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Decisione

12.2010.163

Contratto di lavoro, pagamento dello stipendio, onere della prova sul suo importo, salario d'uso

30 gennaio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è una società costituita allo scopo di commercializzare apparecchi

multimediali (quali lettori registratori DVD, videoregistratori, decoder per la

ricezione di canali televisivi, PC) nonché apparecchi integrati. A questo

stadio, il principale progetto della società era la commercializzazione di un

apparecchio denominato “Media __________” (“__________”), sviluppato da tale

ing. P__________ e dalla società __________ S.r.l, con l’intenzione di metterlo

in produzione. AO 1 avrebbe poi rilevato la totalità o parte di __________

S.r.l, che commercializzava già altri prodotti multimediali. AP 1 ha collaborato concretamente a questo progetto dall’inizio di ottobre 2007, attivandosi, in

particolare con due società, I__________ e A__________, in vista della

creazione di una rete di commercializzazione del prodotto. Ad inizio febbraio

2008, __________ è stato estromesso dal sistema di posta elettronica aziendale

di AO 1, ovvero gli è stato negato l’accesso all’indirizzo email : __________

attraverso il portale http://__________.com. In seguito, AP 1 ha disdetto, con scritto 22 febbraio 2008 quello che considerava il suo rapporto di impiego con la

società AO 1 SA (doc. Q).

B. Con

petizione 2 maggio 2008, l’ing. AP 1 ha convenuto in giustizia AO 1,

chiedendone la condanna al versamento di € 67'604.- a

titolo di stipendi nonché di € 26'343.- quale risarcimento danni e torto

morale, per complessivi fr. 149'469.67 con interessi al 5% a valere dal 29

febbraio 2008. L’attore ha innanzitutto ricordato l’esistenza del rapporto di

lavoro che lo legava alla società convenuta, in particolare del contratto (doc.

C), non firmato dalle parti, ma a sua detta già in atto, stipulante il

pagamento di un salario mensile lordo di € 10'000.- a titolo di stipendio oltre

al rimborso delle spese lavorative. Per quanto riguarda la pretesa a titolo di

risarcimento danni e torto morale, l’attore ha rilevato, oltre a una grave

lesione dei propri diritti della personalità, un danno derivante da presunti,

accresciuti, oneri fiscali da lui sopportati. Da parte

sua la convenuta, con risposta 7 agosto 2008, ha integralmente contestato le doglianze dell’attore, negando, in particolare, l’esistenza

stessa di un rapporto di lavoro tra le parti. A detta della convenuta, le

trattative erano da considerarsi soltanto all’inizio della fase

precontrattuale. Nessun rapporto di lavoro legava infatti la convenuta

all’attore, ancor meno un contratto di lavoro scritto o di altro genere. A

comprova di ciò, la convenuta rileva come la bozza di contratto (doc. C) non

sia mai stata firmata dalle parti. Di conseguenza, protestando tasse, spese e

ripetibili, la convenuta rifiuta integralmente le pretese della controparte,

per altro non sufficientemente motivate. Nella propria replica 4 settembre

2008, l’attore, integralmente riconfermatosi, ha puntualmente completato le

proprie argomentazioni. Confermati i propri argomenti, la convenuta, con

duplica 10 ottobre 2010, ha rifiutato integralmente la replica dall’attore,

postulando l‘integrale respingimento della petizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi

nei contenuti delle rispettive conclusioni, dove si sono confermate nelle

proprie contrapposte domande di giudizio.

C. Con

sentenza 16 luglio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando

la convenuta al pagamento di fr. 35'400.- lordi (dai quali dedurre le

trattenute legali), oltre ad interessi al 5% dal 29 febbraio 2008. Innanzitutto,

il Pretore ha rilevato come sia facilmente desumibile dall’istruttoria l’esistenza

di un contratto di lavoro tra l’attore e la società convenuta. Ciò malgrado

l’assenza di un accordo scritto, con particolare riferimento al contratto di

lavoro (doc. C), mai firmato. Per quanto riguarda il compenso dovuto

all’attore, il giudice di prime cure ha ritenuto che le parti non lo avessero

fissato. Motivo per il quale, giusta l’art. 322 cpv. 1 CO, riferendosi ai dati

statistici a disposizione, il Pretore ha quantificato il salario mensile medio

dell’attore in fr. 7'583.-, per complessivi fr. 35'400.- lordi per il periodo

1°ottobre 2007 – 22 febbraio 2008. Il Pretore ha invece escluso la pretesa

dell’attore, pari a € 17'584.42

per risarcimento danni, in quanto non sufficientemente motivata. Infine, non ha

trovato accoglimento neppure la pretesa per torto morale giusta l’art. 49 CO,

non essendo stata comprovata una grave lesione ai diritti della personalità.

Ciò detto, il giudice di prime cure ha posto le spese carico dell’attore nella

misura ¾ e della convenuta per ¼, con ripetibili a carico dell’attore

dell’ordine di fr. 7'500.-.

D. Con

l’appello citato in ingresso, l’attore postula la riforma del giudizio di prima

istanza nel senso di condannare la convenuta al versamento dell’importo di fr.

149'469.67 oltre interessi a contare dal 29 febbraio 2008, protestate tasse,

spese e ripetibili. Delle osservazioni 11 ottobre 2010, con cui la società

convenuta chiede la reiezione del gravame si dirà, laddove necessario, nei

prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La sentenza d’appello è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale rimane

disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

L'art.

319.

CO definisce contratto individuale di lavoro quello con il quale il

lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo

determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario

stabilito in tempo o a cottimo (Tercier/Favre/Conus,

Les contrats spéciaux, 4a ed., Friburgo/Ginevra 2009, n. 5255). Gli

elementi caratterizzanti il contratto di lavoro sono quindi: la prestazione di

lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione

e la durata del contratto (Wyler,

Le droit du travail, 2a ed., Berne, 2008, pag. 57-59).

3.

Il

Pretore, basandosi sull’istruttoria, ha costatato l’esistenza di tutti e

quattro i presupposti di un contratto di lavoro, circostanza rimasta

incontestata in questa sede. Di conseguenza, accertata l’esistenza di un

contratto di lavoro tra le parti, pure pacifico è l’obbligo della convenuta di

versare un salario giusta l’art. 322 cpv. 1 CO, il quale prescrive il pagamento

del salario convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o

contratto collettivo. Il Pretore, rilevata la mancata sottoscrizione del

contratto di lavoro scritto prodotto in atti (doc C), ha considerato che

dall’istruttoria non risultava un accordo verbale delle parti sull’ammontare

dello stipendio mensile, né che la convenuta ne avesse accettato il principio

per atti concludenti.

4.

L’appellante,

per contro, rileva in primo luogo, come il compenso sarebbe invece stato

determinato tra le parti così come al doc. C, stipulante un ben definito

salario mensile di € 10'000.- lordi. Sempre secondo l’appellante, la situazione non cambierebbe neppure

in assenza di un contratto scritto, essendo tutte le richieste di pagamento

state regolarmente trasmesse dall’attore e mai contestate dal datore di lavoro.

5.

L’art.

8.

CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115

II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le

conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non

dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al

diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il

lavoratore deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta

stipulazione di un contratto di lavoro - mediante un'esplicita dichiarazione di

volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) - così come l'ammontare

del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore di

lavoro incombe semmai dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro (DTF 125

III 78 consid. 3.b). Nella fattispecie in esame l’onere di dimostrare

l’esistenza dell’asserita pattuizione di un salario di € 10'000.- lordi mensili incombeva pertanto al lavoratore.

6.

Preliminarmente,

deve essere respinto il rimprovero mosso al Pretore di non aver ritenuto di

assumere altre prove oltre a quelle effettivamente esperite, sicché in questa

sede s’imporrebbe di fatto la riapertura dell’istruttoria con la facoltà, per

le parti, di proporre l’assunzione di nuove prove. La circostanza che, a detta

dell’attore, le prove assunte, per altro molteplici, siano risultate carenti,

non impone in effetti al giudice di assumere d’ufficio altre prove, se, come in

concreto egli al momento della loro formale notifica poteva ragionevolmente

ritenere che le stesse avrebbero permesso di chiarire i fatti allegati dalle

parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m.

1.

seg. ad art. 417). In ogni caso rinunciando al dibattimento finale, e

presentando le proprie conclusioni, senza aver formulato riserve di sorta, l’attore

ha implicitamente dato atto di non avere ulteriori prove da proporre,

rispettivamente ha dato il suo consenso all’emanazione della sentenza

nonostante l’asserita mancata assunzione di quelle eventuali altre prove che

ora pretenderebbe di far valere (II CCA 20 settembre 2005 inc. n. 12.2005.6, 30

novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), sicché non può ora chiedere di avviare una

nuova istruttoria in appello, ove sono esplicitamente esclusi nuovi mezzi di

prova (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). Del resto il Codice di procedura civile

ticinese, applicabile alla fattispecie, non conosceva l’istituto della

“riapertura dell’istruttoria” in sede di appello con la possibilità per le

parti di notificare nuove prove, ma semmai permetteva loro di chiedere

l’assunzione delle prove ingiustamente non ammesse in prima sede (art. 322

lett. b CPC-TI). Ciò non si è però pacificamente verificato, atteso che le

prove di cui è postulata l’assunzione non erano state a suo tempo notificate al

Pretore. Ne deriva che la documentazione prodotta dall’appellante in questa

sede è irricevibile e non può essere esaminata ai fini del giudizio.

7.

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto che dall’istruttoria non è emersa una

pattuizione delle parti sull’ammontare della retribuzione dovuta all’attore, né

che esse abbiano concluso il contratto di cui intende prevalersi l’attore,

nemmeno verbalmente o per atti concludenti. Infatti, come ricordato dalla

convenuta nelle proprie osservazioni, gli elementi a disposizione sono stati

sufficienti al Pretore per determinare l’esistenza di un rapporto di lavoro per

atti concludenti giusta l’art. 320 cpv. 2 CO. L’attore non ha invece comprovato

la pretesa avvenuta pattuizione del compenso. In particolare, il doc. C, non

firmato, nulla aggiunge al fatto che le parti fossero in trattativa,

circostanza che emerge anche dalle prove testimoniali (deposizione B__________,

verbale del 10 marzo 2009), senza che questo permetta d’intravvedere la

conclusione di un accordo riguardo al compenso. Nemmeno giova all’attore

l’asserito atteggiamento passivo tenuto dalla convenuta riguardo alle fatture

(doc. F, G, H ed I). Infatti, pur volendo ammettere la ricezione da parte della

convenuta, o di chi in sua vece, di questi documenti, tramite posta elettronica

(cfr. doc. M), questo fatto non fornisce alcun elemento quanto a un presunto

avallo della pretesa salariale da parte del datore di lavoro, in particolare

del suo ammontare. Al contrario, emerge invece dall’istruttoria nonché

dall’atteggiamento processuale tenuto dalla convenuta, come la stessa abbia sin

da subito contestato non solo l’avvenuta pattuizione dell’ammontare dello

stipendio preteso dall’attore, ma finanche l’esistenza stessa di un rapporto di

lavoro con quest’ultimo. Di conseguenza non è possibile desumere una

qualsivoglia concordante volontà delle parti riguardo all’ammontare della

retribuzione. D’altronde nemmeno il doc. QQ fornisce maggiori elementi. Si

tratta, infatti, di uno scritto che, oltre essere di non meglio specificata

provenienza (trascrizione di SMS?), è generico e non permette di stabilire

quale sia l’oggetto in discussione, né, tantomeno, quale sia l’ammontare

richiesto. Pertanto anche su questo punto la sentenza pretorile non presta il

fianco a critica alcuna.

8.

In

assenza di una convenzione, nonché come nella fattispecie di un contratto

collettivo o normale, l’art. 322 cpv. 1 CO prescrive l’obbligo del datore di

lavoro al pagamento del salario d’uso. Il Pretore si è riferito alle

informazioni sui salari del settore privato emesse dall’Ufficio federale di

statistica, riferendosi alla posizione “Informatica att. professionale e

imprenditoriali” ritenendo una media mensile lorda di fr. 7'583.- per

complessivi fr. 35'400.- lordi per la durata del rapporto di lavoro, dal 1°

ottobre 2007 al 22 febbraio 2008. A questo proposito, l’appellante lamenta

anzitutto l’inadeguatezza della scelta dell’utilizzo di dati statistici quale

riferimento per la determinazione del salario d’uso. D’altronde, egli non

avrebbe mai potuto accettare una retribuzione lorda mensile pari a fr. 7'583.-,

assolutamente inadeguata, a suo dire, alle proprie credenziali così come a ciò

che egli definisce il proprio “valore di mercato”. La lettera di assunzione del

2006.

inserita direttamente nel testo dell’appello a pagina 6, è al riguardo

irricevibile, visto il divieto di addurre in appello nuove allegazioni e nuovi

mezzi di prova (art. 321 CPC-TI). Anche l’eventuale ammissione di tale prova

sarebbe comunque irrilevante ai fini del giudizio. Le retribuzioni

asseritamente ricevute in precedenti esperienze lavorative, di cui non vi è la

benché minima traccia nel fascicolo processuale prodotto davanti al Pretore,

unico determinante per l’accertamento dei fatti, sarebbero infatti solo dati

riferiti all’interessato. Per determinare il salario d’uso, occorre però

riferirsi a parametri oggettivi riguardanti l’attività in questione. È quanto

avvenuto in concreto, il Pretore avendo fatto capo ai dati statistici elaborati

dall’Ufficio federale di statistica riguardo al ramo economico in questione,

dunque oggettivi ed affidabili, dopo aver accertato che le parti non avevano

concluso alcun accordo sull’ammontare della retribuzione. Anche su questo

punto, la sentenza pretorile regge alla critica.

9.

In

merito alla pretesa per le spese connesse all’attività lavorativa, il Pretore

ha considerato che l’attore, confrontato con la contestazione della convenuta,

non ne aveva provato l’entità. Su questo punto l’appellante afferma che la

convenuta aveva tacitamente accettato le note spese da lui presentate durante

il rapporto di lavoro. A sostegno della propria tesi, l’attore ripropone il doc.

QQ, il quale riporta però solo la trascrizione di una presunta conversazione

telematica relativa a termini di pagamento. La trascrizione, di non meglio

precisata provenienza, non fornisce in ogni caso alcun elemento sulla qualifica

e sull’entità di tali pagamenti. Sono invece irricevibili le nuove prove presentate

dall’attore con il suo appello. Si tratta del testo di comunicazioni di posta

elettronica e di una ricevuta di ritorno delle Poste italiane, direttamente

riprodotti nel testo medesimo dell’appello (pagina 7 e 8), nonché dei

giustificativi allegati allo stesso. Come già detto, l’art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC-TI vietava alle parti la facoltà di addurre in seconda istanza nuovi fatti,

prove o eccezioni. Le critiche dell’appellante rivolte contro la carente

istruttoria che sarebbe stata condotta dal Pretore si rivelano del tutto

infondate e ai limiti della temerarietà. Spettava infatti all’attore provare i

fatti da cui deduce le proprie pretese, conformemente all’art. 8 CC. Nella

fattispecie il giudice non era del resto tenuto ad accertare d’ufficio i fatti,

contrariamente a quanto afferma l’appellante, già per il fatto che l’art. 343

CO (testo in vigore fino al 31 dicembre 2010) era applicabile solo nelle

controversie derivanti dal rapporto di lavoro con valore inferiore a fr.

30'000.-. Ora, l’attore ha quantificato in fr. 149'469.67 le proprie pretese,

ciò che esclude d’acchito l’applicazione dell’art. 343 vCO.

Il

giudice di prima istanza poteva invero assumere d’ufficio determinate prove o

chiedere delucidazioni in forza dell’art. 88 CPC-TI. Tale facoltà di indagine

riconosciuta al giudice non è però mai stata intesa dalla costante

giurisprudenza cantonale come una deroga al principio attittatorio che regola

l'ordinamento processuale e che pone a carico delle parti l'obbligo di addurre

tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla formulazione delle

domande, l'allegazione dei fatti e l'offerta delle prove (Rep. 1988 pag. 367),

ritenuto che spetta alle parti dimostrare la necessaria diligenza nella

conduzione del processo non potendo pretendere che il giudice supplisca alle

loro carenze probatorie. In concreto, il carattere facoltativo della

possibilità riservata al giudice di assumere d'ufficio delle prove (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 88, n.

330; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,

ad art. 88, n. 154), esclude pertanto che possa essere rimproverata al Pretore

una carente conduzione dell’istruttoria.

L’appellante

rimprovera poi al Pretore di aver ignorato la circostanza che la convenuta non

aveva contestato l’ammontare delle note spese negli allegati di causa, ciò che

ne rendeva inutile la prova, trattandosi di circostanze ammesse dalla

controparte. La censura è ai limiti della temerarietà. Basta infatti leggere la

risposta di causa (pag. 2, 3, 5 e 6) per rendersi conto che la convenuta ha

contestato in blocco ogni singola pretesa dell’attore, negando la conclusione

di qualsiasi accordo con lui, e che essa ha mantenuto tale posizione per tutta

la procedura giudiziaria. In presenza di siffatta contestazione, spettava

all’attore provare la conclusione del contratto di lavoro, ciò che ha fatto, e

l’ammontare delle proprie pretese, ciò che non è riuscito a fare, come

accertato a giusta ragione dal Pretore. Può dunque rimanere indeciso il quesito

di sapere se la petizione non dovesse essere respinta in applicazione dell’art.

84.

CO, l’attore avendo chiesto in franchi svizzeri il rimborso di spese

sostenute in valuta estera, vale a dire in EUR (DTF 137 III 158, 134 III 151,

RtiD I-2010 pag. 764).

10.

Per

quanto riguarda la pretesa per il risarcimento danni, il Pretore ha considerato

che l’attore poteva effettivamente appellarsi all’art. 337b CO ma che egli non aveva

comprovato sufficientemente questa circostanza. Il primo giudice, infatti, ha

accertato che il doc. R era da considerare una semplice consulenza di parte, tra

l’altro meramente ipotetica, e come tale non era sufficiente a comprovare

l’asserito maggiore onere fiscale di cui intende prevalersi l’attore. Il

Pretore ha poi ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall’attore a

sostegno della sua pretesa per torto morale secondo l’art. 49 CO.

In questa

sede l’appellante rimprovera al Pretore di aver “ingiustamente negletto”

l’aspetto risarcitorio, riprendendo a pagina 11 e 12 dell’appello, parola per

parola, il punto 6 delle proprie conclusioni di causa (pag. 8 e 9), tanto che

l’ultimo paragrafo si rivolge espressamente al giudice di prima istanza (“Oltre

a ciò, tenga questo Pretore debito conto….”, pag. 12 dell’appello). Il significato

dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di

circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del

diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti

delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente

la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. L’atto di appello deve

quindi confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si

intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano

richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della

procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero

invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui

la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si

limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che

si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione di tali allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad

art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). Si

tratta in effetti di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore

della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze

dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla

Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. La riproduzione di ampi

stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi

nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il

Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze

dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti

alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 12 maggio 2010

inc. n. 12.2009.132).

Nella

fattispecie il Pretore ha spiegato in modo chiaro per quale motivo respingeva

le pretese dell’attore e al riguardo l’appello non si esprime, salvo le due

righe in cui formula il generico rimprovero di aver “ingiustamente negletto” il

risarcimento, senza tuttavia spiegare perché sarebbe errata la decisione di

prima istanza. Ne deriva che l’appello è irricevibile su questo punto per

carenza di motivazione. Anche in questo caso può così rimanere indeciso il

quesito di sapere se la petizione non dovesse essere respinta in applicazione

dell’art. 84 CO, l’attore avendo chiesto in franchi svizzeri il risarcimento di

danni che gli sarebbero insorti in valuta estera, vale a dire in EUR (DTF 137

III 158, 134 III 151, RtiD I-2010 pag. 764).

11.

Considerata

la rispettiva parziale soccombenza delle parti, il Pretore ha posto la tassa e

le spese, di complessivi fr. 3’000.- per ¾ a carico dell’attore e per il

restante ¼ a carico della convenuta, obbligando nel contempo l’attore a versare

alla convenuta fr. 7'500.- a titolo di ripetibili. Con l’ultima censura

d’appello l’attore si duole del fatto che il Pretore non avrebbe considerato

nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la sua vittoria di

principio sull’esistenza del contratto, tenacemente negata dalla convenuta, e

avrebbe ignorato i giusti motivi previsti dall’art. 148 CPC-TI, riconoscendo

alla convenuta indennità per ripetibili infondate ed eccessive. Se non che,

l’appellante non ha indicato l’importo che ritiene congruo, limitandosi a

chiedere “una nuova e corretta valutazione dell’effettiva attività sostenuta

dall’avversario” (appello, pag. 13). Anche su questo punto l’appello non può

quindi essere esaminato, per carenza di una precisa domanda di giudizio

d’appello (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC-TI; II CCA 26 ottobre 2010 inc. n.

12.2010

, 27 luglio 1995 inc. n. 12.95.141, 17 giugno 1996 inc. n.

12.96

, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202, 12 dicembre 2007 inc. n.

12.2007

; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 8 seg. ad art. 309).

12.

Visto

quanto precede, nella limitata misura in cui è ricevibile l’appello deve essere

respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili d’appello seguono l’integrale soccombenza in questa sede dell’appellante

(art. 148 CPC-TI) e sono commisurate al valore di fr. 114'069.67.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

dichiara e

pronuncia:

1.

L’appello

3.

settembre 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’500.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1'600.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- -

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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