12.2010.171
Reiezione della petizione con la quale si chiede il pagamento in frs di una fornitura di merce in EUR
24 ottobre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2010.171
Data decisione, Autorità:
24.10.2011, IICCA
Titolo:
Reiezione della petizione con la quale si chiede il pagamento in frs di una fornitura di merce in EUR
MONETA SVIZZERA
art. 84 CO
Incarto n.
12.2010.171
Lugano
24 ottobre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
cancelliere:
Isotta
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.83
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5
febbraio 2007 da
AP 1
( RA 1 )
contro
AO 1
(rappr. RA 2 )
e
AO 2
(RA 3 )
con la
quale è chiesta la condanna delle convenute al versamento in solido di fr.
11'364.30 oltre interessi e accessori e il rigetto definitivo delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano;
domanda
alla quale la convenuta AO 1 si è opposta, chiedendo in ordine la disgiunzione
dell’azione introdotta contro AO 2 da quella promossa nei suoi confronti,
domanda ritirata all’udienza preliminare del 29 agosto 2007, mentre AO 2 è
rimasta preclusa;
petizione
sulla quale il Pretore ha pronunciato il 25 luglio 2010 respingendola;
appellante
l’attrice con atto di appello 15 settembre 2010 con il quale chiede che, in
modifica del dispositivo del giudizio impugnato, in quanto rivolta contro AO 1
la petizione sia accolta, protestando spese e ripetibili di prima e di seconda
istanza;
mentre
l’appellata, con osservazioni del 19 ottobre 2010, postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. F__________ SA ha ordinato ad AP 1 il 29 febbraio 2006 la fornitura
di 15552 pezzi di nastro adesivo PP800 Nero 19/66 con termine di consegna 13
marzo 2006 (doc. B). La merce è stata regolarmente fornita (doc. B) e il 7
marzo 2006 AP 1 ha emesso a carico di F__________ SA una fattura di € 7'153.92 (doc. C), rimasta insoluta.
Considerandi
2.
Con petizione 5 febbraio 2007 AP 1. ha convenuto in giudizio F__________ SA, che nel frattempo aveva modificato la ragione sociale in AO
2, e in via solidale AO 1 “quale acquirente della parte commerciale della F__________
SA e come successore di fatto nell’attività espletata da quest’ultima” (petizione
n. 3), chiedendone la condanna al versamento di fr. 11'364.30 oltre interessi e
accessori e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________
e __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano. Nella risposta del 2 maggio
2007.
AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione sostenendo che essa aveva
acquistato dal 1° aprile 2006 e regolarmente pagato a AO 2 una serie di attivi
aziendali mobili e assunto i contratti di lavoro di parte del personale, ma che
la merce in questione, peraltro già rivenduta da quest’ultima a terzi il 17
marzo 2006, non rientrava in questi attivi. AO 1 ha inoltre contestato che vi fosse stato un trasferimento d’azienda o una fusione delle due
società, per cui non poteva essere tenuta a rispondere in via solidale per i
debiti di F__________ ora AO 2. Preclusa AO 2 per mancata presentazione della
risposta, negli ulteriori allegati di replica 6 giugno 2007 e di duplica 5
luglio 2007 le parti hanno ribadito le proprie allegazioni e domande. Esperita
l’istruttoria, esse si sono ulteriormente confermate nelle conclusioni del 27
gennaio 2009.
3.
Con sentenza del 25 luglio 2010 il Pretore ha respinto la petizione
in quanto rivolta contro AO 1, mentre ha dato atto dell’acquiescenza di AO 2,
ora massa fallimentare, rimasta preclusa.
4.
L’attrice è insorta contro il giudizio pretorile con appello del 15
settembre 2010, nel quale ne chiede la riforma nel senso che, in quanto rivolta
contro AO 1, la petizione sia accolta. Con osservazioni del 19 ottobre 2010 quest’ultima
postula la reiezione del gravame.
5.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e
impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque
disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
6.
Giusta l’art. 87 cpv. 1 CPC-TI, il giudice applica d’ufficio il
diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati
con l’estero. Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con
mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
Questo disposto di legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti
(Weber, Berner Kommentar, n. 318
seg. ad art. 84 CO; Schraner,
Zürcher Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu,
Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione
dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale
ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134
III 151). La domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera,
perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale
(sentenze del Tribunale federale del 15 dicembre 2010,4A_206/2010, consid.
4.
, e del 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in
particolare pag. 771).
Con ordinanza 12 agosto 2011 la presidente di questa Camera,
rilevato che in concreto si poneva il problema dell'applicazione dell'art. 84
CO perché la fattura era stata emessa in Euro e l’attrice aveva chiesto il
pagamento di franchi svizzeri, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni
per prendere posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione
litigiosa. La parte convenuta non ha contestato l’applicazione dell’art. 84 CO
nelle osservazioni 24 agosto 2011. La parte attrice, dal canto suo, ha rilevato
nella presa di posizione del 15 settembre 2011 che all’epoca dell’introduzione
della petizione un’azione tendente al pagamento in soli franchi svizzeri non
veniva respinta per questo motivo, se era già stata avviata una procedura
esecutiva e gli atti consentivano di determinare anche l’importo in valuta
straniera, e a tutela della buona fede chiede che si prescinda
dall’applicazione immediata della prassi giurisprudenziale citata.
7.
La fattura emessa il 7 marzo 2006 dall’attrice a carico di F__________
SA (doc. C) era in EUR. È pertanto indubbio che l’attrice ha fatto valere un
credito in valuta straniera (EUR) postulandone il pagamento in franchi
svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di giudizio di
petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 11'364.30.- oltre interessi al 5%
dal 7 aprile 2006). Tale possibilità è invero stata tollerata dalla
giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84
CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi con la sentenza
pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo
2009.
consid. 5.3, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771) e
ancora nel 2010 (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2,
pubblicata in SJ 133/2011 I pag. 155 segg., e in DTF 137 III 158 segg. limitatamente
al consid. 3). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali
sentenze, per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far
valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è
rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza
4A_206/2010 consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla
domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può
dunque modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle
conformi al diritto (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.2; II CCA 16 maggio 2011
inc. 12.2010.190, 15 marzo 2011 inc. 12.2009.111, 28 gennaio 2011 inc.
12.2008
). In altre parole, in una procedura retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, come quella qui in esame, il giudice non può neppure convertire
d’ufficio una domanda di giudizio espressa in franchi svizzeri in una domanda
espressa in EUR, poiché, così facendo, attribuirebbe alla parte attrice una
pretesa diversa da quella richiesta.
La
dottrina e la giurisprudenza citate dall’attrice nelle osservazioni del 15
settembre 2011, che ammettevano conclusioni espresse in moneta svizzera,
assortite dalla possibilità per il debitore di pagare anche in valuta estera,
sono ormai superate. Dal 2008, infatti, il Tribunale federale ha ribadito più
volte la soppressione della prassi tollerante relativa all’applicazione
dell’art. 84 CO (DTF 137 III 158,4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2
non pubblicato). Già in precedenza, del resto, la dottrina indicava in modo chiaro
che il creditore poteva far valere una pretesa in moneta estera solo in tale
valuta e che una causa promossa in franchi svizzeri doveva essere respinta (Schraner, in: Zürcher Kommentar, 3a
ed., 1991, n. 216 ad art. 84 CO). La nuova prassi giudiziaria, come indicato
esplicitamente dal Tribunale federale medesimo in una causa ticinese pendente
da sette anni, va applicata immediatamente (DTF 137 III 158 sentenza
4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 5.2.2 non pubblicato). Nella
fattispecie non vi è motivo di derogare a tale principio, la modifica
giurisprudenziale non comportando per l’attrice la perdita definitiva di un
diritto. Essa può infatti riproporre la petizione con le domande di giudizio
conformi alle esigenze legali (Schraner,
op. cit., n. 216 e 220 ad art. 84 CO). Non si può del resto trascurare il fatto
che la convenuta qui appellata aveva sollevato il tema nella risposta di causa
(pag. 5, prime tre righe) e poi nella duplica (pag. 4), e che al riguardo
l’attrice aveva indicato in replica di aver prodotto in causa il tasso di
cambio tra le due valute. Non si può quindi dire che l’applicazione immediata
della giurisprudenza federale sorprenda la buona fede dell’attrice.
Né è
possibile in sentenza modificare le domande di giudizio formulate in franchi
svizzeri (cfr. da ultimo con le conclusioni di causa), poiché il giudice deve
pronunciare sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86
CPC/TI) e non può pronunciare una condanna in valuta estera in presenza di un petitum
in franchi svizzeri, neppure quando gli importi richiesti sono menzionati in
valuta estera (DTF 137 III 158, sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010,
consid. 4.2 non pubblicato). L’applicazione al caso concreto della
giurisprudenza federale esposta in precedenza porta quindi a concludere che la
petizione con la quale l’attrice chiede il pagamento in franchi svizzeri di una
fattura per fornitura di merce in EUR deve essere respinta in applicazione
dell’art. 84 CO, senza che sia necessario chinarsi sul suo fondamento. L’applicazione
dell’art. 84 CO non costituisce poi un formalismo eccessivo (sentenza
4A_206/2010 consid. 5.2.1), poiché l’assenza di un petitum conforme al
diritto federale è una questione di diritto materiale. All’attrice rimane la
possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande di giudizio
conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale federale 4A_206/2010
consid. 5.2.2.2), vale a dire in EUR.
8. La reiezione dell’appello comporta il carico degli oneri processuali all’appellante, che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al
valore di causa di fr. 11'364.30.
Per questi motivi,
richiamati
la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 15 settembre 2010 di AP 1. è respinto.
2. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
450.–
b)
spese fr.
100.–
fr. 550.–
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 900.– per ripetibili.
3. Intimazione:
-
Albrici 4,
Chiasso;
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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