12.2010.166
Compravendita di cose mobili, onere della prova del credito vantato per forniture, rapporti di dare e avere, una comunicazione per posta elettronica non costituisce riconoscimento di debito
12 luglio 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.166
Data decisione, Autorità:
12.07.2011, IICCA
Titolo:
Compravendita di cose mobili, onere della prova del credito vantato per forniture, rapporti di dare e avere, una comunicazione per posta elettronica non costituisce riconoscimento di debito
PAGAMENTO
art. 8 CC
art. 14 CO
art. 184 CO
art. 211 CO
Incarto n.
12.2010.166
Lugano
12 luglio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.32
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 9 dicembre 2008
da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 248'499.98 oltre
interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008 e il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’UE di Leventina, protestando
spese e ripetibili; domanda avversata dal convenuto, che con risposta 12 agosto
2009 postula la reiezione della petizione e la cancellazione dell’esecuzione n.
__________ spiccata nei suoi confronti, protestando a sua volta tasse, spese e
ripetibili e che il Pretore, con sentenza 29 luglio 2010, ha respinto integralmente;
appellante l’attrice che con
gravame 3 settembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso
che la petizione venga accolta, protestando spese e ripetibili per entrambe le
sedi;
mentre il convenuto, con
osservazioni 14 ottobre 2010, propone di respingere l’appello, con protesta di
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. AP 1 con sede a __________ società attiva nella produzione e
commercializzazione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, ha fornito al dott. AO
1, titolare della “Farmacia __________” con sede nel Comune di __________,
prodotti dal suo assortimento almeno dal 2005. Con petizione 9 dicembre 2008, essa
si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina per chiedere la condanna di AO
1 al pagamento di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008,
per l’acquisto di merci dal novembre 2007 al marzo 2008. L’attrice ha esposto
di aver fornito a diverse riprese merce per un importo complessivo di fr.
313'499.98 e di aver ricevuto acconti per fr. 65'000.-, donde un saldo in suo
favore di fr. 248'499.98, oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008. Per tale
importo essa aveva escusso con PE n. __________ dell’UE di Leventina il
convenuto, il quale aveva interposto opposizione. A comprova delle proprie
pretese l’attrice ha prodotto un classificatore contenente le fatture
ricapitolative e i relativi bollettini di consegna da essa allestiti, relativi
a forniture di medicinali al convenuto nel periodo dal 3 dicembre 2007 al 15
ottobre 2008 (doc. A). Essa adduce che il convenuto ha accettato il tasso
d’interessi del 7.5% sottoscrivendo le sue condizioni generali (“AGB”).
B. Il convenuto, nella sua risposta 12 agosto 2009, ha contestato l’importo preteso dall’attrice, ritenuto troppo elevato e non corrispondente alla
realtà dei fatti. Egli ha sostenuto di aver già pagato ben oltre la somma
dovuta per le forniture effettivamente eseguite, avendo versato un importo
totale di fr. 406'358.80. Il farmacista adduce di aver versato da novembre 2007
fino a dicembre 2007 fr. 93'705.55 (doc. 2), di cui fr. 31'653.25 il 21
novembre 2007 (doc. 3), fr. 30'000.- il 9 gennaio 2008 (doc. 4) e fr. 15'000.-
il 17 gennaio 2008 (doc. 5), pagamenti questi non registrati dall’attrice. Il
convenuto contesta inoltre il tasso d’interesse del 7.5% e il fatto che l’attrice
rivendichi il pagamento di interessi sugli interessi. Nei successivi allegati
scritti e in sede conclusionale le parti si sono confermate nelle loro precedenti
allegazioni, contestando quelle di controparte.
C. Statuendo il
29 luglio 2010, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo tasse (fr.
5'000.-) e spese (fr. 450.-) a carico dell’attrice, condannata inoltre a
rifondere al convenuto fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
D. L’attrice è insorta con appello del 3 settembre 2010 contro la sentenza
pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al
pagamento di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008 e spese
esecutive di fr. 200.- e di rigettare in via definitiva l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Leventina, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni
del 14 ottobre 2010 l’appellato propone la reiezione dell’appello e la conferma
del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di prima sede è stata
pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane
dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Il Pretore
ha respinto la petizione perché non ha ritenuto provato il credito vantato
dall’attrice. Quest’ultima, secondo il primo giudice, ha invero effettuato nel
periodo in discussione numerose e regolari forniture di merce, ma dalla
documentazione agli atti non è stato possibile appurare a quanto ammonta il
credito complessivo scoperto e nemmeno verificare la corrispondenza delle
fatture e dei bollettini agli atti con la merce venduta al convenuto e della
quale l’attrice ha chiesto il pagamento. Il primo giudice, dopo aver vagliato
gli atti di causa, in particolare le deposizioni testimoniali, è di conseguenza
giunto alla conclusione che l’attrice non ha provato la fondatezza e
l’ammontare delle proprie pretese e nemmeno che i pagamenti per i quali il
convenuto ha portato la prova, effettuati tra il mese di novembre 2007 ed il
settembre 2008 per cifre maggiori a quelle rivendicate dall’attrice, siano
estranei all’oggetto della causa e non possano dunque essere ritenuti la giusta
controprestazione per i medicinali forniti e per eventuali interessi di ritardo.
Il Pretore ha poi negato allo scambio di corrispondenza elettronica di cui si
prevale l’attrice la qualifica di riconoscimento di debito. Egli ha accertato
che tale corrispondenza era stata scambiata nel corso di trattative condotte
dall’attrice e dalla contabile del convenuto, e che quest’ultimo non l’aveva
mai approvata né aveva ammesso di essere debitore dell’importo preteso
dall’attrice. Anche la proposta scritta di accordo prodotta agli atti, prosegue
il Pretore, non è stata firmata dalle parti. Da qui la reiezione della
petizione e la condanna dell’attrice al pagamento degli oneri processuali,
comprensivi di un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.- al convenuto.
3.
L’appellante
ribadisce in questa sede la tesi già esposta davanti al Pretore e afferma che
le modalità di consegna della merce fornita al convenuto, come ammesso dal
primo giudice, non sono mai state contestate, a comprova del fatto che il
cliente aveva accettato implicitamente anche le condizioni generali e gli
interessi di mora al tasso del 7.5%. Secondo l’attrice, le conclusioni alle
quali è giunto il Pretore, che da un lato ha ammesso la mancata contestazione
delle modalità di consegna e dall’altro invece ha negato la valenza dei
bollettini non firmati, sono pertanto contraddittorie. L’attrice sottolinea che
la deposizione rogatoriale del suo dirigente T__________ dimostra l’esattezza
del conteggio da essa esposto in causa e comprendente i bollettini contenuti
nel doc. A, sia per quel che concerne le forniture sia per gli acconti versati
dal convenuto, rimproverando al Pretore di non aver tenuto sufficientemente
conto di quanto emerso dalla suddetta deposizione rogatoriale.
4.
Oggetto
della causa in questione sono pretese derivanti da singoli contratti di
compravendita di cose mobili (nella fattispecie fornitura di prodotti a uso di
una farmacia) ai sensi dell’art. 184 segg., rispettivamente 187 segg. CO. In
virtù degli art. 184 cpv. 1 e 211 cpv. 1 CO, il venditore si obbliga a consegnare
l’oggetto venduto all’acquirente e a procurargliene la proprietà nei modi e nei
termini pattuiti, mentre il compratore ne deve pagare il prezzo in conformità
alle clausole del contratto ed è tenuto a ricevere la merce secondo le modalità
concordate. Ai sensi dell’art. 213 cpv. 1 rispettivamente cpv. 2 CO, quando non
siasi stabilito un altro termine, il prezzo diventa esigibile con la
trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. Il prezzo di
vendita diventa poi produttivo di interessi di mora senza interpellazione, se
tale è l’uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti o altri
proventi.
5.
Nella presente
causa l’appellante sostiene di avere un credito di fr. 248'499.98 oltre
interessi di mora al 7.5% dal 29 ottobre 2008 per merce venduta e puntualmente
consegnata al farmacista convenuto nel periodo dal novembre 2007 al marzo 2008.
Quest’ultimo riconosce di aver acquistato prodotti farmaceutici in questo lasso
di tempo, ma contesta l’importo esposto dall’attrice per tali forniture,
fondato a suo dire su una documentazione inattendibile. Egli sostiene inoltre
che tutto quanto fornito è già stato pagato, e che anzi egli ha versato più del
dovuto, riservandosi di convenire in separata sede l’appellante per la
ripetizione dell’indebito. Il convenuto ha contestato
in particolare il valore probatorio dei bollettini non firmati, non invece la
procedura di consegna in quanto tale. Sono dunque controversi in concreto
l’importo rivendicato dall’appellante e i pagamenti effettuati dall’appellato
in relazione alle forniture di merce nel periodo dal novembre 2007 al marzo
2008.
Come già accertato dal Pretore, non sono in discussione né la qualità dei
prodotti venduti né le modalità di consegna.
6.
Nella
fattispecie, oltre che sulla testimonianza rogatoriale del suo direttore
finanziario T__________, le fatture ricapitolative e i bollettini di consegna contenuti
nel doc. A (classificatore blu), l’attrice basa le sue richieste di credito
sullo scambio di corrispondenza elettronica (doc. A7) intercorso tra la
contabile dell’appellato e il proprio direttore finanziario, alla quale essa
attribuisce la qualità di riconoscimento di debito, rimproverando al Pretore di
aver negato a torto tale qualifica. Essa rileva che il messaggio di posta
elettronica del 18 febbraio 2009 (doc. A7) prevedeva la sottoscrizione di una
convenzione tra l’attrice e il convenuto, conteneva l’indicazione
dell’ammontare dovuto (nella finca relativa all’oggetto del messaggio di posta
elettronica), a dimostrazione del riconoscimento di debito, poiché a suo dire
“nessuno si mette a discutere di interessi e rateazioni quando non è debitore”
(pag. 7 dell’appello 3 settembre 2010). L’argomentazione non regge. La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro oppure a
depositarla in qualità di garanzia finanziaria. Da essa la volontà del debitore
di estinguere il proprio debito deve risultare chiara, esplicita, non equivoca,
non discutibile o soggetta a interpretazione (Staehlin,
BSK SchKG I, Basilea 2010, n. 21 ad art. 82; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht, Berna 2003, p. 129). Se, come nella
fattispecie, la dichiarazione di riconoscimento di debito non si fonda su di un
atto pubblico, ma bensì su di una scrittura privata ai sensi dell’art. 82 LEF,
essa necessita obbligatoriamente di un riconoscimento del debitore.
Riconoscimento che avviene mediante la firma dell’atto in questione. Ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 CO la firma deve essere fatta, generalmente, di propria
mano (Staehlin, op. cit., n. 21 ad
art. 82; Amonn/Walther, op. cit.,
p. 130).
In concreto il
messaggio di posta elettronica doc. A7 emana dalla fiduciaria del convenuto, D__________.
Il messaggio indica quale oggetto “Pousuite no. __________ CHF 248'499.98 +
int. 7.50% dal 29.10.2008” e in esso la contabile della fiduciaria, dopo
aver richiesto all’attrice il dettaglio del calcolo degli interessi e
l’annullamento dell’esecuzione n. __________, propone un pagamento di fr.
20'000.- alla firma di un accordo scritto, pagamenti rateali mensili di fr.
10'000.- e l’acquisto da parte dell’attrice di proprie azioni per un valore di
fr. 27'000.-. La redattrice del messaggio, sentita come testimone, ha riferito
che si trattava di una mera proposta bonale (cfr. verbale di audizione 19
maggio 2010). Da tale audizione è anche emerso che la contabile non aveva alcun
potere di rappresentanza da parte del convenuto (deposizione 19 maggio 2010),
al quale competeva di esprimersi sull’eventuale proposta di transazione qualora
fosse stata raggiunta un’intesa. In ogni modo, il messaggio non contiene una
firma elettronica, né della sua redattrice, né tanto meno del convenuto. È
pertanto escluso che esso possa avere la qualifica di riconoscimento di debito ai
sensi dell’ art. 82 cpv. 1 LEF.
7.
Per quel
concerne le fatture ricapitolative e i bollettini prodotti in causa quale doc.
A (classificatore blu), si constata che nessuno di questi fogli porta la firma
del convenuto, con la conseguenza che anch’essi non costituiscono riconoscimento
di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. Rep. 1989, p. 338 con riferimenti; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n.
3.
).
8.
Accertato
che non vi sono agli atti riconoscimenti di debito del convenuto, si tratta di
chiarire se l’istruttoria di causa consente di provare la fondatezza e
l’ammontare delle pretese avanzate dall’attrice. Gli art. 8 CC e 183 CPC-TI
impongono a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto
l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di queste
norme, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del
diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza
del diritto (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 183). In questo senso spetta al creditore dimostrare
l’esistenza del rapporto giuridico all’origine del suo credito, mentre il
debitore deve dimostrarne l’estinzione (Kummer,
op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 27 ad art. 183). In materia contrattuale queste norme si
concretizzano nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere
l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,
mentre secondo l’art. 90 CPC-TI il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep.
1989, pag. 440; Kummer, op. cit.,
n. 64 ad art. 8 CC, Schmid,
BSK-ZGB I, Zurigo/Berna 2003, n. 78 segg. ad art. 8 CC).
9.
La fattura è
un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore
probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati
contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta, come nella
fattispecie che qui ci occupa, incombe sempre all’attore dimostrare il suo
credito facendo capo ad altre prove (cfr. Rep. 1999, p. 261). L’attrice ritiene
di aver fatto fronte al proprio onere probatorio, oltre che con la produzione
del doc. A, con la deposizione rogatoriale del suo direttore finanziario.
Quest’ultimo ha confermato che le fatture non saldate sono quelle indicate nel
precetto esecutivo n. __________ (risposta a domanda rogatoriale n. 5) ed
esposte in replica 16 settembre 2009 al punto n. 1. Il direttore finanziario
dell’attrice ha inoltre riferito che i versamenti effettuati dal convenuto dal
2007.
al momento in cui è stato spiccato il precetto esecutivo in discussione
ammontano a fr. 60'000.- (risposta a domanda rogatoriale n. 11).
I crediti fatti
valere in causa sarebbero quindi i seguenti: fr. 25'346.56 (fattura
30.11
), fr. 71'017.14 (fattura 31.12.2007), fr. 69'694.84 (fattura
31.01
), fr. 60'552.97 (fattura 29.02.2008), fr. 4'336.26 (fattura
28.03
), fr. 46'863.27 (fattura 31.03.2008), fr. 184.- (fattura
31.05
), fr. 5'113.56 (fattura interessi di mora 31.05.2008), fr. 9'503.89
(fattura interessi di mora 31.07.2008), fr. 10'717.13 (fattura interessi di mora
15.10
), fr. 10'169.46 (interessi di mora fino al 29.10.2008).
Come già accertato
dal Pretore, non è tuttavia possibile determinare il credito dell’attrice, vale
a dire il saldo scoperto tra gli importi delle fatture e i versamenti eseguiti
dal convenuto, mediante l’esame dei fogli contenuti nel classificatore doc. A. Il
convenuto ha provato di aver versato all’attrice in totale fr. 406'358.80 (doc.
2, 3, 4, 5, 6 e 7), nel periodo compreso tra il mese di novembre 2007 e il
settembre 2008. Al riguardo l’appellante si limita a sostenere che “i pagamenti
e le fatture per l’importo di fr. 406'358.80, indicati da controparte, non
concernono la presente vertenza” (appello, pag. 8 punto 5 nel mezzo), senza fornire
ulteriori spiegazioni. Se non che, dall’istruttoria risultano registrati i
seguenti pagamenti eseguiti dal convenuto in merito alle fatture presentate
dall’attrice: nella fattura ricapitolativa 31.12.2007 fr. 3'705.55 (52006176),
fr. 20'000.- (52006201) e fr. 10'000.- (52006487) [cfr. doc. A; doc. 2]; nella fattura
ricapitolativa 31.01.08 fr. 30'000.- (52006849) e fr. 15'000.- (52007087) [cfr.
doc. A; doc. 3, 4]; nella fattura ricapitolativa 28.02.2008 fr. 45'000.-
(52000397) [cfr. doc. A; doc. 7]; nella fattura ricapitolativa 31.03.08 fr.
12'000.- (52000748), fr. 30'000.- (52001093), fr. 4'000.- (52001133) [cfr. doc.
A; doc. 7]. Ora, registrati nelle suddette fatture, le quali dovrebbero provare
l’importo dovuto dal convenuto all’attrice, si riscontrano addirittura
pagamenti per un totale di fr. 169'705.55. Risultano, inoltre, pagamenti per
fr. 60'000.- (doc. 2), fr. 31'653.25.- (doc. 3; pagamento questo nemmeno
presente nella ricapitolazione dei versamenti ricevuti esposti da parte attrice;
pure non presenti in questi documenti riassuntivi risultano i pagamenti provati
dal convenuto con i doc. 3 e 4), fr. 55'000.- (doc. 6) e fr. 35'000.- (doc. 7),
i quali sono stati eseguiti dal convenuto, senza che sia possibile ricostruire
a quali fatture si riferissero (cfr. doc. A; doc. 2, 3, 6 7). Da considerarsi
invece molto probabilmente fuori dal periodo in questione sono i pagamenti per
fr. 55'000.- [fr. 10'000.- (doc. 6), fr. 20'000.- (doc. 7), fr. 15'000.- (doc.
7), fr. 10'000 (doc. 7)]. Agli atti non è stata per altro prodotta la fattura 30.11.2007,
il cui importo di fr. 25'346.56 non può dunque essere preso in considerazione.
Dagli elementi istruttori
non risulta pertanto provata l’affermazione dell’attrice sul saldo scoperto in
suo favore di fr. 248'499.98, tenuto conto del pagamento di un acconto di soli fr.
65'000.- da parte del convenuto. Quest’ultimo, tramite la propria contabile,
aveva chiesto a più riprese spiegazioni sugli estratti inviati, dopo aver
riscontrato incongruenze nelle fatture ricevute e con gli acconti da lui
versati, senza avere riscontro (deposizione 19 maggio 2010, pag. 2). La
deposizione del direttore finanziario dell’attrice, che ha confermato le cifre
esposte in petizione e in replica, non ha trovato riscontro nell’istruttoria
documentale. A torto quindi l’appellante rimprovera al Pretore di non aver
sufficientemente tenuto conto della deposizione rogatoriale (appello, punto n. 2).
10.
Né ha trovato
conferma l’asserzione dell’attrice, secondo la quale il convenuto avrebbe
accettato il tasso d’interesse del 7.5% previsto dalle proprie condizioni
generali (AGB). Le citate condizioni generali, come ammette la stessa
appellante, non sono infatti state prodotte agli atti (cfr. appello punto n.
3). Il direttore finanziario dell’attrice, nella propria deposizione
testimoniale, si è limitato a farvi riferimento, senza tuttavia esprimersi sul
tema dell’accettazione di tali condizioni generali da parte del convenuto. Agli
atti non risulta la pattuizione di un simile saggio di interesse, che non è
quindi stata provata dall’attrice.
11.
Non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel
copioso incarto per sopperire a carenze probatorie della parte che non si è
curata di indicare con chiarezza da quali atti prodotti davanti al Pretore
risultino le circostanze di fatto da essa allegate (Cocchi/Trezzini,CPC-TI, m. 4 ad art. 78, m. 5 ad art. 183). L’art. 90 CPC-TI, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso che al
giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della
valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare solo
con estrema prudenza, intervenendo quando la decisione resa secondo il libero
convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174). Dall’analisi
dell’istruttoria eseguita in questa sede la decisione del Pretore sull’apprezzamento
delle prove resiste alle critiche dell’appellante. Sulla base della copiosa documentazione
versata agli atti, infatti, non è stato possibile appurare a quanto ammonti il
credito complessivo scoperto e dimostrare che i pagamenti per quali il
convenuto ha portato la prova, effettuati tra il mese di novembre 2007 e il
settembre 2008, non abbiano nulla a che vedere con le forniture e le fatture
qui oggetto di esame.
12.
Visto quanto
precede, l’appello va respinto e la sentenza di prima sede confermata. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la
soccombenza ai sensi dell’art. 148 CPC-TI.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG
pronuncia:
1.
L’appello 3 settembre 2010 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'500.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’550.-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo inoltre di
versare al convenuto fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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