12.2010.16
Lavoro - modifica del contratto tacita - deduzione per vitto e alloggio
12 agosto 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.16
Data decisione, Autorità:
12.08.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_520/2010, 22.2.2011
Titolo:
Lavoro - modifica del contratto tacita - deduzione per vitto e alloggio
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
SALARIO
art. 320 CO
art. 322 CO
art. 82 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.16
Lugano
12 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI(CL).2009.74
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 3
aprile 2009 da
AO 1
rappr. da RA 1,
contro
AP 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 19'200.– lordi oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda
aumentata in sede di udienza di contraddittorio a fr. 9'980.40 netti e fr. 15'600.–
lordi e precisata nelle conclusioni in fr. 22'173.– netti oltre interessi al 5%
dal 1° maggio 2009;
lite in cui è intervenuta il 14 aprile 2009 C__________, ,
rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto
alla pretesa dell’istante fino a concorrenza delle indennità versategli;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 13
gennaio 2010 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare
all’istante fr. 15'638.40 oltre interessi e all’intervenuta in lite fr.
4'180.65 oltre interessi (dispositivo n. 1.1), agli istituti previdenziali
preposti gli oneri sociali di legge concernenti la somma di fr. 19'819.05
(dispositivo n. 1.2), come pure fr. 1'000.– all'istante a titolo d'indennità
(dispositivo n. 3);
appellante la convenuta, che con appello del 25 gennaio 2010 chiede
di respingere le pretese dell'istante e che il medesimo sia “tenuto al
versamento di fr. 4'050.– a titolo di vitto e alloggio”;
l'appellato e l'intervenuta in lite non hanno presentato
osservazioni all'appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato
assunto per tempo indeterminato il 1° maggio 2006 da AP 1 (in seguito AP 1), in
qualità di “ausiliario cucina” presso l'esercizio pubblico di quest'ultima a __________.
L'orario di lavoro era stabilito in 42 ore settimanali, con diritto a cinque
settimane di vacanza da eseguirsi, secondo l'accordo particolare, “in modo
collettivo per chiusura aziendale”, con “avviso all'impiegato almeno un mese
prima” (doc. C, cifra 11). Lo stipendio era fissato contrattualmente in fr.
3'300.– mensili lordi, poi portati a fr. 3'600.– mensili lordi da maggio 2008.
Il 12 marzo 2009, __________, socia gerente di AP 1, ha convocato il lavoratore per un colloquio definito di ammonimento, durante il quale la prima rimproverava
al secondo il comportamento tenuto la sera del 6 marzo 2009, allorquando
assieme ad altri clienti avrebbe esagerato nel consumo di alcolici sia
all'interno dell'esercizio pubblico che all'esterno. La mattina seguente __________
osservava che il lavoratore si era presentato al lavoro in condizione non
idonea “per cause molto evidenti” e che se si fossero ripetuti il consumo di
bevande alcoliche durante le ore di lavoro, la frequentazione di clienti “nel
locale dell'Hotel __________” e la messa al corrente dei clienti, o di altri,
di informazioni riservate, si sarebbe provveduto al licenziamento in tronco. Il
verbale del colloquio è stato sottoposto per la firma il mattino del 13 marzo
2009 e l'istante si è rifiutato di firmarlo. Con scritto 13 marzo 2009, AP 1
disdiceva il contratto di lavoro con effetto immediato, con la richiesta
all'istante, tra l'altro, di riconsegnare entro 15 giorni la camera (alloggio)
messa a disposizione. Con lettera 17 marzo 2009, AO 1 contestava il
licenziamento in tronco, non essendo a suo dire dati i presupposti, comunicando
di essere a disposizione fino a fine aprile 2009. Il 19 marzo 2009 AO 1
postulava la concessione della disoccupazione.
2. Con istanza 3 aprile
2009, AO 1 si è rivolto alla Pretura per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 19'200.– lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali. Con
scritto 14 aprile 2009, interveniva in lite C__________, , rivendicando ex art.
29 LADI il proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa
dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli (fr. 1'598.50 netti
per marzo 2009 e fr. 2'705.10 netti per aprile).
All'udienza di
discussione 12 maggio 2009, AO 1 ha quantificato le proprie pretese in fr. 9'980.40
netti e fr. 15'600.– lordi. AP 1 si è opposta integralmente alle pretese
dell'istante. Esperita l'istruttoria, le parti il 29 ottobre 2009, in sede di discussione finale, si sono confermate nelle proprie domande, presentando memoriali
conclusivi. AO 1 ha precisato la sua richiesta in fr. 22'173.– netti oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2009. C__________ ha precisato la sua domanda in
fr. 1'598.50 netti, poi rettificata in fr. 4'180.65 con lettera 22 dicembre
2009.
3. Con sentenza 13
gennaio 2010, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la
convenuta a versare all’istante fr. 15'638.40 oltre interessi, all’intervenuta
in lite fr. 4'180.65 oltre interessi (dispositivo n. 1.1), agli istituti
previdenziali preposti gli oneri sociali di legge concernenti la somma di fr.
19'819.05 (dispositivo n. 1.2), come pure fr. 1'000.– all'istante a titolo
d'indennità ripetibile (dispositivo n. 3).
4. Con appello 25
gennaio 2010, AP 1 chiede di respingere le pretese dell'istante e che quest'ultimo
sia “tenuto al versamento di fr. 4'050.– a titolo di vitto e alloggio”. AO 1 e
C__________ non hanno formulato osservazioni all'appello.
5. L'appellante si
aggrava per il fatto che la decisione del Pretore non indichi i rimedi di diritto.
Ciò sarebbe, a suo dire, contrario alle esigenze poste dall'art. 112 LTF. A
torto. Contrariamente a quanto vale in linea di principio nell'ambito del
diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non
rappresenta presupposto formale di validità della sentenza ai sensi dell'art.
285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ trezzini, CPC-TI,
m. 22 ad art. 285 e m. 3 ad art. 308). Questo principio non è stato mutato, per
le decisioni di prima istanza, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007,
della Legge sul Tribunale federale (LTF). L'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF – in
base al quale le decisioni impugnabili al Tribunale federale devono indicare i
rimedi giuridici – si applica infatti solo ai giudizi di seconda istanza cantonale
(Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Bundesgerichtsgesetz,
in Basler Kommentar, Basilea 2008, n. 2 ad art. 112 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berna 2008, n. 4438 ad art. 112 LTF; Seiler/von Werdt/Güngericht, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n.
2 ad art. 112 LTF). Comunque l'assenza dei rimedi di diritto nella decisione di
prima istanza non ha arrecato pregiudizio all'appellante, che si è aggravata
tempestivamente a questa Camera. Su questo punto l'appello cade dunque nel
vuoto.
6. L'appellante
lamenta violazione del diritto di essere sentita, per non aver potuto prendere
posizione sulla rettifica apportata da C__________ alle proprie pretese
conclusive. A torto. Dagli atti risulta che in data 14 aprile 2009 C__________
era interventa in lite (act. II) rivendicando ex art. 29 LADI il proprio
diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa dell’attore fino a
concorrenza delle indennità versategli, segnatamente gli importi netti di “fr.
1'598.50 (doc. B)” [documento assunto agli atti quale doc. A2] e “fr. 2'705.10
(doc. C)” [documento assunto agli atti quale doc. A3]. In sede di conclusioni C__________
ha indicato di aver “anticipato le indennità” per “una somma netta di fr. 1'598.50” (cfr. plico act. IX). Quest'ultima indicazione è stata rettificata dall'intervenuta in lite
con lettera 22 dicembre 2009, evidenziando di essere incorsa “in un errore di
riporto delle somme effettivamente versate al signor AO 1 come da art. 29 e
segg. LADI”, con l'indicazione di una somma totale versata – poi ritenuta dal
primo giudice – di “fr. 4'180.65” (cfr. doc. 3 fascicolo atti di cancelleria).
La pretesa di C__________ era comunque già supportata dalla documentazione
presentata con l'istanza di intervento in lite. Non trattasi dunque di nuova
allegazione – avendo la parte convenuta avuto il diritto di esprimersi su una
richiesta anche superiore a quella poi ritenuta dal primo giudice – ma di
rettifica a norma dell'art. 82 CPC. Del resto, anche qualora si volesse
ritenere una violazione del diritto di essere sentito, l'annullamento della
decisione e il rinvio degli atti al Pretore su questo punto sarebbe un eccesso
di formalismo. Avendo il Pretore computato l'importo effettivamente dovuto
all'istante AO 1 mediante deduzione della pretesa riconosciuta a C__________,
l'importo non preteso da quest'ultima – rispettivamente a lei riconosciuto –
sarebbe in effetti pertoccato al primo. La convenuta non ha dunque subito
pregiudizio alcuno dall'agire del primo giudice. L'appello si rivela nuovamente
infondato.
7. L'appellante si
aggrava per il fatto che AO 1 avrebbe, a suo dire, fatto valere con l'istanza
una pretesa di fr. 19'200.– lordi. Accordando fr. 19'819.05 netti, oltre agli
oneri sociali su quest'ultimo importo, il primo giudice sarebbe andato oltre
“le richieste iniziali” (appello, punto 3, pag. 5 in basso) indicate “nell'istanza” (appello, punto 3 pag. 6 in alto). Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto la possibilità di prendere
posizione su quanto accordato in più dal Pretore rispetto “all'oggetto di causa
indicato nell'istanza”. A torto. Come rettamente indicato nella sentenza
impugnata, all'udienza di contraddittorio del 12 maggio 2009, AO 1 ha fatto valere pretese per complessivi fr. 25'580.– [di cui fr. 9'980.– netti e fr. 15'600.– lordi
(act. III, pag. 1 verso il basso e memoriale 8 maggio 2009 annesso)]. L'appellante
ha avuto la possibilità di esprimersi su detta richiesta, palesemente superiore
a quella poi riconosciuta dal primo giudice, anche tenendo conto degli oneri
sociali di legge (AVS/AI/IPG). L'appello va dunque nuovamente respinto.
8. L'appellante si
aggrava contro il mancato riconoscimento da parte del Pretore dei requisiti per
un licenziamento immediato di AO 1. Il primo giudice non avrebbe, a suo dire,
“considerato correttamente i fatti”, non ritenendo che in vero il motivo del
licenziamento in tronco era il “chiaro rifiuto” da parte del lavoratore “di
cambiare in futuro l'atteggiamento” e l'avere “detto di non intendere smettere
con il proprio comportamento”, anzi, urlato il proprio rifiuto di seguire le
direttive (appello, punto 4 pag. 6). Trattasi di motivo di licenziamento e di
argomento nuovo, non indicato nella lettera di licenziamento, né in corso di
causa. Fatto valere solo in sede d'appello, si rivela palesemente irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L'appello su questo punto, palesemente irrito e
infondato, va dunque disatteso senza ulteriore disamina.
9. L'appellante si
aggrava sostenendo che il primo giudice avrebbe “calcolato che un aumento di
stipendio fosse dovuto per le responsabilità in cucina dell'appellato”
(appello, punto 5 pag. 6 in basso). Il Pretore sarebbe, a suo dire, “giunto
alla conclusione che l'appellato tenesse responsabilità in cucina” sulla base
di “un apprezzamento erroneo dei fatti”, in quanto sarebbe “impossibile
lasciare ad una persona (senza diploma) la responsabilità della cucina di un
albergo a due stelle con annesso ristorante e pizzeria”, anzi, “una sorta di
suicidio aziendale” (appello, punto 5 pag. 6 in basso e pag. 7 in alto e nel mezzo). L'appello, che difetta di precisione – non indicando l'esatta argomentazione
impugnata – sembra riferirsi (cfr. anche, appello punto 7 pag. 8) alle
considerazioni del primo giudice in relazione alla pretesa dell'istante di un
importo netto di fr. 6'597.25 per il “salario (fr. 3'600.– lordi x 2)” e la
“tredicesima pro-rata per i mesi di gennaio e febbraio 2008 (fr. 600.–, pari a
2/12 di fr. 3'600.–), dedotti gli oneri sociali del 15,42%” (sentenza impugnata
consid. 6.2). In grande sintesi, il primo giudice ha riconosciuto la
legittimità del salario esposto dall'istante per questi due mesi in fr. 3'600.–
mensili lordi, benché l'aumento di stipendio (da fr. 3'300.– a fr. 3'600.–
lordi) fosse stato accordato dalla convenuta solo a partire dal mese di maggio
2008. Secondo il Pretore, il salario lordo mensile di fr. 3'600.– rivendicato
dall'istante, si collocava sopra quello che le parti avevano pattuito (fr.
3'300.– sino ad aprile 2008), ma al di sotto di quello cui l'istante avrebbe
avuto diritto secondo il CCNL. Il primo giudice, con riferimento alle
deposizioni testimoniali di __________, ma in particolare di __________ (act.
IV) e __________ (act. V), ha ritenuto non apparire “una forzatura quella di
considerare che l'attività svolta dall'istante” nei due mesi in questione “fosse
collocabile nella categoria dell'art. 10 cifra 1 IIIc) CCNL”, essendo la
funzione effettivamente rivestita dall'istante qualificabile come “quadro che
dirige(va) regolarmente almeno un collaboratore”. L'appellante non si confronta
con le considerazioni che hanno indotto il primo giudice, con riferimento alle
menzionate testimonianze, a ritenere che l'istante non era in vero un
aiuto-cucina, ma un cuoco con funzione di quadro a norma del menzionato
articolo del CCNL. Essa si limita infatti a generiche adduzioni – per altro
irrite, in quanto fatte valere solo in sede d'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC – fondate, a suo dire, sugli insegnamenti della “logica del mestiere e
dell'esperienza di vita” (appello, punto 5 pag. 6 nel mezzo), sulla pretesa
impossibilità di lasciare ad una persona (senza diploma) la responsabilità
della cucina di un albergo a due stelle con annesso ristorante e pizzeria, come
pure alla doglianza, pure generica, di carenze probatorie da parte dell'istante
o istruttorie da parte del giudice, mancando, a suo dire, accertamenti sulla
gestione della cucina e sulle autonomie gestionali dell'istante (“es. acquisti
merce, ecc…”). L'appellante ammette però che l'appellato ha operato anche da
solo nella cucina di un albergo di due stelle (appello, punto 5 pag. 7 verso
l'alto), ciò che osta con la qualifica di “ausiliario cucina” indicata nel
contratto (doc. C) e con la mancanza di competenza (“persona senza diplomi”)
che AP 1 sembra voler addurre in sede d'appello (appello, punto 5 pag. 7 in alto). Comunque, come rettamente evidenziato dal primo giudice, lo stipendio mensile (fr.
3'600.– lordi) esposto da AO 1 per i mesi di gennaio e febbraio 2008 – ritenuto
dalla decisione di prima sede – appare ampiamente inferiore al minimo salariale
a cui avrebbe avuto diritto un collaboratore rientrante nella categoria
dell'art. 10 cifra 1 IIIa (fr. 4'070.–) indicato dall'appellato per le sue
calcolazioni in sede conclusiva, e ancor più basso rispetto a quello di un
collaboratore della categoria superiore dell'art. 10 cifra 1 IIIc) CCNL (fr.
4'485.– lordi) che non sarebbe stato fuori luogo applicare a AO 1. L'appello, privo ancora una volta di argomentazioni utili e di rilievo, cade nuovamente nel vuoto.
10. Il Pretore ha
accertato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti era di durata
indeterminata, avendo il contratto avuto soluzione di continuità dal 1° maggio
2006 al 13 marzo 2009. Egli ha dunque ritenuto contraria al contratto la
pretesa della convenuta di non pagare lo stipendio di gennaio e febbraio (di
ogni anno), periodo nel quale l'Albergo __________ era chiuso per ferie
aziendali, non risultando dagli atti che siano stati stipulati contratti a
tempo determinato (stagionali) e mancando nel contratto una clausola (a norma
dell'art. 6 cpv. 4 CCNL) che specificava la durata stagionale.
L'appellante si aggrava
allegando all'appello messaggi mail (doc. B) e un plico di lettere (doc. C), a
conferma del suo diniego di pagamento del salario per i primi due mesi
dell'anno. Detti documenti sono tuttavia irricevibili. L'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e
salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà
di produrre nuove prove in sede di appello.
L'appellante sostiene
“che era chiaro alle parti che il contratto fosse disdetto (oralmente) e che a
tutti andava bene così, salvo per chi pretendeva la disdetta orale”, come pure
che “certo (forse) non si può parlare di disdetta ma solo di sospensione”
(appello, punto 6 pag. 8 verso l'alto). Trattasi di argomenti nuovi, fatti
valere tardivamente, quindi in modo irrito (art. 78 cpv. 2 CPC e 321 cpv. 1
lett. b CPC), che comunque non trovano riscontro probatorio negli atti. Per
altro l'appellante sostiene di non avere forse disdetto il contratto ma di
averlo semplicemente “sospeso”, ciò che è palesemente fuori luogo e
insostenibile dal profilo giuridico per un contratto di lavoro di durata
indeterminata, in base al quale lo stipendio va versato mensilmente – nel
rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL – senza interruzioni di sorta.
La pretesa dell'istante di ottenere il versamento dello stipendio dei primi due
mesi dell'anno non è dunque né di natura “estorsiva” (act. III, memoriale di
parte convenuta, pag. 3 verso il mezzo), né di carattere “ritorsivo” (appello,
punto 6 pag. 8 verso l'alto). L'appello, su questo punto al limite della
temerarietà, è palesemente infondato.
11. Il primo giudice ha
evidenziato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti l'11 maggio
2006 prevedeva la deduzione di fr. 150.– mensili per “vitto e alloggio” (doc.
C). Sennonché, secondo il primo giudice, non risulta, né le parti lo hanno
affermato, che tale importo sia stato effettivamente conteggiato a carico del
lavoratore dopo il 1° gennaio 2007. Il Pretore ha rilevato che è impensabile e
poco credibile che il mancato computo dell'onere per vitto e alloggio possa
essere dovuto ad un “errore” (come lo ha definito la convenuta in sede di
risposta), se solo si pon mente che non si tratta di montanti irrisori (l'art.
29 CCNL in relazione all'art. 11 OAVS prevede per una pensione completa una
somma addebitabile al lavoratore pari a fr. 645.– e per l'alloggio una somma di
fr. 345.–). La datrice di lavoro, secondo il primo giudice, non può dunque
essersi sbagliata, “dimenticando” per svista di operare tale deduzione durante
il periodo contrattuale dal 2007 al marzo 2009. Questa omissione, secondo il
primo giudice, non può che essere frutto di un accordo – tacito o verbale – tra
le parti. Il primo giudice ha quindi aggiunto che non è fuori luogo pensare che
corrisponda a realtà quanto asserito dall'istante in merito al fatto che le
parti si erano verbalmente accordate sul principio secondo cui le ore
straordinarie effettuate dal lavoratore (segnatamente quelle del servizio di
“picchetto” durante le prime ore della notte, cui hanno accennato i testi __________,
verbale 4 giugno 2009, e __________, verbale 1° luglio 2009) sarebbero state
compensate con i costi di vitto e alloggio. Caso contrario, aggiunge il
Pretore, non vi sarebbe spiegazione plausibile per il fatto che durante più
anni nessuna delle parti abbia fatto valere alcunché: l'istante a titolo di
remunerazione per le ore straordinarie, del cui svolgimento – seppure senza
quantificazione precisa – vi è traccia nelle deposizioni testimoniali di __________
e __________; la convenuta per vitto e alloggio forniti al lavoratore. Il fatto
che la convenuta abbia rinunciato ad addebitare al lavoratore anche quel minimo
importo di fr. 150.– mensili che era stato previsto dal contratto quale posta
per “vitto e alloggio” dimostrerebbe, secondo il primo giudice, che la
convenuta era ben al corrente della possibilità di accollare al lavoratore i
costi per vitto e alloggio e di non averlo fatto – dal 2007 in avanti – consciamente e volontariamente. In quest'ottica, secondo il Pretore, non sarebbe
fuori luogo pensare che i contraenti si erano accordati nel senso descritto
dall'istante. Egli ha quindi stabilito che, quantomeno per atti concludenti, un
patto come indicato dal lavoratore doveva ritenersi essere stato concluso.
AP 1 non si confronta
minimamente con le pertinenti argomentazioni del primo giudice sopra riportate.
Si aggrava ponendo, in grande sintesi, solo l'interrogativo a sapere se
“l'ex-datrice e alloggiatrice” possa “pretendere il vitto e alloggio per gli
anni 2007 e fino alla rescissione del contratto” (appello pag. 2 nel mezzo) e postulando,
nelle richieste conclusive, che AO 1 sia condannato “al
versamento di fr. 4'050.– a titolo di vitto e alloggio pattuito per i mesi da
gennaio 2007 a marzo 2009” (appello, pag. 11 nel mezzo). Quest'ultima
richiesta, fatta valere solo in sede d'appello – non preceduta da una specifica
azione creditoria riconvenzionale – è già di per sé palesemente irricevibile. Come
irrito, perchè addotto solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), é
l'argomento dell'appellante secondo cui la mancata “deduzione diretta dal 2007” sarebbe conseguente ad una, non meglio specificata e documentata, “questione amministrativa”,
dovuta “al fatto che la società era nuova del settore ad aveva deciso di
richiedere a posteriori la differenza” (appello, punto 8 pag. 9 verso l'alto).
L'appellante sostiene
inoltre che l'importo per il vitto e l'alloggio sarebbe stato chiaramente pattuito
e che “il contratto parla chiaro”, come pure che mai la datrice di lavoro
avrebbe rinunciato a trattenere questi soldi e che non sarebbe sufficiente un
atto concludente per dimostrare la rinuncia (appello, punto 8 pag. 8 verso il
basso e pag. 9 verso l'alto). A torto. La forma scritta per la modifica di un
contratto è necessaria solo nella misura il cui il contratto originario
soggiaceva a tale forma. In virtù dell'art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione
contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non è sottoposto ad
una forma speciale. Di conseguenza le parti possono convenire tacitamente –
vale a dire attraverso il silenzio o per atti concludenti – di modificare un
contratto di lavoro che è stato fatto in forma scritta (Steiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 4 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 11 ad art. 320 CO; DTF 100
Ia 119 consid. 4 p. 124). Ciò è il caso se, come nella fattispecie ora in
esame, la nuova modalità di retribuzione – diversa da quella pattuita
inizialmente per scritto – si protrae incontestatamente per oltre due anni. In
vero però, come rettamente evidenziato dal primo giudice, l'accordo tacito non aveva
per oggetto il consenso del datore di lavoro ad un “implicito aumento di
stipendio”, quanto piuttosto la compensazione dei costi di vitto e alloggio con
le ore straordinarie eseguite dal lavoratore. Questa considerazione del primo
giudice, fondata sull'esecuzione di ore straordinarie, rimasta per altro
incontestata, merita conferma. Non vi era – e non vi è – dunque motivo di
considerare nei calcoli per la determinazione del salario minimo quanto
riconosciuto all'istante in natura (vitto e alloggio) per pagare dette ore.
Anche su questo punto l'appello va pertanto respinto.
12. L'appellante
contesta, per finire, l'obbligo fattogli dal primo giudice di rifondere alla
controparte fr. 1'000.– a titolo di indennità a motivo della sua soccombenza.
L'appellato non avrebbe, a suo dire, “speso un centesimo per la rappresentanza
sindacale” e non avrebbe “dimostrato di avere avuto quindi spese particolari
per la procedura”, ritenuto che la consulenza prestata dal sindacato era
gratuita. A torto. Secondo giurisprudenza, la parte
vittoriosa rappresentata dall’associazione
di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo
cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). Non vi è motivo di scostarsi da
detta giurisprudenza.
13. In conclusione, per
Fatti
i motivi sopra esposti, nella misura in cui è ricevibile, l'appello va
respinto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO e
art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L'appellato e l'intervenuta in lite non avendo
presentato osservazioni, non c'è spazio per l'assegnazione di indennità
ripetibili. Il valore litigioso
determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è
di fr. 19'819.–.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 25 gennaio 2010 di AP
1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici:
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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