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Decisione

12.2010.166

Compravendita di cose mobili, onere della prova del credito vantato per forniture, rapporti di dare e avere, una comunicazione per posta elettronica non costituisce riconoscimento di debito

12 luglio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 con sede a __________ società attiva nella produzione e

commercializzazione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, ha fornito al dott. AO

1, titolare della “Farmacia __________” con sede nel Comune di __________,

prodotti dal suo assortimento almeno dal 2005. Con petizione 9 dicembre 2008, essa

si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina per chiedere la condanna di AO

1 al pagamento di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008,

per l’acquisto di merci dal novembre 2007 al marzo 2008. L’attrice ha esposto

di aver fornito a diverse riprese merce per un importo complessivo di fr.

313'499.98 e di aver ricevuto acconti per fr. 65'000.-, donde un saldo in suo

favore di fr. 248'499.98, oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008. Per tale

importo essa aveva escusso con PE n. __________ dell’UE di Leventina il

convenuto, il quale aveva interposto opposizione. A comprova delle proprie

pretese l’attrice ha prodotto un classificatore contenente le fatture

ricapitolative e i relativi bollettini di consegna da essa allestiti, relativi

a forniture di medicinali al convenuto nel periodo dal 3 dicembre 2007 al 15

ottobre 2008 (doc. A). Essa adduce che il convenuto ha accettato il tasso

d’interessi del 7.5% sottoscrivendo le sue condizioni generali (“AGB”).

B. Il convenuto, nella sua risposta 12 agosto 2009, ha contestato l’importo preteso dall’attrice, ritenuto troppo elevato e non corrispondente alla

realtà dei fatti. Egli ha sostenuto di aver già pagato ben oltre la somma

dovuta per le forniture effettivamente eseguite, avendo versato un importo

totale di fr. 406'358.80. Il farmacista adduce di aver versato da novembre 2007

fino a dicembre 2007 fr. 93'705.55 (doc. 2), di cui fr. 31'653.25 il 21

novembre 2007 (doc. 3), fr. 30'000.- il 9 gennaio 2008 (doc. 4) e fr. 15'000.-

il 17 gennaio 2008 (doc. 5), pagamenti questi non registrati dall’attrice. Il

convenuto contesta inoltre il tasso d’interesse del 7.5% e il fatto che l’attrice

rivendichi il pagamento di interessi sugli interessi. Nei successivi allegati

scritti e in sede conclusionale le parti si sono confermate nelle loro precedenti

allegazioni, contestando quelle di controparte.

C. Statuendo il

29 luglio 2010, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo tasse (fr.

5'000.-) e spese (fr. 450.-) a carico dell’attrice, condannata inoltre a

rifondere al convenuto fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

D. L’attrice è insorta con appello del 3 settembre 2010 contro la sentenza

pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al

pagamento di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008 e spese

esecutive di fr. 200.- e di rigettare in via definitiva l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Leventina, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni

del 14 ottobre 2010 l’appellato propone la reiezione dell’appello e la conferma

del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di prima sede è stata

pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane

dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Il Pretore

ha respinto la petizione perché non ha ritenuto provato il credito vantato

dall’attrice. Quest’ultima, secondo il primo giudice, ha invero effettuato nel

periodo in discussione numerose e regolari forniture di merce, ma dalla

documentazione agli atti non è stato possibile appurare a quanto ammonta il

credito complessivo scoperto e nemmeno verificare la corrispondenza delle

fatture e dei bollettini agli atti con la merce venduta al convenuto e della

quale l’attrice ha chiesto il pagamento. Il primo giudice, dopo aver vagliato

gli atti di causa, in particolare le deposizioni testimoniali, è di conseguenza

giunto alla conclusione che l’attrice non ha provato la fondatezza e

l’ammontare delle proprie pretese e nemmeno che i pagamenti per i quali il

convenuto ha portato la prova, effettuati tra il mese di novembre 2007 ed il

settembre 2008 per cifre maggiori a quelle rivendicate dall’attrice, siano

estranei all’oggetto della causa e non possano dunque essere ritenuti la giusta

controprestazione per i medicinali forniti e per eventuali interessi di ritardo.

Il Pretore ha poi negato allo scambio di corrispondenza elettronica di cui si

prevale l’attrice la qualifica di riconoscimento di debito. Egli ha accertato

che tale corrispondenza era stata scambiata nel corso di trattative condotte

dall’attrice e dalla contabile del convenuto, e che quest’ultimo non l’aveva

mai approvata né aveva ammesso di essere debitore dell’importo preteso

dall’attrice. Anche la proposta scritta di accordo prodotta agli atti, prosegue

il Pretore, non è stata firmata dalle parti. Da qui la reiezione della

petizione e la condanna dell’attrice al pagamento degli oneri processuali,

comprensivi di un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.- al convenuto.

3.

L’appellante

ribadisce in questa sede la tesi già esposta davanti al Pretore e afferma che

le modalità di consegna della merce fornita al convenuto, come ammesso dal

primo giudice, non sono mai state contestate, a comprova del fatto che il

cliente aveva accettato implicitamente anche le condizioni generali e gli

interessi di mora al tasso del 7.5%. Secondo l’attrice, le conclusioni alle

quali è giunto il Pretore, che da un lato ha ammesso la mancata contestazione

delle modalità di consegna e dall’altro invece ha negato la valenza dei

bollettini non firmati, sono pertanto contraddittorie. L’attrice sottolinea che

la deposizione rogatoriale del suo dirigente T__________ dimostra l’esattezza

del conteggio da essa esposto in causa e comprendente i bollettini contenuti

nel doc. A, sia per quel che concerne le forniture sia per gli acconti versati

dal convenuto, rimproverando al Pretore di non aver tenuto sufficientemente

conto di quanto emerso dalla suddetta deposizione rogatoriale.

4.

Oggetto

della causa in questione sono pretese derivanti da singoli contratti di

compravendita di cose mobili (nella fattispecie fornitura di prodotti a uso di

una farmacia) ai sensi dell’art. 184 segg., rispettivamente 187 segg. CO. In

virtù degli art. 184 cpv. 1 e 211 cpv. 1 CO, il venditore si obbliga a consegnare

l’oggetto venduto all’acquirente e a procurargliene la proprietà nei modi e nei

termini pattuiti, mentre il compratore ne deve pagare il prezzo in conformità

alle clausole del contratto ed è tenuto a ricevere la merce secondo le modalità

concordate. Ai sensi dell’art. 213 cpv. 1 rispettivamente cpv. 2 CO, quando non

siasi stabilito un altro termine, il prezzo diventa esigibile con la

trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. Il prezzo di

vendita diventa poi produttivo di interessi di mora senza interpellazione, se

tale è l’uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti o altri

proventi.

5.

Nella presente

causa l’appellante sostiene di avere un credito di fr. 248'499.98 oltre

interessi di mora al 7.5% dal 29 ottobre 2008 per merce venduta e puntualmente

consegnata al farmacista convenuto nel periodo dal novembre 2007 al marzo 2008.

Quest’ultimo riconosce di aver acquistato prodotti farmaceutici in questo lasso

di tempo, ma contesta l’importo esposto dall’attrice per tali forniture,

fondato a suo dire su una documentazione inattendibile. Egli sostiene inoltre

che tutto quanto fornito è già stato pagato, e che anzi egli ha versato più del

dovuto, riservandosi di convenire in separata sede l’appellante per la

ripetizione dell’indebito. Il convenuto ha contestato

in particolare il valore probatorio dei bollettini non firmati, non invece la

procedura di consegna in quanto tale. Sono dunque controversi in concreto

l’importo rivendicato dall’appellante e i pagamenti effettuati dall’appellato

in relazione alle forniture di merce nel periodo dal novembre 2007 al marzo

2008.

Come già accertato dal Pretore, non sono in discussione né la qualità dei

prodotti venduti né le modalità di consegna.

6.

Nella

fattispecie, oltre che sulla testimonianza rogatoriale del suo direttore

finanziario T__________, le fatture ricapitolative e i bollettini di consegna contenuti

nel doc. A (classificatore blu), l’attrice basa le sue richieste di credito

sullo scambio di corrispondenza elettronica (doc. A7) intercorso tra la

contabile dell’appellato e il proprio direttore finanziario, alla quale essa

attribuisce la qualità di riconoscimento di debito, rimproverando al Pretore di

aver negato a torto tale qualifica. Essa rileva che il messaggio di posta

elettronica del 18 febbraio 2009 (doc. A7) prevedeva la sottoscrizione di una

convenzione tra l’attrice e il convenuto, conteneva l’indicazione

dell’ammontare dovuto (nella finca relativa all’oggetto del messaggio di posta

elettronica), a dimostrazione del riconoscimento di debito, poiché a suo dire

“nessuno si mette a discutere di interessi e rateazioni quando non è debitore”

(pag. 7 dell’appello 3 settembre 2010). L’argomentazione non regge. La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro oppure a

depositarla in qualità di garanzia finanziaria. Da essa la volontà del debitore

di estinguere il proprio debito deve risultare chiara, esplicita, non equivoca,

non discutibile o soggetta a interpretazione (Staehlin,

BSK SchKG I, Basilea 2010, n. 21 ad art. 82; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrecht, Berna 2003, p. 129). Se, come nella

fattispecie, la dichiarazione di riconoscimento di debito non si fonda su di un

atto pubblico, ma bensì su di una scrittura privata ai sensi dell’art. 82 LEF,

essa necessita obbligatoriamente di un riconoscimento del debitore.

Riconoscimento che avviene mediante la firma dell’atto in questione. Ai sensi

dell’art. 14 cpv. 1 CO la firma deve essere fatta, generalmente, di propria

mano (Staehlin, op. cit., n. 21 ad

art. 82; Amonn/Walther, op. cit.,

p. 130).

In concreto il

messaggio di posta elettronica doc. A7 emana dalla fiduciaria del convenuto, D__________.

Il messaggio indica quale oggetto “Pousuite no. __________ CHF 248'499.98 +

int. 7.50% dal 29.10.2008” e in esso la contabile della fiduciaria, dopo

aver richiesto all’attrice il dettaglio del calcolo degli interessi e

l’annullamento dell’esecuzione n. __________, propone un pagamento di fr.

20'000.- alla firma di un accordo scritto, pagamenti rateali mensili di fr.

10'000.- e l’acquisto da parte dell’attrice di proprie azioni per un valore di

fr. 27'000.-. La redattrice del messaggio, sentita come testimone, ha riferito

che si trattava di una mera proposta bonale (cfr. verbale di audizione 19

maggio 2010). Da tale audizione è anche emerso che la contabile non aveva alcun

potere di rappresentanza da parte del convenuto (deposizione 19 maggio 2010),

al quale competeva di esprimersi sull’eventuale proposta di transazione qualora

fosse stata raggiunta un’intesa. In ogni modo, il messaggio non contiene una

firma elettronica, né della sua redattrice, né tanto meno del convenuto. È

pertanto escluso che esso possa avere la qualifica di riconoscimento di debito ai

sensi dell’ art. 82 cpv. 1 LEF.

7.

Per quel

concerne le fatture ricapitolative e i bollettini prodotti in causa quale doc.

A (classificatore blu), si constata che nessuno di questi fogli porta la firma

del convenuto, con la conseguenza che anch’essi non costituiscono riconoscimento

di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. Rep. 1989, p. 338 con riferimenti; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n.

3.

).

8.

Accertato

che non vi sono agli atti riconoscimenti di debito del convenuto, si tratta di

chiarire se l’istruttoria di causa consente di provare la fondatezza e

l’ammontare delle pretese avanzate dall’attrice. Gli art. 8 CC e 183 CPC-TI

impongono a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto

l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di queste

norme, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del

diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza

del diritto (Kummer, Berner

Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 183). In questo senso spetta al creditore dimostrare

l’esistenza del rapporto giuridico all’origine del suo credito, mentre il

debitore deve dimostrarne l’estinzione (Kummer,

op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 27 ad art. 183). In materia contrattuale queste norme si

concretizzano nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere

l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare

l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,

mentre secondo l’art. 90 CPC-TI il giudice valuta secondo il suo libero

convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte

tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep.

1989, pag. 440; Kummer, op. cit.,

n. 64 ad art. 8 CC, Schmid,

BSK-ZGB I, Zurigo/Berna 2003, n. 78 segg. ad art. 8 CC).

9.

La fattura è

un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore

probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati

contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta, come nella

fattispecie che qui ci occupa, incombe sempre all’attore dimostrare il suo

credito facendo capo ad altre prove (cfr. Rep. 1999, p. 261). L’attrice ritiene

di aver fatto fronte al proprio onere probatorio, oltre che con la produzione

del doc. A, con la deposizione rogatoriale del suo direttore finanziario.

Quest’ultimo ha confermato che le fatture non saldate sono quelle indicate nel

precetto esecutivo n. __________ (risposta a domanda rogatoriale n. 5) ed

esposte in replica 16 settembre 2009 al punto n. 1. Il direttore finanziario

dell’attrice ha inoltre riferito che i versamenti effettuati dal convenuto dal

2007.

al momento in cui è stato spiccato il precetto esecutivo in discussione

ammontano a fr. 60'000.- (risposta a domanda rogatoriale n. 11).

I crediti fatti

valere in causa sarebbero quindi i seguenti: fr. 25'346.56 (fattura

30.11

), fr. 71'017.14 (fattura 31.12.2007), fr. 69'694.84 (fattura

31.01

), fr. 60'552.97 (fattura 29.02.2008), fr. 4'336.26 (fattura

28.03

), fr. 46'863.27 (fattura 31.03.2008), fr. 184.- (fattura

31.05

), fr. 5'113.56 (fattura interessi di mora 31.05.2008), fr. 9'503.89

(fattura interessi di mora 31.07.2008), fr. 10'717.13 (fattura interessi di mora

15.10

), fr. 10'169.46 (interessi di mora fino al 29.10.2008).

Come già accertato

dal Pretore, non è tuttavia possibile determinare il credito dell’attrice, vale

a dire il saldo scoperto tra gli importi delle fatture e i versamenti eseguiti

dal convenuto, mediante l’esame dei fogli contenuti nel classificatore doc. A. Il

convenuto ha provato di aver versato all’attrice in totale fr. 406'358.80 (doc.

2, 3, 4, 5, 6 e 7), nel periodo compreso tra il mese di novembre 2007 e il

settembre 2008. Al riguardo l’appellante si limita a sostenere che “i pagamenti

e le fatture per l’importo di fr. 406'358.80, indicati da controparte, non

concernono la presente vertenza” (appello, pag. 8 punto 5 nel mezzo), senza fornire

ulteriori spiegazioni. Se non che, dall’istruttoria risultano registrati i

seguenti pagamenti eseguiti dal convenuto in merito alle fatture presentate

dall’attrice: nella fattura ricapitolativa 31.12.2007 fr. 3'705.55 (52006176),

fr. 20'000.- (52006201) e fr. 10'000.- (52006487) [cfr. doc. A; doc. 2]; nella fattura

ricapitolativa 31.01.08 fr. 30'000.- (52006849) e fr. 15'000.- (52007087) [cfr.

doc. A; doc. 3, 4]; nella fattura ricapitolativa 28.02.2008 fr. 45'000.-

(52000397) [cfr. doc. A; doc. 7]; nella fattura ricapitolativa 31.03.08 fr.

12'000.- (52000748), fr. 30'000.- (52001093), fr. 4'000.- (52001133) [cfr. doc.

A; doc. 7]. Ora, registrati nelle suddette fatture, le quali dovrebbero provare

l’importo dovuto dal convenuto all’attrice, si riscontrano addirittura

pagamenti per un totale di fr. 169'705.55. Risultano, inoltre, pagamenti per

fr. 60'000.- (doc. 2), fr. 31'653.25.- (doc. 3; pagamento questo nemmeno

presente nella ricapitolazione dei versamenti ricevuti esposti da parte attrice;

pure non presenti in questi documenti riassuntivi risultano i pagamenti provati

dal convenuto con i doc. 3 e 4), fr. 55'000.- (doc. 6) e fr. 35'000.- (doc. 7),

i quali sono stati eseguiti dal convenuto, senza che sia possibile ricostruire

a quali fatture si riferissero (cfr. doc. A; doc. 2, 3, 6 7). Da considerarsi

invece molto probabilmente fuori dal periodo in questione sono i pagamenti per

fr. 55'000.- [fr. 10'000.- (doc. 6), fr. 20'000.- (doc. 7), fr. 15'000.- (doc.

7), fr. 10'000 (doc. 7)]. Agli atti non è stata per altro prodotta la fattura 30.11.2007,

il cui importo di fr. 25'346.56 non può dunque essere preso in considerazione.

Dagli elementi istruttori

non risulta pertanto provata l’affermazione dell’attrice sul saldo scoperto in

suo favore di fr. 248'499.98, tenuto conto del pagamento di un acconto di soli fr.

65'000.- da parte del convenuto. Quest’ultimo, tramite la propria contabile,

aveva chiesto a più riprese spiegazioni sugli estratti inviati, dopo aver

riscontrato incongruenze nelle fatture ricevute e con gli acconti da lui

versati, senza avere riscontro (deposizione 19 maggio 2010, pag. 2). La

deposizione del direttore finanziario dell’attrice, che ha confermato le cifre

esposte in petizione e in replica, non ha trovato riscontro nell’istruttoria

documentale. A torto quindi l’appellante rimprovera al Pretore di non aver

sufficientemente tenuto conto della deposizione rogatoriale (appello, punto n. 2).

10.

Né ha trovato

conferma l’asserzione dell’attrice, secondo la quale il convenuto avrebbe

accettato il tasso d’interesse del 7.5% previsto dalle proprie condizioni

generali (AGB). Le citate condizioni generali, come ammette la stessa

appellante, non sono infatti state prodotte agli atti (cfr. appello punto n.

3). Il direttore finanziario dell’attrice, nella propria deposizione

testimoniale, si è limitato a farvi riferimento, senza tuttavia esprimersi sul

tema dell’accettazione di tali condizioni generali da parte del convenuto. Agli

atti non risulta la pattuizione di un simile saggio di interesse, che non è

quindi stata provata dall’attrice.

11.

Non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel

copioso incarto per sopperire a carenze probatorie della parte che non si è

curata di indicare con chiarezza da quali atti prodotti davanti al Pretore

risultino le circostanze di fatto da essa allegate (Cocchi/Trezzini,CPC-TI, m. 4 ad art. 78, m. 5 ad art. 183). L’art. 90 CPC-TI, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso che al

giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della

valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare solo

con estrema prudenza, intervenendo quando la decisione resa secondo il libero

convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174). Dall’analisi

dell’istruttoria eseguita in questa sede la decisione del Pretore sull’apprezzamento

delle prove resiste alle critiche dell’appellante. Sulla base della copiosa documentazione

versata agli atti, infatti, non è stato possibile appurare a quanto ammonti il

credito complessivo scoperto e dimostrare che i pagamenti per quali il

convenuto ha portato la prova, effettuati tra il mese di novembre 2007 e il

settembre 2008, non abbiano nulla a che vedere con le forniture e le fatture

qui oggetto di esame.

12.

Visto quanto

precede, l’appello va respinto e la sentenza di prima sede confermata. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la

soccombenza ai sensi dell’art. 148 CPC-TI.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG

pronuncia:

1.

L’appello 3 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'500.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

2’550.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo inoltre di

versare al convenuto fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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