, pag. pag. 8 n.
5). Il Pretore, riferendosi alla correttezza e alla congruità della fattura
esposta dall'attore, ha anzitutto rilevato che i testi sentiti avevano
confermato la reale esecuzione delle opere fatturate. Dal canto suo il perito
giudiziario, dopo esame delle offerte di cui ai doc. A/4 e doc. B/5 e il
sopralluogo esperito alla presenza delle parti, aveva valutato in fr. 39'787.55
le opere eseguite dall'attore. Tale importo, dedotti gli acconti corrisposti e lo
sconto supplementare per la cabina doccia, assommava a fr. 15'813.85 (sentenza
impugnata, pag. 10 n. 19). A fronte di ciò, il primo giudice ha riconosciuto
fondata la richiesta di condanna a pagare fr. 12'000.– quale saldo della
mercede dovuta all'attore (sentenza impugnata, pag. 11 n. 20).
Ora, in applicazione delle norme regolanti il contratto d'appalto,
su cui ambo le parti e anche il primo giudice hanno fondato le rispettive
argomentazioni, vale il principio secondo cui in caso di contestazioni si
presume che le parti non abbiano pattuito una mercede a corpo giusta l'art. 373
CO: di modo che, chi pretende di avere diritto a una mercede diversa rispetto a
quella calcolata secondo il valore del lavoro (art. 374 CO) deve fornirne la
prova (Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 37 ad art. 373, n. 17 ad art. 374).
7. In concreto, in occasione dell'udienza preliminare tenutasi il 17
ottobre 2007, l'attore ha preteso l'allestimento di una perizia giudiziaria “sui
prezzi e quantitativi dei lavori e in relazione alla pretesa”, a cui il
convenuto non si è opposto (verbale, pag. 2). Dal canto suo, il referto
peritale 8 luglio 2009 specifica di mirare al “controllo dei quantitativi e
prezzi indicati sulla fattura (doc. D), se sono corretti e corrispondono alle
prestazioni effettuate dalla ditta AO 1, nella proprietà del Signor __________
ad __________” (act. XVIII, pag. 2). Il doc. D, corrisponde appunto alla
contestata fattura 6 marzo 2006 inviata dall'attore al convenuto. Dopo un primo
sopralluogo rinviato - il 12 febbraio 2009 - il 31 marzo 2009 il perito
giudiziario ha svolto un sopralluogo di tutta l'abitazione alla presenza di
entrambe le parti e dei rispettivi patrocinatori. In questo contesto, le parti
hanno avuto modo di indicare i lavori eseguiti dalla ditta individuale
dell'attore e segnatamente che “la ditta AO 1 ha eseguito la fornitura e posa di tutte le condotte fuori muro sia per gli impianti di
riscaldamento che per l'impianto sanitario”, delle “condotte posate nel
betoncino” e meglio delle serpentine (act. XVIII, pag. 4 2°
sopralluogo n. 2, 3 e 4) e per converso, che la ditta C__________ ha “eseguito
la posa di tutte le condotte di riscaldamento e sanitario, posate nel sotto
muro” (act. XVIII, pag. 4 2° sopralluogo n. 7). Alla presenza della parte
convenuta, il 5 maggio 2009 il perito ha proceduto a un ulteriore sopralluogo,
eseguendo un “rilievo della batteria idrica e delle condotte sanitarie in
vista posate al piano terreno nei locali lavanderia e dispensa” oltre a effettuare
Fatti
i rilievi fotografici (act. XVIII, pag. 4 3° sopralluogo n. 1 e 2). Il perito
giudiziario “dopo avere analizzato tutti i documenti, eseguito il
sopralluogo tecnico e avendo rilevato l'impianto sanitario e riscaldamento
delle condotte, delle armature in vista e degli apparecchi sanitari”, ha
quindi passato in rassegna le singole voci di cui alla fattura 6 marzo 2006
(act. XVIII, pag. 5 verso l'alto). Sulla base di tutte le sue constatazioni ha
diminuito la mercede complessiva dovuta all'attore da fr. 43'973.70 a fr. 41'035.35 (act. XVIII, pag. 13 doc. D allegato al referto peritale), importo che, a
seguito della domanda di delucidazione e di completamento del convenuto oltre
che della constatazione di un errore di calcolo, il 23 dicembre 2009 ha definitivamente rettificato in fr. 39'787.55 (act. XXII, pag. 13 doc. D allegato al referto
di delucidazione e completamento).
7.1 L'appellante
contesta anzitutto (appello, pag. 9 n. 5/b1) la posa del tubo di raccordo per
l'eventuale radiatore sul soppalco (fr. 800.–). Egli omette tuttavia di considerare
che la posa dello stesso era stata prevista in vista di un eventuale futuro
riscaldamento della stalla (verbale 28 novembre 2007 F__________, pag. 2;
verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2) ed è altresì indicata nell'offerta manoscritta
di dicembre 2004 (doc. B/5 pag. 1). Con riferimento all'autoclave (fr.
2'144.50) il Pretore ha accertato che era stata fornita dall'attore a titolo
provvisorio in attesa che il convenuto si procurasse quella definitiva, fermo
restando che - a detta dei testi sentiti in corso di istruttoria - quella
provvisoria doveva restare al convenuto “quale riserva per il futuro” (sentenza
impugnata, pag. 10 n. 18). E, in proposito, l'appellante non sostiene che tale
conclusione sia errata. Invano egli tenta infine di censurare la fatturazione
di apparecchi sanitari che - a suo dire - egli aveva fornito personalmente, la
posta di fr. 1'987.– non contemplando affatto gli stessi (act. XXII, pag. 1/2
doc. D allegato al referto di delucidazione e completamento).
7.2 Altresì
ingiustificata (appello, pag. 10 n. 5/b2) per l'appellante la fatturazione di
fr. 520.– per il prolungamento della condotta acqua giardino, in quanto egli
reputa trattasi di un intervento eseguito da terzi e non dall'attore. In merito
A__________ ha ammesso di avere eseguito una siffatta prestazione per l'importo
di fr. 200.– che però non era stata fatturata (verbale 28 novembre 2007, pag.
4). Questa voce è inoltre persino indicata nell'offerta manoscritta di dicembre
2004 (doc. B/5, pag. 1). Al proposito va pertanto riconosciuta una deduzione di
fr. 320.– (fr. 520.- ./. fr. 200.-) rispetto all'importo ammesso dal perito
giudiziario sulla base dell'offerta originaria 31 ottobre 2003 (doc. A/4, pag. 7 in basso). L'appellante afferma che le opere corrispondenti alla voce “acque luride” (fr.
1'197.50) sono state eseguite dalla ditta C__________, ma nulla di tutto ciò
traspare dall'offerta impianti 26 maggio 2004 di quest'ultima (doc. 9) né dalla
relativa fattura “ricapitolazione lavori e stato di avanzamento” del 20
ottobre 2004 (doc. 10) prodotta agli atti dal convenuto. L'interessato contesta
pure la posta di fr. 250.– conteggiata per “spostamento e posizionamento dei
tank, smontaggio e rimontaggio caldaia”. Si tratta però di una
contestazione nuova, mai esposta dal convenuto neppure in sede di conclusioni.
In quanto tale, è quindi inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).
7.3 L'appellante
considera poi (appello, pag. 10 n. 5/b3) errato il riconoscimento di opere a
regia per l'importo complessivo di fr. 5'207.25 riferiti a interventi mai
richiesti, mai approvati e comunque già compresi nel capitolato elaborato dallo
studio d'ingegneria. Se non che, la voce risulta esposta sulla fattura doc. D a
titolo di “diversi e modifiche”. E, visto che i lavori erano stati
pacificamente iniziati da un'altra ditta (verbale 14 maggio 2008 L__________,
pag. 2) ed erano altresì intervenute varie modifiche volute dal convenuto e
dalla moglie (verbale 28 novembre 2007 A__________), in proposito l'offerta che
l'attore aveva allestito al capitolato del 31 ottobre 2003 (doc. A/4) diventa irrilevante.
Per contro, l'offerta manoscritta del dicembre 2004 prevede appunto
l'esecuzione di opere “a regia per lavori non quantificabili al momento
attuale” (doc. A/4, pag. 2).
7.4 Con
riferimento alle serpentine a pavimento (appello, pag. 10 n. 5/b4),
l'appellante contesta il riconoscimento “a corpo” ritenuto dal perito
giudiziario per complessivi fr. 13'597.–. Ma, ancora una volta, l'offerta
manoscritta del dicembre 2004 prevede che per quel che ne è dell'impianto
riscaldamento “fanno da base i prezzi del capitolato” (doc. B/5, pag.
2). Al perito non si può così rimproverare un'interpretazione arbitraria.
7.5 L'appellante
censura infine il mancato riconoscimento di uno sconto del 30% sul piccolo
materiale fatturato secondo la tariffa Swisstec anno 2004 (appello, pag. 10 n.
5/b5). Sulla base dell'offerta manoscritta del dicembre 2004 era previsto che “i
tratti di tubazioni mancanti e relativi pezzi speciali saranno fatturati
secondo tariffa Swisstec Accordo 2004 con uno sconto del 30%” (doc. B/5,
pag. 2). Dal canto suo il perito giudiziario ha accertato che i prezzi sul
materiale per la condotta acque luride era stato fatturato al di sotto del 50%
di quei valori (act. XXII, pag. 5 doc. D nel referto delucidazione e
completamento). Per il resto, l'appellante non specifica a quale altro “piccolo
materiale” la deduzione avrebbe dovuto essere applicata.
7.6 Tutto
ciò considerato la mercede complessiva stabilita dal perito giudiziario alla
luce della fattura 6 marzo 2006 deve così essere stabilita in fr. 39'467.55,
ossia fr. 39'787.55 (sopra, consid. 7 ab initio; act. XXII, pag. 13 doc. D nel referto
di delucidazione e completamento) dedotti fr. 320.– riconosciuti a torto per i
lavori alla condotta in giardino (sopra, consid. 7.2).
8. L'appellante evidenzia di avere versato complessivamente
all'attore fr. 30'150.–, ossia fr. 14'000.– il 14 marzo 2005, fr. 8'000.– il 2
maggio 2005 e fr. 8'150.– il 7 settembre 2006 (appello, pag. 9 n. 5). A
ragione. Il Pretore si è in effetti limitato a considerare l'importo risultante
dalla perizia giudiziaria e dal relativo referto di delucidazione e
completamento (sentenza impugnata, pag. 10 n. 19), omettendo però che la stessa
era incentrata sulla fattura 6 marzo 2006 dove erano stati conteggiati soltanto
i due primi acconti versati dal convenuto (ossia quelli di fr. 14'000.– il 14
marzo 2005 e di fr. 8'000.– il 2 maggio 2005: act. XVIII, pag. 13 doc. D
allegato al referto peritale; act. XXII, pag. 13 doc. D nel referto di
delucidazione e completamento). Per contro, la stessa non poteva con evidenza indicare
il versamento di fr. 8'150.– essendo intervenuto solo il 7 settembre 2006 (doc.
14). Ciò posto, la mercede accertata dal perito deve così essere ulteriormente
ridotta di un pari importo (fr. 8'150.–), oltre che dello sconto supplementare
di fr. 1'973.70 per la rottura del cristallo cabina doccia, deduzione
quest'ultima che il Pretore aveva invece considerato (sopra, consid. 5.2). L'importo
ancora scoperto e dovuto all'attore a titolo di mercede si attesta pertanto a
fr. 7'343.85, ritenuta la mercede complessiva di fr. 39'467.55 (sopra, consid.
7.6) diminuita degli importi di fr. 14'000.–, fr. 8'000.–, fr. 8'150.– e fr.
1'973.70. Entro questi limiti pertanto l'appello è fondato e merita
accoglimento.
9. L'appellante rimprovera infine al Pretore di non avere tenuto
conto di un accordo intervenuto fra le parti a seguito del quale egli avrebbe personalmente
allestito una liquidazione delle pretese rivendicate dall'attore e che l'aveva
portato a quantificare in fr. 8'154.40 il saldo ancora dovutogli (appello, pag.
11 n. 7). La censura è senza fondamento. Giova anzitutto rilevare che, in
siffatte circostanze, mal si capisce perché il 7 settembre 2006 il convenuto
avrebbe versato fr. 8'150.– a fronte di - per sua stessa ammissione - un
preteso importo dovuto di fr. 8'154.–. Peraltro, del presunto accordo
intervenuto fra le parti prima del 16 luglio 2006 non vi è traccia agli atti. Neppure
il relativo scritto cui l'appellante fa esplicito riferimento (appello, pag. 11
n. 7) e che era stato inviato all'attore quel medesimo giorno (16 luglio 2006)
- appunto la liquidazione unilaterale operata dal convenuto - vi accenna
minimamente (doc. 13). Del resto, l'interessato afferma di avere ritenuto di
nulla più dovere alla controparte in quanto, dopo il versamento di fr. 8'150.–
nulla più aveva sentito in proposito fino al 15 gennaio 2007 (doc. 16; appello,
pag. 11 n. 7). La tesi è però infondata su più fronti. Unico incontro fra le
parti di cui gli atti danno pieno riscontro è quello tenutosi il 24 agosto 2006 a __________ (verbale 28 novembre 2007 A__________, pag. 4; verbale 28 novembre 2007 Al__________,
pag. 5; verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2), quindi successivo
all'invio della liquidazione 16 luglio 2006. L'estratto conto della situazione contabile del convenuto inviato all'attore e che fa esplicito riferimento a
questo incontro è inoltre datato 18 dicembre 2006 (doc. 14). In merito l'appello
va così respinto.
10. In
definitiva, l'appellante vede respingere il suo ricorso nella misura in cui
postulava la reiezione dell'azione di ripetizione per pagamento indebito ex
art. 86 vLEF dell'importo di fr. 12'295.75 oltre interessi, come pure il
conseguente rigetto della relativa opposizione al precetto esecutivo (n° __________)
fatto spiccare al riguardo, che nondimeno viene qui rettificato nel senso che
l'UE è quello di __________ e non di __________, come erroneamente ritenuto. D'altra
parte, l'appellante vede accogliere le sue richieste nel senso che l'importo
capitale di fr. 12'000.– che il Pretore ha riconosciuto all'attore a titolo di
mercede per i lavori eseguiti sul fondo n. __________ RFD __________, va ridotto
a fr. 7'343.85.– oltre interessi a saldo di ogni pretesa, importo per cui va altresì
rigettata in via definitiva l'opposizione al relativo precetto esecutivo. Entro
questi limiti l'appello merita così di essere parzialmente accolto. Gli oneri
processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono il vicendevole grado
di soccombenza in entrambi i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI), che vedono
l'appellante vincente per 1/5 e soccombente sui restanti 4/5. Il valore
litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è
stabilito in fr. 24'295.75.
Per i quali motivi,
richiamati
l'art. 148 CPC/TI, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: I. L'appello 18 agosto 2010 di AP 1, __________, è parzialmente
accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1, 1.1, 2 e 3 della sentenza 25 giugno
2010 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. La petizione è parzialmente
accolta.
1.1. Di
conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare a AO 1, ora AO 1 SA, __________,
l'importo di fr. 7'343.85 a saldo, oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2006,
quale residuo della mercede per opere da sanitario e riscaldamento eseguite
sulla part. __________ RFD __________.
1.2. [invariato]
2. Entro i suddetti limiti sono rigettate in
via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ del 23/26 febbraio
2007 dell'UE __________, rispettivamente del PE n. __________ del 31 maggio/1°
giugno 2007 dell'UE __________.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'600.– e le
spese (ivi comprese quelle peritali), da anticipare come di rito, vanno a
carico del convenuto in ragione di 4/5 mentre il restante 1/5 è posto a carico
dell'attore. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 2'400.– a titolo di
ripetibili parziali.”
Considerandi
II. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 900.–
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 720.– mentre
la rimanenza di fr. 180.– va posta a carico di AO 1,
ora AO 1 SA, __________. L'appellante verserà a AO 1, ora AO 1 SA, __________, fr. 1'200.– a titolo
di ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
– RA 2, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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