12.2010.143
Decisione in materia di edizione dalla controparte - appello irricevibile
6 ottobre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2010.143
Data decisione, Autorità:
06.10.2010, IICCA
Titolo:
Decisione in materia di edizione dalla controparte - appello irricevibile
APPELLO
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 213a CPC-TI
Incarto n.
12.2010.143
Lugano
6 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.306
(già OA.1998.563) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa
con petizione 22 luglio 1998 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 2
AP 3
tutti rappr. da RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna solidale di AP 2 al pagamento di US$
192'210.45 oltre interessi, di AP 1 al pagamento di US$ 348'837.90 oltre
interessi e di AP 3 al pagamento di US$ 788'243.89 oltre interessi;
ed ora sul
“decreto” 13 agosto 2010 con cui il Pretore, accogliendo parzialmente la
richiesta (integrativa) 14 ottobre 2009 dei convenuti, ha ordinato all’attrice
di produrre entro 30 giorni varia documentazione, dopo averle ricordato la
presunzione dell’art. 210 CPC in caso di inadempienza dell’onere di edizione;
appellanti
i convenuti con atto di appello 19 agosto 2010, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere in maniera più estesa la loro
richiesta (integrativa) di edizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l'attrice non è stata invitata a presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con petizione 22
luglio 1998 AO 1 ha chiesto la condanna solidale di AP 2 al pagamento di US$
192'210.45 più interessi, di AP 1 (ora in liquidazione) al pagamento di US$
348'837.90 più interessi e di AP 3 al pagamento di US$ 788'243.89 più interessi;
che in occasione
dell’udienza preliminare del 22 giugno 1999 i convenuti hanno tra l’altro
chiesto il richiamo dalla controparte delle sue scritture contabili (art. 2214
ss. CCI) relative agli esercizi 1993 - 1997 riguardanti alcuni punti litigiosi
da loro poi meglio precisati, richiesta questa contestata dall’attrice;
che con “decreto” 27 febbraio 2003 il
Pretore ha accolto questa istanza di edizione di documenti, facendo così ordine
all’attrice di versare agli atti entro 30 giorni le sue scritture contabili relative
agli esercizi 1993 - 1997 “nei limiti richiesti”;
che il 19 maggio 2003 i
convenuti hanno precisato alla controparte che la contabilità richiamata era
limitata alle relazioni fra l’attrice e i convenuti stessi;
che il 23 giugno 2003,
nel termine assegnato, l’attrice ha prodotto le pagine del libro giornale degli
anni 1993 - 1997 che riportavano le scritture dei finanziamenti __________, i
movimenti AP 2 e le fatture di AP 1, le fotocopie dei libri inventari per lo
stesso periodo e i mastrini del conto finanziamento sia dell’attrice sia di __________;
che il 5 settembre 2003 i
convenuti hanno contestato la completezza e la conformità della documentazione
prodotta ed hanno chiesto di poter disporre dei mastrini completi __________ e
di quelli AP 2 per gli anni dal 1993 al 1997 nonché dei partitari __________ e AP
2 con la relativa documentazione d’appoggio;
che il 23 settembre 2003,
nel termine assegnato dal Pretore il precedente 9 settembre per prendere
posizione su tale scritto rispettivamente per evadere le richieste avversarie,
l’attrice ha osservato di aver ossequiato alla lettera il decreto di edizione e
di aver così prodotto la documentazione richiesta, ritenendo per altro fuori
luogo le nuove richieste formulate dalla controparte;
che con decreto 14
novembre 2003, ritenendo che l’attrice non avesse dato seguito alla domanda di
edizione e che si imponesse con ciò di adottare nei suoi confronti la sanzione di
cui all’art. 210 CPC, il Pretore ha stabilito che, ai fini del giudizio di
questa vertenza, era accertato che l’attrice sapeva da sempre dell’esistenza
dell’operatività e dei movimenti del conto corrente presso il __________ di __________,
oggetto della vertenza, e che le tratte emesse da __________ a carico
dell’attrice erano fittizie;
che il decreto è stato
impugnato dall’attrice con appello 14 novembre 2003, cui il Pretore non ha
concesso effetto sospensivo;
che nell’ambito
dell’impugnazione del giudizio di merito, emanato il 13 settembre 2007, questa
Camera, con sentenza 19 febbraio 2009 (inc. n. 12.2007.212), ha annullato la
decisione 14 novembre 2003 del Pretore, rilevando in sostanza che a seguito
della presa di posizione dell’attrice del 23 settembre 2003 il giudice di prime
cure non avrebbe potuto decretare direttamente la sanzione dell’art. 210 CPC,
ma avrebbe dovuto decidere formalmente l’incidente processuale, ammettendo la
bontà degli argomenti dell’attrice e negando con ciò la produzione di altra
documentazione, oppure respingendo in parte o del tutto i suoi argomenti e
facendole con ciò obbligo di produrre entro un termine tutta la contabilità o
parte di essa, se del caso dopo averne specificato con precisione gli estremi,
il tutto con la comminatoria dell’art. 210 CPC: l’incarto è pertanto stato
ritornato al primo giudice affinché si pronunciasse sull’effettiva estensione
della domanda di edizione in esito alle richieste delle parti del 5 e 23
settembre 2003, decidendo formalmente a favore dell’attrice oppure a suo
parziale o integrale sfavore, con le conseguenze di cui si era detto;
che in occasione dell’udienza
per incombenti indetta per il 14 ottobre 2009 i convenuti hanno chiesto al
Pretore che la controparte, ad evasione dell’istanza di edizione originaria, avesse
a produrre i mastrini completi dei finanziamenti __________ in particolare per
il 1994, i mastrini completi dei finanziamenti AP 2 in particolare per gli anni 1994 - 1997, le registrazioni contabili dalle quali risultava se come e
quando il credito verso le __________ era stato estinto (previa produzione di
18 fatture), la documentazione contabile circa le spese accessorie (spedizione,
sdoganamento, ecc.) nel periodo 1993 - 1997, la documentazione contabile
relativa alle note di credito doc. CC e la documentazione contabile relativa
allo scarico magazzini (periodo 1993 - 1997);
che il Pretore, preso
atto delle osservazioni 13 novembre 2009 dell’attrice, con “decreto” 13 agosto 2010, ha parzialmente accolto la richiesta (integrativa) 14 ottobre 2009 dei convenuti ed ha ordinato
all’attrice di produrre entro 30 giorni, ricordandole la presunzione dell’art.
210 CPC in caso di inadempienza dell’onere di edizione, i mastrini __________
del 1994 e quelli AP 2 per il periodo dal 1993 al 1997 come pure, nella misura
in cui non coincidessero con i suddetti mastrini, i partitari __________ e AP 2
e la relativa documentazione d’appoggio per il periodo dal 1993 al 1997
compreso;
che con l’appello 19 agosto 2010 che qui
ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere in modo più esteso la loro richiesta (integrativa) di edizione ed in
particolare di ordinare la produzione dei partitari e dei mastrini __________
in particolare relativi al 1994 e quelli AP 2 per gli anni dal 1993 al 1997
compreso, della documentazione contabile dalle quale risultava se come e quando
il credito verso le Nazioni Unite era stato estinto, della documentazione
contabile circa le spese accessorie (spedizione, sdoganamento, ecc.) incontrate
dal 1993 al 1997, della documentazione contabile relativa alle note di credito
doc. CC e della documentazione contabile relativa allo scarico magazzino dal
1993 al 1997;
che il gravame, cui
il Pretore il 20 agosto 2010 ha concesso l’effetto sospensivo richiesto, non è
stato intimato all’attrice;
Considerandi
in diritto:
che nel
caso di specie, è incontestabile che le decisioni in materia di edizioni di
documenti dalla controparte emanate il 27 febbraio 2003 (quella originaria) e
il 13 agosto 2010 (quella integrativa) dal giudice di prime cure, a prescindere
dalla forma o dalla terminologia da lui utilizzata - criterio non determinante
per la qualifica giuridica della rispettiva pronunzia (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 1 ad art. 94; II CCA 29 gennaio
2003.
inc. n. 12.2003.33, 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.65) - non costituiscono dei
decreti, come tali appellabili (art. 96 cpv. 2 CPC), bensì delle semplici ordinanze,
di per sé invece non appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC);
che fino al 31 marzo 2001, su questa particolare
tematica, il giudice statuiva invero mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC,
cui rinviava l'art. 182 cpv. 6 CPC);
che
l'art. 213bis CPC è tuttavia stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a
CPC (BU 2001 pag. 55), disposizione in base alla quale su una domanda di
edizione verso la controparte il giudice statuisce ora mediante ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 17 ad
art. 211; II CCA 31 ottobre 2002 inc. n. 12.2002.185), mentre continua a
decidere con decreto le domande di edizione verso terzi (sulla questione cfr. BOA
n. 24 p. 24; RtiD I-2004 N. 7c; I CCA 12 dicembre 2001 inc. n. 11.2000.149, 24
giugno 2002 inc. n. 12.2001.133, 28 giugno 2002 inc. n. 11.2001.131, 26 luglio
2003.
inc. n. 11.2003.100);
che il nuovo art. 213a CPC si
applica, a far tempo dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 279), a tutti i processi
pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; BOA n.
24.
p. 24; RtiD I-2004 N. 7c; I CCA 12 dicembre 2001 inc. n. 11.2000.149, 24
giugno 2002 inc. n. 12.2001.133, 28 giugno 2002 inc. n. 11.2001.131, 26 luglio
2003.
inc. n. 11.2003.100) e risulta dunque applicabile anche nel caso di specie,
poco importando se la domanda di edizione di documenti sia stata presentata prima
del 1° ottobre 2001 (I CCA 24 giugno 2002 inc. n. 12.2001.133);
che, da quella data per chiara scelta del
legislatore (RtiD I-2004 N. 7c; II CCA 18 novembre 2009 inc. n. 12.2009.76; I
CCA 28 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.26), le parti non possono pertanto più
appellare il decreto di edizione nei loro confronti, ma devono semmai attendere
l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione
rivolta a una di loro;
che, ciò posto, il gravame si rivela
improponibile e come tale può senz’altro essere evaso già in occasione
dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo
alla controparte per le eventuali osservazioni;
che gli oneri processuali seguono il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si
assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è neppure stato
intimato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 19 agosto 2010 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- (tassa di giustizia
di fr. 580.- e spese di fr. 20.-) sono a carico degli appellanti in solido. Non
si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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