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Decisione

12.2010.143

Decisione in materia di edizione dalla controparte - appello irricevibile

6 ottobre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

che con petizione 22

luglio 1998 AO 1 ha chiesto la condanna solidale di AP 2 al pagamento di US$

192'210.45 più interessi, di AP 1 (ora in liquidazione) al pagamento di US$

348'837.90 più interessi e di AP 3 al pagamento di US$ 788'243.89 più interessi;

che in occasione

dell’udienza preliminare del 22 giugno 1999 i convenuti hanno tra l’altro

chiesto il richiamo dalla controparte delle sue scritture contabili (art. 2214

ss. CCI) relative agli esercizi 1993 - 1997 riguardanti alcuni punti litigiosi

da loro poi meglio precisati, richiesta questa contestata dall’attrice;

che con “decreto” 27 febbraio 2003 il

Pretore ha accolto questa istanza di edizione di documenti, facendo così ordine

all’attrice di versare agli atti entro 30 giorni le sue scritture contabili relative

agli esercizi 1993 - 1997 “nei limiti richiesti”;

che il 19 maggio 2003 i

convenuti hanno precisato alla controparte che la contabilità richiamata era

limitata alle relazioni fra l’attrice e i convenuti stessi;

che il 23 giugno 2003,

nel termine assegnato, l’attrice ha prodotto le pagine del libro giornale degli

anni 1993 - 1997 che riportavano le scritture dei finanziamenti __________, i

movimenti AP 2 e le fatture di AP 1, le fotocopie dei libri inventari per lo

stesso periodo e i mastrini del conto finanziamento sia dell’attrice sia di __________;

che il 5 settembre 2003 i

convenuti hanno contestato la completezza e la conformità della documentazione

prodotta ed hanno chiesto di poter disporre dei mastrini completi __________ e

di quelli AP 2 per gli anni dal 1993 al 1997 nonché dei partitari __________ e AP

2 con la relativa documentazione d’appoggio;

che il 23 settembre 2003,

nel termine assegnato dal Pretore il precedente 9 settembre per prendere

posizione su tale scritto rispettivamente per evadere le richieste avversarie,

l’attrice ha osservato di aver ossequiato alla lettera il decreto di edizione e

di aver così prodotto la documentazione richiesta, ritenendo per altro fuori

luogo le nuove richieste formulate dalla controparte;

che con decreto 14

novembre 2003, ritenendo che l’attrice non avesse dato seguito alla domanda di

edizione e che si imponesse con ciò di adottare nei suoi confronti la sanzione di

cui all’art. 210 CPC, il Pretore ha stabilito che, ai fini del giudizio di

questa vertenza, era accertato che l’attrice sapeva da sempre dell’esistenza

dell’operatività e dei movimenti del conto corrente presso il __________ di __________,

oggetto della vertenza, e che le tratte emesse da __________ a carico

dell’attrice erano fittizie;

che il decreto è stato

impugnato dall’attrice con appello 14 novembre 2003, cui il Pretore non ha

concesso effetto sospensivo;

che nell’ambito

dell’impugnazione del giudizio di merito, emanato il 13 settembre 2007, questa

Camera, con sentenza 19 febbraio 2009 (inc. n. 12.2007.212), ha annullato la

decisione 14 novembre 2003 del Pretore, rilevando in sostanza che a seguito

della presa di posizione dell’attrice del 23 settembre 2003 il giudice di prime

cure non avrebbe potuto decretare direttamente la sanzione dell’art. 210 CPC,

ma avrebbe dovuto decidere formalmente l’incidente processuale, ammettendo la

bontà degli argomenti dell’attrice e negando con ciò la produzione di altra

documentazione, oppure respingendo in parte o del tutto i suoi argomenti e

facendole con ciò obbligo di produrre entro un termine tutta la contabilità o

parte di essa, se del caso dopo averne specificato con precisione gli estremi,

il tutto con la comminatoria dell’art. 210 CPC: l’incarto è pertanto stato

ritornato al primo giudice affinché si pronunciasse sull’effettiva estensione

della domanda di edizione in esito alle richieste delle parti del 5 e 23

settembre 2003, decidendo formalmente a favore dell’attrice oppure a suo

parziale o integrale sfavore, con le conseguenze di cui si era detto;

che in occasione dell’udienza

per incombenti indetta per il 14 ottobre 2009 i convenuti hanno chiesto al

Pretore che la controparte, ad evasione dell’istanza di edizione originaria, avesse

a produrre i mastrini completi dei finanziamenti __________ in particolare per

il 1994, i mastrini completi dei finanziamenti AP 2 in particolare per gli anni 1994 - 1997, le registrazioni contabili dalle quali risultava se come e

quando il credito verso le __________ era stato estinto (previa produzione di

18 fatture), la documentazione contabile circa le spese accessorie (spedizione,

sdoganamento, ecc.) nel periodo 1993 - 1997, la documentazione contabile

relativa alle note di credito doc. CC e la documentazione contabile relativa

allo scarico magazzini (periodo 1993 - 1997);

che il Pretore, preso

atto delle osservazioni 13 novembre 2009 dell’attrice, con “decreto” 13 agosto 2010, ha parzialmente accolto la richiesta (integrativa) 14 ottobre 2009 dei convenuti ed ha ordinato

all’attrice di produrre entro 30 giorni, ricordandole la presunzione dell’art.

210 CPC in caso di inadempienza dell’onere di edizione, i mastrini __________

del 1994 e quelli AP 2 per il periodo dal 1993 al 1997 come pure, nella misura

in cui non coincidessero con i suddetti mastrini, i partitari __________ e AP 2

e la relativa documentazione d’appoggio per il periodo dal 1993 al 1997

compreso;

che con l’appello 19 agosto 2010 che qui

ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere in modo più esteso la loro richiesta (integrativa) di edizione ed in

particolare di ordinare la produzione dei partitari e dei mastrini __________

in particolare relativi al 1994 e quelli AP 2 per gli anni dal 1993 al 1997

compreso, della documentazione contabile dalle quale risultava se come e quando

il credito verso le Nazioni Unite era stato estinto, della documentazione

contabile circa le spese accessorie (spedizione, sdoganamento, ecc.) incontrate

dal 1993 al 1997, della documentazione contabile relativa alle note di credito

doc. CC e della documentazione contabile relativa allo scarico magazzino dal

1993 al 1997;

che il gravame, cui

il Pretore il 20 agosto 2010 ha concesso l’effetto sospensivo richiesto, non è

stato intimato all’attrice;

Considerandi

in diritto:

che nel

caso di specie, è incontestabile che le decisioni in materia di edizioni di

documenti dalla controparte emanate il 27 febbraio 2003 (quella originaria) e

il 13 agosto 2010 (quella integrativa) dal giudice di prime cure, a prescindere

dalla forma o dalla terminologia da lui utilizzata - criterio non determinante

per la qualifica giuridica della rispettiva pronunzia (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 1 ad art. 94; II CCA 29 gennaio

2003.

inc. n. 12.2003.33, 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.65) - non costituiscono dei

decreti, come tali appellabili (art. 96 cpv. 2 CPC), bensì delle semplici ordinanze,

di per sé invece non appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC);

che fino al 31 marzo 2001, su questa particolare

tematica, il giudice statuiva invero mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC,

cui rinviava l'art. 182 cpv. 6 CPC);

che

l'art. 213bis CPC è tuttavia stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a

CPC (BU 2001 pag. 55), disposizione in base alla quale su una domanda di

edizione verso la controparte il giudice statuisce ora mediante ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 17 ad

art. 211; II CCA 31 ottobre 2002 inc. n. 12.2002.185), mentre continua a

decidere con decreto le domande di edizione verso terzi (sulla questione cfr. BOA

n. 24 p. 24; RtiD I-2004 N. 7c; I CCA 12 dicembre 2001 inc. n. 11.2000.149, 24

giugno 2002 inc. n. 12.2001.133, 28 giugno 2002 inc. n. 11.2001.131, 26 luglio

2003.

inc. n. 11.2003.100);

che il nuovo art. 213a CPC si

applica, a far tempo dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 279), a tutti i processi

pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; BOA n.

24.

p. 24; RtiD I-2004 N. 7c; I CCA 12 dicembre 2001 inc. n. 11.2000.149, 24

giugno 2002 inc. n. 12.2001.133, 28 giugno 2002 inc. n. 11.2001.131, 26 luglio

2003.

inc. n. 11.2003.100) e risulta dunque applicabile anche nel caso di specie,

poco importando se la domanda di edizione di documenti sia stata presentata prima

del 1° ottobre 2001 (I CCA 24 giugno 2002 inc. n. 12.2001.133);

che, da quella data per chiara scelta del

legislatore (RtiD I-2004 N. 7c; II CCA 18 novembre 2009 inc. n. 12.2009.76; I

CCA 28 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.26), le parti non possono pertanto più

appellare il decreto di edizione nei loro confronti, ma devono semmai attendere

l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione

rivolta a una di loro;

che, ciò posto, il gravame si rivela

improponibile e come tale può senz’altro essere evaso già in occasione

dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo

alla controparte per le eventuali osservazioni;

che gli oneri processuali seguono il

principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si

assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è neppure stato

intimato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 19 agosto 2010 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- (tassa di giustizia

di fr. 580.- e spese di fr. 20.-) sono a carico degli appellanti in solido. Non

si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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