12.2010.168
Contratto di assicurazione LCA, ricevibilità di appello, natura giuridica di rendita assicurativa per incapacità di guadagno, nozione e differenze con le assicurazioni sociali
2 luglio 2012Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2010.168
Data decisione, Autorità:
02.07.2012, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione LCA, ricevibilità di appello, natura giuridica di rendita assicurativa per incapacità di guadagno, nozione e differenze con le assicurazioni sociali
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
art. 88 LCA
Incarto n.
12.2010.168
Lugano
2 luglio 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
segretaria :
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.149
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 28 agosto 2007
da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al riconoscimento di tutte le prestazioni
contrattuali per incapacità di guadagno con effetto dal 1° luglio 2007, tenendo
conto di un grado d'incapacità del 75%;
domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 18 agosto 2010;
appellante l'attrice che
con atto di appello 8 settembre 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere parzialmente la petizione e di condannare la convenuta
al riconoscimento di tutte le prestazioni contrattuali per incapacità di
guadagno del 50% dal 1° luglio 2007;
mentre la convenuta con
osservazioni 11 ottobre 2010, rilevata l'inammissibilità del gravame, postula
in via subordinata la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AP 1, di formazione
impiegata di commercio, dal 1981 è stata alle dipendenze di una società
immobiliare di __________, dove ha pure lavorato come maestra di sci e
venditrice di boutique. Dal 1984/5 al 1990 è quindi stata impiegata presso la
compagnia __________ di __________ in qualità di assistente di volo e di terra
(doc. C, pag. 3, 21 seg.). Il 3 aprile 1987 ha concluso con l'allora __________ (ora AO 1) un contratto di assicurazione prevedente tra l'altro il versamento di
una rendita annua di fr. 18'000.- in caso di incapacità di guadagno (completa)
dopo un periodo di attesa di tre mesi (polizza n. __________: doc. 4). Il 21 aprile
1990 è rimasta vittima di un infortunio sciistico a seguito del quale la
compagnia assicurativa le ha versato una rendita totale per incapacità di
guadagno.
B. Per decisione del 10
giugno 2005 l'Ufficio dell'Assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha
respinto una domanda di rendita AI dell'interessata per carenza di invalidità
di grado pensionabile. Preso atto delle conclusioni della perizia
pluridisciplinare eseguita il 24 maggio 2004 dal Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (SAM), che la dichiarava inabile al lavoro nella
misura del 30% per l'attività di casalinga e del 50% per un'attività lucrativa
sedentaria, segnatamente di impiegata di commercio o di assistente di terra
(doc. F), l'UAI ha accertato un grado di invalidità complessivo del 29%,
risultante dalla somma del tasso di invalidità parziale per l'attività
salariata (23% x 50% [quota parte dell'attività salariata]) con il grado
d'impedimento per le mansioni domestiche (35% x 50% [quota parte dell'attività casalinga]).
Con sentenza del 15 novembre 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato il provvedimento amministrativo (doc. C). A seguito di questa
decisione, AO 1 ha ugualmente adattato le proprie prestazioni, versando dal 1°
luglio 2005 una rendita per una incapacità di guadagno del 30% (doc. E).
C. Con petizione 28
agosto 2007 AP 1 ha chiesto che AO 1 sia condannata a riconoscerle dal 1°
luglio 2007 tutte le prestazioni contrattuali per incapacità di guadagno
tenendo conto di un grado di incapacità del 75%. L'attrice, dopo avere
ricordato la differenza tra il concetto di invalidità nel diritto delle
assicurazioni sociali e in quello privato, ha fondato la propria richiesta
sulle conclusioni di una perizia di parte affidata al dott. __________ della __________
__________ di __________ il quale nel suo rapporto del 25 maggio 2007 l'aveva considerata inabile al lavoro come casalinga nella misura del 70% e in altre attività
confacenti al suo stato di salute in ragione del 75% (doc. G). La convenuta si
è opposta alla petizione contestando in particolare l'attendibilità della
perizia del dott. __________. All'udienza preliminare l'attrice ha precisato la
domanda e ha rivendicato una rendita annua del 75% (su fr. 18'000.-) anziché
del 30% corrispostale da controparte. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive
conclusioni.
D. Con sentenza 18
agosto 2010 il Pretore ha respinto la petizione. Pur dando atto all'attrice che
il concetto di incapacità di guadagno nel diritto privato è diverso da quello
vigente nelle assicurazioni sociali, il giudice di prime cure ha ritenuto di
potere comunque basare la propria decisione sul rapporto dei servizi dell'AI
per valutare - secondo le condizioni generali di assicurazione (CGA) - le
ripercussioni del danno alla salute dell'interessata sulla sua capacità
lavorativa nella professione abituale o in altra attività lucrativa conforme
alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità. Per il
resto, ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'900.- e le spese di fr. 100.- a
carico dell'attrice obbligandola inoltre a rifondere alla convenuta fr. 8'000.-
a titolo di ripetibili.
E. Con l'appello in
esame AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
parzialmente la petizione e di condannare la convenuta a riconoscerle dal 1°
luglio 2007 tutte le prestazioni contrattuali per una incapacità di guadagno
del 50%, ripartendo le spese e la tassa a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna e compensando per il resto le ripetibili. AO 1 eccepisce la nullità
dell'atto di appello per mancanza di una domanda cifrata e in via subordinata
postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Considerandi
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data,
sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Preliminarmente la
convenuta eccepisce la nullità dell'atto di appello. Rileva come l'azione in
esame, avendo per oggetto una rendita assicurativa e avendo perciò carattere
pecuniario, dovrebbe, pena la sua nullità, contenere delle domande precise e
cifrate. Cosa che invece non farebbe dal momento che né la domanda di condanna
né la motivazione d'appello darebbero indicazioni sull'ammontare della prestazione
rivendicata in seconda istanza. Da qui la richiesta di dichiarare irricevibile,
siccome nullo, il gravame.
2.1
Giusta l'art. 309 cpv. 2
lett. e CPC-TI l'atto di appello deve contenere tra le altre cose - e pena la
sua nullità (v. cpv. 5) - le domande. La formulazione chiara delle domande è
importante, in quanto esse delimitano la portata dell'appello. In caso di
contestazioni patrimoniali l'appellante non può limitarsi a domande
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Resta tuttavia ricevibile l'atto
di appello che pur senza indicarne esattamente l'ammontare consente al giudice
(e alla controparte) di individuare i limiti della richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 - 10 e 12 ad art. 309). L'obbligo di precisione è una emanazione del principio dispositivo
e del diritto di essere sentito. Per potersi difendere adeguatamente la parte
appellata deve infatti sapere cosa le viene chiesto (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed.,
pag. 188 n. 5a). La sanzione di nullità va tuttavia applicata con cautela (v.
ad esempio II CCA 11 aprile 2000, inc. n. 11.2000.20). In presenza di un testo
poco chiaro e preciso, il giudice adito stabilisce il contenuto di una domanda
ricorrendo alle regole usuali di interpretazione e prendendo dunque in
considerazione il senso che le può essere attribuito secondo il principio della
buona fede (Pahud in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Zurigo/San
Gallo 2011, n. 7 ad art. 221 CPC; Frank/Sträuli/Messmer,
ZPO, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 6 ad § 107).
2.2
Nella fattispecie, benché la
domanda di appello, come peraltro già quella di petizione, non sia
effettivamente formulata in modo esemplare, il suo senso appare nondimeno
sufficientemente chiaro e consente sia al collegio giudicante sia alla
controparte di individuarne i limiti. In effetti, pur avendo l'attrice già
utilizzato la medesima formulazione in sede pretorile, ciò non aveva
manifestamente impedito alla convenuta di preparare adeguatamente la sua difesa
e di rilevare che l'unica prestazione oggetto di discussione era l'indennità
per incapacità di guadagno e soltanto nella misura superiore al 30% già
riconosciuto. Tale concetto era poi stato ripreso in occasione dell'udienza preliminare,
dove parte attrice aveva precisato la domanda postulando una rendita annua pari
al 75% - anziché solo del 30% - di fr. 18'000.-. Il Pretore aveva del resto
formulato, sempre in tale sede, una (prima) proposta di transazione giudiziaria
sulla base di una rendita annua di fr. 9'000.- (corrispondente al 50% di fr.
18'000.-) dal 1° settembre 2007 che aveva trovato il consenso (provvisorio)
della compagnia assicurativa (v. scritto 7 maggio 2008 di AO 1 all'indirizzo
della controparte e trasmesso per conoscenza alla Pretura). Infine la sentenza
impugnata ha dato atto che la causa verte(va) unicamente sulla rendita annua in
caso di incapacità di guadagno secondo la __________ __________ della polizza __________
(ed eventuale esonero dal pagamento dei premi secondo la __________ __________)
stipulata il 3 aprile 1987 (doc. 4). Alla luce di queste circostanze è evidente
che l'appellante postula con il proprio gravame quanto meno la condanna della
convenuta al versamento di una rendita di fr. 9'000.- annui (pari al 50% di fr.
18'000.-) dal 1° settembre 2007, dal quale, se del caso, andranno ovviamente
dedotti i fr. 5'400.- annui (pari al 30% di fr. 18'000.-) che controparte
dovesse nel frattempo avere versato. Ne discende che entro questi limiti
l'eccezione di nullità dell'atto di appello dev'essere respinta. Nulla osta
pertanto all'esame del merito del gravame così delimitato.
3.
Richiamandosi
all'art. 88 LCA (“Assicurazione contro gli infortuni; invalidità”), il Pretore
parte (correttamente) dal presupposto - visto anche il contesto sistematico in
cui è inserita la norma - che l'assicurazione in esame configura una
assicurazione delle persone (o anche di somme) e non una assicurazione contro i
danni, per contro regolata dagli art. 48-72 LCA. La prima si distingue dalla
seconda per la sua natura non risarcitoria. Si tratta di una promessa di
capitale indipendente dall'esistenza di una perdita effettiva di guadagno. Si è
in presenza di una assicurazione delle persone se le parti vincolano l'obbligo
di prestazione dell'assicuratore - il cui importo è definito al momento della
stipulazione del contratto - unicamente alla realizzazione dell'evento
assicurato, senza riguardo alle sue conseguenze pecuniarie (sentenze del
Tribunale federale 4A_332/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 5.2.3 e 5C.19/2006 del 21 aprile 2006 consid. 2.1 con riferimenti).
3.1
È quanto si realizza
effettivamente nella fattispecie con la polizza in esame. Il contratto prevede
infatti segnatamente il versamento di una rendita annua di fr. 18'000.- in caso
di incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio secondo la __________
__________ (doc. 4). L'art. 14 CGA, cui rinviano per analogia le condizioni
complementari applicabili (____________________; art. 62 e 63 [doc. 6]),
definisce l'incapacità di guadagno (dopo il compimento dei 15 anni) quale
l'incapacità, in seguito a malattia o infortunio constatabili obiettivamente,
di esercitare totalmente o parzialmente la sua professione o un'altra attività
lucrativa che sia conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e
alle sue capacità (doc. 5). Come ha avuto modo di stabilire recentemente il
Tribunale federale in relazione a un contratto avente delle condizioni del
tutto simili (cfr. sentenza citata 4A_332/2010 consid. 5.2.4), la prestazione
dell'assicuratore è chiaramente subordinata alla realizzazione di un caso di
malattia o infortunio implicanti l'impossibilità per l'assicurato di esercitare
(parzialmente o totalmente) la propria professione o un'altra attività
lucrativa ragionevolmente esigibile, senza riguardo alle conseguenze pecuniarie
causate da tale impossibilità. L'estensione della prestazione dipende
unicamente dal grado di incapacità ma non (anche) dalle eventuali ripercussioni
economiche del sinistro. Contrariamente a quanto obietta la convenuta, benché
nel linguaggio corrente - come pure nel diritto delle assicurazioni sociali
(art. 7 LPGA) - l'espressione “incapacità di guadagno” sembri effettivamente
evocare una perdita di guadagno reale, il contratto e le CGA applicabili - che
stabiliscono, diversamente dalla LCA, i principi per la valutazione
dell'invalidità (Carré, Loi
fédérale sur le contrat d’assurance, Losanna 2000, pag. 440 seg.) -
circoscrivono chiaramente tale incapacità all'impossibilità di esercitare (in
parte o completamente) la propria professione o un'altra attività lucrativa
ragionevolmente esigibile. Alla luce di questa definizione, il rischio
assicurato è il fatto di non essere in grado di esercitare la propria
professione e non il danno concreto derivante. Il termine “incapacità di
guadagno” deve pertanto intendersi nel caso di specie come sinonimo di
incapacità di lavoro (v. anche sentenze citate 4A_332/2010 consid. 5.2.4 e 5C. 19/2006 consid. 2.2; Carré, op. cit., pag. 441
seg.). Spetta all'assicuratore dimostrare che l'assicurato è in grado di
esercitare un'altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale,
alle sue conoscenze e alle sue capacità (sentenza citata 5C.19/2006 consid. 2.2 in fine; Ileri, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 30 all'art. 88 LCA).
3.2
L'appellante non si prevale
più in appello delle conclusioni della perizia del dott. __________ ma dichiara
di condividere il giudizio del SAM in merito alle ripercussioni del danno alla
salute sulla sua capacità lavorativa residua. Accertata quindi l'attendibilità
(ormai pacifica) della perizia del SAM per quanto attiene alla valutazione
dell'(in)capacità lavorativa residua dell'attrice nella sua professione
abituale o comunque in una attività sostitutiva adeguata, la conclusione del
Pretore con la quale egli ha di fatto aderito alla valutazione dell'invalidità
dell'UAI non può essere seguita. Nel calcolare il tasso d'invalidità
complessivo secondo il metodo di valutazione detto misto (v. art. 28a cpv. 3
LAI; inoltre DTF 125 V 146), l'organo esecutivo dell'AI ha infatti da un lato
operato un raffronto dei redditi senza e con invalidità determinando una
perdita di guadagno (del 23%) per la parte lucrativa (ponderata al 50%), mentre
dall'altro ha effettuato il confronto tra le singole attività domestiche
rilevando un tasso d'impedimento (del 35%) in quell'ambito (ponderato anch'esso
al 50%). Ora, come fa giustamente notare l'appellante, la semplice ripresa
delle regole applicabili nell'assicurazione sociale non è ammessa (Carré, op. cit., pag. 440; cfr. pure
sentenza del Tribunale federale 5C.78/2005 del 12 luglio 2005 consid. 2.4) né
si giustifica in alcun modo nella fattispecie. Da un lato perché per la parte
lucrativa la decisione dell'AI si fonda su una valutazione della perdita di
guadagno effettiva che, per quanto esposto in precedenza (consid. 3.1), non può
applicarsi al contratto in esame che rinvia al concetto di incapacità di
lavoro. Dall'altro perché la decisione dell'UAI non si limita a considerare
l'incapacità per la parte lucrativa, ma tiene conto anche degli impedimenti in
ambito domestico, contrariamente a quanto prevede la polizza n. __________, la
quale si limita invece a coprire l'incapacità di esercitare una attività lucrativa
(v. art. 14 CGA), ad esclusione dunque degli impedimenti a svolgere le mansioni
domestiche di casalinga. Da qui l'inammissibilità della ripresa della
valutazione dell'UAI per giustificare l'assegnazione di una rendita del 30% da
parte della convenuta.
3.3
Poiché l'incapacità di
guadagno di cui alla polizza n. __________ si identifica con l'incapacità di
lavoro poc'anzi esposta, ci si deve attenere alle conclusioni tratte dal SAM in
ambito lucrativo. Orbene, i periti del SAM hanno attestato all'attrice una capacità
lavorativa residua del 50% nella sua attività lavorativa di hostess di terra e
in quella di impiegata di commercio come pure in altre attività sedentarie. Ne
discende quindi anche una incapacità di guadagno del 50% ai sensi della polizza
n. __________. Quanto al quesito se l'assicurata sia in grado di esercitare
entro questi limiti un'attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale,
alle sue conoscenze e alle sue capacità, la risposta è chiaramente affermativa
dal momento che - per quanto ammesso dall'appellante - le attività indicate dal
SAM corrispondono in buona parte a quelle già esercitate in passato
dall'interessata oltre a essere conformi alla sua formazione appresa di
impiegata di commercio.
3.4
Resta ancora da esaminare
l'eccezione, già proposta in sede pretorile, con la quale la convenuta rileva
che la possibilità per l'attrice di continuare a svolgere una attività
lucrativa identica per qualità e percentuale di occupazione (50%) a quelle che
esercitava anche prima dell'infortunio osterebbe in realtà al riconoscimento di
una incapacità di guadagno di pari grado. L'eccezione non può essere accolta.
Oltre a essere contraddetta dall'atteggiamento manifestato nel corso degli anni
dalla convenuta, che ha continuato a versare una rendita del 30% dal 1° luglio
2005.
benché - seguendo il suo ragionamento - non ne avesse motivo, la tesi non
regge. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di osservazioni, la
circostanza che l'attrice, prima dell'infortunio - e più precisamente a seguito
della nascita della (prima) figlia nel giugno 1988 -, esercitasse già a tempo
parziale (v. doc. C pag. 16 e pag. 22) l'attività di hostess - benché in misura
apparentemente superiore al 50% (v. doc. C, pag. 22: “al 100% fino alla nascita
della prima figlia [nel 1988] e [...] in seguito lavorato al 50%-80% fino al
giorno dell'incidente sciistico [...]”) - non è in effetti decisiva e non è
atta a escludere l'obbligo di prestazione dell'assicuratore. La riduzione della
percentuale di occupazione prima dell'infortunio era motivata da fattori
estranei all'invalidità (nascita della figlia), dei quali le parti (l'attrice
allora, la convenuta ora) non se ne possono prevalere a loro vantaggio poiché
irrilevanti ai fini assicurativi, mentre con l'infortunio se ne sono aggiunti
altri (invalidanti) di rilievo per la copertura assicurativa in questione. Il
paragone richiamato dalla parte appellata andava pertanto semmai effettuato con
la situazione esistente al momento (decisivo) della stipulazione del contratto
allorché furono stabiliti l'importo della rendita nonché il premio annui (doc.
4). Sennonché non risulta, né tanto meno lo allega la convenuta, che a quella
data l'attrice lavorasse già a tempo parziale. Emerge piuttosto il contrario
(cfr. doc. C, pag. 22). Neppure risulta altrimenti dalle allegazioni o comunque
dagli accertamenti istruttori che i parametri per la fissazione del premio e
della rendita siano stati adeguati in seguito alla riduzione della percentuale
di occupazione dell'attrice, la quale (almeno fino al giorno dell'incidente) ha
quindi continuato a pagare il premio (pieno) iniziale. Del resto, il fatto che
un'indennità (parziale) venga erogata - come nel contratto in esame (v.
condizioni complementari applicabili, __________ __________, art. 62 cpv. 2 e 3
[doc. 6], in relazione con l'art. 14 cpv. 2 e 3 CGA [doc. 5]) - in percentuale
della somma assicurata mostra bene che il calcolo - per la natura stessa
dell'assicurazione delle persone (o di somma) - va effettuato astrattamente
facendo astrazione di una eventuale perdita di guadagno effettiva dello
stipulante. Anche per questa ragione, la diminuzione della capacità lavorativa
andava dunque indennizzata con una percentuale (in casu: il 50%) della somma
assicurata (cfr. Carré, op. cit.,
pag. 441 - 443).
4.
Ne segue che
l'appello dev'essere accolto e il giudizio querelato riformato nel senso che,
in parziale accoglimento della petizione, la convenuta è condannata al
versamento di una rendita annua di fr. 9'000.- (50% di fr. 18'000.-) dal 1°
luglio 2007, dalla quale andranno ovviamente dedotti i pagamenti che la
convenuta dovesse nel frattempo già avere effettuato allo stesso titolo. Tassa
di giustizia, spese e ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148
CPC-TI). Per contro, per quanto concerne gli oneri processuali di prima sede,
benché l'attrice risulti vincente in maniera superiore alla convenuta, le spese
e la tassa di giustizia sono ripartite a metà fra le parti e le ripetibili
compensate conformemente a quanto richiesto in appello. Il valore litigioso
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera
senz'altro la soglia di fr. 30'000.- (art. 51 cpv. 4 LTF).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 8
settembre 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 agosto
2010.
della Pretura del Distretto di Bellinzona è riformata come segue:
1.
La petizione 28 agosto 2007 di AP 1 è parzialmente accolta. AO 1 è
condannata a versare all’attrice una rendita annua per incapacità di guadagno
di fr. 9'000.- dal 1° luglio 2007.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'900.- e le spese di fr. 100.- sono ripartite fra
le parti in misura di metà ciascuna, compensate per il resto le ripetibili.
3.
(Invariato).
II. Gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'100.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1'200.-
già anticipati
dall’appellante, sono posti a carico della parte appellata, la quale verserà
all’attrice fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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