12.2010.177
Interpretazione di sentenza, svista manifesta tra considerando e dispositivo, 12.2010.74, mancato accordo della controparte
9 marzo 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2010.177
Data decisione, Autorità:
09.03.2011, IICCA
Titolo:
Interpretazione di sentenza, svista manifesta tra considerando e dispositivo, 12.2010.74, mancato accordo della controparte
INTERPRETAZIONE
art. 334 CPC-TI
art. 339 CPC-TI
Incarto n.
12.2010.177
Lugano
9 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1161 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura speciale per lavoro
promossa il 9 settembre 2008 da
IS 1
rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
rappr. dall’ RA
2
volta a
ottenere il pagamento di fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008 a titolo di salario e di fr. 14'256.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008 a titolo di indennità per ingiusto licenziamento immediato, domanda avversata dalla controparte
e che il Pretore con sentenza 25 marzo 2010 ha respinto;
nell’ambito
della quale questa Camera, con sentenza 10 settembre 2010 (inc. n. 12.2010.74),
ha parzialmente accolto l’appello 9 aprile 2010 dell'istante (dispositivo n.
I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel senso della condanna al
pagamento di fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto
delle imposte alla fonte e delle trattenute per i premi delle assicurazioni
sociali (dispositivo n. I.1) e dell’imposizione alla convenuta delle ripetibili
parziali della prima sede in fr. 1’600.- (dispositivo n. I.2) nonché caricando
alla convenuta l’indennità ripetibile parziale di fr. 800.- per la procedura di
secondo grado (dispositivo n. II);
e sulla
quale il Tribunale federale ha statuito il 28 gennaio 2011 (4A_582/2010),
respingendo il ricorso in materia civile presentato dalla convenuta contro la
sentenza di questa Camera;
ed ora
sulla domanda di interpretazione 23 settembre 2010 con cui l'istante chiede di
riformare il dispositivo n. I.1 della sentenza d’appello nel senso di completare
la condanna della convenuta con il pagamento di fr. 4'750.- senza deduzioni
sociali oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, protestando spese e
ripetibili;
alla quale
la convenuta non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che questa Camera,
con sentenza 10 settembre 2010, ha parzialmente accolto l’appello 9 aprile 2010
dell'istante (dispositivo n. I), riformando con ciò la sentenza pretorile nel
senso della condanna al pagamento di fr. 9'880.- oltre interessi al 5% dal 9
settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle trattenute per i
premi delle assicurazioni sociali (dispositivo n. I.1) e dell’imposizione alla
convenuta delle ripetibili parziali della prima sede in fr. 1’600.-
(dispositivo n. I.2) nonché caricando alla convenuta l’indennità ripetibile
parziale di fr. 800.- per la procedura di secondo grado (dispositivo n. II);
che essa, per una
svista, non ha tuttavia riportato nel dispositivo I.1 l’importo di fr. 4'750.- oltre
interessi al 5% dal 9 settembre 2008 che aveva riconosciuto all’appellante e
titolo di indennità per ingiusto licenziamento immediato ai sensi dell’art.
337c cpv. 3 CO nel considerandi 8 (pag. 8 segg.)
che con la domanda
di interpretazione 23 settembre 2010, fondata sull’art. 339 cpv. 1 CPC, l’appellante
chiede di correggere il dispositivo n. I.1 della sentenza d’appello nel senso
di inserire la condanna anche al pagamento di fr. 4'750.- senza deduzioni
sociali oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2008, rilevando che l’omissione
dell’indennità nel dispositivo derivava da evidente errore di redazione;
che la rettifica
della sentenza (art. 339 cpv. 1 CPC) è possibile in caso di accordo tra le
parti, rispettivamente, in caso di loro disaccordo – evidente in concreto –
mediante un’istanza di interpretazione (art. 339 cpv. 2 CPC), da decidersi dal
giudice competente ad esprimersi su tali questioni (CCC 26 luglio 1993 inc. n.
9/93);
che la domanda di
rettifica e di interpretazione di una decisione d’appello dev’essere proposta
al giudice che ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dalla sua
notificazione (art. 334 cpv. 1 CPC);
che la procedura
di interpretazione è stata avviata nel 2010, sicché le resta applicabile il
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC; Herzog,
Basler Kommentar ZPO, n. 19 ad art. 334);
che nella
fattispecie, come rileva correttamente l’istante, è evidente dalla lettura dei
considerandi della sentenza 10 settembre 2010 che questa Camera, dopo aver
ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato dell’istante, gli ha
riconosciuto oltre al diritto allo stipendio durante il periodo di disdetta
ordinario, in fr. 9'880.- al netto delle deduzioni sociali (consid. 7, pag. 7 e
8), anche un’indennità per ingiusto licenziamento immediato pari a un mese di
stipendio lordo, in fr. 4'750.-, oltre interessi per i motivi ampiamente
esposti nei considerandi 8 e 9;
che il Tribunale
federale ha confermato il 28 gennaio 2011 con sentenza 4A_582/2010 la decisione
10 settembre 2010, riservata la decisione sulla domanda di interpretazione;
che non vi sono dunque
motivi per modificare quanto esposto al considerandi 8 e 9 della sentenza
12.2010.74 (pag. 8 e 9) in merito alla commisurazione dell’indennità per
ingiusto licenziamento immediato;
che la datrice di
lavoro ha licenziato con effetto immediato il lavoratore sulla base di sospetti
che non hanno trovato conferma, già per il fatto che dal fascicolo SUVA
richiamato è emerso come il lavoratore presentasse disturbi (degenerazione
vacuolare del tendine di Achille), che il 21 aprile 2008 non erano invero più
in nesso causale con l’infortunio, ma che potevano aver comportato l’incapacità
lavorativa attestata dal medico curante e dai medici del Presidio ospedaliero
di M__________ (doc. I, incarto DI.2008.1161);
che
dall’istruttoria e dagli atti non risultavano indicazioni in merito alla
ripercussione economica del licenziamento immediato sul lavoratore, impiegato
presso la convenuta da meno di due anni (doc. A, incarto DI.2008.1161), periodo
durante il quale egli aveva lavorato 109 giorni ed era stato assente dal lavoro
per malattia o infortunio per 446 giorni (doc. B, incarto DI.2008.1161);
che dal fascicolo
processuale non risultavano altri aspetti di rilievo per la determinazione
dell’indennità, quali eventuali problemi di reinserimento nel mondo del lavoro
o eventuali periodi di disoccupazione;
che tenuto conto
del comportamento dell’istante così come descritto al considerando 5 della
sentenza 12.2010.74 e delle altre circostanze accertate agli atti, un’indennità
per ingiusto licenziamento immediato pari a un mese di stipendio, vale a dire
in fr. 4'750.- da versare integralmente senza deduzioni sociali, appariva equa
nelle circostanze del caso concreto;
che l’emanazione
della presente decisione di correzione, nella forma dell’interpretazione, si
rende necessaria perché la parte convenuta ha rifiutato di aderire alla domanda
di rettifica, come del resto emerge chiaramente dalla sentenza del Tribunale
federale appena citata (cfr. consid. 6);
che nella sentenza
del 10 settembre 2010 la ripartizione delle indennità ripetibili di prima e di
seconda istanza era avvenuta secondo la soccombenza delle parti (considerando
9) e non è dunque necessario esprimersi al riguardo, il dispositivo rivelandosi
corretto;
che in questa sede
non si prelevano né tasse di giustizia, né spese, trattandosi di una procedura
fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-, ritenuto che
la parte convenuta, soccombente, rifonderà all’istante un’equa indennità per
ripetibili (art. 148 CPC-TI);
per questi
motivi,
pronuncia:
1. In accoglimento della domanda 23 settembre 2010 di IS 1 il
dispositivo n. I.1 della sentenza 10 settembre 2010 di questa Camera (inc. n.
12.2010.74) è modificato come segue:
I.1 L’istanza 9 settembre 2008 di IS 1 è parzialmente
accolta e la ditta CO 1 è condannata a pagare a IS 1 fr. 9'880.- oltre
interessi al 5% dal 9 settembre 2008, al netto delle imposte alla fonte e delle
trattenute per i premi delle assicurazioni sociali e fr. 4'750.- (non soggetti
a prelievi delle assicurazioni sociali) oltre interessi al 5% dal 9 settembre
2008.
2. Non si prelevano né tasse né spese. CO 1 verserà a IS 1 fr. 400.-
per ripetibili della procedura di interpretazione.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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