12.2010.170
Procedura accelerata in causa di contestazione della graduatoria del fallimento, ammontare della cauzione processuale dovuta dalla parte domiciliata in Liechtenstein, determinazione del valore litigio
22 dicembre 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2010.170
Data decisione, Autorità:
22.12.2010, IICCA
Titolo:
Procedura accelerata in causa di contestazione della graduatoria del fallimento, ammontare della cauzione processuale dovuta dalla parte domiciliata in Liechtenstein, determinazione del valore litigioso in una causa di contestazione della graduatoria
CAUZIONE
art. 153 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.170
Lugano
22 dicembre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa a procedura
accelerata in materia di esecuzione e fallimenti -inc. n. AC.2007.17 della Pretura
__________ - promossa con petizione 23 maggio 2007 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'
RA 2)
con cui
l'attrice ha chiesto, previa sospensione fino decisione definitiva nella
parallela causa promossa contro la massa fallimentare di __________ in
liquidazione, __________ (inc. n. AC.2007.10 della medesima Pretura), che il credito
capitale di fr. 2'568'320.22 di spettanza di AO 1, __________, inserito in IIIa classe nella graduatoria di quel fallimento sia postergato rispetto
al suo credito di fr. 1'050'000.– oltre interessi (complessivi fr. 1'458'222.–)
inserito nella stessa classe;
ed ora
sulla domanda di una cauzione processuale presentata dalla convenuta il 15
giugno 2007 -contestualmente al memoriale di risposta che proponeva la
reiezione della petizione- per un importo iniziale di fr. 90'000.– poi diminuito
a fr. 50'000.–, richiesta avversata dall'attrice e che il Pretore ha accolto
con decreto del 31 agosto 2010;
appellante
l'attrice con atto di appello 13 settembre 2010, con cui previa concessione
dell'effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato affinché la
cauzione processuale di fr. 50'000.– sia ridotta a fr. 3'000.–, con
l'ingiunzione di un nuovo termine per la sua prestazione, protestate tasse e
spese di prima sede e tasse, spese e ripetibili in secondo grado;
mentre
la convenuta con osservazioni 13 ottobre 2010 postula la reiezione del ricorso,
protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamati
l'ordinanza 14 settembre 2010 del Pretore -e il decreto 17 settembre 2010 della
Presidente di questa Camera- con cui all'appello è stato concesso l'effetto sospensivo
richiesto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 4 luglio 2000 la Commissione federale delle banche (di seguito: CFB) ha pronunciato lo scioglimento immediato
di __________, designando quale liquidatrice __________. Con convenzione 3
settembre 2001 (doc. G) -parzialmente modificata il successivo 19 novembre 2001
(doc. H)- AP 1 ha concesso a __________ in liquidazione (di seguito: __________
in liquidazione) un credito di fr. 1'050'000.–, capitale che avrebbe consentito
di finanziare il proseguimento della liquidazione della società procedendo con
l'incasso di pretese verso due comuni italiani. L'accordo, unitamente a delle dichiarazioni
di postergazione che sarebbero state sottoscritte a favore dell'attrice da
buona parte dei creditori di __________ in liquidazione -fra cui __________
(doc. N), di cui AO 1 ha ripreso attivi e passivi secondo contratto di fusione
29 novembre 2006 e bilancio al 30 settembre 2006- autorizzavano fra l'altro il
rimborso prioritario di quel finanziamento e degli interessi, rispetto alle loro
singole pretese, con l'utile così conseguito.
2. Constatatone
l'indebitamento, il 22 dicembre 2006 la CFB ha dichiarato l'apertura del
fallimento di __________ in liquidazione, subentrando in veste di liquidatrice
del fallimento (doc. B e C). Il 31 gennaio 2007 l'attrice ha insinuato quale credito garantito da pegno e subordinatamente soggetto a rimborso
prioritario (doc. F), la sua pretesa di complessivi fr. 1'050'000.– oltre
interessi al 7% dal 12 settembre 2001 (fr. 1'458'222.– inclusi gli interessi
fino al 22 dicembre 2006) di cui al citato finanziamento (supra, consid. A).
Dal deposito della graduatoria del fallimento risalente al 4 maggio 2007 risulta
che l'importo dei crediti insinuati e riconosciuti, tutti collocati in IIIa classe, assomma a complessivi fr. 12'796'513.– (doc. D).
3. Con petizione 23 maggio 2007 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 contestando il grado di collocazione del credito di fr. 2'568'320.22 inserito
a suo favore nella graduatoria del fallimento di __________ in liquidazione.
L'attrice afferma che il suo credito di fr. 1'050'000.– oltre interessi -anticipato
a titolo di finanziamento- beneficiando della dichiarazione di postergazione
firmata dalla convenuta, a torto non era stato designato quale credito
privilegiato rispetto a quello insinuato da quest'ultima. Con l'azione di cui
all'art. 250 cpv. 2 LEF, l'attrice ha così chiesto che la pretesa di fr. 2'568'320.22
di spettanza di AO 1 sia inserita nella graduatoria con la menzione di
postergazione a suo favore, così da beneficiare di un rimborso prioritario su
un eventuale dividendo riconosciuto alla convenuta.
AO 1 si è opposta a questa richiesta con atto di risposta del 15 giugno
2007. La convenuta ha postulato inoltre la prestazione di una cauzione
processuale ex art. 153 cpv. 1 lett. b CPC da versare entro 30 giorni,
l'attrice essendo una persona giuridica con sede a __________ (Principato del
Liechtenstein), Stato che non beneficiava di un trattato internazionale o
multilaterale che ne disponesse l'esenzione. Ha quindi quantificato la cauzione
in fr. 90'000.–, posto un valore litigioso di fr. 1'240'000.– (quale saldo
residuo non coperto dal dividendo stimato in 10-15% su un credito capitale di
fr. 1'458'222.–) e un'aliquota del 7% giusta l'art. 8 TOA (per rinvio dell'art.
13 TOA).
4. Con
ordinanza 8 ottobre 2007 il Pretore ha sospeso la causa, poi riattivata il 27
maggio 2010 previa citazione delle parti all'udienza per la discussione sulla prestazione
della garanzia processuale. Al contraddittorio del 30 agosto 2010, la convenuta
ha ribadito la sua posizione limitandola nondimeno a fr. 50'000.– visto che nel
frattempo la TOA era stata abrogata: in effetti, al valore di lite di fr.
1'240'000.–, calcolato conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 131 III
451 consid. 1.2), tornava ora applicabile il tasso del 3-5% di cui all'art. 11 cpv.
1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
Per l'attrice il valore di causa era stimabile tra fr. 250'000.– e fr.
375'000.–, ritenuto un dividendo del 10-15% conteggiato su un credito insinuato
dalla convenuta di fr. 2'568'320.–, importi a cui poteva ambire nell'eventualità
in cui quest'ultimo fosse stato postergato rispetto alla sua pretesa. In
concreto poi, era giustificato considerare l'importo più basso (fr. 250'000.–),
la procedura fallimentare non essendo conclusa e non potendosi quindi disporre
di valori definitivi. A fronte di una procedura non particolarmente complessa, l'aliquota
adeguata da applicare era poi del 6% (art. 11 del Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili). L'importo così determinato (250'000.– x 6%) andava ridotto ancora
al 20% (15'000.– x 20%) trattandosi di procedura LEF (art. 11 cpv. 2 lett. b del
Regolamento citato). Di modo che, per finire, le ripetibili potevano essere stimate
in fr. 3'000.–.
La convenuta, confermato il suo punto di vista, si è opposta alla riduzione
del 20% prevista in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento in
quanto questa norma non si estendeva alla procedura accelerata che reggeva l'azione
di cui all'art. 250 LEF. L'attrice, preso atto di quanto affermato, si è
rimessa alla decisione del Pretore.
5. Con
decreto 31 agosto 2010, il Pretore __________, ha respinto la tesi proposta
dall'attrice. Anzitutto ha appurato che la richiesta era fondata sull'art. 153
cpv. 1 lett. b CPC e che il luogo della sede dell'attrice era nel Principato
del Liechtenstein (a __________) Stato che non aveva aderito né alla
Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) né ad un altro trattato
bilaterale riguardante l'esonero dal pagamento di una possibile cauzione. Ciò
posto, alla luce della giurisprudenza del TF enunciata in DTF 131 III 451 e in
accoglimento della richiesta della convenuta, che aveva stabilito il valore
litigioso in fr. 1'240'000.–, per l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili, a completa garanzia di un'eventuale pretesa per
ripetibili era giustificato riconoscere una cauzione di fr. 50'000.– da porre a
carico dell'attrice. Il primo giudice ha ingiunto a quest'ultima la scadenza
del 15 settembre 2010 quale termine ultimo per prestare la suddetta garanzia,
pena lo stralcio della causa in caso di decorrenza infruttuosa.
Con ordinanza
del 14 settembre 2010 il Pretore ha concesso all'appello effetto sospensivo.
6. Con
appello 13 settembre 2010 l'attrice chiede di riformare la sentenza impugnata
nel senso di ridurre da fr. 50'000.– a fr. 3'000.– la cauzione processuale
posta a suo carico, previa fissazione di un termine di 30 giorni dalla crescita
in giudicato del relativo decreto così modificato. Delle osservazioni di parte
convenuta, che conclude per la reiezione dell'appello, si dirà se necessario
nel seguito.
7. L'art.
153 cpv. 1 lett. b CPC riconosce alla convenuta la possibilità di “chiedere,
in ogni stadio della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso delle
spese e per il pagamento delle ripetibili: se l'attore è domiciliato all'estero
e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale.”. E, in
questa sede non è contestato l'obbligo di prestare una garanzia in applicazione
di questa norma, le censure dell'appellante limitandosi di fatto a ridurre a
fr. 3'000.– l'ammontare così stabilito dal Pretore (sopra, consid. 6).
Ora, per
il resto, l'art. 153 cpv. 2 e 3 CPC prevede che “il giudice, sentito
l'attore, decide con decreto” e che “la causa è stralciata dal ruolo, se
la cauzione non è prestata nel termine stabilito”. Di fatto, l'importo sarà
adeguato alle presumibili spese giudiziarie e ripetibili che la causa, in
relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, comporterà per la parte
vincente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato
e commentato, Lugano 2000, m. 17 ad art. 153), fermo restando che per le
ripetibili ci si riferirà ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio
stabilite dal 1° gennaio 2008 secondo il Regolamento [di seguito: Regolamento]
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), tenuto conto del libero
apprezzamento del giudice (II CCA, 29 gennaio 2008 inc. 12.2007.252; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice
2000/2004, Lugano 2005, m. 61 ad art. 153).
8. L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di avere fissato un termine per prestare la
garanzia di fr. 50'000.– (appello, pag. 5 n. 11) scadente il 15 settembre 2010
ossia prima ancora del termine previsto per interporre un eventuale appello e,
oltretutto, di 15 giorni più corto rispetto ai 30 che aveva proposto la convenuta
(risposta con domanda di cauzione processuale, pag. 4 n. 9 e pag. 14 n. I/2). Ora,
in tal senso l'art. 153 CPC non prevede alcunché (sopra, consid. 7). Il giudice
è nondimeno abilitato a fissare a una parte il termine per il compimento di un
atto in virtù dell'art. 130 cpv. 1 CPC, che prescrive un minimo di 5 giorni fino
ad un massimo di 30, termini comunque prorogabili. E, di fatto, nel caso
concreto, imponendo con decreto 31 agosto 2010 -intimato quello stesso giorno-
all'attrice di versare la cauzione di fr. 50'000.– entro il 15 settembre 2010,
il Pretore è rimasto in quello che è il margine di apprezzamento prescritto da
questa norma. Vero è che, nel caso concreto, egli ha fissato una precisa data
di scadenza che, allo stadio attuale e nonostante la concessione all'appello
dell'effetto sospensivo, con evidenza non può più essere rispettata. In
siffatte circostanze, ritenuto che una sua eventuale domanda di proroga andrebbe
presentata prima che il termine assegnato sia scaduto (art. 130 cpv. 2 CPC)
-ciò che risulta appunto impossibile- la contestazione dell'appellante merita
di essere accolta nel senso che la cauzione dovrà essere fornita dall'attrice
entro il termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato del relativo decreto,
con la comminatoria dello stralcio della causa in caso di decorrenza
infruttuosa di questo termine. Sotto questo profilo pertanto, l'appello è
fondato.
9. L'appellante
rimprovera quindi al Pretore di non avere esposto il calcolo da lui applicato
(appello, pag. 6 n. 13). La censura è però pretestuosa in quanto il Pretore,
dopo avere indicato in dettaglio prima la tesi sostenuta dalla convenuta (con
le modalità di calcolo da essa ritenute) e poi le obiezioni dell'attrice (con
il conteggio da lei proposto), ha appunto respinto l'argomentazione addotta da
quest'ultima per accogliere la cauzione di fr. 50'000.– richiesta dalla
controparte (decreto impugnato, pag. 2 e 3). Al riguardo, l'appello va quindi disatteso.
10. L'appellante
osserva altresì che pur considerando il valore di lite di fr. 1'240'000.–
proposto dalla convenuta e applicando l'aliquota massima prevista per tale
importo dall'art. 11 cpv. 1 del Regolamento (5%), ritenuta la riduzione indicata
al cpv. 2 lett. b di questa stessa norma (riduzione al 70%) si arriverebbe
soltanto a fr. 43'400.– e non ai fr. 50'000.– concessi (appello, pag. 6 n. 14).
Ma invano. La riduzione tra il 20% e il 70% dell'importo calcolato giusta
l'art. 11 cpv. 1 prevista per le procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti (art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento) non può in effetti entrare
in considerazione in concreto. A prescindere dal fatto che l'azione di
contestazione della graduatoria attiene con evidenza alla materia di esecuzione
e fallimenti e che, di per sé, la procedura accelerata -che per legge le torna
applicabile (art. 250 cpv. 3 LEF)- rientra fra quei “procedimenti speciali” riconosciuti
come tali dal nostro Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (Libro
III, titolo III), laddove la convenuta ha esplicitamente contestato
l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. b CPC, l'appellante si è limitata a
prendere “atto di quanto affermato e si rimette alla decisione del Pretore” (verbale
30 agosto 2010, pag. 5). E -come visto (sopra, consid. 9)- di fatto
quest'ultimo ha seguito la tesi della controparte. Ciò posto, visto che se una
parte si rimette su una questione litigiosa al giudizio del Pretore, il
giudizio non è più appellabile dalla stessa parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 307), l'interessata
non è legittimata a censurare ora la decisione anche sotto questo profilo. Di
modo che, senza questa riduzione, a fronte di un valore di causa di fr.
1'240'000.– e di un'aliquota tra il 3 e il 5% (art. 11 cpv. 1 del Regolamento),
l'onorario netto minimo si attesta a fr. 37'200.– mentre quello massimo a fr.
62'000.–. Posto che sulla determinazione dell'ammontare della cauzione
processuale il Pretore dispone di un ampio potere di apprezzamento che può
essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che
non è il caso allorquando la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi
(Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 19
ad art. 150, con riferimento alla TOA), la cifra di fr. 50'000.– stabilita dal primo
giudice appare legittima.
11. A
detta dell'appellante il valore litigioso va quantificato in fr. 250'000.–, ottenuto
applicando il dividendo del 10% al credito di fr. 2'568'320.– inserito in graduatoria
a favore della convenuta. Visto che con la sua petizione l'attrice aveva
chiesto di menzionare il suo credito quale privilegiato rispetto a quello della
convenuta, in caso di accoglimento l'attrice non si sarebbe certo vista
integralmente riconoscere il saldo residuo non già coperto dal dividendo che comunque
le spettava (fr. 1'240'000.–): il suo beneficio si sarebbe limitato al presumibile
dividendo di pertinenza della convenuta (appello, pag. 6 n. 15).
a) Ora,
Considerandi
per quanto attiene il valore litigioso, va ricordato che in una causa di
contestazione della graduatoria esso non corrisponde a quello nominale del
credito contestato bensì a quello dell'aumento del dividendo che, per effetto
dell'azione medesima, spetterebbe alla parte che ha promosso la contestazione (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, n. 124 seg. ad art. 250; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 11).
L'attrice,
con l'accoglimento della sua petizione, tende a che il credito di fr.
2'568'320.– della convenuta sia inserito nella IIIa classe
della graduatoria “con la menzione che tale credito è postergato nei
confronti del credito vantato da AP 1 …” (petizione, pag. 9 n. 11).
Pacifico pertanto che l'azione promossa contro la convenuta si fonda sull'art.
250.
cpv. 2 LEF (Hierholzer, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 250).
L'attrice rivendica questo suo diritto avvalendosi di una dichiarazione di
postergazione a suo favore (petizione, pag. 7 n. 5 con rinvio al doc. N). Di
per sé, nella misura in cui il procedente si pretende a beneficio di una dichiarazione
di postergazione (o subordinazione [“postposition”, “Rangrücktritt]”,
intesa quale clausola legale, convenzionale o unilaterale, con cui si dispone
che il credito subordinato sia pagato solo una volta che uno, o più o persino
tutti i creditori del debitore comune siano dapprima disinteressati: Charles Jaques, Le “rang” des créances
dans l'exécution forcée: le cas des subordinations de créance (postpositions),
Thèse 1999, Losanna, n. I segg., n. VI segg. e n. 853 segg.) a carattere
particolare -che si contrappone a quella di carattere generale, ossia valida nei
confronti di tutti- occorre considerare che la rinuncia del creditore
subordinato va unicamente a favore di uno o di specifici creditori (Charles Jaques, op cit., n. III e IV).
In specie quindi, l'interesse dell'attrice si limita al dividendo cui potrebbe
ambire la convenuta, un'eventuale eccedenza non potendo per contro essere
riversata alla massa (Charles Jaques, op
cit., n. 1520 e nota 4, n. 1533).
Vano
l'accenno della parte appellata, convenuta in giudizio, al fatto che altri
creditori avevano sottoscritto dichiarazioni di postergazione in favore dell'attrice,
lasciando sottintendere con ciò che, in caso di accoglimento delle relative cause
pendenti, la pretesa dell'attrice sarebbe per finire risultata integralmente
coperta (osservazioni, pag. 4 n. 15/16 con rinvii al memoriale della petizione).
Se del caso, le rispettive domande di cauzione saranno esaminate in ciascuna di
quelle sedi dove in veste di parte convenuta in giudizio non figura AO 1, ma
altri terzi. E, questo, prescinde dall'esito della vertenza che ci occupa nell'ambito
della quale l'attrice non può che ambire a quanto la convenuta si vedrebbe riconoscere,
e nulla di più. La garanzia processuale va così commisurata ai soli costi di
onorario da essa cagionati, senza riguardo alle altre cause in corso.
b) Nel
suo memoriale introduttivo l'attrice spiega che le uniche indicazioni fornite
dalla liquidatrice del fallimento quantificano gli attivi in fr. 2'188'068.– e
i passivi -costituiti da tutti i crediti ammessi in IIIa classe-
in fr. 12'796'513.– (petizione, pag. 3 n. 7; doc. D, pag. 8). Da cui, un dividendo
del 17% (fr. 2'188'068.– / fr. 12'796'513.–). Di modo che la pretesa dell'attrice,
liquidata per fr. 247'897.– (fr. 1'458'222.– x 17%), risulterebbe scoperta per
il saldo residuo di fr. 1'210'325.– (fr. 1'458'222.– x 83%). Il credito della
convenuta rispetto cui l'attrice rivendica il diritto a un rimborso
preferenziale è di fr. 2'568'320.– (sopra, consid. 11a). L'importo a cui potrebbe
ambire l'attrice per soddisfare la sua quota parte di credito ancora scoperta corrisponde
quindi al 17% di quella cifra, ossia fr. 436'614.–, che essendo inferiore
rispetto alla sua pretesa non ancora soddisfatta configura il valore litigioso nell'azione
di contestazione della graduatoria per la quale la convenuta ha chiesto la
cauzione processuale.
12.
Ciò
posto, a fronte di un valore di causa stimabile -secondo i valori risultanti dalla
documentazione agli atti- in fr. 436'614.–, l'aliquota indicata dall'art. 11
cpv. 1 del Regolamento (sopra, consid. 7) si attesta tra il 6% e il 9%. Diversamente
da quanto pretende l'appellante (appello, pag. 8 n. 18), la causa non può a
priori dirsi priva di difficoltà. Ritenuto l'importo raggiunto, appare quindi
ragionevole applicare un tasso medio del 7.5%, come peraltro propone la
convenuta (osservazioni, pag. 5 n. 17), il Pretore avendo altresì adottato
l'aliquota media nell'ambito della sua decisione di prima sede (4% su un
importo di fr. 1'240'000.–: appello, pag. 6 n. 13; osservazioni, pag. 3 n. 13).
L'onorario ipotizzabile di fr. 32'746.–, con l'aggiunta dell'IVA e delle spese
vive (art. 14 del Regolamento), può così essere arrotondato a fr. 37'500.–. Per
i motivi di cui si è già detto (sopra, consid. 10), non si giustifica per
contro la riduzione prevista dall'art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento
(appello, pag. 8 n. 17).
13.
Di
conseguenza, l'appello merita per finire parziale accoglimento nel senso che la
cauzione processuale a carico dell'appellante va ridotta a fr. 37'500.– (sopra,
consid. 12), da fornire entro il termine di 15 giorni dalla crescita in
giudicato del decreto così riformato, assortito della comminatoria di stralcio
della causa in caso di decorrenza infruttuosa (sopra, consid. 8).
Gli oneri
processuali seguono il reciproco grado di soccombenza delle parti (art. 148
CPC). L'appellante, in entrambi i gradi di giudizio, ha postulato la riduzione
della cauzione dai fr. 50'000.– richiesti a fr. 3'000.–. Essa esce vittoriosa
nella misura di 1/4 (fr. 37'500.–) soltanto, per soccombere sui restanti 3/4. Trattandosi
di procedura accelerata è il diritto cantonale che determina la tassa di
giustizia (art. 50 OTLEF) anche in seconda sede: tenuto conto del valore
litigioso di fr. 47'000.– (fr. 50'000.- ./. fr. 3'000.-) la stessa può così essere
stabilita in fr. 1'000.– (art. 17 cpv. 1, 19 cpv. 1 LTG). La vicendevole
soccombenza delle parti in appello, impone di riconoscere alla convenuta un'indennità
a titolo di ripetibili parziali. Per finire, il valore litigioso di fr. 47'000.–
è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati
l'art. 148 CPC, 50 OTLEF, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: I. L'appello 13 settembre 2010 di AP 1, __________, è parzialmente
accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 2 e 3 del decreto 31 agosto 2010
del Pretore __________, sono così riformati:
“1. La domanda di cauzione
processuale formulata dalla convenuta è parzialmente accolta, e
di conseguenza è fatto ordine alla parte attrice di prestare una cauzione
processuale dell'importo di fr. 37'500.–.
2.
La
cauzione, mediante versamento in contanti presso la Pretura, o consegna alla
Pretura di un libretto di deposito presso primario istituto sulla piazza di Lugano
o ancora mediante consegna alla Pretura di una fideiussione bancaria
incondizionata e a prima richiesta di primario istituto bancario sulla piazza
di Lugano, deve essere fornita entro 15 giorni dalla crescita in
giudicato del decreto, con la comminatoria dello stralcio della causa
in caso di decorrenza infruttuosa di questo termine.
3.
La
tassa del presente giudizio e le spese in complessivi fr. 500.–, da anticipare
come di rito, sono a carico della convenuta nella misura di fr. 125.–. La
rimanenza di fr. 375.– è posta a carico dell'attrice.”
2.
Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 1'000.–
già
anticipati dall'appellante, restano a carico di AP 1, __________, per fr. 750.–,
mentre la rimanenza di fr. 250.– va posta a carico di AO 1, __________. AP 1, __________,
verserà a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di ripetibili parziali di
appello.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza
o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster