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Decisione

12.2010.169

Estensione dell'onere di contestazione

31 gennaio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

principale

3.Come indicato dal Tribunale federale,

l’art. 78 cpv. 1 CPC/TI prevede che l’attore con la petizione e il convenuto

con la risposta devono addurre in una sola volta i fatti, le domande, le

eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di replica e duplica. Secondo

l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI, i fatti non contestati chiaramente si presumono

ammessi, a meno che gli atti del processo non provino fatti contrari. Tale

norma va messa in relazione all’184 cpv. 2 CPC/TI, secondo il quale la prova è

limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in cui i fatti devono essere

accertati d’ufficio dal giudice e con riserva delle disposizioni concernenti la

mancata comparsa personale di una parte e l’omissione di un atto scritto. In

altre parole, l’assenza di contestazione (o l’ammissione) comportano la

presunzione di fatto accertato, che si sostituisce all’apprezzamento delle

prove per mezzo del quale il giudice accerta normalmente i fatti. È questa una

delle conseguenze del principio attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10

agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3, in: SJ 133/2011 I pag.

12).

4.Secondo l’appellante la controparte

non avrebbe contestato, se non in maniera generica, né l’importo né il calcolo

alla base della sua richiesta di versamento di fr. 29'159.10

(appello, pag. 4 seg.). Al punto 5 della propria petizione l'attrice ha

indicato il calcolo alla base della sua domanda creditoria. Nella propria

risposta la convenuta ha contestato tale domanda, rinviando alle motivazioni da

lei esposte "sopra". Nei punti precedenti essa ha spiegato di essere

subentrata unicamente nel contratto di fornitura di birra tra l'attrice e __________

e non in quello di mutuo. Non ha tuttavia esplicitamente contestato né il quantum

rivendicato dall'attrice né il calcolo alla base dello stesso. Con la replica

l'attrice ha evidenziato che la convenuta non aveva contestato la base e la

somma di calcolo. Con la duplica la convenuta ha invece dichiarato di aver chiaramente

contestato la domanda di controparte e pertanto il suo ammontare e le sue basi

di calcolo.

5.Nella sentenza di rinvio il Tribunale

federale ha spiegato che chi contesta una pretesa deve motivare soltanto in

modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti siano contestati

e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle

circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni

globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve

rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero tutt’al più

giustificarsi in una cosiddetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di rinvio

del Tribunale federale, consid. 4.1). Le esigenze poste alla motivazione della

contestazione soggiacciono al diritto processuale cantonale, ma nei limiti

posti dall’art. 8 CC. In particolare, l’onere di contestazione non deve

sfociare nel rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2 e

115 II 1 consid. 4). Il Tribunale federale si è già chinato sulle disposizioni

della procedura civile ticinese, specificando che l’art. 170 cpv. 1 lett. d

CPC/TI implica da parte del convenuto un certo onere di allegazione dei fatti a

suo carico, ovvero che egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore

con indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei

fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Nella sentenza in questione, a cui il

Tribunale federale fa esplicito riferimento nella decisione di rinvio (consid.

4.2), esso ha menzionato la prassi cantonale secondo la quale un semplice e

generico “contestato” di fronte a un complesso di fatti asseriti è da reputarsi

insufficiente (sentenza del Tribunale federale del 10 luglio 2003 4P.50/2003,

consid. 2). In un’altra sentenza inc.5A_710/2009 del 22 febbraio 2010 il

Tribunale federale ha però precisato, seppur non riferendosi specificatamente

alla procedura civile ticinese, che la controparte deve motivare la propria

contestazione qualora ciò sia possibile (“si possible”; consid. 2.3.1). Non va

poi dimenticato che, come menzionato dal Tribunale federale, l’art. 170 cpv. 2

CPC/TI prevede che i fatti non contestati chiaramente valgono come ammessi

unicamente nella misura in cui gli atti del processo non provino fatti

contrari. Sempre secondo il Tribunale federale, tale disposto non può però implicare

il ripristino pieno dell’onere della parte attrice di provare i fatti sui quali

fonda le proprie pretese, dato che ciò sarebbe incompatibile con il sistema

attitatorio (consid. 3.3 e 3.4).

6.Come spiegato dal Tribunale federale

nella propria sentenza di rinvio, dare i fatti per accertati (sia per mezzo

dell’apprezzamento delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti

non contestati valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la

domanda. L’accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i

requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal

senso, l’art. 184 cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall’obbligo

di dimostrare il ben fondato delle proprie pretese (consid. 3.8).

6.1 Nella fattispecie, anche qualora si dovesse ritenere che la

convenuta non abbia validamente contestato l’ammontare della pretesa, ciò non

significherebbe ancora che non abbia validamente contestato l’esistenza della

medesima. In tal caso, competerebbe all’attrice dimostrare tale fatto rispettivamente

il buon fondamento della propria pretesa. Ora, la convenuta ha validamente

contestato dinanzi al Pretore l’esistenza della pretesa di controparte riguardante

il mutuo preesistente (cfr. risposta, pag. 5 in alto). Tant’è che anche l’appellante non dubita di ciò (memoriale, pag. 4 in mezzo e 6 in alto). Nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che, da un lato, l’attrice non poteva dedurre

dei diritti dal contratto di cui al doc. D stipulato tra __________ e la

convenuta, dato che non ne era parte; dall’altro, essa non aveva rispettato

l’accordo complessivo raggiunto con la convenuta affinché subingredisse nel

contratto di fornitura di birra (o ne sottoscrivesse uno nuovo), dato che non le

aveva erogato un nuovo mutuo di fr. 20 000.- (pag. 3 in mezzo).

6.2 L’appellante afferma anzitutto che nel contratto di cui al doc. D la

convenuta ha dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza dell’accordo di

fornitura di birra con l’attrice e ha dichiarato di subingredire, liberando il

venditore da ogni e qualsiasi impegno con la menzionata ditta fornitrice

(clausola n. 3). Da tale clausola l’attrice deduce la presunzione che la

convenuta abbia letto il contratto di fornitura di birra in cui era menzionata

la ripresa del saldo del contratto precedente. L’attrice ritiene, altresì, che

sarebbe “strano” se __________ avesse voluto cedere per fr. 120 000.-

l’esercizio pubblico e l’inventario e tenersi il debito nei suoi confronti,

rispettivamente “insolito” che, volendo escludere il mutuo dalla ripresa, la

convenuta, assistita da due legali, non abbia formulato una riserva esplicita

(memoriale, pag. 6 in mezzo). Le argomentazioni non sono atte a inficiare la

motivazione pretorile. Invero, anche qualora si volesse seguire l’ipotesi in

questione o sposare i giudizi circa ciò che può sembrare “strano” o “insolito”,

l’attrice non sarebbe comunque parte al contratto di cui al doc. D, sicché,

come esposto dal Pretore, non può dedurne dei diritti.

6.3 L’appellante reputa che vi sia stata una cessione di contratto. Il

suo accordo in tal senso emergerebbe, a suo dire, da quanto segue (memoriale,

pag. 8 in alto e in mezzo). Anzitutto, essa sostiene che il contratto di

fornitura di bevande - di cui il contratto di mutuo sarebbe un accessorio -

sarebbe stato “pacificamente continuato almeno fino alla fine del 2001”. Il Pretore ha spiegato che l’attrice non può dedurre alcun diritto dal fatto che la convenuta,

per circa un anno, abbia continuato a vendere i suoi prodotti. Egli ha invero

reputato corretta l’affermazione del teste __________ secondo la quale, a

conferma di quanto riportato nel doc. 2, ciò è avvenuto senza contratto e nella

convinzione che l’attrice desse seguito al suo impegno di erogare il mutuo di

fr. 20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con tale censura l’appellante non si confronta validamente, limitandosi, come illustrato

sopra, a ritenere “pacifica” la continuazione del contratto di fornitura di

bevande rispettivamente a reputare “accessorio” l’asserito mutuo. Al riguardo

il suo appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). A

sostegno della propria tesi l’attrice afferma, poi, che la convenuta avrebbe

accettato che essa effettuasse a proprie spese dei lavori di “risanamento” del

banco bar. Come da tale circostanza l’appellante possa dedurre l’esistenza di

una cessione del mutuo preesistente rispettivamente la negazione di quello di

fr. 20 000.- non è tuttavia dato di capire. Su questo aspetto l’appellante

conclude rinviando al contenuto della lettera di cui al doc. 3. Si tratta di

una missiva datata 5 marzo 2004 del legale della convenuta, ove è indicato che

“qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe la

possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma

della compravendita del __________”. Da tale affermazione l’appellante deduce

che il contratto di mutuo che la legava a __________ è stato assunto dalla

convenuta, che la considerava a tutti gli effetti creditrice nei suoi confronti

e che la controparte ha riconosciuto di dover rimborsare il vecchio prestito

anche in caso di disaccordo sulla questione del credito supplementare di fr.

20 000.-. Se non che, dalla lettera in questione emerge che “la ripresa

del contratto di fornitura era vincolata alla concessione di un credito

supplementario di fr. 20 000.- ed al rifacimento del banco bar (…) AO 1,

impregiudicata ogni ragione di fatto e di diritto, propone la continuazione del

contratto alle condizioni allora pattuite, oppure una ridiscussione dei

parametri. Qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe

la possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma

della compravendita del __________”. Al riguardo, si

ricorda che quanto si svolge nelle discussioni in vista

di una transazione, per principio, avviene senza pregiudizio delle rispettive

ragioni nell’eventualità di una lite (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.178

del 14 agosto 2008, consid. 6 con riferimenti). Il

versamento del saldo del contratto, anche qualora concernesse il mutuo

preesistente come sostenuto dall’appellante, è stato visionato dal legale nell’ambito

di una proposta bonale. È ben vero che tale eventualità è stata indicata

qualora “tali proposte non venissero accettate”. Tuttavia, essa non può essere

sradicata dal contesto transattivo in cui è stata formulata e dall’intenzione,

quindi, di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

6.4 L’attrice afferma che il prestito di fr. 20 000.- era stato

oggetto di “trattativa”, come confermato dai testi __________ e __________

(appello, pag. 8 in fondo), mentre solleva dubbi circa il fatto che tale

“prestito supplementare” fosse “una specie di condicio sine qua non”

(memoriale, pag. 8 in fondo). Essa afferma che se così fosse stato, vi sarebbe

dovuto essere un accenno nel contratto di cui al doc. D. Se non che, già si è

detto che l’attrice non si è validamente confrontata con la motivazione

pretorile secondo la quale essa non era parte a tale contratto (sopra, consid.

6.2). L’appellante soggiunge che “se la concessione del mutuo supplementare

fosse stata una vera e propria condizione, mal si capisce come le parti abbiano

eseguito l’intervento sul banco bar, tramite il falegname __________, che

comportava un investimento non facilmente stornabile di una certa rilevanza”

(pag. 9 in alto). Non si comprende, tuttavia, la rilevanza di tale censura ai

fini del giudizio. Al contrario di quanto reputato dall’appellante la rilevanza

dell’erogazione del credito di fr. 20 000.- ai fini del perfezionamento

del contratto di cessione risulta dall’istruttoria, segnatamente proprio dalle

testimonianze di __________ e __________. Il teste __________, che a

quell’epoca si occupava, quale dipendente dell’attrice, della gestione dei

contratti (verbale 6 febbraio 2007, pag. 1), ha affermato che “il signor __________

era rappresentante per la zona di __________ della AP 1. In tale qualità si occupava dell’acquisizione di clienti e di mantenere i rapporti con gli stessi”

(loc. cit., pag. 2 in alto). Egli ha poi soggiunto che la convenuta

“nell’ambito delle trattative della cessione del __________” aveva chiesto

all’attrice un “finanziamento di fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 3 in alto). __________ ha dichiarato che “al sig. __________ alla fine presentai per conto della AP 1

un’offerta e meglio la ripresa del contratto precedente, la stipulazione di un

nuovo contratto di 10 anni, che comprendeva l’aggiunta di un nuovo credito

oltre al saldo attuale che veniva ripreso, e l’esecuzione pagata dalla AP 1 di

alcuni lavori all’interno del locale” (verbale 31 gennaio 2007, pag. 6 in mezzo) (…) La AO 1 riprendeva unicamente il saldo effettivo del mutuo, ossia il mancato

ammortamento totale che era pari a fr. 6/7000.-, e come detto oltre a questo

importo la AP 1 era d’accordo di fare un’ulteriore prestazione finanziaria in

favore della AO 1 attorno a fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 7 in alto). Secondo l’attrice la convenuta doveva essere a conoscenza del fatto che i testi summenzionati

non erano abilitati a rappresentarla nella stipulazione del contratto di mutuo

(appello, pag. 9 in alto). La censura è ininfluente ai fini del giudizio. Dai

passaggi citati emerge che i medesimi, seppur non legittimati alla

sottoscrizione dei contratti, lo erano per la conduzione delle trattative. Nulla

muta a quanto deciso dal Pretore il fatto che, come illustrato da __________, “le

trattative si erano arenate e che non era stato sottoscritto da parte della AP

1 il nuovo contratto di fornitura e di mutuo previsto nelle trattative da me

condotte. Questo contratto avrebbe dovuto esser firmato da parte della

direzione di __________ e di __________ (sig. __________)” (loc. ci. Pag. 7 in basso e 8 in alto). Invero, se alcun contratto è venuto in essere tra le parti, allora non vi è

stata cessione del mutuo esistente tra __________ e l’attrice.

6.5 Per concludere, l’appellante ritiene che

“comunque sia il rifiuto o l’omissione (…) di concedere alla AO 1 questa facilitazione

[mutuo di fr. 20 000.-] avrebbe semmai giustificato, quale ritorsione, una

rescissione ex nunc del contratto di fornitura di birra, così come

infatti è stato minacciato da AO 1 nella sua lettera del 28.03.2002 (…)

sicuramente non giustificherebbe invece il rifiuto di pagare il debito assunto”

(doc. 2)” (memoriale, pag. 9). L’osservazione relativa alla missiva del 28

marzo 2002 non è pertinente. Invero, nella lettera testé citata la convenuta ha

dichiarato che l’attrice le aveva promesso che, qualora avesse continuato la

mescita dei prodotti, le avrebbe erogato il finanziamento di fr. 20 000.-

oltre la messa a punto del banco bar, dell’impianto birra e della relativa

pubblicità. Precisando che non sussisteva alcun contratto relativo alla mescita

dei prodotti dell’attrice, la convenuta ha spiegato che in assenza di

un’offerta secondo quanto prospettato nelle trattative, si sarebbe rivolta ad

altri fornitori. Non vi è alcun accenno a un preesistente mutuo. Per il resto, il

Pretore ha spiegato che dall’istruttoria è emerso come la vendita, per circa un

anno, dei prodotti dell’attrice da parte della convenuta è avvenuta senza

contratto e nella convinzione che le fosse erogato il mutuo di fr.

20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). L’attrice, che asserisce l’esistenza del contratto di fornitura di birra, non si confronta con tale

motivazione, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC). A suffragio della propria tesi l’attrice menziona, infine,

nuovamente la lettera 5 aprile 2004 (recte: 5 marzo 2004) (doc. 4; recte:

doc. 3). Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto in merito alle trattative nell’ambito

di un componimento bonale (sopra, consid. 6.3). In

definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto.

Considerandi

II. Sull’appello

adesivo

7.

Nella sentenza di rinvio il Tribunale

federale ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa

Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La ricorrente aveva

chiesto in via principale l’annullamento dei dispositivi n. I e II, concernenti

la reiezione nella misura in cui ricevibile del suo appello e il giudizio sui

relativi oneri processuali. Nella propria risposta la convenuta si è limitata a

rinviare alle motivazioni delle due istanze cantonali e a proporre

l’irricevibilità, subordinatamente la reiezione dei ricorsi. Secondo l’art. 107

cpv. 1 il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

Ciò vale anche qualora una parte ricorre contro solo alcuni punti del

Dispositivo

dispositivo, sicché i rimanenti punti acquisiscono forza di cosa giudicata

(sentenza del Tribunale federale 4A_136/2007 del 15 agosto 2007; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,

Berna 2008, n. 4357 ad art. 107 LTF). Di conseguenza, i punti dal n. III al n.

V del dispositivo della sentenza impugnata sono cresciuti in giudicato. Nemmeno

è quindi necessario riproporre le argomentazioni relative all’appello adesivo

di cui alla sentenza 14 ottobre 2009.

III. Sugli

oneri processuali

8.Alla luce di quanto suesposto, nella

misura in cui è ricevibile l’appello principale è respinto. Gli oneri

processuali e le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 29'159.10. A

titolo completivo si osserva che le parti, che non sono state invitate a

esprimersi sulla decisione di rinvio del Tribunale federale, non hanno

sopportato relative spese in questa sede, sicché non si pon mente di statuire

sulle medesime.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP

1 è respinto.

II. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1100.-

b) spese fr.

50.-

fr.

1150.-

sono

posti a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere a AA 1 fr. 900.- per

ripetibili.

III. (Cresciuto in giudicato)

IV. (Cresciuto in giudicato)

V. (Cresciuto

in giudicato)

VI. Intimazione:

-;

- .

Comunicazione

al Tribunale federale, Sezione civile.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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