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Decisione

12.2010.172

Cattiva esecuzione di mandato, responsabilità di avvocato

19 giugno 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i ladri non girano con barattoli di pittura. L’eventuale furto sarebbe dunque

nettamente secondario, rispetto al vandalismo, con la conseguenza che il nesso

di causalità adeguato tra il rischio assicurato, che è il furto, e i danni

arrecati risulterebbe interrotto. Per questi motivi, riteniamo che non sussiste

copertura assicurativa per il sinistro in questione” (doc. R). Il contenuto di

tale missiva non è quindi tale da rendere inesatto l’accertamento pretorile. Anche

su questo punto, quindi, l’appello è respinto.

9. Secondo l’attore,

poi, il teste __________ __________ (ispettore sinistri presso l’Assicurazione)

avrebbe “dichiarato la possibilità che il perito incaricato dalla __________

abbia dato il via libero ai lavori di ripristino (…)” (memoriale, pag. 9). Il

teste in questione ha affermato che “L’assicurazione __________ non ha mai

indicato all’avv. __________ o altri la sua intenzione di coprire il caso” e ha

soggiunto che “una volta ricevuto il rapporto di Polizia abbiamo preso

posizione su questo caso negando la copertura”, nonché: “Noi della __________

non abbiamo mai dato il benestare per fare dei lavori di ripristino o

sistemazione; con ciò voglio dire che non abbiamo mai detto al cliente che ci

assumevamo i costi di questi lavori. Ripeto che la fattispecie da subito non

era chiara e come già detto sopra mai la __________ disse che si sarebbe

assunta la copertura di questo caso” (verbale di audizione 1° ottobre 2008,

pag. 3). Specificatamente sulla questione del perito, il teste ha sì dichiarato

come “possibile” che questi abbia “detto all’avv. __________ che i lavori

potevano essere fatti”, ma ha precisato: “Ciò è tuttavia da distinguere

dall’assunzione di copertura perché il perito dà un’indicazione puramente

tecnica sul danno e naturalmente non ha alcuna competenza per dare un’indicazione

giuridica di copertura; competenza che compete unicamente alla compagnia che

nel caso concreto l’ha negata” (loc. cit., pag. 4). Ne consegue che la censura

dell’appellante non è di sostegno alla sua tesi. Quest’ultimo conclude, su

questo punto, sostenendo che l’Assicurazione non si sarebbe “opposta

formalmente ai lavori eseguiti, visto che le relative fatture degli artigiani

le sono state trasmesse”. A parte il fatto che egli non annovera alcun elemento

probatorio a sostegno di tale sua affermazione, in spregio all’art. 309 cpv. 2

lett. f CPC-TI, va detto che anche volendo ammettere tale ipotesi, non si

intravvede come ciò possa essere interpretato come una presumibile ratifica da

parte della Compagnia assicurativa.

10. L’appellante critica,

infine, il primo giudice per aver vagliato anche le difficoltà finanziarie di __________ Pizza __________ “o i trascorsi penali delle

persone che vi gravitavano”. Egli non contesta tali accertamenti, ma reputa che

non siano rilevanti per determinare il presumibile esito della causa

giudiziaria nei confronti dell’Assicurazione. Al riguardo, egli sostiene che il

Pretore non avrebbe nemmeno spiegato tale correlazione (appello, pag. 9 seg.). Il

primo giudice ha definito tali circostanze “di appoggio”, affermando che anche

esse devono essere valutate per definire il grado di credibilità della tesi

attorea (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). A ragione. Invero, la presenza

di difficoltà nella situazione finanziaria dell’avente diritto può indurre a

credere che egli voglia incassare indebitamente le prestazioni

dell’assicurazione. Esse devono essere tuttavia sempre valutate unitamente con

le altre risultanze e hanno un peso nella formazione del convincimento del

giudice solo se esistono altri sospetti al riguardo (Nef in: Basler Kommentar, VVG, n. 57 ad art. 39). Lo stesso

Considerandi

dicasi dei trascorsi penali (op. cit., n. 59 ad art. 39). Il Pretore ha valutato,

come detto, tali elementi “in appoggio” a quelli da lui già diffusamente

illustrati, sicché anche su questo punto l’appello è respinto. In definitiva,

il primo giudice ha correttamente vagliato la fattispecie dal punto di vista

della verosimiglianza preponderante, mentre l’attore non è riuscito a

dimostrare, secondo tale gradazione probatoria, i propri asserti.

11.

Nella misura in cui è

ricevibile l’appello è respinto. La tassa di giustizia e le spese, calcolate su

un valore di causa di fr. 250'460.30 valido anche per un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale, sono poste a carico dell’appellante, che

rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. A tale titolo la parte appellata chiede la rifusione di fr. 9'392.-, corrispondente a suo dire alla cauzione processuale.

Quest’ultima ammonta a fr. 9'892.-, ma dalla motivazione della decisione 10

gennaio 2012 emerge che si è stabilito un importo di fr. 9'392.- al quale si

sono aggiunti i presumibili esborsi per spese. Lo stesso è stato calcolato in

applicazione dell’art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulle ripetibili, ovvero

applicando l’aliquota del 3.75% (50% di 7.5%) in considerazione del fatto che

la vertenza è di media difficoltà. Ne consegue che non vi è motivo di scostarsi

dalla richiesta del convenuto. Gli oneri processuali sono invece calcolati

sulla base dell’art. 17 cpv. 1 e 24 lett. a LTG del 14 dicembre 1965, tenuto

conto della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2009 (art. 33 LTG del 30

novembre 2010).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile l’appello 15 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2500.-

b) spese fr.

100.

-

fr.

2600.

-

sono posti a carico

dell’appellante, con l’obbligo di versare all’avv. AO 1 fr. 9'392.-

per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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