12.2010.169
Estensione dell'onere di contestazione
31 gennaio 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2010.169
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, IICCA
Titolo:
Estensione dell'onere di contestazione
CONTESTAZIONE
FATTI SOTTOPOSTI A PROVA
art. 78 cpv. 1 CPC-TI
art. 170 cpv. 2 CPC-TI
art. 184 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.169
Rinvio TF
Lugano
31 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.590
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17
settembre 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
Contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la
quale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 107'012.30 oltre accessori al 6% dall'8 luglio 2002, fissati in sede di
conclusioni a fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2003 con la
richiesta di restituzione del "banco bar, completo d'impianto di
raffreddamento" e delle "insegne pubblicitarie luminose esterne e
interne" del __________;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 8 agosto 2008, ha accolto limitatamente alla restituzione del "banco-bar posato a nuovo nel 1986,
rispettivamente l'oggetto della trasformazione del 1° agosto 1998, sito nel __________;
nonché le insegne pubblicitarie luminose esterne e interne fornite dall'attrice
per lo stesso esercizio pubblico";
appellante
l’attrice che con appello 4 settembre 2008 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di completare il dispositivo aggiungendo la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre
2003;
la
convenuta postulando con le osservazioni 13 ottobre 2008 la reiezione dell’appello e con appello adesivo la reiezione
integrale della petizione;
l’attrice proponendo con osservazioni all’appello adesivo 18 novembre 2008 la
reiezione del gravame avversario;
richiamata
la sentenza 10 agosto 2010 della I Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che ha annullato il giudizio 14 ottobre 2009 (inc. n. 12.2008.186)
con il quale la Camera ha respinto, nella misura in cui ricevibili, entrambi i
gravami e ha rinviato l’incarto all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 maggio 1996 __________ ha pattuito con __________ un
contratto di fornitura di __________ di durata minima di dieci anni concernente
lo __________. __________ si è inoltre impegnata a fornire le seguenti
prestazioni accessorie: 1986: colonna in ceramica a due rubinetti; 1996:
ripresa del saldo contratto di fornitura __________ __________ no __________
del 01.10.1989, fr. 4'900.-;
prestito di fr. 26'000.- come da contratto di prestito
separato" (doc. B1). Infatti, il medesimo giorno le parti hanno pattuito
un contratto di prestito con il quale __________ ha concesso a __________ nella
sua qualità di proprietario, rispettivamente di gerente dell'esercizio pubblico
testé menzionato, un mutuo di fr. 26'000.-, ammortizzabile in ragione di almeno
fr. 3'000.- annui e scalabile in ragione di fr. 30.- per ogni hl di __________ __________
venduto nell'esercizio pubblico (doc. B2). Il 1° agosto 1998 __________ e AP 1,
che nel frattempo aveva acquisito __________, hanno redatto un elenco degli
oggetti e impianti consegnati quale parte integrante del contratto di fornitura
di __________. In tale lista figura, tra l'altro, la fornitura il 7 agosto 1986
di un nuovo banco-bar per l'importo di fr. 12'000.- e la trasformazione del
medesimo il 1° agosto 1998 per fr. 2'293.- (doc. C).
B. Il
18 maggio 2001 __________ ha venduto a AA 1 l'inventario dell'esercizio pubblico in questione al prezzo di fr. 120'000.-. L'acquirente ha confermato in tale
occasione di essere a conoscenza dell'esistenza del contratto di fornitura di __________
stipulato dal venditore con AP 1 e ha dichiarato di "subingredire,
liberando il venditore da ogni e qualsiasi impegno con la summenzionata ditta
fornitrice" (doc. D: clausola n. 3).
C. Con
petizione 17 settembre 2003 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AA 1 al pagamento di fr. 107'012.30 oltre accessori al 6% dall'8 luglio 2002. Con risposta 13
aprile 2005 la convenuta ha avversato la richiesta dell'attrice, sollevando
l'incompetenza territoriale del giudice adito. Con replica 17 maggio 2005 e
duplica 22 giugno 2005 le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di
vista. Con decreto 23 agosto 2006 il Pretore ha respinto l'eccezione testé
menzionata. Esperita l'istruttoria, con il proprio memoriale scritto 25 giugno 2008 l'attrice ha ridotto la propria richiesta a fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre
2003 con la richiesta di restituzione del "banco bar, completo d'impianto
di raffreddamento" e delle "insegne pubblicitarie luminose esterne e
interne" del __________, mentre la convenuta ha postulato la reiezione
della petizione. Statuendo con sentenza 8 agosto 2008
il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alla restituzione del
"banco-bar posato a nuovo nel 1986, rispettivamente l'oggetto della
trasformazione del 1° agosto 1998, sito nel __________; nonché le insegne
pubblicitarie luminose esterne e interne fornite dall'attrice per lo stesso
esercizio pubblico".
D. Con appello 4 settembre 2008 l'attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di completare il dispositivo
aggiungendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'159.10 oltre
interessi al 5% dal 17 settembre 2003. Con osservazioni 13 ottobre 2008 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame e
con appello adesivo di medesima data ha domandato la reiezione integrale della petizione. Con osservazioni all’appello adesivo 18 novembre 2008 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame avversario. Nel giudizio 14 ottobre 2009 questa
Camera ha respinto entrambi i gravami. Statuendo il 10 agosto 2010 il Tribunale
federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dall’attrice e ha
annullato la sentenza cantonale, rinviando la causa per nuovo giudizio ai sensi
dei considerandi.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). Secondo l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al
momento dell’entrata in vigore di detto Codice si applica il diritto
procedurale previgente. Per comprendere il significato di “conclusione davanti
alla giurisdizione adita” occorre riferirsi all’art. 236 cpv. 1 CPC, ove è
spiegato che la procedura si conclude con una decisione di merito o con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. Walther,
Das Übergangsrecht zur neuen ZPO – offene Fragen in mögliche Antworten in: SZZP
4/2010, pag. 414). Questa Camera ha statuito nel merito della causa con
sentenza 14 ottobre 2009. Il 10 agosto 2010 il Tribunale federale ha annullato
tale giudizio e ha rinviato la causa all’autorità cantonale. La decisione del
Tribunale federale non può quindi essere considerata quale decisione di merito
o di non entrata del merito. Determinante ai fini dell’applicabilità della
normativa procedurale è la questione di sapere se la lite era già pendente al
momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile. Domanda alla
quale va risposto, come illustrato sopra, per l’affermativa. La procedura
ricorsuale in rassegna resta pertanto disciplinata dal CPC/TI.
2.Con la sentenza 10 agosto 2010
4A_629/2009 (in: SJ 133/2011 I pag. 12) il Tribunale federale ha rinviato la
causa a questa Camera affinché stabilisca se le contestazioni della convenuta
rispettano i requisiti posti dalla procedura civile ticinese – segnatamente gli
art. 78 e 170 CPC – interpretata alla luce della giurisprudenza federale da
esso menzionata e ne tragga le debite conseguenze quanto all’accertamento dei
fatti litigiosi. Il giudizio di rinvio vincola il Tribunale inferiore (Von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 9 ad
art. 107 LTF; Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 107 LTF). La sua cognizione è
limitata dai motivi della sentenza di rinvio nel senso che essa è vincolata da
quanto deciso definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid.
4.1) e dalle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III
91 consid. 5.2 e rif. citati). Le parti sono reintegrate nella stessa
situazione in cui si trovavano prima che questa Camera statuisse (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 ad art. 322). La Camera non deve
avviare una nuova istruttoria sugli accertamenti chiesti dal rinvio, ma deve
eseguire gli stessi in base al medesimo fascicolo sulla scorta del quale aveva
emanato la prima sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 29 ad art. 322).
Fatti
I. Sull’appello
principale
3.Come indicato dal Tribunale federale,
l’art. 78 cpv. 1 CPC/TI prevede che l’attore con la petizione e il convenuto
con la risposta devono addurre in una sola volta i fatti, le domande, le
eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di replica e duplica. Secondo
l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI, i fatti non contestati chiaramente si presumono
ammessi, a meno che gli atti del processo non provino fatti contrari. Tale
norma va messa in relazione all’184 cpv. 2 CPC/TI, secondo il quale la prova è
limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in cui i fatti devono essere
accertati d’ufficio dal giudice e con riserva delle disposizioni concernenti la
mancata comparsa personale di una parte e l’omissione di un atto scritto. In
altre parole, l’assenza di contestazione (o l’ammissione) comportano la
presunzione di fatto accertato, che si sostituisce all’apprezzamento delle
prove per mezzo del quale il giudice accerta normalmente i fatti. È questa una
delle conseguenze del principio attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10
agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3, in: SJ 133/2011 I pag.
12).
4.Secondo l’appellante la controparte
non avrebbe contestato, se non in maniera generica, né l’importo né il calcolo
alla base della sua richiesta di versamento di fr. 29'159.10
(appello, pag. 4 seg.). Al punto 5 della propria petizione l'attrice ha
indicato il calcolo alla base della sua domanda creditoria. Nella propria
risposta la convenuta ha contestato tale domanda, rinviando alle motivazioni da
lei esposte "sopra". Nei punti precedenti essa ha spiegato di essere
subentrata unicamente nel contratto di fornitura di birra tra l'attrice e __________
e non in quello di mutuo. Non ha tuttavia esplicitamente contestato né il quantum
rivendicato dall'attrice né il calcolo alla base dello stesso. Con la replica
l'attrice ha evidenziato che la convenuta non aveva contestato la base e la
somma di calcolo. Con la duplica la convenuta ha invece dichiarato di aver chiaramente
contestato la domanda di controparte e pertanto il suo ammontare e le sue basi
di calcolo.
5.Nella sentenza di rinvio il Tribunale
federale ha spiegato che chi contesta una pretesa deve motivare soltanto in
modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti siano contestati
e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle
circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni
globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve
rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero tutt’al più
giustificarsi in una cosiddetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di rinvio
del Tribunale federale, consid. 4.1). Le esigenze poste alla motivazione della
contestazione soggiacciono al diritto processuale cantonale, ma nei limiti
posti dall’art. 8 CC. In particolare, l’onere di contestazione non deve
sfociare nel rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2 e
115 II 1 consid. 4). Il Tribunale federale si è già chinato sulle disposizioni
della procedura civile ticinese, specificando che l’art. 170 cpv. 1 lett. d
CPC/TI implica da parte del convenuto un certo onere di allegazione dei fatti a
suo carico, ovvero che egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore
con indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei
fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Nella sentenza in questione, a cui il
Tribunale federale fa esplicito riferimento nella decisione di rinvio (consid.
4.2), esso ha menzionato la prassi cantonale secondo la quale un semplice e
generico “contestato” di fronte a un complesso di fatti asseriti è da reputarsi
insufficiente (sentenza del Tribunale federale del 10 luglio 2003 4P.50/2003,
consid. 2). In un’altra sentenza inc.5A_710/2009 del 22 febbraio 2010 il
Tribunale federale ha però precisato, seppur non riferendosi specificatamente
alla procedura civile ticinese, che la controparte deve motivare la propria
contestazione qualora ciò sia possibile (“si possible”; consid. 2.3.1). Non va
poi dimenticato che, come menzionato dal Tribunale federale, l’art. 170 cpv. 2
CPC/TI prevede che i fatti non contestati chiaramente valgono come ammessi
unicamente nella misura in cui gli atti del processo non provino fatti
contrari. Sempre secondo il Tribunale federale, tale disposto non può però implicare
il ripristino pieno dell’onere della parte attrice di provare i fatti sui quali
fonda le proprie pretese, dato che ciò sarebbe incompatibile con il sistema
attitatorio (consid. 3.3 e 3.4).
6.Come spiegato dal Tribunale federale
nella propria sentenza di rinvio, dare i fatti per accertati (sia per mezzo
dell’apprezzamento delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti
non contestati valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la
domanda. L’accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i
requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal
senso, l’art. 184 cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall’obbligo
di dimostrare il ben fondato delle proprie pretese (consid. 3.8).
6.1 Nella fattispecie, anche qualora si dovesse ritenere che la
convenuta non abbia validamente contestato l’ammontare della pretesa, ciò non
significherebbe ancora che non abbia validamente contestato l’esistenza della
medesima. In tal caso, competerebbe all’attrice dimostrare tale fatto rispettivamente
il buon fondamento della propria pretesa. Ora, la convenuta ha validamente
contestato dinanzi al Pretore l’esistenza della pretesa di controparte riguardante
il mutuo preesistente (cfr. risposta, pag. 5 in alto). Tant’è che anche l’appellante non dubita di ciò (memoriale, pag. 4 in mezzo e 6 in alto). Nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che, da un lato, l’attrice non poteva dedurre
dei diritti dal contratto di cui al doc. D stipulato tra __________ e la
convenuta, dato che non ne era parte; dall’altro, essa non aveva rispettato
l’accordo complessivo raggiunto con la convenuta affinché subingredisse nel
contratto di fornitura di birra (o ne sottoscrivesse uno nuovo), dato che non le
aveva erogato un nuovo mutuo di fr. 20 000.- (pag. 3 in mezzo).
6.2 L’appellante afferma anzitutto che nel contratto di cui al doc. D la
convenuta ha dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza dell’accordo di
fornitura di birra con l’attrice e ha dichiarato di subingredire, liberando il
venditore da ogni e qualsiasi impegno con la menzionata ditta fornitrice
(clausola n. 3). Da tale clausola l’attrice deduce la presunzione che la
convenuta abbia letto il contratto di fornitura di birra in cui era menzionata
la ripresa del saldo del contratto precedente. L’attrice ritiene, altresì, che
sarebbe “strano” se __________ avesse voluto cedere per fr. 120 000.-
l’esercizio pubblico e l’inventario e tenersi il debito nei suoi confronti,
rispettivamente “insolito” che, volendo escludere il mutuo dalla ripresa, la
convenuta, assistita da due legali, non abbia formulato una riserva esplicita
(memoriale, pag. 6 in mezzo). Le argomentazioni non sono atte a inficiare la
motivazione pretorile. Invero, anche qualora si volesse seguire l’ipotesi in
questione o sposare i giudizi circa ciò che può sembrare “strano” o “insolito”,
l’attrice non sarebbe comunque parte al contratto di cui al doc. D, sicché,
come esposto dal Pretore, non può dedurne dei diritti.
6.3 L’appellante reputa che vi sia stata una cessione di contratto. Il
suo accordo in tal senso emergerebbe, a suo dire, da quanto segue (memoriale,
pag. 8 in alto e in mezzo). Anzitutto, essa sostiene che il contratto di
fornitura di bevande - di cui il contratto di mutuo sarebbe un accessorio -
sarebbe stato “pacificamente continuato almeno fino alla fine del 2001”. Il Pretore ha spiegato che l’attrice non può dedurre alcun diritto dal fatto che la convenuta,
per circa un anno, abbia continuato a vendere i suoi prodotti. Egli ha invero
reputato corretta l’affermazione del teste __________ secondo la quale, a
conferma di quanto riportato nel doc. 2, ciò è avvenuto senza contratto e nella
convinzione che l’attrice desse seguito al suo impegno di erogare il mutuo di
fr. 20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con tale censura l’appellante non si confronta validamente, limitandosi, come illustrato
sopra, a ritenere “pacifica” la continuazione del contratto di fornitura di
bevande rispettivamente a reputare “accessorio” l’asserito mutuo. Al riguardo
il suo appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). A
sostegno della propria tesi l’attrice afferma, poi, che la convenuta avrebbe
accettato che essa effettuasse a proprie spese dei lavori di “risanamento” del
banco bar. Come da tale circostanza l’appellante possa dedurre l’esistenza di
una cessione del mutuo preesistente rispettivamente la negazione di quello di
fr. 20 000.- non è tuttavia dato di capire. Su questo aspetto l’appellante
conclude rinviando al contenuto della lettera di cui al doc. 3. Si tratta di
una missiva datata 5 marzo 2004 del legale della convenuta, ove è indicato che
“qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe la
possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma
della compravendita del __________”. Da tale affermazione l’appellante deduce
che il contratto di mutuo che la legava a __________ è stato assunto dalla
convenuta, che la considerava a tutti gli effetti creditrice nei suoi confronti
e che la controparte ha riconosciuto di dover rimborsare il vecchio prestito
anche in caso di disaccordo sulla questione del credito supplementare di fr.
20 000.-. Se non che, dalla lettera in questione emerge che “la ripresa
del contratto di fornitura era vincolata alla concessione di un credito
supplementario di fr. 20 000.- ed al rifacimento del banco bar (…) AO 1,
impregiudicata ogni ragione di fatto e di diritto, propone la continuazione del
contratto alle condizioni allora pattuite, oppure una ridiscussione dei
parametri. Qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe
la possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma
della compravendita del __________”. Al riguardo, si
ricorda che quanto si svolge nelle discussioni in vista
di una transazione, per principio, avviene senza pregiudizio delle rispettive
ragioni nell’eventualità di una lite (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.178
del 14 agosto 2008, consid. 6 con riferimenti). Il
versamento del saldo del contratto, anche qualora concernesse il mutuo
preesistente come sostenuto dall’appellante, è stato visionato dal legale nell’ambito
di una proposta bonale. È ben vero che tale eventualità è stata indicata
qualora “tali proposte non venissero accettate”. Tuttavia, essa non può essere
sradicata dal contesto transattivo in cui è stata formulata e dall’intenzione,
quindi, di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
6.4 L’attrice afferma che il prestito di fr. 20 000.- era stato
oggetto di “trattativa”, come confermato dai testi __________ e __________
(appello, pag. 8 in fondo), mentre solleva dubbi circa il fatto che tale
“prestito supplementare” fosse “una specie di condicio sine qua non”
(memoriale, pag. 8 in fondo). Essa afferma che se così fosse stato, vi sarebbe
dovuto essere un accenno nel contratto di cui al doc. D. Se non che, già si è
detto che l’attrice non si è validamente confrontata con la motivazione
pretorile secondo la quale essa non era parte a tale contratto (sopra, consid.
6.2). L’appellante soggiunge che “se la concessione del mutuo supplementare
fosse stata una vera e propria condizione, mal si capisce come le parti abbiano
eseguito l’intervento sul banco bar, tramite il falegname __________, che
comportava un investimento non facilmente stornabile di una certa rilevanza”
(pag. 9 in alto). Non si comprende, tuttavia, la rilevanza di tale censura ai
fini del giudizio. Al contrario di quanto reputato dall’appellante la rilevanza
dell’erogazione del credito di fr. 20 000.- ai fini del perfezionamento
del contratto di cessione risulta dall’istruttoria, segnatamente proprio dalle
testimonianze di __________ e __________. Il teste __________, che a
quell’epoca si occupava, quale dipendente dell’attrice, della gestione dei
contratti (verbale 6 febbraio 2007, pag. 1), ha affermato che “il signor __________
era rappresentante per la zona di __________ della AP 1. In tale qualità si occupava dell’acquisizione di clienti e di mantenere i rapporti con gli stessi”
(loc. cit., pag. 2 in alto). Egli ha poi soggiunto che la convenuta
“nell’ambito delle trattative della cessione del __________” aveva chiesto
all’attrice un “finanziamento di fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 3 in alto). __________ ha dichiarato che “al sig. __________ alla fine presentai per conto della AP 1
un’offerta e meglio la ripresa del contratto precedente, la stipulazione di un
nuovo contratto di 10 anni, che comprendeva l’aggiunta di un nuovo credito
oltre al saldo attuale che veniva ripreso, e l’esecuzione pagata dalla AP 1 di
alcuni lavori all’interno del locale” (verbale 31 gennaio 2007, pag. 6 in mezzo) (…) La AO 1 riprendeva unicamente il saldo effettivo del mutuo, ossia il mancato
ammortamento totale che era pari a fr. 6/7000.-, e come detto oltre a questo
importo la AP 1 era d’accordo di fare un’ulteriore prestazione finanziaria in
favore della AO 1 attorno a fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 7 in alto). Secondo l’attrice la convenuta doveva essere a conoscenza del fatto che i testi summenzionati
non erano abilitati a rappresentarla nella stipulazione del contratto di mutuo
(appello, pag. 9 in alto). La censura è ininfluente ai fini del giudizio. Dai
passaggi citati emerge che i medesimi, seppur non legittimati alla
sottoscrizione dei contratti, lo erano per la conduzione delle trattative. Nulla
muta a quanto deciso dal Pretore il fatto che, come illustrato da __________, “le
trattative si erano arenate e che non era stato sottoscritto da parte della AP
1 il nuovo contratto di fornitura e di mutuo previsto nelle trattative da me
condotte. Questo contratto avrebbe dovuto esser firmato da parte della
direzione di __________ e di __________ (sig. __________)” (loc. ci. Pag. 7 in basso e 8 in alto). Invero, se alcun contratto è venuto in essere tra le parti, allora non vi è
stata cessione del mutuo esistente tra __________ e l’attrice.
6.5 Per concludere, l’appellante ritiene che
“comunque sia il rifiuto o l’omissione (…) di concedere alla AO 1 questa facilitazione
[mutuo di fr. 20 000.-] avrebbe semmai giustificato, quale ritorsione, una
rescissione ex nunc del contratto di fornitura di birra, così come
infatti è stato minacciato da AO 1 nella sua lettera del 28.03.2002 (…)
sicuramente non giustificherebbe invece il rifiuto di pagare il debito assunto”
(doc. 2)” (memoriale, pag. 9). L’osservazione relativa alla missiva del 28
marzo 2002 non è pertinente. Invero, nella lettera testé citata la convenuta ha
dichiarato che l’attrice le aveva promesso che, qualora avesse continuato la
mescita dei prodotti, le avrebbe erogato il finanziamento di fr. 20 000.-
oltre la messa a punto del banco bar, dell’impianto birra e della relativa
pubblicità. Precisando che non sussisteva alcun contratto relativo alla mescita
dei prodotti dell’attrice, la convenuta ha spiegato che in assenza di
un’offerta secondo quanto prospettato nelle trattative, si sarebbe rivolta ad
altri fornitori. Non vi è alcun accenno a un preesistente mutuo. Per il resto, il
Pretore ha spiegato che dall’istruttoria è emerso come la vendita, per circa un
anno, dei prodotti dell’attrice da parte della convenuta è avvenuta senza
contratto e nella convinzione che le fosse erogato il mutuo di fr.
20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). L’attrice, che asserisce l’esistenza del contratto di fornitura di birra, non si confronta con tale
motivazione, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC). A suffragio della propria tesi l’attrice menziona, infine,
nuovamente la lettera 5 aprile 2004 (recte: 5 marzo 2004) (doc. 4; recte:
doc. 3). Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto in merito alle trattative nell’ambito
di un componimento bonale (sopra, consid. 6.3). In
definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto.
Considerandi
II. Sull’appello
adesivo
7.
Nella sentenza di rinvio il Tribunale
federale ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa
Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La ricorrente aveva
chiesto in via principale l’annullamento dei dispositivi n. I e II, concernenti
la reiezione nella misura in cui ricevibile del suo appello e il giudizio sui
relativi oneri processuali. Nella propria risposta la convenuta si è limitata a
rinviare alle motivazioni delle due istanze cantonali e a proporre
l’irricevibilità, subordinatamente la reiezione dei ricorsi. Secondo l’art. 107
cpv. 1 il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
Ciò vale anche qualora una parte ricorre contro solo alcuni punti del
Dispositivo
dispositivo, sicché i rimanenti punti acquisiscono forza di cosa giudicata
(sentenza del Tribunale federale 4A_136/2007 del 15 agosto 2007; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Berna 2008, n. 4357 ad art. 107 LTF). Di conseguenza, i punti dal n. III al n.
V del dispositivo della sentenza impugnata sono cresciuti in giudicato. Nemmeno
è quindi necessario riproporre le argomentazioni relative all’appello adesivo
di cui alla sentenza 14 ottobre 2009.
III. Sugli
oneri processuali
8.Alla luce di quanto suesposto, nella
misura in cui è ricevibile l’appello principale è respinto. Gli oneri
processuali e le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 29'159.10. A
titolo completivo si osserva che le parti, che non sono state invitate a
esprimersi sulla decisione di rinvio del Tribunale federale, non hanno
sopportato relative spese in questa sede, sicché non si pon mente di statuire
sulle medesime.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP
1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1100.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1150.-
sono
posti a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere a AA 1 fr. 900.- per
ripetibili.
III. (Cresciuto in giudicato)
IV. (Cresciuto in giudicato)
V. (Cresciuto
in giudicato)
VI. Intimazione:
-;
- .
Comunicazione
al Tribunale federale, Sezione civile.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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