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Decisione

12.2010.173

Contratto di lavoro - pretese del lavoratore per versamento del bonus e per la rifusione di spese di trasloco

13 giugno 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7

aprile 1999 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di responsabile delle risorse umane per la Svizzera e l'Europa centrale. Il rapporto

d'impiego ha preso avvio il 1° luglio 1999 sulla base di un contratto scritto (doc.

B) che prevedeva uno stipendio mensile fisso, un bonus variabile e una serie di

prestazioni supplementari di cui il dipendente poteva godere, quali

un'indennità forfetaria per spese di rappresentanza, le facilitazioni per il

leasing del veicolo, lo sconto del 50% sugli acquisti di merce della società

fino ad un valore complessivo massimo di fr. 10'000.-, nonché la partecipazione

dell'azienda alle spese di trasloco.

Con successive pattuizioni scritte (doc. D, E e F) le parti hanno ulteriormente

precisato il contenuto del contratto di lavoro, in particolare, per quanto

rilevante ai fini del presente giudizio, quantificando lo stipendio annuo lordo

del dipendente in fr. 140'040.-, le spese di rappresentanza in fr. 10'020.-, il

bonus in fr. 60'000.- di cui solo la metà garantito per l'anno 2000.

B. Con scritto

23 aprile 2001 (doc. C) la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego

per il 31 ottobre successivo e contestualmente sottoposto al dipendente una

proposta di accordo scritto ("termination agreement" doc. G) con il

quale le parti avrebbero inteso definire le conseguenze della disdetta.

Rifiutatosi di sottoscrivere tale pattuizione, poiché ritenuta lesiva dei suoi

diritti, il dipendente ha fatto valere pretese a vario titolo sulle quali le

parti non sono state in grado di trovare un accordo.

C. Con

petizione 29 novembre 2001 AO 1 si è rivolto alla Pretura __________ per

chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di pretese a vario titolo per

complessivi fr. 86'957.-, oltre interessi, e l'accertamento del diritto al

rimborso delle spese di trasloco e al rilascio del certificato di lavoro

relativo all'intera durata del rapporto d'impiego.

La convenuta ha postulato la reiezione della petizione poiché infondata e,

subordinatamente, poiché ogni pretesa residua sarebbe da ritenere compensata

con contropretese di egual valore.

Con l'allegato di replica l'attore ha confermato le proprie allegazioni e

completato le domande, chiedendo pure la condanna della convenuta al pagamento

di ulteriori fr. 11'670.- lordi a titolo di stipendio per il mese di novembre

2001.

Delle conclusioni di causa formulate dalle parti si dirà, per quanto di rilievo

ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

D. Il

Pretore, con sentenza 24 agosto 2010 qui impugnata, ha accolto parzialmente la

petizione, condannando la convenuta a pagare all'attore la somma di fr. 46'214.40

oltre interessi e a rilasciare all'attore il certificato di salario richiesto.

E. Con

appello 16 settembre 2010 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accogliere parzialmente la petizione, ovvero la condanna al

pagamento di fr. 10'170.– e al rilascio del certificato di lavoro.

Con osservazioni 21 ottobre 2010 la parte appellata postula la reiezione del

gravame.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha, in sintesi, riconosciuto le pretese

dell'attore di fr. 3'000.- quale indennità per il leasing dell'autoveicolo, fr.

31'250.- a titolo di residuo del bonus per l'anno 2001 (già considerata la

cifra di fr. 37'500.- versata dalla convenuta parzialmente acquiescente), fr.

5'654.40 di rimborso delle spese sostenute per il trasloco e, infine, fr.

10'810.- (pari a fr. 11'670.- lordi) quale stipendio per il mese di novembre

2001.

Dal totale che ne consegue è stata quindi posta in deduzione la

contropretesa incontestata di fr. 4'500.-, con un conseguente saldo complessivo

a favore dell'attore di fr. 46'214.40 oltre interessi di mora. Alla società

convenuta è inoltre stato ordinato di rilasciare il certificato di salario così

come richiesto dal dipendente.

3.

L'appellante

riepiloga le fasi della procedura svoltasi dinanzi al primo giudice e le tesi esposte

dalle parti e precisa quindi preliminarmente che la decisione pretorile è contestata

solamente in relazione alle pretese di versamento del bonus e di rimborso delle

spese di trasloco. Non sono per contro censurate le altre conclusioni del

giudice di prime cure.

4.

La

convenuta censura dapprima la decisione pretorile laddove, con riferimento al

bonus dovuto al dipendente, ha ritenuto che la datrice di lavoro non abbia

fatto fronte agli obblighi probatori che le incombevano.

Rimasto incontestato che l'ammontare del bonus dovuto all'attore (fissato per

il 2001 in fr. 75'000.-) dipendesse nella misura del 40% dal risultato

aziendale, il Pretore avrebbe a torto rimproverato alla datrice di lavoro

convenuta di aver fallito la prova di un fatto negativo, ovvero di non aver

dimostrato che, in ragione del cattivo risultato aziendale conseguito, questa

componente del bonus non sarebbe stata versata a nessun altro dipendente.

L'appellante sottolinea anzitutto come la parte attrice non abbia in alcun modo

favorito la prova del pagamento a terzi del bonus in questione, omettendo pure

di chiedere una perizia contabile al riguardo o di interpellare al proposito

gli ex colleghi sentiti quali testi. L'appellante ritiene quindi di aver

fornito una prova sufficiente di tale circostanza grazie alle dichiarazioni

fornite in causa delle più alte cariche amministrative della società. A torto

il primo giudice avrebbe poi ravvisato contraddizioni tra le dichiarazione rese

dai due dirigenti sentiti quali testi.

La censura non può essere accolta. Infatti, l'interpretazione che l'appellante

si prefigge di dare alle dichiarazioni fornite dai testi __________ e __________

non scalfisce le conclusioni a cui è giunto il Pretore. Il primo Giudice ha

infatti rilevato come l'asserito cattivo risultato dell'azienda nel suo

complesso non abbia comunque impedito nel corso degli ultimi anni di versare ad

almeno un dipendente della sede di __________, sentito peraltro quale teste,

l'integrità del bonus pattuito per gli anni 1999 e 2000, deducendone che

"i dipendenti della convenuta di sede a __________ a livello di bonus beneficiavano

in quegli anni di condizioni migliori rispetto ai colleghi delle altre

sedi" (sentenza pag. 6, consid. 2.2).

Con riferimento a tale circostanza il Pretore ha pertanto relativizzato la

valenza probatoria della dichiarazione prodotta dalla convenuta attestante

perdite significative per i primi 11 mesi di attività del 2001 (scritto 20

dicembre 2001, doc. 8).

Alla luce di queste circostanze, a fronte dell'incertezza in merito al

trattamento degli altri dipendenti dell'azienda per quanto concerne la parte

del bonus 2001 correlata al risultato aziendale, non può essere rimproverato al

Pretore di aver fatto sopportare alla convenuta le conseguenze della mancata

prova della rinuncia al versamento del bonus intero ai dipendenti della sede di

__________.

5.

L'appellante

contesta inoltre la conclusione del Pretore che ha riconosciuto anche la parte

di bonus, ovvero il restante 60%, dovuta in relazione al raggiungimento degli

obiettivi personali del dipendente (definito quale "bonus qualitativo").

A torto il primo giudice avrebbe riconosciuto l'intero importo, rimproverando

alla convenuta di non aver saputo dimostrare le ragioni per le quali tale componente

del bonus non sarebbe dovuta. Infatti, a mente dell'appellante, non trattandosi

di una prestazione salariale, ma di una gratificazione lasciata alla

discrezionalità della datrice di lavoro, anche in assenza della prova suddetta

nulla permetterebbe al Pretore di costringere la convenuta al pagamento

dell'importo massimo, in luogo di quello realmente riconosciuto a seguito

dell'apprezzamento che le compete, in casu fr. 37'500.- invece dei fr. 41'250.-

richiesti.

Sennonché, l'appellante non contesta la conclusione pretorile che accerta la

mancata formale definizione da parte dell'azienda degli obiettivi che dovevano

essere raggiunti dall'attore, in evidente violazione con quanto previsto da

precise direttive interne.

L'inadempienza dell'azienda a questo riguardo non può peraltro essere invocata

quale circostanza atta a conferire alla convenuta un margine di apprezzamento

superiore a quello che avrebbe avuto qualora si fosse attenuta alle norme

interne di cui si è dotata. Non va infatti dimenticato che tali prescrizioni

sono senz'altro atte a suscitare un certo affidamento da parte dei dipendenti,

sottratti al rischio di un giudizio arbitrario a proposito del raggiungimento

dei loro obiettivi personali.

L'agire della datrice di lavoro nel caso concreto è tale da far venire meno il

carattere discrezionale della parte di bonus legata al raggiungimento degli

obiettivi personali, che giustamente il Pretore ha considerato raggiunti in

assenza di prova contraria, riconoscendo di conseguenza il bonus intero quale

parte integrante della remunerazione dovuta all'attore.

Anche su questo punto l'appello va respinto.

6.

In

fine l'appellante censura la decisione pretorile in merito al riconoscimento

del diritto alla rifusione delle spese di trasloco.

6.1

Preliminarmente

censurata è la conclusione secondo la quale non vi sarebbe stata contestazione

della legittimità del credito da parte della convenuta.

Sennonché, anche in sede di appello, la contestazione al proposito è del tutto

inconsistente, limitandosi all'invocazione di gravi manchevolezze del

lavoratore quale causa del licenziamento. Questa pretesa circostanza, che a

mente dell'appellante farebbe decadere il diritto del dipendente al rimborso

delle spese di trasloco, non è però stata minimamente provata e la sua

invocazione a questo stadio di procedura rasenta la temerarietà essendo

contraddetta dal tenore della lettera di licenziamento (doc. C), della bozza di

accordo (doc. G) e delle attestazioni rilasciate dalla datrice di lavoro (doc.

S e T).

6.2

A

mente dell'appellante, sempre in merito alla pretesa per le spese di trasloco,

il dipendente non avrebbe ossequiato la procedura concordata che prevedeva la

presentazione di due offerte. Egli avrebbe per contro messo la datrice di lavoro

dinanzi al fatto compiuto presentando la fattura (doc. 7) a trasloco avvenuto.

La censura è inammissibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC-TI), poiché si limita all'apodittica dichiarazione che "l'accordo è

stato violato e non se ne può richiedere l'esecuzione" (appello pag. 17 n.

6.

b) ma non si confronta minimamente con la tesi del Pretore.

6.3

Resta da esaminare l'ulteriore censura a questo proposito, con la quale la

convenuta rimprovera al Pretore di aver accolto una richiesta condannatoria

formulata dall'attore per la prima volta, peraltro solo nelle motivazioni, con

l'allegato di replica, a fronte di una vincolante e irrita domanda di petizione,

ribadita con il "petitum" di replica, limitata al solo accertamento

del diritto al rimborso.

Il Pretore ha ritenuto che determinante non fosse la forma, ma il senso della

domanda posta dall'attore, formulata in modo formalmente corretto con

l'allegato conclusivo. La richiesta sarebbe quindi apparsa chiara anche alla

convenuta che non avrebbe neppure contestato la legittimità del credito,

opponendo solo l'eccezione di compensazione e alcune contestazioni di natura procedurale.

Anche questa censura è inammissibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC-TI) e andrebbe comunque respinta nel merito poiché le allegazioni

addotte dall'attore già con la replica hanno permesso alla controparte di

contrapporre a tale mutazione della domanda le sue ragioni e i suoi mezzi di

difesa senza subire alcun pregiudizio, i fatti alla base della nuova domanda

essendo peraltro rimasti inalterati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 2 e segg. ad art. 74 e m. 1 ad art. 88).

7.

Ne

discende che il gravame della convenuta dev'essere respinto, nella misura in

cui è ricevibile, e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e

le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148

CPC-TI).

Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio

sul piano federale, il valore di appello è di fr. 36'044,40 (fr. 46'214,40 ./. fr.

10'170.-).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, l'appello 16 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr.

1'900.–

b)

spese fr.

100.–

fr. 2'000.–

già anticipati

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr.

3'000.- per ripetibili d'appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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