12.2010.158
Lavoro - mancato pagamento del salario - disdetta immediata da parte del lavoratore
30 novembre 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2010.158
Data decisione, Autorità:
30.11.2010, IICCA
Titolo:
Lavoro - mancato pagamento del salario - disdetta immediata da parte del lavoratore
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 322 CO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2010.158
Lugano
30 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.1409
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 5
ottobre 2009 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’775.05
oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 8'268.70;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con sentenza 30 luglio 2010 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 27 agosto 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 16 settembre 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 3 novembre 2008 AO 1 è stato
assunto da AP 1 in qualità di agente di call center con un salario mensile
lordo di fr. 3'000.-. Sin dai primi mesi d’attività la datrice di lavoro è
risultata in mora con il versamento del salario dei suoi dipendenti, tant’è che
il Sindacato __________ e il Sindacato __________, agenti congiuntamente a nome
di costoro, hanno dovuto intervenire a più riprese nei suoi confronti con
solleciti e minacce di messa in mora (doc. B e C). Il 25 maggio 2009 (doc. D) i
sindacati hanno intimato alla datrice di lavoro di pagare il saldo del salario
di aprile e la quota parte di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio
entro il successivo 5 giugno, alle ore 12.00, precisando che “se tale termine
non dovesse essere mantenuto, i dipendenti saranno liberi da ogni impegno
contrattuale verso l’azienda, quindi si asterranno dal lavoro con effetto
immediato”. In assenza di riscontri, il 5 giugno 2009 è stato proclamato uno
sciopero. Il 24 luglio 2009 il dipendente ha assegnato alla datrice di lavoro
un ultimo termine scadente il successivo 31 luglio per versare tutti gli
arretrati e, preso atto del mancato pagamento, quello stesso giorno ha
comunicato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (cfr. doc.
F).
2.Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1, che nelle more dalla causa ha modificato la sua ragione sociale in AP
1, al pagamento di fr. 11’775.05 (cfr. doc. 1) oltre interessi, somma
corrispondente agli assegni familiari non pagati (fr. 9'000.-) ed al salario
maturato nel periodo di preavviso (fr. 2'775.05).
La
convenuta si è opposta all’istanza, osservando che la disdetta per motivi gravi
significata dai dipendenti, che si erano licenziati chi il 15 giugno 2009 chi
in data successiva, era intempestiva, la situazione di mora essendo stata nota
già dall’inizio del 2009 ed essendo in ogni caso trascorsi almeno 20 giorni tra
lo scritto del 25 maggio e la disdetta, per altro neppure inoltrata subito dopo
la scadenza del termine allora assegnato. In via subordinata ha chiesto che i
lavoratori si lasciassero imputare quanto da essi guadagnato o risparmiato a
seguito del mancato impiego.
3. In
sede conclusionale l’istante, tenuto conto di quanto aveva percepito dalla
cassa disoccupazione in applicazione dell’art. 29 LADI, ha ridotto le sue
pretese a fr. 8'268.70 più interessi.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’istanza. Il giudice di
prime cure ha innanzitutto escluso che il licenziamento immediato potesse
fondarsi sull’art. 337a CO, norma invocata dall’istante nei suoi allegati. Egli
ha nondimeno ritenuto che nelle particolari circostanze il mancato pagamento
del salario poteva rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata
del contratto di lavoro giusta l’art. 337 CO, visto e considerato che la mora
della convenuta era reiterata e aveva indotto a più riprese l’istante ad
intervenire nei suoi confronti con solleciti e messe in mora. In merito alla
tempestività del provvedimento, adottato soltanto dopo la seconda infruttuosa
messa in mora, il primo giudice ha osservato che nelle particolari circostanze
la stessa poteva tutto sommato essere ammessa, sia per il fatto che non si
poteva concludere che l’istante avesse ritenuto i lunghi e numerosi ritardi nel
pagamento non costitutivi di un grave motivo di lesione del rapporto di
fiducia, sia per il fatto che con l’intimazione di un secondo termine
perentorio egli aveva perfettamente adempiuto le condizioni giurisprudenziali
imposte per l’adozione di quel provvedimento, sia siccome era contrario al
principio della buona fede sanzionare un lavoratore che aveva deciso di
concedere alla controparte ulteriore fiducia per regolarizzare la situazione,
sia infine in quanto si trattava di una disdetta che emanava dal lavoratore, il
quale di regola non disponeva a quel momento di un nuovo contratto ed era con
ciò spesso combattuto nel prendere un tale provvedimento. Di qui il diritto
dell’istante al pagamento, oltre che dell’eventuale salario arretrato (comprensivo
degli assegni familiari), anche di quello dell’intero periodo di disdetta,
incontestati nel loro ammontare, somme da cui andava però dedotto quanto
l’istante aveva percepito dalla cassa disoccupazione in applicazione dell’art.
29 LADI (fr. 3'506.35).
5. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza. Essa osserva che l’istante non
aveva mai allegato negli allegati di causa che la disdetta immediata del 31
luglio 2009 sarebbe stata la reazione alla messa in mora del precedente 24
luglio (per altro nemmeno documentata) e che su tale questione, sollevata
autonomamente dal Pretore in virtù del principio indagatorio, non vi era stato
alcun contraddittorio, per cui essa solo in questa sede poteva prendere
posizione in merito alla valenza di tale messa in mora. E in ogni caso contesta
che nella fattispecie la sua mora, che era costante ed era con ciò quasi
“normale”, costituisse un motivo grave tale da giustificare la disdetta
immediata, non essendo vero che la stessa avesse compromesso il rapporto di
fiducia tra le parti, tant’è che la disdetta non era stata significata nemmeno
dopo la scadenza infruttuosa del primo termine ultimativo e la conseguente
proclamazione di uno sciopero.
6. Delle
osservazioni con cui l’istante postula la reiezione dell’appello si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7.Preliminarmente dev’essere evasa la
richiesta dell’istante di dichiarare irricevibile il gravame presentato dalla
controparte, che a suo dire, invece di un appello, avrebbe dovuto inoltrare un
ricorso per cassazione. La scelta della convenuta è in realtà corretta. Giusta
l’art. 15 CPC quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande,
quest’ultimo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo
atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Atteso che con le
conclusioni l’importo preteso dall’istante era di fr. 8'268.70, somma superiore
a fr. 8'000.-, il giudizio pretorile è così impugnabile con il rimedio
dell’appello (art. 36 cpv. 1 LOG).
8. Come
detto, con il gravame la convenuta si è limitata a censurare il giudizio
pretorile in merito al carattere giustificato o meno del licenziamento
immediato significato dall’istante, con le conseguenze patrimoniali che ne
derivavano (segnatamente in merito alla pretesa relativa al salario nel periodo
di preavviso). In tali circostanze il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto
all’istante l’importo di fr. 9'000.- a titolo di assegni familiari non pagati
dev’essere considerato assodato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 30 ad art. 307). Litigiosa in questa sede rimane così unicamente la
somma di fr. 2'775.05.
9. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare
essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è
un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF
127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313 cons. 3).
Il
mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 3 ad art. 337a CO; TF 2 luglio
2008 4A_199/2008 in JAR 2009 p. 296 e 9 ottobre 2008 4A_192/2008 in JAR 2009 p.
404; in tal senso pure Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail annoté, 2ª ed., n. 1.39 ad art. 337 CO), può rappresentare un giusto motivo
per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore
dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Känel, op. cit., n. 9 ad
art. 337 CO; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 337 CO; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31
ad art. 337 CO; Aubert,
Commentaire romand, n. 6 ad art. 337a CO; JAR 2009 p. 696, 1996 p. 227, 1994 p.
220, 1987 p. 96, 1985 p. 146; SJZ 1994 p. 387,1993 p. 309; II CCA 7 ottobre
2004 inc. n. 12.2004.28), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie
del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i
principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per
porre fine al rapporto contrattuale (JAR 1999 p. 228).
10. Nel
suo appello la convenuta precisa dapprima che l’istante non aveva mai sostenuto
negli allegati di causa che la disdetta del 31 luglio 2009 sarebbe stata la
reazione alla messa in mora del precedente 24 luglio (per altro nemmeno
documentata) e che pertanto su tale questione, sollevata autonomamente dal
Pretore in virtù del principio indagatorio, non vi era stato alcun
contraddittorio, per cui essa solo in questa sede poteva prendere posizione in
merito alla valenza di tale messa in mora. Non è innanzitutto chiaro se in tal
modo la convenuta abbia formulato una formale censura alla decisione pretorile,
essa non avendo indicato se le carenze imputate alla controparte, che a suo
dire avevano impedito il contraddittorio, e se la violazione di eventuali
disposizioni procedurali da parte del primo giudice avrebbero giustificato
l’annullamento o la riforma del primo giudizio e non invece solo, come da lei
preteso, la sua facoltà di esprimersi ora sulla particolare questione. Ad ogni
buon conto è incontestabile che, in virtù del potere indagatorio concessogli
dalla legge (art. 343 cpv. 2 e 4 CO), il giudice di prime cure poteva ovviare
d’ufficio alla carenza di allegazione da parte dell’istante, considerando con
ciò anche eventuali fatti che erano risultati dall’istruttoria di causa (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 827 ad
art. 321), tanto più che la stessa convenuta aveva comunque dato atto, nel
corso dell’udienza di discussione e con le sue conclusioni, che alcune disdette
erano state significate dopo il 15 giugno 2009. Quanto al fatto - evocato dalla
convenuta solo tra parentesi in questa sede, senza per altro averne tratto
conseguenze pratiche - che la messa in mora del 24 luglio 2009 non sia stata “documentata”,
il che invero non significa che non fosse stata intimata, lo stesso è
irricevibile essendo stato addotto per la prima volta solo in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC, norma applicabile anche nella procedura speciale per
mercedi e salari, cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 7 ad art. 321).
11. Nel
caso di specie la convenuta non contesta che la sua mora sarebbe stata
reiterata e avrebbe a più riprese indotto l’istante ad intervenire nei suoi confronti
con solleciti e messe in mora. Essa ritiene piuttosto che la costanza della
situazione, che costituiva una “normalità” ormai tollerata nei rapporti tra le
parti, faceva sì che la stessa non poteva costituire un motivo grave tale da
giustificare la disdetta immediata, non avendo compromesso il rapporto di
fiducia tra le parti, tant’è che la disdetta non era stata significata nemmeno
dopo la scadenza infruttuosa del primo termine ultimativo e la conseguente
proclamazione di uno sciopero. La censura è infondata. La convenuta equivoca i
termini della questione. Essa misconosce innanzitutto la gravità della
violazione contrattuale da lei commessa (ZR 2002 p. 236; JAR 1985 p. 146; SJZ
1993 p. 309), il pagamento del lavoratore costituendo la sua prestazione
principale. Il fatto che l’istante si sia visto costretto, tramite i sindacati,
ad intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e messe in mora
esclude poi inequivocabilmente che egli ritenesse il mancato pagamento un fatto
“normale” o persino tollerabile. Certo, è vero che egli non ha immediatamente
provveduto a disdire il contratto di lavoro quando, a fine 2008 o a inizio
2009, si è verificata la prima mora della convenuta. Ciò è però dovuto al fatto
che quest’ultima, sia pure con ritardo e dopo i solleciti, ha pur sempre
provveduto a regolarizzare la sua situazione (cfr. pure JAR 1987 p. 96). Nulla
permette pertanto di confermare la tesi secondo cui nelle particolari
circostanze l’ulteriore mancato pagamento del salario, oltretutto dopo la
scadenza infruttuosa del termine ultimativo assegnato, non fosse oggettivamente
tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti, come per altro
stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza menzionate in precedenza.
Il fatto
che il contratto non sia stato disdetto già dopo la scadenza infruttuosa del
termine fissato per il 5 giugno ma solo dopo la scadenza infruttuosa
dell’ulteriore termine fissato per il 31 luglio non migliora la posizione della
convenuta. È vero che, omettendo di significare la disdetta già dopo il 5
giugno, l’istante ha apparentemente lasciato intendere che il mancato rispetto
del termine assegnato il 25 maggio e il conseguente mancato pagamento (del
saldo del salario di aprile e della quota parte di tredicesima per i mesi di
gennaio e febbraio, cfr. doc. D), pur oggettivamente grave, per lui non
costituiva però (ancora) un motivo così grave da giustificare un licenziamento
immediato, ritenuto che nella sua decisione avevano certamente influito le
circostanze ben evidenziate dal Pretore - per altro non censurate in questa
sede dalla convenuta - ed in particolare la volontà di dare nuovamente fiducia
al datore di lavoro e soprattutto il timore per il lavoratore, che non aveva in
vista nessun altro lavoro, di perdere altrimenti la fonte primaria del proprio
sostentamento. In tal modo l’istante ha rinunciato a prevalersi di quel motivo
(il mancato pagamento del saldo del salario di aprile e della quota parte di
tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio). È però altrettanto vero che il
mancato ossequio da parte della convenuta dell’ulteriore termine ultimativo
scadente il 31 luglio, avente per oggetto spettanze salariali non meglio
precisate, nel frattempo oltretutto - non avendo la convenuta censurato in
questa sede l’assunto pretorile in tal senso - aumentate nel loro ammontare, era
senz’altro tale da giustificare il licenziamento immediato (cfr. Rehbinder, op. cit., n. 16d ad art. 337
CO, il quale sostiene che, dopo la scadenza del termine di riflessione, il
contratto può sì essere disdetto, ma solo dopo un ulteriore avvertimento
infruttuoso), anche perché la situazione appariva ora, anche per lui,
decisamente più grave. Da una parte il mancato pagamento di queste nuove
pretese costituiva in effetti una nuova e grave violazione contrattuale della
convenuta. La stessa si sommava oltretutto al mancato pagamento di quelle
precedenti, già oggettivamente grave. Dall’altra la convenuta aveva in tal modo
dimostrato di non prendere minimamente sul serio e in considerazione le legittime
esigenze della controparte e con ciò di non più meritare l’ulteriore fiducia
concessale eccezionalmente in precedenza, lasciando per altro intendere che la
situazione non era destinata a regolarizzarsi nemmeno in futuro.
In
definitiva non si può ritenere che, omettendo di disdire il contratto in forza
della diffida scadente il 5 giugno, l’istante abbia perso la possibilità di
rescindere in futuro il contratto per mora nel pagamento del salario, anche
perché in seguito la situazione si era ulteriormente aggravata. La diversa
conclusione della convenuta, quand’anche dovesse per ipotesi essere conforme al
tenore letterale della legge, sarebbe in ogni caso costitutiva dell’abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC), lo scopo della norma non essendo quello di tutelare
una parte ripetutamente e gravemente inadempiente e di sanzionare invece
l’altra parte, che anzi, assai generosamente, le aveva dato una nuova
possibilità per rimediare alla sua inadempienza. A tale risultato era per altro
giunto anche il primo giudice che, sulla particolare questione, gode pur sempre
di un ampio potere di appezzamento, censurabile in appello con riserbo solo in
caso di decisione manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 90), ciò che in concreto non è assolutamente il caso.
12. Ne
discende che il licenziamento significato dall’istante è giustificato e che
l’appello, avente per oggetto la pretesa relativa al salario nel periodo di
preavviso, deve essere respinto.
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 3
CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante è nondimeno tenuta a rifondere
alla controparte congrue ripetibili (art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC),
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 8'268.70.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 27 agosto 2010 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. L’appellante,
rifonderà alla parte appellata fr. 450.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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