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Decisione

12.2010.155

Diritto societario, convocazione di assemblea generale straordinaria di SA, verosimiglianza della qualità di azionista

16 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2010.155

Data decisione, Autorità:

16.11.2010, IICCA

Titolo:

Diritto societario, convocazione di assemblea generale straordinaria di SA, verosimiglianza della qualità di azionista

ASSEMBLEA GENERALE

art. 699 cpv. 3 CO

art. 699 cpv. 4 CO

Incarto n.

12.2010.155

Lugano

16 novembre

2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1281

(diritto societario, convocazione assemblea generale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 18 agosto 2010 da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1 Lugano

volta ad

ottenere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione di un’assemblea

generale straordinaria della convenuta, che il Pretore, con sentenza 25 agosto 2010, ha respinto;

appellante

l'istante con atto di appello 26 agosto 2010, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e

ripetibili;

mentre la

convenuta non ha presentato osservazioni all’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

l’istanza in rassegna l’avv. AP 1 ha asserito rappresentare azionisti detenenti

oltre il 70% del capitale azionario della società AO 1, con sede a __________,

priva del consiglio di amministrazione. L’istante ha esposto che l’Ufficio del

Registro di commercio del Canton Ticino aveva diffidato il 17 agosto 2010 la

società a ristabilire la situazione legale entro 30 giorni, con la comminatoria

dell’avvio di procedure giudiziarie. Ha quindi chiesto che la convocazione

dell’assemblea generale degli azionisti, organo competente per ristabilire la

situazione legale, fosse staccata ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 699

cpv. 3 e 4 CO, con l’ordine del giorno da lui proposto a quel momento.

Considerandi

2.

Con

la sentenza qui impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza. Il giudice di

prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istante non aveva reso verosimile la

sua qualità di azionista, la dichiarazione di deposito doc. D agli atti

limitandosi ad attestare il deposito del 91,23% delle azioni presso C__________.

Inoltre, secondo il Pretore, non era stata resa verosimile una precedente

richiesta di convocazione al consiglio di amministrazione della società, di

modo che l’art. 699 CO non si attagliava alla fattispecie. Infine, il giudice

di prime cure ha rilevato che la domanda era priva di interesse giuridico, lo

scopo perseguito dall’istante, ovvero la convocazione dell’assemblea generale

per decidere lo scioglimento della società e la messa in liquidazione, con nomina

del liquidatore (cfr. ordine del giorno proposto, doc. D), potendo essere

raggiunto con l’applicazione dell’art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO.

3.

Con

l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere l’istanza. Egli adduce che gli azionisti da lui

rappresentati hanno un manifesto interesse a convocare in modo autonomo

un’assemblea generale straordinaria per nominare il liquidatore nonostante

l’assenza di qualsiasi organo societario e senza doversi rivolgere al giudice

con l’azione prevista dall’art. 731b CO. Pacifica l’assenza del consiglio di

amministrazione, l’istante ritiene che sia possibile applicare per analogia

l’art. 699 cpv. 4 CO e supplire alla carenza di organi societari con la

convocazione ad opera del giudice. L’appellante rimprovera poi al Pretore di

non aver valutato correttamente le prove offerte e di aver ritenuto inidoneo a

rendere verosimile la qualità di azionista il doc. D, vale a dire la

dichiarazione con la quale C__________, il cui consiglio di amministrazione si

identifica con i precedenti amministratori della convenuta, attesta di avere in

deposito per conto degli azionisti certificati azionari al portatore

rappresentanti il 91,203% del capitale azionario della convenuta.

4.

Giusta

l'art. 699 cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che

rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono

chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale, ritenuto che,

qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine

a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei

richiedenti. Per poter chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai

sensi della norma che precede, il richiedente deve innanzitutto rendere

verosimile al giudice la sua qualità d'azionista (DTF 102 Ia 209 con rif.; SJ

1979.

p. 320; ZR 1988 n. 95; SJZ 1986 p. 299; Dubs/Truffer,

Basler Kommentar OR-II, 3a ed., N. 18 ad art. 699 CO), ritenuto che

in caso di azioni al portatore vi è la presunzione che il portatore abbia la

qualità di chiedere la convocazione (Dubs/Truffer,

op. cit., ibidem), anche se la società può addurre la prova del contrario

(sentenze DTF e SJ citate).

5.

Nell’ambito

della procedura non contenziosa di camera di consiglio, qual’è pacificamente

quella in esame (art. 2 cpv. 3 n. 1 LAC), il Pretore ha la facoltà di assumere

informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati (art. 360

cpv. 2 CPC). Se egli non ritiene però di indire un’udienza o di interrogare gli

interessati - com’è avvenuto nella fattispecie - questi, per giurisprudenza

invalsa, possono in ogni caso far valere nella successiva procedura d’appello

le prove che dovessero essere rilevanti, non potendo esser opposto loro il divieto

dei nova di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD n. 61c II-2005 760, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 360 m. 8 e 15 e ad art. 321 m. 9 seg.).

6.

In

applicazione del principio giurisprudenziale appena evocato, nulla osta alla

produzione in questa sede dei nuovi documenti acclusi all’appello, vale a dire

una nuova dichiarazione di blocco del 25 agosto 2010 e le fotocopie di cinque

certificati azionari della convenuta, per tutto il capitale azionario. Nella

dichiarazione di blocco rilasciata il 25 agosto 2010 C__________ dichiara di

“tenere in deposito presso i suoi uffici, per conto degli azionisti, i

certificati azionari al portatore, rappresentanti il 76,010% (settantasei

virgola zero dieci per cento) delle azioni della società”.

7.

Nella

fattispecie può rimanere indeciso il quesito di sapere se sia possibile

chiedere al giudice di convocare l’assemblea generale straordinaria degli

azionisti anche quando non vi sia stata una preventiva domanda rimasta inevasa

al consiglio di amministrazione, per il motivo che la società ne è priva,

analogamente al caso in cui l’amministratore unico sia deceduto (Dubs/Truffer, op. cit., n. 5 ad art.

699). Come deciso a giusta ragione dal Pretore, infatti, l’istante non ha reso

verosimile la sua qualità di azionista della convenuta. Del resto egli non l’ha

mai sostenuta, avendo affermato sin dall’inizio di essere il rappresentante di

azionisti titolari di oltre il 70% del capitale azionario. Se non che, la

procura agli atti è stata rilasciata dall’istante al suo patrocinatore e non

figura alcuna procura rilasciata dagli azionisti alla persona che asserisce

rappresentarli. Tutto si ignora invece degli azionisti della convenuta, rimasti

anonimi. Il nuovo tenore della dichiarazione di deposito prodotta con l’appello

è silente al riguardo e non permette di desumere chi siano gli azionisti per

conto dei quali le azioni sono in deposito. In queste circostanze rimane solo

da concludere che l’istante non ha reso verosimile di essere azionista o

rappresentante degli azionisti. Sarebbe bastato produrre copia delle

dichiarazioni fiscali degli azionisti attestanti il possesso dei certificati

azionari della convenuta per rendere verosimile la loro qualità di azionisti.

La semplice fotocopia dei certificati non è invece atta a rendere verosimile

che l’istante è un’azionista o che egli rappresenta azionisti. Ne discende che

l’appello, infondato, deve essere respinto su questo punto.

8.

L’appellante,

infine, contesta la tassa di giustizia di fr. 600.-, da lui ritenuta arbitraria

e fuori luogo per una “sentenza di due paginette senza aver nemmeno convocato

un’udienza in pretura” e ne chiede l’annullamento, subordinatamente il suo

ridimensionamento. A torto. Nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile

solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito in fr. 600.-

la tassa di giustizia. Tale importo è conforme a quanto previsto dall’art. 22

n. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria, secondo il quale per le procedure

di Camera di consiglio non contenziose la tassa va da fr. 20.- a fr. 1'000.-. Non

vi è quindi stato alcun abuso del potere di apprezzamento del giudice di prime

cure, ciò che esclude una modifica della tassa di giustizia di prima sede. In

sede di appello, considerato l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Il valore

litigioso ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale azionario della convenuta

(doc. B; cfr. DTF 132 III 555).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

1.

L’appello 26 agosto 2010 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

c)

pubblicazione F.U. fr. 275.50

b) spese

fr. 50.-

totale

fr. 525.50

da

anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

3.

Intimazione:

-

-, Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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