12.2010.155
Diritto societario, convocazione di assemblea generale straordinaria di SA, verosimiglianza della qualità di azionista
16 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.155
Data decisione, Autorità:
16.11.2010, IICCA
Titolo:
Diritto societario, convocazione di assemblea generale straordinaria di SA, verosimiglianza della qualità di azionista
ASSEMBLEA GENERALE
art. 699 cpv. 3 CO
art. 699 cpv. 4 CO
Incarto n.
12.2010.155
Lugano
16 novembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1281
(diritto societario, convocazione assemblea generale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 18 agosto 2010 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1 Lugano
volta ad
ottenere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione di un’assemblea
generale straordinaria della convenuta, che il Pretore, con sentenza 25 agosto 2010, ha respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 26 agosto 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili;
mentre la
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’istanza in rassegna l’avv. AP 1 ha asserito rappresentare azionisti detenenti
oltre il 70% del capitale azionario della società AO 1, con sede a __________,
priva del consiglio di amministrazione. L’istante ha esposto che l’Ufficio del
Registro di commercio del Canton Ticino aveva diffidato il 17 agosto 2010 la
società a ristabilire la situazione legale entro 30 giorni, con la comminatoria
dell’avvio di procedure giudiziarie. Ha quindi chiesto che la convocazione
dell’assemblea generale degli azionisti, organo competente per ristabilire la
situazione legale, fosse staccata ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 699
cpv. 3 e 4 CO, con l’ordine del giorno da lui proposto a quel momento.
Considerandi
2.
Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza. Il giudice di
prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istante non aveva reso verosimile la
sua qualità di azionista, la dichiarazione di deposito doc. D agli atti
limitandosi ad attestare il deposito del 91,23% delle azioni presso C__________.
Inoltre, secondo il Pretore, non era stata resa verosimile una precedente
richiesta di convocazione al consiglio di amministrazione della società, di
modo che l’art. 699 CO non si attagliava alla fattispecie. Infine, il giudice
di prime cure ha rilevato che la domanda era priva di interesse giuridico, lo
scopo perseguito dall’istante, ovvero la convocazione dell’assemblea generale
per decidere lo scioglimento della società e la messa in liquidazione, con nomina
del liquidatore (cfr. ordine del giorno proposto, doc. D), potendo essere
raggiunto con l’applicazione dell’art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO.
3.
Con
l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza. Egli adduce che gli azionisti da lui
rappresentati hanno un manifesto interesse a convocare in modo autonomo
un’assemblea generale straordinaria per nominare il liquidatore nonostante
l’assenza di qualsiasi organo societario e senza doversi rivolgere al giudice
con l’azione prevista dall’art. 731b CO. Pacifica l’assenza del consiglio di
amministrazione, l’istante ritiene che sia possibile applicare per analogia
l’art. 699 cpv. 4 CO e supplire alla carenza di organi societari con la
convocazione ad opera del giudice. L’appellante rimprovera poi al Pretore di
non aver valutato correttamente le prove offerte e di aver ritenuto inidoneo a
rendere verosimile la qualità di azionista il doc. D, vale a dire la
dichiarazione con la quale C__________, il cui consiglio di amministrazione si
identifica con i precedenti amministratori della convenuta, attesta di avere in
deposito per conto degli azionisti certificati azionari al portatore
rappresentanti il 91,203% del capitale azionario della convenuta.
4.
Giusta
l'art. 699 cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che
rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono
chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale, ritenuto che,
qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine
a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei
richiedenti. Per poter chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai
sensi della norma che precede, il richiedente deve innanzitutto rendere
verosimile al giudice la sua qualità d'azionista (DTF 102 Ia 209 con rif.; SJ
1979.
p. 320; ZR 1988 n. 95; SJZ 1986 p. 299; Dubs/Truffer,
Basler Kommentar OR-II, 3a ed., N. 18 ad art. 699 CO), ritenuto che
in caso di azioni al portatore vi è la presunzione che il portatore abbia la
qualità di chiedere la convocazione (Dubs/Truffer,
op. cit., ibidem), anche se la società può addurre la prova del contrario
(sentenze DTF e SJ citate).
5.
Nell’ambito
della procedura non contenziosa di camera di consiglio, qual’è pacificamente
quella in esame (art. 2 cpv. 3 n. 1 LAC), il Pretore ha la facoltà di assumere
informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati (art. 360
cpv. 2 CPC). Se egli non ritiene però di indire un’udienza o di interrogare gli
interessati - com’è avvenuto nella fattispecie - questi, per giurisprudenza
invalsa, possono in ogni caso far valere nella successiva procedura d’appello
le prove che dovessero essere rilevanti, non potendo esser opposto loro il divieto
dei nova di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD n. 61c II-2005 760, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 360 m. 8 e 15 e ad art. 321 m. 9 seg.).
6.
In
applicazione del principio giurisprudenziale appena evocato, nulla osta alla
produzione in questa sede dei nuovi documenti acclusi all’appello, vale a dire
una nuova dichiarazione di blocco del 25 agosto 2010 e le fotocopie di cinque
certificati azionari della convenuta, per tutto il capitale azionario. Nella
dichiarazione di blocco rilasciata il 25 agosto 2010 C__________ dichiara di
“tenere in deposito presso i suoi uffici, per conto degli azionisti, i
certificati azionari al portatore, rappresentanti il 76,010% (settantasei
virgola zero dieci per cento) delle azioni della società”.
7.
Nella
fattispecie può rimanere indeciso il quesito di sapere se sia possibile
chiedere al giudice di convocare l’assemblea generale straordinaria degli
azionisti anche quando non vi sia stata una preventiva domanda rimasta inevasa
al consiglio di amministrazione, per il motivo che la società ne è priva,
analogamente al caso in cui l’amministratore unico sia deceduto (Dubs/Truffer, op. cit., n. 5 ad art.
699). Come deciso a giusta ragione dal Pretore, infatti, l’istante non ha reso
verosimile la sua qualità di azionista della convenuta. Del resto egli non l’ha
mai sostenuta, avendo affermato sin dall’inizio di essere il rappresentante di
azionisti titolari di oltre il 70% del capitale azionario. Se non che, la
procura agli atti è stata rilasciata dall’istante al suo patrocinatore e non
figura alcuna procura rilasciata dagli azionisti alla persona che asserisce
rappresentarli. Tutto si ignora invece degli azionisti della convenuta, rimasti
anonimi. Il nuovo tenore della dichiarazione di deposito prodotta con l’appello
è silente al riguardo e non permette di desumere chi siano gli azionisti per
conto dei quali le azioni sono in deposito. In queste circostanze rimane solo
da concludere che l’istante non ha reso verosimile di essere azionista o
rappresentante degli azionisti. Sarebbe bastato produrre copia delle
dichiarazioni fiscali degli azionisti attestanti il possesso dei certificati
azionari della convenuta per rendere verosimile la loro qualità di azionisti.
La semplice fotocopia dei certificati non è invece atta a rendere verosimile
che l’istante è un’azionista o che egli rappresenta azionisti. Ne discende che
l’appello, infondato, deve essere respinto su questo punto.
8.
L’appellante,
infine, contesta la tassa di giustizia di fr. 600.-, da lui ritenuta arbitraria
e fuori luogo per una “sentenza di due paginette senza aver nemmeno convocato
un’udienza in pretura” e ne chiede l’annullamento, subordinatamente il suo
ridimensionamento. A torto. Nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile
solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito in fr. 600.-
la tassa di giustizia. Tale importo è conforme a quanto previsto dall’art. 22
n. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria, secondo il quale per le procedure
di Camera di consiglio non contenziose la tassa va da fr. 20.- a fr. 1'000.-. Non
vi è quindi stato alcun abuso del potere di apprezzamento del giudice di prime
cure, ciò che esclude una modifica della tassa di giustizia di prima sede. In
sede di appello, considerato l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico dell’appellante, integralmente soccombente. Il valore
litigioso ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale azionario della convenuta
(doc. B; cfr. DTF 132 III 555).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
1.
L’appello 26 agosto 2010 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
c)
pubblicazione F.U. fr. 275.50
b) spese
fr. 50.-
totale
fr. 525.50
da
anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.
3.
Intimazione:
-
-, Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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