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Decisione

12.2010.174

Azione di accertamento di inesistenza del debito, annullamento di esecuzione, contratto di mutuo, onere della prova, eccezione di compensazione

23 marzo 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 quale mutuante e AP 1 quale mutuatario hanno sottoscritto il 24

gennaio 2007 (doc. A), rispettivamente il 5 febbraio 2007 (doc. B), due

contratti di mutuo ognuno per l’importo di fr. 150'000.-. I contratti

specificavano che il prestito era concesso allo scopo di acquistare delle

azioni di una società non precisata e stabilivano che la restituzione, senza

interessi, dell’intero importo di fr. 300'000.- doveva avvenire entro il 31

dicembre 2009. Inoltre, con la sottoscrizione dei medesimi, AP 1 confermava di

aver ricevuto le somme pattuite nel dicembre 2006 rispettivamente nel

gennaio/febbraio 2007.

B. In

seguito, in data 19 settembre 2008 AP 1 e AO 1 hanno stipulato, alla presenza

dell’avv. C__________, un accordo concernente le partecipazioni societarie

delle ditte M__________ SA, U__________ SA, Mo__________ SA e G__________ Sagl

(doc. C). Tale accordo prevedeva che tutte le azioni della ditta Mo__________

SA e U__________ SA fossero cedute in proprietà esclusiva a AO 1, il quale si

impegnava altresì ad acquistare le quote azionarie della ditta G__________ SA.

Quale controprestazione per la suddetta cessione, AP 1 veniva autorizzato a

prelevare il capitale azionario di fr. 100'000.- da lui messo a disposizione

per la costituzione della società Mo__________ SA e AO 1 si impegnava a

rimborsare la somma di fr. 58'000.- versata da quest’ultimo per l’acquisto

delle quote della ditta G__________ Sagl e inoltre a versargli l’importo di fr.

350'000.- entro il 31 dicembre 2008, fermo restando la possibilità per le parti

di meglio precisare tale importo sulla base dei conteggi che avrebbe allestitoAP

1. L’accordo prevedeva infine che le azioni restassero depositate presso gli

avv. C__________ e F__________ sino alla conferma di AP 1 dell’adempimento da

parte di AO 1 delle condizioni pattuite.

Con

scritto 26 settembre 2008 l’avv. C__________ ha chiesto a AP 1 di fargli

pervenire entro il 30 settembre 2008 i conteggi delle sue eventuali ulteriori

pretese come pattuito con il suddetto accordo, comunicandogli che AO 1 aveva

già provveduto a versare l’importo di fr. 350'000.- presso l’avv. F__________ e

che dunque, in mancanza di un suo riscontro entro il suddetto termine, si

sarebbe ritenuto che egli non aveva ulteriori pretese e dunque che gli importi

pattuiti con l’accordo doc. C erano confermati (doc. I). In data 10 ottobre 2008 l’avv. F__________ ha chiesto a AP 1 di

indicarle dove poter bonificare l’importo di fr. 350'000.- depositato presso di

lei da AO 1 e dovutogli secondo l’accordo 19 settembre 2008, avendo ricevuto la

conferma dell’avv. C__________ che le azioni della U__________ SA erano

divenute di intera proprietà di AO 1 e avendo di conseguenza provveduto a

modificare il consiglio di amministrazione (doc. D).

C. AO 1 ha fatto notificare nel febbraio 2010 a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ (doc. E) per

l’importo di fr. 300'000.- oltre interessi, corrispondente alla somma totale

oggetto dei contratti di mutuo del 24 gennaio e 5 febbraio 2007. L’opposizione

interposta da AP 1 a detto precetto è stata rigettata in via provvisoria con

sentenza 5 maggio 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. F): in

data 23 giugno 2010 è stata dunque notificata a AP 1 la comminatoria di

fallimento (doc. G).

D. Con

petizione 9 luglio 2010 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona

di accertare l’inesistenza del debito ed annullare l’esecuzione ai sensi

dell’art. 85a LEF, sostenendo che non solo la pretesa di fr. 300'000.- del

convenuto basata sui contratti di mutuo di gennaio e febbraio 2007 è stata

tacitata tramite la cessione delle azioni delle società U__________ SA, M__________

SA e G__________ Sagl pattuita con l’accordo del 19 settembre 2008 (doc. C), ma

addirittura secondo detto accordo egli vanta un credito di fr. 350'000.- nei confronti

del convenuto. Con risposta 23 luglio 2010 il convenuto

ha integralmente contestato la tesi dell’attore, affermando che il prezzo di

cessione dei pacchetti azionari non contemplava in nessun caso il prestito di

complessivi fr. 300'000.- erogato in precedenza all’attore e sottolineando che

nei contratti di prestito non è stato menzionato a quale società appartenessero

i pacchetti azionari in essi citati. Inoltre, egli, pur prendendo atto

dell’eccezione di compensazione sollevata dall’attore, ha contestato l’importo

da questi vantato facendo notare che l’accordo 19 settembre 2008 prodotto dalla

controparte è stato manifestamente manipolato tramite la modifica manoscritta

della somma di fr. 350'000.- pattuita e che in ogni caso vi era un contenzioso

in corso relativo all’importo da lui dovuto per la cessione dei pacchetti

azionari oggetto del doc. C, avendo l’attore intrapreso diverse azioni a danno

della società U__________ SA per cui egli vanterebbe un’ingente somma a titolo

di risarcimento nei suoi confronti.

All’udienza

preliminare tenutasi il 31 agosto 2010 l’attore ha in replica sostenuto che il

pacchetto azionario a cui si riferivano i contratti di prestito era quello di U__________

SA, unica società a cui l’attore partecipava in quel momento. L’accordo del 19

settembre 2008 (doc. C) ha quindi liquidato ogni pendenza tra le parti: in caso

contrario non si spiegherebbe infatti per quale motivo esse non hanno

specificato che il convenuto vantava un credito di fr. 300'000.- nei confronti

dell’attore, limitandosi quindi a pattuire il versamento da parte del convenuto

di soli fr. 50'000.- corrispondenti alla differenza tra il prezzo pattuito per

la cessione delle azioni e il prestito stipulato con i contratti di cui ai

docc. A e B. In duplica il convenuto ha contestato integralmente le allegazioni

di replica, riconfermando la tesi esposta nella risposta: l’accordo del 19

settembre 2008 ed i contratti di prestito di gennaio e febbraio 2007 sono due

negozi giuridici ben distinti poiché se così non fosse non si spiegherebbero i

motivi per cui nell’accordo non si è fatto cenno alcuno ai contratti di mutuo.

Al dibattimento finale, tenutosi nella medesima udienza non essendoci ulteriori

prove da assumere, le parti hanno riconfermato le loro richieste di giudizio.

E. Con

sentenza 7 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto

integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'900.- e le

spese a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte

un’indennità di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili.

F. L’attore

ha impugnato la suddetta sentenza con atto d’appello 17 settembre 2010,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di

spese e ripetibili. Mentre con osservazioni 6 ottobre 2010 il convenuto ha

chiesto la reiezione dell’appello, anch’egli con protesta di spese e ripetibili.

Delle motivazioni addotte dalle parti si dirà per

quanto necessario nei prossimi considerandi.

e considerando

in

diritto:

1. La

sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di

entrata in vigore del nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la

procedura ricorsuale rimane disciplinata dal codice di procedura civile

ticinese.

Considerandi

2.

Il Pretore

ha stabilito che il credito di fr. 350'000.- evocato dall’attore non fosse

sufficientemente liquido per essere opposto alla pretesa di fr. 300'000.- posta

in esecuzione dal convenuto, da una parte poiché l’accordo di cui al doc. C

recava una correzione manoscritta proprio dell’importo dovuto, e dall’altra in

quanto era stata lasciata alle parti la possibilità di meglio precisare tale

somma sulla base dei conteggi che sarebbero stati allestiti dall’attore.

Inoltre, egli ha respinto pure la tesi dell’attore in merito al fatto che i

contratti di mutuo doc. A e B fossero stati superati dall’accordo doc. C: a suo

avviso gli stessi erano rimasti validi ed esigibili non essendoci alcun

riferimento al proposito nell’ultimo accordo stipulato.

3.

L’appellante

contesta innanzitutto le conclusioni pretorili sulla mancanza di liquidità

dell’importo pattuito per la cessione delle azioni nell’accordo 19 settembre

2008.

Egli ritiene difatti che da tale accordo si evinca chiaramente che

l’importo minimo da versare per la cessione delle quote azionarie fosse di fr.

350'000.- e che questo fatto sia stato pure comprovato dallo scritto dell’avv.

F__________ (doc. D), da cui risulta il versamento di tale importo da parte di AO

1.

in ossequio all’accordo doc. C. Nulla muta il fatto che l’importo è stato

modificato a mano in fr. 500'000.-, in quanto la modifica manoscritta indicava

solo che la somma dovuta sarebbe stata verosimilmente maggiore. Oltretutto, il

Pretore ha secondo l’appellante omesso di motivare le sue conclusioni in

proposito, considerato che gli scritti dell’avv. F__________ e dell’avv. C__________

versati agli atti (docc. D e I) attestano il contrario di quanto deciso. Inoltre, l’appellante ritiene che, nonostante l’accordo del 19

settembre 2008 non faccia esplicito riferimento ai contratti di mutuo, sia

comunque chiaro che i due rapporti siano intrinsecamente legati fra loro sia

dal punto di vista temporale, sia per l’identità delle parti e dell’oggetto

contrattuale. Di conseguenza, l’unica interpretazione possibile è di ritenere i

rapporti di dare e avere regolati dai contratti di mutuo superati dall’accordo

doc. C.

4.

L’art.

85a LEF dispone che l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del

luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione

o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il tribunale

annulla oppure sospende l’esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 e 9 ad art. 85a

LEF). Come nell’azione in disconoscimento di debito (art. 83

LEF), anche nell’azione di accertamento di inesistenza del debito il creditore,

che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito

(art. 8 CC), mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni

liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito.

L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il

capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Jäger/Walder/Kull/ Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Zurigo 1997, n. 13 ad

art. 85a; Tenchio,

Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999,

p. 146).

5.

A

detta dell’attore l’unica interpretazione possibile dei rapporti di dare e di

avere tra le parti è quella di ritenere i contratti di mutuo (docc. A e B) superati

dall’accordo concluso posteriormente (doc. C). La tesi non regge. Innanzitutto,

nell’accordo 19 settembre 2008 (doc. C) non si trova alcun riferimento ai

contratti di mutuo stipulati dalle parti nel gennaio/febbraio 2007 (docc. A e

B). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’unico legame

dimostrato tra i tre contratti agli atti è l’identità delle parti contraenti:

infatti, nei contratti di mutuo non è stato specificato a quali società

appartenessero le azioni che l’attore voleva acquistare con il denaro ricevuto

in prestito dal convenuto e dall’istruttoria non sono emerse prove a sostegno

delle sue affermazioni, secondo cui si trattava delle medesime azioni oggetto

della cessione stipulata con l’accordo 19 settembre 2008. Su questo punto la decisione pretorile regge alle critiche e al

riguardo l’appello va respinto.

6.

L’appellante

rimprovera al Pretore di non aver motivato la sua decisione sulla possibilità

di opporre il suo credito di fr. 350'000.- a quello vantato dalla controparte

nei suoi confronti in quanto non avrebbe tenuto in considerazione i documenti D

e I versati agli atti attestanti la liquidità del suo credito né spiegato il

motivo delle sue conclusioni alla luce del contenuto dei medesimi. Giusta l’art. 90 CPC/TI il giudice valuta le prove secondo il suo

libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella

sentenza. Il libero apprezzamento delle prove comporta per il giudice il dovere

di motivare la propria opinione; non è sufficiente che egli si dichiari

semplicemente convinto di qualche cosa, ma è necessario che esponga

scrupolosamente le ragioni che lo hanno condotto a maturare un determinato

convincimento (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 5 ad art. 90 e m. 2 ad art. 285). In particolare, il fatto che un

tribunale possa apprezzare liberamente le prove non lo dispensa dall’obbligo di

esaminare attentamente il risultato delle misure probatorie ordinate. Egli può

decidere che non vi sia motivo di tenere in considerazione determinate prove,

ma deve allora nel suo giudizio indicare le ragioni che l’hanno condotto ad

adottare tale attitudine. Un giudizio, benché non sia sprovvisto di

motivazione, non può in ogni caso essere considerato sufficientemente motivato

se la parte in causa non trova nel medesimo le ragioni per le quali non sono

stati tenuti in considerazione mezzi di prova pertinenti e regolarmente prodotti

concernenti un fatto la cui esistenza o inesistenza è stata constatata dal

giudice (cfr. DTF 101 Ia 545 consid. 4). Nella fattispecie il primo giudice si

è basato unicamente sulla copia dell’accordo 19 settembre 2008 (doc. C) per

motivare la sua conclusione che il credito dell’attore non fosse

sufficientemente liquido, senza accennare nulla nel suo giudizio in merito agli

scritti di cui ai documenti D e I, che trattano proprio la questione relativa

al credito di fr. 350'000.- vantato dall’attore. La censura dell’appellante in

merito alla mancanza di motivazione è quindi provvista di buon diritto.

7.

Resta

di conseguenza da esaminare la censura dell’appellante relativa alla liquidità

del credito di fr. 350'000.- da lui vantato nei confronti del convenuto sulla

base di quanto stipulato con l’accordo doc. C anche alla luce dei documenti D e

I, ritenuto che, in caso di accoglimento della medesima, tale credito potrebbe

essere opposto in compensazione a quello del convenuto giusta l’art. 120 e seg.

CO. Dal doc. D risulta che l’avv. C__________, davanti

al quale era stato stipulato l’accordo 19 settembre 2008 (doc. C), aveva

richiesto in data 26 settembre 2008 a AP 1 di fargli pervenire, come pattuito,

i conteggi esatti delle sue eventuali ulteriori pretese per la cessione dei

pacchetti azionari oggetto del suddetto accordo, comunicandogli che in caso di

mancata risposta da parte sua entro il 30 settembre 2008 avrebbe dato atto che

egli non aveva ulteriori pretese da far valere e che era dunque confermato l’importo

di fr. 350'000.- pattuito e già depositato da M__________ presso l’avv. F__________

(doc. I). Con scritto 10 ottobre 2008 (doc. D) quest’ultima ha poi richiesto

all’appellante di indicarle gli estremi per effettuare il bonifico dell’importo

di fr. 350'000.- dovutogli secondo l’accordo doc. C, avendo ricevuto conferma

scritta da parte dell’avv. C__________ che le azioni della società erano

divenute di proprietà di AO 1 come pattuito e avendo quindi provveduto alla

modifica del consiglio di amministrazione della società U__________ SA. Da

quest’ultimo scritto – il cui contenuto non è mai stato oltretutto contestato

dal convenuto - risulta chiaramente che AP 1 non ha fatto valere ulteriori pretese

per la cessione delle azioni oggetto dell’accordo 19 settembre 2008,

confermando dunque implicitamente l’importo di fr. 350'000.- indicato dalle

parti nel doc. C. La conferma da tali documenti dell’importo dovuto dal

convenuto, rende irrilevante la contestazione di quest’ultimo, ripetuta anche nelle

osservazioni all’appello, circa la manifesta manipolazione della cifra da lui

dovuta nella copia dell’accordo prodotta dall’attore (cfr. doc. C, punto 4). Né

è di rilievo l’altra osservazione dell’appellato al riguardo, ossia che il

credito dell’appellante non è liquido essendo in corso tra le parti per i

motivi evincibili dai docc. 3 e 4 agli atti un contenzioso sull’ammontare

dovuto per la cessione delle azioni di cui al doc. C. Dalla documentazione

prodotta a sostegno di tale allegazione, e in particolare dal doc. 3, si evince

unicamente che l’appellante si è autodenunciato alle autorità penali,

affermando di avere falsificato la documentazione relativa ad alcuni accordi da

lui stipulati a nome della società U__________ SA, e che a seguito della sua

autodenuncia era stato aperto un procedimento penale a suo carico, conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere (doc. 3). Questi documenti non provano

che tra le parti qui in causa vi sia un contenzioso in corso sull’ammontare

dovuto dall’appellato per la cessione delle azioni oggetto dell’accordo 19

settembre 2008. Anzi, il decreto di non luogo a procedere tenderebbe a

smentire, anziché confermare, le affermazioni dell’appellato sui danni causati

dall’appellante alla società U__________ SA e alle sue conseguenti pretese

risarcitorie che ridurrebbero notevolmente l’importo da lui dovuto per la

cessione delle quote azionarie pattuita con l’accordo 19 settembre 2008. Oltre

a ciò, bisogna pure considerare che giusta l’art. 120 cpv. 2 CO in ogni caso la

contestazione del credito non impedisce all’appellante di opporre il medesimo a

quello dell’appellato, ritenuto che l’esistenza del credito contestato è stata

provata e il medesimo risulta esigibile, ossia scaduto e non gravato da

eccezioni (cfr. Peter W., Basler

Kommentar OR I, ed. 4, nr. 21 ad art. 120).

8.

Alla

luce delle suddette considerazioni, il Pretore ha quindi a torto concluso che

il credito vantato dall’attore nei confronti del convenuto non fosse

sufficientemente liquido. La censura dell’appellante in merito deve quindi

essere accolta. L’eccezione di compensazione non esige

per la sua validità particolari requisiti di forma, bastando ai sensi dell’art.

124.

CO che il debitore della pretesa principale manifesti l’intenzione di

opporre al creditore le sue pretese a titolo compensatorio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 170).

Nella petizione l’attore ha affermato che nel conteggio di dare e avere

risultava un credito a suo favore di fr. 350'000.-, ritenuto che il prestito di

fr. 300'000.- era stato a suo avviso rimborsato tramite la cessione delle

azioni come da accordo 19 settembre 2008 (cfr. petizione pag. 2, penultimo

paragrafo pt. 2). La manifestazione dell’intenzione dell’attore di opporre la

sua pretesa a quella del convenuto non è stata messa in dubbio né da

quest’ultimo, il quale ha addirittura esplicitamente preso atto dell’eccezione

di compensazione nella sua risposta (cfr. risposta pag. 2, ultima frase ad 2),

né dal Pretore, il quale ha esaminato direttamente se il credito vantato

dall’attore fosse stato sufficientemente provato per essere opposto alla

pretesa del convenuto. Essendo stata quindi validamente sollevata l’eccezione

di compensazione, il credito di fr. 350'000.- dell’appellante può essere

opposto giusta l’art. 120 CO alla pretesa di fr. 300'000.- della controparte.

Estinguendosi il debito di fr. 300'000.- dell’appellante nei confronti

dell’appellato per compensazione, ne consegue la provata inesistenza del

medesimo e dunque il conseguente accoglimento della domanda di annullamento

dell’esecuzione nr. __________ dell’UEF di Bellinzona.

9.

Visto

quanto sopra, l’appello deve essere integralmente accolto e la sentenza di

primo grado riformata accogliendo la petizione. Tassa di giustizia, spese e

ripetibili di entrambe le sedi seguono quindi la soccombenza giusta l’art. 148

CPC/TI. Il convenuto rifonderà dunque all’attore l’importo di fr. 18'000.- a

titolo di ripetibili di prima istanza e l’importo di fr. 5400.- per ripetibili

d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC/TI, la LTG ed il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia

I. L’appello

17 settembre 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 7

settembre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

1. La petizione di AP 1 è accolta: è

accertata l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- nei confronti di AO 1. Di

conseguenza, l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona nei confronti di

AP 1 è annullata.

2. La tassa

di giustizia di fr. 3'900.- e le spese di fr. 100.-, anticipate dall’attore,

sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’attore fr. 18'000.-

per ripetibili.

II. Gli

oneri processuali del presente giudizio consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'800.-

b) spese fr.

100.-

totale fr.

1'900.-

già anticipate

dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà

all’appellante fr. 5’400.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono

fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi

termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con

un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza

(art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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