12.2010.156
Lavoro - mancato pagamento del salario - licenziamento in tronco da parte del lavoratore - tempestività del provvedimento
30 novembre 2010Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2010.156
Data decisione, Autorità:
30.11.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro - mancato pagamento del salario - licenziamento in tronco da parte del lavoratore - tempestività del provvedimento
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 322 CO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2010.156
Lugano
30 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.1427
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 5
ottobre 2009 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'453.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, per tale somma,
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con sentenza 30 luglio 2010 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 27 agosto 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante
con osservazioni 16 settembre 2010 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.L’11 agosto 2008 AO 1 è stata assunta
da AP 1 in qualità di agente di call center con un salario mensile lordo di fr.
3'000.- (doc. A). Sin dai primi mesi d’attività la datrice di lavoro è
risultata in mora con il versamento del salario dei suoi dipendenti, tant’è che
il Sindacato __________ e il Sindacato __________, agenti congiuntamente a nome
di costoro, hanno dovuto intervenire a più riprese nei suoi confronti con
solleciti e minacce di messa in mora (doc. B e C). Il 25 maggio 2009 (doc. D) i
sindacati hanno intimato alla datrice di lavoro di pagare il saldo del salario
di aprile e la quota parte di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio
entro il successivo 5 giugno, alle ore 12.00, precisando che “se tale termine
non dovesse essere mantenuto, i dipendenti saranno liberi da ogni impegno
contrattuale verso l’azienda, quindi si asterranno dal lavoro con effetto immediato”.
Preso atto come le spettanze salariali di aprile e il salario di maggio non fossero
stati pagati e ciò nemmeno dopo lo sciopero proclamato lo stesso 5 giugno, il
15 giugno 2009 la dipendente ha comunicato la disdetta del contratto di lavoro
con effetto immediato (doc. F).
2.Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1, che nelle more dalla causa ha modificato la sua ragione sociale in AP
1, al pagamento di fr. 11'453.- (cfr. doc. 1) oltre interessi e accessori,
somma corrispondente al salario arretrato tuttora insoluto (fr. 6’660.70) ed a
quello maturato nel periodo di preavviso (fr. 4'792.30).
La convenuta
si è opposta all’istanza, osservando che la disdetta per motivi gravi significata
dai dipendenti, che si erano licenziati chi il 15 giugno 2009 chi in data
successiva, era intempestiva, la situazione di mora essendo stata nota già
dall’inizio del 2009 ed essendo in ogni caso trascorsi almeno 20 giorni tra lo
scritto del 25 maggio e la disdetta, per altro neppure inoltrata subito dopo la
scadenza del termine allora assegnato. In via subordinata ha chiesto che i
lavoratori si lasciassero imputare quanto da essi guadagnato o risparmiato a
seguito del mancato impiego.
3.Il Pretore, con la sentenza qui
impugnata, ha accolto l’istanza. Il giudice di prime cure ha innanzitutto
escluso che il licenziamento immediato potesse fondarsi sull’art. 337a CO,
norma invocata dall’istante nei suoi allegati. Egli ha nondimeno ritenuto che nelle
particolari circostanze il mancato pagamento del salario poteva rappresentare
un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro giusta l’art.
337 CO, visto e considerato che la mora della convenuta era reiterata e aveva
indotto a più riprese l’istante ad intervenire nei suoi confronti con solleciti
e messe in mora. In merito alla tempestività della disdetta, notificata 10
giorni dopo la scadenza del termine assegnato con lo scritto del 25 maggio, il
primo giudice ha osservato che nelle particolari circostanze la stessa poteva
tutto sommato essere ammessa, sia in quanto si trattativa di una disdetta che
emanava dal lavoratore, il quale di regola non disponeva a quel momento di un
nuovo contratto ed era con ciò spesso combattuto nel prendere un tale
provvedimento, sia per il fatto che concretamente la questione coinvolgeva
molti altri dipendenti, rappresentati dallo stesso sindacato, motivo per cui i
tempi si erano per forza dilatati a seguito dell’esigenza di quest’ultimo di
verificare l’avvenuto pagamento degli arretrati, prendere contatto con i
singoli dipendenti per decidere il da farsi e preparare le lettere di disdetta.
Di qui il diritto dell’istante al pagamento, oltre che del salario arretrato,
anche di quello dell’intero periodo di disdetta, incontestati nel loro
ammontare.
4.Con l’appello che qui ci occupa la
convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza. Essa contesta che nella fattispecie la sua mora, che era costante ed
era con ciò quasi “normale”, costituisse un motivo grave tale da giustificare
la disdetta immediata, non essendo vero che la stessa avesse compromesso il
rapporto di fiducia tra le parti. E in ogni caso ritiene che la disdetta in
questione, significata solo a distanza di 10 giorni dalla scadenza del termine
ultimativo assegnatole il 25 maggio, fosse intempestiva.
5.Delle osservazioni con cui l’istante
postula la reiezione dell’appello si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
6. Preliminarmente
dev’essere evasa la richiesta dell’istante di dichiarare irricevibile il
gravame presentato dalla controparte, che a suo dire, invece di un appello,
avrebbe dovuto inoltrare un ricorso per cassazione. La scelta della convenuta è
in realtà corretta. Giusta l’art. 15 CPC quando l’appellabilità dipende dal
valore delle domande, quest’ultimo è determinato dalle conclusioni prese
dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza.
Atteso che con le conclusioni l’importo preteso dall’istante era di fr.
11'453.-, somma superiore a fr. 8'000.-, il giudizio pretorile è così impugnabile
con il rimedio dell’appello (art. 36 cpv. 1 LOG).
7. Come detto, con il gravame la convenuta si è limitata a censurare
il giudizio pretorile in merito al carattere giustificato o meno del
licenziamento immediato significato dall’istante, con le conseguenze patrimoniali
che ne derivavano (segnatamente in merito alla pretesa relativa al salario nel
periodo di preavviso). In tali circostanze il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto
all’istante l’importo di fr. 6’660.70 a titolo di salario arretrato tuttora
insoluto dev’essere considerato assodato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 30 ad art. 307). Litigiosa in questa sede rimane così unicamente la
somma di fr. 4'792.30.
8. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare
essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è
un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF
127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313 cons. 3).
Il
mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 3 ad art. 337a CO; TF 2 luglio
2008 4A_199/2008 in JAR 2009 p. 296 e 9 ottobre 2008 4A_192/2008 in JAR 2009 p.
404; in tal senso pure Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail annoté, 2ª ed., n. 1.39 ad art. 337 CO), può rappresentare un giusto motivo
per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore
dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Känel, op. cit., n. 9 ad
art. 337 CO; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 337 CO; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31
ad art. 337 CO; Aubert,
Commentaire romand, n. 6 ad art. 337a CO; JAR 2009 p. 696, 1996 p. 227, 1994 p.
220, 1987 p. 96, 1985 p. 146; SJZ 1994 p. 387,1993 p. 309; II CCA 7 ottobre
2004 inc. n. 12.2004.28), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie
del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i
principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per
porre fine al rapporto contrattuale (JAR 1999 p. 228).
9. Nel
caso di specie la convenuta non contesta che la sua mora sarebbe stata reiterata
e avrebbe a più riprese indotto l’istante ad intervenire nei suoi confronti con
solleciti e messe in mora. Essa ritiene piuttosto che la costanza della
situazione, che costituiva una “normalità” ormai tollerata nei rapporti tra le
parti, faceva sì che la stessa non poteva costituire un motivo grave tale da
giustificare la disdetta immediata, non avendo compromesso il rapporto di
fiducia tra le parti. La censura è infondata. La convenuta equivoca i termini
della questione. Essa misconosce innanzitutto la gravità della violazione
contrattuale da lei commessa (ZR 2002 p. 236; JAR 1985 p. 146; SJZ 1993 p. 309),
il pagamento del lavoratore costituendo la sua prestazione principale. Il fatto
che l’istante si sia vista costretta, tramite i sindacati, ad intervenire a più
riprese nei suoi confronti con solleciti e messe in mora esclude poi
inequivocabilmente che essa ritenesse il mancato pagamento un fatto “normale” o
persino tollerabile. Certo, è vero che essa non ha immediatamente provveduto a
disdire il contratto di lavoro quando, a fine 2008 o a inizio 2009, si è
verificata la prima mora della convenuta. Ciò è però dovuto al fatto che quest’ultima,
sia pure con ritardo e dopo i solleciti, ha pur sempre provveduto a
regolarizzare la sua situazione (cfr. pure JAR 1987 p. 96). Nulla permette
pertanto di confermare la tesi secondo cui nelle particolari circostanze
l’ulteriore mancato pagamento del salario, oltretutto dopo la scadenza
infruttuosa del termine ultimativo assegnato, non fosse oggettivamente tale da
compromettere il rapporto di fiducia tra le parti, come per altro stabilito dalla
dottrina e dalla giurisprudenza menzionate in precedenza.
10. La
convenuta censura infine il giudizio con cui il Pretore ha concluso che la
disdetta in questione, significata solo a distanza di 10 giorni dalla scadenza
del termine ultimativo assegnatole il 25 maggio, fosse tempestiva. A torto.
10.1 La
legge prescrive che la disdetta per cause gravi di cui all’art. 337 CO
dev’essere comunicata “immediatamente”. Dottrina e giurisprudenza convergono
tuttavia nel concedere alla parte che rescinde il contratto un termine di
riflessione per comunicare la sua decisione, a patto che esso sia breve: un
ritardo nel reagire può infatti far apparire possibile la prosecuzione dei
rapporti di lavoro sino alla scadenza del contratto mediante una disdetta
ordinaria (DTF 123 III 86 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, alla parte
contrattuale che intende porre fine “immediatamente” al contratto bastano di
regola due o tre giorni lavorativi (Wyler,
Droit du travail, 2ª ed., p.
502; Streiff/Von Känel, op. cit.,
n. 17 ad art. 337 CO; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.48 ad art. 337 CO; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 in JAR 1997 p. 208), dal momento in cui ha acquisito conoscenza certa della causa grave
di licenziamento, per maturare la sua decisione e riunire le informazioni
giuridiche necessarie (DTF 130 III 28 consid. 4.4). Un’ulteriore attesa, comunque
limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono circostanze particolari,
ad esempio quando la parte è una persona giuridica, il cui processo decisionale
è più complesso (TF 2 novembre 2009 4A_95/2009, 5 febbraio 2008 4A_454/2007, 13
agosto 2001 4C.116/2001, 21 giugno 1995 4C.282/1994 in JAR 1997 p. 208), quando vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una
rappresentanza dei lavoratori o un avvocato o un sindacato (TF 24 agosto 2004 4C.348/2003, 2 marzo 1999 4C.382/1998; Wyler, op. cit.,
p. 502), se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla
disdetta immediata (TF 13 agosto 2001 4C.116/2001), oppure ancora se alla parte all’origine del licenziamento può ancora essere data l’occasione di
riparare o ovviare al torto commesso (DTF 69 II 311; TF 21 giugno 1995 4C.282/1994 in JAR 1997 p. 208; Rehbinder, op. cit., n.
16c ad art. 337 CO; Streiff/Von Känel,
op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO; Humbert/Volken,
Fristlose Entlassung (Art. 337 OR), in: AJP 2004 p. 574).
10.2 Nel
caso di specie è pacifico che il licenziamento immediato sia stato significato
dall’istante il 15 giugno 2009 (lunedì), mentre il termine assegnato alla
controparte il precedente 25 maggio era già giunto a scadenza il 5 giugno 2009 (venerdì),
10 giorni prima. In realtà il periodo di riflessione addebitabile all’istante
non è però di 10 giorni, ma al massimo di 5 giorni, visto e considerato che
vanno considerati unicamente i giorni lavorativi (i finesettimana ed i giorni
festivi non vanno invece computati: DTF 93 II 18; TF 13 settembre 2002 4C.178/2002; Wyler, op. cit., ibidem) e che, oltre ai 4
giorni di finesettimana (6 e 7 giugno, 13 e 14 giugno), vi era un giorno
festivo ufficiale (giovedì 11 giugno: Corpus Domini, cfr. art. 1 del decreto
legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone, nel frattempo abrogato).
Anzi, ritenuto che il termine assegnato scadeva alle 12.00 del 5 giugno (cfr.
doc. D), il periodo di riflessione utilizzato dall’istante si riduceva a 4.5
giorni.
Ora, alla
luce di quanto si è detto, il giudizio con cui il Pretore ha così ritenuto
tempestiva la disdetta può essere confermato. In effetti, ai 2 o 3 giorni
lavorativi ritenuti congrui in generale dalla giurisprudenza, nel caso concreto
se ne possono sicuramente aggiungere almeno un altro paio, e ciò per due
motivi: da una parte per il fatto, accertato dal primo giudice e non censurato
in questa sede, che la questione coinvolgeva molti altri dipendenti,
rappresentati dallo stesso sindacato, motivo per cui i tempi si erano per forza
dilatati a seguito dell’esigenza di quest’ultimo di verificare l’avvenuto
pagamento degli arretrati, prendere contatto con i singoli dipendenti per
decidere il da farsi e preparare le lettere di disdetta; e dall’altra per il
fatto che alla convenuta in quei giorni era pur sempre stata implicitamente
concessa la possibilità di ovviare (ancora) alla sua mora, ritenuto che in tale
evenienza la disdetta non sarebbe evidentemente stata significata. Significativo,
in tal senso, è che in due casi analoghi sia stato riconosciuto il carattere
giustificato di un licenziamento immediato inoltrato 19 rispettivamente 16
giorni di calendario dopo la scadenza della diffida o dal momento in cui
l’intenzione del datore di lavoro di non pagare il salario era divenuta
evidente (JAR 1985 p. 146, 1987 p. 96).
Per il
resto, si aggiunga che anche l’altra motivazione addotta nel querelato giudizio
a sostegno di un termine di riflessione leggermente prolungato, ovvero il fatto
che si trattava di una disdetta che emanava dal lavoratore, il quale di regola
non dispone a quel momento di un nuovo contratto ed è con ciò spesso combattuto
nell’adottare un tale provvedimento, non appariva priva di pertinenza e poteva
senz’altro essere presa in considerazione dal primo giudice che, sulla particolare
questione, gode pur sempre di un ampio potere di appezzamento, censurabile in
appello con riserbo solo in caso di decisione manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.
90), ciò che in concreto non è assolutamente il caso.
11. Ne
discende che il licenziamento significato dall’istante è giustificato e che
l’appello, avente per oggetto la pretesa relativa al salario nel periodo di
preavviso, deve essere respinto.
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 3
CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante è nondimeno tenuta a rifondere alla
controparte congrue ripetibili (art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC), calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 11'453.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 27 agosto 2010 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. L’appellante
rifonderà alla parte appellata fr. 675.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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