12.2010.174
Azione di accertamento di inesistenza del debito, annullamento di esecuzione, contratto di mutuo, onere della prova, eccezione di compensazione
23 marzo 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2010.174
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, IICCA
Titolo:
Azione di accertamento di inesistenza del debito, annullamento di esecuzione, contratto di mutuo, onere della prova, eccezione di compensazione
ANNULLAMENTO DELL'ESECUZIONE
COMPENSAZIONE
INESISTENZA DEL DEBITO
art. 120 CO
art. 85a LEF
Incarto n.
12.2010.174
Lugano
23 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Anastasi Veda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2010.8
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 luglio
2010 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 300'000.- vantato nei suoi
confronti da AO 1, nonché l’annullamento dell’esecuzione no. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
domande
a cui si è opposta la controparte, postulando la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 7 settembre 2010 ha integralmente respinto;
appellante
l’attore, che con atto d’appello 17 settembre 2010 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando tasse di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 6 ottobre 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di tasse spese e ripetibili;
esaminati
gli atti
ritenuto
Fatti
A. AO 1 quale mutuante e AP 1 quale mutuatario hanno sottoscritto il 24
gennaio 2007 (doc. A), rispettivamente il 5 febbraio 2007 (doc. B), due
contratti di mutuo ognuno per l’importo di fr. 150'000.-. I contratti
specificavano che il prestito era concesso allo scopo di acquistare delle
azioni di una società non precisata e stabilivano che la restituzione, senza
interessi, dell’intero importo di fr. 300'000.- doveva avvenire entro il 31
dicembre 2009. Inoltre, con la sottoscrizione dei medesimi, AP 1 confermava di
aver ricevuto le somme pattuite nel dicembre 2006 rispettivamente nel
gennaio/febbraio 2007.
B. In
seguito, in data 19 settembre 2008 AP 1 e AO 1 hanno stipulato, alla presenza
dell’avv. C__________, un accordo concernente le partecipazioni societarie
delle ditte M__________ SA, U__________ SA, Mo__________ SA e G__________ Sagl
(doc. C). Tale accordo prevedeva che tutte le azioni della ditta Mo__________
SA e U__________ SA fossero cedute in proprietà esclusiva a AO 1, il quale si
impegnava altresì ad acquistare le quote azionarie della ditta G__________ SA.
Quale controprestazione per la suddetta cessione, AP 1 veniva autorizzato a
prelevare il capitale azionario di fr. 100'000.- da lui messo a disposizione
per la costituzione della società Mo__________ SA e AO 1 si impegnava a
rimborsare la somma di fr. 58'000.- versata da quest’ultimo per l’acquisto
delle quote della ditta G__________ Sagl e inoltre a versargli l’importo di fr.
350'000.- entro il 31 dicembre 2008, fermo restando la possibilità per le parti
di meglio precisare tale importo sulla base dei conteggi che avrebbe allestitoAP
1. L’accordo prevedeva infine che le azioni restassero depositate presso gli
avv. C__________ e F__________ sino alla conferma di AP 1 dell’adempimento da
parte di AO 1 delle condizioni pattuite.
Con
scritto 26 settembre 2008 l’avv. C__________ ha chiesto a AP 1 di fargli
pervenire entro il 30 settembre 2008 i conteggi delle sue eventuali ulteriori
pretese come pattuito con il suddetto accordo, comunicandogli che AO 1 aveva
già provveduto a versare l’importo di fr. 350'000.- presso l’avv. F__________ e
che dunque, in mancanza di un suo riscontro entro il suddetto termine, si
sarebbe ritenuto che egli non aveva ulteriori pretese e dunque che gli importi
pattuiti con l’accordo doc. C erano confermati (doc. I). In data 10 ottobre 2008 l’avv. F__________ ha chiesto a AP 1 di
indicarle dove poter bonificare l’importo di fr. 350'000.- depositato presso di
lei da AO 1 e dovutogli secondo l’accordo 19 settembre 2008, avendo ricevuto la
conferma dell’avv. C__________ che le azioni della U__________ SA erano
divenute di intera proprietà di AO 1 e avendo di conseguenza provveduto a
modificare il consiglio di amministrazione (doc. D).
C. AO 1 ha fatto notificare nel febbraio 2010 a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ (doc. E) per
l’importo di fr. 300'000.- oltre interessi, corrispondente alla somma totale
oggetto dei contratti di mutuo del 24 gennaio e 5 febbraio 2007. L’opposizione
interposta da AP 1 a detto precetto è stata rigettata in via provvisoria con
sentenza 5 maggio 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. F): in
data 23 giugno 2010 è stata dunque notificata a AP 1 la comminatoria di
fallimento (doc. G).
D. Con
petizione 9 luglio 2010 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona
di accertare l’inesistenza del debito ed annullare l’esecuzione ai sensi
dell’art. 85a LEF, sostenendo che non solo la pretesa di fr. 300'000.- del
convenuto basata sui contratti di mutuo di gennaio e febbraio 2007 è stata
tacitata tramite la cessione delle azioni delle società U__________ SA, M__________
SA e G__________ Sagl pattuita con l’accordo del 19 settembre 2008 (doc. C), ma
addirittura secondo detto accordo egli vanta un credito di fr. 350'000.- nei confronti
del convenuto. Con risposta 23 luglio 2010 il convenuto
ha integralmente contestato la tesi dell’attore, affermando che il prezzo di
cessione dei pacchetti azionari non contemplava in nessun caso il prestito di
complessivi fr. 300'000.- erogato in precedenza all’attore e sottolineando che
nei contratti di prestito non è stato menzionato a quale società appartenessero
i pacchetti azionari in essi citati. Inoltre, egli, pur prendendo atto
dell’eccezione di compensazione sollevata dall’attore, ha contestato l’importo
da questi vantato facendo notare che l’accordo 19 settembre 2008 prodotto dalla
controparte è stato manifestamente manipolato tramite la modifica manoscritta
della somma di fr. 350'000.- pattuita e che in ogni caso vi era un contenzioso
in corso relativo all’importo da lui dovuto per la cessione dei pacchetti
azionari oggetto del doc. C, avendo l’attore intrapreso diverse azioni a danno
della società U__________ SA per cui egli vanterebbe un’ingente somma a titolo
di risarcimento nei suoi confronti.
All’udienza
preliminare tenutasi il 31 agosto 2010 l’attore ha in replica sostenuto che il
pacchetto azionario a cui si riferivano i contratti di prestito era quello di U__________
SA, unica società a cui l’attore partecipava in quel momento. L’accordo del 19
settembre 2008 (doc. C) ha quindi liquidato ogni pendenza tra le parti: in caso
contrario non si spiegherebbe infatti per quale motivo esse non hanno
specificato che il convenuto vantava un credito di fr. 300'000.- nei confronti
dell’attore, limitandosi quindi a pattuire il versamento da parte del convenuto
di soli fr. 50'000.- corrispondenti alla differenza tra il prezzo pattuito per
la cessione delle azioni e il prestito stipulato con i contratti di cui ai
docc. A e B. In duplica il convenuto ha contestato integralmente le allegazioni
di replica, riconfermando la tesi esposta nella risposta: l’accordo del 19
settembre 2008 ed i contratti di prestito di gennaio e febbraio 2007 sono due
negozi giuridici ben distinti poiché se così non fosse non si spiegherebbero i
motivi per cui nell’accordo non si è fatto cenno alcuno ai contratti di mutuo.
Al dibattimento finale, tenutosi nella medesima udienza non essendoci ulteriori
prove da assumere, le parti hanno riconfermato le loro richieste di giudizio.
E. Con
sentenza 7 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto
integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'900.- e le
spese a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte
un’indennità di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili.
F. L’attore
ha impugnato la suddetta sentenza con atto d’appello 17 settembre 2010,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili. Mentre con osservazioni 6 ottobre 2010 il convenuto ha
chiesto la reiezione dell’appello, anch’egli con protesta di spese e ripetibili.
Delle motivazioni addotte dalle parti si dirà per
quanto necessario nei prossimi considerandi.
e considerando
in
diritto:
1. La
sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di
entrata in vigore del nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la
procedura ricorsuale rimane disciplinata dal codice di procedura civile
ticinese.
Considerandi
2.
Il Pretore
ha stabilito che il credito di fr. 350'000.- evocato dall’attore non fosse
sufficientemente liquido per essere opposto alla pretesa di fr. 300'000.- posta
in esecuzione dal convenuto, da una parte poiché l’accordo di cui al doc. C
recava una correzione manoscritta proprio dell’importo dovuto, e dall’altra in
quanto era stata lasciata alle parti la possibilità di meglio precisare tale
somma sulla base dei conteggi che sarebbero stati allestiti dall’attore.
Inoltre, egli ha respinto pure la tesi dell’attore in merito al fatto che i
contratti di mutuo doc. A e B fossero stati superati dall’accordo doc. C: a suo
avviso gli stessi erano rimasti validi ed esigibili non essendoci alcun
riferimento al proposito nell’ultimo accordo stipulato.
3.
L’appellante
contesta innanzitutto le conclusioni pretorili sulla mancanza di liquidità
dell’importo pattuito per la cessione delle azioni nell’accordo 19 settembre
2008.
Egli ritiene difatti che da tale accordo si evinca chiaramente che
l’importo minimo da versare per la cessione delle quote azionarie fosse di fr.
350'000.- e che questo fatto sia stato pure comprovato dallo scritto dell’avv.
F__________ (doc. D), da cui risulta il versamento di tale importo da parte di AO
1.
in ossequio all’accordo doc. C. Nulla muta il fatto che l’importo è stato
modificato a mano in fr. 500'000.-, in quanto la modifica manoscritta indicava
solo che la somma dovuta sarebbe stata verosimilmente maggiore. Oltretutto, il
Pretore ha secondo l’appellante omesso di motivare le sue conclusioni in
proposito, considerato che gli scritti dell’avv. F__________ e dell’avv. C__________
versati agli atti (docc. D e I) attestano il contrario di quanto deciso. Inoltre, l’appellante ritiene che, nonostante l’accordo del 19
settembre 2008 non faccia esplicito riferimento ai contratti di mutuo, sia
comunque chiaro che i due rapporti siano intrinsecamente legati fra loro sia
dal punto di vista temporale, sia per l’identità delle parti e dell’oggetto
contrattuale. Di conseguenza, l’unica interpretazione possibile è di ritenere i
rapporti di dare e avere regolati dai contratti di mutuo superati dall’accordo
doc. C.
4.
L’art.
85a LEF dispone che l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del
luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione
o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il tribunale
annulla oppure sospende l’esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 e 9 ad art. 85a
LEF). Come nell’azione in disconoscimento di debito (art. 83
LEF), anche nell’azione di accertamento di inesistenza del debito il creditore,
che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito
(art. 8 CC), mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni
liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito.
L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il
capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Jäger/Walder/Kull/ Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Zurigo 1997, n. 13 ad
art. 85a; Tenchio,
Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999,
p. 146).
5.
A
detta dell’attore l’unica interpretazione possibile dei rapporti di dare e di
avere tra le parti è quella di ritenere i contratti di mutuo (docc. A e B) superati
dall’accordo concluso posteriormente (doc. C). La tesi non regge. Innanzitutto,
nell’accordo 19 settembre 2008 (doc. C) non si trova alcun riferimento ai
contratti di mutuo stipulati dalle parti nel gennaio/febbraio 2007 (docc. A e
B). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’unico legame
dimostrato tra i tre contratti agli atti è l’identità delle parti contraenti:
infatti, nei contratti di mutuo non è stato specificato a quali società
appartenessero le azioni che l’attore voleva acquistare con il denaro ricevuto
in prestito dal convenuto e dall’istruttoria non sono emerse prove a sostegno
delle sue affermazioni, secondo cui si trattava delle medesime azioni oggetto
della cessione stipulata con l’accordo 19 settembre 2008. Su questo punto la decisione pretorile regge alle critiche e al
riguardo l’appello va respinto.
6.
L’appellante
rimprovera al Pretore di non aver motivato la sua decisione sulla possibilità
di opporre il suo credito di fr. 350'000.- a quello vantato dalla controparte
nei suoi confronti in quanto non avrebbe tenuto in considerazione i documenti D
e I versati agli atti attestanti la liquidità del suo credito né spiegato il
motivo delle sue conclusioni alla luce del contenuto dei medesimi. Giusta l’art. 90 CPC/TI il giudice valuta le prove secondo il suo
libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella
sentenza. Il libero apprezzamento delle prove comporta per il giudice il dovere
di motivare la propria opinione; non è sufficiente che egli si dichiari
semplicemente convinto di qualche cosa, ma è necessario che esponga
scrupolosamente le ragioni che lo hanno condotto a maturare un determinato
convincimento (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5 ad art. 90 e m. 2 ad art. 285). In particolare, il fatto che un
tribunale possa apprezzare liberamente le prove non lo dispensa dall’obbligo di
esaminare attentamente il risultato delle misure probatorie ordinate. Egli può
decidere che non vi sia motivo di tenere in considerazione determinate prove,
ma deve allora nel suo giudizio indicare le ragioni che l’hanno condotto ad
adottare tale attitudine. Un giudizio, benché non sia sprovvisto di
motivazione, non può in ogni caso essere considerato sufficientemente motivato
se la parte in causa non trova nel medesimo le ragioni per le quali non sono
stati tenuti in considerazione mezzi di prova pertinenti e regolarmente prodotti
concernenti un fatto la cui esistenza o inesistenza è stata constatata dal
giudice (cfr. DTF 101 Ia 545 consid. 4). Nella fattispecie il primo giudice si
è basato unicamente sulla copia dell’accordo 19 settembre 2008 (doc. C) per
motivare la sua conclusione che il credito dell’attore non fosse
sufficientemente liquido, senza accennare nulla nel suo giudizio in merito agli
scritti di cui ai documenti D e I, che trattano proprio la questione relativa
al credito di fr. 350'000.- vantato dall’attore. La censura dell’appellante in
merito alla mancanza di motivazione è quindi provvista di buon diritto.
7.
Resta
di conseguenza da esaminare la censura dell’appellante relativa alla liquidità
del credito di fr. 350'000.- da lui vantato nei confronti del convenuto sulla
base di quanto stipulato con l’accordo doc. C anche alla luce dei documenti D e
I, ritenuto che, in caso di accoglimento della medesima, tale credito potrebbe
essere opposto in compensazione a quello del convenuto giusta l’art. 120 e seg.
CO. Dal doc. D risulta che l’avv. C__________, davanti
al quale era stato stipulato l’accordo 19 settembre 2008 (doc. C), aveva
richiesto in data 26 settembre 2008 a AP 1 di fargli pervenire, come pattuito,
i conteggi esatti delle sue eventuali ulteriori pretese per la cessione dei
pacchetti azionari oggetto del suddetto accordo, comunicandogli che in caso di
mancata risposta da parte sua entro il 30 settembre 2008 avrebbe dato atto che
egli non aveva ulteriori pretese da far valere e che era dunque confermato l’importo
di fr. 350'000.- pattuito e già depositato da M__________ presso l’avv. F__________
(doc. I). Con scritto 10 ottobre 2008 (doc. D) quest’ultima ha poi richiesto
all’appellante di indicarle gli estremi per effettuare il bonifico dell’importo
di fr. 350'000.- dovutogli secondo l’accordo doc. C, avendo ricevuto conferma
scritta da parte dell’avv. C__________ che le azioni della società erano
divenute di proprietà di AO 1 come pattuito e avendo quindi provveduto alla
modifica del consiglio di amministrazione della società U__________ SA. Da
quest’ultimo scritto – il cui contenuto non è mai stato oltretutto contestato
dal convenuto - risulta chiaramente che AP 1 non ha fatto valere ulteriori pretese
per la cessione delle azioni oggetto dell’accordo 19 settembre 2008,
confermando dunque implicitamente l’importo di fr. 350'000.- indicato dalle
parti nel doc. C. La conferma da tali documenti dell’importo dovuto dal
convenuto, rende irrilevante la contestazione di quest’ultimo, ripetuta anche nelle
osservazioni all’appello, circa la manifesta manipolazione della cifra da lui
dovuta nella copia dell’accordo prodotta dall’attore (cfr. doc. C, punto 4). Né
è di rilievo l’altra osservazione dell’appellato al riguardo, ossia che il
credito dell’appellante non è liquido essendo in corso tra le parti per i
motivi evincibili dai docc. 3 e 4 agli atti un contenzioso sull’ammontare
dovuto per la cessione delle azioni di cui al doc. C. Dalla documentazione
prodotta a sostegno di tale allegazione, e in particolare dal doc. 3, si evince
unicamente che l’appellante si è autodenunciato alle autorità penali,
affermando di avere falsificato la documentazione relativa ad alcuni accordi da
lui stipulati a nome della società U__________ SA, e che a seguito della sua
autodenuncia era stato aperto un procedimento penale a suo carico, conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere (doc. 3). Questi documenti non provano
che tra le parti qui in causa vi sia un contenzioso in corso sull’ammontare
dovuto dall’appellato per la cessione delle azioni oggetto dell’accordo 19
settembre 2008. Anzi, il decreto di non luogo a procedere tenderebbe a
smentire, anziché confermare, le affermazioni dell’appellato sui danni causati
dall’appellante alla società U__________ SA e alle sue conseguenti pretese
risarcitorie che ridurrebbero notevolmente l’importo da lui dovuto per la
cessione delle quote azionarie pattuita con l’accordo 19 settembre 2008. Oltre
a ciò, bisogna pure considerare che giusta l’art. 120 cpv. 2 CO in ogni caso la
contestazione del credito non impedisce all’appellante di opporre il medesimo a
quello dell’appellato, ritenuto che l’esistenza del credito contestato è stata
provata e il medesimo risulta esigibile, ossia scaduto e non gravato da
eccezioni (cfr. Peter W., Basler
Kommentar OR I, ed. 4, nr. 21 ad art. 120).
8.
Alla
luce delle suddette considerazioni, il Pretore ha quindi a torto concluso che
il credito vantato dall’attore nei confronti del convenuto non fosse
sufficientemente liquido. La censura dell’appellante in merito deve quindi
essere accolta. L’eccezione di compensazione non esige
per la sua validità particolari requisiti di forma, bastando ai sensi dell’art.
124.
CO che il debitore della pretesa principale manifesti l’intenzione di
opporre al creditore le sue pretese a titolo compensatorio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 170).
Nella petizione l’attore ha affermato che nel conteggio di dare e avere
risultava un credito a suo favore di fr. 350'000.-, ritenuto che il prestito di
fr. 300'000.- era stato a suo avviso rimborsato tramite la cessione delle
azioni come da accordo 19 settembre 2008 (cfr. petizione pag. 2, penultimo
paragrafo pt. 2). La manifestazione dell’intenzione dell’attore di opporre la
sua pretesa a quella del convenuto non è stata messa in dubbio né da
quest’ultimo, il quale ha addirittura esplicitamente preso atto dell’eccezione
di compensazione nella sua risposta (cfr. risposta pag. 2, ultima frase ad 2),
né dal Pretore, il quale ha esaminato direttamente se il credito vantato
dall’attore fosse stato sufficientemente provato per essere opposto alla
pretesa del convenuto. Essendo stata quindi validamente sollevata l’eccezione
di compensazione, il credito di fr. 350'000.- dell’appellante può essere
opposto giusta l’art. 120 CO alla pretesa di fr. 300'000.- della controparte.
Estinguendosi il debito di fr. 300'000.- dell’appellante nei confronti
dell’appellato per compensazione, ne consegue la provata inesistenza del
medesimo e dunque il conseguente accoglimento della domanda di annullamento
dell’esecuzione nr. __________ dell’UEF di Bellinzona.
9.
Visto
quanto sopra, l’appello deve essere integralmente accolto e la sentenza di
primo grado riformata accogliendo la petizione. Tassa di giustizia, spese e
ripetibili di entrambe le sedi seguono quindi la soccombenza giusta l’art. 148
CPC/TI. Il convenuto rifonderà dunque all’attore l’importo di fr. 18'000.- a
titolo di ripetibili di prima istanza e l’importo di fr. 5400.- per ripetibili
d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC/TI, la LTG ed il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia
I. L’appello
17 settembre 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 7
settembre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione di AP 1 è accolta: è
accertata l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- nei confronti di AO 1. Di
conseguenza, l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona nei confronti di
AP 1 è annullata.
2. La tassa
di giustizia di fr. 3'900.- e le spese di fr. 100.-, anticipate dall’attore,
sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’attore fr. 18'000.-
per ripetibili.
II. Gli
oneri processuali del presente giudizio consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'800.-
b) spese fr.
100.-
totale fr.
1'900.-
già anticipate
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
all’appellante fr. 5’400.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono
fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi
termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con
un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza
(art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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